Versione
1 marzo 2017
1 marzo 2017
Art. 82. Inadempienze dei consorzi di tutela 1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo l'obbligo di risarcimento del danno in favore dei soggetti interessati, al Consorzio di tutela autorizzato che non adempie alle prescrizioni o agli obblighi derivanti dal decreto di riconoscimento o a eventuali successive disposizioni impartite dal Ministero, ovvero svolge attivita' che risultano incompatibili con il mantenimento del provvedimento di riconoscimento, qualora non ottemperi, entro il termine di quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere, e fatta salva la facolta' del Ministero di procedere alla sospensione o alla revoca del provvedimento stesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo l'obbligo di risarcimento del danno, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 60.000 euro il consorzio che, nell'esercizio delle sue attivita', pone in essere comportamenti che hanno l'effetto di:
a) discriminare tra i soggetti associati appartenenti a uno stesso segmento della filiera ovvero appartenenti a segmenti diversi, quando la diversita' di trattamento non e' contemplata dallo statuto del consorzio stesso;
b) porre ostacoli all'esercizio del diritto all'accesso al consorzio.
2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo l'obbligo di risarcimento del danno, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 60.000 euro il consorzio che, nell'esercizio delle sue attivita', pone in essere comportamenti che hanno l'effetto di:
a) discriminare tra i soggetti associati appartenenti a uno stesso segmento della filiera ovvero appartenenti a segmenti diversi, quando la diversita' di trattamento non e' contemplata dallo statuto del consorzio stesso;
b) porre ostacoli all'esercizio del diritto all'accesso al consorzio.
Giurisprudenza • 2
- 1. Trib. Benevento, sentenza 23/11/2021, n. 2329Provvedimento: […] Non è fondata la contestazione relativa alla insussistenza della violazione contestata. Contrariamente a quanto ritenuto dagli opponenti, il verbale del 14 marzo 2014, nel prevedere a carico dei soli imbottigliatori i contributi per le attività erga omnes di promozione e vigilanza, integra la violazione dell'art. 27 comma 2 d.lgs. 61/2010, oggi art. 82 comma 2 lettera a legge 238/2016, realizzando una discriminazione tra gli associati appartenenti ad uno stesso segmento di filiera.Leggi di più...
- discriminazione tra associati·
- sanzione minima edittale·
- parere Direttore Generale·
- art. 14 legge 689/1981·
- contestazione tardiva·
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- elemento psicologico illecito·
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