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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 14/07/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P., dr. Avv. Andrea Ingiulla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2032/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 con sede a San Cataldo in contrada Bigini Babbaurra s.n., rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'atto introduttivo, dall'Avv.Giuseppe Impaglione ( ) e CodiceFiscale_1 dall'Avv.Pasquale Emiliano Messina ( ed elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_2
Caltanissetta viale Sicilia n.106, presso lo studio dell'Avv.Giuseppe Impaglione.
Attrice opponente
CONTRO
(p.iva ), con sede a San Cataldo in via Trieste n.116, in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.Edoardo Bonasera
( ), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, ed CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Enna piazza Kennedy n.4.
Convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.323/2023 emesso dal Tribunale di Caltanissetta il
09.10.2023, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 12.868,00, oltre interessi legali e spese del giudizio monitorio, in favore della a fronte del Controparte_1 mancato pagamento di una fattura (n.12 del 19.06.2023) che questa aveva emesso per l'attività professionale di consulenza fiscale prestata in suo favore relativamente agli anni 2011/2015.
Parte opponente ha dedotto: 1) l'insussistenza dei presupposti ex art.633 c.p.c., poiché da un lato la fattura sarebbe insufficiente a provare l'esistenza del credito, dall'altro parte opposta avrebbe esposto una ricostruzione unilaterale delle ragioni di credito asseritamente vantate, che non teneva conto della realtà dei rapporti intercorsi tra le parti. Ed invero, parte opponente contesta che la abbia emesso la fattura azionata solo nel 2023, a fronte di un rapporto di CP_1 consulenza che si sarebbe protratto dal 2011 al 2015 e quindi dopo 8 anni dalla chiusura del rapporto professionale;
ha eccepito di avere regolarmente pagato gli importi di volta in volta richiestigli dalla società di consulenza, mediante bonifici eseguiti a saldo delle parcelle e/o fatture pro forma ricevute;
sostiene, inoltre, che la fattura non gli sarebbe mai stata inviata tramite il sistema di interscambio SDI;
2) in subordine, parte opponente ha eccepito la prescrizione presuntiva triennale ai sensi dell'art.2956 n.2 cod.civ., trattandosi nel caso di prestazioni professionali, e pertanto il termine di prescrizione andrebbe a decorrere dalla chiusura del rapporto avvenuta nel dicembre 2015.
Costituitasi in giudizio con comparsa del 20.02.2024, la società opposta ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione, rilevando che: 1) la fattura elettronica da essa emessa, unitamente alle scritture contabili, costituisce presupposto sufficiente per la concessione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art.633 c.p.c.; 2) la notifica della fattura elettronica non costituisce affatto un obbligo per il creditore procedente, né può costituire motivo di revoca del decreto ingiuntivo opposto;
3) la debitrice opponente non ha fornito alcuna prova dei presunti pagamenti effettuati a saldo delle prestazioni di consulenza fiscale prestata in suo favore dalla , essendosi limitata a CP_1 produrre solo alcune fatture pro forma emesse dal dott. per l'attività di Persona_1 consulenza del lavoro e non per quella fiscale;
3) la prescrizione presuntiva triennale, ex art. 2956
n.2 cod.civ., si applica soltanto nel caso di natura personale della prestazione, la quale per definizione non può essere eseguita da una società; ne consegue che essa non può essere opposta alla creditrice opposta. Nel caso sarebbe, invece, applicabile la prescrizione ordinaria decennale, sicchè “le uniche somme oggetto di prescrizione sarebbero quelle relative agli anni 2011 e 2012, in quanto il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato dalla società opposta nel 2023”. In subordine, qualora volesse ritenersi applicabile la prescrizione presuntiva, parte opposta ha manifestato la volontà di deferire il giuramento decisorio all'opponente. Ha chiesto, pertanto, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto dell'opposizione, con condanna alle spese processuali. Le parti hanno depositato le memorie istruttorie ex art.171 ter c.p.c..
Parte opponente ha ribadito la mancata notifica della fattura elettronica e comunque la sua invalidità, poiché mancante del codice univoco del destinatario e lo SDI della società destinataria.
Parte opposta ha ribadito l'infondatezza dei motivi di opposizione ed ha insistito per l'ammissione del giuramento decisorio.
All'udienza del 06.05.2024, questo giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed invitava le parti ad esperire il procedimento di negoziazione assistita, rinviando all'udienza del 23.09.2024.
A tale ultima udienza le parti evidenziavano che il procedimento aveva avuto esito negativo, per cui questo giudice, rigettata la richiesta di ammissione del giuramento decisorio, fissava l'udienza del 14.04.2025 per la discussione della causa ai sensi dell'art.281 quinquies comma 1, assegnando alle parti i termini ex art.189 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Questo giudice motivava il rigetto della richiesta di deferimento del giuramento decisorio, sulla scorta del fatto che “ai sensi dell'art.233 c.p.c. il giuramento può essere deferito con dichiarazione fatta all'udienza dalla parte o da procuratore munito di mandato speciale, e comunque deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico”.
Con istanza del 07.10.2024, la creditrice opposta ha chiesto la revoca dell'ordinanza di cui sopra, affermando che: a) la procura rilasciata al difensore in calce alla comparsa di costituzione conteneva l'espresso mandato a deferire “giuramento decisorio alla controparte Controparte_2
n.q di legale rappresentante p.t. dell'opponente ; b) nella comparsa di costituzione era Parte_1 chiaramente indicato il capitolato su cui doveva essere reso il giuramento decisorio (pag.6, rigo
12).
Sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 14.04.2025, svoltasi ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
Ebbene ritiene il giudicante che l'opposizione sia infondata e che debba essere rigettata per le considerazioni di seguito esposte.
1.- In via preliminare, va ricordato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione agli oneri probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza. Il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere, pertanto, adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza – ovvero persistenza – dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (ex multis, Cass.17371/03; 6241/03;
15026/05; giurisprudenza pacifica).
Nel caso di specie, la società opponente ha chiesto dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto, in considerazione del fatto che la fattura n.12 del 19.06.2023 non le sarebbe mai stata notificata in quanto priva del codice destinatario e che quindi essa non sarebbe stata messa nelle condizioni di verificare preventivamente se le somme ivi indicate fossero effettivamente dovute.
Al riguardo si osserva che, pur concordando sul fatto che la fattura azionata non rispetti i requisiti previsti dalla normativa vigente e che quindi non poteva costituire idonea prova scritta ai fini della concessione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art.633 c.p.c., l'oggetto del presente giudizio non è la valutazione di legittimità del decreto ingiuntivo opposto, bensì l'esistenza del credito vantato dall'opposto.
A tal fine la creditrice opposta ha provato, mediante la produzione documentale allegata alla comparsa di risposta, di avere svolto attività di consulenza fiscale per conto della ditta Parte_1 per gli anni 2011-2015 ed in particolare di averne curato e tenuto le scritture contabili.
[...]
L'opponente, dal canto suo, non ha contestato l'effettiva esecuzione della prestazione, né tantomeno ha contestato gli importi rivendicati dall'attore, essendosi solo limitato ad eccepire di non avere mai avuto notificata la fattura e lamentando che questa sia stata emessa a distanza di oltre otto anni dalla chiusura del rapporto contrattuale.
Ne consegue che, in mancanza di specifiche contestazioni da parte dell'opponente, il credito vantato dalla cooperativa opposta debba ritenersi sufficientemente provato.
2.- L'opponente ha eccepito di avere pagato nel periodo 2011/2015 le “parcelle o richieste di fattura pro forma” che gli venivano inviate dal dott. e di averle pagate mediante bonifico Per_1 bancario su conto corrente intestato allo stesso, per cui nulla sarebbe dovuto alla cooperativa opposta.
A tale proposito, essa ha prodotto in giudizio: a) una fattura pro forma del 01.07.2014 emessa da dell'importo di € 908,40, riferita a “Elaborazione dati contabili I semestre 2014”; b) una CP_1 fattura pro forma del 13.10.2012 emessa dal dott. dell'importo di € Persona_1
2.595,84, riferita a “Onorario Prestazioni C.Lavoro da 01/2012 a 09/2012”.
Ora, a parte il fatto che delle fatture pro forma sopra riportate, solo la prima potrebbe essere riconducibile alle prestazioni eseguite dalla cooperativa per il periodo rivendicato CP_1 con la fattura azionata con il decreto ingiuntivo opposto (2011/2015), in ogni caso l'opponente non ha fornito prova del pagamento eseguito relativamente a tale singola fattura, né tantomeno di avere estinto il debito per tutte le prestazioni eseguite a suo favore per l'intero arco temporale di cui sopra.
Si evidenzia, invero, che la fattura pro forma prodotta dall'opponente si riferisce ad un solo semestre del 2014, mentre il credito vantato dall'opposta si riferisce a cinque annualità che vanno dal 2011 al 2015.
Ne consegue che l'eccezione di avvenuto pagamento deve essere disattesa.
Ed infatti, in ossequio al criterio di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art.2697 c.c., se da un lato incombe sul creditore opposto (attore in senso sostanziale) l'onere processuale di provare la fondatezza e la sussistenza del proprio credito, dall'altro lato incombe sul debitore opponente
(convenuto in senso sostanziale) provare i fatti estintivi e/o modificativi del diritto altrui.
3.- L'opponente assume che “anche qualora il sig. non avesse pagato la Controparte_2 prestazione”, il credito vantato dalla cooperativa opposta sarebbe prescritto ai sensi dell'art.2956
n.2 cod.civ., il quale dispone che si prescrive in tre anni il diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese (prescrizione presuntiva).
Nel caso in esame, il rapporto sarebbe cessato il 31.12.2015, per cui il credito vantato dalla cooperativa sarebbe abbondantemente prescritto, in quanto la fattura è stata emessa soltanto nel
2023 e quindi dopo otto anni dall'esaurimento dell'affare.
Tralasciando in questa sede la problematica sull'applicabilità o meno della prescrizione presuntiva triennale alle prestazioni professionali eseguite da una società, appare dirimente, ai fini della decisione della controversia, evidenziare che secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema
Corte l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva è preclusa in tutte le ipotesi in cui il debitore ammetta di non aver estinto il proprio debito ovvero contesti, anche per implicito,
l'entità della somma richiesta.
In particolare, è stato correttamente affermato che “La eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con le difese che presuppongono il mancato pagamento del credito o la sua stessa esistenza, perché in tale caso di ammette implicitamente che l'obbligazione è stata estinta, in modo incompatibile con il fondamento dell'istituto, basato sulla presunzione che, una volta decorso il lasso di tempo predeterminato dal legislatore, il debito sia stato pagato;
quindi, in tale ipotesi l'eccezione di prescrizione presuntiva deve essere disattesa”
(Cass.Civ.sez.2° 32552/2024). Nella vicenda in esame, le difese svolte dall'opponente sono certamente incompatibili con l'istituto sopra richiamato, poiché sembrano piuttosto contestare il fatto che la creditrice opposta non abbia emesso la fattura e quindi non abbia rivendicato il diritto al pagamento del corrispettivo entro il termine triennale dalla conclusione del rapporto.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione.
4.- L'opponente ha invocato la prescrizione presuntiva triennale del credito vantato dall'opposta e non la prescrizione estintiva ordinaria (decennale o abbreviata).
Trattasi, come noto, di istituti logicamente incompatibili tra di loro e la parte che intende avvalersene ha l'onere di specificare a quale delle due intenda fare riferimento.
Nel caso, come detto, l'opponente ha eccepito solo la prescrizione presuntiva, per cui questo giudice non può rilevare d'ufficio l'eventuale prescrizione estintiva del credito.
In ragione delle suesposte considerazioni l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nella misura di cui al
D.M. 55/2014 valori medi (esclusa la fase istruttoria), tenendo conto dell'effettiva attività processuale svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n.2032/2023 R.G.A.C., ogni altra domanda o eccezione respinta, rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla e per l'effetto Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo n.327/2023 emesso dal Tribunale di Caltanissetta il 09.10.2023; condanna l'opponente al rimborso in favore della delle spese di lite, che Controparte_1 liquida in € 3.397,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Caltanissetta 11 luglio 2025 Il G.O.P.
Dr. Avv. Andrea Ingiulla