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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 16/05/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 3495/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3495 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 14.5.2025, vertente tra
– C.F. , residente in [...] 56029 Santa Parte_1 C.F._1
Croce sull'Arno (PI), rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Di Giuseppe - C.F.
- del Foro di Pisa ed elettivamente domiciliato presso lo studio di C.F._2 quest'ultimo sito in via Ho Chi Min n. 40 Santa Croce sull'Arno (PI), in forza di procura alle liti in atti opponente all'esecuzione e
(breviter in persona del Procuratore Controparte_1 CP_2
Speciale, Dott. in qualità di Responsabile Contenzioso , a ciò CP_3 CP_4
autorizzato per procura speciale, autenticata per atto notaio - Roma repertorio nr Persona_1
181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rilasciata da , con sede Controparte_5
in Roma,, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n. ) ente P.IVA_1
pubblico economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n.
193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1 luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle societa' del
Gruppo , tra cui , svolgenti le funzioni della riscossione CP_6 Controparte_7
nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola di NE (cod. fisc. - P.E.C. CodiceFiscale_3
del Foro di Gela, giusta procura alle liti in atti, elettivamente Email_1
domiciliata in Gela (CL) vico Iacona 12
opposta
Oggetto: Opposizione ex art. 615 c.p.c..
Conclusioni delle parti: come da memorie depositate, rispettivamente, il 3.4.2025 (quanto a parte opponente) e il 17.4.2025 (quanto a parte opposta).
*****************************
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Breve excursus processuale
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. , rappresentato e difeso come in atti, proponeva Parte_1
opposizione nei confronti dell'ntimazione di pagamento n. 087 2024 9001823269000 notificata da prov. di Pisa in data 18/11/2024 per € 16.909,45 e in particolare Controparte_8 avverso cartella n. 08720080018238576000 notificata il 07/05/2009 di € 16.644,10 per sanzioni amministrative ex L. 689/1981 art. 27 e L. 386/1990 elevate da . Controparte_9
Deduceva l'attore, a sostegno della proposta opposizione, quanto segue:
“L' non potrà procedere all'esecuzione nei confronti del ricorrente Controparte_5
in quanto la somma portata dalla cartella n. 08720080018238576000 è ormai prescritta. Infatti, la cartella in questione veniva notificata al ricorrente in data 7/5/2009 e nessun altro interruttivo veniva inviato al ricorrente prima dell'intimazione di pagamento ricevuta il 18/11/2024. Essendo, pertanto, trascorso il termine quinquennale di prescrizione (che è il termine previsto normativamente per le sanzioni amministrative) dovrà essere negato alla resistente il diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del sig. e, nel merito, dovranno dichiararsi prescritte le somme di cui Pt_1 all'intimazione di pagamento, e di cui alla cartella opposta. Ad abundantiam si precisa che questa parte, ricevuta la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, richiedeva all'
[...]
copia degli eventuali atti interruttivi della prescrizione notificati dal 2009 ad Controparte_5
oggi in riferimento alla singola cartella di cui si discute (doc. 2 e 3). Tuttavia la resistente rifiutava di inviare i documenti richiesti adducendo illegittime motivazioni riferite all'asserita “genericità” della richiesta (doc. 4 e 5)”.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo medesimo, allegando nel contempo documenti.
Si costituiva l' , eccependo quanto segue: Controparte_5
“Nel costituirsi in giudizio per il tramite del sottoscritto procuratore, la comparente
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, contesta l'opposizione Controparte_8
formulata siccome infondata in fatto ed in diritto e, pertanto, va rigettata, con conseguente condanna alle spese del presente giudizio. SULL'UNICO MOTIVO asserita “… Prescrizione della somma richiesta in pagamento…” Assolutamente infondato in fatto ed in diritto il suddetto motivo di opposizione che andrà rigettato, risultando per tabulas l'avvenuta notifica degli atti interruttivi della prescrizione, costituiti dagli avvisi di intimazione di pagamento di seguito elencati: AVI
08720139004782286000 notificato 30.10.2013, relativo alla cartella di pagamento n.
08720080018238576000; AVI 08720189001929121000, notificato in data 28.09.2018. Infine
l'avviso di intimazione di pagamento impugnato, notificato in data 18.11.2024, come confermato dall'attore. Pertanto, l'intimazione di pagamento, ritualmente notificata, risulta pienamente legittima ed efficace, avendo l'odierna convenuta opposta notificato sia la cartella di pagamento n.
08720080018238576000 come confermato dall'opponente, sia i relativi atti interruttivi della prescrizione della ridetta cartella di pagamento, anche a mani del medesimo opponente. Inoltre, come noto, a causa della Emergenza pandemica, l'art. 68 del DL n. 18/2020 ha sospeso i termini dei versamenti in scadenza nel periodo ricompreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 delle entrate tributarie e non tributarie << derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (omissis) >>. La sospensione ha avuto corrispondente applicazione anche ex parte creditoris giusta l'espresso espresso richiamo dell'art. 68 cit. all'art. 12 n. 159/2015 a mente di cui << << Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione….>> In tale finestra temporale,
l' non ha avuto titolo legale per far valere alcun credito riscossivo con conseguente CP_8
sospensione ex art. 2935 di tutti i termini decadenziali e prescrizionali dei crediti della riscossione
(Cass. 2387/2004; Cass. 7645/1994). Considerati i 541 giorni di sospensione Covid 19, non è quindi maturata alcuna estinzione per prescrizione dei crediti opposti. E' pacifico che, ove il termine sia scaduto nel periodo di sospensione, essendo rimasto il computo medio tempore sospeso, esso riprende a decorrere a far data dalla cessazione della sospensione. Ed analoga regola vale anche per l'ipotesi in cui la scadenza del termine si collochi dopo la fine della sospensione: in tal caso dovranno essere aggiunti i giorni medio tempore sospesi. I termini di prescrizione devono considerarsi sospesi dal 08.03.2020 e ricominciano a decorre dopo la scadenza del periodo di sospensione di 541 giorni, non potendo decorrere per tutto il 2020 e 2021. Nessuna prescrizione della pretesa creditoria contenuta nella cartella di pagamento 08720080018238576000, potrà essere dichiarata, proprio in applicazione della richiamata normativa emergenziale, avendo l'
[...] ritualmente notificato gli atti interruttivi sopra richiamati e da ultimo Controparte_1
l'intimazione di pagamento impugnata”.
Concludeva, quindi, nei seguenti termini:
“
1. nel merito, ritenere e dichiarare, comunque, infondata in fatto ed in diritto la odierna opposizione
e per l'effetto rigettarla, confermando la debenza degli importi dovuti.
2. conseguentemente, condannare parte avversa al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.; 3. in subordine, in caso di accoglimento anche parziale del presente ricorso, disporre comunque la compensazione delle spese del giudizio”.
In sede di prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. l'opponente, preso atto dell'avvenuta allegazione da parte dell' convenuta, successivamente alla notifica dell'atto introduttivo del presente CP_8 giudizio, degli atti a lui notificati e interruttivi della prescrizione del credito dell' medesima, CP_8
chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, facendo presente di avere chiesto, una volta preso atto della suddetta interruzione della prescrizione, la rateizzazione dell'importo di cui all'intimazione di pagamento impugnata e instando per l'integrale compensazione delle spese di lite giustificata, a suo dire, dal fatto che solo dopo aver ricevuto la notifica della citazione controparte aveva provveduto ad allegare la documentazione relativa ai suindicati atti interruttivi, che non aveva messo a disposizione dell'attore, prima dell'instaurazione della controversia, nonostante le richieste in tal senso da questi avanzate.
Con la memoria depositata il 16.4.2025 l'Agenzia opposta contestava le argomentazioni svolte da controparte nella suindicata prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. e insisteva nelle rassegnate conclusioni.
Quindi all'udienza del 14.5.2025 questo giudice invitava le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, in esito a tale discussione e alla reiterazione, ad opera delle parti medesime, delle conclusioni rispettivamente formulate, tratteneva la causa in decisione.
************************
Merito della lite e motivi della decisione
Rileva il giudicante, nel venire a decidere la presente controversia, che, avendo l'opponente chiesto,
a seguito delle produzioni documentali di controparte, che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con ciò palesando la propria sopravvenuta carenza di interesse a ottenere una pronuncia sulla fondatezza della proposta opposizione, devesi provvedere in conformità a detta richiesta del Pt_1
Quanto alle spese di lite -da liquidarsi secondo le tariffe vigenti in base al valore della causa, alla bassa complessità della stessa e all'attività in concreto prestata, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario- si ritiene che le stesse debbano essere addossate per intero all'opponente, atteso che l'infruttuoso promuovimento del presente giudizio, sull'infondatezza del motivo di doglianza dedotto nel quale lo stesso ha convenuto in esito alle suindicate produzioni Pt_1 documentali dell' non può essere in alcun modo ascritto a quest'ultima, bensì all'odierno CP_2
attore il quale, là dove avesse diligentemente conservato la documentazione relativa agli atti notificatigli, avrebbe potuto evitare l'instaurazione della controversia.
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282
c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così:
1) DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
2) CONDANNA a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in euro Parte_1
1.700,00 per competenze, oltre spese generali 15% nonchè I.V.A. e C.P.A. come per legge e di cui dispone la distrazione in favore del procuratore di parte opposta, antistatario;
3) DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
Così deciso in Pisa, in data 15.5.2025 Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3495 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 14.5.2025, vertente tra
– C.F. , residente in [...] 56029 Santa Parte_1 C.F._1
Croce sull'Arno (PI), rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Di Giuseppe - C.F.
- del Foro di Pisa ed elettivamente domiciliato presso lo studio di C.F._2 quest'ultimo sito in via Ho Chi Min n. 40 Santa Croce sull'Arno (PI), in forza di procura alle liti in atti opponente all'esecuzione e
(breviter in persona del Procuratore Controparte_1 CP_2
Speciale, Dott. in qualità di Responsabile Contenzioso , a ciò CP_3 CP_4
autorizzato per procura speciale, autenticata per atto notaio - Roma repertorio nr Persona_1
181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rilasciata da , con sede Controparte_5
in Roma,, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n. ) ente P.IVA_1
pubblico economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n.
193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1 luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle societa' del
Gruppo , tra cui , svolgenti le funzioni della riscossione CP_6 Controparte_7
nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola di NE (cod. fisc. - P.E.C. CodiceFiscale_3
del Foro di Gela, giusta procura alle liti in atti, elettivamente Email_1
domiciliata in Gela (CL) vico Iacona 12
opposta
Oggetto: Opposizione ex art. 615 c.p.c..
Conclusioni delle parti: come da memorie depositate, rispettivamente, il 3.4.2025 (quanto a parte opponente) e il 17.4.2025 (quanto a parte opposta).
*****************************
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Breve excursus processuale
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. , rappresentato e difeso come in atti, proponeva Parte_1
opposizione nei confronti dell'ntimazione di pagamento n. 087 2024 9001823269000 notificata da prov. di Pisa in data 18/11/2024 per € 16.909,45 e in particolare Controparte_8 avverso cartella n. 08720080018238576000 notificata il 07/05/2009 di € 16.644,10 per sanzioni amministrative ex L. 689/1981 art. 27 e L. 386/1990 elevate da . Controparte_9
Deduceva l'attore, a sostegno della proposta opposizione, quanto segue:
“L' non potrà procedere all'esecuzione nei confronti del ricorrente Controparte_5
in quanto la somma portata dalla cartella n. 08720080018238576000 è ormai prescritta. Infatti, la cartella in questione veniva notificata al ricorrente in data 7/5/2009 e nessun altro interruttivo veniva inviato al ricorrente prima dell'intimazione di pagamento ricevuta il 18/11/2024. Essendo, pertanto, trascorso il termine quinquennale di prescrizione (che è il termine previsto normativamente per le sanzioni amministrative) dovrà essere negato alla resistente il diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del sig. e, nel merito, dovranno dichiararsi prescritte le somme di cui Pt_1 all'intimazione di pagamento, e di cui alla cartella opposta. Ad abundantiam si precisa che questa parte, ricevuta la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, richiedeva all'
[...]
copia degli eventuali atti interruttivi della prescrizione notificati dal 2009 ad Controparte_5
oggi in riferimento alla singola cartella di cui si discute (doc. 2 e 3). Tuttavia la resistente rifiutava di inviare i documenti richiesti adducendo illegittime motivazioni riferite all'asserita “genericità” della richiesta (doc. 4 e 5)”.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo medesimo, allegando nel contempo documenti.
Si costituiva l' , eccependo quanto segue: Controparte_5
“Nel costituirsi in giudizio per il tramite del sottoscritto procuratore, la comparente
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, contesta l'opposizione Controparte_8
formulata siccome infondata in fatto ed in diritto e, pertanto, va rigettata, con conseguente condanna alle spese del presente giudizio. SULL'UNICO MOTIVO asserita “… Prescrizione della somma richiesta in pagamento…” Assolutamente infondato in fatto ed in diritto il suddetto motivo di opposizione che andrà rigettato, risultando per tabulas l'avvenuta notifica degli atti interruttivi della prescrizione, costituiti dagli avvisi di intimazione di pagamento di seguito elencati: AVI
08720139004782286000 notificato 30.10.2013, relativo alla cartella di pagamento n.
08720080018238576000; AVI 08720189001929121000, notificato in data 28.09.2018. Infine
l'avviso di intimazione di pagamento impugnato, notificato in data 18.11.2024, come confermato dall'attore. Pertanto, l'intimazione di pagamento, ritualmente notificata, risulta pienamente legittima ed efficace, avendo l'odierna convenuta opposta notificato sia la cartella di pagamento n.
08720080018238576000 come confermato dall'opponente, sia i relativi atti interruttivi della prescrizione della ridetta cartella di pagamento, anche a mani del medesimo opponente. Inoltre, come noto, a causa della Emergenza pandemica, l'art. 68 del DL n. 18/2020 ha sospeso i termini dei versamenti in scadenza nel periodo ricompreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 delle entrate tributarie e non tributarie << derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (omissis) >>. La sospensione ha avuto corrispondente applicazione anche ex parte creditoris giusta l'espresso espresso richiamo dell'art. 68 cit. all'art. 12 n. 159/2015 a mente di cui << << Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione….>> In tale finestra temporale,
l' non ha avuto titolo legale per far valere alcun credito riscossivo con conseguente CP_8
sospensione ex art. 2935 di tutti i termini decadenziali e prescrizionali dei crediti della riscossione
(Cass. 2387/2004; Cass. 7645/1994). Considerati i 541 giorni di sospensione Covid 19, non è quindi maturata alcuna estinzione per prescrizione dei crediti opposti. E' pacifico che, ove il termine sia scaduto nel periodo di sospensione, essendo rimasto il computo medio tempore sospeso, esso riprende a decorrere a far data dalla cessazione della sospensione. Ed analoga regola vale anche per l'ipotesi in cui la scadenza del termine si collochi dopo la fine della sospensione: in tal caso dovranno essere aggiunti i giorni medio tempore sospesi. I termini di prescrizione devono considerarsi sospesi dal 08.03.2020 e ricominciano a decorre dopo la scadenza del periodo di sospensione di 541 giorni, non potendo decorrere per tutto il 2020 e 2021. Nessuna prescrizione della pretesa creditoria contenuta nella cartella di pagamento 08720080018238576000, potrà essere dichiarata, proprio in applicazione della richiamata normativa emergenziale, avendo l'
[...] ritualmente notificato gli atti interruttivi sopra richiamati e da ultimo Controparte_1
l'intimazione di pagamento impugnata”.
Concludeva, quindi, nei seguenti termini:
“
1. nel merito, ritenere e dichiarare, comunque, infondata in fatto ed in diritto la odierna opposizione
e per l'effetto rigettarla, confermando la debenza degli importi dovuti.
2. conseguentemente, condannare parte avversa al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.; 3. in subordine, in caso di accoglimento anche parziale del presente ricorso, disporre comunque la compensazione delle spese del giudizio”.
In sede di prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. l'opponente, preso atto dell'avvenuta allegazione da parte dell' convenuta, successivamente alla notifica dell'atto introduttivo del presente CP_8 giudizio, degli atti a lui notificati e interruttivi della prescrizione del credito dell' medesima, CP_8
chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, facendo presente di avere chiesto, una volta preso atto della suddetta interruzione della prescrizione, la rateizzazione dell'importo di cui all'intimazione di pagamento impugnata e instando per l'integrale compensazione delle spese di lite giustificata, a suo dire, dal fatto che solo dopo aver ricevuto la notifica della citazione controparte aveva provveduto ad allegare la documentazione relativa ai suindicati atti interruttivi, che non aveva messo a disposizione dell'attore, prima dell'instaurazione della controversia, nonostante le richieste in tal senso da questi avanzate.
Con la memoria depositata il 16.4.2025 l'Agenzia opposta contestava le argomentazioni svolte da controparte nella suindicata prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. e insisteva nelle rassegnate conclusioni.
Quindi all'udienza del 14.5.2025 questo giudice invitava le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, in esito a tale discussione e alla reiterazione, ad opera delle parti medesime, delle conclusioni rispettivamente formulate, tratteneva la causa in decisione.
************************
Merito della lite e motivi della decisione
Rileva il giudicante, nel venire a decidere la presente controversia, che, avendo l'opponente chiesto,
a seguito delle produzioni documentali di controparte, che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con ciò palesando la propria sopravvenuta carenza di interesse a ottenere una pronuncia sulla fondatezza della proposta opposizione, devesi provvedere in conformità a detta richiesta del Pt_1
Quanto alle spese di lite -da liquidarsi secondo le tariffe vigenti in base al valore della causa, alla bassa complessità della stessa e all'attività in concreto prestata, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario- si ritiene che le stesse debbano essere addossate per intero all'opponente, atteso che l'infruttuoso promuovimento del presente giudizio, sull'infondatezza del motivo di doglianza dedotto nel quale lo stesso ha convenuto in esito alle suindicate produzioni Pt_1 documentali dell' non può essere in alcun modo ascritto a quest'ultima, bensì all'odierno CP_2
attore il quale, là dove avesse diligentemente conservato la documentazione relativa agli atti notificatigli, avrebbe potuto evitare l'instaurazione della controversia.
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282
c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così:
1) DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
2) CONDANNA a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in euro Parte_1
1.700,00 per competenze, oltre spese generali 15% nonchè I.V.A. e C.P.A. come per legge e di cui dispone la distrazione in favore del procuratore di parte opposta, antistatario;
3) DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
Così deciso in Pisa, in data 15.5.2025 Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza