Articolo 138 della Legge 23 dicembre 1976, n. 874
Articolo 137Articolo 139
Versione
15 gennaio 1977
Art. 138.
Il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per la difesa, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli 4001, 4002, 4003, 4011, 4031, 4051 e 5031 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1977, della somma di complessive L. 193.192.850.000 autorizzata con l'articolo 137 della presente legge.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1977