Articolo 56 della Legge 25 luglio 1952, n. 949
Articolo 55Articolo 57
Versione
30 luglio 1952
Art. 56.
Coloro che intendono concorrere ai benefici di cui all'art. 55 devono presentare istanza al Ministero della marina mercantile, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, e nella istanza devono offrire una riduzione nella misura del contributo indicato nell'articolo stesso.
Le istanze offerte devono essere presentate in buste chiuse sigillate, a tergo delle quali saranno annotate la data e l'ora della presentazione. L'istanza offerta deve essere garantita da fidejussione di un istituto o di una azienda di credito ritenuta idonea dal Ministero della marina mercantile, per l'importo di lire 5000 per tonnellata di stazza lorda della cisterna richiesta. Le istanze non accompagnate dal documento relativo alla fidejussione bancaria non possono essere prese in considerazione.
Il contributo che sara' corrisposto a tutti coloro che saranno ammessi ai benefici sara' uguale alla media risultante dalle otto offerte diverse piu' vantaggiose per l'Amministrazione, presentate da richiedenti diversi.
Saranno accolte oltre che le otto domande le cui offerte sono risultate piu' favorevoli, le altre che, con la riduzione offerta, si avvicinino maggiormente alla media di contributo sopra indicato.
Qualora fosse presentato un numero di domande inferiore a otto da parte di richiedenti diversi, la media si fara' sulla base delle domande pervenute al Ministero.
Entro dieci giorni dal ricevimento della partecipazione ufficiale dell'ammissione, effettuata a mezzo della capitaneria di porto competente, gli ammessi ai benefici devono comunicare al Ministero se si impegnano a procedere alla commessa del lavoro.
La fidejussione e' liberata per coloro che rinuncino e per coloro che, avendo' accettato, abbiano iniziato la costruzione nel termine stabilito. La somma oggetto della fidejussione e' incamerata, se coloro che abbiano fatto una offerta di riduzione uguale o maggiore alla media del contributo che sara' corrisposto non inizino nel termine la costruzione, e in ogni altro caso in cui la costruzione non sia iniziata nel termine stesso.
Il tonnellaggio complessivo di navi cisterne ammissibile ai benefici previsti dal presente capo sara' stabilito in relazione allo stanziamento di cui all'art. 70, ridotto della somma di cui all'art. 62, e al contributo da corrispondere.
Se nel termine previsto dal primo comma non siano presentate domande sufficienti a coprire il tonnellaggio di cui al comma precedente, il Ministro per la marina mercantile ha facolta' di riaprire detto termine per non oltre tre mesi dalla scadenza, ma il contributo medio applicabile resta stabilito in quello risultato dalla applicazione del terzo e quinto comma.
Una quota non superiore al 20 per cento del tonnellaggio di stazza lorda sara' riservata alle societa' di navigazione di preminente interesse nazionale che, previa partecipazione alla gara nei modi e nei termini di cui al presente articolo, avranno diritto di prelazione sulle altre istanze offerte risultanti piu' favorevoli per l'Amministrazione, e diritto di opzione per la costruzione della quota, suddetta.
Entrata in vigore il 30 luglio 1952