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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 08/10/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 809/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 809 del ruolo generale per l'anno 2023, discussa e decisa all'udienza cartolare del 08/10/2025, e vertente
TRA
, p. iva , con sede legale in REPUBBLICA CECA, in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in SARNO Parte_2
(SA) alla via Prolungamento Matteotti n. 134, presso lo studio dell'Avv. MANCUSI GIUSEPPE che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 629/2022 del Giudice di Pace di Cassino
CONCLUSIONI: come da note scritte di udienza del 08/10/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 22 L. 689/1981 la società proponeva opposizione dinanzi Parte_1 al Giudice di Pace di Cassino avverso il verbale di contestazione n. 700017217257 elevato dalla
Polizia Stradale – sezione di Frosinone, in data 12/06/2021, con il quale gli veniva contestata la violazione dell'art. 93 comma 1 bis e 7 bis C.d.S. poiché il giorno 12/06/2021, alle ore 12:30 in
Castrocielo, via A.S. Casilina Est, la sig.ra in qualità di conducente del veicolo Parte_3
Citroen C1 tg. 45H9380 Stato CZ, residente in Italia da oltre 60 giorni, circolava alla guida della
1 N. 809/2023 R.G.
descritta autovettura immatricolata in Repubblica Ceca e nella sua disponibilità per “locazione senza conducente”, con contestuale ritiro della carta di circolazione e sottoposizione a sequestro ex art. 213 CdS.
Non si costituiva in giudizio la , che veniva dichiarata contumace Controparte_1 all'udienza del 19/10/2021.
Il Giudice di Pace di Cassino con sentenza n. 629/2022, depositata in data 09/08/2021, rigettava l'opposizione, confermando il suddetto verbale di contestazione e rideterminando in €
712,00 la sanzione pecuniaria ivi comminata, con compensazione delle spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso in appello la chiedendo di Parte_1 accogliere l'appello, di riformare la sentenza impugnata e di annullare l'ingiunzione irrogata, e nel merito lamentando: 1) il difetto di motivazione e/o illogicità della motivazione in violazione dell'art. 132 commi 1 e 4 c.p.c.; 2) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 93 commi 1 bis, 1 ter e 7; 3) la violazione delle norme sul procedimento – violazione e/o falsa applicazione della circolare ministeriale del 31 maggio 2021 n. 300/A/5305/21/111/44; 4) il contrasto dell'art. 93 CdS con la normativa europea in materia di libera circolazione di capitali.
Non si costituiva in giudizio l'appellata e all'udienza del 09/11/2023, verificata la regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia.
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto.
Occorre premettere che il comma 1-bis dell'art. 93 del Codice della Strada (D.lgs.
285/1992), inserito dall' art. 29-bis, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. n. 113/2018 in sede di conversione, pro tempore vigente, stabiliva che “Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre 60 giorni, circolare con un veicolo immatricolato all'estero”. Il divieto in parola era punito, secondo quanto prescriveva il comma 7-bis dell'art. 93 cod. strada, anch'esso inserito dal citato art. 29-bis, comma 11, lett.a), n. 2), con una sanzione pecuniaria da euro 711 a euro 2.842, unitamente al sequestro del veicolo e alla confisca del medesimo nel caso in cui, entro sei mesi, il proprietario non provveda a immatricolare il veicolo in
Italia o a condurlo all'estero tramite il foglio di via.
L'unica eccezione a tale obbligo di immatricolazione era prevista nel comma 1-ter del medesimo art. 93 Codice della Strada, con riguardo al veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché nell'ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato
2 N. 809/2023 R.G.
membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in
Italia una sede secondaria od altra sede effettiva.
Orbene, la norma posta a base dell'infrazione, ovvero l'art 93 commi 1 bis e 7 bis, risulta abrogata dalla legge n. 238 del 23/12/2021, entrata in vigore il 18/03/2022, e introdotta a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea che con sentenza pronunciata in data 16 dicembre
2021 (nella causa C/274/2020) ha dichiarato che l'art. 93 comma 1 bis viola le normative europee ed in particolare l'art. 63 del TFUE laddove stabilisce che “sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali di Stati membri” costituendo il prestito trasfrontaliero di autovetture movimento di capitali e proprio a seguito di detta pronuncia l'Italia ha introdotto nel codice della strada l'art. 93 bis.
Ciò posto deve osservarsi che la Corte costituzionale con sentenza n. 113 del 06/06/2023, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dei commi 1 -bis e 7 -bis dell'art. 93 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotti dall'art. 29 -bis , comma 1, lettera a)
, numeri 1) e 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del
e l'organizzazione e il funzionamento dell per Controparte_2 Controparte_3
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), Controparte_4 convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132; 2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dei commi 1 -ter , 1 - quater e 7 -ter dell'art. 93 cod. strada, introdotti dall'art. 29 -bis , comma 1, lettera a) , numeri 1) e
2), del d.l. n. 113 del 2018, come convertito.
Come è noto, “La pronuncia di illegittimita costituzionale di una norma di legge comporta non gia l'abrogazione, o la declaratoria di inesistenza o di nullita, o l'annullamento della norma dichiarata incostituzionale, bensi la disapplicazione della stessa, dando luogo a un fenomeno che si colloca, sul piano effettuale, in una posizione intermedia tra l'abrogazione, avente di regola efficacia ex nunc, e l'annullamento che, normalmente, produce effetti ex tunc. Pertanto, la norma dichiarata costituzionalmente illegittima deve essere disapplicata con effetti ex nunc o con efficacia ex tunc, a seconda che tale diversa efficacia nel tempo della dichiarazione di incostituzionalita discenda dalla natura o dal contenuto della norma illegittima, oppure dalla portata del precetto costituzionale violato o dal diverso grado del contrasto tra quest'ultimo e la norma di legge, ovvero, infine, dalla natura del rapporto sorto nel vigore della norma successivamente dichiarata incostituzionale. Fuori delle ipotesi, aventi caratteri di eccezionalita, in cui essa travolge tutti gli effetti degli Atti compiuti in base alla norma illegittima, la dichiarazione di incostituzionalita
3 N. 809/2023 R.G.
(avuto riguardo al precetto costituzionale violato, alla disciplina dettata dalla norma riconosciuta costituzionalmente illegittima e alla natura del rapporto disciplinato da quest'ultima) comporta la caducazione dei soli effetti non definitivi e, nei rapporti ancora in corso di svolgimento, anche degli effetti successivi alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, restando quindi fermi quegli effetti anteriori che, pur essendo riconducibili allo stesso rapporto non ancora esaurito, abbiano definitivamente conseguito, in tutto o in parte, la loro funzione costitutiva, estintiva, modificativa o traslativa di situazioni giuridicamente rilevanti” (Cass. Civile, sez. III, 11-04-1975,
n. 1384)”.
Pertanto, l'efficacia retroattiva della sentenza di illegittimità costituzionale non si estende unicamente ai rapporti esauriti, ossia quei rapporti che, sorti precedentemente, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate in virtù del passaggio in giudicato della decisione giudiziale o dalla definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili.
Nel caso in esame, opera dunque l'efficacia retroattiva della pronuncia, essendo il rapporto in questione ancora pendente.
Alla luce di quanto esposto, deve annullarsi il verbale n. 700017217257 elevato dalla Polizia
Stradale – sezione di in data 12/06/2021 e le sanzioni accessorie di ritiro della carta di CP_1 circolazione e di sequestro amministrativo del veicolo.
Restano assorbite le ulteriori questioni.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella L. n.
162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio di entrambi i gradi in considerazione delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accoglie l'appello e in riforma della sentenza n. 629/2022 del 09/08/2022 emessa dal Giudice di
Pace di Cassino annulla il verbale n. 700017217257 elevato dalla Polizia Stradale di del CP_1
12.6.2021;
2) compensa le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Cassino il 8 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
4 N. 809/2023 R.G.
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 809 del ruolo generale per l'anno 2023, discussa e decisa all'udienza cartolare del 08/10/2025, e vertente
TRA
, p. iva , con sede legale in REPUBBLICA CECA, in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in SARNO Parte_2
(SA) alla via Prolungamento Matteotti n. 134, presso lo studio dell'Avv. MANCUSI GIUSEPPE che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 629/2022 del Giudice di Pace di Cassino
CONCLUSIONI: come da note scritte di udienza del 08/10/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 22 L. 689/1981 la società proponeva opposizione dinanzi Parte_1 al Giudice di Pace di Cassino avverso il verbale di contestazione n. 700017217257 elevato dalla
Polizia Stradale – sezione di Frosinone, in data 12/06/2021, con il quale gli veniva contestata la violazione dell'art. 93 comma 1 bis e 7 bis C.d.S. poiché il giorno 12/06/2021, alle ore 12:30 in
Castrocielo, via A.S. Casilina Est, la sig.ra in qualità di conducente del veicolo Parte_3
Citroen C1 tg. 45H9380 Stato CZ, residente in Italia da oltre 60 giorni, circolava alla guida della
1 N. 809/2023 R.G.
descritta autovettura immatricolata in Repubblica Ceca e nella sua disponibilità per “locazione senza conducente”, con contestuale ritiro della carta di circolazione e sottoposizione a sequestro ex art. 213 CdS.
Non si costituiva in giudizio la , che veniva dichiarata contumace Controparte_1 all'udienza del 19/10/2021.
Il Giudice di Pace di Cassino con sentenza n. 629/2022, depositata in data 09/08/2021, rigettava l'opposizione, confermando il suddetto verbale di contestazione e rideterminando in €
712,00 la sanzione pecuniaria ivi comminata, con compensazione delle spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso in appello la chiedendo di Parte_1 accogliere l'appello, di riformare la sentenza impugnata e di annullare l'ingiunzione irrogata, e nel merito lamentando: 1) il difetto di motivazione e/o illogicità della motivazione in violazione dell'art. 132 commi 1 e 4 c.p.c.; 2) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 93 commi 1 bis, 1 ter e 7; 3) la violazione delle norme sul procedimento – violazione e/o falsa applicazione della circolare ministeriale del 31 maggio 2021 n. 300/A/5305/21/111/44; 4) il contrasto dell'art. 93 CdS con la normativa europea in materia di libera circolazione di capitali.
Non si costituiva in giudizio l'appellata e all'udienza del 09/11/2023, verificata la regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia.
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto.
Occorre premettere che il comma 1-bis dell'art. 93 del Codice della Strada (D.lgs.
285/1992), inserito dall' art. 29-bis, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. n. 113/2018 in sede di conversione, pro tempore vigente, stabiliva che “Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre 60 giorni, circolare con un veicolo immatricolato all'estero”. Il divieto in parola era punito, secondo quanto prescriveva il comma 7-bis dell'art. 93 cod. strada, anch'esso inserito dal citato art. 29-bis, comma 11, lett.a), n. 2), con una sanzione pecuniaria da euro 711 a euro 2.842, unitamente al sequestro del veicolo e alla confisca del medesimo nel caso in cui, entro sei mesi, il proprietario non provveda a immatricolare il veicolo in
Italia o a condurlo all'estero tramite il foglio di via.
L'unica eccezione a tale obbligo di immatricolazione era prevista nel comma 1-ter del medesimo art. 93 Codice della Strada, con riguardo al veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché nell'ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato
2 N. 809/2023 R.G.
membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in
Italia una sede secondaria od altra sede effettiva.
Orbene, la norma posta a base dell'infrazione, ovvero l'art 93 commi 1 bis e 7 bis, risulta abrogata dalla legge n. 238 del 23/12/2021, entrata in vigore il 18/03/2022, e introdotta a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea che con sentenza pronunciata in data 16 dicembre
2021 (nella causa C/274/2020) ha dichiarato che l'art. 93 comma 1 bis viola le normative europee ed in particolare l'art. 63 del TFUE laddove stabilisce che “sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali di Stati membri” costituendo il prestito trasfrontaliero di autovetture movimento di capitali e proprio a seguito di detta pronuncia l'Italia ha introdotto nel codice della strada l'art. 93 bis.
Ciò posto deve osservarsi che la Corte costituzionale con sentenza n. 113 del 06/06/2023, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dei commi 1 -bis e 7 -bis dell'art. 93 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotti dall'art. 29 -bis , comma 1, lettera a)
, numeri 1) e 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del
e l'organizzazione e il funzionamento dell per Controparte_2 Controparte_3
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), Controparte_4 convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132; 2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dei commi 1 -ter , 1 - quater e 7 -ter dell'art. 93 cod. strada, introdotti dall'art. 29 -bis , comma 1, lettera a) , numeri 1) e
2), del d.l. n. 113 del 2018, come convertito.
Come è noto, “La pronuncia di illegittimita costituzionale di una norma di legge comporta non gia l'abrogazione, o la declaratoria di inesistenza o di nullita, o l'annullamento della norma dichiarata incostituzionale, bensi la disapplicazione della stessa, dando luogo a un fenomeno che si colloca, sul piano effettuale, in una posizione intermedia tra l'abrogazione, avente di regola efficacia ex nunc, e l'annullamento che, normalmente, produce effetti ex tunc. Pertanto, la norma dichiarata costituzionalmente illegittima deve essere disapplicata con effetti ex nunc o con efficacia ex tunc, a seconda che tale diversa efficacia nel tempo della dichiarazione di incostituzionalita discenda dalla natura o dal contenuto della norma illegittima, oppure dalla portata del precetto costituzionale violato o dal diverso grado del contrasto tra quest'ultimo e la norma di legge, ovvero, infine, dalla natura del rapporto sorto nel vigore della norma successivamente dichiarata incostituzionale. Fuori delle ipotesi, aventi caratteri di eccezionalita, in cui essa travolge tutti gli effetti degli Atti compiuti in base alla norma illegittima, la dichiarazione di incostituzionalita
3 N. 809/2023 R.G.
(avuto riguardo al precetto costituzionale violato, alla disciplina dettata dalla norma riconosciuta costituzionalmente illegittima e alla natura del rapporto disciplinato da quest'ultima) comporta la caducazione dei soli effetti non definitivi e, nei rapporti ancora in corso di svolgimento, anche degli effetti successivi alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, restando quindi fermi quegli effetti anteriori che, pur essendo riconducibili allo stesso rapporto non ancora esaurito, abbiano definitivamente conseguito, in tutto o in parte, la loro funzione costitutiva, estintiva, modificativa o traslativa di situazioni giuridicamente rilevanti” (Cass. Civile, sez. III, 11-04-1975,
n. 1384)”.
Pertanto, l'efficacia retroattiva della sentenza di illegittimità costituzionale non si estende unicamente ai rapporti esauriti, ossia quei rapporti che, sorti precedentemente, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate in virtù del passaggio in giudicato della decisione giudiziale o dalla definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili.
Nel caso in esame, opera dunque l'efficacia retroattiva della pronuncia, essendo il rapporto in questione ancora pendente.
Alla luce di quanto esposto, deve annullarsi il verbale n. 700017217257 elevato dalla Polizia
Stradale – sezione di in data 12/06/2021 e le sanzioni accessorie di ritiro della carta di CP_1 circolazione e di sequestro amministrativo del veicolo.
Restano assorbite le ulteriori questioni.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella L. n.
162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio di entrambi i gradi in considerazione delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accoglie l'appello e in riforma della sentenza n. 629/2022 del 09/08/2022 emessa dal Giudice di
Pace di Cassino annulla il verbale n. 700017217257 elevato dalla Polizia Stradale di del CP_1
12.6.2021;
2) compensa le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Cassino il 8 ottobre 2025
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