Ordinanza cautelare 15 dicembre 2021
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 10/06/2025, n. 11282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11282 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11282/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09821/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9821 del 2021, proposto da
Assia Liberatore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come in atti;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Assunta Consalvi, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
delle Graduatorie definitive di merito relative al Concorso Straordinario, per la regione e classe di concorso della ricorrente nei limiti del proprio interesse, A045 Abruzzo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 aprile 2025 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, in data 3 aprile 2025, parte ricorrente ha depositato una nota con la quale dichiara che nelle more della fissazione dell’udienza di discussione del ricorso, è venuto meno l’interesse a coltivare le domande proposte nell’ambito del presente giudizio.
Considerato che, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, il Collegio non possa che prendere atto della dichiarazione in tal senso resa dalla parte ricorrente.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm., per sopravvenuto difetto di interesse.
Ritenuto che, in ragione della definizione in rito della controversia, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario, Estensore
Caterina Luperto, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanna Vigliotti | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO