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Decreto 20 marzo 2025
Decreto 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, decreto 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Volontaria Giurisdizione
DECRETO
Il Giudice tutelare Elena Luppino, letta l'istanza depositata il 12.12.2024 nel procedimento n. 3533/2024 VG da;
Parte_1
ritenuta l'inammissibilità dell'istanza da qualificarsi quale ricorso ex art. 316 c.c., posto che per stessa ammissione dell'istante pende tra la stessa ed il marito un giudizio di separazione portante n. 3118/2019 RG;
rilevato, infatti, che l'art. 316 c.c. trova applicazione solo in caso di disaccordo tra genitori ancora uniti in matrimonio, mentre in caso di separazione qualsiasi contrasto va rimesso al Giudice istruttore della causa ai sensi dell'art. 337ter c.c.;
ritenuto, pertanto, che qualsiasi questione vada rimessa alla cognizione del
GI nel pieno contraddittorio delle parti;
rilevato, peraltro, che non vi è alcuna prova dell'effettiva ricezione della richiesta su cui oggi si lamenta il rifiuto del padre, considerato che la missiva prodotta non è mai giunta a destinazione, per come risulta dalla relativa busta;
rilevato che del pari non vi è alcuna prova della ricezione della pec da parte del difensore del padre del minore, non prodotta in originale;
ritenuto, pertanto, che non vi sia alcuna prova del contrasto tra le parti;
considerato da ultimo che non emergono nemmeno ragioni d'urgenza, visto che l'istanza è molto generica sul punto;
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità dell'istanza.
Si comunichi.
Reggio Calabria, 19/03/2025
Il Giudice
Elena Luppino
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