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Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/11/2024, n. 1767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1767 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2914/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2914/2023 R.G. avente ad oggetto affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, promossa da:
, nata il [...] a [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. AMORE ELIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nato il [...] a [...], c.f. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. OCCHIPINTI GIULIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 22/10/2024 nei seguenti termini:
RICORRENTE Disporre l'affido condiviso dei piccoli ed con collocamento abitativo presso Per_1 Persona_2 l'abitazione della madre in Pozzallo;
disporre in ordine al diritto di visita del CP_1 porre in capo al un assegno di mantenimento in favore dei figli minori in misura non inferiore CP_1 ad €. 500,00 ciascuno. emettere ogni altro provvedimento consequenziale.
Vinte le spese.
RESISTENTE
Disporre l'affido congiunto dei minori e , con collocamento prevalente presso la Per_2 Per_1 madre e con diritto per il padre di tenerli con sé nei tempi e nei modi suddetti in parte narrativa. Porre a pagina 1 di 4 carico del padre un assegno a titolo di contributo per il mantenimento dei figli nella misura di € 100,00 ciascuno oltre al 50% delle spese straordinarie, facultando lo stesso a richiedere il 50% dell'assegno unico.
Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore distrattario.
Il PM ha apposto il visto in data 16/05/2024
pagina 2 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 09/10/2023, ha chiesto ex art. 337-ter c.c. di regolamentare Parte_1 l'affidamento dei figli minori e , nati il 7/02/2019 dalla relazione con Persona_3 Persona_2
e di determinare la somma da corrispondere alla madre per il mantenimento dei Controparte_1 figli, quantificata nella misura complessiva di € 1.000,00.
Si è costituito in giudizio con comparsa di risposta non opponendosi Controparte_1 all'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, chiedendo di disciplinare il diritto di visita del padre e di porre a carico del ricorrente un contributo per il mantenimento dei figli nella misura complessiva di € 200,00. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, con ordinanza del 23/01/2024 emessa ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. il Giudice designato ha affidato i minori ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e con diritto del padre di vederli e tenerli con sé secondo le modalità stabilite in parte motiva e ha disposto che contribuisca al mantenimento dei figli Controparte_1 versando a entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di € 400,00, oltre al 50% Parte_1 delle spese straordinarie, con rivalutazione Istat come per legge, con decorrenza da gennaio 2024.
Con successiva ordinanza del 20/03/2024 è stato modificato il diritto di visita, disponendo che il padre veda i figli ogni giovedì dalle 15.30 alle 19.30 e ogni sabato dalle ore 10.30 alle ore 19.30 nelle prime tre settimane del mese;
l'ultima settimana del mese dalle ore 10.30 del sabato alle ore 19.30 della domenica, con pernotto presso il padre. All'udienza del 22/10/2024, all'esito dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Deve essere disposto l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione degli stessi presso la madre, soluzione da privilegiare secondo la disposizione dell'art. 337-ter comma 2 c.c., non emergendo dagli atti del giudizio elementi ostativi alla sua applicazione.
Nel disciplinare il diritto di visita da parte del resistente – nell'ottica del principio di gradualità e tenuto conto che da marzo i figli hanno cominciato a pernottare con il padre una volta al mese – vanno modificate le modalità del diritto di visita già disposte aggiungendo un pernottamento mensile, per cui il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni giovedì dalle 15.30 alle 19.30, nonché, a settimane alterne, dalle ore 10.30 alle ore 19.30 del sabato e dalle ore 10.30 del sabato alle ore 19.30 della domenica;
quattro giorni nel periodo natalizio – comprensivi ad anni alterni delle festività di Natale o di Capodanno – e due giorni nel periodo pasquale – comprensivi ad anni alterni della domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; una settimana a luglio oppure ad agosto, ad anni alterni. Va altresì disposto – per mantenere il rapporto tra padre e figli anche nei giorni in cui non si vedono, essendo prevista la visita solo un pomeriggio a settimana – che il padre possa sentire i figli, per telefono o videochiamata, due volte a settimana, nei pomeriggi di lunedì e mercoledì, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei bambini, fermo restando che su accordo delle parti le chiamate possono avvenire con maggiore frequenza. In relazione al mantenimento, l'art. 337-ter comma 4 c.c. stabilisce: “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice”.
pagina 3 di 4 Devono pertanto essere valutate le condizioni reddituali, patrimoniali e personali delle parti. Come già rilevato con l'ordinanza del 23/01/2024, l'odierna ricorrente ha dichiarato di essere titolare di un'agenzia di viaggi, ha depositato la propria documentazione fiscale da cui si evince che la stessa ha percepito un reddito complessivo di € 6.315,00 per l'anno 2019 ed € 14.332,00 per il 2022 (v. allegati al ricorso introduttivo).
Il resistente svolge l'attività di consulente del lavoro e ha percepito un reddito complessivo di € 22.605,00, € 20.399,00 e di € 18.277,00 relativamente agli anni 2020, 2021 e 2022 (doc. 4 della comparsa di costituzione e risposta); va altresì considerato che il risulta gravato di debiti CP_1 oggetto di due procedure di definizione agevolata affidate all' (doc. 7 Controparte_2
e 8 della comparsa di costituzione e risposta).
In base alle sopra descritte condizioni economiche delle parti, appare opportuno porre a carico del l'obbligo di versare alla la complessiva somma di € 400,00 mensili, a titolo di CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento dei figli, somma da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie, somma determinata al netto dell'assegno unico che andrà percepito integralmente dalla ricorrente.
In considerazione della soccombenza reciproca legata alla natura della controversia sulle modalità di affidamento e all'accoglimento parziale delle richieste economiche, le spese tra le parti vanno compensate integralmente.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2914/2023 R.G.: Affida i minori ed ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e con Per_1 Per_2 diritto del padre di vederli e tenerli con sé secondo le modalità stabilite in parte motiva.
Dispone che contribuisca al mantenimento dei figli versando a Controparte_1 Parte_1 entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di € 400,00, nella misura di € 200,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, con rivalutazione Istat come per legge, somma determinata al netto dell'assegno unico che andrà percepito integralmente dalla ricorrente.
Compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 13/11/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2914/2023 R.G. avente ad oggetto affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, promossa da:
, nata il [...] a [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. AMORE ELIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nato il [...] a [...], c.f. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. OCCHIPINTI GIULIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 22/10/2024 nei seguenti termini:
RICORRENTE Disporre l'affido condiviso dei piccoli ed con collocamento abitativo presso Per_1 Persona_2 l'abitazione della madre in Pozzallo;
disporre in ordine al diritto di visita del CP_1 porre in capo al un assegno di mantenimento in favore dei figli minori in misura non inferiore CP_1 ad €. 500,00 ciascuno. emettere ogni altro provvedimento consequenziale.
Vinte le spese.
RESISTENTE
Disporre l'affido congiunto dei minori e , con collocamento prevalente presso la Per_2 Per_1 madre e con diritto per il padre di tenerli con sé nei tempi e nei modi suddetti in parte narrativa. Porre a pagina 1 di 4 carico del padre un assegno a titolo di contributo per il mantenimento dei figli nella misura di € 100,00 ciascuno oltre al 50% delle spese straordinarie, facultando lo stesso a richiedere il 50% dell'assegno unico.
Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore distrattario.
Il PM ha apposto il visto in data 16/05/2024
pagina 2 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 09/10/2023, ha chiesto ex art. 337-ter c.c. di regolamentare Parte_1 l'affidamento dei figli minori e , nati il 7/02/2019 dalla relazione con Persona_3 Persona_2
e di determinare la somma da corrispondere alla madre per il mantenimento dei Controparte_1 figli, quantificata nella misura complessiva di € 1.000,00.
Si è costituito in giudizio con comparsa di risposta non opponendosi Controparte_1 all'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, chiedendo di disciplinare il diritto di visita del padre e di porre a carico del ricorrente un contributo per il mantenimento dei figli nella misura complessiva di € 200,00. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, con ordinanza del 23/01/2024 emessa ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. il Giudice designato ha affidato i minori ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e con diritto del padre di vederli e tenerli con sé secondo le modalità stabilite in parte motiva e ha disposto che contribuisca al mantenimento dei figli Controparte_1 versando a entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di € 400,00, oltre al 50% Parte_1 delle spese straordinarie, con rivalutazione Istat come per legge, con decorrenza da gennaio 2024.
Con successiva ordinanza del 20/03/2024 è stato modificato il diritto di visita, disponendo che il padre veda i figli ogni giovedì dalle 15.30 alle 19.30 e ogni sabato dalle ore 10.30 alle ore 19.30 nelle prime tre settimane del mese;
l'ultima settimana del mese dalle ore 10.30 del sabato alle ore 19.30 della domenica, con pernotto presso il padre. All'udienza del 22/10/2024, all'esito dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Deve essere disposto l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione degli stessi presso la madre, soluzione da privilegiare secondo la disposizione dell'art. 337-ter comma 2 c.c., non emergendo dagli atti del giudizio elementi ostativi alla sua applicazione.
Nel disciplinare il diritto di visita da parte del resistente – nell'ottica del principio di gradualità e tenuto conto che da marzo i figli hanno cominciato a pernottare con il padre una volta al mese – vanno modificate le modalità del diritto di visita già disposte aggiungendo un pernottamento mensile, per cui il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni giovedì dalle 15.30 alle 19.30, nonché, a settimane alterne, dalle ore 10.30 alle ore 19.30 del sabato e dalle ore 10.30 del sabato alle ore 19.30 della domenica;
quattro giorni nel periodo natalizio – comprensivi ad anni alterni delle festività di Natale o di Capodanno – e due giorni nel periodo pasquale – comprensivi ad anni alterni della domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; una settimana a luglio oppure ad agosto, ad anni alterni. Va altresì disposto – per mantenere il rapporto tra padre e figli anche nei giorni in cui non si vedono, essendo prevista la visita solo un pomeriggio a settimana – che il padre possa sentire i figli, per telefono o videochiamata, due volte a settimana, nei pomeriggi di lunedì e mercoledì, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei bambini, fermo restando che su accordo delle parti le chiamate possono avvenire con maggiore frequenza. In relazione al mantenimento, l'art. 337-ter comma 4 c.c. stabilisce: “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice”.
pagina 3 di 4 Devono pertanto essere valutate le condizioni reddituali, patrimoniali e personali delle parti. Come già rilevato con l'ordinanza del 23/01/2024, l'odierna ricorrente ha dichiarato di essere titolare di un'agenzia di viaggi, ha depositato la propria documentazione fiscale da cui si evince che la stessa ha percepito un reddito complessivo di € 6.315,00 per l'anno 2019 ed € 14.332,00 per il 2022 (v. allegati al ricorso introduttivo).
Il resistente svolge l'attività di consulente del lavoro e ha percepito un reddito complessivo di € 22.605,00, € 20.399,00 e di € 18.277,00 relativamente agli anni 2020, 2021 e 2022 (doc. 4 della comparsa di costituzione e risposta); va altresì considerato che il risulta gravato di debiti CP_1 oggetto di due procedure di definizione agevolata affidate all' (doc. 7 Controparte_2
e 8 della comparsa di costituzione e risposta).
In base alle sopra descritte condizioni economiche delle parti, appare opportuno porre a carico del l'obbligo di versare alla la complessiva somma di € 400,00 mensili, a titolo di CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento dei figli, somma da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie, somma determinata al netto dell'assegno unico che andrà percepito integralmente dalla ricorrente.
In considerazione della soccombenza reciproca legata alla natura della controversia sulle modalità di affidamento e all'accoglimento parziale delle richieste economiche, le spese tra le parti vanno compensate integralmente.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2914/2023 R.G.: Affida i minori ed ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e con Per_1 Per_2 diritto del padre di vederli e tenerli con sé secondo le modalità stabilite in parte motiva.
Dispone che contribuisca al mantenimento dei figli versando a Controparte_1 Parte_1 entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di € 400,00, nella misura di € 200,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, con rivalutazione Istat come per legge, somma determinata al netto dell'assegno unico che andrà percepito integralmente dalla ricorrente.
Compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 13/11/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
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