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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 23/05/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE - Controversie del lavoro
n. 103/2025 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 23 maggio 2025, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, nessuno personalmente compare.
Il Giudice dà atto:
- che con provvedimento del 28.2.2025 è stato disposto che l'odierna udienza si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 20.5.2025 , il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente ha depositato proprie note di udienza in data 21.5.2025 , il cui contenuto è qui richiamato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 103/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
WALTER MICELI, FABIO GANCI, GIOVANNI RINALDI e NICOLA ZAMPIERI, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Zampieri, sito in Viale XXIX Aprile n. 27 a Schio,
contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio ex art. 417 bis c.p.c. dell' Avv. CLAUDIA BERRINI CP_2
CESCHI, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio V, Ambito territoriale di Padova e Rovigo, sito in Padova, via delle Cave n. 180,
In punto a: retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
“1) In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015 (nella parte in cui assegna la carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'attribuzione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, o per
i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta Cont al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il . a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2,
5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta
pagina 2 di 10 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 3.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
2) In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e
2024/25, condannarsi il l risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, CP_3 anche in via equitativa, nella somma di € 3.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
3) Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
4) Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che hanno anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art.
4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“in via principale, rigettare le domande formulate dalla ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto per tutti i motivi esposti;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna dell'Amministrazione, dichiarare in ogni caso l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dalla ricorrente nei limiti prescrizionali quinquennali eccepiti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 26.02.2025 , come sopra rappresentata, ha Parte_1
convenuto in giudizio il per sentire accogliere le Controparte_1
conclusioni riportate in epigrafe, a tal fine esponendo di essere una docente cd. precaria iscritta nelle GPS ed in servizio per l'anno scolastico 2024/2025 presso l'IIS Euganeo - Este, in forza di un contratto a tempo determinato dal 04.11.2024 al 31.08.2025 assunta dal convenuto, di aver prestato servizio alle dipendenze del medesimo , in CP_1 CP_1
forza di plurimi contratti annuali anche nelle seguenti annualità:
- 2019/2020,
- 2020/2021,
- 2021/2022,
pagina 3 di 10 - 2022/2023,
- 2023/2024 ma di non aver fruito in nessuna annualità dell'erogazione della somma di € 500,00 annui prevista dall'art. 1 comma 122, della L. n. 107/2015 pur avendo svolto mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata soggetta agli stessi obblighi formativi dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Ha dedotto parte ricorrente la violazione ed erronea applicazione da parte dell'Amministrazione convenuta dell'art. 1, commi 121 e ss della L. 13 luglio 2015 n. 107; delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEE recepito dalla direttiva 1999/70; degli artt. 14, 20 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell' Unione Europea;
dell'art. 10 della Carta Sociale Europea;
violazione dei principi di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione, in relazione al diritto/dovere di formazione sancito dall'art. 282 del D.
Lgs. n. 297/94; degli artt. 29, 63 e 64 del c.c.n.l. del 29/11/2007 ed ha invocato la disapplicazione della norma contestata, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta all'attribuzione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta
Elettronica, chiedendo in subordine il riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 c.c.
2. La difesa dell'Amministrazione convenuta.
Si è costituito ritualmente in giudizio il , come sopra Controparte_1
rappresentato, che ha resistito al ricorso eccependo, oltre alla legittimazione della differenziazione tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato, la prescrizione quinquennale dei crediti vantati per l' a.s. 2019/2020.
La causa, ritenuta sufficientemente documentata, è stata discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed è stata decisa come da dispositivo in calce, depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda.
Non essendo state sollevate questioni preliminari - eccetto quella della prescrizione che si esaminerà in seguito - appare opportuno esaminare il merito della domanda, riguardo al quale deve rammentarsi che l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico.”
pagina 4 di 10 mentre il comma 122 del medesimo articolo ha demandato ad un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121», sicché il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha stabilito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” ed il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato l'assegnazione della Carta Docenti ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale” compresi coloro che “sono in periodo di formazione e prova, quelli inidonei per motivi di salute”, quelli
“in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Venendo alla fattispecie di causa, non è contestato che parte attrice abbia svolto, negli anni scolastici in cui è stata assunta a tempo determinato, le medesime mansioni svolte dal personale di ruolo, e sia stata altresì soggetta ai medesimi obblighi formativi dei colleghi, senza fruire del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
4. I precedenti giurisprudenziali.
Va rammentato che, con recente decisione, il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) ha annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, evidenziando come una interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015 imponga di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del
29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari, e che sulla vicenda è intervenuta anche la Corte di giustizia dell'Unione Europea, che con ordinanza del
18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha concluso stabilendo che:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di CP_1 CP_1 un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad pagina 5 di 10 altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
5. La giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte (sentenza n. 29961 pubblicata il 27.10.2023) ha esaminato diffusamente la questione, insieme alle altre, ponendo in risalto la destinazione del beneficio al sostegno della formazione continua dei docenti, che costituisce un obbligo tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato.
Dall'altra parte l'Amministrazione è tenuta a fornire tutti quegli strumenti, risorse e opportunità – nei quali ricade indubbiamente anche la c.d. “Carta docenti” - che garantiscano la formazione in servizio.
Alla luce di tali decisioni - che questo Giudice condivide e fa proprie, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - deve ritenersi fondata la domanda di accertamento del diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121 e seguenti L. n. 107/2015 per gli anni scolastici di servizio svolti in forza dei contratti a tempo determinato indicati in ricorso.
L' art. 6 del D.P.C.M. 28.11.2016 ha precisato, inoltre, che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate» e da detta precisazione si evince che la somma non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quello da erogare all'avvio di quest'ultimo.
Sul punto questo Giudice condivide e fa proprie le decisioni di merito, in particolare quella pronunciata dal Giudice del Lavoro di Torino, n. 1259/2022, e dal Giudice del Lavoro di
Treviso il 24.11.2022 nel proc. n. 627/2022, nonché la ricordata decisione del Giudice di legittimità, ed ancora la sentenza del Giudice del Lavoro di Verona n. 661/2023, sentenze che dedicano ampio spazio alla connessione tra la formazione assicurata dalla Carta e l'anno scolastico di svolgimento della prestazione, ma al fine di evidenziare come l'articolazione
“annuale” del beneficio consenta di estenderlo ai docenti c.d. precari “il cui lavoro, secondo
l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”, ed anche ai docenti con orario di lavoro part time ma articolato sull'intero anno scolastico, giungendo ad affermare senza esitazione che l'art. 1 comma 121 sopra ricordato è in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4 punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE e va dunque disapplicato.
La Suprema Corte testualmente afferma sul punto: pagina 6 di 10 “In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai sili insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.1,
L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio” sicché deve ritenersi fondata la domanda di parte attrice.
6. Le modalità di fruizione del beneficio.
Interrogandosi poi sulle modalità di messa a disposizione dei docenti della somma prevista dalla Carta Elettronica - realizzata in forma di applicazione web, con previsione di iscrizione e registrazione sia dei docenti che degli esercenti, con generazione a richiesta di un codice di acquisto o buono a favore del docente per i beni/servizi prescelti, accettabile dall'esercente solo se coerente al disposto normativo, e determinativo del riconoscimento all'esercente di un credito di pari importo nei confronti del la Suprema Corte ha affermato che la pur CP_1 complessa struttura dell'operazione non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento ed ha soggiunto che non vi sia ragione per dubitare, anche alla luce del decreto legge n. 69 del 2023 che ha esteso ai supplenti annuali detto beneficio, che la Carta possa funzionare anche rispetto a periodi pregressi.
Ancora, nel valutare il profilo dell'interesse del docente precario rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso, la Suprema Corte ha richiamato, dal lato datoriale, la natura “continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558), concludendo che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo;
in detti casi, peraltro, non verrebbe meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative.
La Corte si è allora interrogata su quale fosse il funzionamento del sistema nel caso in cui non vi fosse stata attribuzione tempestiva - come nel caso dei docenti c.d. precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto - occorrendo considerare al riguardo come la cessazione dal pagina 7 di 10 servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, sia causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio ma aggiungendo che la nozione di “cessazione” debba essere adattata qualora si riferisca al personale precario.
Quindi, secondo l'opinione della Corte di Cassazione, se il docente c.d. precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico, permanendo in tal caso solo il diritto al risarcimento del danno.
Dunque, in presenza della condizione di permanente inserimento nel sistema scolastico, come nel caso della parte ricorrente ad oggi assunta in ruolo e tuttora in servizio presso l'IIS
Euganeo - Este, in forza di un contratto a tempo determinato dal 04.11.2024 al 31.08.2025, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta
Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
7. La prescrizione.
Infine, la Corte ha chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere dal docente, dato rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione dell'azione di adempimento - dal momento in cui il diritto può essere fatto valere - e dunque per le supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio. Va altresì ribadito che il valore economico del beneficio richiesto venga pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, sicché trova applicazione la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva, ma si riferisce a “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” e dunque, considerando che il primo atto interruttivo della prescrizione documentato è la notifica del ricorso, in ossequio al criterio suggerito dalla Suprema Corte ed in accoglimento dell'eccezione dell'Amministrazione, deve pagina 8 di 10 ritenersi prescritta la somma rivendicata da per l'anno scolastico Parte_1
2019/2020 posto che in tale data (cinque anni a ritroso dalla notifica) era già stato conferito l'incarico per detta annualità.
Va, dunque, dichiarato il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 di parte ricorrente per i soli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, mentre per il corrente anno scolastico (2024/2025), si evidenzia che la Legge di bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207), modificando l'art. 1, commi 121 e ss. della legge 13 luglio 2015, n.
107 introduttiva del bonus docente, l'ha esteso anche al “docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” e ha modificato l'importo – non più stabilito in maniera fissa a 500 euro - ma “fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico”, attribuendo altresì ad un decreto del , di concerto con il Controparte_4
Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa” sulla base del numero dei docenti che ne avranno diritto;
sicchè va riconosciuto a parte ricorrente l'importo complessivo di € 2.000,00 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, al quale dovrà aggiungersi la somma che sarà successivamente determinata con decreto ministeriale (in ogni caso fino ad un massimo di € 500,00) per l'anno 2024/2025 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, atteso che l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale, configurando il beneficio come a destinazione vincolata, e nei medesimi termini lo stesso deve essere articolato anche per i docenti a tempo determinato. Sulla risultante somma andranno calcolati interessi legali ovvero rivalutazione monetaria, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
8. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi previsti dalla tabella 3 allegata al DM n. 147/2022, con riguardo alle sole fasi effettivamente celebrate di studio ed introduttiva della controversia, scaglione di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, valori compresi tra i minimi ed i medi tabellari, giudicati del tutto congrui all'attività svolta, considerato il carattere manifestamente seriale della controversia, senza aumento ai sensi dell'art. 4, comma 1bis D.M. 55/2014, con compensazione di 1/6 per la parziale soccombenza reciproca.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 103/2025 promossa da contro Parte_1 il , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di
€ 500,00 annui relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024 e fino ad € 500,00 per l'anno scolastico 2024/2025 e condanna il CP_1
convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente il relativo importo tramite il sistema della Carta elettronica, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
2) Dichiara prescritto il diritto azionato da parte ricorrente per l'anno scolastico
2019/2020;
3) Condanna il convenuto a rifondere alla parte ricorrente – e per lei ai CP_1
procuratori costituiti, che si sono dichiarati antistatari - le spese di lite nella misura di
5/6, che liquida per l'intero in € 1.000,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15%, e spese esenti per € 49,00 e dichiarandole compensate nella residua misura di 1/6.
Così deciso in Rovigo, in data 23 maggio 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
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SEZIONE CIVILE - Controversie del lavoro
n. 103/2025 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 23 maggio 2025, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, nessuno personalmente compare.
Il Giudice dà atto:
- che con provvedimento del 28.2.2025 è stato disposto che l'odierna udienza si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 20.5.2025 , il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente ha depositato proprie note di udienza in data 21.5.2025 , il cui contenuto è qui richiamato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 103/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
WALTER MICELI, FABIO GANCI, GIOVANNI RINALDI e NICOLA ZAMPIERI, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Zampieri, sito in Viale XXIX Aprile n. 27 a Schio,
contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio ex art. 417 bis c.p.c. dell' Avv. CLAUDIA BERRINI CP_2
CESCHI, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio V, Ambito territoriale di Padova e Rovigo, sito in Padova, via delle Cave n. 180,
In punto a: retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
“1) In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015 (nella parte in cui assegna la carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'attribuzione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, o per
i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta Cont al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il . a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2,
5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta
pagina 2 di 10 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 3.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
2) In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e
2024/25, condannarsi il l risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, CP_3 anche in via equitativa, nella somma di € 3.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
3) Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
4) Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che hanno anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art.
4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“in via principale, rigettare le domande formulate dalla ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto per tutti i motivi esposti;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna dell'Amministrazione, dichiarare in ogni caso l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dalla ricorrente nei limiti prescrizionali quinquennali eccepiti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 26.02.2025 , come sopra rappresentata, ha Parte_1
convenuto in giudizio il per sentire accogliere le Controparte_1
conclusioni riportate in epigrafe, a tal fine esponendo di essere una docente cd. precaria iscritta nelle GPS ed in servizio per l'anno scolastico 2024/2025 presso l'IIS Euganeo - Este, in forza di un contratto a tempo determinato dal 04.11.2024 al 31.08.2025 assunta dal convenuto, di aver prestato servizio alle dipendenze del medesimo , in CP_1 CP_1
forza di plurimi contratti annuali anche nelle seguenti annualità:
- 2019/2020,
- 2020/2021,
- 2021/2022,
pagina 3 di 10 - 2022/2023,
- 2023/2024 ma di non aver fruito in nessuna annualità dell'erogazione della somma di € 500,00 annui prevista dall'art. 1 comma 122, della L. n. 107/2015 pur avendo svolto mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata soggetta agli stessi obblighi formativi dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Ha dedotto parte ricorrente la violazione ed erronea applicazione da parte dell'Amministrazione convenuta dell'art. 1, commi 121 e ss della L. 13 luglio 2015 n. 107; delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEE recepito dalla direttiva 1999/70; degli artt. 14, 20 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell' Unione Europea;
dell'art. 10 della Carta Sociale Europea;
violazione dei principi di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione, in relazione al diritto/dovere di formazione sancito dall'art. 282 del D.
Lgs. n. 297/94; degli artt. 29, 63 e 64 del c.c.n.l. del 29/11/2007 ed ha invocato la disapplicazione della norma contestata, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta all'attribuzione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta
Elettronica, chiedendo in subordine il riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 c.c.
2. La difesa dell'Amministrazione convenuta.
Si è costituito ritualmente in giudizio il , come sopra Controparte_1
rappresentato, che ha resistito al ricorso eccependo, oltre alla legittimazione della differenziazione tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato, la prescrizione quinquennale dei crediti vantati per l' a.s. 2019/2020.
La causa, ritenuta sufficientemente documentata, è stata discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed è stata decisa come da dispositivo in calce, depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda.
Non essendo state sollevate questioni preliminari - eccetto quella della prescrizione che si esaminerà in seguito - appare opportuno esaminare il merito della domanda, riguardo al quale deve rammentarsi che l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico.”
pagina 4 di 10 mentre il comma 122 del medesimo articolo ha demandato ad un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121», sicché il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha stabilito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” ed il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato l'assegnazione della Carta Docenti ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale” compresi coloro che “sono in periodo di formazione e prova, quelli inidonei per motivi di salute”, quelli
“in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Venendo alla fattispecie di causa, non è contestato che parte attrice abbia svolto, negli anni scolastici in cui è stata assunta a tempo determinato, le medesime mansioni svolte dal personale di ruolo, e sia stata altresì soggetta ai medesimi obblighi formativi dei colleghi, senza fruire del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
4. I precedenti giurisprudenziali.
Va rammentato che, con recente decisione, il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) ha annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, evidenziando come una interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015 imponga di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del
29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari, e che sulla vicenda è intervenuta anche la Corte di giustizia dell'Unione Europea, che con ordinanza del
18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha concluso stabilendo che:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di CP_1 CP_1 un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad pagina 5 di 10 altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
5. La giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte (sentenza n. 29961 pubblicata il 27.10.2023) ha esaminato diffusamente la questione, insieme alle altre, ponendo in risalto la destinazione del beneficio al sostegno della formazione continua dei docenti, che costituisce un obbligo tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato.
Dall'altra parte l'Amministrazione è tenuta a fornire tutti quegli strumenti, risorse e opportunità – nei quali ricade indubbiamente anche la c.d. “Carta docenti” - che garantiscano la formazione in servizio.
Alla luce di tali decisioni - che questo Giudice condivide e fa proprie, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - deve ritenersi fondata la domanda di accertamento del diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121 e seguenti L. n. 107/2015 per gli anni scolastici di servizio svolti in forza dei contratti a tempo determinato indicati in ricorso.
L' art. 6 del D.P.C.M. 28.11.2016 ha precisato, inoltre, che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate» e da detta precisazione si evince che la somma non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quello da erogare all'avvio di quest'ultimo.
Sul punto questo Giudice condivide e fa proprie le decisioni di merito, in particolare quella pronunciata dal Giudice del Lavoro di Torino, n. 1259/2022, e dal Giudice del Lavoro di
Treviso il 24.11.2022 nel proc. n. 627/2022, nonché la ricordata decisione del Giudice di legittimità, ed ancora la sentenza del Giudice del Lavoro di Verona n. 661/2023, sentenze che dedicano ampio spazio alla connessione tra la formazione assicurata dalla Carta e l'anno scolastico di svolgimento della prestazione, ma al fine di evidenziare come l'articolazione
“annuale” del beneficio consenta di estenderlo ai docenti c.d. precari “il cui lavoro, secondo
l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”, ed anche ai docenti con orario di lavoro part time ma articolato sull'intero anno scolastico, giungendo ad affermare senza esitazione che l'art. 1 comma 121 sopra ricordato è in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4 punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE e va dunque disapplicato.
La Suprema Corte testualmente afferma sul punto: pagina 6 di 10 “In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai sili insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.1,
L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio” sicché deve ritenersi fondata la domanda di parte attrice.
6. Le modalità di fruizione del beneficio.
Interrogandosi poi sulle modalità di messa a disposizione dei docenti della somma prevista dalla Carta Elettronica - realizzata in forma di applicazione web, con previsione di iscrizione e registrazione sia dei docenti che degli esercenti, con generazione a richiesta di un codice di acquisto o buono a favore del docente per i beni/servizi prescelti, accettabile dall'esercente solo se coerente al disposto normativo, e determinativo del riconoscimento all'esercente di un credito di pari importo nei confronti del la Suprema Corte ha affermato che la pur CP_1 complessa struttura dell'operazione non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento ed ha soggiunto che non vi sia ragione per dubitare, anche alla luce del decreto legge n. 69 del 2023 che ha esteso ai supplenti annuali detto beneficio, che la Carta possa funzionare anche rispetto a periodi pregressi.
Ancora, nel valutare il profilo dell'interesse del docente precario rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso, la Suprema Corte ha richiamato, dal lato datoriale, la natura “continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558), concludendo che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo;
in detti casi, peraltro, non verrebbe meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative.
La Corte si è allora interrogata su quale fosse il funzionamento del sistema nel caso in cui non vi fosse stata attribuzione tempestiva - come nel caso dei docenti c.d. precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto - occorrendo considerare al riguardo come la cessazione dal pagina 7 di 10 servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, sia causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio ma aggiungendo che la nozione di “cessazione” debba essere adattata qualora si riferisca al personale precario.
Quindi, secondo l'opinione della Corte di Cassazione, se il docente c.d. precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico, permanendo in tal caso solo il diritto al risarcimento del danno.
Dunque, in presenza della condizione di permanente inserimento nel sistema scolastico, come nel caso della parte ricorrente ad oggi assunta in ruolo e tuttora in servizio presso l'IIS
Euganeo - Este, in forza di un contratto a tempo determinato dal 04.11.2024 al 31.08.2025, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta
Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
7. La prescrizione.
Infine, la Corte ha chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere dal docente, dato rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione dell'azione di adempimento - dal momento in cui il diritto può essere fatto valere - e dunque per le supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio. Va altresì ribadito che il valore economico del beneficio richiesto venga pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, sicché trova applicazione la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva, ma si riferisce a “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” e dunque, considerando che il primo atto interruttivo della prescrizione documentato è la notifica del ricorso, in ossequio al criterio suggerito dalla Suprema Corte ed in accoglimento dell'eccezione dell'Amministrazione, deve pagina 8 di 10 ritenersi prescritta la somma rivendicata da per l'anno scolastico Parte_1
2019/2020 posto che in tale data (cinque anni a ritroso dalla notifica) era già stato conferito l'incarico per detta annualità.
Va, dunque, dichiarato il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 di parte ricorrente per i soli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, mentre per il corrente anno scolastico (2024/2025), si evidenzia che la Legge di bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207), modificando l'art. 1, commi 121 e ss. della legge 13 luglio 2015, n.
107 introduttiva del bonus docente, l'ha esteso anche al “docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” e ha modificato l'importo – non più stabilito in maniera fissa a 500 euro - ma “fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico”, attribuendo altresì ad un decreto del , di concerto con il Controparte_4
Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa” sulla base del numero dei docenti che ne avranno diritto;
sicchè va riconosciuto a parte ricorrente l'importo complessivo di € 2.000,00 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, al quale dovrà aggiungersi la somma che sarà successivamente determinata con decreto ministeriale (in ogni caso fino ad un massimo di € 500,00) per l'anno 2024/2025 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, atteso che l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale, configurando il beneficio come a destinazione vincolata, e nei medesimi termini lo stesso deve essere articolato anche per i docenti a tempo determinato. Sulla risultante somma andranno calcolati interessi legali ovvero rivalutazione monetaria, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
8. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi previsti dalla tabella 3 allegata al DM n. 147/2022, con riguardo alle sole fasi effettivamente celebrate di studio ed introduttiva della controversia, scaglione di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, valori compresi tra i minimi ed i medi tabellari, giudicati del tutto congrui all'attività svolta, considerato il carattere manifestamente seriale della controversia, senza aumento ai sensi dell'art. 4, comma 1bis D.M. 55/2014, con compensazione di 1/6 per la parziale soccombenza reciproca.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 103/2025 promossa da contro Parte_1 il , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di
€ 500,00 annui relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024 e fino ad € 500,00 per l'anno scolastico 2024/2025 e condanna il CP_1
convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente il relativo importo tramite il sistema della Carta elettronica, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
2) Dichiara prescritto il diritto azionato da parte ricorrente per l'anno scolastico
2019/2020;
3) Condanna il convenuto a rifondere alla parte ricorrente – e per lei ai CP_1
procuratori costituiti, che si sono dichiarati antistatari - le spese di lite nella misura di
5/6, che liquida per l'intero in € 1.000,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15%, e spese esenti per € 49,00 e dichiarandole compensate nella residua misura di 1/6.
Così deciso in Rovigo, in data 23 maggio 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
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