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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/11/2025, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 468/2023
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Alessandra Piliego Presidente
2) Dott. Maria Angela Marchesiello Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza n. 2377/2022, emessa dal Tribunale di Foggia, nella causa civile in primo grado iscritta a ruolo sotto il n. 6027/2014 R.G., in data 3 ottobre 2022), iscritta al n. 468/2023 R.G., avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale, tra:
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Parte_1
NA e EL SI, ed elettivamente domiciliato come in atti,
APPELLANTE
contro
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Egle Frascella ed Aristide Guerrasio, ed elettivamente domiciliato come in atti
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. EL Carlo Floro, ed elettivamente domiciliata come in atti APPELLATI
Conclusioni: previa assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c. (per il deposito delle memorie difensive), alla udienza del 14 novembre 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale (sulle conclusioni di cui alle note scritte, da intendersi integralmente richiamate).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , titolare della Parte_1 omonima azienda agricola, conveniva in giudizio il per la CP_1 bonifica della dinanzi al Tribunale di Foggia per ottenere, CP_1 previo accertamento della responsabilità dell'ente convenuto nella interruzione della erogazione idrica in favore dell'azienda agricola di per le annate agricole 2013 e 2014, il risarcimento del Parte_1 danno patrimoniale relativo alla campagna di raccolto per l'asparagiaia nella misura di euro 24.794,00 o di quella maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il tutto con il favore delle spese di lite. Nel merito, deduceva: -di essere proprietario di due terreni agricoli ubicati, il primo, in agro del Comune di San Giovanni Rotondo (FG) –contrada
–ed il secondo in agro del Comune di San Marco in Lamis, e di aver Pt_2 condotto in affitto, durante l'annata agricola 2012/2013, altri terreni aventi una superficie complessiva di Ha 9,35, cosicché la propria azienda aveva una superficie coltivata pari a Ha 29, documentata dal piano colturale del 5.6.2013; -di essere titolare del "gruppo di consegna" utile all'irrigazione dei campi n. 3, settore 33, distretto 6/B –Fortore controllato dal
[...]
; -che con missiva del 12.10.2012, prot. Controparte_1
17372, di cui veniva a conoscenza in occasione di un sopralluogo presso gli uffici del nel marzo 2013, gli veniva addebitata la manomissione CP_1 ed il prelievo abusivo di acqua dal prefato gruppo di consegna per un consumo pari a euro 8.028,00 cui seguiva l'interruzione della fornitura per mancato pagamento;
-che, infine, tale interruzione aveva comportato una perdita di produzione pari a euro 24.794,00. Si costituiva in giudizio il Controparte_3 eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, relativamente alla richiesta di carattere risarcitorio, e contestando nel merito ogni addebito. Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda pag. 2/11 con richiesta di chiamata in causa della società nei Controparte_2 cui confronti proponeva azione di manleva, nel caso di accoglimento della domanda di parte attrice, con vittoria delle spese di giudizio. Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio la società associandosi all'eccezione Controparte_4 preliminare di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, in virtù della natura di Ente pubblico del Consorzio, contestando nel merito la domanda introduttiva, e, infine, sostenendo l'inoperatività della polizza per omesso avviso di sinistro da parte dell'assicurato nel termine di legge. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda principale, ed in via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda di manleva, l'accertamento della operatività della franchigia contrattuale di euro 10.000,00, e dell'inadempimento colposo e/o doloso dell'assicurato ai fini della negazione o riduzione dell'indennizzo assicurativo, il tutto con vittoria di spese di lite. Rigettate le richieste di prova orale, la causa veniva istruita esclusivamente mediante produzione documentale, ad eccezione di quella allegata alle note conclusive di parte attrice del 2.2.2020 perché tardivamente prodotta (come da ordinanza del 2.3.2020). Con la sentenza impugnata il Tribunale di Foggia così statuiva: “-rigetta le domande di parte attrice e per l'effetto condanna al Parte_1 pagamento in favore del , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di giudizio che liquida in euro 4.355,00, oltre Spese Generali (15%), Cap e Iva come per legge;
-rigetta ogni altra domanda;
-condanna il Controparte_1
alla rifusione, in favore della
[...] Controparte_5
delle spese di giudizio che liquida in euro 4.355,00 per
[...] compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA come per legge”. In sostanza, il Tribunale di Foggia, rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione, ha ritenuto che:
- era pacifico l'inoltro, da parte del , in data 27.4.2012, della Pt_1 domanda di prenotazione irrigua per l'annata 2012 nei confronti del
, i cui regolamenti (atti Controparte_1 normativi secondari), legittimamente applicati, hanno efficacia vincolante per i consorziati (perché l'Ente convenuto ha natura di amministrativo coattivo tra proprietari di fondi insistenti CP_1 nel comprensorio delimitato dal piano di intervento della bonifica, come da r.d. n. 215 del 1933. E ciò anche con riferimento al potere impositivo degli oneri contributivi, ed anche in base alle leggi pag. 3/11 regionali di applicazione del riparto costituzionale di competenze con riferimento alle materie della difesa del suolo, del risanamento delle acque, della fruizione e gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale);
- è altresì pacifico che con le Delibere n. 439 del 26.3.2012 - successivamente ratificata in data 25.6.2012 (Delibera n. 38/2012) - e n. 746 dell'8.4.2013, sono state fissate dal le condizioni CP_1 per la fornitura dell'acqua ad uso irriguo per la stagione degli anni 2012 e 2013 e che tali condizioni sono state portate a conoscenza degli operatori agricoli nei consueti modi, tra cui l'affissione all'albo consorziale, e pertanto rese pienamente opponibili e non impugnate (in mancanza di deduzioni in senso contrario);
- in forza delle disposizioni regolamentari (artt. 16.4 -16.7 Delibera 439/2012 e art. 17.4-17.8 Delibera 746/2013), il ha CP_1 legittimamente applicato nei confronti del le sanzioni ivi Pt_1 disciplinate procedendo anche alla interruzione del servizio a causa della persistente morosità;
- risulta documentato in atti che l'applicazione della sanzione da prelievo abusivo –congiuntamente al preavvertimento della interruzione del servizio irriguo in caso di inadempimento -è stata comunicata a con raccomandata a.r. dell'8.12.2012, Parte_1 perfezionatasi per compiuta giacenza, e successivamente consegnata personalmente al destinatario in data 28.3.2013; stesso contenuto presenta anche la comunicazione di rettifica dell'importo della sanzione del 17.6.2013 (prot. 17372), regolarmente recapitata all'attore in data 9.7.2013, richieste di pagamento alle quali il non aveva mai dato seguito;
Pt_1
- va esclusa la responsabilità contrattuale da parte del CP_1 nell'aver proceduto alla interruzione del servizio irriguo nei confronti di il quale non ha dato prova dei propri assunti Parte_1 difensivi, non essendo stati ammessi i mezzi di prova richiesti, in quanto le circostanze dedotte erano forumlate genericamente e da provare documentalmente (come da ordinanza del 25 gennaio 2016), oltre al fatto che il non aveva depositato le memorie Pt_1 istruttorie ex artt. 186, 6° co, nn. 2 e 3, c.p.c., aveva svolto contestazioni tardive (ossia nella comparsa conclusionale del 2 febbraio 2020) e non aveva proposto querela di falso avverso l'accertamento di manomissione del gruppo di condotta eseguito con verbale del 24.12.2008 dai funzionari del , che quindi CP_1
pag. 4/11 costituiva prova idonea all'accertamento della sussistenza dei fatti ivi dichiarati;
- andava disattesa la richiesta di risarcimento danni da mancata e/o ridotta produzione di asparagi, relativamente alle annate 2013 e 2014, non emergendo alcuna specifica allegazione né dimostrazione del fatto storico generatore del danno denunciato, né dell'entità e consistenza del pregiudizio lamentato, risultando estremamente generica la relativa prospettazione di parte attrice (ed in direzione dell'attore non poteva valere la perizia allegata all'atto di citazione, da intendersi quale mera allegazione di parte, che non forniva significativi elementi ai fini della ricostruzione del fatto generatore del danno e delle sue conseguenze pregiudizievoli, visto che l'oggetto del giudizio attiene ad una stima di produzione dei fondi coltivati dal per l'annata 2012-2013, e la perizia non era Pt_1 neanche rapportata ai valori produttivi degli anni precedenti;
peraltro, il consulente di parte si riferiva ai danni da produzione di asparagi per l'annata 2012-2013, mentre l'interruzione del servizio idrico va collocata temporalmente a partire dall'anno 2013).
Avverso questa decisione ha proposto appello , citando in Parte_1 giudizio il e Controparte_1 [...]
chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2377/2022 emessa dal Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, GOT avv. Ermelinda Inchingolo, nell'ambito del giudizio N.R.G. 6027/2014, depositata in cancelleria in data 03.10.2022, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “A) Accertare e dichiarare, per i motivi indicati in narrativa, la responsabilità del
in ordine alla interruzione Controparte_1 della erogazione idrica in favore dell'azienda agricola del sig. Pt_1
, per le annate agricole 2013 e 2014. B) Accertare e dichiarare che
[...] tale arbitraria e forzata interruzione ha provocato danni patrimoniali alla campagna di raccolto per l'asparagiaia, relativamente alle annate agricole 2013 e 2014 e, per l'effetto, condannare il Controparte_1
al risarcimento dei danni subiti dal sig.
[...] Parte_1 ammontanti ad € 24.794,00,, così come determinati dalla perizia di parte allegata al presente atto, ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione
pag. 5/11 monetaria”. Con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione della documentazione indicata nell'istanza di anticipo udienza del 05.12.2016, nelle note conclusive del 02.02.2020 e nelle successive note scritte depositate per le udienze del 30.11.2020, 24.06.2021, 14.02.2022, 04.07.2022 e 03.10.2022, nonché l'ammissione dei mezzi di prova così come richiesti ed articolati con l'atto di citazione del 02.07.2014 e la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. nel giudizio di primo grado”.
Si è costituito in giudizio il che Controparte_1 ha chiesto di rigettare l'appello e le richieste istruttorie svolte dall'appellante, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio che ha chiesto, in Controparte_2 virtù della inoperatività della polizza e della acquiescenza dell'assicurato in relazione al capo condannatorio, di essere estromessa dal giudizio e, comunque, il rigetto dell'appello.
Assegnati i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive, alla udienza del 14 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni di cui alle note scritte (da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata riservata per la decisione.
°°°°°°°°°
L'appellante affida l'impugnazione ai seguenti motivi.
Con il primo motivo di appello l'appellante censura la sentenza del Tribunale di Foggia, per non avere ritenuto acquisibili alcuni documenti1, prodotti dopo la scadenza dei termini istruttori, perché di essi egli era venuto in possesso soltanto nel corso del procedimento penale scaturito dalla sua denuncia sporta contro un funzionario del , in data 24 CP_1 aprile 2015 (ed in particolare, dopo che il Pubblico Ministero depositava la richiesta di archiviazione, in data 29 gennaio 2016). Da questa documentazione, che l'appellante chiede di acquisire ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., emergerebbe l'errore in cui sarebbe incorso il CP_1 nella rilevazione della manomissione dell'impianto idrico. In particolare, gli accertatori del Consorzio di Bonifica, con verbale del 13.09.2012, affermavano che l'impianto controllato era il “Distretto 6B Comizio 33 Picchetto n. 3”, e che esso si trova in “agro di San Giovanni Rotondo foglio 137 p.lla 382”, effettivamente di proprietà dell'appellante. Ma dai rilievi fotografici esibiti dal Consorzio di Bonifica alla Polizia Giudiziaria emergeva che l'impianto controllato non era il “Distretto 6B Comizio 33 Picchetto n. 3”, ma quello “D 6B C 33 P 2”, vale a dire un gruppo di consegna diverso da quello situato presso la particella di proprietà del e che, in realtà, si trova su terreno di proprietà di Pt_1 Controparte_7
, in catasto al foglio 137, p.lla 378.
[...]
Il motivo di gravame è infondato e va rigettato. L'appellante intende, innanzi tutto, produrre in questo giudizio alcuni documenti2 che non hanno trovato ingresso nel giudizio di primo grado, perché lì prodotti tardivamente, ossia al di là delle preclusioni istruttorie. Sicché chiede che quei documenti vengano acquisiti in questo giudizio, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., fondando la sua pretesa sull'impossibilità della produzione degli stessi nel giudizio di primo grado, perché da lui acquisiti solo a seguito della denuncia sporta in data 24 aprile 2015, contro un rappresentante del Consorzio di Bonifica della Capitanata e, precisamente, dopo la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero (in data 29 gennaio 2016). Ebbene, va premesso che la richiesta si fonda, oltre che sull'art. 345, comma 3, c.p.c.3, anche sull'istituto, di carattere generale nell'impianto codicistico, della rimessione in termini, di cui all'art. 153, comma 2, c.p.c. Questa disposizione, che costituisce l'architrave della possibilità di derogare ai termini processuali, prevede che la rimessione in termini è possibile per la parte che sia incorsa in decadenze, solo ove essa provi che ciò sia avvenuto per causa a lei non imputabile. E così, ove questa prova sia dimostrata, sarà possibile, in base all'art. 345, comma 3, c.p.c., produrre anche nuove prove e nuovi documenti, nel giudizio di appello, ove si dimostri di non averli potuti produrre prima (cioè nel giudizio di primo grado), per causa non imputabile all'istante. Ma è necessario evidenziare che, come statuito dalla giurisprudenza (cfr. Corte di cassazione, sezione III civile, n. 7361/2025): “La rimessione in termini di cui all'art. 153, 2° comma, cod. proc. civ. presuppone infatti l'esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte (non determinato da quest'ultima) e l'immediata reazione al manifestarsi della necessità di svolgere l'attività processuale ormai preclusa (Cass. 26/4/2023, n. 11029)”. Di questi principi ha fatto decisamente buon uso il Giudice di prime cure, allorquando ha ritenuto inammissibile, perché tardiva, la produzione documentale del , avvenuta con la memoria del 2 febbraio 2020, Pt_1 ben oltre le preclusioni istruttorie, deputate, come noto, alla produzione dei documenti. Ed infatti, non v'è né allegazione, né tantomeno prova, dell'esistenza di un fatto esterno, estraneo alla volontà della parte, e come tale integrante gli estremi di cui all'art. 153, comma 2, c.p.c., che sia stato ostativo alla produzione di quei documenti nei termini istruttori. Nello specifico, e valutando singolarmente i documenti di cui si chiedeva l'acquisizione (richiamati nella nota sub 1), va detto quanto segue. La denuncia del 24 aprile 2015 è un atto che proviene dalla parte che, quindi, ben avrebbe potuto esporre quei fatti anche nel processo civile, a parte il fatto, non irrilevante, che la denuncia contiene elementi del tutto irrilevanti ai fini della prova in questo giudizio (lamentandosi, in essa ed in sostanza, il relativamente al fatto che il ha interrotto la Pt_1 CP_1 fornitura di acqua e non l'ha ripristinata, in tal modo causando danni alla produzione della sua azienda). Del tutto irrilevante, ed anzi contrario alle stesse pretese del , è Pt_1
l'avviso di archiviazione alla persona offesa, del 2 febbraio 2016. Quanto alla copia della annotazione di P.G. n. 02 dell'11/02/2016 del Corpo Forestale dello Stato, da cui, a parere dell'appellante dovrebbe evincersi l'errore del appellato, relativamente ai rilievi CP_1 fotografici allegati all'accertamento (perché rivolti alla postazione n. 2, di proprietà di altro soggetto, ove quella di sua proprietà è contrassegnata al n. 3), v'è da dire che, quantunque l'atto di cui si chiede l'acquisizione sia sicuramente stato prodotto successivamente allo spirare dei termini istruttori (ossia il giorno 11 febbraio 2016), quanto ivi indicato (ossia il pag. 8/11 materiale fotografico) è stato svolto in sede di accertamento da parte del
, e quindi decisamente in un momento antecedente persino al CP_1 processo, nel quale poteva ben essere prodotto, avendo il tutte le Pt_1 possibilità di acquisirlo, semplicemente utilizzando gli strumenti di cui agli artt. 22 e ss. legge n. 241/1990. Peraltro, sotto questo profilo, va anche detto che l'appellante non ha neanche allegato una eventuale impossibilità di acquisizione di quei documenti, semplicemente limitandosi a riferire di essere venuto a conoscenza dell'errore del (peraltro tutto da dimostrare, non CP_1 essendo stata prodotta in giudizio la documentazione fotografica), nel corso del processo penale. E' però accertato, in quanto neanche oggetto di specifica impugnazione da parte del , quanto riportato a pag. 4 della sentenza impugnata, ossia Pt_1 che: “E' infine documentato in atti che l'applicazione della sanzione da prelievo abusivo –congiuntamente al preavvertimento della interruzione del servizio irriguo in caso di inadempimento -è stata comunicata a
con raccomandata a.r. dell'8.12.2012, perfezionatasi per Parte_1 compiuta giacenza, e successivamente consegnata personalmente al destinatario in data 28.3.2013; stesso contenuto presenta anche la comunicazione di rettifica dell'importo della sanzione del 17.6.2013 (prot. 17372), regolarmente recapitata all'attore in data 9.7.2013. Emerge infine dalla produzione in atti che il non ha mai dato seguito a tali Pt_1 richieste di pagamento”. Il che significa che già dal 28 marzo 2013 (allorquando il ricevette Pt_1 personalmente l'atto con cui gli si comunicava l'interruzione della fornitura) e, comunque, dal 9 luglio 2013 (allorquando gli venne recapitata personalmente la rettifica della sanzione), quindi, in entrambi i casi, ancor prima dell'avvio del procedimento n. 6027/2014 R.G., egli era in grado, tramite l'istituto dell'accesso agli atti di conoscere tutti i presupposti della applicazione della sanzione (e, dunque, anche e soprattutto gli atti a corredo degli accertamenti svolti, ivi compresa la documentazione fotografica). Né, poi, come peraltro evidenziato dal Giudice di prime cure, risulta che sia stata proposta alcuna querela di falso in ordine agli atti di accertamento di manomissione della condotta. Né, infine, vi è stata una specifica contestazione in ordine alla asserzione del appellato che lo scambio di materiale fotografico avvenne CP_1 per mero errore materiale e che entrambi i rilievi (quelli della postazione n. 2 e n. 3) si riferivano ad illecite manomissioni dell'impianto.
pag. 9/11 Quanto alla richiesta di acquisizione della copia della nota del 13/09/2012, a firma del Dirigente del Consorzio di Bonifica per la Capitanata, dott.
, con allegata nota a firma di e del Persona_1 Persona_2 geom. di planimetria del Distretto 6/B sud fortore – Controparte_6
Comizio 33 G/C 3 Ditta LA Cristino, è evidente che l'atto era precedente al procedimento e quindi acquisibile solo entro i termini istruttori. E' quindi certo che gli ultimi documenti esaminati non si sono certo formati oltre i limiti istruttori, sicché l'appellante ben avrebbe potuto acquisirli e produrli prima dello spirare dei termini istruttori, avendo all'uopo tutti gli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento per non incorrere nelle decadenze in cui è, invece, incorso.
Con il secondo motivo di appello l'appellante censura la decisione del Tribunale di Foggia nella parte in cui non ha ammesso i mezzi di prova, richiesti con l'atto di citazione e reiterati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., limitandosi a ritenerli generici ed attinenti a circostanze da provare documentalmente, senza motivare adeguatamente il rigetto delle richieste istruttorie. Anche questo motivo di appello è del tutto infondato. Innanzi tutto, il Giudice di prime cure, nella decisione impugnata, ha evidenziato che il rigetto delle richieste istruttorie avvenne perché esse erano generiche e attinenti a circostanze da provare documentalmente (essendovi sul punto una contestazione specifica da parte del ), CP_1 con ciò recependo la precedente decisione istruttoria. A ciò va aggiunto che in questo giudizio, il Consigliere istruttore, con provvedimento del 17 ottobre 2023, ha già rigettato le richieste istruttorie, perché ritenute attinenti a fatti da provare documentalmente. Ma val la pena di evidenziare, anche in questa sede, che le prove richieste (nell'atto di citazione, e reiterate nella prima memoria istruttoria) erano formulate in modo generico e, soprattutto, erano del tutto irrilevanti ai fini della prova di una qualsivoglia illegittimità della sanzione disposta nei confronti del . In altre parole, con le richieste istruttorie l'attore Pt_1 tentava di provare l'esistenza di un danno alla produzione della sua azienda, danno però non eziologicamente riconducibile alla sanzione a lui irrogata, di interruzione della fornitura di acqua, disposta dal per CP_1
l'intervenuta manomissione dell'impianto.
L'appello è quindi infondato e va rigettato.
pag. 10/11 Quanto alle spese di lite, esse, liquidate tenendo presenti i parametri di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. 147/2022), le fasi del giudizio effettivamente svolte, il valore della controversia ed i valori medi, vanno poste a carico dell'appellante ed in favore degli appellati.
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
-
P. Q. M.
-
La Corte – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n. 468/2023 R.G., così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Foggia, resa in data 3 ottobre 2022, nel procedimento n. 6027/2014 R.G.;
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute Parte_1 dagli appellati e liquidate, per ciascuno, in euro 5.809,00, per i compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Alessandra Piliego
pag. 11/11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ossia i seguenti: a) Esposto-denuncia presentato il 24.04.2015 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia. b) Avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione del 02/02/2016. c) Copia della annotazione di P.G. n. 02 dell'11/02/2016 del Corpo Forestale dello Stato. d) Copia della nota del 13/09/2012, a firma del Dirigente del Consorzio di Bonifica per la Capitanata, dott. Per_1
, con allegata nota a firma di e del geom. di planimetria
[...] Persona_2 Controparte_6 del Distretto 6/B sud fortore –Comizio 33 G/C 3 Ditta LA Cristino. pag. 6/11 2 Di cui alla nota sub 1). 3 Sul punto, non v'è dubbio che va applicato l'art. 345 c.p.c., come riformulato dal d.l. n. 83/2012, convertito in legge con la legge n. 134/2012 (ed infatti, Cass. civ. n. 21606/2021 ha statuito che: “La nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, che prevede il divieto di ammissione, in appello, di nuovi mezzi di prova e documenti, salvo che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrre per causa non imputabile, trova applicazione, in difetto di un'espressa disciplina transitoria ed in base al generale principio processuale "tempus regit actum", quando la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012”, che è il caso di specie posto che la sentenza è stata depositata nell'anno 2022. pag. 7/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 468/2023
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Alessandra Piliego Presidente
2) Dott. Maria Angela Marchesiello Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza n. 2377/2022, emessa dal Tribunale di Foggia, nella causa civile in primo grado iscritta a ruolo sotto il n. 6027/2014 R.G., in data 3 ottobre 2022), iscritta al n. 468/2023 R.G., avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale, tra:
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Parte_1
NA e EL SI, ed elettivamente domiciliato come in atti,
APPELLANTE
contro
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Egle Frascella ed Aristide Guerrasio, ed elettivamente domiciliato come in atti
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. EL Carlo Floro, ed elettivamente domiciliata come in atti APPELLATI
Conclusioni: previa assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c. (per il deposito delle memorie difensive), alla udienza del 14 novembre 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale (sulle conclusioni di cui alle note scritte, da intendersi integralmente richiamate).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , titolare della Parte_1 omonima azienda agricola, conveniva in giudizio il per la CP_1 bonifica della dinanzi al Tribunale di Foggia per ottenere, CP_1 previo accertamento della responsabilità dell'ente convenuto nella interruzione della erogazione idrica in favore dell'azienda agricola di per le annate agricole 2013 e 2014, il risarcimento del Parte_1 danno patrimoniale relativo alla campagna di raccolto per l'asparagiaia nella misura di euro 24.794,00 o di quella maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il tutto con il favore delle spese di lite. Nel merito, deduceva: -di essere proprietario di due terreni agricoli ubicati, il primo, in agro del Comune di San Giovanni Rotondo (FG) –contrada
–ed il secondo in agro del Comune di San Marco in Lamis, e di aver Pt_2 condotto in affitto, durante l'annata agricola 2012/2013, altri terreni aventi una superficie complessiva di Ha 9,35, cosicché la propria azienda aveva una superficie coltivata pari a Ha 29, documentata dal piano colturale del 5.6.2013; -di essere titolare del "gruppo di consegna" utile all'irrigazione dei campi n. 3, settore 33, distretto 6/B –Fortore controllato dal
[...]
; -che con missiva del 12.10.2012, prot. Controparte_1
17372, di cui veniva a conoscenza in occasione di un sopralluogo presso gli uffici del nel marzo 2013, gli veniva addebitata la manomissione CP_1 ed il prelievo abusivo di acqua dal prefato gruppo di consegna per un consumo pari a euro 8.028,00 cui seguiva l'interruzione della fornitura per mancato pagamento;
-che, infine, tale interruzione aveva comportato una perdita di produzione pari a euro 24.794,00. Si costituiva in giudizio il Controparte_3 eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, relativamente alla richiesta di carattere risarcitorio, e contestando nel merito ogni addebito. Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda pag. 2/11 con richiesta di chiamata in causa della società nei Controparte_2 cui confronti proponeva azione di manleva, nel caso di accoglimento della domanda di parte attrice, con vittoria delle spese di giudizio. Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio la società associandosi all'eccezione Controparte_4 preliminare di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, in virtù della natura di Ente pubblico del Consorzio, contestando nel merito la domanda introduttiva, e, infine, sostenendo l'inoperatività della polizza per omesso avviso di sinistro da parte dell'assicurato nel termine di legge. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda principale, ed in via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda di manleva, l'accertamento della operatività della franchigia contrattuale di euro 10.000,00, e dell'inadempimento colposo e/o doloso dell'assicurato ai fini della negazione o riduzione dell'indennizzo assicurativo, il tutto con vittoria di spese di lite. Rigettate le richieste di prova orale, la causa veniva istruita esclusivamente mediante produzione documentale, ad eccezione di quella allegata alle note conclusive di parte attrice del 2.2.2020 perché tardivamente prodotta (come da ordinanza del 2.3.2020). Con la sentenza impugnata il Tribunale di Foggia così statuiva: “-rigetta le domande di parte attrice e per l'effetto condanna al Parte_1 pagamento in favore del , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di giudizio che liquida in euro 4.355,00, oltre Spese Generali (15%), Cap e Iva come per legge;
-rigetta ogni altra domanda;
-condanna il Controparte_1
alla rifusione, in favore della
[...] Controparte_5
delle spese di giudizio che liquida in euro 4.355,00 per
[...] compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA come per legge”. In sostanza, il Tribunale di Foggia, rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione, ha ritenuto che:
- era pacifico l'inoltro, da parte del , in data 27.4.2012, della Pt_1 domanda di prenotazione irrigua per l'annata 2012 nei confronti del
, i cui regolamenti (atti Controparte_1 normativi secondari), legittimamente applicati, hanno efficacia vincolante per i consorziati (perché l'Ente convenuto ha natura di amministrativo coattivo tra proprietari di fondi insistenti CP_1 nel comprensorio delimitato dal piano di intervento della bonifica, come da r.d. n. 215 del 1933. E ciò anche con riferimento al potere impositivo degli oneri contributivi, ed anche in base alle leggi pag. 3/11 regionali di applicazione del riparto costituzionale di competenze con riferimento alle materie della difesa del suolo, del risanamento delle acque, della fruizione e gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale);
- è altresì pacifico che con le Delibere n. 439 del 26.3.2012 - successivamente ratificata in data 25.6.2012 (Delibera n. 38/2012) - e n. 746 dell'8.4.2013, sono state fissate dal le condizioni CP_1 per la fornitura dell'acqua ad uso irriguo per la stagione degli anni 2012 e 2013 e che tali condizioni sono state portate a conoscenza degli operatori agricoli nei consueti modi, tra cui l'affissione all'albo consorziale, e pertanto rese pienamente opponibili e non impugnate (in mancanza di deduzioni in senso contrario);
- in forza delle disposizioni regolamentari (artt. 16.4 -16.7 Delibera 439/2012 e art. 17.4-17.8 Delibera 746/2013), il ha CP_1 legittimamente applicato nei confronti del le sanzioni ivi Pt_1 disciplinate procedendo anche alla interruzione del servizio a causa della persistente morosità;
- risulta documentato in atti che l'applicazione della sanzione da prelievo abusivo –congiuntamente al preavvertimento della interruzione del servizio irriguo in caso di inadempimento -è stata comunicata a con raccomandata a.r. dell'8.12.2012, Parte_1 perfezionatasi per compiuta giacenza, e successivamente consegnata personalmente al destinatario in data 28.3.2013; stesso contenuto presenta anche la comunicazione di rettifica dell'importo della sanzione del 17.6.2013 (prot. 17372), regolarmente recapitata all'attore in data 9.7.2013, richieste di pagamento alle quali il non aveva mai dato seguito;
Pt_1
- va esclusa la responsabilità contrattuale da parte del CP_1 nell'aver proceduto alla interruzione del servizio irriguo nei confronti di il quale non ha dato prova dei propri assunti Parte_1 difensivi, non essendo stati ammessi i mezzi di prova richiesti, in quanto le circostanze dedotte erano forumlate genericamente e da provare documentalmente (come da ordinanza del 25 gennaio 2016), oltre al fatto che il non aveva depositato le memorie Pt_1 istruttorie ex artt. 186, 6° co, nn. 2 e 3, c.p.c., aveva svolto contestazioni tardive (ossia nella comparsa conclusionale del 2 febbraio 2020) e non aveva proposto querela di falso avverso l'accertamento di manomissione del gruppo di condotta eseguito con verbale del 24.12.2008 dai funzionari del , che quindi CP_1
pag. 4/11 costituiva prova idonea all'accertamento della sussistenza dei fatti ivi dichiarati;
- andava disattesa la richiesta di risarcimento danni da mancata e/o ridotta produzione di asparagi, relativamente alle annate 2013 e 2014, non emergendo alcuna specifica allegazione né dimostrazione del fatto storico generatore del danno denunciato, né dell'entità e consistenza del pregiudizio lamentato, risultando estremamente generica la relativa prospettazione di parte attrice (ed in direzione dell'attore non poteva valere la perizia allegata all'atto di citazione, da intendersi quale mera allegazione di parte, che non forniva significativi elementi ai fini della ricostruzione del fatto generatore del danno e delle sue conseguenze pregiudizievoli, visto che l'oggetto del giudizio attiene ad una stima di produzione dei fondi coltivati dal per l'annata 2012-2013, e la perizia non era Pt_1 neanche rapportata ai valori produttivi degli anni precedenti;
peraltro, il consulente di parte si riferiva ai danni da produzione di asparagi per l'annata 2012-2013, mentre l'interruzione del servizio idrico va collocata temporalmente a partire dall'anno 2013).
Avverso questa decisione ha proposto appello , citando in Parte_1 giudizio il e Controparte_1 [...]
chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2377/2022 emessa dal Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, GOT avv. Ermelinda Inchingolo, nell'ambito del giudizio N.R.G. 6027/2014, depositata in cancelleria in data 03.10.2022, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “A) Accertare e dichiarare, per i motivi indicati in narrativa, la responsabilità del
in ordine alla interruzione Controparte_1 della erogazione idrica in favore dell'azienda agricola del sig. Pt_1
, per le annate agricole 2013 e 2014. B) Accertare e dichiarare che
[...] tale arbitraria e forzata interruzione ha provocato danni patrimoniali alla campagna di raccolto per l'asparagiaia, relativamente alle annate agricole 2013 e 2014 e, per l'effetto, condannare il Controparte_1
al risarcimento dei danni subiti dal sig.
[...] Parte_1 ammontanti ad € 24.794,00,, così come determinati dalla perizia di parte allegata al presente atto, ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione
pag. 5/11 monetaria”. Con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione della documentazione indicata nell'istanza di anticipo udienza del 05.12.2016, nelle note conclusive del 02.02.2020 e nelle successive note scritte depositate per le udienze del 30.11.2020, 24.06.2021, 14.02.2022, 04.07.2022 e 03.10.2022, nonché l'ammissione dei mezzi di prova così come richiesti ed articolati con l'atto di citazione del 02.07.2014 e la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. nel giudizio di primo grado”.
Si è costituito in giudizio il che Controparte_1 ha chiesto di rigettare l'appello e le richieste istruttorie svolte dall'appellante, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio che ha chiesto, in Controparte_2 virtù della inoperatività della polizza e della acquiescenza dell'assicurato in relazione al capo condannatorio, di essere estromessa dal giudizio e, comunque, il rigetto dell'appello.
Assegnati i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive, alla udienza del 14 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni di cui alle note scritte (da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata riservata per la decisione.
°°°°°°°°°
L'appellante affida l'impugnazione ai seguenti motivi.
Con il primo motivo di appello l'appellante censura la sentenza del Tribunale di Foggia, per non avere ritenuto acquisibili alcuni documenti1, prodotti dopo la scadenza dei termini istruttori, perché di essi egli era venuto in possesso soltanto nel corso del procedimento penale scaturito dalla sua denuncia sporta contro un funzionario del , in data 24 CP_1 aprile 2015 (ed in particolare, dopo che il Pubblico Ministero depositava la richiesta di archiviazione, in data 29 gennaio 2016). Da questa documentazione, che l'appellante chiede di acquisire ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., emergerebbe l'errore in cui sarebbe incorso il CP_1 nella rilevazione della manomissione dell'impianto idrico. In particolare, gli accertatori del Consorzio di Bonifica, con verbale del 13.09.2012, affermavano che l'impianto controllato era il “Distretto 6B Comizio 33 Picchetto n. 3”, e che esso si trova in “agro di San Giovanni Rotondo foglio 137 p.lla 382”, effettivamente di proprietà dell'appellante. Ma dai rilievi fotografici esibiti dal Consorzio di Bonifica alla Polizia Giudiziaria emergeva che l'impianto controllato non era il “Distretto 6B Comizio 33 Picchetto n. 3”, ma quello “D 6B C 33 P 2”, vale a dire un gruppo di consegna diverso da quello situato presso la particella di proprietà del e che, in realtà, si trova su terreno di proprietà di Pt_1 Controparte_7
, in catasto al foglio 137, p.lla 378.
[...]
Il motivo di gravame è infondato e va rigettato. L'appellante intende, innanzi tutto, produrre in questo giudizio alcuni documenti2 che non hanno trovato ingresso nel giudizio di primo grado, perché lì prodotti tardivamente, ossia al di là delle preclusioni istruttorie. Sicché chiede che quei documenti vengano acquisiti in questo giudizio, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., fondando la sua pretesa sull'impossibilità della produzione degli stessi nel giudizio di primo grado, perché da lui acquisiti solo a seguito della denuncia sporta in data 24 aprile 2015, contro un rappresentante del Consorzio di Bonifica della Capitanata e, precisamente, dopo la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero (in data 29 gennaio 2016). Ebbene, va premesso che la richiesta si fonda, oltre che sull'art. 345, comma 3, c.p.c.3, anche sull'istituto, di carattere generale nell'impianto codicistico, della rimessione in termini, di cui all'art. 153, comma 2, c.p.c. Questa disposizione, che costituisce l'architrave della possibilità di derogare ai termini processuali, prevede che la rimessione in termini è possibile per la parte che sia incorsa in decadenze, solo ove essa provi che ciò sia avvenuto per causa a lei non imputabile. E così, ove questa prova sia dimostrata, sarà possibile, in base all'art. 345, comma 3, c.p.c., produrre anche nuove prove e nuovi documenti, nel giudizio di appello, ove si dimostri di non averli potuti produrre prima (cioè nel giudizio di primo grado), per causa non imputabile all'istante. Ma è necessario evidenziare che, come statuito dalla giurisprudenza (cfr. Corte di cassazione, sezione III civile, n. 7361/2025): “La rimessione in termini di cui all'art. 153, 2° comma, cod. proc. civ. presuppone infatti l'esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte (non determinato da quest'ultima) e l'immediata reazione al manifestarsi della necessità di svolgere l'attività processuale ormai preclusa (Cass. 26/4/2023, n. 11029)”. Di questi principi ha fatto decisamente buon uso il Giudice di prime cure, allorquando ha ritenuto inammissibile, perché tardiva, la produzione documentale del , avvenuta con la memoria del 2 febbraio 2020, Pt_1 ben oltre le preclusioni istruttorie, deputate, come noto, alla produzione dei documenti. Ed infatti, non v'è né allegazione, né tantomeno prova, dell'esistenza di un fatto esterno, estraneo alla volontà della parte, e come tale integrante gli estremi di cui all'art. 153, comma 2, c.p.c., che sia stato ostativo alla produzione di quei documenti nei termini istruttori. Nello specifico, e valutando singolarmente i documenti di cui si chiedeva l'acquisizione (richiamati nella nota sub 1), va detto quanto segue. La denuncia del 24 aprile 2015 è un atto che proviene dalla parte che, quindi, ben avrebbe potuto esporre quei fatti anche nel processo civile, a parte il fatto, non irrilevante, che la denuncia contiene elementi del tutto irrilevanti ai fini della prova in questo giudizio (lamentandosi, in essa ed in sostanza, il relativamente al fatto che il ha interrotto la Pt_1 CP_1 fornitura di acqua e non l'ha ripristinata, in tal modo causando danni alla produzione della sua azienda). Del tutto irrilevante, ed anzi contrario alle stesse pretese del , è Pt_1
l'avviso di archiviazione alla persona offesa, del 2 febbraio 2016. Quanto alla copia della annotazione di P.G. n. 02 dell'11/02/2016 del Corpo Forestale dello Stato, da cui, a parere dell'appellante dovrebbe evincersi l'errore del appellato, relativamente ai rilievi CP_1 fotografici allegati all'accertamento (perché rivolti alla postazione n. 2, di proprietà di altro soggetto, ove quella di sua proprietà è contrassegnata al n. 3), v'è da dire che, quantunque l'atto di cui si chiede l'acquisizione sia sicuramente stato prodotto successivamente allo spirare dei termini istruttori (ossia il giorno 11 febbraio 2016), quanto ivi indicato (ossia il pag. 8/11 materiale fotografico) è stato svolto in sede di accertamento da parte del
, e quindi decisamente in un momento antecedente persino al CP_1 processo, nel quale poteva ben essere prodotto, avendo il tutte le Pt_1 possibilità di acquisirlo, semplicemente utilizzando gli strumenti di cui agli artt. 22 e ss. legge n. 241/1990. Peraltro, sotto questo profilo, va anche detto che l'appellante non ha neanche allegato una eventuale impossibilità di acquisizione di quei documenti, semplicemente limitandosi a riferire di essere venuto a conoscenza dell'errore del (peraltro tutto da dimostrare, non CP_1 essendo stata prodotta in giudizio la documentazione fotografica), nel corso del processo penale. E' però accertato, in quanto neanche oggetto di specifica impugnazione da parte del , quanto riportato a pag. 4 della sentenza impugnata, ossia Pt_1 che: “E' infine documentato in atti che l'applicazione della sanzione da prelievo abusivo –congiuntamente al preavvertimento della interruzione del servizio irriguo in caso di inadempimento -è stata comunicata a
con raccomandata a.r. dell'8.12.2012, perfezionatasi per Parte_1 compiuta giacenza, e successivamente consegnata personalmente al destinatario in data 28.3.2013; stesso contenuto presenta anche la comunicazione di rettifica dell'importo della sanzione del 17.6.2013 (prot. 17372), regolarmente recapitata all'attore in data 9.7.2013. Emerge infine dalla produzione in atti che il non ha mai dato seguito a tali Pt_1 richieste di pagamento”. Il che significa che già dal 28 marzo 2013 (allorquando il ricevette Pt_1 personalmente l'atto con cui gli si comunicava l'interruzione della fornitura) e, comunque, dal 9 luglio 2013 (allorquando gli venne recapitata personalmente la rettifica della sanzione), quindi, in entrambi i casi, ancor prima dell'avvio del procedimento n. 6027/2014 R.G., egli era in grado, tramite l'istituto dell'accesso agli atti di conoscere tutti i presupposti della applicazione della sanzione (e, dunque, anche e soprattutto gli atti a corredo degli accertamenti svolti, ivi compresa la documentazione fotografica). Né, poi, come peraltro evidenziato dal Giudice di prime cure, risulta che sia stata proposta alcuna querela di falso in ordine agli atti di accertamento di manomissione della condotta. Né, infine, vi è stata una specifica contestazione in ordine alla asserzione del appellato che lo scambio di materiale fotografico avvenne CP_1 per mero errore materiale e che entrambi i rilievi (quelli della postazione n. 2 e n. 3) si riferivano ad illecite manomissioni dell'impianto.
pag. 9/11 Quanto alla richiesta di acquisizione della copia della nota del 13/09/2012, a firma del Dirigente del Consorzio di Bonifica per la Capitanata, dott.
, con allegata nota a firma di e del Persona_1 Persona_2 geom. di planimetria del Distretto 6/B sud fortore – Controparte_6
Comizio 33 G/C 3 Ditta LA Cristino, è evidente che l'atto era precedente al procedimento e quindi acquisibile solo entro i termini istruttori. E' quindi certo che gli ultimi documenti esaminati non si sono certo formati oltre i limiti istruttori, sicché l'appellante ben avrebbe potuto acquisirli e produrli prima dello spirare dei termini istruttori, avendo all'uopo tutti gli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento per non incorrere nelle decadenze in cui è, invece, incorso.
Con il secondo motivo di appello l'appellante censura la decisione del Tribunale di Foggia nella parte in cui non ha ammesso i mezzi di prova, richiesti con l'atto di citazione e reiterati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., limitandosi a ritenerli generici ed attinenti a circostanze da provare documentalmente, senza motivare adeguatamente il rigetto delle richieste istruttorie. Anche questo motivo di appello è del tutto infondato. Innanzi tutto, il Giudice di prime cure, nella decisione impugnata, ha evidenziato che il rigetto delle richieste istruttorie avvenne perché esse erano generiche e attinenti a circostanze da provare documentalmente (essendovi sul punto una contestazione specifica da parte del ), CP_1 con ciò recependo la precedente decisione istruttoria. A ciò va aggiunto che in questo giudizio, il Consigliere istruttore, con provvedimento del 17 ottobre 2023, ha già rigettato le richieste istruttorie, perché ritenute attinenti a fatti da provare documentalmente. Ma val la pena di evidenziare, anche in questa sede, che le prove richieste (nell'atto di citazione, e reiterate nella prima memoria istruttoria) erano formulate in modo generico e, soprattutto, erano del tutto irrilevanti ai fini della prova di una qualsivoglia illegittimità della sanzione disposta nei confronti del . In altre parole, con le richieste istruttorie l'attore Pt_1 tentava di provare l'esistenza di un danno alla produzione della sua azienda, danno però non eziologicamente riconducibile alla sanzione a lui irrogata, di interruzione della fornitura di acqua, disposta dal per CP_1
l'intervenuta manomissione dell'impianto.
L'appello è quindi infondato e va rigettato.
pag. 10/11 Quanto alle spese di lite, esse, liquidate tenendo presenti i parametri di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. 147/2022), le fasi del giudizio effettivamente svolte, il valore della controversia ed i valori medi, vanno poste a carico dell'appellante ed in favore degli appellati.
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
-
P. Q. M.
-
La Corte – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n. 468/2023 R.G., così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Foggia, resa in data 3 ottobre 2022, nel procedimento n. 6027/2014 R.G.;
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute Parte_1 dagli appellati e liquidate, per ciascuno, in euro 5.809,00, per i compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Alessandra Piliego
pag. 11/11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ossia i seguenti: a) Esposto-denuncia presentato il 24.04.2015 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia. b) Avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione del 02/02/2016. c) Copia della annotazione di P.G. n. 02 dell'11/02/2016 del Corpo Forestale dello Stato. d) Copia della nota del 13/09/2012, a firma del Dirigente del Consorzio di Bonifica per la Capitanata, dott. Per_1
, con allegata nota a firma di e del geom. di planimetria
[...] Persona_2 Controparte_6 del Distretto 6/B sud fortore –Comizio 33 G/C 3 Ditta LA Cristino. pag. 6/11 2 Di cui alla nota sub 1). 3 Sul punto, non v'è dubbio che va applicato l'art. 345 c.p.c., come riformulato dal d.l. n. 83/2012, convertito in legge con la legge n. 134/2012 (ed infatti, Cass. civ. n. 21606/2021 ha statuito che: “La nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, che prevede il divieto di ammissione, in appello, di nuovi mezzi di prova e documenti, salvo che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrre per causa non imputabile, trova applicazione, in difetto di un'espressa disciplina transitoria ed in base al generale principio processuale "tempus regit actum", quando la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012”, che è il caso di specie posto che la sentenza è stata depositata nell'anno 2022. pag. 7/11