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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/02/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2659/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott. Alessandro Cabianca giudice dott. Vincenzo Ciliberti giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 2659 del ruolo di volontaria giurisdizione dell'anno
2024 promossa su ricorso presentato da:
e , con l'avv. Antonini e l'avv. stabilito Parte_1 Controparte_1
Garcia Corraliza, del foro di Pordenone, ricorrenti e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Avente ad oggetto: regolazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e trattenuta in decisione all'udienza del 17.12.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo e cioè:
- i genitori concordano che il minore sarà prevalentemente collocato e continuerà a risiedere con la madre presso l'abitazione dei nonni materni sita in Via Casebianche, n. 45 a Musile di Piave
(VE) o in altra successivamente reperita che verrà comunicata tempestivamente al padre;
i ricorrenti dichiarano che non esiste (e non è mai esistita) una casa familiare da assegnare e che, in particolare: il padre ha preso in locazione l'immobile presso cui risiede e la madre vive con il minore presso la casa paterna;
1 - entrambi i genitori concordano sull'opportunità di disporre l'affidamento esclusivo del minore a favore della madre, che avrà l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sulla prole e che potrà autonomamente assumere le decisioni di maggiore interesse per il minore (a titolo esemplificativo anche in richiamo all'art. 337 ter, 3° comma c.c., relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale e anagrafica, ecc.); i genitori ritengono sussistere valide ragioni di opportunità e/o praticità per preferire - quantomeno temporaneamente
- una modalità di affidamento esclusivo nell'interesse del minore, anche tenuto conto delle attuali problematiche paterne di carattere: a) personale: in quanto spesso non reperibile e comunque sostanzialmente privo di effettive risorse familiari in Italia;
b) economico: l'ultima occupazione risale ad oltre un anno fa e sta attraversando forti difficoltà personali, economiche e lavorative, che limitano fortemente le capacità paterne di: contribuzione al mantenimento, cura, assistenza e educazione del minore;
- il padre si impegna a frequentare regolarmente il minore (si veda il punto sul diritto di visita, pernottamento e contatti) e si riserva il diritto di richiedere la modifica delle disposizioni riguardanti l'affidamento e l'esercizio della responsabilità genitoriale in caso di pieno superamento delle criticità sopra indicate;
- i genitori si impegnano a preservare i diritti del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevendo cure, educazione e istruzione da entrambi;
il padre non affidatario comunque vigilerà sull'istruzione, educazione e condizioni di vita del figlio;
- la modalità di affidamento concordata è attualmente considerata nell'interesse del minore e formalizza ciò che da sempre avviene per le decisioni di maggiore importanza (ad esempio, salute, educazione, istruzione e fissazione della residenza); si dispone che, considerando la giovane età del minore e almeno fino al termine delle scuole elementari, il padre potrà continuare a vedere e tenere il figlio secondo le modalità già concordate tra i genitori: DIRITTO DI VISITA il padre passerà i pomeriggi del mercoledì e sabato dalle 16:00 alle 18:00 con il minore presso la casa materna;
previo accordo con la madre, il padre potrà portare il figlio altrove, assicurandosi di riportarlo a casa dopo cena e non oltre le 20:00; DURANTE LE VACANZE ESTIVE durante le vacanze estive (mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, escluso settembre): il periodo di vacanza di entrambi i genitori con il minore sarà di almeno dodici (12) giorni. I periodi di vacanza saranno comunicati entro maggio di ogni anno, indicando con precisione i giorni e documentando la disponibilità di una sistemazione idonea per il minore e il tragitto prescelto per
2 eventuali viaggi e gite. Almeno sino al termine delle scuole elementari, le ferie con il padre saranno gestite in giornata, con il bambino accompagnato a casa della madre la sera dopo cena, previa intesa con la madre e potranno avvenire dopo al massimo due pernottamenti consecutivi.
DURANTE LE VACANZE ESTIVE LE MODALITÀ DI VISITA INFRASETTIMANALI E
NEI FINE SETTIMANA saranno sospese quando il minore sarà in ferie con la madre, salvo diversi accordi tra i genitori. ● DURANTE LE FESTIVITÀ NATALIZIE: almeno sino al termine della scuola elementare il minore trascorrerà alternativamente con il padre il giorno della
Vigilia di Natale o quello di Santo Stefano dalle 10:00 alle 14:30. Salvo diverse intese, il minore trascorrerà il giorno di Natale con la famiglia materna come consuetudine. ● DURANTE LE
FESTIVITÀ PASQUALI almeno fino al termine delle scuole elementari, il minore trascorrerà alternativamente con il padre il giorno della Vigilia di Pasqua o quello di Pasquetta dalle 10:00 alle 14:30. Salvo diverse intese, il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con la famiglia materna come consuetudine. LE FESTIVITÀ INFRANNUALI-PONTI DEL 25 APRILE, 1 MAGGIO, 2
GIUGNO, 1 NOVEMBRE, 8 DICEMBRE. previo accordo con la madre, il padre potrà recuperare il diritto di visita non goduto, se a causa di gite o impegni programmati dalla madre non è possibile esercitare tale diritto in questi giorni. ● RECUPERO DELLE
VISITE/VACANZE NON GODUTE, ferme le condizioni sopra indicate, le stesse potranno essere concordemente modificate in caso di impossibilità oggettiva (es. problemi di salute, impegni improrogabili, ecc.).
2. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL MINORE;
- le parti concordano che il signor concorrerà nel mantenimento ordinario della Controparte_1
figlia versando alla signora un assegno mensile di euro 200,00=(duecento/00), Parte_1
annualmente rivalutato sulla base degli indici ISTAT a decorrere dal mese dell'anno successivo la data di deposito del ricorso, da versarsi a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla signora in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, indipendentemente Parte_1
dal luogo o periodo di permanenza della minore presso ciascun genitore;
- i genitori contribuiranno, ciascuno nella misura pari al 50%, alle spese straordinarie, così come indicate nel Protocollo di Intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia in uso presso il Tribunale di Venezia che le parti dichiarano di conoscere e da intendersi qui integralmente riportato;
- il sig. presta consenso affinché - come già avviene - l'assegno unico e Controparte_1
universale per figli a carico sia versato esclusivamente a favore della signora (ossia Parte_1
3 nella misura del 100%) e si impegna, qualora necessario, a collaborare attivamente in ogni incombente burocratico richiesto dall'ente erogante. Pertanto, la sig.ra avrà la facoltà Parte_1
di presentare (in ogni tempo) domanda di assegno unico e universale per entrambi i figli a carico, ottenendone la integrale corresponsione della predetta prestazione a suo favore. Tale consenso a percepire integralmente (100%) le prestazioni erogate dall'ente previdenziale ricomprende (oltre al predetto assegno unico) anche il diritto a percepire eventuali altre forma di indennità, assegno, contributo, incentivo, et similia riservato ai genitori;
- I genitori esprimono reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per la figlia minore;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che:
- con ordinanza dd. 29.10.2024 è stata disposta la comparizione delle parti davanti al giudice delegato al fine di dedurre circa l'affidamento esclusivo del minore alla madre su cui le parti si sono accordate;
- all'udienza dd. 17.12.2024 i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento delle originarie conclusioni;
osservato che:
- le parti hanno chiesto omologarsi l'accordo di regolazione della responsabilità genitoriale che prevede l'affido esclusivo della prole alla madre;
- ai sensi dell'art. 337-ter, co. II, c.c. occorre anzitutto valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori;
l'affidamento dei figli a uno solo dei genitori è infatti possibile solo quando l'affidamento condiviso sia contrario all'interesse del minore (art. 337-quater c.c.);
- l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, senza che la presenza di conflitti fra i genitori o l'assenza di uno dei genitori (Cass., sez. I, 6.3.2019 n. 6535) ovvero l'inadempimento dell'obbligo di mantenimento (Cass., sez. VI, 20.10.2015 n. 21282) possano da soli giustificare l'affido esclusivo del minore a uno solo dei genitori;
- alla luce di questi principi non vi sono elementi per poter omologare l'accordo delle parti;
4 - le parti hanno infatti motivato l'affido esclusivo del minore sulla base del fatto che il padre non sarebbe sempre facilmente reperibile e non disporrebbe di risorse adeguate al mantenimento del minore;
- all'udienza del 17.12.2024 è peraltro emerso che attualmente il ricorrente, per quanto precariamente, disporrebbe di un'abitazione ( «[…] il papà non lavora da tempo e non Parte_1 si sa se terrà la casa a Noventa […]») e comunque sarebbe stabilmente presente sul territorio italiano ( : «[…] sono stabile in Italia […]»); CP_1
- in definitiva, non sono state allegate né provate circostanze che portino a ritenere che l'affido condiviso a entrambi i genitori sia pregiudizievole al benessere del minore, anche tenuto conto che ai sensi dell'art. 317 c.c. in caso di eventuale lontananza o altro impedimento del padre la responsabilità genitoriale verrebbe legittimamente esercitata dalla sola madre;
- da ultimo, la responsabilità genitoriale non è un diritto disponibile e pertanto non è rinunciabile né abdicabile da chi ne è titolare;
rilevato che ai sensi dell'art. 473-bis.51, co. V, c.p.c. la domanda va rigettata ove l'accordo permanga non omologabile anche a seguito dell'udienza di comparizione;
osservato che non vi è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura di volontaria giurisdizione del procedimento e il carattere congiunto del ricorso;
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta allo stato la domanda;
2. nulla per le spese.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025.
Il giudice estensore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Lisa Micochero
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott. Alessandro Cabianca giudice dott. Vincenzo Ciliberti giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 2659 del ruolo di volontaria giurisdizione dell'anno
2024 promossa su ricorso presentato da:
e , con l'avv. Antonini e l'avv. stabilito Parte_1 Controparte_1
Garcia Corraliza, del foro di Pordenone, ricorrenti e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Avente ad oggetto: regolazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e trattenuta in decisione all'udienza del 17.12.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo e cioè:
- i genitori concordano che il minore sarà prevalentemente collocato e continuerà a risiedere con la madre presso l'abitazione dei nonni materni sita in Via Casebianche, n. 45 a Musile di Piave
(VE) o in altra successivamente reperita che verrà comunicata tempestivamente al padre;
i ricorrenti dichiarano che non esiste (e non è mai esistita) una casa familiare da assegnare e che, in particolare: il padre ha preso in locazione l'immobile presso cui risiede e la madre vive con il minore presso la casa paterna;
1 - entrambi i genitori concordano sull'opportunità di disporre l'affidamento esclusivo del minore a favore della madre, che avrà l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sulla prole e che potrà autonomamente assumere le decisioni di maggiore interesse per il minore (a titolo esemplificativo anche in richiamo all'art. 337 ter, 3° comma c.c., relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale e anagrafica, ecc.); i genitori ritengono sussistere valide ragioni di opportunità e/o praticità per preferire - quantomeno temporaneamente
- una modalità di affidamento esclusivo nell'interesse del minore, anche tenuto conto delle attuali problematiche paterne di carattere: a) personale: in quanto spesso non reperibile e comunque sostanzialmente privo di effettive risorse familiari in Italia;
b) economico: l'ultima occupazione risale ad oltre un anno fa e sta attraversando forti difficoltà personali, economiche e lavorative, che limitano fortemente le capacità paterne di: contribuzione al mantenimento, cura, assistenza e educazione del minore;
- il padre si impegna a frequentare regolarmente il minore (si veda il punto sul diritto di visita, pernottamento e contatti) e si riserva il diritto di richiedere la modifica delle disposizioni riguardanti l'affidamento e l'esercizio della responsabilità genitoriale in caso di pieno superamento delle criticità sopra indicate;
- i genitori si impegnano a preservare i diritti del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevendo cure, educazione e istruzione da entrambi;
il padre non affidatario comunque vigilerà sull'istruzione, educazione e condizioni di vita del figlio;
- la modalità di affidamento concordata è attualmente considerata nell'interesse del minore e formalizza ciò che da sempre avviene per le decisioni di maggiore importanza (ad esempio, salute, educazione, istruzione e fissazione della residenza); si dispone che, considerando la giovane età del minore e almeno fino al termine delle scuole elementari, il padre potrà continuare a vedere e tenere il figlio secondo le modalità già concordate tra i genitori: DIRITTO DI VISITA il padre passerà i pomeriggi del mercoledì e sabato dalle 16:00 alle 18:00 con il minore presso la casa materna;
previo accordo con la madre, il padre potrà portare il figlio altrove, assicurandosi di riportarlo a casa dopo cena e non oltre le 20:00; DURANTE LE VACANZE ESTIVE durante le vacanze estive (mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, escluso settembre): il periodo di vacanza di entrambi i genitori con il minore sarà di almeno dodici (12) giorni. I periodi di vacanza saranno comunicati entro maggio di ogni anno, indicando con precisione i giorni e documentando la disponibilità di una sistemazione idonea per il minore e il tragitto prescelto per
2 eventuali viaggi e gite. Almeno sino al termine delle scuole elementari, le ferie con il padre saranno gestite in giornata, con il bambino accompagnato a casa della madre la sera dopo cena, previa intesa con la madre e potranno avvenire dopo al massimo due pernottamenti consecutivi.
DURANTE LE VACANZE ESTIVE LE MODALITÀ DI VISITA INFRASETTIMANALI E
NEI FINE SETTIMANA saranno sospese quando il minore sarà in ferie con la madre, salvo diversi accordi tra i genitori. ● DURANTE LE FESTIVITÀ NATALIZIE: almeno sino al termine della scuola elementare il minore trascorrerà alternativamente con il padre il giorno della
Vigilia di Natale o quello di Santo Stefano dalle 10:00 alle 14:30. Salvo diverse intese, il minore trascorrerà il giorno di Natale con la famiglia materna come consuetudine. ● DURANTE LE
FESTIVITÀ PASQUALI almeno fino al termine delle scuole elementari, il minore trascorrerà alternativamente con il padre il giorno della Vigilia di Pasqua o quello di Pasquetta dalle 10:00 alle 14:30. Salvo diverse intese, il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con la famiglia materna come consuetudine. LE FESTIVITÀ INFRANNUALI-PONTI DEL 25 APRILE, 1 MAGGIO, 2
GIUGNO, 1 NOVEMBRE, 8 DICEMBRE. previo accordo con la madre, il padre potrà recuperare il diritto di visita non goduto, se a causa di gite o impegni programmati dalla madre non è possibile esercitare tale diritto in questi giorni. ● RECUPERO DELLE
VISITE/VACANZE NON GODUTE, ferme le condizioni sopra indicate, le stesse potranno essere concordemente modificate in caso di impossibilità oggettiva (es. problemi di salute, impegni improrogabili, ecc.).
2. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL MINORE;
- le parti concordano che il signor concorrerà nel mantenimento ordinario della Controparte_1
figlia versando alla signora un assegno mensile di euro 200,00=(duecento/00), Parte_1
annualmente rivalutato sulla base degli indici ISTAT a decorrere dal mese dell'anno successivo la data di deposito del ricorso, da versarsi a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla signora in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, indipendentemente Parte_1
dal luogo o periodo di permanenza della minore presso ciascun genitore;
- i genitori contribuiranno, ciascuno nella misura pari al 50%, alle spese straordinarie, così come indicate nel Protocollo di Intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia in uso presso il Tribunale di Venezia che le parti dichiarano di conoscere e da intendersi qui integralmente riportato;
- il sig. presta consenso affinché - come già avviene - l'assegno unico e Controparte_1
universale per figli a carico sia versato esclusivamente a favore della signora (ossia Parte_1
3 nella misura del 100%) e si impegna, qualora necessario, a collaborare attivamente in ogni incombente burocratico richiesto dall'ente erogante. Pertanto, la sig.ra avrà la facoltà Parte_1
di presentare (in ogni tempo) domanda di assegno unico e universale per entrambi i figli a carico, ottenendone la integrale corresponsione della predetta prestazione a suo favore. Tale consenso a percepire integralmente (100%) le prestazioni erogate dall'ente previdenziale ricomprende (oltre al predetto assegno unico) anche il diritto a percepire eventuali altre forma di indennità, assegno, contributo, incentivo, et similia riservato ai genitori;
- I genitori esprimono reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per la figlia minore;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che:
- con ordinanza dd. 29.10.2024 è stata disposta la comparizione delle parti davanti al giudice delegato al fine di dedurre circa l'affidamento esclusivo del minore alla madre su cui le parti si sono accordate;
- all'udienza dd. 17.12.2024 i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento delle originarie conclusioni;
osservato che:
- le parti hanno chiesto omologarsi l'accordo di regolazione della responsabilità genitoriale che prevede l'affido esclusivo della prole alla madre;
- ai sensi dell'art. 337-ter, co. II, c.c. occorre anzitutto valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori;
l'affidamento dei figli a uno solo dei genitori è infatti possibile solo quando l'affidamento condiviso sia contrario all'interesse del minore (art. 337-quater c.c.);
- l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, senza che la presenza di conflitti fra i genitori o l'assenza di uno dei genitori (Cass., sez. I, 6.3.2019 n. 6535) ovvero l'inadempimento dell'obbligo di mantenimento (Cass., sez. VI, 20.10.2015 n. 21282) possano da soli giustificare l'affido esclusivo del minore a uno solo dei genitori;
- alla luce di questi principi non vi sono elementi per poter omologare l'accordo delle parti;
4 - le parti hanno infatti motivato l'affido esclusivo del minore sulla base del fatto che il padre non sarebbe sempre facilmente reperibile e non disporrebbe di risorse adeguate al mantenimento del minore;
- all'udienza del 17.12.2024 è peraltro emerso che attualmente il ricorrente, per quanto precariamente, disporrebbe di un'abitazione ( «[…] il papà non lavora da tempo e non Parte_1 si sa se terrà la casa a Noventa […]») e comunque sarebbe stabilmente presente sul territorio italiano ( : «[…] sono stabile in Italia […]»); CP_1
- in definitiva, non sono state allegate né provate circostanze che portino a ritenere che l'affido condiviso a entrambi i genitori sia pregiudizievole al benessere del minore, anche tenuto conto che ai sensi dell'art. 317 c.c. in caso di eventuale lontananza o altro impedimento del padre la responsabilità genitoriale verrebbe legittimamente esercitata dalla sola madre;
- da ultimo, la responsabilità genitoriale non è un diritto disponibile e pertanto non è rinunciabile né abdicabile da chi ne è titolare;
rilevato che ai sensi dell'art. 473-bis.51, co. V, c.p.c. la domanda va rigettata ove l'accordo permanga non omologabile anche a seguito dell'udienza di comparizione;
osservato che non vi è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura di volontaria giurisdizione del procedimento e il carattere congiunto del ricorso;
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta allo stato la domanda;
2. nulla per le spese.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025.
Il giudice estensore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Lisa Micochero
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