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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/03/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 25 marzo 2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 965/2023 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in via ettore pellegrino, 46 C.F._1
Messina Italia presso lo studio dell'Avv. MICALI FRANCESCO che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. RENATO VESTINI giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Indebito assistenziale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.03.2023 esponeva Parte_1
di essere titolare di pensione CAT. INV. CIV. n. 07115001; di aver ricevuto, in data 24.10.2019, nota con cui l' gli aveva comunicato di CP_1 aver effettuato sulla detta pensione un pagamento non dovuto pari ad €.
3.390,18, avverso la quale lo stesso aveva proposto ricorso al Comitato provinciale , rimasto privo di riscontro. Eccepiva il difetto di CP_1 motivazione, in violazione dell'art. 3 L. 241/1990, nonché la violazione dell'art. 52 Legge n. 88/1989 e, pertanto, chiedeva che l'adito Tribunale accertasse l'insussistenza del diritto dell' di ripetere la somma a CP_1
lui richiesta;
il tutto con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarsi in favore del proprio procuratore anticipatario. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Si costituiva l' con memoria depositata il 19.09.2023, CP_1 contestando l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese.
La causa veniva istruita documentalmente.
In data odierna la causa veniva decisa.
La domanda è meritevole di accoglimento.
Giova premettere che il regime dell'indebito assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla disciplina civilistica dettata dall'art. 2033 c.c.; e ciò in ragione dell'esigenza di salvaguardare l'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede
(cfr. Cass. n. 26036/2019; Cass. n. 28771/2018).
Questa peculiare esigenza di tutela dell'affidamento rinviene la propria ragione giustificatrice nella circostanza che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (cfr. Corte cost. n. 1/2006), con la conseguenza che, alla luce dell'art. 38 Cost., la ripetizione è esclusa a meno che l'erogazione della prestazione indebitamente conseguita non sia addebitabile al percettore (cfr. Corte cost. n. 431/1993; Cass. n. 26036/2019; Cass. n. 28771/2018).
In tale prospettiva, peraltro, la Corte costituzionale ha avuto modo di chiarire che «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...)
2 rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (cfr. Corte cost.
n. 264/2004; Corte cost. n. 448/2000; Cass. n. 28771/2018).
Devono pertanto trovare applicazione le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale e, quindi, in sostanza, l'art. 3 ter del decreto legge n. 850/1976, convertito in legge n. 29/1977, secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento» e l'art. 3, comma 9, del decreto legge n. 173/1988, convertito in legge n. 291/1988, secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte».
Ne deriva, dunque, che l'indebito assistenziale per cui si procede (determinato da motivi reddituali) è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerti il venir meno delle condizioni di legge
(cfr. Cass. n. 28163/2018; Trib. Civitavecchia n. 59/2021; App. Bari n.
2294/2019); e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che, a priori, escludano un qualsivoglia affidamento, come in caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale nè ne abbia mai fatto richiesta (cfr. Cass. n.
26036/2019; Cass. n. 10642/2019; Cass. n. 28771/2018; Cass. n. 12406/2003), ovvero nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali
(cfr. Cass. n. 26036/2019; Cass. n. 10642/2019; Cass. n. 28771/2018; Cass. n.
5059/2018) o, infine, in caso di dolo comprovato dell'accipiens (cfr. Cass. n.
26036/2019; Cass. n. 10642/2019; Cass. n. 28771/2018).
Ora, avuto riguardo alla fattispecie dedotta nel presente giudizio, non può non rilevarsi che dalla documentazione versata all'incarto processuale si evince che
3 l' con nota del 24.10.2019, ha domandato la restituzione della somma di CP_1
euro 3.390,18 che sarebbe stata indebitamente percepita dal ricorrente nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2018 e novembre 2019 in relazione alla prestazione di invalidità civile n. 07115001.
L' convenuto, dunque, non ha in alcun modo tenuto conto del principio CP_2
sopra enunciato secondo cui, in presenza di un legittimo affidamento del beneficiario, l'indebito assistenziale è ripetibile solamente per quanto attiene alle somme erogate dopo il momento in cui è stato emesso il provvedimento che accerta il predetto indebito.
Né, del resto, vi è prova alcuna del dolo o della mala fede dell'interessato.
A riguardo, è appena il caso di rilevare che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legge n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, «a decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via CP_1
telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonchè nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in
Italia».
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica (cfr. Cass. n. 13223/2020). CP_1
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art. 13 del decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010.
Tale norma, al comma 1, prevede l'istituzione presso l' del cosìdetto CP_1
Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni
4 di natura assistenziale e, al comma 6, stabilisce che i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all' soltanto i dati relativi alla CP_1
propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Ne discende, pertanto, che gli anzidetti soggetti non devono comunicare all' la propria situazione reddituale laddove questa sia già stata CP_1 integralmente dichiarata all'Amministrazione finanziaria.
Infine, nel caso di specie trattasi di modifiche reddituali derivanti da prestazioni comunque sempre erogate dall' . Ben quest'ultimo era a CP_2
conoscenza, dunque, delle eventuali precedenti erogazioni. Né si potrebbe dedurre che l'accoglimento - dopo quasi due anni – della domanda di possa Pt_2 comportare una conseguenza negativa, avendo l'Istituto nel frattempo continuato ad erogare erroneamente altra prestazione senza attivarsi per un tempestivo riequilibrio dei versamenti effettuati.
Deve, pertanto, trovare accoglimento la domanda del ricorrente volta all'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito.
Va conseguentemente dichiarata irripetibile la somma di € 3.390,18 chiesta in restituzione al ricorrente, con conseguente condanna dell' alla restituzione CP_1
della suindicata somma, ove già trattenuta.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n.55/2014 e n. 37/2018, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la semplicità delle questioni affrontate. Di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93
c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Micali Francesco, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , Parte_1 con ricorso depositato in data 28.03.2023 nei confronti dell' , in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
5 - in accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità della ripetizione della somma di € 3.390,18 a danno di e, per l'effetto, condanna Parte_1
l' alla restituzione di detta somma al ricorrente, ove già trattenuta, oltre CP_1 interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 legge n. 412 del 1991;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che CP_1 liquida in € 886,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv.
Francesco Micali.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 25 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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