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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/06/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio, nelle persone di:
1) Dott.ssa Giovanna GIOIA Presidente
2) Dott.ssa Adele FORESTA Consigliere
3) Avv. Rosario Maria GIUFFRÈ Giudice Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 687 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv.Caterina Biondi in virtù di Parte_1 procura allegata all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catanzaro, via Madonna dei Cieli, 32
APPELLANTE
CONTRO
in proprio e quale eredi di e Controparte_1 Persona_1 CP_2
in persona dell'Avv. Giuliana Mungari Cotruzzolà nella sua qualità di
[...] Amministratore di Sostegno che la rappresenta e difende in forza di procura rilasciata su foglio separato che si allega alla comparsa di costituzione e risposta in appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesco Ryllo sito in Crotone alla
Via dei Mille, 13.
APPELLATE
Sulle seguenti CONCLUSIONI:
Per l'appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni Parte_1 contraria eccezione, deduzione e richiesta reietta, in riforma della menzionata sentenza di prime cure ed in integrale accoglimento del presente gravame, così statuire:
1. in via principale, in accoglimento dei motivi di fatto e di diritto di cui al presente atto, accogliere il proposto appello perché fondato e, per l'effetto riformare la sentenza di primo grado;
2. conseguentemente e per l'effetto ammettere i mezzi istruttori così come articolati dal Sig.
3.- in subordine ammettere la domanda di usucapione formulata dalla Parte_2
Sig.ra per i motivi esposti al cap. 3 del presente atto, con Parte_1 concessione dei termini ex art.183 c.p.c.
4. condannare i convenuti alle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Per le appellate in proprio e quale erede CP_1 Parte_3 Persona_1 di e : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita rigettare CP_2 Persona_1
l'appello avversario perché infondato in fatto ed indiritto, confermando la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze anche di questo grado di giudizio da liquidarsi in favore della Sig.ra ”. Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, - esponendo di Parte_2 aver posseduto per oltre cinquant'anni, in modo continuo, pacifico ed indisturbato un appezzamento di terreno su cui insiste un fabbricato, sito nel comune di Isola Capo di
Rizzuto (KR), alla via Capo Colonna, Giardino Messina, località S. Nicola, distinto al catasto del predetto Comune al foglio n. 12, particella n. 1098 sub. 1 e particelle nn.
300, 326 e 1099 - ha convenuto in giudizio e CP_2 Controparte_1 Per_1
, chiedendo accertarsi e dichiararsi l'acquisto della piena proprietà
[...] dell'immobile così come individuato, in suo esclusivo favore, per intervenuta usucapione immobiliare ultraventennale ex art. 1158 cod. civ. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio per CP_1
e , in proprio e quali eredi di l'amministratore
[...] Persona_1 CP_2 di sostegno avv. Giuliana Mungari Cotruzzolà, eccependo l'infondatezza della domanda attorea poiché genericamente articolata e comunque non provata. Concludevano, quindi, chiedendo il rigetto della domanda.
All'udienza del 13.07.2021 parte attorea chiedeva dichiararsi l'interruzione del processo per intervenuto decesso di Parte_2
All'udienza del 14.09.2021, previo deposito del certificato di morte e della procura alle liti rilasciata da parte attorea, viene dichiarata l'interruzione del processo.
Con ricorso depositato in data 08.10.2021 da e Controparte_1 Per_1
, in proprio e quali eredi di il giudizio veniva riassunto.
[...] CP_2
Nel giudizio in riassunzione si costituiva chiedendo la Parte_1 revoca dell'ordinanza con cui sono state rigettate le prove orali articolate dall'originario attore nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cod. proc. civ., l'accoglimento della domanda di usucapione formulata da e in via subordinata, l'accertamento e Parte_2 la dichiarazione dell'acquisto della piena proprietà dell'immobile oggetto di causa, in suo esclusivo favore, per intervenuta usucapione immobiliare ultraventennale ex art. 1158 cod. civ.
Nessuno si costituiva in giudizio per e CP_3 CP_4 [...]
nei confronti dei quali veniva dichiarata la contumacia. CP_5
All'udienza del 12.01.2022 previa precisazione delle conclusioni e discussione orale la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
Con sentenza n. 25/2022 pubblicata il 12/01/2022, definitivamente pronunciando il Tribunale di Crotone, sulla domanda promossa da Parte_2 cosi decideva: “dichiara la contumacia di e CP_3 CP_4 [...]
- rigetta la domanda di usucapione avanzata da - CP_5 Parte_2 rigetta la domanda di usucapione formulata da - condanna Parte_1
quale erede di alla rifusione delle spese di lite Parte_1 Parte_2 che liquida, in favore di e , nella superiore qualità Controparte_1 Persona_1 ed in persona dell'amministratore di sostegno avv. Giuliana Mungari Cotruzzolà, in €
3.384,50 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA, se dovuti, come per legge;
- compensa le spese di lite tra e CP_3 CP_4 CP_5 quali eredi di e e , nella
[...] Parte_2 Controparte_1 Persona_1 superiore qualità ed in persona dell'amministratore di sostegno avv. Giuliana Mungari
Cotruzzolà”.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello per i Parte_1 seguenti motivi: Con un primo motivo ha contestato la decisione con la quale il giudice del primo grado ha rigettato l'istanza di ammissione della prova testimoniale rilevando che i primi tre capitoli di prova sono stati dichiarati erroneamente inammissibili e gli ultimi due erroneamente irrilevanti .
Con altro motivo l'appellante deduce che lo stesso giudice del primo grado in altro giudizio avrebbe ammesso dei capitoli di prova che erano stati articolati nello stesso modo di quelli dell'odierno giudizio.
Con un terzo motivo l'appellante deduce che l'ordinanza di rigetto è stata emanata in violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 delle disp. att. C.p.c. in quanto non avrebbe fornito una motizione del rigetto.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19 gennaio 2023 si è costituita in appello in proprio e quale erede di e Controparte_1 Persona_1 CP_2 contestando la fondatezza dell'appello. Deduce parte appellata che la domanda di usucapione richiede una prova rigorosa e che l'attore in primo grado non ha fornito una prova certa del diritto che pretende di aver acqustato.
Conclude, qiundi, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 03.12.24 sostituita ex art. 127 ter c.p.c con il deposito di note di trattazione scritta, con ordinanza del 20.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame parte appellante ha fatto rilevare l'errore in cui, a suo dire, sarebbe incorso il giudicante nel rigettare la richiesta di ammissione dei capitoli di prova formulati dall'attore in primo grado al fine di dimostrare l'intervenuto acquisto dell'usucapione del terreno oggetto di causa.
Segnatamente, parte appellante ha dedotto che i capitoli di prova non meritavano di essere dichiarati inammissibili (i primi tre), da provare (il quarto), e irrilevante (il quinto) perché - sempre secondo la sua tesi - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice l'articolazione dei capitoli, qualora fossero stati ammessi, era idonea a dimostrare la sussistenza, in suo favore, dei requisiti per l'acquisto del bene a titolo originario.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante ha dedotto una sorta di incoerenza del giudice del primo grado il quale, a suo dire, nel corso di un altro giudizio, promosso sempre in materia di usucapione, avrebbe ammesso dei capitoli di prova formulati allo stesso modo di quelli rigettati nella fase di primo grado dell'odierno giudizio.
Infine, con il terzo motivo di gravame l'appellante ha rilevato la carenza di motivazione dell'ordinanza con la quale il giudice ha rigettato la richiesta dell'attore di ammissione dei capitoli di prova testimoniale.
Ebbene i motivi di doglianza non sono fondati e pertanto non possono essere accolti per le seguenti ragioni.
Prima di ogni cosa preme precisare che in materia di prova dell'usucapione la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo ripetutamente di chiarire: "Ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni. Il requisito della continuità, necessario per la configurabilità del possesso "ad usucapionem" si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla res. La continuità si distingue, pertanto, dall'interruzione del possesso, giacchè per la prima rileva unicamente il comportamento del possessore, e non già la volontà contraria del proprietario, mentre la seconda deriva dal fatto del terzo che privi il possessore del possesso (interruzione naturale) o dall'attività del titolare del diritto reale, il quale compia un atto di esercizio del diritto medesimo." (Cassazione civile sez. II, 08/10/2021, n. 27376).
Fatta questa premessa, va specificato che la prova della sussistenza dei requisiti utili ai fini dell'usucapione è molto rigorosa. In particolare la cronologia dei fatti assume un peculiare rilievo. Sul punto la Suprema Corte ha difatti statuito che: "La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa." (Cass. civ., ord.
n. 20997 del 12.10.2011; Cass. civ. sent. n. 9547 del 22.4.2009).
La collocazione precisa dei fatti nel tempo e nello spazio, consente di ottenere dal teste la formulazione di risposte piu specifiche.
Articolando diversamente i capitoli il rischio è di ottenere dai testi affermazioni generiche o ambigue ma comunque insufficienti a provare la domanda.
Va aggiunto che la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi (Cass. civ. sez. II, sent. n. 1824 del 18.2.2000).
Ciò premesso i capitoli di prova: “
1. Vero che il Sig. possiede in modo Parte_2 pacifico, indisturbato e continuo, da oltre 50 anni, l'immobile ubicato in Isola Capo
Rizzuto alla Via Capo Colonna giardino Messina S. Nicola;
riportato in Catasto del
Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR) al Fogio n. 12, particelle n. 1098 sub. 1; 300 – 326
e 1099; 2. Vero che il Sig. ha sempre provveduto, da solo, alla cura Parte_2 dell'immobile sopra descritto;
3. Vero che il Sig. ha vissuto e vive con Parte_2 la propria famiglia da oltre 50 anni nella casa sopra specificata ed ha provveduto da solo alla coltivazione del terreno circostante;
4. Vero che il terreno posseduto dal Sig.
è di circa 1000 mq e che su detto terreno vi è la casa dove abita;
5. Parte_2
Vero che sul detto terreno e sull'anzidetta abitazione non sono mai state viste le Sigg.re
, e ” sono stati articolati in modo CP_2 Controparte_1 Persona_1 generico. Detti capitoli non consentono di comprendere da quando l'asserito possesso sarebbe iniziato, né come tale possesso si sarebbe estrinsecato.
Ed infatti l'attore deve dare dimostrazione di quando e come abbia cominciato a possedere fornendo la prova del tempo di questo possesso continuato e indisturbato e della qualità uti dominus di questo potere di fatto esercitato sul bene. A tal fine deve, quindi, dedurre circostanze idonee a dimostrare un costante comportamento, attraverso una serie di atti concreti corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato.
Nella fattispecie odierna i capitoli di prova per come sono stati articolati non avrebbero potuto dimostrare alcuna delle circostanze predette non essendo sufficiente affermare di aver possseduto per oltre cinquant'anni un bene, o di avervi provveduto alla cura e alla coltivazione.
Sul punto è granitico l'orientamento giurisprudenziale in proposito confermato anche da una recentissima sentenza che ha statuito: "In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà...”. (Cass. Civ. sez.
II, 11/01/2024, n.1121).
Diversamente dalla coltivazione altre attività quali la recinzione del fondo o il mutamento della destinazione d'uso del fondo stesso sarebbero state, qualora esistenti, idonee a dimostrare in concreto l'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto.
A ragione, quindi, il giudice del primo grado, ha dovuto dichiarare la prova testimoniale inammissibile. L'attore non ha indicato nei capitoli di prova fatti precisi, ma solo circostanze generiche e assolutamente inidonee a dimostrare la sua relazione materiale con il bene oggetto di causa, né quindi la continuità nel tempo e l'intenzione di comportarsi con il bene come fosse l'effettivo proprietario, cosi come richiede la prova rigorosa in materia di usucapione.
Il rigetto del privo motivo che costituisce il motivo principale dell'atto assorbirebbe in sè anche gli ulteriori motivi i quali comunque si appalesano totalmente privi di pregio.
Ad ogni modo per completezza va precisato che nel giudizio richiamato dall'appellante le circostanze indicate nei due capitoli di prova sono state articolate in modo più preciso rispetto a come sono state formulate nella prima fase dell'odierno. Prima di ogni cosa l'attore colloca temporalmente l'inizio del possesso all'anno 1960; precisamente la continuita del possesso è provata anche dal fatto che prima di lui lo stesso bene è stato posseduto dal padre. Produce delle fotografie da esibire ai testi ed infine indica una serie di attività quali la manutenzione, la riparazione, la pulizia e custodia del bene. Riassume quindi in solo due capitole una una serie di circostanze meglio precisate che meritavano di essere valutate.
L'ultimo motivo di appello è diretto a denunciare la carente motivazione dell'ordinanza di non ammissione dei messi istruttori. Fermo restando che, come gia precisato ai precedenti motivi, il Collegio non ravvisa alcuna condotta censurabile nella decisione del giudice di primo grado di non ammissione dei mezzi istruttori e che anzi sente di condividere pienamente, basti sul motivo precisare che tra i provvedimenti emessi dal giudice le ordinanze, che pssono essere pronunciate in udienza a verbale o fuori udienza, si caratterizzano proprio perché sono succintamente motivate, contrariamente alle sentenze che secondo l'art. 111 cost. devono essere adeguatamente motivate.
Nel caso di specie il giudice del primo grado ha dato nella sentenza gravata la motivazione esauriente del rigetto dei mezzi istruttori richiamando ogni singolo capitolo di prova e spiegando appunto per quale ragione li ha ritenuti quali inammissibili, quali non documentati e quali non provati.
Da ultimo, per quanto concerne la domanda con la quale l'appellante ha chiesto in via subordinanta l'accertamento in suo favore dell'intervenuta usucapione del bene oggetto di causa va precisato quanto segue.
L'appellante si è costituita nel giudizio del primo grado a seguito della riassunzione del medesimo per intervenuta morte del marito ivi Parte_2 chiedendo in via principale l'accoglimento della domanda originaria di accertamento dell'usucapione in favore del marito, e in via subordinata l'accertamento dell'usucapione in suo favore. Sennonchè va precisato che il processo in riassunzione non ricomincia ex novo ma continua restando fermi gli effetti sostanziali e processuali del processo originario, restando ferme le preclusioni già maturate. Nel caso di specie, non è censurabile la decisione del giudice del Tribunale perche l'appellante ha formulato la domanda di usucapione con gli stessi capitoli di prova gia rigettati prima dell'interruzione e pertanto anche tale domanda non poteva essere accolta.
Le superiori motivazioni impongono il rigetto dell'appello.
Le spese di giudizio vengono poste a carico della parte soccombente e in favore degli appellati e si liquidano - avuto riguardo al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n.
147/2022 - in complessivi € 2.906,00 per compensi professionali (scaglione da €
5.201,00 ad € 26.000,00 fase di studio, fase introduttiva, decisoria, ed istruttoria- trattazione - in applicazione dell'Ordinanza Cass. Civ. n. 29857/2023), oltre rimb. forf.
15%, CPA ed IVA come per legge.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater
D.P.R. n. 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del presente appello, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da così provvede: Controparte_6
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado.
- Condanna parte appellante al pagamento delle spese di Controparte_6 giudizio liquidandole, in favore di in proprio e quel erede di Controparte_1
in complessivi € 2.906,00, oltre rimb. forf. 15%, CPA ed IVA come CP_2 per legge.
- Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
n. 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del presente appello, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Prima Sezione Civile, tenutasi da remoto il 04 giugno 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Rosario Maria Giuffrè Dott.ssa Giovanna Gioia