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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 30/05/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2186/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2186/2024 promossa congiuntamente da:
c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 bo difeso dalle Avv.te Marina Motta e Giada Maria Invernizzi entrambe del Foro di Lodi;
e da
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente in Borgetto Parte_2 C.F._2 Lodigiano (LO), Via Cavour n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv.ta LE EN del Foro di Milano.
Dal matrimonio è nato l'unico figlio Milano il 27.05.1997; Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.07.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_2 Parte_1 a Milano in data 05/10/1991 (Atto n. 1249-parte 2-serie A-anno 1991).
2) Ordinare all'Ufficiale dello stato civile di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Dare atto che con l'esatto adempimento di quanto previsto in sede di separazione, le parti hanno già regolamentato ogni loro reciproco rapporto economico e patrimoniale e non hanno nulla a pretendere reciprocamente.
4) Spese legali compensate.
Inoltre, nelle note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza, le parti hanno precisato che permangono ancora le condizioni n. 5 e 6 della sentenza di separazione, ovvero:
5) Dare atto che il signor non avanza alcuna pretesa economica rispetto ad eventuali spese da lui sostenute Parte_1
- pro quota insieme alla per gli interventi di ristrutturazione, allestimento e arredamento intervenuti nel corso degli anni all'interno della loro abitazione ex casa coniugale, nonché in quella – sempre di proprietà della famiglia della moglie – abitata attualmente dal figlio . Per_1 6) Porre a carico del signor l'onere di provvedere interamente alla retta e a tutti i costi connessi alla Scuola Parte_1 di Specializzazione (biennal denza 2025) in beni Archeologici presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano attualmente frequentata dal figlio , maggiorenne e titolare di laurea in archeologia, e ciò fino al Per_1 conseguimento da parte sua del titolo accad specializzazione.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Dagli atti di causa consta che i coniugi hanno contratto matrimonio in Milano in data 05.10.1991 e con sentenza n. 230/2024 del 07.10.2024, pubblicata il 15.10.2024, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente i rapporti economici inerenti al figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1 e LE EN in Milano il 05.10.1991 trascritto presso gli Milano al n. 1249, Parte II, Serie A, Anno 1991;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 28 maggio 2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2186/2024 promossa congiuntamente da:
c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 bo difeso dalle Avv.te Marina Motta e Giada Maria Invernizzi entrambe del Foro di Lodi;
e da
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente in Borgetto Parte_2 C.F._2 Lodigiano (LO), Via Cavour n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv.ta LE EN del Foro di Milano.
Dal matrimonio è nato l'unico figlio Milano il 27.05.1997; Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.07.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_2 Parte_1 a Milano in data 05/10/1991 (Atto n. 1249-parte 2-serie A-anno 1991).
2) Ordinare all'Ufficiale dello stato civile di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Dare atto che con l'esatto adempimento di quanto previsto in sede di separazione, le parti hanno già regolamentato ogni loro reciproco rapporto economico e patrimoniale e non hanno nulla a pretendere reciprocamente.
4) Spese legali compensate.
Inoltre, nelle note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza, le parti hanno precisato che permangono ancora le condizioni n. 5 e 6 della sentenza di separazione, ovvero:
5) Dare atto che il signor non avanza alcuna pretesa economica rispetto ad eventuali spese da lui sostenute Parte_1
- pro quota insieme alla per gli interventi di ristrutturazione, allestimento e arredamento intervenuti nel corso degli anni all'interno della loro abitazione ex casa coniugale, nonché in quella – sempre di proprietà della famiglia della moglie – abitata attualmente dal figlio . Per_1 6) Porre a carico del signor l'onere di provvedere interamente alla retta e a tutti i costi connessi alla Scuola Parte_1 di Specializzazione (biennal denza 2025) in beni Archeologici presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano attualmente frequentata dal figlio , maggiorenne e titolare di laurea in archeologia, e ciò fino al Per_1 conseguimento da parte sua del titolo accad specializzazione.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Dagli atti di causa consta che i coniugi hanno contratto matrimonio in Milano in data 05.10.1991 e con sentenza n. 230/2024 del 07.10.2024, pubblicata il 15.10.2024, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente i rapporti economici inerenti al figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1 e LE EN in Milano il 05.10.1991 trascritto presso gli Milano al n. 1249, Parte II, Serie A, Anno 1991;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 28 maggio 2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello