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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 2285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2285 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 25.2.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 17112/2024 RG Lavoro vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e dif.so dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Cianniello (C.F. , giusto mandato in calce al presente C.F._2 ricorso, presso il quale domicilia in Ercolano (NA) alla Via Cegnacolo, n. 4 (pec:
) Email_1
-ricorrente- E
con sede in Napoli via A. Cardarelli, Controparte_1
9, (P.IVA e C.F. ) in persona del rappresentante legale pro tempore dott. P.IVA_1
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di Controparte_2 procura in atti, dagli avv.ti Claudia Manzi e Michele Salomone in qualità di legale interno in servizio presso Codesta Azienda, mediante delibera di conferimento incarico ed elettivamente domiciliati presso la sede legale della medesima Controparte_1
(comunicazioni alla pec: )
[...] Email_2
- convenuta - OGGETTO: Compenso lavoro festivo infrasettimanale
CONCLUSIONI per parte ricorrente:
“accertare e dichiarare il diritto di credito di cui all'art. 9 CCNL 1999 e dell'art. 29 CCNL 2016/2018 per le prestazioni rese nei giorni festivi infrasettimanali, come documentati e/o provati, con conseguente riconoscimento della fondatezza e/o della titolarità della pretesa ad ottenere il connesso e/o correlato compenso per l'attività resa;
per l'effetto, condannare l' in persona del Direttore Generale Controparte_3
l.r.p.t., al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di Euro 1.557,16 salvo errori e/o omissioni, ovvero dell'importo maggiore e/o minore che sarà ritenuto di giustizia, anche a seguito di CTU contabile, a titolo di indennità e/o compenso, in aggiunta alla retribuzione globale giornaliera, dovuto per lavoro straordinario festivo infrasettimanale per i periodi e/o le ore di lavoro indicati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA se dovuti, con attribuzione al procuratore costituito che si dichiara antistatario”. per parte resistente:
“preliminarmente accogliere l'eccezione di decadenza formulata e per l'effetto dichiarare nulla dovuto;
nel merito dichiarare la domanda parzialmente infondata;
circa il quantum ridurre comunque l'importo ad euro 1.065,26 4 con vittoria di spese e/o compensazione”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.7.2024 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' deducendo: Controparte_3 -di essere attualmente dipendente dell' evocata in giudizio, in qualità Controparte_1 di infermiere Ctg. D liv. 0, in servizio presso la UOC OBI, con turnazione regolare;
CP_4
-di essere già stato dipendente dell' evocata in giudizio, a tempo Controparte_1 determinato, in qualità di Ctg. BS liv. 0, come provato dalla documentazione in atti, CP_5 per gli anni 2020 e 2021;
-di aver sempre svolto la propria attività lavorativa anche nei giorni festivi infrasettimanali, come dimostrato dai cartellini in allegato alla produzione di parte;
- che, ai sensi dell'art. 9 CCNL Comparto Sanità anno 1999, richiamato appieno dall'art. 29 CCNL Comparto Sanità 2016/2018, per i giorni festivi infrasettimanali, come lavorati e individuati dai cartellini delle presenze, il lavoratore deve vedersi riconoscere la corrispondente indennità laddove, previa richiesta da effettuarsi entro 30 giorni, non ha fruito dell'equivalente riposo compensativo;
-alla data odierna, l'istante risulta creditore nei confronti dell' resistente della citata CP_1 indennità per lavoro festivo infrasettimanale poiché non ha fruito, a domanda, dell'equivalente riposo compensativo, né ha percepito gli importi di cui è pretesa, cosí come specificati analiticamente nel prospetto di calcolo che segue, quivi da intendersi integralmente richiamato.
Su tali premesse, richiamate le norme collettive succedutesi a regolamentazione della fattispecie nonché i principi enunciati da ultimo nella pronuncia della Corte di cassazione n. 1505 del 25 gennaio 2021, ha convenuto in lite l' Controparte_3 rassegnando le conclusioni esposte.
[...]
Fissata udienza di discussione per la data del 25.2.2025, la convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. Preliminarmente ha eccepito la decadenza del ricorso;
nel merito ha osservato che parte ricorrente lavora alle dipendenze della resistente Azienda ospedaliera quale “turnista” e, pertanto, presta ordinariamente attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali in quanto rientrante nella normale ed ordinaria articolazione dei turni.
Al riguardo, la convenuta ha rilevato che le norme contrattuali richiamate dalla ricorrente non possono trovare, per il personale turnista, automatica applicazione per il sol fatto di aver prestato attività lavorativa in giorno festivo infrasettimanale, ma è necessario che tale attività sia stata “straordinariamente” prestata in un giorno festivo infrasettimanale rispetto alla normale organizzazione lavorativa. Tale evenienza può configurarsi o nel caso in cui il dipendente turnista si trovi, in via eccezionale, a prestare la propria attività lavorativa nella giornata di riposo settimanale, o nel caso in cui si trovi a lavorare in giornata festiva infrasettimanale al di là dell'orario ordinario. Ha poi asserito che, mentre per il dipendente non turnista il surplus lavorativo è riscontrabile ogni qual volta viene prestata attività lavorativa in giorno festivo infrasettimanale, per la qual cosa trova immediata e sicura applicazione la norma di cui all'art. 9, poi trasfuso nell'art. 29 del suddetto CCNL comparto Sanità, per il dipendente turnista, in considerazione della peculiarità della organizzazione del lavoro secondo turni includenti in via ordinaria anche le giornate festive, occorrerà preliminarmente accertare se si sia o meno verificato un surplus lavorativo e solo in caso affermativo potrà farsi applicazione di quanto in essa contemplato.
Parte convenuta ha poi asserito che il dipendente che intende rivendicare la maggiorazione retributiva di cui all'art. 9, oggi art. 29 CCNL deve allegare e provare, non solo di aver lavorato nelle giornate festive infrasettimanali ma anche di avere, per effetto di ciò, superato il monte orario normale previsto per la generalità dei lavoratori;
in relazione a ciò, ha rilevato che parte ricorrente non ha adempiuto al relativo onere probatorio in quanto le allegazioni di cui al ricorso non contengono alcuno specifico riferimento alla effettiva articolazione oraria della prestazione di lavoro nel periodo in contestazione né, tantomeno, in ordine al superamento dell'orario di lavoro normalmente richiesto dalla resistente alla generalità dei lavoratori, né infine contengono riferimenti specifici al fatto che il predetto orario di lavoro normale si riduce per la generalità dei lavoratori, e non anche per i turnisti, in coincidenza delle giornate festive infrasettimanali. Il ricorrente, dunque, oltre a provare di aver lavorato nel festivo infrasettimanale ha l'onere anche di dar prova di aver lavorato in limiti orari diversi da quelli fissati per gli altri lavoratori e dunque maggiori. Egli si è limitato a dedurlo ma non lo ha provato. Ebbene nel caso de quo non è stata fornita la prova di aver reso lavoro in limiti orari differenti, circostanza e condizione che già da sé comporta il rigetto della domanda perché non provata.
Relativamente al quantum, parte resistente ha rilevato che determinate giornate vadano sottratte dal computo finale, in quanto, il ricorrente non ha superato l'orario lavorativo già ridotto a 30 ore. Ha altresì eccepito che ad alcune giornate è seguito un riposo più lungo rispetto a quelli stabiliti dalla normale turnazione;
pertanto, tali giornate vanno sottratte per avere il ricorrente già usufruito del riposo compensativo.
Ciò premesso, ha rassegnato le conclusioni esposte. All'esito del deposito di note illustrative, la causa veniva rinviata per discussione alla udienza del 25.2.2025.
A tale data, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
*****
Deve preliminarmente ritenersi che dall'esame delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo risultano adeguatamente specificate le circostanze di fatto e le ragioni diritto poste a fondamento della pretesa retributiva, pure adeguatamente specificata per i criteri di quantificazione, anche mediante i conteggi analitici facenti parte del ricorso. Devono pertanto ritenersi integrati i requisiti di cui all'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c., con infondatezza dell'eccezione di decadenza sollevate da parte convenuta. Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini segnati dalla seguente motivazione. La parte ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 29 del CCNL 2016-2018, che ha sostituito l'art 9 del CCNL del 20.9.2001. In fattispecie analoghe, la Suprema Corte con la pronuncia n. 1505 del 2021 – integralmente confermata da Cassazione lavoro 18/07/2023 n. 20743 - ha espresso il principio secondo cui "l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e
12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal
CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (cfr. Cass.
n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021, confermata).
I Giudici di legittimità hanno in primis esaminato la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e quella peculiare del settore. La prima, dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del
1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi “è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo”. La seconda, invece, per i dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, prevede il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali di cui alla L. n. 520 del 1952 mediante la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva”. Si è considerata poi la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III, (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire
15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
Il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno
(dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo". In ultimo, con il CCNL 20 settembre 2001 (integrativo del CCNL 7 aprile 1999) le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995, art. 20, e dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
La disciplina contrattuale del lavoro festivo infrasettimanale quindi ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore la contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
Il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore ").
Deve poi rimarcarsi che in relazione ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Le citate pronunce della S.C. hanno ritenuto che la tesi delle aziende ospedaliere, secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 CCNL 20 settembre 2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non risulta ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola ove hanno inteso ritenere le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17). Si è aggiunto che la clausola contrattuale della quale parte ricorrente invoca l'applicazione
è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità
(lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Non rileva, inoltre, l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione del CCNL 14 settembre 2000, art. 22, per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n.
1201 del 2019; Cass. n. 16600 del 2019; Cass. n. 21412 del 2019) atteso che la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività
(...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro…) ed è calcolata su diversi parametri.
La disposizione contrattuale prevista per il personale del comparto sanità, invece, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, per il calcolo del lavoro straordinario festivo, con ciò confermando la cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa. Da ultimo, rileva lo scrivente che, visto il disposto dell'art. 29 comma 6 del CCNL 2016- 2018 (“L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”), il termine di 30 giorni entro cui effettuare la richiesta non assume connotazione decadenziale, bensì rileva solo ai soli fini della decorrenza degli interessi legali nel caso di inadempienza dell'amministrazione (cfr. sentenza Tribunale di Napoli, n. 2555/2022, G. Cardellicchio). Nel caso di specie, l'attività lavorativa del ricorrente e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati nei Cartellini Marcatempo in atti. E anche laddove risulti espletata una prestazione lavorativa articolata su 3 giorno di lavoro e 2 giorni di riposo compensativo, il riposo fruito, contrariamente a quanto eccepito dalla convenuta, in quanto non connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa nel corso della specifica giornata festiva infrasettimanale, non può considerarsi solutorio al fine che ne occupa (cfr. sentenza Tribunale di Napoli n. 5138/2023, G. Ruggiero). In relazione all'attività espletata in tali giorni festivi infrasettimanali, pertanto, al ricorrente spetta l'ulteriore compenso di cui art. 29, comma 6, del CCNL 2016-2018. Per la quantificazione del dovuto per il periodo indicato, che va dall'anno 2020 all'anno 2023, possono essere utilizzati i conteggi attorei in quanto basati sulle previsioni contrattuali, metodologicamente corretti e privi di omissioni logiche, anche considerato che le ulteriori contestazioni di parte convenuta sul quantum della pretesa attorea non ineriscono le modalità di calcolo della voce retributiva richiesta, ma la incompatibilità del compenso ex art. 29 CCNL con le maggiorazioni già riconosciute in busta paga per alcuni dei giorni festivi infrasettimanali indicati dalla ricorrente.
Pertanto, assorbita ogni altra questione, l' va Controparte_3 condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 1.557, 16 oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo al saldo.
Le spese del giudizio possono essere compensate per metà in ragione dell'accoglimento della domanda nonché della natura seriale del giudizio e per la restante parte seguono la soccombenza e cedono a carico dell' convenuta nella misura di cui in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico
Bile, così decide:
1) dichiara il diritto del ricorrente a percepire il compenso per l'attività lavorativa prestata nelle giornate festive infrasettimanali a far data dall'anno 2020 all'anno 2023;
2) condanna per l'effetto l' in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente del compenso maturato per la detta causale, pari a complessivi € 1.557, 16 oltre interessi legali dalla data del deposito del ricorso (23.7.2024) al saldo;
3) compensa per metà le spese del giudizio e condanna la resistente l'
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_3 della restante parte che liquida in euro 750,00 oltre rimborso Contributo unificato, IVA,
CPA e spese forfettarie, con attribuzione al difensore antistatario;
Napoli, 25.03.2025
Il Giudice
Dott. Federico Bile
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 25.2.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 17112/2024 RG Lavoro vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e dif.so dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Cianniello (C.F. , giusto mandato in calce al presente C.F._2 ricorso, presso il quale domicilia in Ercolano (NA) alla Via Cegnacolo, n. 4 (pec:
) Email_1
-ricorrente- E
con sede in Napoli via A. Cardarelli, Controparte_1
9, (P.IVA e C.F. ) in persona del rappresentante legale pro tempore dott. P.IVA_1
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di Controparte_2 procura in atti, dagli avv.ti Claudia Manzi e Michele Salomone in qualità di legale interno in servizio presso Codesta Azienda, mediante delibera di conferimento incarico ed elettivamente domiciliati presso la sede legale della medesima Controparte_1
(comunicazioni alla pec: )
[...] Email_2
- convenuta - OGGETTO: Compenso lavoro festivo infrasettimanale
CONCLUSIONI per parte ricorrente:
“accertare e dichiarare il diritto di credito di cui all'art. 9 CCNL 1999 e dell'art. 29 CCNL 2016/2018 per le prestazioni rese nei giorni festivi infrasettimanali, come documentati e/o provati, con conseguente riconoscimento della fondatezza e/o della titolarità della pretesa ad ottenere il connesso e/o correlato compenso per l'attività resa;
per l'effetto, condannare l' in persona del Direttore Generale Controparte_3
l.r.p.t., al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di Euro 1.557,16 salvo errori e/o omissioni, ovvero dell'importo maggiore e/o minore che sarà ritenuto di giustizia, anche a seguito di CTU contabile, a titolo di indennità e/o compenso, in aggiunta alla retribuzione globale giornaliera, dovuto per lavoro straordinario festivo infrasettimanale per i periodi e/o le ore di lavoro indicati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA se dovuti, con attribuzione al procuratore costituito che si dichiara antistatario”. per parte resistente:
“preliminarmente accogliere l'eccezione di decadenza formulata e per l'effetto dichiarare nulla dovuto;
nel merito dichiarare la domanda parzialmente infondata;
circa il quantum ridurre comunque l'importo ad euro 1.065,26 4 con vittoria di spese e/o compensazione”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.7.2024 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' deducendo: Controparte_3 -di essere attualmente dipendente dell' evocata in giudizio, in qualità Controparte_1 di infermiere Ctg. D liv. 0, in servizio presso la UOC OBI, con turnazione regolare;
CP_4
-di essere già stato dipendente dell' evocata in giudizio, a tempo Controparte_1 determinato, in qualità di Ctg. BS liv. 0, come provato dalla documentazione in atti, CP_5 per gli anni 2020 e 2021;
-di aver sempre svolto la propria attività lavorativa anche nei giorni festivi infrasettimanali, come dimostrato dai cartellini in allegato alla produzione di parte;
- che, ai sensi dell'art. 9 CCNL Comparto Sanità anno 1999, richiamato appieno dall'art. 29 CCNL Comparto Sanità 2016/2018, per i giorni festivi infrasettimanali, come lavorati e individuati dai cartellini delle presenze, il lavoratore deve vedersi riconoscere la corrispondente indennità laddove, previa richiesta da effettuarsi entro 30 giorni, non ha fruito dell'equivalente riposo compensativo;
-alla data odierna, l'istante risulta creditore nei confronti dell' resistente della citata CP_1 indennità per lavoro festivo infrasettimanale poiché non ha fruito, a domanda, dell'equivalente riposo compensativo, né ha percepito gli importi di cui è pretesa, cosí come specificati analiticamente nel prospetto di calcolo che segue, quivi da intendersi integralmente richiamato.
Su tali premesse, richiamate le norme collettive succedutesi a regolamentazione della fattispecie nonché i principi enunciati da ultimo nella pronuncia della Corte di cassazione n. 1505 del 25 gennaio 2021, ha convenuto in lite l' Controparte_3 rassegnando le conclusioni esposte.
[...]
Fissata udienza di discussione per la data del 25.2.2025, la convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. Preliminarmente ha eccepito la decadenza del ricorso;
nel merito ha osservato che parte ricorrente lavora alle dipendenze della resistente Azienda ospedaliera quale “turnista” e, pertanto, presta ordinariamente attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali in quanto rientrante nella normale ed ordinaria articolazione dei turni.
Al riguardo, la convenuta ha rilevato che le norme contrattuali richiamate dalla ricorrente non possono trovare, per il personale turnista, automatica applicazione per il sol fatto di aver prestato attività lavorativa in giorno festivo infrasettimanale, ma è necessario che tale attività sia stata “straordinariamente” prestata in un giorno festivo infrasettimanale rispetto alla normale organizzazione lavorativa. Tale evenienza può configurarsi o nel caso in cui il dipendente turnista si trovi, in via eccezionale, a prestare la propria attività lavorativa nella giornata di riposo settimanale, o nel caso in cui si trovi a lavorare in giornata festiva infrasettimanale al di là dell'orario ordinario. Ha poi asserito che, mentre per il dipendente non turnista il surplus lavorativo è riscontrabile ogni qual volta viene prestata attività lavorativa in giorno festivo infrasettimanale, per la qual cosa trova immediata e sicura applicazione la norma di cui all'art. 9, poi trasfuso nell'art. 29 del suddetto CCNL comparto Sanità, per il dipendente turnista, in considerazione della peculiarità della organizzazione del lavoro secondo turni includenti in via ordinaria anche le giornate festive, occorrerà preliminarmente accertare se si sia o meno verificato un surplus lavorativo e solo in caso affermativo potrà farsi applicazione di quanto in essa contemplato.
Parte convenuta ha poi asserito che il dipendente che intende rivendicare la maggiorazione retributiva di cui all'art. 9, oggi art. 29 CCNL deve allegare e provare, non solo di aver lavorato nelle giornate festive infrasettimanali ma anche di avere, per effetto di ciò, superato il monte orario normale previsto per la generalità dei lavoratori;
in relazione a ciò, ha rilevato che parte ricorrente non ha adempiuto al relativo onere probatorio in quanto le allegazioni di cui al ricorso non contengono alcuno specifico riferimento alla effettiva articolazione oraria della prestazione di lavoro nel periodo in contestazione né, tantomeno, in ordine al superamento dell'orario di lavoro normalmente richiesto dalla resistente alla generalità dei lavoratori, né infine contengono riferimenti specifici al fatto che il predetto orario di lavoro normale si riduce per la generalità dei lavoratori, e non anche per i turnisti, in coincidenza delle giornate festive infrasettimanali. Il ricorrente, dunque, oltre a provare di aver lavorato nel festivo infrasettimanale ha l'onere anche di dar prova di aver lavorato in limiti orari diversi da quelli fissati per gli altri lavoratori e dunque maggiori. Egli si è limitato a dedurlo ma non lo ha provato. Ebbene nel caso de quo non è stata fornita la prova di aver reso lavoro in limiti orari differenti, circostanza e condizione che già da sé comporta il rigetto della domanda perché non provata.
Relativamente al quantum, parte resistente ha rilevato che determinate giornate vadano sottratte dal computo finale, in quanto, il ricorrente non ha superato l'orario lavorativo già ridotto a 30 ore. Ha altresì eccepito che ad alcune giornate è seguito un riposo più lungo rispetto a quelli stabiliti dalla normale turnazione;
pertanto, tali giornate vanno sottratte per avere il ricorrente già usufruito del riposo compensativo.
Ciò premesso, ha rassegnato le conclusioni esposte. All'esito del deposito di note illustrative, la causa veniva rinviata per discussione alla udienza del 25.2.2025.
A tale data, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
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Deve preliminarmente ritenersi che dall'esame delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo risultano adeguatamente specificate le circostanze di fatto e le ragioni diritto poste a fondamento della pretesa retributiva, pure adeguatamente specificata per i criteri di quantificazione, anche mediante i conteggi analitici facenti parte del ricorso. Devono pertanto ritenersi integrati i requisiti di cui all'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c., con infondatezza dell'eccezione di decadenza sollevate da parte convenuta. Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini segnati dalla seguente motivazione. La parte ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 29 del CCNL 2016-2018, che ha sostituito l'art 9 del CCNL del 20.9.2001. In fattispecie analoghe, la Suprema Corte con la pronuncia n. 1505 del 2021 – integralmente confermata da Cassazione lavoro 18/07/2023 n. 20743 - ha espresso il principio secondo cui "l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e
12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal
CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (cfr. Cass.
n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021, confermata).
I Giudici di legittimità hanno in primis esaminato la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e quella peculiare del settore. La prima, dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del
1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi “è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo”. La seconda, invece, per i dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, prevede il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali di cui alla L. n. 520 del 1952 mediante la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva”. Si è considerata poi la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III, (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire
15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
Il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno
(dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo". In ultimo, con il CCNL 20 settembre 2001 (integrativo del CCNL 7 aprile 1999) le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995, art. 20, e dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
La disciplina contrattuale del lavoro festivo infrasettimanale quindi ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore la contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
Il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore ").
Deve poi rimarcarsi che in relazione ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Le citate pronunce della S.C. hanno ritenuto che la tesi delle aziende ospedaliere, secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 CCNL 20 settembre 2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non risulta ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola ove hanno inteso ritenere le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17). Si è aggiunto che la clausola contrattuale della quale parte ricorrente invoca l'applicazione
è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità
(lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Non rileva, inoltre, l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione del CCNL 14 settembre 2000, art. 22, per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n.
1201 del 2019; Cass. n. 16600 del 2019; Cass. n. 21412 del 2019) atteso che la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività
(...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro…) ed è calcolata su diversi parametri.
La disposizione contrattuale prevista per il personale del comparto sanità, invece, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, per il calcolo del lavoro straordinario festivo, con ciò confermando la cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa. Da ultimo, rileva lo scrivente che, visto il disposto dell'art. 29 comma 6 del CCNL 2016- 2018 (“L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”), il termine di 30 giorni entro cui effettuare la richiesta non assume connotazione decadenziale, bensì rileva solo ai soli fini della decorrenza degli interessi legali nel caso di inadempienza dell'amministrazione (cfr. sentenza Tribunale di Napoli, n. 2555/2022, G. Cardellicchio). Nel caso di specie, l'attività lavorativa del ricorrente e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati nei Cartellini Marcatempo in atti. E anche laddove risulti espletata una prestazione lavorativa articolata su 3 giorno di lavoro e 2 giorni di riposo compensativo, il riposo fruito, contrariamente a quanto eccepito dalla convenuta, in quanto non connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa nel corso della specifica giornata festiva infrasettimanale, non può considerarsi solutorio al fine che ne occupa (cfr. sentenza Tribunale di Napoli n. 5138/2023, G. Ruggiero). In relazione all'attività espletata in tali giorni festivi infrasettimanali, pertanto, al ricorrente spetta l'ulteriore compenso di cui art. 29, comma 6, del CCNL 2016-2018. Per la quantificazione del dovuto per il periodo indicato, che va dall'anno 2020 all'anno 2023, possono essere utilizzati i conteggi attorei in quanto basati sulle previsioni contrattuali, metodologicamente corretti e privi di omissioni logiche, anche considerato che le ulteriori contestazioni di parte convenuta sul quantum della pretesa attorea non ineriscono le modalità di calcolo della voce retributiva richiesta, ma la incompatibilità del compenso ex art. 29 CCNL con le maggiorazioni già riconosciute in busta paga per alcuni dei giorni festivi infrasettimanali indicati dalla ricorrente.
Pertanto, assorbita ogni altra questione, l' va Controparte_3 condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 1.557, 16 oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo al saldo.
Le spese del giudizio possono essere compensate per metà in ragione dell'accoglimento della domanda nonché della natura seriale del giudizio e per la restante parte seguono la soccombenza e cedono a carico dell' convenuta nella misura di cui in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico
Bile, così decide:
1) dichiara il diritto del ricorrente a percepire il compenso per l'attività lavorativa prestata nelle giornate festive infrasettimanali a far data dall'anno 2020 all'anno 2023;
2) condanna per l'effetto l' in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente del compenso maturato per la detta causale, pari a complessivi € 1.557, 16 oltre interessi legali dalla data del deposito del ricorso (23.7.2024) al saldo;
3) compensa per metà le spese del giudizio e condanna la resistente l'
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_3 della restante parte che liquida in euro 750,00 oltre rimborso Contributo unificato, IVA,
CPA e spese forfettarie, con attribuzione al difensore antistatario;
Napoli, 25.03.2025
Il Giudice
Dott. Federico Bile