Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 3935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3935 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, il giorno 20/05/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite rubricate al n. 11346 ( riunite cause rg n. 11347 e n. 11348 del ruolo gen. dell'anno 2023
TRA
, E Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dagli avvocati Luciano Trofa e Patrizio
Pannullo, presso i quali elettivamente domiciliano;
- ricorrenti -
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Castiglione preso cui elettivamente domicilia;
- resistente –
NONCHE' in persona del legale Controparte_2
rappresentante legale pro tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Silvestri e Rosario Salonia (quest'ultimo unitamente al primo nei proc. rg 11347/2023 e n. 11348/2023)
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi depositati in data 15.06.2023, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio la datrice di lavoro, , deducendo di aver Controparte_1 svolto lavoro straordinario rispetto all'orario di lavoro previsto dal CCNL di settore del
Hanno concluso chiedendo di riconoscere il diritto all'inclusione, nella base di calcolo del
TFR, delle somme percepite a titolo di compenso per il lavoro straordinario e notturno espletato e, in aggiunta a quanto già riconosciuto dalla società, hanno rivendicato il diritto ai seguenti importi: € 2.413,77 in favore di , € 2.073,69 in favore di Parte_1 [...]
ed € 7.936,55 in favore di . Parte_2 Parte_3
La società costituitasi tempestivamente in giudizio, Controparte_1
ha eccepito, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, chiedendo l'estromissione dal giudizio, rilevando di non essere più datrice di lavoro dei ricorrenti e che i rispettivi T.F.R. sinora accantonati risultano essere stati versati al sulla Controparte_2 base delle previsioni dell'Accordo sindacale del 18.3.2022.
Ha eccepito altresì la prescrizione quinquennale dei crediti, anteriormente alla data di notifica dei rispettivi ricorsi introduttivi;
l'inammissibilità dell'azione scaturente dalla cessazione integrale della materia del contendere per il ricorrente ssendo Parte_3
stato da esso sottoscritto, in data 5.3.2001, verbale transattivo, redatto in sede sindacale ex art. 411 3° comma c.p.c., con il quale il medesimo ha espressamente rinunciato a far valere i suoi diritti in relazione alla “materia del computo delle maggiorazioni del lavoro notturno e notturno festivo in turni continui ed avvicendati sugli istituti retributivi indiretti contrattuali e legali”.
Nel merito, la società ha contestato i requisiti di ammissibilità dell'azione per la carente esposizione dei fatti e degli elementi concreti della domanda e ha concluso chiedendo il rigetto della domanda proposta dai ricorrenti, spese vinte.
Il nel costituirsi in Controparte_2
giudizio, ha eccepito la prescrizione quinquennale delle pretese creditorie relative agli accantonamenti riferibili alle annualità precedenti al quinquennio antecedente alla notifica dell'avverso ricorso;
l'infondatezza nel merito delle domande attoree, chiedendo, in via subordinata, di riconoscere ai ricorrenti il minor importo derivante dal computo nel calcolo del TFR delle sole ore di lavoro straordinario, previa C.T.U. contabile.
******
Al fine della preliminare delimitazione del tema d'indagine, deve evidenziarsi che costituisce circostanza pacifica in causa che dall'1.3.2000, nella base di calcolo per l'accantonamento del TFR sono stati ricompresi gli emolumenti erogati a titolo di maggiorazione per lavoro notturno.
La circostanza, allegata da entrambe le società resistenti, non è stata contestata dai ricorrenti, che a tale riguardo nulla hanno dedotto e replicato ( cfr verbale della prima udienza di discussione). Ad ogni modo, il dato fattuale che deve ritenersi incontestato e quindi acquisito al fine della decisione, è riscontrabile dalla documentazione versata agli atti
(C.C.N.L. del 16.2.2000 all.1 prod spa)
Va ancora in premessa evidenziato che risulta infondata l'eccezione formulata da circa il proprio difetto di legittimazione passiva, fondata Controparte_1 sull'asserito conferimento al degli accantonamenti delle quote di tfr maturate fino CP_2 alla data dell'avvicendamento delle due società nel rapporto di lavoro, pacifico e documentato che determina le condizioni previste dall'art 2112 cc ( cfr all. informativa ex art
47 legge 428/1990 -nella prod ricorr.)
Nella fattispecie in esame infatti si controverte proprio dell'inadeguatezza degli importi accantonati negli anni dedotti in giudizio, compresi quelli in cui i ricorrenti erano dipendenti
Con della .
Deve ritenersi, invece, fondata l'eccezione di prescrizione riferita al ricorrente che Pt_1 risulta originariamente assunto con contratti a tempo determinato, l'ultimo dei quali cessato il 31.08.2005 ( cfr all. 1 nella produzione del ). Pertanto in assenza di alcuna CP_2
allegazione e prova documentale prodotta dal ricorrente in questione, idonea a fornire una diversa prospettazione dei fatti, il periodo lavorativo che può essere preso in considerazione nel presente giudizio è solo quello decorrente dall'1.9.2005 ( cfr busta paga sett. 2005 nella casella 'tipo rapporto' nella prod ricorr).
Tanto premesso, il presupposto fattuale da cui muovono i ricorrenti, è l'avere svolto mansioni di operatori, casellanti/esattori, addetti alla riscossione del pedaggio dagli automobilisti e addetti alla viabilità e manutenzione;
; di avere lavorato per sette giorni alla settimana festivi inclusi e con riposi a scorrimento;
di essere stati impiegati in modo costante ed ininterrotto, con prestazione straordinaria, rispetto all'orario di lavoro, per la quale hanno ricevuto il compenso risultante dalle buste paga prodotte;
di non avere ricevuto dalla società
l'accantonamento di detto compenso nella base di calcolo del TFR.
Quanto al periodo lavorativo da prendere in considerazione – posto quanto già evidenziato per il ricorrente per l'arco temporale in cui ha lavorato a tempo determinato - non è Pt_1 meritevole di condivisione l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti sollevata dalla società nella memoria.
La prescrizione del diritto ad ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Tale diritto non va confuso col diritto, che matura anche nel corso del rapporto, all'accertamento della quota temporaneamente maturata: l'uno ha per oggetto una condanna mentre l'altro ha per oggetto un mero accertamento. La diversità di contenuto e di maturazione temporale dei due diritti soggettivi comporta il diverso regime della prescrizione, senza che la diversità stessa possa essere esclusa dalla loro connessione, data dalla parziale comunanza di elementi costitutivi (così Cass. n.8191/2006, Cass.
n.2927/2018, Cass. n.15157/2019).
In ordine all'enunciazione degli elementi di diritto, i ricorrenti hanno invocato l'art. 2120 cc. escludendo che la contrattazione collettiva di settore abbia derogato al criterio di calcolo del
TFR previsto dalla norma codicistica.
In base all'art. 2120 c.c. “In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. [II]. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso
l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese…”
L'art. 2120, co 2°c.c. fa riferimento al requisito della "non occasionalità" che è concetto di portata più restrittiva della non continuità dell'art. 2121 c.c. previgente per cui, in sostanza, dovendosi intendere l'occasionalità come sporadicità statistica collegata ad eventi casuali e contingenti, ai fini del calcolo del t.f.r. vanno esclusi unicamente i compensi percepiti in rapporto ad una evenienza del tutto episodica, che renda quindi del tutto casuale e contingente il motivo posto a base di tali spettanze.
Ed infatti, con l'espressione “a titolo non occasionale”, il legislatore ha inteso riferirsi non già alla reiterazione nel tempo della corresponsione di un compenso bensì alla non occasionalità del titolo dell'erogazione di essa rispetto all'ordinario svolgimento del rapporto di lavoro (cfr. Cass. 11448/04; Cass 4286/2016). la decisione pertanto va orientata alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte, secondo cui “il secondo comma dell'art. 2120 cod. civ. vigente, nel definire la nozione di retribuzione, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, non richiede, a differenza del vecchio testo della norma codicistica, la ripetitività regolare e continua e la frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi, disponendo che questi ultimi vanno esclusi dal suddetto calcolo solo in quanto sporadici ed occasionali, per tali dovendosi intendere solo quelli collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite, e dovendosi all'opposto computare, ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto, gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro” ( cfr Cass 15080/2008; n. 29440 del 2017 e da ultimo Cass. 24801/2024).
I ricorrenti al fine di provare di aver svolto lavoro straordinario hanno versato agli atti le buste paga emesse dal datore di lavoro.
Da queste è possibile trarre la conclusione che i compensi percepiti a tale titolo dai ricorrenti e non hanno rivestito carattere di occasionalità, tenuto conto della Pt_1 Parte_3
pressoché mensile effettuazione, con una costante quantificazione delle ore effettuate (cfr. buste paga in atti).
A tale conclusione invece non si perviene esaminando le buste paga prodotte agli atti dal
, da cui è senz'altro possibile escludere che questi abbia svolto lavoro straordinario Pt_2
in maniera non occasionale, considerato che in un arco temporale di circa 13 anni dai prospetti paga emerge che ha le ore eccedenti il lavoro ordinario sono oggettivamente esigue ( complessivamente meno di cinque). In altri termini per questo lavoratore è possibile ritenere che la prestazione lavorativa eccedente l'ordinario orario di lavoro è da ricollegare a situazioni straordinarie ed imprevedibili, ossia non connaturate al suo ruolo lavorativo negli anni oggetto di giudizio.
La domanda del è pertanto infondata, in assenza delle condizioni prescritte dalla Pt_2
norma invocata, così come costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità sopra riportata.
In ragione delle contestazioni sui conteggi allegati dai ricorrenti e è stata Pt_1 Parte_3
disposta la consulenza tecnica contabile.
All'esito, il CTU ha calcolato i seguenti importi:
ha maturato differenze sul TFR accantonato di € 1.927,43; Parte_1 ha maturato differenze sul TFR accantonato di € 5.455,29 Parte_3
La consulenza è stata espletata conformemente ai quesiti affidati;
le conclusioni dell'ausiliario del Giudice vanno perciò senz'altro condivise, anche in ragione della corretta impostazione metodologica, nonché per l'assenza di vizi e/o errori formali nonché di alcuna osservazione delle parti costituite in merito al metodo e alle conclusioni riportate, giacché le osservazioni fatte – cfr relazione in atti al capitolo 'osservazioni delle parti '- afferiscono al merito e quindi al contenuto e all'estensione del quesito che esula dai compiti del CTU.
Gli importi indicati sono quelli calcolati senza tenere conto dell'eccezione di prescrizione – tanto quella ordinaria che quella quinquennale – per le ragioni sopra evidenziate.
Conclusivamente il ricorso va accolto per quanto di ragione, dovendosi riconoscere il diritto dei ricorrenti e all'ulteriore accantonamento, al fine del calcolo del TFR, Pt_1 Parte_3
in misura degli importi accertati in questa sede per i periodi dedotti.
Il parziale accoglimento della domanda, infondata per il ricorrente , giustifica la Pt_2
compensazione delle spese di giudizio per un terzo. La restante parte che si liquida, oltre spese di CTU liquidate come da separato decreto, come da dispositivo in ragione degli importi accertati come dovuti, va posta a carico delle parti resistenti in solido.
P.Q.M.
a) rigetta la domanda di;
Parte_2
b) accoglie per quanto di ragione la domanda di e di Parte_1 [...]
e dichiara il diritto di ciascuno di essi all'accantonamento nel TFR dei Parte_3
compensi percepiti per il lavoro straordinario eseguito nel periodo lavorativo dedotto in giudizio e condanna le società convenute all'accantonamento nel TFR a tale titolo dei seguenti importi:
€ 1.927,43 in favore di Parte_1
€ 5.455,29 in favore di Parte_3
c) compensa le spese di giudizio per un terzo e condanna in solido le società convenute al pagamento della restante parte che si liquida in complessivi € 2.000,00 oltre spese generali
IVA e CPA come per legge con attribuzione d) liquida le spese di CTU con separato decreto.
Napoli 20.05.2025
Il Giudice
(dr. A. Bonfiglio)