Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/01/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dr. Alberto CELESTE - Presidente dr. ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 14.1.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 461/2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 85/2023, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Emilia Maria Parte_1
D'Ascoli ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie n. 38; APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Sava, 40 presso lo studio Controparte_1 dell'Avv. Emanuela Iacovelli, che la rappresenta e difende;
APPELLATA
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Gustavo Iandolo, giusta procura generale alle liti in CP_2 atti, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria, 29; APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
che la impugnazione del medesimo integrava un'opposizione a precetto;
che non aveva mai ricevuto la notifica degli avvisi di pagamento sottesi all'intimazione; che era prescritto il credito portato nell'ava (avviso di addebito) n. 39720120023096371000 anche se si considerava intervenuta la presunta notifica avvenuta il 24/1/2013, così come quello portato nell'ava 39720180004755954000 relativo a contributi del 2016, non essendo stato notificato l'avviso stesso;
che non vi era stata la notifica dell'avviso bonario;
che l'intimazione era carente della motivazione;
che gli avvisi erano privi dei requisiti previsti dal DM 321/99 e dal dl 248/07; che non era stato indicato nell'intimazione l'ufficio presso cui rivolgersi ed il responsabile del procedimento, nonché l'organo presso cui CP_ ricorrere. Concludeva come sopra. Si costituiva l deducendo l'inammissibilità dell'opposizione per essere stata la stessa proposta oltre il termine di 20 giorni, la carenza di legittimazione passiva con riferimento agli atti successivi alla notifica degli avvisi e l'infondatezza della stessa nel merito. Si costituiva, altresì, l Parte_1 CP_
, asserendo che gli avvisi erano stati notificati dall e, con riferimento ad essi,
[...] erano intervenute ulteriori intimazioni interruttive della prescrizione;
deduceva, poi, l'infondatezza dei motivi di opposizione. Il Tribunale, rigettate le questioni sollevate dall e dall CP_2 Parte_1
e ritenuti infondati i vizi formali dedotti dalla , dichiarava la nullità
[...] CP_1 dell'intimazione opposta con riferimento agli avvisi nn. 39720120009342580000, 39720120023096371000, 39720130002324303000, 39720130015894316000, 39720140002693955000, 39720140012402751000, 39720140023345720000, 39720150010678489000, 39720160007214630000, 39720160023555235000 e confermava la validità dell'intimazione con riferimento all'ava n 39720180004755954000, l'unico per cui riteneva non maturata la prescrizione. Compensava le spese di lite con l al pagamento CP_2 delle quali condannava l nella misura di euro 3,580,00, oltre Parte_1 iva, cpa e spese generali.
Con ricorso depositato il 3.3.2023 avverso detta decisione del Tribunale ha proposto appello l , la quale censura la medesima per: Controparte_3
“1) OMESSA VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DA Parte_1
E IN PARTICOLARE DEGLI AVVISI DI INTIMAZIONE N. 09720149055620662000
[...]
NOTIFICATA IL 16/5/14 E LA N 09720169064458254000 PRODOTTI CON NOTA DI DEPOSITO DEL 14.11.2022”. Sostiene l'appellante: “Alla prima udienza tenutasi in data 27.12.2023, la difesa di forniva al Giudice anche copia cartacea di tale nota di Parte_1 deposito evidenziando che per una mera svista in sede di deposito della memoria di costituzione erano stati allegati i soli referti degli AVI [avvisi di intimazione n.d.r.] e le parti presenti non sollevavano alcuna contestazione in ordine alla produzione documentale integrativa eseguita con la nota del 14.11.2022. Invero, al momento della decisione, probabilmente per una mera distrazione, il Giudice di prime cure ha omesso di considerare i documenti prodotti con la nota di deposito del 14.11.2022 e conseguentemente ha ritenuto erroneamente che si fosse limitata a fornire prova dei soli 5 referti di notifica e non CP_4 anche degli AVI medesimi nei quali risultano indicati gli AVA sollecitati in pagamento dal Concessionario. In particolare, come potrà verificare l'adita Corte: - con l'AVI n. 09720149055620662000 (doc. 2bis allegato alla nota di deposito del 14.11.2022) notificato in data alla parte personalmente in data 16.5.2014 (doc. 2 allegato alla comparsa) CP_4 CP_ sollecitava in pagamento l'AVA n. 39720120023096371000 già notificato dall'Ente in data 24.1.2013; - con l'AVI n. 09720169064458254000 (doc. 3bis allegato alla nota di deposito del 14.11.2022) notificato in data alla parte personalmente in data 2.3.2017 (doc. 3 allegato alla comparsa), sollecitava in pagamento nuovamente l'AVA n. CP_4
39720120023096371000 e gli ulteriori AVA n. 39720120009342580000, 39720130002324303000, 39720130015894316000, 39720140002693955000, 39720140012402751000, 39720140023345720000, 39720150010678489000, La notifica di tale AVI ha quindi interrotto il termine di prescrizione quinquennale dei crediti di cui agli AVA descritti. Tale termine pertanto è cominciato nuovamente a decorrere dalla data del 2.3.2017 (data di notifica dell'ultimo AVI n. )”; PartitaIVA_1
“2) VIOLAZIONE DI LEGGE STANTE L'INAPPLICAZIONE DELL'ART. 37 DEL D.L. N. 18/2020, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 27/2020 E DELL'ART. 11 DEL D.L. 31.12.2020, N. 183, CONVERTITO DALLA LEGGE 26.2.2021, N. 21 RELATIVI ALLA SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI CREDITI DERIVANTI DALLE CONTRIBUZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE PER IL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19”. Sostiene l'appellante; “il Giudice di primo grado nel calcolare il termine di prescrizione ha disapplicato le leggi speciali che hanno disposto la sospensione dei termini di prescrizione dei crediti previdenziali a causa dell'emergenza sanitaria da covid 19. Invero, il termine di prescrizione dei crediti di natura previdenziale di cui è causa è stato oggetto di ben due periodi di sospensione stabiliti dalle leggi speciali: l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, ha disposto al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. L'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, che ha disposto al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. La prima disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni, cui poi è seguita l'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni prevista dalla seconda norma richiamata (l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, comma 9) Considerato, quindi, che a seguito della notifica dell'AVI n. 09720169064458254000 in data 2.3.2017, il nuovo termine di prescrizione quinquennale per i crediti di cui agli AVA sottesi nn. 39720120023096371000 39720120009342580000, 39720130002324303000, 39720130015894316000, 39720140002693955000, 39720140012402751000, 39720140023345720000, 39720150010678489000, è iniziato nuovamente a decorrere dal 2.3.2017 (vedi doc. 3 e doc. 3bis) e che tale nuovo termine ha poi subito le sospensioni di cui alle disposizioni sopra richiamate per un periodo di 311 giorni, alla data di notifica del successivo AVI n. 09720229012477111000 6.6.2022) qui impugnato, non può ritenersi maturata alcuna prescrizione dei crediti di cui ai AVA indicati”.
Si sono costituiti , che ha chiesto di “
1. rigettare integralmente il Controparte_1 proposto gravame in quanto inammissibile nonché infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
2. condannare l al Parte_1 pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari” e l che ha insistito per, “in accoglimento del ricorso in appello proposto da CP_2
e in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare le domande Parte_1 proposte da con il ricorso introduttivo del giudizio;
- in subordine, decidere Controparte_1 secondo giustizia sull'appello proposto da . In ogni caso, Parte_1 CP_ compensare le spese del presente grado di giudizio nei confronti dell .
Invero, l'art. 37 testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 ((Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria)) prevede che:
“1. Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria gia' versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
2. I termini di prescrizione ((delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria)) di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. L'art. 11 Testo del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 323 del 31 dicembre 2020), coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 (entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione in GU ossia il 31.12.2020), Proroga di termini in materia di competenza del ((Ministero)) del lavoro e delle politiche sociali stabilisce che
“1. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole "nei successivi tre anni da tale data" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021". ((1-bis. Per il solo anno 2019, i termini di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e all'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono differiti al 31 dicembre 2020)).
2. All'articolo 1, comma 445, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "sino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2021".
3. All'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
4. All'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
5. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e' prorogato al 31 dicembre 2021 ai fini del recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale, nei confronti dei pensionati della Gestione previdenziale privata, relative al periodo d'imposta 2018, nonche' ai fini delle conseguenti attivita' di sospensione, revoca ed eventuale ripristino delle prestazioni medesime.
6. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "quarantotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "cinquantaquattro mesi";
b) al comma 7, le parole "e 11.200.000 euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", 11.200.000 euro per l'anno 2020 e 5.100.000 euro per l'anno 2021".
7. All'articolo 93, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "fino al 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18".
8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 5,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo.
10. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole «31 dicembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 7,5 milioni ((di euro)) per l'anno 2021 si provvede mediante ((corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno,)) dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando ((l'accantonamento)) relativo al Ministero
Controparte_5
((10-bis. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2020, sono differiti al 31 marzo 2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 3,2 milioni di euro per l'anno 2021. L' provvede al CP_2 monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.
10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 3,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.))
Quindi il decorso della prescrizione è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e dal 31.12,2020 fino al 30 giugno 2021 e cioè 129 giorni nel primo caso e 182 nel secondo (comprese le date di decorrenza), ma attenzione le sospensioni non si sommano se i contributi sono già prescritti nel primo caso Lasciato da parte l'ava n 39720180004755954000 ritenuto non prescritto dal Tribunale e per cui non c'è appello incidentale va verificata la prescrizioni per cui l'appellante chiede la riforma parziale della sentenza “nel senso di ritenere valida ed efficace l'intimazione impugnata anche con riferimento agli avvisi di addebito n. 39720120009342580000, 39720120023096371000, 39720130002324303000, 39720130015894316000, 39720140002693955000, 39720140012402751000, 39720140023345720000, 39720150010678489000, 39720160007214630000, 39720160023555235000, in quanto i relativi crediti non risultano prescritti alla data di notifica dell'atto opposto”
Questo è l'atto di intimazione opposto notificato in data 6/6/22 Invero, parte appellante deduce che “con l'AVI n. 09720149055620662000 (doc. 2bis allegato alla nota di deposito del 14.11.2022) notificato in data alla parte personalmente in data 16.5.2014 (doc. 2 allegato alla comparsa) sollecitava in pagamento l' CP_4 CP_6
n. 39720120023096371000 già notificato dall'Ente in data 24.1.2013; - con l'AVI n.
[...]
09720169064458254000 (doc. 3bis allegato alla nota di deposito del 14.11.2022) notificato in data alla parte personalmente in data 2.3.2017 (doc. 3 allegato alla comparsa), CP_4 sollecitava in pagamento nuovamente l'AVA n. 39720120023096371000 e gli ulteriori AVA n. 39720120009342580000, 39720130002324303000, 39720130015894316000, 39720140002693955000, 39720140012402751000, 39720140023345720000, 39720150010678489000. La notifica di tale AVI ha quindi interrotto il termine di prescrizione quinquennale dei crediti di cui agli AVA descritti. Tale termine pertanto è cominciato nuovamente a decorrere dalla data del 2.3.2017 (data di notifica dell'ultimo AVI n. 09720169064458254000)”. Ebbene, vi è in effetti interruzione della prescrizione e su questo deve ritenersi che abbia ragione l'appellante alla luce della normativa sospensiva del termine prescrizionale sopra richiamata ciò, si precisa, nonostante la produzione documentale solo nelle note successive al deposito della memoria difensiva di costituzione dovendosi ritenere che detta documentazione debba essere ammessa per un accertamento della verità soprattutto in considerazione del fatto che oggetto della controversia è un obbligo contributivo pure rilevabile d'ufficio. In ogni caso, va ulteriormente precisato che gli ava nn. 39720160007214630000 e 39720160023555235000 non sono indicati nell'atto di intimazione n. 09720169064458254000 e poiché notificati il 12.5.2016 e il 15.11.2016 come risultante dall'avi opposto è comunque prescritto il primo ma non il secondo in ragione delle su indicate sospensioni. In definitiva, l'appello proposto dall va accolto nel senso che in riforma CP_4 parziale della gravata sentenza, ferma nel resto, devono ritenersi dovute da parte appellata le somme di cui all'avviso di intimazione opposto ad eccezione dell'avviso di addebito n. 39720160023555235000. Le spese di lite devono essere riformate con riguardo ad entrambi i gradi, e tenuto conto dell'esito complessivo della lite, compensate per l anche per il presente grado, sono CP_2 liquidate per l'intero come da dispositivo e poste a carico dell prevalentemente CP_4 soccombente nella misura di tre quarti, con compensazione del residuo quarto
P.Q.M.
- in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, conferma la validità dell'intimazione opposta ad eccezione dell'ava n. 39720160023555235000;
- compensa le spese di entrambi i gradi con l condanna appellante al CP_2 pagamento di tre quarti delle spese di lite, che liquida per intero per il primo grado in euro 3.580,00 e per il presente grado in € 2,906.00, oltre per entrambi gradi iva cpa e spese forfettarie nella misura del 15%. Roma, 14.1.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste