CA
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/03/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Michele De Maria - Presidente rel.
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n. 616/2024 promossa in grado di appello d a
Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e rappresentate e difese dall'avv. Francesco Truglio. Parte_4 Parte_5
APPELLANTE Contro
, in persona del pro-tempore. Controparte_1 CP_2
APPELLATO CONTUMACE
All'udienza del 30 gennaio 2025 le appellanti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 13/12/2023 il Tribunale di Trapani, decidendo sul ricorso proposto da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
unitamente ad altre docenti litisconsorti, ha loro riconosciuto il Parte_5 diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge n. 107 del 2015, per le annualità scolastiche a ciascuna accreditate sul presupposto dello svolgimento di incarichi di supplenza annuali o fino al termine delle attività didattiche. Ha rigettato analoga richiesta per annualità nelle quali le docenti avevano espletato supplenze per periodi inferiori e, con particolare riferimento alle docenti odierne appellanti, ha ritenuto precluso l'accesso al beneficio relativamente all'a.s. 2017/2018 in quanto investito dalla prescrizione quinquennale ritualmente formulata dal
[...]
. Controparte_1
Nello specifico il G.L. ha ripercorso le posizioni espresse sull'applicazione dell'istituto denominato “carta docente” introdotto dall'art. 1 comma 121° della Legge n. 107/2015 e di come quest'ultima , programmaticamente riservata ai soli docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche statali sia stata assoggettata ad una interpretazione conformatrice al dettato della clausola n. 4 par. 1 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE in ragione della quale Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. La sentenza, in particolare, fa espresso rimando al dictum nel frattempo enunciato dalla S.C. (Cass. n. 29961 del 27/10/2023) in sede di rinvio pregiudiziale , la quale ha sciolto i molteplici nodi interpretativi innescati dall'applicazione dell'istituto della “carta docenti”. Premessa l'immanenza alla funzione scolastica dell'esigenza di promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale della classe docente necessari a garantire l'erogazione del servizio scolastico , senza distinzione tra docenti di ruolo e non, e che in attuazione di tale obiettivo la L. n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, Controparte_3 inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile», ciò premesso la S.C. ha ritenuto che la clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostavano ad una normativa nazionale che riservasse quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. Ha quindi affermato che :
1. La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3.Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4.L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. Trasfusi i principi sopra enunciati nella odierna controversia ha concluso, pertanto, il G.L. che la normativa interna, passibile di connotazione discriminatoria, doveva assoggettarsi ad una rivisitazione interpretativa favorevole alla estensione del beneficio relativamente ai docenti titolari di incarichi a termine per supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche. Pur tuttavia il G.L., individuata nella notificazione del ricorso di primo grado (luglio 2023) il primo atto interruttivo della prescrizione del diritto azionato , ha ritenuto che, computando a ritroso il termine quinquennale , per l'a.s. 2017/2018 fosse maturata la prescrizione in parola.
Tale capo di sentenza è stato gravato di appello dalle docenti le quali si dolgono dell'applicazione della prescrizione atteso che ,a fronte del fatto che, in conformità alle regole proprie dell'istituto invocato, il diritto preteso avrebbe potuto essere fatto valere a partire dalla data di conferimento dei singoli incarichi ovvero, al più tardi, dal successivo momento in cui, per ciascuna annata di riferimento, era stato consentito ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 28/11/2016, procedere alla registrazione telematica della domanda onde fruire del beneficio, ciò premesso nel caso di specie il G.L. aveva ignorato la prova di un atto interruttivo precedente la notifica del ricorso costituito da atto di costituzione in mora trasmesso alla pec del in data 24/6/2022. CP_1
Sicchè computando il quinquennio a ritroso da tale data il bonus scolastico per l'a.s. 2017/2018 risultava non prescritto. Il non si è costituito pur ritualmente citato onde ne va dichiarata la contumacia. CP_1
Il motivo è fondato.
Soccorre in proposito quanto chiarito dal citato arresto della corte nomofilattica a proposito della natura della prestazione in argomento: nonostante la complessità del meccanismo previsto dal DPCM del 28/11/2016, attuativo della disposizione primaria (che prevede l'iscrizione e registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi, su una piattaforma informatica dedicata;
indi il riconoscimento, volta per volta, all'esercente di un credito verso il di importo CP_1 pari a ciascun acquisto effettuato dal docente, coerente con il disposto normativo) è stato, infatti, ritenuto che l'operazione integra comunque un pagamento, benché a scopo vincolato, essendo, nella sostanza, diretta a rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto di beni o servizi utili alla propria formazione;
in ordine, poi, alla sua natura, la Suprema Corte ne ha escluso il carattere strettamente retributivo, trattandosi di un'obbligazione sui generis, unicamente finalizzata a sostenere le esigenze formative e di aggiornamento del corpo docente, affermandone, nondimeno, la soggezione al termine quinquennale di prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c., trattandosi, in ogni caso, di importi che devono “pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” (Cass. Sez. lav. n. 29961/2023, cit.). Ciò posto e venendo al dies a quo del relativo termine, la stessa Suprema Corte, sul presupposto dell'autoapplicatività della clausola 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro, e della conseguente disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, ha affermato che il singolo docente precario aveva ab origine (ed indipendentemente dall'inoltro dell'apposita domanda, allora non consentito dal sistema informatico) diritto all'erogazione del beneficio in argomento, direttamente in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa anche nei confronti di tale categoria di docenti. Ne consegue, in ordine all'individuazione in concreto del dies a quo, “che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre … dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”. Orbene, l'art. 5 del DPCM del 28.11.2016 (conoscibile ex officio da questa Corte) dispone:
“…Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”. Ne consegue che , venendo alla posizione delle ricorrenti, individuato il dies a quo della prescrizione del diritto preteso per l'a.s. 2017/2018 nel 30/10/2017 e individuato nella notificazione del messaggio pec del 24/6/2022 il primo atto interruttivo della prescrizione, l'anno in contestazione rimane fuori dagli effetti della prescrizione quinquennale. In parziale riforma della sentenza appellata, dovrà allora dichiararsi che le appellanti hanno diritto all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge n. 107/2015 anche per l'a.s. 2017/2018 e, per l'effetto, condannarsi il appellato all'accreditamento per ciascuna di esse del relativo CP_1 importo di € 500,00 oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo. Tenuto conto dell'esito alterno della controversia e avuto riguardo alla scelta processuale del appellato le spese del grado possono lasciarsi a carico delle parti appellanti. CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia del Controparte_1
che dichiara, in parziale riforma della sentenza n. 605/2023 emessa dal
[...]
Tribunale di Trapani in data 13 dicembre 2023, dichiara che le appellanti hanno diritto all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge n. 107/2015 anche per l'a.s. 2017/2018 e, per l'effetto, condanna il appellato all'accreditamento per ciascuna di esse del relativo importo di € CP_1
500,00 oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo. Conferma nel resto la sentenza di primo grado.
Lascia a carico delle appellanti le spese del presente grado del giudizio. Palermo 30 gennaio 2025
Il Presidente est.
Michele De Maria