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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 13/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 734/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
13.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 734/2022 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1 alla Via G. Marconi n. 64 presso lo studio dell'Avv. Felicia Cerra, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Lidia Pagliuso, come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Teresa
Pugliano e Giacinto Greco, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 P_
Resistente
Oggetto: revoca prestazione assistenziale
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 30.06.2022 , premettendo di essere titolare della pensione Parte_1 di invalidità civile n. 07068054, esponeva di aver appreso, a seguito di un colloquio telefonico intercorso con la sede locale dell'ente previdenziale, che l' gli aveva sospeso l'erogazione della P_ prestazione assistenziale in godimento per mancata presentazione alla visita di revisione del
31.05.2021, che le comunicazioni precedentemente inviate dall'ente convenuto erano state trasmesse ad un indirizzo non corrispondente a quello di residenza e che, dunque, egli non era mai venuto a conoscenza del contenuto delle suddette missive.
Deducendo, quindi, l'illegittimità dell'azione recuperatoria della somma ritenuta indebita, pari ad €
574,18, assumeva di aver inoltrato, per il tramite del patronato di fiducia, ricorso amministrativo al
Comitato Provinciale per contestare l'indebito, rimasto privo di riscontro, e di avere diritto alla prestazione assistenziale invocata, essendo titolare di tutti i requisiti previsti ex lege. Concludeva per l'annullamento del provvedimento di revoca dell'invalidità civile, con conseguente erogazione da parte dell' dei ratei non percepiti e di conferma del diritto alla prestazione in P_ esame, tenuto conto della persistenza della grave patologia neoplastica da cui era affetto.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva, in via preliminare, che la somma divenuta indebita, P_ pari ad € 574,18 (relativa al periodo 1.06.2021 - 31.07.2021), era già stata recuperata sulla pensione
IOCOM n. 3762104, di cui il ricorrente risultava titolare;
nel merito, adducendo l'infondatezza della domanda spiegata, precisava che le comunicazioni inviate all'odierno ricorrente erano state trasmesse all'indirizzo risultante dalla consultazione degli archivi , ovvero “Contrada Annunziata n. 125 P_
- Lamezia Terme”, e che solo in data 19.10.2022 tale indirizzo era stato aggiornato in quello effettivamente corrispondente alla residenza del , ossia “Contrada Annunziata n. 52 – Pt_1
Lamezia Terme”.
3. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come dalla presente sentenza contestuale.
4. Risulta pacifico tra le parti ed è, comunque, documentalmente dimostrato che:
- la comunicazione dell'ente previdenziale n. 68978397457-3 del 23.04.2021, contenente l'invito rivolto al a presentarsi il successivo 31.05.2021 presso la sede locale di Lamezia Terme Pt_1 P_ per la sottoposizione alla visita medica di revisione, non è mai pervenuta al ricorrente;
infatti, risulta documentalmente provato che la suddetta missiva è stata inviata presso il seguente indirizzo
“Contrada Annunziata n. 125 – 88046 Lamezia Terme (CZ)”, ma è stata restituita al mittente per indirizzo inesatto nella successiva data del 5.05.2021;
- la nota dell'ente previdenziale n. 68978669883-7 del 1.06.2021, contenente la comunicazione di sospensione della prestazione assistenziale e di invito a far pervenire, entro 90 giorni, presso la competente sede locale idonea giustificazione circa l'assenza alla visita di revisione del P_
31.05.2021, è stata inviata al ricorrente presso il seguente indirizzo “Contrada Annunziata n. 125 –
88046 Lamezia Terme (CZ)”; tale nota è stata restituita al mittente per indirizzo sconosciuto nella successiva data del 17.06.2021 e, di conseguenza, giammai è stata ricevuta dal;
Pt_1
- la nota dell'ente convenuto n. 68978925324-3 del 15.06.2021, avente ad oggetto la comunicazione di revoca della prestazione dell'invalidità civile, è stata inviata al ricorrente presso il seguente indirizzo “Contrada Annunziata n. 125 – 88046 Lamezia Terme (CZ)”, ma è stata restituita al mittente per indirizzo sconosciuto nella successiva data del 16.07.2021;
- l'indebito si è determinato, per come risulta dalla missiva n. 68979640811-8 del 23.09.2021, per aver ricevuto il ricorrente un pagamento superiore rispetto a quanto dovuto, quantificato nella complessiva somma di € 574,18, relativamente al periodo compreso tra l'1.06.2021 ed il 31.07.2021, in quanto: “E' stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”.
5. Ciò posto, occorre richiamare preliminarmente la disciplina normativa applicabile alla fattispecie in esame.
L'articolo 25, comma 6 bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, inserito dalla Legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, introducendo importanti modifiche in materia di accertamento sanitario di revisione nelle materie di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, prevede testualmente che: “nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell' ”. Controparte_1
In virtù della citata disposizione è, dunque, onere dell'ente previdenziale attivare l'iter di revisione consistente nell'accertamento dei requisiti sanitari in capo al beneficiario di prestazioni assistenziali, mediante la convocazione dello stesso alla cd. visita di revisione da parte della competente commissione medico-legale . P_
La norma non prevede alcun onere in tal senso in capo al beneficiario, il quale, dunque, nelle more della procedura di revisione conserva il diritto a fruire regolarmente di tutti i benefici, prestazioni ed agevolazioni sino alla data della nuova visita peritale.
Ne consegue, pertanto, che nell'ipotesi in cui l'istituto previdenziale non provveda a fissare la visita di revisione prima della data di “scadenza” indicata abitualmente nel verbale di riconoscimento della prestazione assistenziale, il beneficiario continuerà a percepire il relativo trattamento economico corrispondente alla prestazione riconosciuta, e ciò anche successivamente al decorso della data di presuntiva revisione indicata nel verbale di invalidità civile.
Fatte tali doverose precisazioni, resta da esaminare la questione degli effetti derivanti dalla mancata ricezione della comunicazione di cui si discute, ed in particolare, delle conseguenze che P_ scaturiscono dall'omesso ricevimento incolpevole da parte del beneficiario in termini di sospensione e/o revoca della relativa prestazione.
Orbene, la mancata presentazione dell'invalido civile alla visita medica di revisione determinata dalla erronea notifica della convocazione effettuata dall' ad un indirizzo diverso, non corrispondente P_
a quello di effettiva residenza e/o domicilio del beneficiario, non fa venir meno i requisiti di legge per la sussistenza del diritto alle provvidenze.
In punto di diritto si osserva che, l'art. 3 ter D.L. n. 850 del 1976, convertito in Legge n. 29/77 prevede che “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore […] degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”, mentre, ai sensi dell'art. 3, comma 9, D.L. 173/88, convertito in Legge n. 291/88, dispone che “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri
e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”.
L'art. 80 co. 3 D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha successivamente disposto che “nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l' dispone la sospensione P_ dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l' P_ provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima”.
Dal combinato disposto delle sopracitate norme emerge, dunque, che la mancata presentazione alla visita di revisione e l'assenza di giustificazioni da parte del beneficiario - dalle quali il Legislatore fa derivare la sospensione e, quindi, la revoca della prestazione -, presuppongono la regolare notifica all'interessato della missiva di convocazione.
Di conseguenza, a seguito di una prima notifica negativa, l'ente previdenziale è tenuto allo svolgimento di ulteriori accertamenti affinché possa essere individuato il corretto indirizzo del destinatario al quale inviare la successiva convocazione.
In tal senso, con Messaggio n. 2002 del 19 marzo 2015 l' ha dettato istruzioni operative P_ relativamente all'applicazione del summenzionato art. 25, comma 6 bis del D.L. n. 90/2014, prevedendo al punto 6 del suddetto messaggio quanto testualmente si riporta: “Visita non effettuata per mancata presentazione del cittadino in assenza di sue comunicazioni: le posizioni rimarranno a disposizione dell'U.O. medico legale che, su iniziativa del cittadino e previa valida giustificazione, potrà procedere in qualsiasi momento all'effettuazione dell'accertamento, purché non abbia avuto luogo il provvedimento di revoca. Le liste degli assenti saranno gestite centralmente dalla Direzione centrale Assistenza e Invalidità Civile, in base all'esito della spedizione postale. In merito saranno fornite a breve ulteriori istruzioni.
In particolare, in base all'esito della spedizione potranno avere origine le seguenti tipologie di liste amministrative che saranno visibili per le strutture territoriali:
g. "ricevuta di ritorno", "respinta al mittente", "ricevuta di avvenuta consegna PEC" (in caso di accertamento del buon esito della comunicazione postale d'invito a visita);
h. "compiuta giacenza";
i. "sconosciuto all'indirizzo", "trasferito", "indirizzo insufficiente". In tal caso, le sedi dovranno esperire in breve tempo ogni possibile tentativo per individuare il nuovo domicilio dell'interessato
(ad es.: tramite l'anagrafe comunale) e segnalare la posizione aggiornata all'U.O. medico legale, consentendo una seconda convocazione;
j. "mancanza di esito postale".
In tutti i casi sopra descritti, prima che si dia luogo al provvedimento di revoca i cittadini che giustificano l'assenza potranno essere sottoposti ad accertamento sanitario. L'eventuale GML di non conferma avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di definizione medico legale dell'accertamento stesso”. CP_ La medesima disciplina viene confermata con la Circolare n. 127 dell'8 luglio 2016 che prevede espressamente al punto 2.4 lett. b) – “Assenza a visita di revisione del disabile grave” – che: “In caso di mancanza di esito postale oppure di esito postale di “sconosciuto all'indirizzo”, “trasferito”,
“indirizzo insufficiente”, le strutture territoriali saranno tenute ad effettuare i necessari controlli per verificare l'esattezza dell'indirizzo e individuare eventualmente il nuovo domicilio (es. tramite l'anagrafe comunale), dandone comunicazione all'U.O. medico legale al fine di consentire una seconda convocazione.
Gli esiti della nuova convocazione dovranno essere gestiti secondo le istruzioni già fornite ai paragrafi 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.
Nel caso in cui, invece, all'esito dei controlli sia confermata l'esattezza dell'indirizzo, si procederà analogamente ai casi di assenza a visita del disabile nei cui confronti sia stato accertato il buon esito della comunicazione postale (punto a)”.
Ne consegue che l'eventuale sospensione e la successiva revoca della prestazione assistenziale, adottate in violazione della procedura sopradescritta - dunque, in assenza di regolare notifica della convocazione all'interessato (proprio come nella controversia oggetto di causa) - sono illegittime.
6. Nel caso in esame, trova riscontro documentale la circostanza secondo cui la convocazione alla visita di revisione è stata inviata dall'ente convenuto all'indirizzo di “Contrada Annunziata n. 125 –
88046 Lamezia Terme (CZ)” ed è stata restituita al mittente per “indirizzo inesatto”.
Ne consegue che l'erronea indicazione dell'indirizzo di spedizione (circostanza che non è oggetto di contestazione nemmeno da parte dell' ), imputabile esclusivamente all'ente convenuto P_
(competente, per com'è noto, ad effettuare le comunicazioni in favore degli interessati), ha costituito la causa della mancata ricezione della comunicazione da parte del ricorrente, e ciò ha impedito allo stesso di sottoporsi alla visita di revisione fissata per la data del 31.05.2021.
Infatti, risultando l'indirizzo di spedizione “inesatto”, anche alla luce delle richiamate circolari CP_ (Messaggio n. 2002 del 19 marzo 2015 e n. 127 dell'8 luglio 2016), l'ente avrebbe dovuto effettuare i dovuti controlli per individuare l'indirizzo effettivo del ricorrente, ossia corretto e completo, al fine di notificare una nuova convocazione.
Nella fattispecie in esame, non solo l' non ha provveduto a rintracciare l'effettivo indirizzo di P_
, ove effettuare la notifica della nuova comunicazione di convocazione, ma ha Parte_1 continuato a trasmettere le ulteriori comunicazioni di sospensione e di revoca della prestazione assistenziale al medesimo indirizzo, risultato precedentemente inesatto.
7. Deve rilevarsi, inoltre, che l'ente previdenziale ha provveduto a revocare la prestazione assistenziale con la nota n. 68978925324-3 del 15.06.2021 (restituita al mittente per indirizzo sconosciuto nella successiva data del 16.07.2021), nonostante non fosse ancora decorso il termine di
90 giorni concesso dall'ente stesso con la missiva n. 68978669883-7 del 1.06.2021, termine entro cui il avrebbe potuto fornire all' idonea giustificazione circa l'assenza alla visita di Pt_1 P_ revisione fissata per il 31.05.2021.
In mancanza di una disposizione normativa che preveda un obbligo di attivazione anche in capo al beneficiario, l'iter di convocazione per la revisione delle prestazioni assistenziali è di esclusiva competenza dell'ente previdenziale.
Ordunque, attesa la mancata regolare notifica al ricorrente delle missive di cui trattasi, per causa esclusivamente imputabile all'ente previdenziale, sono da considerarsi illegittime la sospensione e la successiva revoca della prestazione assistenziale operata dall' , nonché la conseguenziale attività P_ recuperatoria della somma asseritamente ritenuta indebita. Ed infatti, nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, giammai promossi dall' nel caso di specie, il ha conservato tutti i diritti acquisiti in P_ Pt_1 materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura connessi allo stato di invalidità civile.
Di conseguenza, è infondata l'azione di recupero dell'indebito promossa dall'ente convenuto mediante trattenuta sulla prestazione IOCOM.
8. Alla luce di quanto sopra esposto, la domanda deve essere accolta, accertando il diritto di Pt_1
al ripristino della prestazione assistenziale dalla data di revoca del beneficio fino a quella di
[...] permanenza del requisito anagrafico.
Va, quindi, annullato il provvedimento di revoca della pensione di inabilità, con conseguente condanna dell' a restituire, in favore dell'odierno ricorrente, la somma di € 574,18, già P_ recuperata sulla pensione IOCOM n. 3762104, di cui il ricorrente risultava titolare, oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo.
9. Le spese del giudizio seguono le regole della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa e della non particolare complessità della questione esaminata, con distrazione in favore delle procuratrici costituite di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di al ripristino della Parte_1 prestazione assistenziale dalla data di revoca del beneficio fino a quella di permanenza del requisito anagrafico, condannando l alla corresponsione dei ratei arretrati e non percepiti, oltre interessi P_ legali dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- annulla il provvedimento di revoca della pensione di inabilità, condannando l' a restituire, in P_ favore dell'odierno ricorrente, la somma di € 574,18, già recuperata sulla pensione IOCOM n.
3762104, spettante a titolo di pensione di inabilità per il periodo dall'1.06.2021 al 31.07.2021, oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- condanna l'ente previdenziale convenuto al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.310,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore delle procuratrici costituite di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 13.01.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
13.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 734/2022 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1 alla Via G. Marconi n. 64 presso lo studio dell'Avv. Felicia Cerra, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Lidia Pagliuso, come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Teresa
Pugliano e Giacinto Greco, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 P_
Resistente
Oggetto: revoca prestazione assistenziale
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 30.06.2022 , premettendo di essere titolare della pensione Parte_1 di invalidità civile n. 07068054, esponeva di aver appreso, a seguito di un colloquio telefonico intercorso con la sede locale dell'ente previdenziale, che l' gli aveva sospeso l'erogazione della P_ prestazione assistenziale in godimento per mancata presentazione alla visita di revisione del
31.05.2021, che le comunicazioni precedentemente inviate dall'ente convenuto erano state trasmesse ad un indirizzo non corrispondente a quello di residenza e che, dunque, egli non era mai venuto a conoscenza del contenuto delle suddette missive.
Deducendo, quindi, l'illegittimità dell'azione recuperatoria della somma ritenuta indebita, pari ad €
574,18, assumeva di aver inoltrato, per il tramite del patronato di fiducia, ricorso amministrativo al
Comitato Provinciale per contestare l'indebito, rimasto privo di riscontro, e di avere diritto alla prestazione assistenziale invocata, essendo titolare di tutti i requisiti previsti ex lege. Concludeva per l'annullamento del provvedimento di revoca dell'invalidità civile, con conseguente erogazione da parte dell' dei ratei non percepiti e di conferma del diritto alla prestazione in P_ esame, tenuto conto della persistenza della grave patologia neoplastica da cui era affetto.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva, in via preliminare, che la somma divenuta indebita, P_ pari ad € 574,18 (relativa al periodo 1.06.2021 - 31.07.2021), era già stata recuperata sulla pensione
IOCOM n. 3762104, di cui il ricorrente risultava titolare;
nel merito, adducendo l'infondatezza della domanda spiegata, precisava che le comunicazioni inviate all'odierno ricorrente erano state trasmesse all'indirizzo risultante dalla consultazione degli archivi , ovvero “Contrada Annunziata n. 125 P_
- Lamezia Terme”, e che solo in data 19.10.2022 tale indirizzo era stato aggiornato in quello effettivamente corrispondente alla residenza del , ossia “Contrada Annunziata n. 52 – Pt_1
Lamezia Terme”.
3. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come dalla presente sentenza contestuale.
4. Risulta pacifico tra le parti ed è, comunque, documentalmente dimostrato che:
- la comunicazione dell'ente previdenziale n. 68978397457-3 del 23.04.2021, contenente l'invito rivolto al a presentarsi il successivo 31.05.2021 presso la sede locale di Lamezia Terme Pt_1 P_ per la sottoposizione alla visita medica di revisione, non è mai pervenuta al ricorrente;
infatti, risulta documentalmente provato che la suddetta missiva è stata inviata presso il seguente indirizzo
“Contrada Annunziata n. 125 – 88046 Lamezia Terme (CZ)”, ma è stata restituita al mittente per indirizzo inesatto nella successiva data del 5.05.2021;
- la nota dell'ente previdenziale n. 68978669883-7 del 1.06.2021, contenente la comunicazione di sospensione della prestazione assistenziale e di invito a far pervenire, entro 90 giorni, presso la competente sede locale idonea giustificazione circa l'assenza alla visita di revisione del P_
31.05.2021, è stata inviata al ricorrente presso il seguente indirizzo “Contrada Annunziata n. 125 –
88046 Lamezia Terme (CZ)”; tale nota è stata restituita al mittente per indirizzo sconosciuto nella successiva data del 17.06.2021 e, di conseguenza, giammai è stata ricevuta dal;
Pt_1
- la nota dell'ente convenuto n. 68978925324-3 del 15.06.2021, avente ad oggetto la comunicazione di revoca della prestazione dell'invalidità civile, è stata inviata al ricorrente presso il seguente indirizzo “Contrada Annunziata n. 125 – 88046 Lamezia Terme (CZ)”, ma è stata restituita al mittente per indirizzo sconosciuto nella successiva data del 16.07.2021;
- l'indebito si è determinato, per come risulta dalla missiva n. 68979640811-8 del 23.09.2021, per aver ricevuto il ricorrente un pagamento superiore rispetto a quanto dovuto, quantificato nella complessiva somma di € 574,18, relativamente al periodo compreso tra l'1.06.2021 ed il 31.07.2021, in quanto: “E' stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”.
5. Ciò posto, occorre richiamare preliminarmente la disciplina normativa applicabile alla fattispecie in esame.
L'articolo 25, comma 6 bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, inserito dalla Legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, introducendo importanti modifiche in materia di accertamento sanitario di revisione nelle materie di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, prevede testualmente che: “nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell' ”. Controparte_1
In virtù della citata disposizione è, dunque, onere dell'ente previdenziale attivare l'iter di revisione consistente nell'accertamento dei requisiti sanitari in capo al beneficiario di prestazioni assistenziali, mediante la convocazione dello stesso alla cd. visita di revisione da parte della competente commissione medico-legale . P_
La norma non prevede alcun onere in tal senso in capo al beneficiario, il quale, dunque, nelle more della procedura di revisione conserva il diritto a fruire regolarmente di tutti i benefici, prestazioni ed agevolazioni sino alla data della nuova visita peritale.
Ne consegue, pertanto, che nell'ipotesi in cui l'istituto previdenziale non provveda a fissare la visita di revisione prima della data di “scadenza” indicata abitualmente nel verbale di riconoscimento della prestazione assistenziale, il beneficiario continuerà a percepire il relativo trattamento economico corrispondente alla prestazione riconosciuta, e ciò anche successivamente al decorso della data di presuntiva revisione indicata nel verbale di invalidità civile.
Fatte tali doverose precisazioni, resta da esaminare la questione degli effetti derivanti dalla mancata ricezione della comunicazione di cui si discute, ed in particolare, delle conseguenze che P_ scaturiscono dall'omesso ricevimento incolpevole da parte del beneficiario in termini di sospensione e/o revoca della relativa prestazione.
Orbene, la mancata presentazione dell'invalido civile alla visita medica di revisione determinata dalla erronea notifica della convocazione effettuata dall' ad un indirizzo diverso, non corrispondente P_
a quello di effettiva residenza e/o domicilio del beneficiario, non fa venir meno i requisiti di legge per la sussistenza del diritto alle provvidenze.
In punto di diritto si osserva che, l'art. 3 ter D.L. n. 850 del 1976, convertito in Legge n. 29/77 prevede che “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore […] degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”, mentre, ai sensi dell'art. 3, comma 9, D.L. 173/88, convertito in Legge n. 291/88, dispone che “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri
e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”.
L'art. 80 co. 3 D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha successivamente disposto che “nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l' dispone la sospensione P_ dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l' P_ provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima”.
Dal combinato disposto delle sopracitate norme emerge, dunque, che la mancata presentazione alla visita di revisione e l'assenza di giustificazioni da parte del beneficiario - dalle quali il Legislatore fa derivare la sospensione e, quindi, la revoca della prestazione -, presuppongono la regolare notifica all'interessato della missiva di convocazione.
Di conseguenza, a seguito di una prima notifica negativa, l'ente previdenziale è tenuto allo svolgimento di ulteriori accertamenti affinché possa essere individuato il corretto indirizzo del destinatario al quale inviare la successiva convocazione.
In tal senso, con Messaggio n. 2002 del 19 marzo 2015 l' ha dettato istruzioni operative P_ relativamente all'applicazione del summenzionato art. 25, comma 6 bis del D.L. n. 90/2014, prevedendo al punto 6 del suddetto messaggio quanto testualmente si riporta: “Visita non effettuata per mancata presentazione del cittadino in assenza di sue comunicazioni: le posizioni rimarranno a disposizione dell'U.O. medico legale che, su iniziativa del cittadino e previa valida giustificazione, potrà procedere in qualsiasi momento all'effettuazione dell'accertamento, purché non abbia avuto luogo il provvedimento di revoca. Le liste degli assenti saranno gestite centralmente dalla Direzione centrale Assistenza e Invalidità Civile, in base all'esito della spedizione postale. In merito saranno fornite a breve ulteriori istruzioni.
In particolare, in base all'esito della spedizione potranno avere origine le seguenti tipologie di liste amministrative che saranno visibili per le strutture territoriali:
g. "ricevuta di ritorno", "respinta al mittente", "ricevuta di avvenuta consegna PEC" (in caso di accertamento del buon esito della comunicazione postale d'invito a visita);
h. "compiuta giacenza";
i. "sconosciuto all'indirizzo", "trasferito", "indirizzo insufficiente". In tal caso, le sedi dovranno esperire in breve tempo ogni possibile tentativo per individuare il nuovo domicilio dell'interessato
(ad es.: tramite l'anagrafe comunale) e segnalare la posizione aggiornata all'U.O. medico legale, consentendo una seconda convocazione;
j. "mancanza di esito postale".
In tutti i casi sopra descritti, prima che si dia luogo al provvedimento di revoca i cittadini che giustificano l'assenza potranno essere sottoposti ad accertamento sanitario. L'eventuale GML di non conferma avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di definizione medico legale dell'accertamento stesso”. CP_ La medesima disciplina viene confermata con la Circolare n. 127 dell'8 luglio 2016 che prevede espressamente al punto 2.4 lett. b) – “Assenza a visita di revisione del disabile grave” – che: “In caso di mancanza di esito postale oppure di esito postale di “sconosciuto all'indirizzo”, “trasferito”,
“indirizzo insufficiente”, le strutture territoriali saranno tenute ad effettuare i necessari controlli per verificare l'esattezza dell'indirizzo e individuare eventualmente il nuovo domicilio (es. tramite l'anagrafe comunale), dandone comunicazione all'U.O. medico legale al fine di consentire una seconda convocazione.
Gli esiti della nuova convocazione dovranno essere gestiti secondo le istruzioni già fornite ai paragrafi 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.
Nel caso in cui, invece, all'esito dei controlli sia confermata l'esattezza dell'indirizzo, si procederà analogamente ai casi di assenza a visita del disabile nei cui confronti sia stato accertato il buon esito della comunicazione postale (punto a)”.
Ne consegue che l'eventuale sospensione e la successiva revoca della prestazione assistenziale, adottate in violazione della procedura sopradescritta - dunque, in assenza di regolare notifica della convocazione all'interessato (proprio come nella controversia oggetto di causa) - sono illegittime.
6. Nel caso in esame, trova riscontro documentale la circostanza secondo cui la convocazione alla visita di revisione è stata inviata dall'ente convenuto all'indirizzo di “Contrada Annunziata n. 125 –
88046 Lamezia Terme (CZ)” ed è stata restituita al mittente per “indirizzo inesatto”.
Ne consegue che l'erronea indicazione dell'indirizzo di spedizione (circostanza che non è oggetto di contestazione nemmeno da parte dell' ), imputabile esclusivamente all'ente convenuto P_
(competente, per com'è noto, ad effettuare le comunicazioni in favore degli interessati), ha costituito la causa della mancata ricezione della comunicazione da parte del ricorrente, e ciò ha impedito allo stesso di sottoporsi alla visita di revisione fissata per la data del 31.05.2021.
Infatti, risultando l'indirizzo di spedizione “inesatto”, anche alla luce delle richiamate circolari CP_ (Messaggio n. 2002 del 19 marzo 2015 e n. 127 dell'8 luglio 2016), l'ente avrebbe dovuto effettuare i dovuti controlli per individuare l'indirizzo effettivo del ricorrente, ossia corretto e completo, al fine di notificare una nuova convocazione.
Nella fattispecie in esame, non solo l' non ha provveduto a rintracciare l'effettivo indirizzo di P_
, ove effettuare la notifica della nuova comunicazione di convocazione, ma ha Parte_1 continuato a trasmettere le ulteriori comunicazioni di sospensione e di revoca della prestazione assistenziale al medesimo indirizzo, risultato precedentemente inesatto.
7. Deve rilevarsi, inoltre, che l'ente previdenziale ha provveduto a revocare la prestazione assistenziale con la nota n. 68978925324-3 del 15.06.2021 (restituita al mittente per indirizzo sconosciuto nella successiva data del 16.07.2021), nonostante non fosse ancora decorso il termine di
90 giorni concesso dall'ente stesso con la missiva n. 68978669883-7 del 1.06.2021, termine entro cui il avrebbe potuto fornire all' idonea giustificazione circa l'assenza alla visita di Pt_1 P_ revisione fissata per il 31.05.2021.
In mancanza di una disposizione normativa che preveda un obbligo di attivazione anche in capo al beneficiario, l'iter di convocazione per la revisione delle prestazioni assistenziali è di esclusiva competenza dell'ente previdenziale.
Ordunque, attesa la mancata regolare notifica al ricorrente delle missive di cui trattasi, per causa esclusivamente imputabile all'ente previdenziale, sono da considerarsi illegittime la sospensione e la successiva revoca della prestazione assistenziale operata dall' , nonché la conseguenziale attività P_ recuperatoria della somma asseritamente ritenuta indebita. Ed infatti, nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, giammai promossi dall' nel caso di specie, il ha conservato tutti i diritti acquisiti in P_ Pt_1 materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura connessi allo stato di invalidità civile.
Di conseguenza, è infondata l'azione di recupero dell'indebito promossa dall'ente convenuto mediante trattenuta sulla prestazione IOCOM.
8. Alla luce di quanto sopra esposto, la domanda deve essere accolta, accertando il diritto di Pt_1
al ripristino della prestazione assistenziale dalla data di revoca del beneficio fino a quella di
[...] permanenza del requisito anagrafico.
Va, quindi, annullato il provvedimento di revoca della pensione di inabilità, con conseguente condanna dell' a restituire, in favore dell'odierno ricorrente, la somma di € 574,18, già P_ recuperata sulla pensione IOCOM n. 3762104, di cui il ricorrente risultava titolare, oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo.
9. Le spese del giudizio seguono le regole della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa e della non particolare complessità della questione esaminata, con distrazione in favore delle procuratrici costituite di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di al ripristino della Parte_1 prestazione assistenziale dalla data di revoca del beneficio fino a quella di permanenza del requisito anagrafico, condannando l alla corresponsione dei ratei arretrati e non percepiti, oltre interessi P_ legali dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- annulla il provvedimento di revoca della pensione di inabilità, condannando l' a restituire, in P_ favore dell'odierno ricorrente, la somma di € 574,18, già recuperata sulla pensione IOCOM n.
3762104, spettante a titolo di pensione di inabilità per il periodo dall'1.06.2021 al 31.07.2021, oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- condanna l'ente previdenziale convenuto al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.310,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore delle procuratrici costituite di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 13.01.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino