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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 10/02/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 548/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Martina Cacioppo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 548/2021 promossa da:
, (C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Giancarlo Parte_1 C.F._1
Torra, in forza di procura agli atti;
- Attore - contro
(P. IVA: ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale e (C.F: , entrambe CP_2 C.F._2 assistite e difese dall'Avv. Massimo Fossati, in forza di procura agli atti;
- Convenute -
OGGETTO: responsabilità civile – sinistro stradale.
CONCLUSIONI
Per l'attore:
“Contrariis reiectis, voglia il Tribunale Ill.mo, per le motivazioni di cui narrativa, in via principale, previo accertamento di responsabilità esclusiva della sig.ra CP_2 nella causazione del sinistro per cui è causa occorso a il 22/12/2016, Pt_2 dichiarare tenute e per l'effetto condannare la sig.ra , nata a [...]_2 il 10/4/1973, e residente in [...] strada Villaromagnano 186, C.F.
e in persona del suo legale C.F._2 Controparte_1 pagina 1 di 22 rappresentante pro tempore, con sede in Roma Viale Cesare Pavese 385, P.IVA
, al risarcimento, in via solidale tra di loro, dei danni tutti subiti dal sig. P.IVA_1 in conseguenza del sinistro de quo, e nello specifico, al risarcimento in Parte_1 favore dell'attore del danno da invalidità permanente, previa opportuna personalizzazione in conseguenza delle condizioni soggettive del danneggiato, del danno da invalidità temporanea, totale e parziale, del danno morale da invalidità permanente e temporanea, totale e parziale, dei danni patrimoniali conseguenti agli esborsi per le cure mediche già sostenute e da sostenere ed al costo dell'espletato procedimento di ATP nonché dell'assistenza professionale nella fase stragiudiziale che ha preceduto l'odierno giudizio, del danno da inabilità lavorativa specifica ovvero in subordine del danno da cenestesi lavorativa. somme che saranno stabilite in conformità ed a seguito delle attività istruttorie e non istruttorie e degli accertamenti espletandi e delle risultanze di causa, a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'attore, da determinarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.
Oltre la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi sulle somme così rivalutate dalla data del sinistro fino al saldo e con vittoria di spese e compenso di avvocato.”
Per le convenute:
“l'Ill.mo Tribunale adito, Voglia Con riserva di agire in separata sede per il recupero di somme che dovessero eventualmente risultare, all'esito del giudizio, indebitamente percette dal IG. IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE Accertare e Pt_1 dichiarare l'improcedibilità/improponibilità dell'azione promossa dal IG. , Parte_1 ai sensi degli artt.145-148 CdA, per i motivi svolti in atto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario. NEL MERITO Accertare la responsabilità concorsuale del IG. nella determinazione dell'evento per Parte_1 cui è giudizio, occorso in data 22/12/2016, nella misura non inferiore al 50% e dato atto che ha corrisposto il complessivo importo di € 28.000,00 Dichiarare tale CP_1 somma pienamente satisfattiva delle avversarie pretese risarcitorie, e, per l'effetto, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore e la IG.ra , da ogni ulteriore richiesta. Condannare altresì il IG. CP_2
, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno, nei confronti di Parte_1
e della IG.ra , da liquidarsi anche d'ufficio, in Controparte_4 CP_2 sentenza, mediante pagamento di una somma equitativamente determinata. Con vittoria di spese e onorari di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge. IN VIA SUBORDINATA Contenere l'ulteriore onere risarcitorio entro i limiti del giusto e del provato, e comunque al netto di quanto già versato da Controparte_1 nella fase precontenziosa della vertenza. Con le spese di giudizio integralmente
[...] compensate.”. pagina 2 di 22 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§1. Premessa.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
nonché la Compagnia per sentirli condannare, in solido tra CP_2 Controparte_5 loro, la prima quale proprietaria e conducente e la seconda quale impresa assicuratrice per la RCA, al risarcimento del danno patito a seguito di un incidente stradale occorso il
22.12.2016, in Tortona (AL) sulla ex Strada Statale per Alessandria, alla chilometrica
113+600, allorquando l'attore, alla guida della sua autovettura Chevrolet Captiva targata DY522VW, veniva tamponato dall'autovettura Fiat 600 targata DJ503ZN, di proprietà e condotta da . CP_2
Esponeva l'attore in particolare: - che sul luogo del sinistro era intervenuta una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Operativo Radio Mobile della Compagnia di che Pt_2 aveva ricostruito la dinamica dell'incidente; - che l'attore era stato immediatamente trasportato con il servizio 118 al Pronto Soccorso dell'ospedale locale, dal quale era stato dimesso il giorno seguente, con una diagnosi di “policontusioni associate a distorsione del rachide cervicale, ritenzione urinaria acuta, con prognosi iniziale, salvo complicazioni, di 21 giorni”; - che sussiste una responsabilità esclusiva della convenuta nella causazione del sinistro, avendo ella violato le norme di cui all'art. 149 e CP_2
141 C.d.S. e, più in generale, le basilari norme di comune prudenza e diligenza;
- che l'attore aveva riportato dal sinistro un danno biologico permanente quantificabile complessivamente nella misura del 50% e un'invalidità temporanea così composta: 50 giorni al 100% e 180 giorni al 75%; - che dalle menomazioni subite dal sinistro, era derivato all'attore anche un danno alla capacità lavorativa specifica, non avendo egli più potuto svolgere l'attività lavorativa di operaio, magazziniere e autista;
- che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria aveva disposto la citazione in giudizio di per il reato di cui all'art. 590 bis c.p. e che in tale CP_2 procedimento, sul presupposto della propria responsabilità, ella aveva formulato istanza di messa alla prova;
- che la convenuta aveva già Controparte_1 corrisposto all'attore, a titolo di risarcimento, l'importo di € 28.000,00, trattenuto quale anticipo sul maggior dovuto;
- che spetta all'attore anche il risarcimento delle spese legali sostenute per l'assistenza in fase stragiudiziale oltre alle spese tecniche e legali sostenute per il procedimento di ATP istaurato ex art. 696 bis c.p.c. ante causam.
Con comparsa del 23.06.2021, si sono costituiti in giudizio nonché la CP_2
Compagnia - eccependo l'improponibilità della domanda ex art. 145- Controparte_5
148 C.d.S; - eccependo ex art. 1227 co. I c.c. la responsabilità concorrente dell'attore nella causazione del sinistro, avendo egli violato la norma di cui all'art. 140 C.d.S allorché dopo aver tentato di effettuare una manovra di sorpasso del veicolo antistante, non riuscendovi, era rientrato repentinamente nella corsia di percorrenza della convenuta pagina 3 di 22 intralciandone così la traiettoria e la marcia;
- sostenendo in ordine al danno biologico allegato che era stata già espletata una CTU all'interno del procedimento di ATP ex art
696 bis c.p.c. all'esito del quale il perito nominato – Dott. - aveva escluso che il Per_1 peggioramento del quadro vertebrale e l'insorgenza di un quadro patologico sfinterico vescicale e anorettale fossero causalmente ascrivibili al sinistro stradale, potendosi riconoscere un nesso di causalità con il sinistro, solo con una distorsione del rachide cervicale suscettibile di essere quantificata con una percentuale di danno biologico permanente del 5%; - sostenendo che non spetta all'attore alcun risarcimento del danno da incapacità lavorativa specifica dal momento che egli al momento del sinistro non lavorava da più di sei mesi e considerato che nel 2019 si era nuovamente impiegato in un'impresa individuale di cui è titolare;
- sostenendo che non spetta all'attore la refusione dei costi sostenuti per l'ATP trattandosi di spese che astrattamente non erano necessarie, ben potendo egli immediatamente adire l'autorità giudiziaria con un giudizio ordinario e che parimenti debba ritenersi per le spese legali sostenuto nella fase stragiudiziale, che non ha di fatto avuto alcuna utilità per scongiurare il presente giudizio.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'espletamento di una CTU medico legale sulla persona dell'attore.
Con ordinanza del 13.05.2025 è stata formulata alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. “il riconoscimento in favore dell'attore delle seguenti voci di danno liquidate secondo i parametri delle Tabelle di Milano edizione 2021; - danno biologico permanente al 25% (con incremento del punto base nella misura del 41%): € 106.972,00. - danno biologico temporaneo (1 giorno al 100% - 21 giorni al 75% - 60 giorni al 50%, 60 giorni al 25%) € 6.113,25;così per complessivi €
113.085,25, a cui va scomputato quanto già versato all'attore dalla Compagnia per il danno non patrimoniale (€ 28.000).”proposta accettata dalle parti convenute e rifiutata dall'attore.
All'esito la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione.
§1. Sull'eccezione preliminare di improponibilità della domanda risarcitoria ex artt. 145 e 148 C.d.A. costituitasi in giudizio, in via preliminare ha eccepito l'improponibilità Controparte_4 della domanda proposta da parte attrice, per violazione degli artt. 145 e 148 C.d.A., e ciò sul presupposto che l'attore non ha dato alcun riscontro alle missive del 3.10.2018 e del 29.10.2018 con le quali la Compagnia gli aveva chiesto di integrare la documentazione pagina 4 di 22 medica offerta, a ciò conseguendo che secondo la deducente non possa ritenersi iniziato il decorso dei termini di cui all'art. 145 C.d.A. per proporre la domanda giudiziale.
L'eccezione va respinta.
La convenuta vorrebbe far derivare dalla mancata tempestiva integrazione della documentazione medica richiesta all'attore, la netta conseguenza dell'improcedibilità e improponibilità della domanda risarcitoria avanzata.
Tale lettura, non è condivisa da questo Tribunale che accoglie e fa propria un'interpretazione delle norme richiamate più sostanzialistica e maggiormente ispirata al generale dovere di buona fede e collaborazione tra le parti;
indirizzo che porta a ritenere che l'azione per il risarcimento sia improponibile solo per il danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), con la propria condotta abbia concretamente impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta, ai sensi dell'art. 148 C.d.A.
Tale indirizzo ha ricevuto peraltro il suffragio anche della Giurisprudenza di legittimità, che in più occasioni si è pronunciata affermando che "la richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno, di cui al cod. ass., art. 145, in tanto può dirsi inidonea a rendere proponibile la domanda di risarcimento, in quanto sia priva dei requisiti minimi per il conseguimento dello scopo, ovvero abbia contenuti tali da non mettere
l'assicurazione di fare il proprio lavoro: accertare le responsabilità, stimare il danno, formulare l'offerta (...) Devono, infatti, evitarsi "interpretazioni che favorirebbero capziosità e cavillosità", tenuto conto della collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, che impone correttezza (art. 1175
c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), e del fatto che "Il nostro intero ordinamento civile è
(...) permeato - per dirla con autorevole dottrina - da un "assetto teleologico delle forme", in virtù del quale sia in ambito sostanziale, sia in ambito processuale, nessuna nullità od invalidità è predicabile quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo.
Sono arcinote espressioni di questo principio, ad esempio, in campo sostanziale gli artt.
1420 e 1424 c.c., ed in campo processuale l'art. 156 c.p.c., comma 3". v. Cass. n.
19354/2016 e Cass. n.15445/2021
Ebbene nel caso che ci occupa, sebbene sia pacifico che la Compagnia ha chiesto nelle proprie comunicazioni del 3.10.2018 e 29.10.2018 l'integrazione della documentazione medica in possesso dell'attore – onde valutare il suo quadro clinico ante sinistro – è altresì vero che la medesima Compagnia, pochi mesi dopo, in data 13.02.2019, ha fatto pervenire all'attore la propria valutazione del danno biologico in uno con una proposta di liquidazione del danno risarcibile a cui è seguito anche il pagamento della somma di € 28.000,00.
pagina 5 di 22 Tale formulazione di proposta, giunta evidentemente all'esito di un'istruttoria di fatto espletata, esclude che si possa far applicazione dell'art. 145 C.d.A richiamato dalla convenuta, dovendosi invece applicare quanto previsto dall'art. 148 co. II bis C.d.A, laddove prevede che “l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa”.
§2. Sulla dinamica del sinistro.
Con riferimento all'an della responsabilità civile azionata in questo giudizio, occorre valorizzare in prima battuta il tenore della relazione di incidente redatta dai Carabinieri della Compagnia di intervenuti immediatamente dopo il sinistro, ove si legge Pt_2 che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui all'atto di citazione introduttivo: “il veicolo A Fiat 600 condotto da percorrendo la strada statale per A con CP_2 direzione di marcia verso , giunto all'altezza del ponte sul torrente Scrivia, Pt_2 esattamente al Km 113+600 andava a tamponare l'autovettura che lo precedeva, veicolo B Daewoo Captiva condotta da . Sul posti i militari operanti Parte_1 effettuavano i rilievi fotografici essendo palese il tamponamento, la conduttrice del veicolo A riferiva che aveva tamponato il mezzo che la precedeva descrivendo alcune modalità sulla dinamica del sinistro affermando che il conducente del veicolo B pochi KM prima l'aveva sorpassata e poi quasi all'altezza del pone dello Scrivia azionava l'indicatore di direzione a sinistra cercando di sorpassare un altro veicolo, non riuscendo nella manovra rientrava immediatamente e frenava in modo brusco quasi arrestando il veicolo accortasi di tale manovra la conducente del veicolo A frenava bruscamente ma non riusciva ad evitare l'impatto”
Dalla documentazione agli atti si evince anche che a seguito dell'accaduto CP_2
è stata rinviata a giudizio dalla Procura di Alessandria, per il reato di cui all'art 590 bis c.p.c. (lesioni personali stradali gravi) perché, come si legge dal decreto di citazione a giudizio “alla guida dell'autoveicolo Fiat 600 tg. DJ503ZN, percorrendo la ex ss. n. 10 per Alessandria con direzione di marcia verso , giunta alla progressiva Pt_2 chilometrica 113+600 tamponava l'autovettura Daewoo Captiva tg. DY522VW condotta da che la precedeva cagionando per colpa ad Parte_3 Pt_1 lesioni personali gravi consistite in policontusioni associate a distorsione cervicale” con prognosi iniziale di giorni 21 ma non ancora guarite in data 15.03.2017. colpa consistita in negligenza imprudenza imperizia nonché in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, in particolare: violazione dell'art 149 co. I C.d.S. perché non manteneva la distanza di sicurezza con il veicolo che la precedeva, non riuscendo ad arrestarsi ed evitare la collisione.”.
Consta infine – ma è circostanza non contestata - che l'imputata , in seno al CP_2 processo penale sorto a seguito del menzionato rinvio a giudizio, all'udienza del pagina 6 di 22 18.09.2020, ha promosso richiesta di messa alla prova dando al contempo atto dell'avvenuto risarcimento della persona offesa per € 28.000,00.
Ebbene, dalle emergenze documentali di cui si è dato atto può dirsi emergere pacificamente che la dinamica del sinistro per cui è causa è quella tipica di un tamponamento da tergo.
A tale proposito le parti convenute, pur non contestando la dinamica in sé per sé, hanno contestato sul piano della responsabilità che l'eziologia del sinistro sia da imputarsi alla condotta della sola , ritenendo invece che ad essa abbia quantomeno concorso la CP_2 condotta del danneggiato imprudente oltre che violativa dell'obbligo previsto Pt_1 dall'art. 140 C.d.S che al co. I prevede che “
1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”.
La tesi del concorso non può essere accolta.
Secondo l'indirizzo costante della Suprema Corte, infatti, "in caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, cod. strada, dalla presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale" (Cass. n. 21513/2020; conf.
n. 8051/2016 e più recentemente Cass. n.3398/2023).
Nel caso di specie, la tamponante non ha offerto alcuna valida prova del fatto CP_2 che il veicolo condotto dall'attore abbia rappresentato un ostacolo imprevisto ed imprevedibile.
Infatti, la perorata ricostruzione secondo cui l'attore avrebbe accennato ad operare una manovra di sorpasso per poi rientrare repentinamente nella carreggiata intercettando il veicolo della convenuta, è rimasta una versione dell'attrice del tutto sguarnita di prova, non potendo certamente assolvere a tale funzione la prova orale per testimoni richiesta nella II memoria e non ammessa;
in cui venivano chiamati a deporre i militi intervenuti sul luogo teatro del sinistro che tuttavia, come si evince dalla relazione di sinistro, non hanno assistito alla dinamica, di talché essi non avrebbero potuto che riportare quanto a loro volta riferito in quella circostanza dall'attrice stessa.
Oltre a ciò valga anche osservare che “l'imprevedibilità” dell'ostacolo va esclusa dalla mera circostanza che il veicolo tamponato abbia iniziato e poi interrotto una manovra di soprasso – fatto questo che, se manca l'allegazione e prova di una condotta del pagina 7 di 22 tamponato particolarmente “eccentrica” e se non è noto fino a che punto la manovra di soprasso si è procrastinata con l'abbandono della corsia di marcia - può ritenersi un fenomeno piuttosto ricorrente nel contesto di un normale andamento della circolazione stradale o comunque un fenomeno non imprevedibile, soprattutto se si considera che nel caso che ci occupa – come riferito dalla stessa attrice ai militi – manifestò in Pt_1 anticipo l'intenzione di eseguire un sorpasso azionando l'indicatore di direzione a sinistra, circostanza questa che imponeva alla conducente che lo seguiva, un rallentamento della velocità di percorrenza teso a garantire il persistere della distanza di sicurezza prescritta dall'art 149 C.d.S nell'ipotesi in cui la manovra di soprasso intrapresa non si fosse completata e il veicolo fosse rientrato – come in effetti ha fatto – nella carreggiata di percorrenza.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in forza della presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo tamponante, non vinta nel caso che ci occupa, deve escludersi un concorso di colpa dell'attore nella determinazione del sinistro per cui è causa, da imputarsi alla responsabilità esclusiva dell'attrice, in termini di colpa specifica, per violazione dell'art 149 C.d.S.
§3. Sul risarcimento del danno.
Così ricostruito il sinistro e accertata l'esclusiva responsabilità della convenuta nella determinazione dell'evento e delle sue conseguenze lesive, occorre, a questo punto, individuare l'area del danno risarcibile lamentato dall'attore.
§.
3.1. Sul danno non patrimoniale.
Procedendo partitamente, con riguardo al danno non patrimoniale è stata espletata nel presente giudizio una CTU medico legale sulla persona del danneggiato, a firma del collegio peritale composto dai Dott.ri (medico legale) e Persona_2 Persona_3
(specialista in neurologia).
Il Collegio peritale ha ritenuto ed evidenziato quanto segue:
- con riguardo al quadro clinico dell'attore prima del sinistro, che esso era già gravemente compromesso a causa, soprattutto, di quattro interventi chirurgici subiti dallo stesso a livello della colonna vertebrale, uno nel 2004, uno nel 2006 e due nel
2015; si legge infatti nella relazione che: “Nel 2004 in seguito a incidente sul lavoro eseguiva RMN cervicale con evidenza di ernia discale C4-C5 con segni di interessamento radicolare e compressione midollare. Per tale motivo veniva operato nel dicembre 2004 ad intervento di discectomia C4-C5 per via anteriore, artrodesi intersomatica con Cage con buoni risultati. Durante quel ricovero riscontro di epatite C cronica. Nel 2006 analogo intervento chirurgico a livello di C5-C6…. Per lombalgia cronica e riscontro di ernia discale L4-L5, l'attore fu sottoposto il 13/08/2015 a
pagina 8 di 22 discectomia L4-L5 destra con scarso beneficio, motivo per cui veniva nuovamente ricoverato e sottoposto, il 7.12.2015 a intervento di laminectomia decompressiva L4-L5 con recalibrage dei forami di coniugazione bilaterali”;
- con riguardo alle lesioni riportate nel sinistro stradale, il Collegio peritale ha dato atto del lungo percorso terapeutico-diagnostico intrapreso dall'attore e dell'accertamento che ne è infine derivato : “a seguito dell'incidente del 22/12/2016 (l'attore) veniva condotto a mezzo di ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Tortona alle ore 19.06, ove le indagini di secondo livello non evidenziavano lesioni acute strumentalmente accertabili. Tuttavia, alla rivalutazione della mattina seguente alle ore 08.32 l'infortunato riferiva di non essere riuscito a urinare (anuria) pur avendo lo stimolo. Fu quindi accertato un globo vescicale ed eseguito cateterismo con emissione di urine chiare. Fu eseguita consulenza urologica e nuova TC che non mostrò lesioni midollari.
Il paziente fu dimesso con prescrizione di approfondimenti urologici, oltre a quelli ortopedici. Seguirono numerosi controlli clinici e strumentali che rilevarono, oltre alla nota patologia degenerativa rachidea, la presenza a livello lombare (L4 – L5) di tessuto aderenziale, in discreta quantità, di tessuto aderenziale con interessamento anche dei filamenti della cauda equina, da attribuirsi, evidentemente, agli esiti di pregresso intervento chirurgico a tale livello. Nel contempo veniva registrata una sintomatologia neurologica in peggioramento dei noti esiti dei precedenti interventi sulla colonna vertebrale e valutati come esiti. In data 30/12/16 veniva sottoposto alla uretrocistografia che ha mostrato una completa assenza dello stimolo minzionale. A seguito di ricovero presso l'Unità Spinale furono eseguiti ulteriori accertamenti che condussero alla diagnosi di “Ritenzione urinaria cronica di recente insorgenza post- traumatica”;
- con riguardo all'eziologia di tale menomazione, il Collegio l'ha ricostruita in questi termini: “Tale quadro patologico (ovvero quello collegato alla Ritenzione urinaria cronica) non appare direttamente connesso ad una lesione midollare, bensì, con grande possibilità ad un trauma da trazione della cauda equina da parte dell'abbondante tessuto cicatriziale documentato dalle RMN del 17/01/2017...Trattasi quindi di un classico caso di concausa preesistente: l'intervento in concorso di più cause determina un effetto altrimenti non realizzabile in assenza di una o più cause necessarie, ma non sufficienti. Se, quindi, è possibile che il nesso di causa sia soddisfatto anche alla luce del principio civilistico della teoria della preponderanza dell'evidenza (più probabile che non) per il quadro menomativo relativo alla Ritenzione Urinaria Cronica, il Collegio Peritale d'Ufficio non ravvede un nesso di causa con il quadro menomativo artrosico neurologico attuale, in quanto lo stesso è evoluto nel corso di mesi e anni configurando una FBSS, già preesistente, per il persistere di un dolore nocicettivo, di cui si è discusso più su, ed evoluta come prevedibile.”.
pagina 9 di 22 Tale genesi eziologica della menomazione accertata è stata poi meglio chiarita dai
CCTTUU, su richiesta del Tribunale, nei seguenti termini: “Il sig. è Parte_1 portatore di un grave quadro artrosico degenerativo principalmente a carico della colonna vertebrale lombare, evoluto nel corso degli anni in una FBSS, che vede il suo inizio nei ripetuti interventi chirurgici per ernie discali e responsabile di una ricca sintomatologia muscolo scheletrica e nervosa a carico degli arti inferiori, la cui evoluzione “naturale” in insufficienza vertebrale e serio disturbo del cammino, accompagnata da severa sintomatologia dolorosa, era del tutto attesa e NON in NESSO CAUSALE con l'evento traumatico…. Già nell'immediatezza dell'evento traumatico, in Pronto Soccorso, si manifesta, altresì, un quadro clinico definito dai sanitari dell'ospedale: Ritenzione urinaria cronica di recente insorgenza post-traumatica. Tale quadro menomativo trova la sua causa in un verosimile trauma da trazione della cauda equina da parte dell'abbondante tessuto cicatriziale che si era formato a seguito dei precedenti interventi chirurgici. deriva che in quella sede è presente tessuto cicatriziale che a seguito del trauma lombare determinerà la trazione sui filamenti della cauda. Il relativo modesto trauma alla colonna vertebrale trova la sua efficacia lesiva nel provocare un quadro menomativo da ritenzione urinaria cronica nel preesistente quadro clinico degenerativo artrosico, realizzando un classico caso di concausa preesistente che la dottrina definisce come “l'intervento in concorso di più cause determina un effetto altrimenti non realizzabile in assenza di una o più cause necessarie, ma non sufficienti.” Potremo dire, in altre parole, che in assenza del trauma per cui è causa, l'attore non avrebbe presentato la menomazione relativa alla ritenzione urinaria cronica, mentre si sarebbe realizzato, come effettivamente si è realizzato, un quadro da
FBSS. Il Collegio Peritale d'Ufficio ha ritenuto che il danno biologico giuridicamente rilevante (danno non patrimoniale ingiusto) sia da delimitare alla menomazione derivante dalla ritenzione urinaria cronica, escludendo dal risarcimento i lamentati danni relativi alla colonna vertebrale lombare, in contrasto con quanto valutato e sostenuto nella relazione di parte attrice allegata agli atti. In conclusione, a seguito del trauma vertebrale riportato nell'evento per cui è causa l'attore riportò un quadro menomativo riassumibile nella diagnosi di: Ritenzione Urinaria Cronica in nesso causale con l'evento e da ascriversi a una trazione del tessuto cicatriziale formatosi dopo plurimi interventi per ernie discali lombari.”;
- in ordine alla quantificazione del grado di invalidità il Collegio ha quindi concluso che:
“la valutazione percentualistica di perdita della preesistente integrità psicofisica del sig.
è da stimarsi nella misura del 25%”; che al medesimo derivò altresì un Parte_1 periodo di invalidità temporanea: al 100% di 1 giorno, al 75% di 21 giorni, al 50% di 60 giorni e al 25%, di 60 giorni. Inoltre, con riguardo al periodo di invalidità temporanea, il
Collegio, tenuto conto delle condizioni cliniche e del dolore e impegno terapeutico, ha pagina 10 di 22 evidenziato uno stato di sofferenza psicofisica di grado 4 (in una scala da 1 a 5) mentre con riguardo al periodo di invalidità permanente di grado da 2 a 3.
Ebbene la valutazione tecnica circa la genesi ed eziologia del danno derivato all'attore, ed in particolare circa il fatto che l'unica menomazione causalmente attribuibile al sinistro è quella relativa alla ritenzione urinaria cronica è solidamente supportata da corretto percorso tecnico argomentativo e può essere completamente condivisa.
Al contrario non possono condividersi le conclusioni rassegnate dal medico legale Dott.
nella CTU espletata nel procedimento per ATP ex art. 669 bis c.p.c. instaurato Per_1 ante causam su iniziativa dell'attore e di cui, ancora negli atti conclusivi, le parti convenute hanno invocato l'applicazione da parte del Tribunale.
Infatti, al di là di tutta la questione dibattuta tra le parti in ordine all'utilizzabilità di tale elaborato ai fini della decisione (l'attore ne ha sostenuto la nullità per violazione del contraddittorio in cui sarebbe incorso il CTU), è assorbente dire che le conclusioni medico-legali cui quest'ultimo è addivenuto non sono condivisibili in quanto eccessivamente lacunose ed in certi passaggi apodittiche.
Non viene spiegato infatti per quali ragioni medico legali sia da abdicare la diagnosi di
“ritenzione urinaria cronica di insorgenza post traumatica” fatta dal neurologo che ebbe in cura l'attore presso il centro di unità spinale della di Pavia nel maggio 2017 CP_6
(e quindi dopo la regressione della patologia nell'aprile 2017 che il CTU ha Per_1 valorizzato) e a cosa quindi si debba eziologicamente ricondurre – sul profilo medico legale – l'esistenza di tale condizione patologica dell'attore che è documentalmente provato, da plurimi referti medici agli atti (in primis il verbale di dimissioni del pronto soccorso del 23/4/2018), che è insorta solo dopo e nell'immediatezza del sinistro stradale.
Spiegazione che invece il Collegio peritale nominato in questo giudizio ha dato molto efficacemente: l'attore presentava a livello lombare dell'abbondante tessuto cicatriziale creatosi a seguito dell'intervento chirurgico di emilaminectomia destra L4-L5 che subì nel 2015; questo ispessimento ha intercettato le fibre nervose che compongono la cauda equina conferendo alla struttura una grande rigidità; proprio in ragione di tale rigidità, il colpo inferto dal tamponamento, ha provocato una trazione del tessuto cicatriziale e fibrotico presente sulle radici nervose della cauda il cui trauma si è manifestato con la patologia urinaria. Ecco il motivo per cui il Collegio ha correttamente parlato di una concausa naturale preesistente (riferendosi alla presenza di inspessimento nelle radici nervose come conseguenza della chirurgia pregressa) che ha interagito con una concausa umana (il colpo inferto dal tamponamento).
Ciò posto, pur chiaro e condivisibile il quadro eziologico individuato dal Collegio, debbono essere fatte alcune precisazioni con riguardo alla qualificazione giuridica di tale pagina 11 di 22 quadro eziologico ed al precipitato dello stesso sul piano della liquidazione del danno, questioni sulle quali parte attrice ha proposto un'impostazione non condivisibile.
Secondo l'attore, infatti, dalle conclusioni rassegnate dai CCTTUU discenderebbero due conseguenze: - che ai fini della determinazione del grado percentuale di danno biologico da ritenzione urinaria cronica non si debba tener conto delle preesistenze;
- che delle preesistenze (che definisce “correlate”) invece, si debba tener conto nel computo del risarcimento liquidabile, da compiersi secondo il metodo differenziale in questi termini: sottraendo all'equivalente monetario del danno biologico complessivamente presente sul danneggiato (composto dal 18% preesistente al sinistro e accertato dall' e dal CP_7
25% dato dalla ritenzione urinaria cronica post traumatica) l'equivalente monetario del solo danno biologico preesistente al sinistro del 18%.
Ebbene il ragionamento svolto dall'attore incorre in due errori: prima confonde il nesso di causalità materiale con quello di causalità giuridica e poi ritiene che le menomazioni preesistenti sull'attore, oltre che rilevare per il primo, rilevino anche per il secondo.
Infatti, come ben spiegato dalla sentenza Cass. n. 28986/19, quanto al primo tema, la Corte distingue, in chiave ricostruttiva del sistema, tra l'imputazione causale dell'evento di danno e la successiva indagine volta all'individuazione e quantificazione delle singole conseguenze pregiudizievoli: “l'accoglimento d'una domanda di risarcimento del danno richiede infatti l'accertamento di due nessi di causalità: a) il nesso tra la condotta e
l'evento di danno - inteso come lesione di un interesse giuridicamente tutelato -, o nesso di causalità materiale;
b) il nesso tra l'evento di danno e le conseguenze dannose risarcibili, o nesso di causalità giuridica.”
Con riguardo al primo, l'accertamento del nesso di causalità materiale va compiuto in base all'art. 41 c.p., il quale non consente che la seguente alternativa: a) se viene processualmente accertato che la causa naturale sia tale da escludere il nesso di causa tra condotta ed evento, la domanda sarà rigettata;
b) se la causa naturale abbia rivestito efficacia eziologica non esclusiva, ma soltanto concorrente rispetto all'evento, la responsabilità dell'evento sarà per intero ascritta all'autore della condotta illecita.
L'accertamento del nesso di causalità giuridica ha una funzione ben diversa: delimitare l'area del danno risarcibile. Sotto questo aspetto spetterà al giudice, dopo avere accertato la causalità materiale e la colpa dell'offensore, stabilire quali, tra le teoricamente infinite conseguenze dannose provocate dall'evento di danno (la lesione del diritto) costituiscano conseguenza "immediata e diretta" di quello, e quali no, comparando le condizioni del danneggiato precedenti l'illecito, quelle successive all'evento imputabile, e quelle che si sarebbero determinate a prescindere da questo.
Ebbene, applicando i predetti principi al caso delle invalidità o malattie pregresse, la medesima sentenza di Cassazione spiega poi che esse, “possono teoricamente costituire pagina 12 di 22 tanto una concausa di lesione (ad es., il responsabile infligge un lieve urto, altrimenti innocuo, a persona affetta da osteogenesi imperfetta o sindrome di Lobstein, provocandole gravi fratture), quanto una concausa di menomazione (ad es., il responsabile provoca l'amputazione della mano destra a chì aveva già perduto l'uso della sinistra). Le preesistenze, dunque, sono una circostanza che pone all'interprete un problema di causalità: materiale, se dovessero rappresentare una concausa di lesione;
e giuridica, se dovessero rappresentare una concausa di menomazione.”
Ebbene, questo è il punto.
Nel caso che ci occupa, il quadro patologico preesistente che l'attore riportava a livello lombare e più nello specifico, il patologico inspessimento creatosi a seguito degli interventi chirurgici che egli subì nel 2015, è stato una concausa del trauma patito dalla cauda equina ovvero della lesione, non della menomazione che ne è conseguita, ciò ponendo un problema di causalità materiale – da risolversi ex art. 41 c.p. – non di causalità giuridica.
Infatti, prosegue la Cassazione “se la preesistenza ha concausato la lesione iniziale dell'integrità psicofisica (come nel caso di scuola dell'emofiliaco cui venga inflitta una minuscola ferita), di essa non dovrà tenersi conto nella liquidazione del danno, e tanto meno nella determinazione del grado di invalidità permanente. In questo caso, infatti, la preesistenza della patologia costituisce una concausa naturale dell'evento di danno, ed il concorso del fatto dell'uomo con la concausa naturale rende quest'ultima giuridicamente irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'art.
41 c.p. (come ripetutamente affermato da questa Corte: Sez. 3 -, Ordinanza n. 30922 del
22/12/2017, Rv. 647123 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 24204 del 13/11/2014, Rv. 633497 -
01; Sez. 3, Sentenza n. 9528 del 12/06/2012, Rv. 622956 - 01; oltre che la già ricordata
Sez. 3, Sentenza n. 15991 del 21/07/2011, Rv. 618882 - 01).”.
L'attore, quindi, quando ha invocato il criterio di liquidazione differenziale, si è mosso nel contesto della causalità giuridica, sull'errato presupposto che nel caso di specie si possa parlare di “menomazioni policrone concorrenti”, che invece ricorrono solo nell'ipotesi “in cui lo stato anteriore della vittima non abbia concausato la lesione, ma abbia concausato il consolidarsi di postumi più gravi, rispetto a quelli che avrebbe patito la vittima se fosse stata sana al momento dell'illecito” fattispecie che certamente non si attaglia al caso di specie, dal momento che la condizione patologica preesistente è stata una concausa della lesione e dal momento che i postumi permanenti riportati dall'attore in conseguenza di tale lesione (ovvero la patologia di ritenzione urinaria cronica) sono gli stessi che avrebbe riportato – dalla medesima lesione – un soggetto sano.
pagina 13 di 22 Sulla scorta di ciò, la liquidazione del danno biologico permanente non dovrà avvenire attraverso il metodo differenziale, ma semplicemente liquidando la percentuale che il
Collegio peritale ha ritenuto corrispondere alla patologia in nesso di causalità con il sinistro, ovvero la ritenzione urinaria cronica, stimata con una percentuale del 25%.
Venendo quindi alla liquidazione di tale voce di danno, necessariamente equitativa ex artt.1226 e 2056 c.c., le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, costituiscono un valido criterio di riferimento, essendo le stesse coerenti con i principi di diritto enunciati nella sentenza della Cass. n. 10579/2021. A parere di chi scrive inoltre, occorre fare riferimento alla tabella più recente, in uso al momento della decisione (Cass., ord. n.
13269/2020 e cfr. anche Cass. Sentenza n. 28994/2019) e dunque, nella fattispecie concreta, le nuove tabelle milanesi integrate a punti edizione 2024, che conducono a riconoscere all'attore:
- l'importo complessivo di € 7.101,25 per ciò che riguarda l'inabilità temporanea
(reputandosi equo calcolare un parametro giornaliero di euro 115,00 per ogni giorno di inabilità totale tenuto conto che esso già include il danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile e non avendo per il resto l'attore valorizzato “comprovate peculiarità” da cui far discendere un ulteriore aumento in personalizzazione)
- l'importo di € 124.330,00 per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti (valore che tiene conto sia del danno biologico/dinamico-relazionale (pari a € 88.177) sia della sofferenza morale soggettiva interiore (pari a € 36.153), sofferenza che può ritenersi nella specie presuntivamente provata in ragione dell'accertamento medico legale di una sofferenza psico-fisica di grado 2-3 (su una scala da 1 a 5) e in ragione del non trascurabile grado di invalidità permanente (25%).
Quanto, poi, alla richiesta di personalizzazione formulata dall'attore, sul punto, si rileva quanto segue.
L'attore nel proprio atto di citazione ha valorizzato sotto tale profilo: - il fatto di essersi dovuto sottoporre a molteplici trattamenti, a forzate immobilizzazioni e a lunghe cure riabilitative ed il fatto di presentare dei disturbi vescicali e anorettali, disturbi della sfera sessuale e dei problemi a deambulare autonomamente.
Ebbene, tali allegazioni, al netto della genericità che le contraddistingue, non sono sufficienti per riconoscere al danneggiato la personalizzazione richiesta in quanto: - la maggior parte delle circostanze dedotte dall'attore non sono causalmente addebitabili alla condizione patologica della ritenzione urinaria cronica – unica che rileva nella disamina che si sta svolgendo -; l'asserita disfunzione sessuale non è mai stata medicalmente accertata;
- la sofferenza che è presumibilmente conseguita dalla condizione patologica riportata dall'attore a seguito del sinistro è già stata valorizzata pagina 14 di 22 dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari.
Infatti, come noto, la Giurisprudenza di legittimità è costante e chiara nel ritenere che in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento (Cass. 07/05/2018, n. 10912;
Cass. 30/10/2018, n. 27482; Cass. 11/11/2019, n. 28988; Cass. 04/03/2021, n. 5865).
3.2. Sul danno patrimoniale.
In relazione alla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, giova rilevare quanto segue.
Con riguardo alle spese mediche, i CCTTUU non ne hanno ravvisate nella documentazione agli atti, di talché nulla potrà essere riconosciuto all'attore per tale voce.
Proseguendo oltre, l'attore ha formulato domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla definitiva riduzione della sua capacità lavorativa specifica, essendo egli impiegato come facchino e autista prima del sinistro e non potendo più svolgere tali attività. In via subordinata egli ha domandato che gli venga comunque riconosciuto il danno consistente nella maggior usura e fatica che egli incontrerà nello svolgimento di tali attività, danno quest'ultimo di cui ha proposto la liquidazione mediante l'appesantimento del valore monetario del punto di invalidità in misura non inferiore al 75%.
Le parti convenute sul punto si sono difese sostenendo che in realtà l'attore aveva cessato la propria attività lavorativa da dipendente già sei mesi prima del sinistro e che al momento dell'introduzione del giudizio egli fosse già impiegato presso l'impresa individuale da sé fondata la HE HE di . Parte_1
Ebbene, anzitutto si osserva che l'inabilità lavorativa permanente si ha quando la lesione preclude alla vittima la possibilità di conservare il proprio reddito da lavoro, nella stessa misura goduta prima del sinistro. Presupposto è, quindi, la sussistenza di un nesso causale tra lesioni e impossibilità di svolgere il lavoro precedentemente svolto, e tra quest'ultima e l'effettiva contrazione del reddito del danneggiato. Si tratta dunque di una voce di danno patrimoniale per cui non vi è una diretta corrispondenza con i postumi permanenti (potendo esservi un danno alla capacità lavorativa specifica pressoché nullo pagina 15 di 22 anche al cospetto di gravi invalidità: si pensi all'attività di notaio svolta da un soggetto cui viene amputato un piede).
La capacità lavorativa specifica richiede infatti un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona e deve essere ricondotta all'attività lavorativa realmente svolta dal soggetto, rapportata al reddito da costui prodotto. La riduzione o perdita di tale capacità è, dunque, suscettibile di cagionare un danno se e nella misura in cui, a seguito della riduzione della capacità di lavoro, anche temporanea, si determini pure una conseguente riduzione della capacità di guadagno, e tale danno deve essere allegato e necessariamente provato nell'an e nel quantum (cfr. Cass. n. 15031/2008; n. 3290/2013; n. 11361/2014). In altri termini, tale tipologia di danno patrimoniale potrà essere liquidata soltanto qualora il danneggiato dimostri che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio patrimoniale, ovvero che lo stesso abbia subito una contrazione dei suoi redditi dopo il fatto lesivo.
Ebbene, nel caso di specie le allegazioni e prove fornite dall'attore non sono sufficienti né per ritenere che una riduzione della capacità lavorativa specifica - addebitabile agli esiti di invalidità permanente ascrivibili al sinistro - vi sia stata, né per ritenere che da essa sia conseguito all'attore un concreto pregiudizio patrimoniale.
Infatti, con riguardo al primo dei due aspetti, le conclusioni rassegnate dalla CTU espletata in questo giudizio sono apodittiche e non sufficientemente specifiche – anche in ragione di un difetto di allegazione a monte addebitabile alla parte attrice -. Infatti, a parte sostenere che vi siano “riflessi negativi sulla capacità lavorativa in misura analoga all'invalidità permanente” (affermazione che però parrebbe proprio applicare quell'automatismo “danno all'integrità fisica permanente – riduzione capacità lavorativa” scongiurato dalla Giurisprudenza) non vengono offerti elementi per comprendere in che modo la condizione menomativa riportata dal danneggiato ovvero la
“ritenzione urinaria cronica” possa avergli pregiudicato e possa in futuro pregiudicargli le mansioni di facchino, magazziniere e autista.
Anche la consulenza attorea di parte, su tale aspetto, non offre alcun elemento in più dal momento che il CTP si esprime in termini altrettanto generici valorizzando nella parte motiva della propria relazione soprattutto l'algodisfunzionalità alla colonna cervicale- lombosacrale e all'arto inferiore destro, menomazioni che però si è ritenuto non essere imputabili eziologicamente al sinistro. Inoltre, sempre il CTP valorizza l'impossibilità dell'attore di deambulare autonomamente e guidare l'auto, circostanze queste che hanno trovato espressa smentita nelle foto prodotte a corredo della relazione investigativa eseguita su incarico della Compagnia, che ritraggono l'attore, nel 2019, alla guida della propria auto e intento a deambulare anche senza l'ausilio del bastone e con due borse in mano. pagina 16 di 22 Ma se ciò non bastasse, quandanche si ritenesse che vi sia stata una perdita della capacità lavorativa, non è stato in alcun modo provato che essa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio patrimoniale, ovvero che dalla stessa l'attore abbia subito una contrazione dei suoi redditi.
Infatti, secondo la Giurisprudenza, “è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito" (cfr. Cass. 15737 del 15.6.2018; nel medesimo senso,
Cass. 11361 del 22.5.2014).
Ebbene nel caso di specie, l'attore, pur provando documentalmente di aver intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della a far data Controparte_8 dal 16.09.2013 e sino al 20.4.2016, con le mansioni di facchino e autista, non ha fornito allegazioni precise in ordine al reddito annualmente percepito da tale rapporto di lavoro, né ha offerto prove documentali che consentano di ricostruirlo e metterlo a raffronto con quello percepito dall'attività imprenditoriale oggi svolta dal medesimo per il tramite della propria Ditta individuale costituita nel 2019 (non sono prodotte le dichiarazioni dei redditi relative alle annualità 2013 -2016 e le tre buste paga offerte in prova sono relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2016, in cui il rapporto era già risolto, riguardano quindi in sostanza emolumenti di fine rapporto).
Né ad un quadro così carente sotto il profilo dell'allegazione e prova si può supplire con una valutazione equitativa, vuoi perché, in difetto di ogni parametro di riferimento, essa sarebbe stata del tutto arbitraria, vuoi perché la valutazione equitativa del danno è consentita solo nel caso in cui il nocumento non possa essere provato nel suo preciso ammontare, circostanza che non ricorre ove si parli di redditi e quindi di entrate del soggetto suscettibili di documentazione.
Neppure sarebbe possibile ricorrere, come richiesto dall'attore nella comparsa conclusionale, al criterio del triplo della pensione sociale, riservato a casi del tutto diversi rispetto a quello in esame, in cui il soggetto danneggiato non percepisce alcun reddito o non ne percepisce uno adeguato al suo sostentamento (circostanza non ricorrente nella fattispecie visto che il danneggiato svolgeva sei mesi prima del sinistro un'attività lavorativa coerente con le sue inclinazioni e ben avrebbe potuto dimostrare il reddito percepito dalla stessa e quindi il fattivo decremento).
Per tutte queste ragioni quindi, la domanda di ristoro dell'incapacità lavorativa specifica non merita accoglimento.
pagina 17 di 22 Parimenti deve concludersi per la domanda risarcitoria relativa ad un presunto danno da cenestesi lavorativa, che invero non ha – come noto - natura patrimoniale.
Infatti, sebbene esso si risolva in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo (ex multis Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16628 del 12/06/2023) per cui è irrilevante - se e in che misura – abbia eventualmente inciso sul reddito della persona offesa, esso va comunque allegato e provato, dovendo escludersi che sussista in re ipsa.
Ebbene, nell'atto di citazione – la prima memoria non è stata depositata – a parte un generico cenno “alla maggior usura, fatica e difficoltà nello svolgimento dell'attività lavorativa” (ovvero alla definizione che la Giurisprudenza dà al concetto di cenestesi lavorativa) nulla di più viene detto a tale riguardo;
non viene spiegato in sostanza per quali motivi ed in che termini la menomazione riportata dall'attore a seguito del sinistro
– che lo si ripete è solo quella vescicale – si traduca in una maggior usura, fatica e difficoltà nello svolgimento dell'attività lavorativa.
Anche tale domanda, pertanto, non può essere accolta.
§4. Sulle spese di assistenza stragiudiziale al sinistro.
L'attore ha domandato infine che gli vengano rifuse a titolo di danno patrimoniale emergente le spese legali per l'assistenza stragiudiziale al sinistro, spese che egli ha quantificato applicando i parametri di cui al DM. 55/2014 in € 4.320,00 oltre accessori.
La domanda non può essere accolta per difetto di allegazione e prova del danno.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sent. n. 16990/2017 hanno definitivamente chiarito, in continuità con la giurisprudenza delle sezioni semplici (Cass. n. 997 del 2010; n. 6422 del 2017), che: “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa….Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie… «Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente.”.
Spettava quindi all'attore, prima allegare e poi provare l'attività legale stragiudiziale fattivamente svolta in suo favore e la spesa affrontata per la stessa;
cosa che non è avvenuta;
in primo luogo perché con riferimento all'attività difensiva svolta prima del procedimento di ATP, è stata prodotta una sola lettera di diffida e messa in mora inviata alla Compagnia in data 18.0.2017 e null'altro; in secondo luogo perché l'attore non ha allegato né provato di aver sopportato per tale attività difensiva alcun esborso.
pagina 18 di 22 La domanda quindi va rigettata.
§5. Conclusioni e spese di lite.
Tirando a questo punto le fila del discorso, il danno complessivamente risarcibile all'attore è solo quello non patrimoniale, che ammonta in definitiva a complessivi € 131.431,25.
Ciò detto, prima del giudizio è stata corrisposta attore, da parte della Compagnia convenuta, la somma di € 28.000,00, che egli ha trattenuto a titolo di anticipo sul maggior dovuto.
Trattandosi di acconto, esso deve essere imputato al credito risarcitorio accertato in questa sede, nelle modalità stabilite dalla Giurisprudenza, che sul punto ha affermato che: “qualora prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi l'acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio non secondo criteri di quell'articolo 1194 c.c., ma devalutando alla data dell'evento dannoso sia il credito risarcitorio, se liquidato in moneta attuale, che
l'acconto versato;
detraendo quest'ultimo dal primo e calcolando sulle differenze il danno da ritardato pagamento (interesse compensativi)” (così Cass. 6357/2011).
Pertanto, nel rispetto degli esposti principi regolatori, deve procedersi in tal modo: la somma riconosciuta a titolo di risarcimento definitivo di € 131.431,25, va devalutata alla data del sinistro (avvenuto il 22.12.2016) e parimenti la somma di € 28.000,00 pagata a titolo di acconto (con devalutazione a partire dalla data del pagamento); poi va detratta alla prima somma ottenuta, la seconda somma ottenuta, e la risultante di questa operazione (€ 82.257,91) va infine rivalutata secondo gli indici ISTAT - FOI e considerata comprensiva di interessi legali sul capitale via via annualmente rivalutato (v.
Cass., Sez. un., 1712/1995), dalla data del sinistro, sino alla data di pronuncia della presente sentenza, così addivenendosi all'importo definitivo di € 108.163,48 a cui dovranno essere aggiunti poi gli ulteriori interessi decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. (la Suprema Corte ha chiarito che "il saggio di interessi di cui all'art.
1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione". Cfr. Cass. Civ., Sez. III,
Ordinanza n. 61 del 03/01/2023)
Venendo invece alle spese di lite;
quelle del presente giudizio vanno poste a carico delle parti convenute, attesa la loro soccombenza, liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati con D.M. n. 147 del 13/08/2022, pagina 19 di 22 considerato il valore del decisum ed i parametri minimi (atteso che il decisum è prossimo al minimo dello scaglione di riferimento), per le sole fasi di studio, introduttiva ed istruttoria così per € 4.925,00.
Con riguardo invece alle spese di lite della fase decisoria, esse vanno poste a carico della parte attrice, ex art. 91 co. I c.p.c. atteso che la stessa ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c. dal Tribunale con l'ordinanza del 13.05.2024, con la quale si era proposto all'attore – con il consenso di entrambe le convenute - il pagamento in suo favore di una somma liquidata secondo parametri identici a quelli utilizzati ai fini della presente decisione – non essendo in tal senso rilevante il fatto che l'importo concretamente liquidato in questa sede decisionale, sia nominalmente superiore a quello proposto in sede di 185 bis c.p.c.; tale differenza infatti non è che l'effetto dell'applicazione della Tabella di Milano del 2024 pubblicata nel giugno;
si tratta quindi di un automatico effetto di rivalutazione che mantiene immutata però la sostanza del diritto risarcitorio riconosciuto all'attore, che è lo stesso, ora come allora.
Anche tali spese, come quelle di cui sopra, vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati con D.M. n. 147 del 13/08/2022, considerato il valore del decisum ed i parametri minimi, così per € 2.127,00 oltre accessori.
Devono poi essere riconosciute all'attore le spese sostenute per la fase di ATP.
Infatti, come statuito dalla Giurisprudenza di legittimità cui questo Tribunale intende aderire, “le spese dell'accertamento tecnico preventivo a fini di composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. devono essere poste a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente.” Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 29850 del 27/10/2023.
Sul quantum però vanno fatte alcune precisazioni: quanto alle spese di CTP esse possono essere riconosciute all'attore nella misura di € 1.000,00 riportata dalla fattura del Dott. ; le spese di CTU invece non possono essere interamente rifuse all'attore Per_4 dal momento che la Compagnia convenuta ha documentalmente provato di aver provveduto personalmente al pagamento del saldo, di talché all'attore potrà essere rimborsato solo quanto effettivamente da lui pagato a titolo di l'acconto, € 976,00 (già comprensivi di IVA); con riguardo invece alle spese legali di assistenza nella procedura di ATP, esse possono essere liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati con D.M. n. 147 del 13/08/2022, considerato il valore del decisum ed i parametri minimi, in € 1.914,00 oltre accessori.
Non può invece essere accolta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. promossa dalle parti convenute. pagina 20 di 22 Secondo consolidata giurisprudenza la domanda diretta al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata deve essere accompagnata dalla prova, o quantomeno dall'allegazione, dell'an e del quantum del risarcimento richiesto (Cass. n. 4443/2015).
Ciò in quanto l'istituto della responsabilità aggravata rappresenta una vera e propria ipotesi di responsabilità extracontrattuale, in riferimento alla quale l'onere probatorio incombe sulla parte che sostiene di essere stata danneggiata dal comportamento processuale di controparte. Occorre quindi la dimostrazione sia dell'elemento soggettivo, ossia della mala fede o della colpa grave di controparte che abbia agito o resistito in giudizio in modo temerario, sia dell'elemento oggettivo, che consiste nel danno subito in conseguenza del predetto atteggiamento temerario.
Diversamente, nel caso di specie le istanti non hanno assolto siffatto onere probatorio, essendosi piuttosto limitate a sostenere genericamente la temerarietà della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
1) Accertata la responsabilità esclusiva della convenuta nella causazione CP_2 del sinistro stradale occorso in data 22.12.2016;
2) Condanna e in solido tra loro, a CP_2 Controparte_1 risarcire all'attore il danno come individuato nella parte motiva e liquidato Parte_1 in € 108.163,48, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo;
3) Condanna e in solido tra loro, a CP_2 Controparte_1 rifondere all'attore le spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 4.925,00 per compensi, oltre agli esborsi per € 545,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre I.V.A e C.P.A come per Legge;
4) Visto il combinato disposto tra gli artt. 185 bis e 91 co. I c.p.c. condanna Pt_1
a rifondere alle convenute, in solido tra loro, le spese di lite come individuate
[...] nella parte motiva, liquidate in € 2.127,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre I.V.A e C.P.A come per Legge;
5) Pone definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro, le spese della
CTU espletata nel presente giudizio, come liquidate nel decreto del 13.05.2024.
6) Condanna e in solido tra loro, a CP_2 Controparte_1 rifondere all'attore le spese del procedimento di ATP ex art. 696 bis c.p.c., liquidate in € 1.914,00 per compensi, oltre agli esborsi per € 286,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre I.V.A e C.P.A come per Legge;
in € 1.000,00 pagina 21 di 22 (già comprensivi di accessori) per spese di CTP ed in € 976,00 (già comprensivi di accessori) per spese di CTU.
Così deciso in Alessandria, il 7.02.2025.
La Giudice
Dott.ssa Martina Cacioppo
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Martina Cacioppo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 548/2021 promossa da:
, (C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Giancarlo Parte_1 C.F._1
Torra, in forza di procura agli atti;
- Attore - contro
(P. IVA: ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale e (C.F: , entrambe CP_2 C.F._2 assistite e difese dall'Avv. Massimo Fossati, in forza di procura agli atti;
- Convenute -
OGGETTO: responsabilità civile – sinistro stradale.
CONCLUSIONI
Per l'attore:
“Contrariis reiectis, voglia il Tribunale Ill.mo, per le motivazioni di cui narrativa, in via principale, previo accertamento di responsabilità esclusiva della sig.ra CP_2 nella causazione del sinistro per cui è causa occorso a il 22/12/2016, Pt_2 dichiarare tenute e per l'effetto condannare la sig.ra , nata a [...]_2 il 10/4/1973, e residente in [...] strada Villaromagnano 186, C.F.
e in persona del suo legale C.F._2 Controparte_1 pagina 1 di 22 rappresentante pro tempore, con sede in Roma Viale Cesare Pavese 385, P.IVA
, al risarcimento, in via solidale tra di loro, dei danni tutti subiti dal sig. P.IVA_1 in conseguenza del sinistro de quo, e nello specifico, al risarcimento in Parte_1 favore dell'attore del danno da invalidità permanente, previa opportuna personalizzazione in conseguenza delle condizioni soggettive del danneggiato, del danno da invalidità temporanea, totale e parziale, del danno morale da invalidità permanente e temporanea, totale e parziale, dei danni patrimoniali conseguenti agli esborsi per le cure mediche già sostenute e da sostenere ed al costo dell'espletato procedimento di ATP nonché dell'assistenza professionale nella fase stragiudiziale che ha preceduto l'odierno giudizio, del danno da inabilità lavorativa specifica ovvero in subordine del danno da cenestesi lavorativa. somme che saranno stabilite in conformità ed a seguito delle attività istruttorie e non istruttorie e degli accertamenti espletandi e delle risultanze di causa, a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'attore, da determinarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.
Oltre la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi sulle somme così rivalutate dalla data del sinistro fino al saldo e con vittoria di spese e compenso di avvocato.”
Per le convenute:
“l'Ill.mo Tribunale adito, Voglia Con riserva di agire in separata sede per il recupero di somme che dovessero eventualmente risultare, all'esito del giudizio, indebitamente percette dal IG. IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE Accertare e Pt_1 dichiarare l'improcedibilità/improponibilità dell'azione promossa dal IG. , Parte_1 ai sensi degli artt.145-148 CdA, per i motivi svolti in atto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario. NEL MERITO Accertare la responsabilità concorsuale del IG. nella determinazione dell'evento per Parte_1 cui è giudizio, occorso in data 22/12/2016, nella misura non inferiore al 50% e dato atto che ha corrisposto il complessivo importo di € 28.000,00 Dichiarare tale CP_1 somma pienamente satisfattiva delle avversarie pretese risarcitorie, e, per l'effetto, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore e la IG.ra , da ogni ulteriore richiesta. Condannare altresì il IG. CP_2
, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno, nei confronti di Parte_1
e della IG.ra , da liquidarsi anche d'ufficio, in Controparte_4 CP_2 sentenza, mediante pagamento di una somma equitativamente determinata. Con vittoria di spese e onorari di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge. IN VIA SUBORDINATA Contenere l'ulteriore onere risarcitorio entro i limiti del giusto e del provato, e comunque al netto di quanto già versato da Controparte_1 nella fase precontenziosa della vertenza. Con le spese di giudizio integralmente
[...] compensate.”. pagina 2 di 22 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§1. Premessa.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
nonché la Compagnia per sentirli condannare, in solido tra CP_2 Controparte_5 loro, la prima quale proprietaria e conducente e la seconda quale impresa assicuratrice per la RCA, al risarcimento del danno patito a seguito di un incidente stradale occorso il
22.12.2016, in Tortona (AL) sulla ex Strada Statale per Alessandria, alla chilometrica
113+600, allorquando l'attore, alla guida della sua autovettura Chevrolet Captiva targata DY522VW, veniva tamponato dall'autovettura Fiat 600 targata DJ503ZN, di proprietà e condotta da . CP_2
Esponeva l'attore in particolare: - che sul luogo del sinistro era intervenuta una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Operativo Radio Mobile della Compagnia di che Pt_2 aveva ricostruito la dinamica dell'incidente; - che l'attore era stato immediatamente trasportato con il servizio 118 al Pronto Soccorso dell'ospedale locale, dal quale era stato dimesso il giorno seguente, con una diagnosi di “policontusioni associate a distorsione del rachide cervicale, ritenzione urinaria acuta, con prognosi iniziale, salvo complicazioni, di 21 giorni”; - che sussiste una responsabilità esclusiva della convenuta nella causazione del sinistro, avendo ella violato le norme di cui all'art. 149 e CP_2
141 C.d.S. e, più in generale, le basilari norme di comune prudenza e diligenza;
- che l'attore aveva riportato dal sinistro un danno biologico permanente quantificabile complessivamente nella misura del 50% e un'invalidità temporanea così composta: 50 giorni al 100% e 180 giorni al 75%; - che dalle menomazioni subite dal sinistro, era derivato all'attore anche un danno alla capacità lavorativa specifica, non avendo egli più potuto svolgere l'attività lavorativa di operaio, magazziniere e autista;
- che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria aveva disposto la citazione in giudizio di per il reato di cui all'art. 590 bis c.p. e che in tale CP_2 procedimento, sul presupposto della propria responsabilità, ella aveva formulato istanza di messa alla prova;
- che la convenuta aveva già Controparte_1 corrisposto all'attore, a titolo di risarcimento, l'importo di € 28.000,00, trattenuto quale anticipo sul maggior dovuto;
- che spetta all'attore anche il risarcimento delle spese legali sostenute per l'assistenza in fase stragiudiziale oltre alle spese tecniche e legali sostenute per il procedimento di ATP istaurato ex art. 696 bis c.p.c. ante causam.
Con comparsa del 23.06.2021, si sono costituiti in giudizio nonché la CP_2
Compagnia - eccependo l'improponibilità della domanda ex art. 145- Controparte_5
148 C.d.S; - eccependo ex art. 1227 co. I c.c. la responsabilità concorrente dell'attore nella causazione del sinistro, avendo egli violato la norma di cui all'art. 140 C.d.S allorché dopo aver tentato di effettuare una manovra di sorpasso del veicolo antistante, non riuscendovi, era rientrato repentinamente nella corsia di percorrenza della convenuta pagina 3 di 22 intralciandone così la traiettoria e la marcia;
- sostenendo in ordine al danno biologico allegato che era stata già espletata una CTU all'interno del procedimento di ATP ex art
696 bis c.p.c. all'esito del quale il perito nominato – Dott. - aveva escluso che il Per_1 peggioramento del quadro vertebrale e l'insorgenza di un quadro patologico sfinterico vescicale e anorettale fossero causalmente ascrivibili al sinistro stradale, potendosi riconoscere un nesso di causalità con il sinistro, solo con una distorsione del rachide cervicale suscettibile di essere quantificata con una percentuale di danno biologico permanente del 5%; - sostenendo che non spetta all'attore alcun risarcimento del danno da incapacità lavorativa specifica dal momento che egli al momento del sinistro non lavorava da più di sei mesi e considerato che nel 2019 si era nuovamente impiegato in un'impresa individuale di cui è titolare;
- sostenendo che non spetta all'attore la refusione dei costi sostenuti per l'ATP trattandosi di spese che astrattamente non erano necessarie, ben potendo egli immediatamente adire l'autorità giudiziaria con un giudizio ordinario e che parimenti debba ritenersi per le spese legali sostenuto nella fase stragiudiziale, che non ha di fatto avuto alcuna utilità per scongiurare il presente giudizio.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'espletamento di una CTU medico legale sulla persona dell'attore.
Con ordinanza del 13.05.2025 è stata formulata alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. “il riconoscimento in favore dell'attore delle seguenti voci di danno liquidate secondo i parametri delle Tabelle di Milano edizione 2021; - danno biologico permanente al 25% (con incremento del punto base nella misura del 41%): € 106.972,00. - danno biologico temporaneo (1 giorno al 100% - 21 giorni al 75% - 60 giorni al 50%, 60 giorni al 25%) € 6.113,25;così per complessivi €
113.085,25, a cui va scomputato quanto già versato all'attore dalla Compagnia per il danno non patrimoniale (€ 28.000).”proposta accettata dalle parti convenute e rifiutata dall'attore.
All'esito la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione.
§1. Sull'eccezione preliminare di improponibilità della domanda risarcitoria ex artt. 145 e 148 C.d.A. costituitasi in giudizio, in via preliminare ha eccepito l'improponibilità Controparte_4 della domanda proposta da parte attrice, per violazione degli artt. 145 e 148 C.d.A., e ciò sul presupposto che l'attore non ha dato alcun riscontro alle missive del 3.10.2018 e del 29.10.2018 con le quali la Compagnia gli aveva chiesto di integrare la documentazione pagina 4 di 22 medica offerta, a ciò conseguendo che secondo la deducente non possa ritenersi iniziato il decorso dei termini di cui all'art. 145 C.d.A. per proporre la domanda giudiziale.
L'eccezione va respinta.
La convenuta vorrebbe far derivare dalla mancata tempestiva integrazione della documentazione medica richiesta all'attore, la netta conseguenza dell'improcedibilità e improponibilità della domanda risarcitoria avanzata.
Tale lettura, non è condivisa da questo Tribunale che accoglie e fa propria un'interpretazione delle norme richiamate più sostanzialistica e maggiormente ispirata al generale dovere di buona fede e collaborazione tra le parti;
indirizzo che porta a ritenere che l'azione per il risarcimento sia improponibile solo per il danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), con la propria condotta abbia concretamente impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta, ai sensi dell'art. 148 C.d.A.
Tale indirizzo ha ricevuto peraltro il suffragio anche della Giurisprudenza di legittimità, che in più occasioni si è pronunciata affermando che "la richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno, di cui al cod. ass., art. 145, in tanto può dirsi inidonea a rendere proponibile la domanda di risarcimento, in quanto sia priva dei requisiti minimi per il conseguimento dello scopo, ovvero abbia contenuti tali da non mettere
l'assicurazione di fare il proprio lavoro: accertare le responsabilità, stimare il danno, formulare l'offerta (...) Devono, infatti, evitarsi "interpretazioni che favorirebbero capziosità e cavillosità", tenuto conto della collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, che impone correttezza (art. 1175
c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), e del fatto che "Il nostro intero ordinamento civile è
(...) permeato - per dirla con autorevole dottrina - da un "assetto teleologico delle forme", in virtù del quale sia in ambito sostanziale, sia in ambito processuale, nessuna nullità od invalidità è predicabile quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo.
Sono arcinote espressioni di questo principio, ad esempio, in campo sostanziale gli artt.
1420 e 1424 c.c., ed in campo processuale l'art. 156 c.p.c., comma 3". v. Cass. n.
19354/2016 e Cass. n.15445/2021
Ebbene nel caso che ci occupa, sebbene sia pacifico che la Compagnia ha chiesto nelle proprie comunicazioni del 3.10.2018 e 29.10.2018 l'integrazione della documentazione medica in possesso dell'attore – onde valutare il suo quadro clinico ante sinistro – è altresì vero che la medesima Compagnia, pochi mesi dopo, in data 13.02.2019, ha fatto pervenire all'attore la propria valutazione del danno biologico in uno con una proposta di liquidazione del danno risarcibile a cui è seguito anche il pagamento della somma di € 28.000,00.
pagina 5 di 22 Tale formulazione di proposta, giunta evidentemente all'esito di un'istruttoria di fatto espletata, esclude che si possa far applicazione dell'art. 145 C.d.A richiamato dalla convenuta, dovendosi invece applicare quanto previsto dall'art. 148 co. II bis C.d.A, laddove prevede che “l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa”.
§2. Sulla dinamica del sinistro.
Con riferimento all'an della responsabilità civile azionata in questo giudizio, occorre valorizzare in prima battuta il tenore della relazione di incidente redatta dai Carabinieri della Compagnia di intervenuti immediatamente dopo il sinistro, ove si legge Pt_2 che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui all'atto di citazione introduttivo: “il veicolo A Fiat 600 condotto da percorrendo la strada statale per A con CP_2 direzione di marcia verso , giunto all'altezza del ponte sul torrente Scrivia, Pt_2 esattamente al Km 113+600 andava a tamponare l'autovettura che lo precedeva, veicolo B Daewoo Captiva condotta da . Sul posti i militari operanti Parte_1 effettuavano i rilievi fotografici essendo palese il tamponamento, la conduttrice del veicolo A riferiva che aveva tamponato il mezzo che la precedeva descrivendo alcune modalità sulla dinamica del sinistro affermando che il conducente del veicolo B pochi KM prima l'aveva sorpassata e poi quasi all'altezza del pone dello Scrivia azionava l'indicatore di direzione a sinistra cercando di sorpassare un altro veicolo, non riuscendo nella manovra rientrava immediatamente e frenava in modo brusco quasi arrestando il veicolo accortasi di tale manovra la conducente del veicolo A frenava bruscamente ma non riusciva ad evitare l'impatto”
Dalla documentazione agli atti si evince anche che a seguito dell'accaduto CP_2
è stata rinviata a giudizio dalla Procura di Alessandria, per il reato di cui all'art 590 bis c.p.c. (lesioni personali stradali gravi) perché, come si legge dal decreto di citazione a giudizio “alla guida dell'autoveicolo Fiat 600 tg. DJ503ZN, percorrendo la ex ss. n. 10 per Alessandria con direzione di marcia verso , giunta alla progressiva Pt_2 chilometrica 113+600 tamponava l'autovettura Daewoo Captiva tg. DY522VW condotta da che la precedeva cagionando per colpa ad Parte_3 Pt_1 lesioni personali gravi consistite in policontusioni associate a distorsione cervicale” con prognosi iniziale di giorni 21 ma non ancora guarite in data 15.03.2017. colpa consistita in negligenza imprudenza imperizia nonché in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, in particolare: violazione dell'art 149 co. I C.d.S. perché non manteneva la distanza di sicurezza con il veicolo che la precedeva, non riuscendo ad arrestarsi ed evitare la collisione.”.
Consta infine – ma è circostanza non contestata - che l'imputata , in seno al CP_2 processo penale sorto a seguito del menzionato rinvio a giudizio, all'udienza del pagina 6 di 22 18.09.2020, ha promosso richiesta di messa alla prova dando al contempo atto dell'avvenuto risarcimento della persona offesa per € 28.000,00.
Ebbene, dalle emergenze documentali di cui si è dato atto può dirsi emergere pacificamente che la dinamica del sinistro per cui è causa è quella tipica di un tamponamento da tergo.
A tale proposito le parti convenute, pur non contestando la dinamica in sé per sé, hanno contestato sul piano della responsabilità che l'eziologia del sinistro sia da imputarsi alla condotta della sola , ritenendo invece che ad essa abbia quantomeno concorso la CP_2 condotta del danneggiato imprudente oltre che violativa dell'obbligo previsto Pt_1 dall'art. 140 C.d.S che al co. I prevede che “
1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”.
La tesi del concorso non può essere accolta.
Secondo l'indirizzo costante della Suprema Corte, infatti, "in caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, cod. strada, dalla presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale" (Cass. n. 21513/2020; conf.
n. 8051/2016 e più recentemente Cass. n.3398/2023).
Nel caso di specie, la tamponante non ha offerto alcuna valida prova del fatto CP_2 che il veicolo condotto dall'attore abbia rappresentato un ostacolo imprevisto ed imprevedibile.
Infatti, la perorata ricostruzione secondo cui l'attore avrebbe accennato ad operare una manovra di sorpasso per poi rientrare repentinamente nella carreggiata intercettando il veicolo della convenuta, è rimasta una versione dell'attrice del tutto sguarnita di prova, non potendo certamente assolvere a tale funzione la prova orale per testimoni richiesta nella II memoria e non ammessa;
in cui venivano chiamati a deporre i militi intervenuti sul luogo teatro del sinistro che tuttavia, come si evince dalla relazione di sinistro, non hanno assistito alla dinamica, di talché essi non avrebbero potuto che riportare quanto a loro volta riferito in quella circostanza dall'attrice stessa.
Oltre a ciò valga anche osservare che “l'imprevedibilità” dell'ostacolo va esclusa dalla mera circostanza che il veicolo tamponato abbia iniziato e poi interrotto una manovra di soprasso – fatto questo che, se manca l'allegazione e prova di una condotta del pagina 7 di 22 tamponato particolarmente “eccentrica” e se non è noto fino a che punto la manovra di soprasso si è procrastinata con l'abbandono della corsia di marcia - può ritenersi un fenomeno piuttosto ricorrente nel contesto di un normale andamento della circolazione stradale o comunque un fenomeno non imprevedibile, soprattutto se si considera che nel caso che ci occupa – come riferito dalla stessa attrice ai militi – manifestò in Pt_1 anticipo l'intenzione di eseguire un sorpasso azionando l'indicatore di direzione a sinistra, circostanza questa che imponeva alla conducente che lo seguiva, un rallentamento della velocità di percorrenza teso a garantire il persistere della distanza di sicurezza prescritta dall'art 149 C.d.S nell'ipotesi in cui la manovra di soprasso intrapresa non si fosse completata e il veicolo fosse rientrato – come in effetti ha fatto – nella carreggiata di percorrenza.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in forza della presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo tamponante, non vinta nel caso che ci occupa, deve escludersi un concorso di colpa dell'attore nella determinazione del sinistro per cui è causa, da imputarsi alla responsabilità esclusiva dell'attrice, in termini di colpa specifica, per violazione dell'art 149 C.d.S.
§3. Sul risarcimento del danno.
Così ricostruito il sinistro e accertata l'esclusiva responsabilità della convenuta nella determinazione dell'evento e delle sue conseguenze lesive, occorre, a questo punto, individuare l'area del danno risarcibile lamentato dall'attore.
§.
3.1. Sul danno non patrimoniale.
Procedendo partitamente, con riguardo al danno non patrimoniale è stata espletata nel presente giudizio una CTU medico legale sulla persona del danneggiato, a firma del collegio peritale composto dai Dott.ri (medico legale) e Persona_2 Persona_3
(specialista in neurologia).
Il Collegio peritale ha ritenuto ed evidenziato quanto segue:
- con riguardo al quadro clinico dell'attore prima del sinistro, che esso era già gravemente compromesso a causa, soprattutto, di quattro interventi chirurgici subiti dallo stesso a livello della colonna vertebrale, uno nel 2004, uno nel 2006 e due nel
2015; si legge infatti nella relazione che: “Nel 2004 in seguito a incidente sul lavoro eseguiva RMN cervicale con evidenza di ernia discale C4-C5 con segni di interessamento radicolare e compressione midollare. Per tale motivo veniva operato nel dicembre 2004 ad intervento di discectomia C4-C5 per via anteriore, artrodesi intersomatica con Cage con buoni risultati. Durante quel ricovero riscontro di epatite C cronica. Nel 2006 analogo intervento chirurgico a livello di C5-C6…. Per lombalgia cronica e riscontro di ernia discale L4-L5, l'attore fu sottoposto il 13/08/2015 a
pagina 8 di 22 discectomia L4-L5 destra con scarso beneficio, motivo per cui veniva nuovamente ricoverato e sottoposto, il 7.12.2015 a intervento di laminectomia decompressiva L4-L5 con recalibrage dei forami di coniugazione bilaterali”;
- con riguardo alle lesioni riportate nel sinistro stradale, il Collegio peritale ha dato atto del lungo percorso terapeutico-diagnostico intrapreso dall'attore e dell'accertamento che ne è infine derivato : “a seguito dell'incidente del 22/12/2016 (l'attore) veniva condotto a mezzo di ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Tortona alle ore 19.06, ove le indagini di secondo livello non evidenziavano lesioni acute strumentalmente accertabili. Tuttavia, alla rivalutazione della mattina seguente alle ore 08.32 l'infortunato riferiva di non essere riuscito a urinare (anuria) pur avendo lo stimolo. Fu quindi accertato un globo vescicale ed eseguito cateterismo con emissione di urine chiare. Fu eseguita consulenza urologica e nuova TC che non mostrò lesioni midollari.
Il paziente fu dimesso con prescrizione di approfondimenti urologici, oltre a quelli ortopedici. Seguirono numerosi controlli clinici e strumentali che rilevarono, oltre alla nota patologia degenerativa rachidea, la presenza a livello lombare (L4 – L5) di tessuto aderenziale, in discreta quantità, di tessuto aderenziale con interessamento anche dei filamenti della cauda equina, da attribuirsi, evidentemente, agli esiti di pregresso intervento chirurgico a tale livello. Nel contempo veniva registrata una sintomatologia neurologica in peggioramento dei noti esiti dei precedenti interventi sulla colonna vertebrale e valutati come esiti. In data 30/12/16 veniva sottoposto alla uretrocistografia che ha mostrato una completa assenza dello stimolo minzionale. A seguito di ricovero presso l'Unità Spinale furono eseguiti ulteriori accertamenti che condussero alla diagnosi di “Ritenzione urinaria cronica di recente insorgenza post- traumatica”;
- con riguardo all'eziologia di tale menomazione, il Collegio l'ha ricostruita in questi termini: “Tale quadro patologico (ovvero quello collegato alla Ritenzione urinaria cronica) non appare direttamente connesso ad una lesione midollare, bensì, con grande possibilità ad un trauma da trazione della cauda equina da parte dell'abbondante tessuto cicatriziale documentato dalle RMN del 17/01/2017...Trattasi quindi di un classico caso di concausa preesistente: l'intervento in concorso di più cause determina un effetto altrimenti non realizzabile in assenza di una o più cause necessarie, ma non sufficienti. Se, quindi, è possibile che il nesso di causa sia soddisfatto anche alla luce del principio civilistico della teoria della preponderanza dell'evidenza (più probabile che non) per il quadro menomativo relativo alla Ritenzione Urinaria Cronica, il Collegio Peritale d'Ufficio non ravvede un nesso di causa con il quadro menomativo artrosico neurologico attuale, in quanto lo stesso è evoluto nel corso di mesi e anni configurando una FBSS, già preesistente, per il persistere di un dolore nocicettivo, di cui si è discusso più su, ed evoluta come prevedibile.”.
pagina 9 di 22 Tale genesi eziologica della menomazione accertata è stata poi meglio chiarita dai
CCTTUU, su richiesta del Tribunale, nei seguenti termini: “Il sig. è Parte_1 portatore di un grave quadro artrosico degenerativo principalmente a carico della colonna vertebrale lombare, evoluto nel corso degli anni in una FBSS, che vede il suo inizio nei ripetuti interventi chirurgici per ernie discali e responsabile di una ricca sintomatologia muscolo scheletrica e nervosa a carico degli arti inferiori, la cui evoluzione “naturale” in insufficienza vertebrale e serio disturbo del cammino, accompagnata da severa sintomatologia dolorosa, era del tutto attesa e NON in NESSO CAUSALE con l'evento traumatico…. Già nell'immediatezza dell'evento traumatico, in Pronto Soccorso, si manifesta, altresì, un quadro clinico definito dai sanitari dell'ospedale: Ritenzione urinaria cronica di recente insorgenza post-traumatica. Tale quadro menomativo trova la sua causa in un verosimile trauma da trazione della cauda equina da parte dell'abbondante tessuto cicatriziale che si era formato a seguito dei precedenti interventi chirurgici. deriva che in quella sede è presente tessuto cicatriziale che a seguito del trauma lombare determinerà la trazione sui filamenti della cauda. Il relativo modesto trauma alla colonna vertebrale trova la sua efficacia lesiva nel provocare un quadro menomativo da ritenzione urinaria cronica nel preesistente quadro clinico degenerativo artrosico, realizzando un classico caso di concausa preesistente che la dottrina definisce come “l'intervento in concorso di più cause determina un effetto altrimenti non realizzabile in assenza di una o più cause necessarie, ma non sufficienti.” Potremo dire, in altre parole, che in assenza del trauma per cui è causa, l'attore non avrebbe presentato la menomazione relativa alla ritenzione urinaria cronica, mentre si sarebbe realizzato, come effettivamente si è realizzato, un quadro da
FBSS. Il Collegio Peritale d'Ufficio ha ritenuto che il danno biologico giuridicamente rilevante (danno non patrimoniale ingiusto) sia da delimitare alla menomazione derivante dalla ritenzione urinaria cronica, escludendo dal risarcimento i lamentati danni relativi alla colonna vertebrale lombare, in contrasto con quanto valutato e sostenuto nella relazione di parte attrice allegata agli atti. In conclusione, a seguito del trauma vertebrale riportato nell'evento per cui è causa l'attore riportò un quadro menomativo riassumibile nella diagnosi di: Ritenzione Urinaria Cronica in nesso causale con l'evento e da ascriversi a una trazione del tessuto cicatriziale formatosi dopo plurimi interventi per ernie discali lombari.”;
- in ordine alla quantificazione del grado di invalidità il Collegio ha quindi concluso che:
“la valutazione percentualistica di perdita della preesistente integrità psicofisica del sig.
è da stimarsi nella misura del 25%”; che al medesimo derivò altresì un Parte_1 periodo di invalidità temporanea: al 100% di 1 giorno, al 75% di 21 giorni, al 50% di 60 giorni e al 25%, di 60 giorni. Inoltre, con riguardo al periodo di invalidità temporanea, il
Collegio, tenuto conto delle condizioni cliniche e del dolore e impegno terapeutico, ha pagina 10 di 22 evidenziato uno stato di sofferenza psicofisica di grado 4 (in una scala da 1 a 5) mentre con riguardo al periodo di invalidità permanente di grado da 2 a 3.
Ebbene la valutazione tecnica circa la genesi ed eziologia del danno derivato all'attore, ed in particolare circa il fatto che l'unica menomazione causalmente attribuibile al sinistro è quella relativa alla ritenzione urinaria cronica è solidamente supportata da corretto percorso tecnico argomentativo e può essere completamente condivisa.
Al contrario non possono condividersi le conclusioni rassegnate dal medico legale Dott.
nella CTU espletata nel procedimento per ATP ex art. 669 bis c.p.c. instaurato Per_1 ante causam su iniziativa dell'attore e di cui, ancora negli atti conclusivi, le parti convenute hanno invocato l'applicazione da parte del Tribunale.
Infatti, al di là di tutta la questione dibattuta tra le parti in ordine all'utilizzabilità di tale elaborato ai fini della decisione (l'attore ne ha sostenuto la nullità per violazione del contraddittorio in cui sarebbe incorso il CTU), è assorbente dire che le conclusioni medico-legali cui quest'ultimo è addivenuto non sono condivisibili in quanto eccessivamente lacunose ed in certi passaggi apodittiche.
Non viene spiegato infatti per quali ragioni medico legali sia da abdicare la diagnosi di
“ritenzione urinaria cronica di insorgenza post traumatica” fatta dal neurologo che ebbe in cura l'attore presso il centro di unità spinale della di Pavia nel maggio 2017 CP_6
(e quindi dopo la regressione della patologia nell'aprile 2017 che il CTU ha Per_1 valorizzato) e a cosa quindi si debba eziologicamente ricondurre – sul profilo medico legale – l'esistenza di tale condizione patologica dell'attore che è documentalmente provato, da plurimi referti medici agli atti (in primis il verbale di dimissioni del pronto soccorso del 23/4/2018), che è insorta solo dopo e nell'immediatezza del sinistro stradale.
Spiegazione che invece il Collegio peritale nominato in questo giudizio ha dato molto efficacemente: l'attore presentava a livello lombare dell'abbondante tessuto cicatriziale creatosi a seguito dell'intervento chirurgico di emilaminectomia destra L4-L5 che subì nel 2015; questo ispessimento ha intercettato le fibre nervose che compongono la cauda equina conferendo alla struttura una grande rigidità; proprio in ragione di tale rigidità, il colpo inferto dal tamponamento, ha provocato una trazione del tessuto cicatriziale e fibrotico presente sulle radici nervose della cauda il cui trauma si è manifestato con la patologia urinaria. Ecco il motivo per cui il Collegio ha correttamente parlato di una concausa naturale preesistente (riferendosi alla presenza di inspessimento nelle radici nervose come conseguenza della chirurgia pregressa) che ha interagito con una concausa umana (il colpo inferto dal tamponamento).
Ciò posto, pur chiaro e condivisibile il quadro eziologico individuato dal Collegio, debbono essere fatte alcune precisazioni con riguardo alla qualificazione giuridica di tale pagina 11 di 22 quadro eziologico ed al precipitato dello stesso sul piano della liquidazione del danno, questioni sulle quali parte attrice ha proposto un'impostazione non condivisibile.
Secondo l'attore, infatti, dalle conclusioni rassegnate dai CCTTUU discenderebbero due conseguenze: - che ai fini della determinazione del grado percentuale di danno biologico da ritenzione urinaria cronica non si debba tener conto delle preesistenze;
- che delle preesistenze (che definisce “correlate”) invece, si debba tener conto nel computo del risarcimento liquidabile, da compiersi secondo il metodo differenziale in questi termini: sottraendo all'equivalente monetario del danno biologico complessivamente presente sul danneggiato (composto dal 18% preesistente al sinistro e accertato dall' e dal CP_7
25% dato dalla ritenzione urinaria cronica post traumatica) l'equivalente monetario del solo danno biologico preesistente al sinistro del 18%.
Ebbene il ragionamento svolto dall'attore incorre in due errori: prima confonde il nesso di causalità materiale con quello di causalità giuridica e poi ritiene che le menomazioni preesistenti sull'attore, oltre che rilevare per il primo, rilevino anche per il secondo.
Infatti, come ben spiegato dalla sentenza Cass. n. 28986/19, quanto al primo tema, la Corte distingue, in chiave ricostruttiva del sistema, tra l'imputazione causale dell'evento di danno e la successiva indagine volta all'individuazione e quantificazione delle singole conseguenze pregiudizievoli: “l'accoglimento d'una domanda di risarcimento del danno richiede infatti l'accertamento di due nessi di causalità: a) il nesso tra la condotta e
l'evento di danno - inteso come lesione di un interesse giuridicamente tutelato -, o nesso di causalità materiale;
b) il nesso tra l'evento di danno e le conseguenze dannose risarcibili, o nesso di causalità giuridica.”
Con riguardo al primo, l'accertamento del nesso di causalità materiale va compiuto in base all'art. 41 c.p., il quale non consente che la seguente alternativa: a) se viene processualmente accertato che la causa naturale sia tale da escludere il nesso di causa tra condotta ed evento, la domanda sarà rigettata;
b) se la causa naturale abbia rivestito efficacia eziologica non esclusiva, ma soltanto concorrente rispetto all'evento, la responsabilità dell'evento sarà per intero ascritta all'autore della condotta illecita.
L'accertamento del nesso di causalità giuridica ha una funzione ben diversa: delimitare l'area del danno risarcibile. Sotto questo aspetto spetterà al giudice, dopo avere accertato la causalità materiale e la colpa dell'offensore, stabilire quali, tra le teoricamente infinite conseguenze dannose provocate dall'evento di danno (la lesione del diritto) costituiscano conseguenza "immediata e diretta" di quello, e quali no, comparando le condizioni del danneggiato precedenti l'illecito, quelle successive all'evento imputabile, e quelle che si sarebbero determinate a prescindere da questo.
Ebbene, applicando i predetti principi al caso delle invalidità o malattie pregresse, la medesima sentenza di Cassazione spiega poi che esse, “possono teoricamente costituire pagina 12 di 22 tanto una concausa di lesione (ad es., il responsabile infligge un lieve urto, altrimenti innocuo, a persona affetta da osteogenesi imperfetta o sindrome di Lobstein, provocandole gravi fratture), quanto una concausa di menomazione (ad es., il responsabile provoca l'amputazione della mano destra a chì aveva già perduto l'uso della sinistra). Le preesistenze, dunque, sono una circostanza che pone all'interprete un problema di causalità: materiale, se dovessero rappresentare una concausa di lesione;
e giuridica, se dovessero rappresentare una concausa di menomazione.”
Ebbene, questo è il punto.
Nel caso che ci occupa, il quadro patologico preesistente che l'attore riportava a livello lombare e più nello specifico, il patologico inspessimento creatosi a seguito degli interventi chirurgici che egli subì nel 2015, è stato una concausa del trauma patito dalla cauda equina ovvero della lesione, non della menomazione che ne è conseguita, ciò ponendo un problema di causalità materiale – da risolversi ex art. 41 c.p. – non di causalità giuridica.
Infatti, prosegue la Cassazione “se la preesistenza ha concausato la lesione iniziale dell'integrità psicofisica (come nel caso di scuola dell'emofiliaco cui venga inflitta una minuscola ferita), di essa non dovrà tenersi conto nella liquidazione del danno, e tanto meno nella determinazione del grado di invalidità permanente. In questo caso, infatti, la preesistenza della patologia costituisce una concausa naturale dell'evento di danno, ed il concorso del fatto dell'uomo con la concausa naturale rende quest'ultima giuridicamente irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'art.
41 c.p. (come ripetutamente affermato da questa Corte: Sez. 3 -, Ordinanza n. 30922 del
22/12/2017, Rv. 647123 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 24204 del 13/11/2014, Rv. 633497 -
01; Sez. 3, Sentenza n. 9528 del 12/06/2012, Rv. 622956 - 01; oltre che la già ricordata
Sez. 3, Sentenza n. 15991 del 21/07/2011, Rv. 618882 - 01).”.
L'attore, quindi, quando ha invocato il criterio di liquidazione differenziale, si è mosso nel contesto della causalità giuridica, sull'errato presupposto che nel caso di specie si possa parlare di “menomazioni policrone concorrenti”, che invece ricorrono solo nell'ipotesi “in cui lo stato anteriore della vittima non abbia concausato la lesione, ma abbia concausato il consolidarsi di postumi più gravi, rispetto a quelli che avrebbe patito la vittima se fosse stata sana al momento dell'illecito” fattispecie che certamente non si attaglia al caso di specie, dal momento che la condizione patologica preesistente è stata una concausa della lesione e dal momento che i postumi permanenti riportati dall'attore in conseguenza di tale lesione (ovvero la patologia di ritenzione urinaria cronica) sono gli stessi che avrebbe riportato – dalla medesima lesione – un soggetto sano.
pagina 13 di 22 Sulla scorta di ciò, la liquidazione del danno biologico permanente non dovrà avvenire attraverso il metodo differenziale, ma semplicemente liquidando la percentuale che il
Collegio peritale ha ritenuto corrispondere alla patologia in nesso di causalità con il sinistro, ovvero la ritenzione urinaria cronica, stimata con una percentuale del 25%.
Venendo quindi alla liquidazione di tale voce di danno, necessariamente equitativa ex artt.1226 e 2056 c.c., le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, costituiscono un valido criterio di riferimento, essendo le stesse coerenti con i principi di diritto enunciati nella sentenza della Cass. n. 10579/2021. A parere di chi scrive inoltre, occorre fare riferimento alla tabella più recente, in uso al momento della decisione (Cass., ord. n.
13269/2020 e cfr. anche Cass. Sentenza n. 28994/2019) e dunque, nella fattispecie concreta, le nuove tabelle milanesi integrate a punti edizione 2024, che conducono a riconoscere all'attore:
- l'importo complessivo di € 7.101,25 per ciò che riguarda l'inabilità temporanea
(reputandosi equo calcolare un parametro giornaliero di euro 115,00 per ogni giorno di inabilità totale tenuto conto che esso già include il danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile e non avendo per il resto l'attore valorizzato “comprovate peculiarità” da cui far discendere un ulteriore aumento in personalizzazione)
- l'importo di € 124.330,00 per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti (valore che tiene conto sia del danno biologico/dinamico-relazionale (pari a € 88.177) sia della sofferenza morale soggettiva interiore (pari a € 36.153), sofferenza che può ritenersi nella specie presuntivamente provata in ragione dell'accertamento medico legale di una sofferenza psico-fisica di grado 2-3 (su una scala da 1 a 5) e in ragione del non trascurabile grado di invalidità permanente (25%).
Quanto, poi, alla richiesta di personalizzazione formulata dall'attore, sul punto, si rileva quanto segue.
L'attore nel proprio atto di citazione ha valorizzato sotto tale profilo: - il fatto di essersi dovuto sottoporre a molteplici trattamenti, a forzate immobilizzazioni e a lunghe cure riabilitative ed il fatto di presentare dei disturbi vescicali e anorettali, disturbi della sfera sessuale e dei problemi a deambulare autonomamente.
Ebbene, tali allegazioni, al netto della genericità che le contraddistingue, non sono sufficienti per riconoscere al danneggiato la personalizzazione richiesta in quanto: - la maggior parte delle circostanze dedotte dall'attore non sono causalmente addebitabili alla condizione patologica della ritenzione urinaria cronica – unica che rileva nella disamina che si sta svolgendo -; l'asserita disfunzione sessuale non è mai stata medicalmente accertata;
- la sofferenza che è presumibilmente conseguita dalla condizione patologica riportata dall'attore a seguito del sinistro è già stata valorizzata pagina 14 di 22 dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari.
Infatti, come noto, la Giurisprudenza di legittimità è costante e chiara nel ritenere che in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento (Cass. 07/05/2018, n. 10912;
Cass. 30/10/2018, n. 27482; Cass. 11/11/2019, n. 28988; Cass. 04/03/2021, n. 5865).
3.2. Sul danno patrimoniale.
In relazione alla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, giova rilevare quanto segue.
Con riguardo alle spese mediche, i CCTTUU non ne hanno ravvisate nella documentazione agli atti, di talché nulla potrà essere riconosciuto all'attore per tale voce.
Proseguendo oltre, l'attore ha formulato domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla definitiva riduzione della sua capacità lavorativa specifica, essendo egli impiegato come facchino e autista prima del sinistro e non potendo più svolgere tali attività. In via subordinata egli ha domandato che gli venga comunque riconosciuto il danno consistente nella maggior usura e fatica che egli incontrerà nello svolgimento di tali attività, danno quest'ultimo di cui ha proposto la liquidazione mediante l'appesantimento del valore monetario del punto di invalidità in misura non inferiore al 75%.
Le parti convenute sul punto si sono difese sostenendo che in realtà l'attore aveva cessato la propria attività lavorativa da dipendente già sei mesi prima del sinistro e che al momento dell'introduzione del giudizio egli fosse già impiegato presso l'impresa individuale da sé fondata la HE HE di . Parte_1
Ebbene, anzitutto si osserva che l'inabilità lavorativa permanente si ha quando la lesione preclude alla vittima la possibilità di conservare il proprio reddito da lavoro, nella stessa misura goduta prima del sinistro. Presupposto è, quindi, la sussistenza di un nesso causale tra lesioni e impossibilità di svolgere il lavoro precedentemente svolto, e tra quest'ultima e l'effettiva contrazione del reddito del danneggiato. Si tratta dunque di una voce di danno patrimoniale per cui non vi è una diretta corrispondenza con i postumi permanenti (potendo esservi un danno alla capacità lavorativa specifica pressoché nullo pagina 15 di 22 anche al cospetto di gravi invalidità: si pensi all'attività di notaio svolta da un soggetto cui viene amputato un piede).
La capacità lavorativa specifica richiede infatti un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona e deve essere ricondotta all'attività lavorativa realmente svolta dal soggetto, rapportata al reddito da costui prodotto. La riduzione o perdita di tale capacità è, dunque, suscettibile di cagionare un danno se e nella misura in cui, a seguito della riduzione della capacità di lavoro, anche temporanea, si determini pure una conseguente riduzione della capacità di guadagno, e tale danno deve essere allegato e necessariamente provato nell'an e nel quantum (cfr. Cass. n. 15031/2008; n. 3290/2013; n. 11361/2014). In altri termini, tale tipologia di danno patrimoniale potrà essere liquidata soltanto qualora il danneggiato dimostri che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio patrimoniale, ovvero che lo stesso abbia subito una contrazione dei suoi redditi dopo il fatto lesivo.
Ebbene, nel caso di specie le allegazioni e prove fornite dall'attore non sono sufficienti né per ritenere che una riduzione della capacità lavorativa specifica - addebitabile agli esiti di invalidità permanente ascrivibili al sinistro - vi sia stata, né per ritenere che da essa sia conseguito all'attore un concreto pregiudizio patrimoniale.
Infatti, con riguardo al primo dei due aspetti, le conclusioni rassegnate dalla CTU espletata in questo giudizio sono apodittiche e non sufficientemente specifiche – anche in ragione di un difetto di allegazione a monte addebitabile alla parte attrice -. Infatti, a parte sostenere che vi siano “riflessi negativi sulla capacità lavorativa in misura analoga all'invalidità permanente” (affermazione che però parrebbe proprio applicare quell'automatismo “danno all'integrità fisica permanente – riduzione capacità lavorativa” scongiurato dalla Giurisprudenza) non vengono offerti elementi per comprendere in che modo la condizione menomativa riportata dal danneggiato ovvero la
“ritenzione urinaria cronica” possa avergli pregiudicato e possa in futuro pregiudicargli le mansioni di facchino, magazziniere e autista.
Anche la consulenza attorea di parte, su tale aspetto, non offre alcun elemento in più dal momento che il CTP si esprime in termini altrettanto generici valorizzando nella parte motiva della propria relazione soprattutto l'algodisfunzionalità alla colonna cervicale- lombosacrale e all'arto inferiore destro, menomazioni che però si è ritenuto non essere imputabili eziologicamente al sinistro. Inoltre, sempre il CTP valorizza l'impossibilità dell'attore di deambulare autonomamente e guidare l'auto, circostanze queste che hanno trovato espressa smentita nelle foto prodotte a corredo della relazione investigativa eseguita su incarico della Compagnia, che ritraggono l'attore, nel 2019, alla guida della propria auto e intento a deambulare anche senza l'ausilio del bastone e con due borse in mano. pagina 16 di 22 Ma se ciò non bastasse, quandanche si ritenesse che vi sia stata una perdita della capacità lavorativa, non è stato in alcun modo provato che essa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio patrimoniale, ovvero che dalla stessa l'attore abbia subito una contrazione dei suoi redditi.
Infatti, secondo la Giurisprudenza, “è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito" (cfr. Cass. 15737 del 15.6.2018; nel medesimo senso,
Cass. 11361 del 22.5.2014).
Ebbene nel caso di specie, l'attore, pur provando documentalmente di aver intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della a far data Controparte_8 dal 16.09.2013 e sino al 20.4.2016, con le mansioni di facchino e autista, non ha fornito allegazioni precise in ordine al reddito annualmente percepito da tale rapporto di lavoro, né ha offerto prove documentali che consentano di ricostruirlo e metterlo a raffronto con quello percepito dall'attività imprenditoriale oggi svolta dal medesimo per il tramite della propria Ditta individuale costituita nel 2019 (non sono prodotte le dichiarazioni dei redditi relative alle annualità 2013 -2016 e le tre buste paga offerte in prova sono relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2016, in cui il rapporto era già risolto, riguardano quindi in sostanza emolumenti di fine rapporto).
Né ad un quadro così carente sotto il profilo dell'allegazione e prova si può supplire con una valutazione equitativa, vuoi perché, in difetto di ogni parametro di riferimento, essa sarebbe stata del tutto arbitraria, vuoi perché la valutazione equitativa del danno è consentita solo nel caso in cui il nocumento non possa essere provato nel suo preciso ammontare, circostanza che non ricorre ove si parli di redditi e quindi di entrate del soggetto suscettibili di documentazione.
Neppure sarebbe possibile ricorrere, come richiesto dall'attore nella comparsa conclusionale, al criterio del triplo della pensione sociale, riservato a casi del tutto diversi rispetto a quello in esame, in cui il soggetto danneggiato non percepisce alcun reddito o non ne percepisce uno adeguato al suo sostentamento (circostanza non ricorrente nella fattispecie visto che il danneggiato svolgeva sei mesi prima del sinistro un'attività lavorativa coerente con le sue inclinazioni e ben avrebbe potuto dimostrare il reddito percepito dalla stessa e quindi il fattivo decremento).
Per tutte queste ragioni quindi, la domanda di ristoro dell'incapacità lavorativa specifica non merita accoglimento.
pagina 17 di 22 Parimenti deve concludersi per la domanda risarcitoria relativa ad un presunto danno da cenestesi lavorativa, che invero non ha – come noto - natura patrimoniale.
Infatti, sebbene esso si risolva in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo (ex multis Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16628 del 12/06/2023) per cui è irrilevante - se e in che misura – abbia eventualmente inciso sul reddito della persona offesa, esso va comunque allegato e provato, dovendo escludersi che sussista in re ipsa.
Ebbene, nell'atto di citazione – la prima memoria non è stata depositata – a parte un generico cenno “alla maggior usura, fatica e difficoltà nello svolgimento dell'attività lavorativa” (ovvero alla definizione che la Giurisprudenza dà al concetto di cenestesi lavorativa) nulla di più viene detto a tale riguardo;
non viene spiegato in sostanza per quali motivi ed in che termini la menomazione riportata dall'attore a seguito del sinistro
– che lo si ripete è solo quella vescicale – si traduca in una maggior usura, fatica e difficoltà nello svolgimento dell'attività lavorativa.
Anche tale domanda, pertanto, non può essere accolta.
§4. Sulle spese di assistenza stragiudiziale al sinistro.
L'attore ha domandato infine che gli vengano rifuse a titolo di danno patrimoniale emergente le spese legali per l'assistenza stragiudiziale al sinistro, spese che egli ha quantificato applicando i parametri di cui al DM. 55/2014 in € 4.320,00 oltre accessori.
La domanda non può essere accolta per difetto di allegazione e prova del danno.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sent. n. 16990/2017 hanno definitivamente chiarito, in continuità con la giurisprudenza delle sezioni semplici (Cass. n. 997 del 2010; n. 6422 del 2017), che: “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa….Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie… «Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente.”.
Spettava quindi all'attore, prima allegare e poi provare l'attività legale stragiudiziale fattivamente svolta in suo favore e la spesa affrontata per la stessa;
cosa che non è avvenuta;
in primo luogo perché con riferimento all'attività difensiva svolta prima del procedimento di ATP, è stata prodotta una sola lettera di diffida e messa in mora inviata alla Compagnia in data 18.0.2017 e null'altro; in secondo luogo perché l'attore non ha allegato né provato di aver sopportato per tale attività difensiva alcun esborso.
pagina 18 di 22 La domanda quindi va rigettata.
§5. Conclusioni e spese di lite.
Tirando a questo punto le fila del discorso, il danno complessivamente risarcibile all'attore è solo quello non patrimoniale, che ammonta in definitiva a complessivi € 131.431,25.
Ciò detto, prima del giudizio è stata corrisposta attore, da parte della Compagnia convenuta, la somma di € 28.000,00, che egli ha trattenuto a titolo di anticipo sul maggior dovuto.
Trattandosi di acconto, esso deve essere imputato al credito risarcitorio accertato in questa sede, nelle modalità stabilite dalla Giurisprudenza, che sul punto ha affermato che: “qualora prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi l'acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio non secondo criteri di quell'articolo 1194 c.c., ma devalutando alla data dell'evento dannoso sia il credito risarcitorio, se liquidato in moneta attuale, che
l'acconto versato;
detraendo quest'ultimo dal primo e calcolando sulle differenze il danno da ritardato pagamento (interesse compensativi)” (così Cass. 6357/2011).
Pertanto, nel rispetto degli esposti principi regolatori, deve procedersi in tal modo: la somma riconosciuta a titolo di risarcimento definitivo di € 131.431,25, va devalutata alla data del sinistro (avvenuto il 22.12.2016) e parimenti la somma di € 28.000,00 pagata a titolo di acconto (con devalutazione a partire dalla data del pagamento); poi va detratta alla prima somma ottenuta, la seconda somma ottenuta, e la risultante di questa operazione (€ 82.257,91) va infine rivalutata secondo gli indici ISTAT - FOI e considerata comprensiva di interessi legali sul capitale via via annualmente rivalutato (v.
Cass., Sez. un., 1712/1995), dalla data del sinistro, sino alla data di pronuncia della presente sentenza, così addivenendosi all'importo definitivo di € 108.163,48 a cui dovranno essere aggiunti poi gli ulteriori interessi decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. (la Suprema Corte ha chiarito che "il saggio di interessi di cui all'art.
1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione". Cfr. Cass. Civ., Sez. III,
Ordinanza n. 61 del 03/01/2023)
Venendo invece alle spese di lite;
quelle del presente giudizio vanno poste a carico delle parti convenute, attesa la loro soccombenza, liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati con D.M. n. 147 del 13/08/2022, pagina 19 di 22 considerato il valore del decisum ed i parametri minimi (atteso che il decisum è prossimo al minimo dello scaglione di riferimento), per le sole fasi di studio, introduttiva ed istruttoria così per € 4.925,00.
Con riguardo invece alle spese di lite della fase decisoria, esse vanno poste a carico della parte attrice, ex art. 91 co. I c.p.c. atteso che la stessa ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c. dal Tribunale con l'ordinanza del 13.05.2024, con la quale si era proposto all'attore – con il consenso di entrambe le convenute - il pagamento in suo favore di una somma liquidata secondo parametri identici a quelli utilizzati ai fini della presente decisione – non essendo in tal senso rilevante il fatto che l'importo concretamente liquidato in questa sede decisionale, sia nominalmente superiore a quello proposto in sede di 185 bis c.p.c.; tale differenza infatti non è che l'effetto dell'applicazione della Tabella di Milano del 2024 pubblicata nel giugno;
si tratta quindi di un automatico effetto di rivalutazione che mantiene immutata però la sostanza del diritto risarcitorio riconosciuto all'attore, che è lo stesso, ora come allora.
Anche tali spese, come quelle di cui sopra, vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati con D.M. n. 147 del 13/08/2022, considerato il valore del decisum ed i parametri minimi, così per € 2.127,00 oltre accessori.
Devono poi essere riconosciute all'attore le spese sostenute per la fase di ATP.
Infatti, come statuito dalla Giurisprudenza di legittimità cui questo Tribunale intende aderire, “le spese dell'accertamento tecnico preventivo a fini di composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. devono essere poste a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente.” Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 29850 del 27/10/2023.
Sul quantum però vanno fatte alcune precisazioni: quanto alle spese di CTP esse possono essere riconosciute all'attore nella misura di € 1.000,00 riportata dalla fattura del Dott. ; le spese di CTU invece non possono essere interamente rifuse all'attore Per_4 dal momento che la Compagnia convenuta ha documentalmente provato di aver provveduto personalmente al pagamento del saldo, di talché all'attore potrà essere rimborsato solo quanto effettivamente da lui pagato a titolo di l'acconto, € 976,00 (già comprensivi di IVA); con riguardo invece alle spese legali di assistenza nella procedura di ATP, esse possono essere liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati con D.M. n. 147 del 13/08/2022, considerato il valore del decisum ed i parametri minimi, in € 1.914,00 oltre accessori.
Non può invece essere accolta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. promossa dalle parti convenute. pagina 20 di 22 Secondo consolidata giurisprudenza la domanda diretta al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata deve essere accompagnata dalla prova, o quantomeno dall'allegazione, dell'an e del quantum del risarcimento richiesto (Cass. n. 4443/2015).
Ciò in quanto l'istituto della responsabilità aggravata rappresenta una vera e propria ipotesi di responsabilità extracontrattuale, in riferimento alla quale l'onere probatorio incombe sulla parte che sostiene di essere stata danneggiata dal comportamento processuale di controparte. Occorre quindi la dimostrazione sia dell'elemento soggettivo, ossia della mala fede o della colpa grave di controparte che abbia agito o resistito in giudizio in modo temerario, sia dell'elemento oggettivo, che consiste nel danno subito in conseguenza del predetto atteggiamento temerario.
Diversamente, nel caso di specie le istanti non hanno assolto siffatto onere probatorio, essendosi piuttosto limitate a sostenere genericamente la temerarietà della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
1) Accertata la responsabilità esclusiva della convenuta nella causazione CP_2 del sinistro stradale occorso in data 22.12.2016;
2) Condanna e in solido tra loro, a CP_2 Controparte_1 risarcire all'attore il danno come individuato nella parte motiva e liquidato Parte_1 in € 108.163,48, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo;
3) Condanna e in solido tra loro, a CP_2 Controparte_1 rifondere all'attore le spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 4.925,00 per compensi, oltre agli esborsi per € 545,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre I.V.A e C.P.A come per Legge;
4) Visto il combinato disposto tra gli artt. 185 bis e 91 co. I c.p.c. condanna Pt_1
a rifondere alle convenute, in solido tra loro, le spese di lite come individuate
[...] nella parte motiva, liquidate in € 2.127,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre I.V.A e C.P.A come per Legge;
5) Pone definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro, le spese della
CTU espletata nel presente giudizio, come liquidate nel decreto del 13.05.2024.
6) Condanna e in solido tra loro, a CP_2 Controparte_1 rifondere all'attore le spese del procedimento di ATP ex art. 696 bis c.p.c., liquidate in € 1.914,00 per compensi, oltre agli esborsi per € 286,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre I.V.A e C.P.A come per Legge;
in € 1.000,00 pagina 21 di 22 (già comprensivi di accessori) per spese di CTP ed in € 976,00 (già comprensivi di accessori) per spese di CTU.
Così deciso in Alessandria, il 7.02.2025.
La Giudice
Dott.ssa Martina Cacioppo
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