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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/05/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 785/2025 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SCACCHETTI MARIA GRAZIA
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GHERARDI SABRINA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 26/02/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 13
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 08/07/2014, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N.3391/2014, omologata con decreto del
09/07/2014;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1)“ Le parti vivranno separate con l'obbligo del reciproco rispetto, libere di fissare ove riterranno opportuno la loro residenza e domicilio.
2) La sig.r si impegna ad alienare al sig che si impegna ad Controparte_1 Parte_1
acquistare, la propria quota di comproprietà dell'unità immobiliare, ex casa familiare, sita in Soliera (MO), via Umberto Giordano n. 95, attualmente in comproprietà tra le parti per la quota del 50% (cinquanta per cento) ciascuna, come meglio specificato al CAPO II
pagina 2 di 13 della presente domanda;
fino alla stipula dell'atto notarile di compravendita della predetta quota di comproprietà della sig.r il sig continuerà ad abitare nella casa ex CP_1 Pt_1
familiare senza dover versare alcuna indennità di occupazione alla sig.ra ogni CP_1
azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa.
I beni mobili che arredano e corredano la ex casa familiare sono assegnati in proprietà
esclusiva al sig . Parte_1
Il sig. si obbliga a sostenere direttamente ed in via esclusiva tutte le spese di Pt_1
godimento e di proprietà, di manutenzione ordinaria e straordinaria e condominiali relative alla ex casa familiare che matureranno a decorrere dalla sottoscrizione della domanda congiunta per lo scioglimento del matrimonio avvenuta in data 24.02.2025.
Per_ 3) Le parti concordano e danno atto che la figlia , di anni 25, è maggiorenne ed economicamente autosufficiente e continuerà a vivere con il padre nella casa ex familiare sita in Soliera (MO), via Umberto Giordano n. 95, presso la quale avrà la residenza anche anagrafica, sino a quando ella lo vorrà.
4) La figlia , di anni 18, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, Per_2
continuerà a vivere con il padre nella casa ex familiare sita in Soliera (MO), via Umberto
Giordano n. 95, presso la quale avrà la residenza anche anagrafica, sino a quando ella lo vorrà.
5) A titolo di contributo al mantenimento ordinario della figli , da corrispondersi Per_2
fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultima, i sig.r e Parte_1
stabiliscono quanto segue: Controparte_1
a) fino a che la figlia convivrà stabilmente con il padre, la sig.ra Per_2 CP_1
corrisponderà al sig. la somma mensile di € 288,24 da versarsi per 12 mensilità Pt_1
pagina 3 di 13 annue a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al medesimo e già noto alle parti con valuta fissa di accredito il giorno 15 (quindici) di ogni mese;
b) nel caso in cui la figlia dovesse cessare la convivenza stabile con il padre e Per_2
trasferire stabilmente la propria abitazione presso la madre, sig.ra Controparte_1
quest'ultima cesserà di versare al sig. il contributo al mantenimento Parte_1
ordinario di previsto alla lettera a) della presente condizione 5) ed il sig. Per_2 Pt_1
corrisponderà alla sig.r il contributo al mantenimento ordinario di
[...] Controparte_1
, versando mensilmente alla sig.ra la somma stabilita alla lettera a) della Per_2 CP_1
presente condizione 5), mediante bonifico bancario sul conto corrente della medesima sig.ra , con valuta fissa di accredito il giorno 15 (quindici) di ogni mese, a Controparte_1
decorrere dal mese di inizio della convivenza stabile tra madre e figlia, qualora tale convivenza inizi entro il giorno 15 di tale mese. Nel caso in cui, invece, la predetta convivenza stabile tra madre e figlia dovesse iniziare dopo il giorno 15 del mese, la cessazione del versamento del contributo al mantenimento ordinario di da parte Per_2
della sig.ra al sig. ed il versamento mensile da parte di quest'ultimo di tale CP_1 Pt_1
contributo alla sig.ra decorrerà dal mese successivo a quello di inizio di detta CP_1
convivenza.
c) nel caso in cui la figlia dovesse cessare la convivenza stabile con il padre e Per_2
trasferire stabilmente altrove, ma non presso la madre, la propria abitazione, entrambi i genitori contribuiranno al suo mantenimento ordinario versando mensilmente,
direttamente , la somma stabilita alla lettera a) della presente condizione 5), nella Per_2
misura del 50% ciascuno, entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese.
A decorrere dal mese di luglio 2025 la somma mensile stabilita alla lettera a) della presente condizione 5), dovrà essere annualmente aggiornata in base alla variazione degli pagina 4 di 13 indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, prendendo come indice base quello del mese di luglio 2024.
6) Le spese straordinarie relative alla figlia saranno a carico dei genitori nella Per_2
misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno secondo quanto stabilito dal protocollo del
Tribunale di Modena, che qui di seguito si riporta:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature.
pagina 5 di 13 Le spese per le vacanze ed i viaggi d saranno sostenute per intero dal genitore e/o Per_2
dai parenti che le trascorreranno con lei, mentre saranno a carico del padre e della madre nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno quelle relative alle vacanze e viaggi che la medesima trascorrerà con terzi (es.: amici/amiche, etc.), con la precisazione che tali vacanze e le relative spese dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo whatsapp ed e-mail) dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
sia il difetto di risposta sia il dissenso non motivato saranno da intendersi come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo all'esibizione.
La documentazione giustificativa delle suddette spese dovrà essere intestata alla figlia onde consentire ad entrambi i genitori di detrarle fiscalmente nella misura del 50% ciascuno.
7) La complessiva somma di € 29.637,85, dovuta dalla sig.r al sig Controparte_1 Pt_1
, a titolo di assegni perequativi non versati, arretrati Istat e spese straordinarie per le
[...]
figlie, nonché l'ulteriore somma di € 1.469,50, anch'essa dovuta dalla sig.ra CP_1
al sig a titolo di rimborso del 50% della spesa straordinaria, relativa
[...] Parte_1
alla ex casa familiare, di cui alla fattura n. 137/001 del 06/06/2023 di € 2.939,00 emessa da
SI GY RL nei confronti del sig. , verranno corrisposte a quest'ultimo Parte_1
dalla sig.r mediante compensazione, nei limiti del loro ammontare, con il Controparte_1
prezzo di vendita della quota di comproprietà di quest'ultima di detta unità immobiliare,
come meglio specificato al sottostante CAPO II.
pagina 6 di 13 8) I sig.ri e dichiarano, entrambi, di avere redditi e Parte_1 Controparte_1
patrimoni propri più che adeguati a consentire loro sia di essere economicamente indipendenti sia di avere una vita libera e dignitosa e rinunciano pertanto reciprocamente a qualunque pretesa di assegno divorzile.
9) I sig.ri e si obbligano a prestare acquiescenza Parte_1 Controparte_1
all'emananda sentenza di divorzio congiunto recettiva delle presenti condizioni entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione della stessa a mezzo PCT.
10) Con l'adempimento dei reciproci impegni assunti dai sig.ri e Parte_1 CP_1
di cui alle condizioni 2) e 7) del presente CAPO I e di quelle di cui al sottostante
[...]
CAPO II, i medesimi sig.ri e danno atto e dichiarano di avere risolto fra Pt_1 CP_1
loro - anche in via transattiva e novativa - ogni questione di carattere economico-
patrimoniale sorta prima e/o in costanza di convivenza coniugale e/o di separazione di fatto e/o di separazione legale e, ad eccezione di quanto pattuito con le condizioni di cui al presente CAPO I e sottostante CAPO II, di nulla più avere a pretendere l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi titolo, ragione e/o causa, che possa anche trovare fondamento nelle disposizioni del verbale della loro separazione personale e, pertanto,
ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo deve intendersi dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa.
11) Le spese legali della presente procedura di divorzio congiunto saranno integralmente compensate tra le parti sicché ognuna provvederà a pagare il proprio avvocato, mentre le spese vive saranno tra le stesse suddivise nella misura della metà ciascuna.
12) I sig.ri e danno atto che le condizioni di cui al presente Parte_1 Controparte_1
CAPO I e sottostante CAPO II sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
pagina 7 di 13 13) I sig.r si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione Parte_1 Controparte_1
alle condizioni di cui al presente CAPO I e sottostante CAPO II, alle quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione della domanda congiunta per lo scioglimento del matrimonio in data 24.02.2025, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa.
CAPO II
ACCORDO PRELIMINARE DI TRASFERIMENTO DELLA PIENA ED
ESCLUSIVA PROPRIETA' DELL'UNITA' IMMOBILIAR Controparte_2
Art. 1) CONSENSO ED OGGETTO
La sig.ra promette di vendere al sig. , che promette di Controparte_1 Parte_1
acquistare, per sé, il proprio diritto di piena proprietà, in ragione della quota di un mezzo
(½), dell'unità immobiliare, ex casa familiare di cui alla condizione 2) del CAPO I, sita in
Soliera (MO), via Umberto Giordano n. 95, (catastalmente via I maggio), facente parte del fabbricato urbano condominiale denominato “Residenziale Esedra”, fabbricato “B2” e costituita da: appartamento al primo piano composto di soggiorno, cucina, ingresso, due vani, bagno, disimpegno e balcone, nonché una soffitta al piano quarto ed una autorimessa al piano terra.
Detta unità immobiliare è attualmente descritta al Catasto dei Fabbricati del Comune di
Soliera (MO) al foglio 33, con le seguenti particelle:
- 347, sub 13, via I maggio, piano 1-4, cat. A/2, cl. 3, vani 5, r.c. € 438, 99;
- 347, sub 7, via I maggio, piano T, cat. C/6, cl. 7, mq. 31, r.c. € 94,46.
pagina 8 di 13 Nel trasferimento sono compresi i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato che sono comuni per legge, destinazione e titolo nonché tutti i diritti,
ragioni ed interessenze spettanti alla sig.r sull'immobile in oggetto. CP_1
I sig.ri e precisano e danno atto di aver ricevuto il diritto di Parte_1 Controparte_1
piena comproprietà della porzione di fabbricato come sopra descritta in misura del 50%
ciascuno, in forza dell'atto di compravendita in data 18.07.1997, a ministero Notaio
n. rep. 23933, n. racc. 7192, registrato a Modena in data 06.08.1997 al Persona_3
n. 4445, serie 1V e trascritto a Modena in data 31.07.1997 al n. r.g. 15221 e n. r.p. 10383.
Art. 2) CORRISPETTIVO
Il corrispettivo della compravendita di cui al precedente Art. 1) è concordato tra le parti nella somma di € 60.000,00 (sessantamila/00), da corrispondersi alla sig.ra CP_1
da parte del sig , come qui di seguito specificato:
[...] Parte_1
- la somma di € 29.637,85 sarà compensata, contestualmente alla sottoscrizione del rogito notarile di compravendita, con il credito di pari ammontare, indicato alla condizione 7)
del CAPO I della presente domanda, vantato dal sig. nei confronti della Parte_1
sig.ra a titolo di arretrati per contributo al mantenimento ordinario delle Controparte_1
Per_ figlie e , Istat e per rimborso del 50% delle spese straordinarie per le Per_2
medesime figlie;
- la somma di € 1.469,50 sarà compensata, contestualmente alla sottoscrizione del rogito notarile di compravendita, con il credito di pari ammontare, indicato alla condizione 7)
CAPO I della presente domanda, vantato dal sig nei confronti della sig.r a Pt_1 CP_1
titolo di rimborso del 50% della spesa straordinaria per la ex casa familiare di cui alla fattura n. 137/001 del 06/06/2023 di € 2.939,00 emessa da SI GY RL ed integralmente anticipata dal sig Pt_1
pagina 9 di 13 - la somma di € 28.892,65 sarà versata dal sig. alla sig.ra a Parte_1 Controparte_1
mezzo bonifico bancario istantaneo ed irrevocabile sul conto corrente intestato alla medesima sig.ra IBAN n. [...], al momento del CP_1
rogito notarile di compravendita che ne costituirà ampia ed estintiva quietanza. Su tale somma non matureranno né interessi né rivalutazioni di sorta.
Per quanto occorrer possa i sig.ri e dichiarano inoltre che non sono Pt_1 CP_1
intervenuti intermediari.
Art. 3) REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA CONIUGI
I sig.ri e dichiarano e garantiscono sotto la loro personale Parte_1 Controparte_1
responsabilità che la compravendita di cui all'Art. 1) del presente CAPO II, e le relative modalità di pagamento, comprese le ivi disciplinate e pattuite compensazioni, vengono effettuate dai medesimi nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, a seguito della dissoluzione della loro vita matrimoniale e costituiscono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Le parti dichiarano che l'atto notarile di trasferimento al sig. della quota (pari al Pt_1
50%) di comproprietà dell'immobile in oggetto sarà un atto pubblico meramente esecutivo dell'obbligo di adempimento delle obbligazioni assunte nell'ambito del presente procedimento di divorzio congiunto, per cui le stesse chiedono sin da ora di avvalersi,
anche per l'atto notarile, delle agevolazioni fiscali che prevedono l'esenzione dalle imposte di bollo, registro e da ogni altra tassa per tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio ex art. 19 della legge 06.03.1987 n. 74, con i maggiori benefici di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 1999 e confermate, poi, da ultimo, dall'art. 1, commi 608 e 609, della L. 27.12.2013 n. 147
nonché dalla sentenza della Cass. civile n. 3110/2016.
pagina 10 di 13 Art. 4 DELL'ATTO NOTARILE E SPESE Pt_2
I sig.ri e si impegnano a stipulare il rogito notarile relativo Parte_1 Controparte_1
alla compravendita della quota di proprietà immobiliare della sig.ra di cui all'Art. CP_1
1), del presente CAPO II, entro e non oltre 60 giorni dal passaggio in giudicato dell'emananda sentenza di divorzio, salvo casi di forza maggiore non dipendenti dalla volontà delle parti stesse, presso il Notaio scelto a tal fine dal sig . Parte_1
Tutte le spese notarili di trasferimento e le imposte necessarie per l'intestazione al sig.
della predetta quota di proprietà immobiliare della sig.ra saranno a totale Pt_1 CP_1
carico esclusivo del sig . Parte_1
Art. 5) PRECISAZIONI
La quota di proprietà immobiliare della sig.r di cui all'Art. 1) del presente CAPO CP_1
II sarà ceduta a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, noto al sig.
e comprendente ogni accessorio, accessione, dipendenza, pertinenza, servitù attive Pt_1
e passive se ed in quanto legalmente esistenti, ragioni ed oneri condominiali, con tutti i patti, le clausole e le condizioni, ove ad oggi ancora attuali e/o pertinenti, contenuti o richiamati nel citato rogito di provenienza.
Art. 6) GARANZIE
La sig.ra garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità, la legittima CP_1
provenienza del bene oggetto di compravendita e la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, oneri e vincoli di qualsiasi natura, diritti di terzi ed in particolare diritti di prelazione ai sensi delle norme vigenti, e presta garanzia da evizione anche parziale a norma di legge.
Art. 7) SPESE CONDOMINIALI E ALTRE SPESE RELATIVE ALL'IMMOBILE.
pagina 11 di 13 I sig.ri e convengono che tutte le spese condominiali, Parte_1 Controparte_1
ordinarie e/o straordinarie, nonché tutte le spese di godimento e/o di proprietà e/o di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, relative all'unità immobiliare di cui all'Art.
1) CAPO II delle presenti condizioni, che matureranno a decorrere dalla sottoscrizione della domanda congiunta per lo scioglimento del matrimonio avvenuta in data
24.02.2025, saranno a totale carico esclusivo del sig. , il quale, pertanto, Parte_1
subentra alla sig.r nell'obbligo di pagamento di tali spese. Controparte_1
I sig.ri e convengono altresì che ogni pratica, attuale e/o Parte_1 Controparte_1
futura, per regolarizzare eventuali difformità edilizie e/o urbanistiche che si dovessero riscontrare nella suddetta unità immobiliare ex casa familiare, rimarrà a totale cura e spese del sig . Parte_1
Art. 8) DISPOSIZIONI FINALI
Entrambe le parti si impegnano a fornire al Notaio rogante la documentazione necessaria per la stipula dell'atto notarile, tra cui quella relativa alla provenienza, allo stato catastale e/o, urbanistico dell'unità immobiliare di cui all'Art. 1), CAPO II, del presente atto,
inoltre entrambe le parti si impegnano a rilasciare, nell'ambito del predetto rogito notarile,
tutte le dichiarazioni necessarie al perfezionamento della stipula dello stesso, ivi comprese quelle urbanistiche, catastali, ipotecarie, familiari, fiscali e impiantistiche.
Eventuali spese necessarie per reperire la documentazione di cui sopra e/o ulteriore documentazione richiesta dal Notaio rogante per la stipula dell'atto di compravendita (es.
la certificazione della conformità urbanistica) saranno a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, ad eccezione della spesa per l'Attestato di certificazione energetica (APE) che sarà a carico esclusivo della sig.r . Controparte_1
pagina 12 di 13 Con l'esatto adempimento di quanto sopra le parti dichiarano di nulla più avere a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo, causale e/o ragione in qualunque modo connessa alla proprietà della casa ex familiare. ”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in SAVIGNANO SUL PA
(MO) il 27/04/1997 fra nato a [...] Parte_1
(MO) il 17/05/1964 e nata a [...] il [...] alle Controparte_1
condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SAVIGNANO SUL PA
(MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 1997 Atto n. 5 Parte I
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data
21/05/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 13 di 13