CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 25/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
DE LUCA TOBIA, Relatore
MELA ANTONIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3021/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM030201102/2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM030201102/2024 IVA-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM030201102/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2260/2025 depositato il
17/12/2025 Richieste delle parti:
Nessuno compare per la parte ricorrente.
L'Ufficio si riporta agli scritti.
La Corte, sentiti i fatti, si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce il 22.11.2024, ed inviato a questa Corte di Giustizia di I° grado di Lecce il 22.11.2024 la società Ricorrente_1 srl C.F. P.IVA_1, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Difensore_1 e dall'Avv. Difensore_2 e presso lo studio di quest'ultimo sito Carmiano (Le), alla Indirizzo_1,- eleggeva domicilio, impugnava l'Avviso di accertamento n. TVM030201102/2024, emesso da Agenzia delle Entrate – Direzione Prov.le
Lecce, Ufficio Controlli, e notificato in data 08/10/2024, con il quale, disconosciuta l'esistenza di tutte le operazioni sottese a tutte le fatture di acquisto di abbigliamento da parte della ricorrente, contestava:
a) ai fini IRES maggiore reddito d'impresa pari ad euro 953.133,85 determinato con le modalità di cui all'art. 39, comma 1, D.P.R. n. 600/73 corrispondente ai minori costi relativi a fatture per operazioni inesistenti e conseguentemente una sanzione accertata pari a euro 308.815,20;
b) ai fini IRAP un maggior valore della produzione netta pari ad euro 953.133,85 corrispondente ai minori costi relativi a fatture per operazioni inesistenti e conseguentemente una sanzione accertata pari a euro
62.541,45 ai fini IVA una maggiore imposta di euro 209.689,44 illegittimamente detratta ai sensi dell'art. 19
D.P.R. n. 633/1972 e conseguentemente una sanzione accertata pari a euro 283.081,50
L'applicazione del cumulo giuridico, in ossequio all'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997 determina una sanzione pari ad € 463.222.80 .
La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1. Nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione.
2. Infondatezza dell'avviso di accertamento, erronea valutazione dei fatti.
Difetto di motivazione. Violazione dell'articolo 2697 del codice civile. Mancato assolvimento dell'onere della prova a carico dell'Agenzia delle Entrate. Insussistenza delle violazioni sostanziali. Reale esistenza delle operazioni economiche contestate.
3. Illegittimità dell'accertamento in ordine al pagamento di importi inferiori al limite di legge.
4. Illegittimità della sanzione amministrativa ingiunta per violazione del principio di proporzionalità.
Dopo aver argomentato su ogni punto concludeva chiedendo:
-l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'atto;
-l'illegittimità delle sanzioni per violazione del principio di proporzionalità;
- la condanna alle spese di lite;
e al Concessionario di esperire «il tentativo di mediazione ai sensi del d.lgs. 165/015».
L' Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce si costituiva in data 21.01.2025 con proprie controdeduzioni evidenziando la correttezza del proprio comportamento.
Dopo aver argomentato opportunamente su ogni punto concludeva chiedendo:
-di disporre la riunione dei ricorsi contraddistinti da RGR n. 2164/2024 sez. 2 en. 3021/2024 sez. 4 per evidente connessione oggettiva e soggettiva;
- respingere il ricorso perché infondato in fatto e in diritto;
- con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La doglianza della ricorrente di cui al primo punto (difetto di sottoscrizione- vizio di delega) non merita di essere accolta in quanto la rappresentanza all'esterno dell'Ufficio e, quindi, la sottoscrizione degli atti tributari emessi spettano al Direttore Provinciale che può conferire delega di firma ad altri dirigenti e funzionari in servizio presso lo stesso Ufficio. La delega, tuttavia, è un atto interno tipico ed esclusivo dell'organizzazione dell'ente impositore di modo che non ricorre la necessità di allegarla ad ogni atto sottoscritto dal soggetto delegato, bensì, come pacifico in giurisprudenza (ex multis Corte di Cassazione ordinanz a29 gennaio 2020,
n. 16376), sussistono solo il dovere di indicare che l'atto viene sottoscritto per delega e di esibire copia della stessa a richiesta dell'interessato ovvero in giudizio in caso di contestazione.
Nel caso in oggetto, l'avviso di rettifica e liquidazione è stato sottoscritto dalla dott.ssa Nominativo_7 quale Capo Ufficio della Direzione Provinciale di Lecce, per delega del Direttore Provinciale, Nominativo_1, come è stato correttamente indicato nell'atto impositivo, come si evince chiaramente dall'atto allegato in atti dall'Ufficio resistente.
La delega stessa possiede tutti i requisiti di legittimità e correttezza.
Anche il secondo motivo del ricorso è infondato.
L'avviso di accertamento de quo è correttamente motivato.
Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la motivazione dell'avviso di accertamento, risulta chiara, logica ed esaustiva. L'Ufficio ha spiegato analiticamente le ragioni sottese alle riprese effettuate: essa contiene sia i presupposti di fatto che le ragioni giuridiche in virtù delle quali l'Ufficio ha qualificato costi per operazioni inesistenti per € 953.134,00.
Il controllo nei confronti della società è stato esperito in quanto la medesima, per l'anno 2018, aveva presentato dichiarazioni IVA presumibilmente infedeli in quanto l'imposta ammessa in detrazione (VF71) non risultava riconciliabile con i dati presenti nello “Spesometro integrato” (cessionario); in particolare era stata riportata nella dichiarazione Iva un'imposta superiore a quella risultante da Spesometro integrato.
Il recupero formulato riguarda l'indebita deduzione di costi e l'indebita detrazione dell'Iva per operazioni fittizie, ovvero contraddistinte dall'assenza della cessione.
L'ufficio ha correttamente rilevato che: - la ricorrente ha esposto in dichiarazione Iva 2019 trasmessa per l'anno 2018 rigo VF23 acquisti per
€ 4.277.055,00, nella dichiarazione Irap 2019 costi per materia prime e € 4.033.045,00, dallo Spesometro risultano acquisti da fornitori per € 1.847.659,93, mentre le fatture di acquisto in contestazione ammontano a complessivi € 953.134,00.
L'Ufficio non ha, pertanto, disconosciuto in toto i costi d'acquisto della ricorrente per l'anno 2018.
-In fase di istruttoria sono stati controllati i fornitori della Ricorrente_1 Srl e particolare attenzione è stata posta ad alcuni di essi.
Nello specifico delle criticità sono state evidenziate per i fornitori Società_1 - Nominativo_2 di Nominativo_2 , Società_2 Srl, Nominativo_3 di Xu Rongfang, Nominativo_4 e Nominativo_5 di Nominativo_6.
L'istruttoria effettuata ha fornito elementi che hanno fatto fondatamente supporre che i rapporti intercorsi con i soggetti sopra citati abbiano avuto il solo scopo nell'anno 2018 di consentire alla Ricorrente_1 Srl di utilizzare fatture emesse a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti.
Nello specifico la Ricorrente_1 Srl non ha fornito alcuna prova dell'effettività delle cessioni da parte dei soggetti sopra citati.
La doglianza della ricorrente di cui al terzo motivo del ricorso non può essere accolta.L'ufficio ha correttamente rilevato che nonostante la frequenza delle forniture e gli ingenti importi delle stesse, la società ha prodotto solo le fatture ricevute ed ove effettuati i bonifici di pagamento.
È emersa pertanto una inconsueta frequenza di emissione di fatture con importo sotto la soglia dell'uso del contante anche con cadenza quasi giornaliera. Non sono stati prodotti documenti di trasporto o qualsivoglia documento anche extracontabile a supporto della fornitura resa.
I soggetti sopra citati risultano essere evasori totali, in quanto, pur avendo una Partita Iva attiva, non hanno effettuato versamenti ai fini delle imposte dirette né ai fini dell'Iva, pur essendone tenuti.
I fornitori inoltre non disponevano delle strutture e delle risorse aziendali necessarie per effettuare le attività che dichiaravano di svolgere (nella generalità dei casi il commercio all'ingrosso), è stata riscontrata, in particolare, l'assenza di personale, di locali, di magazzini e di automezzi per il trasporto merce.
Va rilevato che “In tema di IVA e imposte dirette, qualora l'Amministrazione finanziaria provi, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni fatturate, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione dei relativi costi, fornire la prova dell'effettiva esistenza delle operazioni contestate. Tale onere probatorio non può ritenersi assolto con la mera esibizione delle fatture, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto questi elementi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia. La disciplina di cui alla L. n. 537 del 1993, articolo 14, comma 4-bis, che consente la deducibilità dei costi anche in presenza di operazioni utilizzate per la commissione di reati, non trova applicazione in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, operando esclusivamente nell'ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti, nelle quali il costo riportato in fattura corrisponde a una prestazione effettivamente resa, ancorché da soggetto diverso da quello indicato nel documento fiscale. (Corte di cassazione, ordinanza 21 novembre 2023, n.
32217)
Ne consegue cha è il contribuente a essere gravato dell'onere della prova.
In difetto di concreti elementi contrastanti di tali risultanze, l'operato dell'Ufficio deve pertanto considerarsi legittimo e corretto. Le doglianze della ricorrente di cui al quarto punto non possono essere accolte.
Le sanzioni sono state determinate dall'Ufficio nella misura del minimo edittale con applicazione del cumulo giudico perché più favorevole (dal confronto eseguito ai sensi dell'articolo 12, comma 7, d.lgs. n. 472 del
1997).
Le sanzioni richiamate sono la conseguenza dell'utilizzo da parte della ricorrente di fatture per operazioni inesistenti, essa si è esposta inequivocabilmente al controllo dell'Agenzia delle Entrate.
Nel caso di specie non è ravvisabile alcuna sproporzione ovvero non sono ravvisabili circostanze fattuali tali da legittimare la riduzione di cui all'articolo 7, comma 4, citato.
Per completezza si osserva che la richiesta di mediazione al Concessionario, formulata nelle richieste conclusive della ricorrente, è errata ed inconferente.
Discende il rigetto del ricorso.
- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore dell'Ufficio resistente.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di I° grado di Lecce a scioglimento della riserva così provvede: -Rigetta il ricorso. -
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessive €2.500,00 oltre accessori se dovuti a favore di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 25/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
DE LUCA TOBIA, Relatore
MELA ANTONIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3021/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM030201102/2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM030201102/2024 IVA-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM030201102/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2260/2025 depositato il
17/12/2025 Richieste delle parti:
Nessuno compare per la parte ricorrente.
L'Ufficio si riporta agli scritti.
La Corte, sentiti i fatti, si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce il 22.11.2024, ed inviato a questa Corte di Giustizia di I° grado di Lecce il 22.11.2024 la società Ricorrente_1 srl C.F. P.IVA_1, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Difensore_1 e dall'Avv. Difensore_2 e presso lo studio di quest'ultimo sito Carmiano (Le), alla Indirizzo_1,- eleggeva domicilio, impugnava l'Avviso di accertamento n. TVM030201102/2024, emesso da Agenzia delle Entrate – Direzione Prov.le
Lecce, Ufficio Controlli, e notificato in data 08/10/2024, con il quale, disconosciuta l'esistenza di tutte le operazioni sottese a tutte le fatture di acquisto di abbigliamento da parte della ricorrente, contestava:
a) ai fini IRES maggiore reddito d'impresa pari ad euro 953.133,85 determinato con le modalità di cui all'art. 39, comma 1, D.P.R. n. 600/73 corrispondente ai minori costi relativi a fatture per operazioni inesistenti e conseguentemente una sanzione accertata pari a euro 308.815,20;
b) ai fini IRAP un maggior valore della produzione netta pari ad euro 953.133,85 corrispondente ai minori costi relativi a fatture per operazioni inesistenti e conseguentemente una sanzione accertata pari a euro
62.541,45 ai fini IVA una maggiore imposta di euro 209.689,44 illegittimamente detratta ai sensi dell'art. 19
D.P.R. n. 633/1972 e conseguentemente una sanzione accertata pari a euro 283.081,50
L'applicazione del cumulo giuridico, in ossequio all'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997 determina una sanzione pari ad € 463.222.80 .
La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1. Nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione.
2. Infondatezza dell'avviso di accertamento, erronea valutazione dei fatti.
Difetto di motivazione. Violazione dell'articolo 2697 del codice civile. Mancato assolvimento dell'onere della prova a carico dell'Agenzia delle Entrate. Insussistenza delle violazioni sostanziali. Reale esistenza delle operazioni economiche contestate.
3. Illegittimità dell'accertamento in ordine al pagamento di importi inferiori al limite di legge.
4. Illegittimità della sanzione amministrativa ingiunta per violazione del principio di proporzionalità.
Dopo aver argomentato su ogni punto concludeva chiedendo:
-l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'atto;
-l'illegittimità delle sanzioni per violazione del principio di proporzionalità;
- la condanna alle spese di lite;
e al Concessionario di esperire «il tentativo di mediazione ai sensi del d.lgs. 165/015».
L' Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce si costituiva in data 21.01.2025 con proprie controdeduzioni evidenziando la correttezza del proprio comportamento.
Dopo aver argomentato opportunamente su ogni punto concludeva chiedendo:
-di disporre la riunione dei ricorsi contraddistinti da RGR n. 2164/2024 sez. 2 en. 3021/2024 sez. 4 per evidente connessione oggettiva e soggettiva;
- respingere il ricorso perché infondato in fatto e in diritto;
- con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La doglianza della ricorrente di cui al primo punto (difetto di sottoscrizione- vizio di delega) non merita di essere accolta in quanto la rappresentanza all'esterno dell'Ufficio e, quindi, la sottoscrizione degli atti tributari emessi spettano al Direttore Provinciale che può conferire delega di firma ad altri dirigenti e funzionari in servizio presso lo stesso Ufficio. La delega, tuttavia, è un atto interno tipico ed esclusivo dell'organizzazione dell'ente impositore di modo che non ricorre la necessità di allegarla ad ogni atto sottoscritto dal soggetto delegato, bensì, come pacifico in giurisprudenza (ex multis Corte di Cassazione ordinanz a29 gennaio 2020,
n. 16376), sussistono solo il dovere di indicare che l'atto viene sottoscritto per delega e di esibire copia della stessa a richiesta dell'interessato ovvero in giudizio in caso di contestazione.
Nel caso in oggetto, l'avviso di rettifica e liquidazione è stato sottoscritto dalla dott.ssa Nominativo_7 quale Capo Ufficio della Direzione Provinciale di Lecce, per delega del Direttore Provinciale, Nominativo_1, come è stato correttamente indicato nell'atto impositivo, come si evince chiaramente dall'atto allegato in atti dall'Ufficio resistente.
La delega stessa possiede tutti i requisiti di legittimità e correttezza.
Anche il secondo motivo del ricorso è infondato.
L'avviso di accertamento de quo è correttamente motivato.
Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la motivazione dell'avviso di accertamento, risulta chiara, logica ed esaustiva. L'Ufficio ha spiegato analiticamente le ragioni sottese alle riprese effettuate: essa contiene sia i presupposti di fatto che le ragioni giuridiche in virtù delle quali l'Ufficio ha qualificato costi per operazioni inesistenti per € 953.134,00.
Il controllo nei confronti della società è stato esperito in quanto la medesima, per l'anno 2018, aveva presentato dichiarazioni IVA presumibilmente infedeli in quanto l'imposta ammessa in detrazione (VF71) non risultava riconciliabile con i dati presenti nello “Spesometro integrato” (cessionario); in particolare era stata riportata nella dichiarazione Iva un'imposta superiore a quella risultante da Spesometro integrato.
Il recupero formulato riguarda l'indebita deduzione di costi e l'indebita detrazione dell'Iva per operazioni fittizie, ovvero contraddistinte dall'assenza della cessione.
L'ufficio ha correttamente rilevato che: - la ricorrente ha esposto in dichiarazione Iva 2019 trasmessa per l'anno 2018 rigo VF23 acquisti per
€ 4.277.055,00, nella dichiarazione Irap 2019 costi per materia prime e € 4.033.045,00, dallo Spesometro risultano acquisti da fornitori per € 1.847.659,93, mentre le fatture di acquisto in contestazione ammontano a complessivi € 953.134,00.
L'Ufficio non ha, pertanto, disconosciuto in toto i costi d'acquisto della ricorrente per l'anno 2018.
-In fase di istruttoria sono stati controllati i fornitori della Ricorrente_1 Srl e particolare attenzione è stata posta ad alcuni di essi.
Nello specifico delle criticità sono state evidenziate per i fornitori Società_1 - Nominativo_2 di Nominativo_2 , Società_2 Srl, Nominativo_3 di Xu Rongfang, Nominativo_4 e Nominativo_5 di Nominativo_6.
L'istruttoria effettuata ha fornito elementi che hanno fatto fondatamente supporre che i rapporti intercorsi con i soggetti sopra citati abbiano avuto il solo scopo nell'anno 2018 di consentire alla Ricorrente_1 Srl di utilizzare fatture emesse a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti.
Nello specifico la Ricorrente_1 Srl non ha fornito alcuna prova dell'effettività delle cessioni da parte dei soggetti sopra citati.
La doglianza della ricorrente di cui al terzo motivo del ricorso non può essere accolta.L'ufficio ha correttamente rilevato che nonostante la frequenza delle forniture e gli ingenti importi delle stesse, la società ha prodotto solo le fatture ricevute ed ove effettuati i bonifici di pagamento.
È emersa pertanto una inconsueta frequenza di emissione di fatture con importo sotto la soglia dell'uso del contante anche con cadenza quasi giornaliera. Non sono stati prodotti documenti di trasporto o qualsivoglia documento anche extracontabile a supporto della fornitura resa.
I soggetti sopra citati risultano essere evasori totali, in quanto, pur avendo una Partita Iva attiva, non hanno effettuato versamenti ai fini delle imposte dirette né ai fini dell'Iva, pur essendone tenuti.
I fornitori inoltre non disponevano delle strutture e delle risorse aziendali necessarie per effettuare le attività che dichiaravano di svolgere (nella generalità dei casi il commercio all'ingrosso), è stata riscontrata, in particolare, l'assenza di personale, di locali, di magazzini e di automezzi per il trasporto merce.
Va rilevato che “In tema di IVA e imposte dirette, qualora l'Amministrazione finanziaria provi, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni fatturate, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione dei relativi costi, fornire la prova dell'effettiva esistenza delle operazioni contestate. Tale onere probatorio non può ritenersi assolto con la mera esibizione delle fatture, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto questi elementi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia. La disciplina di cui alla L. n. 537 del 1993, articolo 14, comma 4-bis, che consente la deducibilità dei costi anche in presenza di operazioni utilizzate per la commissione di reati, non trova applicazione in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, operando esclusivamente nell'ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti, nelle quali il costo riportato in fattura corrisponde a una prestazione effettivamente resa, ancorché da soggetto diverso da quello indicato nel documento fiscale. (Corte di cassazione, ordinanza 21 novembre 2023, n.
32217)
Ne consegue cha è il contribuente a essere gravato dell'onere della prova.
In difetto di concreti elementi contrastanti di tali risultanze, l'operato dell'Ufficio deve pertanto considerarsi legittimo e corretto. Le doglianze della ricorrente di cui al quarto punto non possono essere accolte.
Le sanzioni sono state determinate dall'Ufficio nella misura del minimo edittale con applicazione del cumulo giudico perché più favorevole (dal confronto eseguito ai sensi dell'articolo 12, comma 7, d.lgs. n. 472 del
1997).
Le sanzioni richiamate sono la conseguenza dell'utilizzo da parte della ricorrente di fatture per operazioni inesistenti, essa si è esposta inequivocabilmente al controllo dell'Agenzia delle Entrate.
Nel caso di specie non è ravvisabile alcuna sproporzione ovvero non sono ravvisabili circostanze fattuali tali da legittimare la riduzione di cui all'articolo 7, comma 4, citato.
Per completezza si osserva che la richiesta di mediazione al Concessionario, formulata nelle richieste conclusive della ricorrente, è errata ed inconferente.
Discende il rigetto del ricorso.
- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore dell'Ufficio resistente.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di I° grado di Lecce a scioglimento della riserva così provvede: -Rigetta il ricorso. -
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessive €2.500,00 oltre accessori se dovuti a favore di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce.