TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/01/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 10818/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Ida Ponticelli, ha depositato, all'esito delle note sostitutive d'udienza del 28/01/2025, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 10818/2024 R.G. avente oggetto: accertamento negativo di indebito assistenziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. CARMINE BUONOMO, presso il cui C.F._1
studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
., in persona del legale Controparte_1 rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. AMODIO MARZOCCHELLA come in atti
Resistente
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.09.2024, parte ricorrente, titolare di assegno di invalidità civile con decorrenza dal 01.06.2022, ha dedotto di essere stata precedentemente beneficiaria degli emolumenti economici derivanti dalla riconoscimento dello stato di invalidità civile a diverso titolo: precisamente dal 01.03.2019 a seguito del riconoscimento della condizione di invalidità al
100%, parte ricorrente esponeva di aver goduto dei benefici dell'accompagnamento, dal
01.10.2019 della sola pensione di inabilità civile e dal 25.05.2022, a seguito del riconoscimento di una condizione di invalidità al 75%, dell'assegno di invalidità civile;
conveniva in giudizio l' chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento del 05.03.2024 con il quale CP_1
l'ente aveva chiesto la restituzione dell'importo di euro 13.937,29 erogato nel periodo dal
01.07.2020 al 31.07.2023 a titolo di pensione di invalidità civile e di assegno di invalidità civile,
a seguito di procedura di ricostituzioni pensione, e, comunque, l'accertamento che la restituzione CP_ di tale somma non era dovuta all' A tal fine la ricorrente, premesso di avere pieno diritto alla corresponsione della pensione di invalidità civile per non essere mai venuto meno il possesso dei requisiti reddituali durante il periodo dedotto, eccepiva l'assenza di dolo nella percezione delle somme che l'ente aveva continuato a erogare e l'affidamento incolpevole ingenerato dalla
CP_ condotta dell' ai fini della impossibilità della ripetizione di quanto ricevuto, contestando altresì l'assenza nella comunicazione di indebito di idonei parametri contabili ai fini della comprensibilità della pretesa restitutoria.
CP_ L' ritualmente citato in giudizio, si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato a causa dell'insussistenza dei requisiti reddituali necessari per il godimento della maggiorazione sociale sui trattamenti pensionistici. L'ente, in opposizione a quanto dedotto nel ricorso di parte istante, eccepiva la ripetibilità di quanto indebitamente percepito perché insussistente ab origine il diritto alla prestazione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 28.01.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato.
In materia di indebito assistenziale la giurisprudenza ha ripetutamente affermato "che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al
2 soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio
2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore
(Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui
«non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale
27 ottobre 2000, n. 448)". Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, quale quello in esame, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto
2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass.
5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (Cass. 4668/2021 e nello stesso senso Cass.
10642/2019, Cass. 28771/2019, Cass. 29419/2018).
Nella specie, è pacifico in fatto che parte ricorrente, titolare di indennità di accompagnamento con decorrenza dal 01.03.2019 al 30.09.2019 e di pensione di inabilità civile con decorrenza dall'01.10.2019 al 31.05.2022, nonché di assegno di invalidità civile con decorrenza dal aveva ricevuto, a partire dal 2020, ha percepito sui ratei mensili anche la maggiorazione sociale, entrambi poi revocati con comunicazione di riliquidazione adottata dall' del 07.07.2023. CP_1
Solo con la missiva del 05.03.2024, l'ente aveva chiesto la restituzione dell'importo di euro
13937,29 erogato a titolo di pensione di inabilità civile prima ed assegno di invalidità civile poi nel periodo 01.07.2020-31.7.2023, perché prestazione non spettante.
Ciò posto, parte ricorrente nel presente giudizio ha dedotto e provato, per il periodo compreso nella richiesta di restituzione somme, di aver percepito redditi da immobili regolarmente dichiarati all'amministrazione fiscale (vedi certificati reddituali dell'agenzia delle entrate allegati).
In tale quadro quindi, l'erogazione della pensione per il periodo in contestazione e oggetto della richiesta di restituzione (luglio 2020/luglio 2023) non è in alcun modo addebitabile al dolo del ricorrente e non è ravvisabile, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza già richiamata,
3 alcuna violazione dei doveri di correttezza gravanti sull'assistito: doveri che nel rapporto obbligatorio sono configurabili nei limiti in cui l'adempimento possa avvenire senza apprezzabile sacrificio della parte (Cass. n. 17642 del 2012) e che nello specifico caso del rapporto assistenziale non possono estendersi fino ad addossare all'invalido un onere di attivarsi presso l'ente previdenziale per verificare la correttezza o meno delle erogazioni ricevute, a maggiore ragione in presenza di una riliquidazione operata d'ufficio dall'istituto. In conformità a tali principi si ritiene che, non ricorrendo pacificamente ipotesi di insussistenza a priori del diritto alla provvidenza (quale l'assenza del rapporto assistenziale), l'assenza di dolo e l'affidamento incolpevole dell'assistita escludono la ripetibilità delle somme ricevute prima della comunicazione del 05.03.2024. Discende dalle considerazioni che precedono l'accoglimento CP_ della domanda, con la conseguente declaratoria dell'insussistenza del diritto dell' alla ripetizione delle somme indicate nella comunicazione del 05.03.2024 e l'obbligo dell'istituto di restituire le somme già trattenute a tale titolo, maggiorate degli interessi di legge dalla data delle singole ritenute al saldo. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che, con riferimento alla somma di euro CP_ 13.937,29 di cui alla comunicazione del 05.03.2024, non siano le stesse ripetibili per le causali esposte in motivazione;
CP_
- per l'effetto condanna l' alla restituzione di quanto eventualmente già trattenuto a tale titolo;
- condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 1.800 per competenze, oltre IVA e CPA come per legge, nonché l'aumento ex art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Si comunichi
Aversa, 29.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ida Ponticelli
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Ida Ponticelli, ha depositato, all'esito delle note sostitutive d'udienza del 28/01/2025, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 10818/2024 R.G. avente oggetto: accertamento negativo di indebito assistenziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. CARMINE BUONOMO, presso il cui C.F._1
studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
., in persona del legale Controparte_1 rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. AMODIO MARZOCCHELLA come in atti
Resistente
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.09.2024, parte ricorrente, titolare di assegno di invalidità civile con decorrenza dal 01.06.2022, ha dedotto di essere stata precedentemente beneficiaria degli emolumenti economici derivanti dalla riconoscimento dello stato di invalidità civile a diverso titolo: precisamente dal 01.03.2019 a seguito del riconoscimento della condizione di invalidità al
100%, parte ricorrente esponeva di aver goduto dei benefici dell'accompagnamento, dal
01.10.2019 della sola pensione di inabilità civile e dal 25.05.2022, a seguito del riconoscimento di una condizione di invalidità al 75%, dell'assegno di invalidità civile;
conveniva in giudizio l' chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento del 05.03.2024 con il quale CP_1
l'ente aveva chiesto la restituzione dell'importo di euro 13.937,29 erogato nel periodo dal
01.07.2020 al 31.07.2023 a titolo di pensione di invalidità civile e di assegno di invalidità civile,
a seguito di procedura di ricostituzioni pensione, e, comunque, l'accertamento che la restituzione CP_ di tale somma non era dovuta all' A tal fine la ricorrente, premesso di avere pieno diritto alla corresponsione della pensione di invalidità civile per non essere mai venuto meno il possesso dei requisiti reddituali durante il periodo dedotto, eccepiva l'assenza di dolo nella percezione delle somme che l'ente aveva continuato a erogare e l'affidamento incolpevole ingenerato dalla
CP_ condotta dell' ai fini della impossibilità della ripetizione di quanto ricevuto, contestando altresì l'assenza nella comunicazione di indebito di idonei parametri contabili ai fini della comprensibilità della pretesa restitutoria.
CP_ L' ritualmente citato in giudizio, si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato a causa dell'insussistenza dei requisiti reddituali necessari per il godimento della maggiorazione sociale sui trattamenti pensionistici. L'ente, in opposizione a quanto dedotto nel ricorso di parte istante, eccepiva la ripetibilità di quanto indebitamente percepito perché insussistente ab origine il diritto alla prestazione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 28.01.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato.
In materia di indebito assistenziale la giurisprudenza ha ripetutamente affermato "che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al
2 soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio
2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore
(Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui
«non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale
27 ottobre 2000, n. 448)". Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, quale quello in esame, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto
2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass.
5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (Cass. 4668/2021 e nello stesso senso Cass.
10642/2019, Cass. 28771/2019, Cass. 29419/2018).
Nella specie, è pacifico in fatto che parte ricorrente, titolare di indennità di accompagnamento con decorrenza dal 01.03.2019 al 30.09.2019 e di pensione di inabilità civile con decorrenza dall'01.10.2019 al 31.05.2022, nonché di assegno di invalidità civile con decorrenza dal aveva ricevuto, a partire dal 2020, ha percepito sui ratei mensili anche la maggiorazione sociale, entrambi poi revocati con comunicazione di riliquidazione adottata dall' del 07.07.2023. CP_1
Solo con la missiva del 05.03.2024, l'ente aveva chiesto la restituzione dell'importo di euro
13937,29 erogato a titolo di pensione di inabilità civile prima ed assegno di invalidità civile poi nel periodo 01.07.2020-31.7.2023, perché prestazione non spettante.
Ciò posto, parte ricorrente nel presente giudizio ha dedotto e provato, per il periodo compreso nella richiesta di restituzione somme, di aver percepito redditi da immobili regolarmente dichiarati all'amministrazione fiscale (vedi certificati reddituali dell'agenzia delle entrate allegati).
In tale quadro quindi, l'erogazione della pensione per il periodo in contestazione e oggetto della richiesta di restituzione (luglio 2020/luglio 2023) non è in alcun modo addebitabile al dolo del ricorrente e non è ravvisabile, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza già richiamata,
3 alcuna violazione dei doveri di correttezza gravanti sull'assistito: doveri che nel rapporto obbligatorio sono configurabili nei limiti in cui l'adempimento possa avvenire senza apprezzabile sacrificio della parte (Cass. n. 17642 del 2012) e che nello specifico caso del rapporto assistenziale non possono estendersi fino ad addossare all'invalido un onere di attivarsi presso l'ente previdenziale per verificare la correttezza o meno delle erogazioni ricevute, a maggiore ragione in presenza di una riliquidazione operata d'ufficio dall'istituto. In conformità a tali principi si ritiene che, non ricorrendo pacificamente ipotesi di insussistenza a priori del diritto alla provvidenza (quale l'assenza del rapporto assistenziale), l'assenza di dolo e l'affidamento incolpevole dell'assistita escludono la ripetibilità delle somme ricevute prima della comunicazione del 05.03.2024. Discende dalle considerazioni che precedono l'accoglimento CP_ della domanda, con la conseguente declaratoria dell'insussistenza del diritto dell' alla ripetizione delle somme indicate nella comunicazione del 05.03.2024 e l'obbligo dell'istituto di restituire le somme già trattenute a tale titolo, maggiorate degli interessi di legge dalla data delle singole ritenute al saldo. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che, con riferimento alla somma di euro CP_ 13.937,29 di cui alla comunicazione del 05.03.2024, non siano le stesse ripetibili per le causali esposte in motivazione;
CP_
- per l'effetto condanna l' alla restituzione di quanto eventualmente già trattenuto a tale titolo;
- condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 1.800 per competenze, oltre IVA e CPA come per legge, nonché l'aumento ex art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Si comunichi
Aversa, 29.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ida Ponticelli
4