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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 657/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
UCCI PASQUALE, Presidente e Relatore
MELCHIONDA MARTINO, Giudice
MOLINARO BRUNELLA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3489/2024 spedito il 07/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120050868927000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nell'anno 2019 dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno, Ricorrente_1
. inliquidazione impugnava un estratto di ruolo dal quale avrebbe appreso della conoscenza “per la prima volta” di diverse cartelle di pagamento, analiticamente indicate nell'atto di ricorso, e di due avvisi di accertamento esecutivi, direttamente notificati dall'Agenzia delle Entrate, allegando: a) l'impugnabilità dell'estratto ruolo;
b) la mancata e/o, comunque, nulla notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento esecutivi;
c) la non debenza delle somme iscritte a ruolo;
d) la maturazione della prescrizione e/o della decadenza dal potere impositivo.
L'Agenzia Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio eccependo la inammissibilità e la infondatezza della domanda, depositando all'uopo tutta la documentazione utile e, segnatamente, allegando la regolare notifica sia delle cartelle di pagamento sia degli atti interruttivi della prescrizione.
Con ordinanza n. 417, resa all'udienza del 29 marzo 2019, la Commissione, ritenuta la nullità della costituzione in giudizio dell'Agente della Riscossione a mezzo di avvocato del libero foro, “invitava la stessa a costituirsi in giudizio a mezzo dei propri funzionari o dipendenti, nel termine perentorio di giorni 20 dalla comunicazione della presente ordinanza, da effettuarsi direttamente ad essa Agenzia", fissando, per la trattazione, la successiva udienza del 13.05.2019.
Nessuno essendo comparso all'udienza de qua (e non avendo l'Agenzia inteso costituirsi a mezzo di propri funzionari o dipendenti), con sentenza n. 1886/2019 il primo Giudice accoglieva il ricorso, sull'argomentato assunto che - in ragione della accertata inottemperanza alla ridetta ordinanza n. 417 - non fosse valida la costituzione in giudizio dell'Agenzia a mezzo di avvocato del libero foro, con conseguente impossibilità di prendere in considerazione la relativa produzione documentale.
Avverso tale sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e la Corte di Giustizia
Tributaria della Campania, con sentenza n. 5905/22 depositata il 31.8.22, dichiarava la nullità della sentenza impugnata con rimessione della controversia a questa Corte di I grado.
In particolare, il Giudice di secondo grado evidenziava che il primo Giudice erroneamente aveva ritenuto che l'Agenzia appellante non fosse abilitata ad avvalersi, ai fini della difesa tecnica, di avvocati del libero foro, quale legittima alternativa al ricorso a propri funzionari e, quindi, aveva estromessa erroneamente la parte resistente, trattenuto la controversia in decisione in violazione delle regole del contradditorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, nel corso del giudizio, è intervenuto il legislatore, il quale, con D.L. n. 146 del 21 ottobre
2021, art.
3-bis, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215 del 2021, novellando D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che "L'estratto di ruolo non è impugnabile", ma anche che "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Le S. U. della Corte di Cassazione, con la sentenza del 06/09/2022, n.26283, hanno affermato che «In tema di riscossione a mezzo ruolo, il predetto comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli articoli 3,24,101,104,113,117 Costituzione, quest'ultimo con riguardo all'articolo 6 della
Cedu e all'articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione». In estrema sintesi, il massimo organo nomofilattico ha ritenuto superato il principio della tutela immediata affermato nel 2015 a seguito dell'ampliamento delle tutele esperibili stabilendo che, in ipotesi di omessa o invalida notificazione della cartella, il contribuente può contestare il primo titolo ricevuto, dinanzi al giudice tributario. In siffatto contesto, il legislatore con la norma ha qualificato l'estratto di ruolo quale mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella escludendone l'impugnabilità a eccezione di precise individuate ipotesi. Le Sezioni
Unite hanno rilevato che la nuova disposizione non è di interpretazione autentica, in quanto non è così espressamente qualificata, e perché non emerge dalla lettura del testo, così escludendo anche la valenza retroattiva, poiché non disconosce le conseguenze già realizzate dal fatto compiuto. La disposizione non incide sul novero degli atti impugnabili e introduce dei motivi di impugnazione. Pertanto, il legislatore con la nuova disposizione ha regolato i casi specifici di “azione diretta”, dinanzi a una invalida notificazione della cartella, dalla quale potrebbe conseguire la necessità di una immediata tutela giurisdizionale. Secondo le
S.U. la previsione è “dinamica”, può assumere una diversa configurazione fino al momento della decisione e, quindi, la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza che è ancora da compiere e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. In armonia col principio del giusto processo (articolo 111 della Costituzione) la dimostrazione del pregiudizio insorto al momento della presentazione del ricorso a causa dell'estratto di ruolo, può essere fornita anche durante il processo.
Nel caso di specie, la contribuente non ha dimostrato, né, invero nemmeno prospettato, la sussistenza delle ragioni in base alle quali sussisteva un pregiudizio al momento dell'impugnazione.
Le spese di lite, considerato che la modifica normativa in ordine all'ammissibilità del ricorso è intervenuta nel corso del giudizio, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese tra le parti.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
UCCI PASQUALE, Presidente e Relatore
MELCHIONDA MARTINO, Giudice
MOLINARO BRUNELLA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3489/2024 spedito il 07/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120050868927000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nell'anno 2019 dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno, Ricorrente_1
. inliquidazione impugnava un estratto di ruolo dal quale avrebbe appreso della conoscenza “per la prima volta” di diverse cartelle di pagamento, analiticamente indicate nell'atto di ricorso, e di due avvisi di accertamento esecutivi, direttamente notificati dall'Agenzia delle Entrate, allegando: a) l'impugnabilità dell'estratto ruolo;
b) la mancata e/o, comunque, nulla notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento esecutivi;
c) la non debenza delle somme iscritte a ruolo;
d) la maturazione della prescrizione e/o della decadenza dal potere impositivo.
L'Agenzia Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio eccependo la inammissibilità e la infondatezza della domanda, depositando all'uopo tutta la documentazione utile e, segnatamente, allegando la regolare notifica sia delle cartelle di pagamento sia degli atti interruttivi della prescrizione.
Con ordinanza n. 417, resa all'udienza del 29 marzo 2019, la Commissione, ritenuta la nullità della costituzione in giudizio dell'Agente della Riscossione a mezzo di avvocato del libero foro, “invitava la stessa a costituirsi in giudizio a mezzo dei propri funzionari o dipendenti, nel termine perentorio di giorni 20 dalla comunicazione della presente ordinanza, da effettuarsi direttamente ad essa Agenzia", fissando, per la trattazione, la successiva udienza del 13.05.2019.
Nessuno essendo comparso all'udienza de qua (e non avendo l'Agenzia inteso costituirsi a mezzo di propri funzionari o dipendenti), con sentenza n. 1886/2019 il primo Giudice accoglieva il ricorso, sull'argomentato assunto che - in ragione della accertata inottemperanza alla ridetta ordinanza n. 417 - non fosse valida la costituzione in giudizio dell'Agenzia a mezzo di avvocato del libero foro, con conseguente impossibilità di prendere in considerazione la relativa produzione documentale.
Avverso tale sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e la Corte di Giustizia
Tributaria della Campania, con sentenza n. 5905/22 depositata il 31.8.22, dichiarava la nullità della sentenza impugnata con rimessione della controversia a questa Corte di I grado.
In particolare, il Giudice di secondo grado evidenziava che il primo Giudice erroneamente aveva ritenuto che l'Agenzia appellante non fosse abilitata ad avvalersi, ai fini della difesa tecnica, di avvocati del libero foro, quale legittima alternativa al ricorso a propri funzionari e, quindi, aveva estromessa erroneamente la parte resistente, trattenuto la controversia in decisione in violazione delle regole del contradditorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, nel corso del giudizio, è intervenuto il legislatore, il quale, con D.L. n. 146 del 21 ottobre
2021, art.
3-bis, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215 del 2021, novellando D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che "L'estratto di ruolo non è impugnabile", ma anche che "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Le S. U. della Corte di Cassazione, con la sentenza del 06/09/2022, n.26283, hanno affermato che «In tema di riscossione a mezzo ruolo, il predetto comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli articoli 3,24,101,104,113,117 Costituzione, quest'ultimo con riguardo all'articolo 6 della
Cedu e all'articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione». In estrema sintesi, il massimo organo nomofilattico ha ritenuto superato il principio della tutela immediata affermato nel 2015 a seguito dell'ampliamento delle tutele esperibili stabilendo che, in ipotesi di omessa o invalida notificazione della cartella, il contribuente può contestare il primo titolo ricevuto, dinanzi al giudice tributario. In siffatto contesto, il legislatore con la norma ha qualificato l'estratto di ruolo quale mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella escludendone l'impugnabilità a eccezione di precise individuate ipotesi. Le Sezioni
Unite hanno rilevato che la nuova disposizione non è di interpretazione autentica, in quanto non è così espressamente qualificata, e perché non emerge dalla lettura del testo, così escludendo anche la valenza retroattiva, poiché non disconosce le conseguenze già realizzate dal fatto compiuto. La disposizione non incide sul novero degli atti impugnabili e introduce dei motivi di impugnazione. Pertanto, il legislatore con la nuova disposizione ha regolato i casi specifici di “azione diretta”, dinanzi a una invalida notificazione della cartella, dalla quale potrebbe conseguire la necessità di una immediata tutela giurisdizionale. Secondo le
S.U. la previsione è “dinamica”, può assumere una diversa configurazione fino al momento della decisione e, quindi, la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza che è ancora da compiere e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. In armonia col principio del giusto processo (articolo 111 della Costituzione) la dimostrazione del pregiudizio insorto al momento della presentazione del ricorso a causa dell'estratto di ruolo, può essere fornita anche durante il processo.
Nel caso di specie, la contribuente non ha dimostrato, né, invero nemmeno prospettato, la sussistenza delle ragioni in base alle quali sussisteva un pregiudizio al momento dell'impugnazione.
Le spese di lite, considerato che la modifica normativa in ordine all'ammissibilità del ricorso è intervenuta nel corso del giudizio, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese tra le parti.