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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/06/2025, n. 4823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4823 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18859/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 18859/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Daniele Bendia e dell'avv. Maurizio Marcucci, elettivamente domiciliata in Jesi, via A. Pasquinelli n. 2/A, presso lo studio dei suoi difensori
ATTRICE contro
(C.F. , in proprio, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Barletta, via Dante Alighieri n. 48, presso il proprio studio
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Parte attrice: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza disattesa e reietta : - nel merito: - sempre opposta e reietta ogni pretesa/domanda di pagamento a titolo di residuo compenso professionale in favore dell'Avv. previamente accertata e dichiarata - per le causali tutte versate Controparte_1 in atti - la risoluzione del contratto d'opera professionale ex art. 1453 C.C. intercorso con l'Avv.
[...] relativamente ai giudizi avanti il Tribunale di TR - R.G. n. 1526/2005 - di poi avanti CP_1 la Corte di Appello di Bari - R.G. n. 924/2008 - e da ultimo nel giudizio di riassunzione avanti il Tribunale di TR - R.G. n. 611/2014 - e per l'effetto condannare l'Avv. alla Controparte_1 ripetizione della somma di € 20.427,88, a titolo di spese legali inutilmente pagate a seguito dell'inadempiente condotta processuale di esso difensore nel corso dei superiori giudizi, e/o della maggiore e/o minor somma che verrà accertata in corso di giudizio e/o ritenuta giusta ed equa oltre pagina 1 di 11 interessi legali dal dovuto al saldo anche ex art. 1284, IV° comma, C.C. : con ogni conseguenziale pronunzia;
- previamente accertato e dichiarato -per le causali tutte versate in atti- l'inadempimento e la condotta omissiva e/o erroneamente commissiva dell'Avv. nello svolgimento del Controparte_1 mandato difensionale relativamente ai giudizi avanti il Tribunale di TR - R.G. n. 1526/2005- di poi avanti la Corte di Appello di Bari -R.G. n. 924/2008- e da ultimo nel giudizio di riassunzione avanti il Tribunale di TR -R.G. n. 611/2014- per l'effetto condannare l'Avv. a titolo di Controparte_1 risarcimento danni (anche in via autonoma rispetto alla superiore domanda di risoluzione), al pagamento in favore di essa della complessiva somma di € 68.294,59, e/o della Parte_1 maggiore e/o minor somma che verrà accertata in corso di giudizio e/o ritenuta giusta ed equa oltre interessi legali dal dovuto al saldo anche ex art. 1284, IV° comma, C.C: con ogni conseguenziale pronunzia. Con vittoria di spese e compenso di lite. In via istruttoria: - Sempre ferma e ribadita la recisa opposizione all'ammissione delle richieste istruttorie di parte resistente (interpello della convenuta
[...]
e prova testimoniale con indicazione del teste addirittura nella persona del precedente Parte_1 difensore costituito di controparte Avv. Mariangela Lacidogna rimasto tale sino al depostito della seconda memoria ex art. 183, VI° comma, c.p.c.) per i motivi tutti già ampiamente dedotti, anche da ultimo, nella propria memoria ex art. 183, VI° co., n. 3 c.p.c. (v. pag. 8-11) che ne raccomandano incontrovertibilmente il totale loro rigetto (anche alla luce della già rilevata avversaria tardiva ed inammissibile allegazione dei fatti capitolati e del già citato principio di mancata contestazione in capo a controparte ) : il tutto peraltro in conformità a quanto già statuito sul punto dall'intestato Giudice di
Milano con ordinanza 30/04/2024. In denegata ipotesi di ammissione dell'avversaria capitolazione testimoniale si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta (riprova) con il teste Tes_1 residente in [...] (v. terza memoria 27/12/2023 ex art. 183, VI°
[...] comma, c.p.c.) . - per mero scrupolo difensivo, disporre ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. CP_2 all'Avv. Ettore Maria Negro, con studio in Milano Via Cerva n. 18, ed all'Avv. Antonio Belsito, con studio in Bisceglie (BA) Via Pasubio n. 22, quali difensori della parte del Controparte_3 fascicolo della suddetta parte processuale nel giudizio iscritto al n. 1526/05 del Tribunale di TR. Chiedesi, per mero scrupolo difensivo, disporre ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. all'Avv. Ettore Maria Negro, con studio in Milano Via Cerva n. 18, ed all'Avv. Antonio Belsito, con studio in Bisceglie (BA) Via Pasubio n. 22, quali difensori della parte CP_3 [...] del fascicolo della suddetta parte Parte_2 processuale nel giudizio iscritto al n. 1526/05 del Tribunale di TR. Restano integralmente richiamate ed estese anche alla presente causa le produzioni documentali tutte in atti e, segnatamente gli atti e documenti depositati telematicamente nel presente fascicolo ed uniti alla comparsa di costituzione e risposta avanti il Tribunale di TR 10/12/2021 (R.G. n. 4580/2021) e doppiati da ultimo con la comparsa di costituzione e risposta avanti all'intestato Tribunale di Milano 24/05/2022 (R.G. n.
4429/2022), nella qui invocata valorizzazione probatoria delle surriferite produzioni documentali.
Parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, rigettata ogni avversa eccezione e/o conclusione, così provvedere:
1. in via preliminare, ordinare la chiamata in causa dell'assicurazione Lloyd's Rappresentanza generale per l'Italia, garante della responsabilità civile professionale dell'Avv. ai sensi e per gli effetti CP_1 dell'art. 207 c.p.c. per le ragioni indicate nella narrativa in atto;
2. sempre in via preliminare, ammettere le prove orali richieste nelle memorie ex art. 183 com. 6 n. 2 c.p.c.; 3. in ogni caso, rigettare l'intera domanda riconvenzionale di risoluzione dei contratti d'opera professionale intercorsi con la Dott.ssa nonché quella di ripetizione delle somme e di risarcimento del danno ad essa Parte_1 connessa, per i motivi espressi nella narrativa in atto;
4. il tutto con condanna della Dott.ssa
[...] al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre oneri e accessori di Parte_1 legge.
pagina 2 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Il presente procedimento trae origine dall'ordinanza collegiale con cui, in data 28.02.2023, veniva disposta la sospensione del processo (rg 4429/22) introdotto dall'avv.to ai sensi degli art. 14 D.Lgs 150/2011 e 702 bis cpc con separazione e CP_1 introduzione del giudizio in oggetto per la trattazione delle domande formulate in via riconvenzionale da domande relative alla responsabilità Parte_1 professionale dell'avv. CP_1
In particolare, con atto di impulso processuale di iscrizione a ruolo introduttivo del presente giudizio, chiedeva, in via preliminare e in rito, previa revoca Parte_1 dell'ordinanza del 28.02.2023 resa nel giudizio avente RG n. 4429/2022, di disporre il differimento dell'udienza, autorizzando, ove a ciò non venisse direttamente ammesso l'avv. a chiamare essa stessa e direttamente in causa, in via CP_1 Parte_1 surrogatoria dell'assicurato medesimo, la Parte_3
(polizza n. DCE6420036114-LB), in persona del suo legale
[...] rappresentante pro-tempore, nella sua qualità di soggetto assicuratore tutelante la responsabilità professionale verso terzi dell'avv. per ogni causale risarcitoria e
CP_1 per ogni già reclamata posta condannatoria anche in punto di ripetizione d'indebito; nel merito, sempre opposta ogni pretesa di pagamento a titolo di residuo compenso professionale in favore dell'avv. previamente accertata e dichiarata la risoluzione
CP_1 ex art. 1453 c.c. del contratto d'opera professionale intercorso con l'avv.
CP_1 relativamente al giudizio R.G. n. 1526/2005 avanti il Tribunale di TR, al giudizio R.G. n. 924/2008 avanti la Corte di Appello di Bari e al giudizio di riassunzione R.G. n. 611/2014 avanti il Tribunale di TR, chiedeva di condannare l'avv. alla
CP_1 ripetizione della somma di euro 20.427,88, a titolo di spese legali inutilmente pagate a seguito dell'inadempiente condotta processuale dell'avv. nel corso dei suddetti
CP_1 giudizi, e/o della maggiore e/o minor somma che venisse accertata in corso di giudizio pagina 3 di 11 e/o ritenuta giusta ed equa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo anche ex art. 1284 c. 4 c.c.; previamente accertato e dichiarato l'inadempimento e la condotta omissiva e/o erroneamente commissiva dell'avv. nello svolgimento del mandato difensionale CP_1 relativamente ai predetti tre giudizi, chiedeva di condannare l'avv. a titolo di CP_1 risarcimento danni, anche in via autonoma rispetto alla superiore domanda di risoluzione, al pagamento in favore di della complessiva somma di Parte_1 euro 68.294,59 e/o della maggiore e/o minor somma che venisse accertata in corso di giudizio e/o ritenuta giusta ed equa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo anche ex art. 1284 c. 4 c.c.; con vittoria di spese e compenso di lite. A sostegno delle domande formulate, parte attrice rappresentava che:
- la responsabilità professionale in capo all'avv. derivava dalla omissiva, CP_1 gravemente colpevole e palesemente inadempiente condotta dallo stesso posta in essere nell'esercizio del mandato giudiziale conferitogli da in Parte_1 quanto lesiva dei doveri di correttezza e lealtà/buona fede;
- in particolare, l'avv. aveva violato i minimi doveri di diligenza e perizia CP_1 della difesa tecnica in ordine alla salvaguardia dell'integrità del diritto e della domanda risarcitoria azionata per aver colpevolmente omesso, fin dal primo giudizio avente R.G. n. 1526/2005 avanti il Tribunale di TR, la citazione diretta dell'unico soggetto effettivamente legittimato passivo, ovvero il San OL IMI Banco di Napoli s.p.a., e per aver, in ogni caso, omesso di interrompere nei suoi confronti – anche mediante mero atto di diffida/messa in mora stragiudiziale – il decorso del termine prescrizionale del diritto azionato, provvedendo a convenirlo in giudizio solo tardivamente e inutilmente nel 2014;
- l'avv. ometteva totalmente qualsivoglia informativa e fattiva CP_1 partecipazione nei confronti di rispetto al dispiegarsi delle Parte_1 vicende processuali che l'avevano vista coinvolta, in particolare con riguardo all'originaria e impropria individuazione e vocatio in ius delle parti convenute nel giudizio di primo grado avanti il Tribunale di TR.
ritualmente costituito, contestava l'avversa pretesa, chiedendo, in Controparte_1 via preliminare, a parziale modifica e/o revoca dell'ordinanza del 28.02.2023, di autorizzare la chiamata in causa dell'assicurazione Lloyd's Rappresentanza generale per l'Italia, garante della responsabilità civile professionale dell'avv. chiedeva di CP_1 rigettare l'intera domanda riconvenzionale di risoluzione dei contratti d'opera professionale intercorsi con nonché quella di ripetizione delle Parte_1 somme e di risarcimento del danno ad essa connessa;
il tutto con condanna di
[...] al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre oneri e Parte_1 accessori di legge. In particolare, parte convenuta osservava che:
pagina 4 di 11 - nel giudizio di primo grado, avente RG n. 1526/05, del Tribunale di TR,
l'attrice chiedeva preliminarmente la consegna/esibizione di ogni documentazione utile e riguardante le sottoscrizioni dei fondi oggetto di causa, a dimostrazione del fatto che non era in possesso di tutta la documentazione Parte_1 afferente il collocamento e la gestione dei prodotti finanziari oggetto del detto contenzioso e creando così un evidente vulnus in ordine alla corretta identificazione dei soggetti giuridici legittimati passivi da parte del difensore;
- a seguito delle avverse costituzioni, produzioni ed eccezioni di difetto di legittimazione passiva, l'avv. chiedeva al Tribunale di TR CP_1
l'autorizzazione alla chiamata in causa della banca San OL Imi – Banco di Napoli s.p.a., autorizzazione che non veniva concessa;
- il procedimento, proseguito nei confronti delle parti originarie, era definito con la sentenza di primo grado n. 941/07, con la quale il Tribunale Collegiale di TR accertava la legittimazione passiva di San OL Imi s.p.a., condannandola al versamento (poi avvenuto) in favore di della somma di euro Parte_1
49.959,00, oltre interessi;
- dopo la pronuncia della detta sentenza, l'avv. non ravvisava la necessità di CP_1 compiere atti interruttivi della prescrizione per non dare sostegno alla avversa tesi e per non contraddire la pronuncia favorevole di primo grado;
- nel giudizio avente RG n. 924/08 della Corte di Appello di Bari l'avv. CP_1 concordava con di non riproporre la questione relativa al Parte_1 rigetto dell'istanza di chiamata in causa della banca San OL Imi – Banco di Napoli s.p.a., formulata in primo grado e non ammessa, né mai l'odierna attrice conferiva all'avv. incarico per trasmettere una messa in mora nei confronti CP_1 della suddetta banca;
- la Corte d'Appello di Bari, per la prima volta, accertava la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di San OL Imi – Banco di Napoli s.p.a., ritenuto litisconsorte necessario, così statuendo la nullità della sentenza del Tribunale di
TR e dichiarando il difetto di legittimazione passiva della cedente San OL
Imi s.p.a;
- la mancanza di una informativa scritta dei rischi connessi ai diversi giudizi incardinati era giustificata dagli ottimi rapporti intercorsi tra l'avv. e la CP_1 famiglia soprattutto il padre dell'odierna attrice. Parte_1
All'udienza del 3.10.2023 il Giudice, richiamata l'ordinanza collegiale del 28.02.2023, con la quale era stata separata la causa di cui in epigrafe (avente ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto d'opera professionale e di risarcimento del danno promossa pagina 5 di 11 da dalla causa promossa per ottenere il pagamento del compenso a favore Parte_1 dell'avv. e con la quale era stata rigettata l'istanza di chiamata in causa CP_1 dell'assicurazione Lloyd's rappresentanza generale per l'Italia, premesso che entrambe le parti avevano qui domandato la revoca della suddetta ordinanza del 28.02.2023, nella parte in cui era stata negata l'autorizzazione alla chiamata del terzo, osservato che non poteva essere disposta dal Giudice monocratico la revoca dell'ordinanza resa dal Collegio in data 28.02.2023 nella causa introdotta dall'avv. ai sensi dell'art. 14 CP_1
D.lgs. 150/2011, causa quest'ultima sospesa ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione di questo processo, assegnava i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. Con ordinanza in data 3.04.2024 il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa passa in decisione.
Il Tribunale osserva Con l'atto introduttivo del presente giudizio, conseguente all'ordinanza del 28.02.2023 resa nel giudizio RG n. 4429/2022, ha reiterato, in via preliminare, Parte_1
l'istanza di revoca della suddetta ordinanza, insistendo nella richiesta di autorizzazione alla chiamata del terzo, , che Parte_3 assicura la responsabilità professionale dell'avv. agendo così con Controparte_1 azione surrogatoria. In questa sede si deve richiamare quanto già disposto nella suddetta ordinanza del 28.02.2023, cioè che tale domanda non appare ammissibile, “poiché nessuna domanda è stata formulata nei confronti dell'assicurazione”. Nel merito, la domanda di parte diretta all'accertamento e declaratoria Parte_1 della risoluzione del contratto d'opera professionale ex art. 1453 c.c. relativamente ai giudizi avanti al Tribunale di TR (RG n. 1526/2005), alla Corte di Appello di Bari (RG n. 924/2008) e al giudizio in riassunzione avanti al Tribunale di TR (RG n. 611/2014) appare parzialmente fondata e segnatamente fondata solo in relazione al giudizio avanti al Tribunale di TR rg 611/2014. Si perviene a tale conclusione con riferimento al seguente iter logico: è emerso che, nel primo giudizio avanti al Tribunale di TR (RG n. 1526/2005 da cui la sentenza nr 941/2007) l'avv. agendo nell'interesse di aveva CP_1 Parte_1 convenuto, con citazione notificata in data 22.7.2005, la Controparte_4
(successivamente e la Controparte_5 Controparte_6
(successivamente per sentir dichiarare, in via principale, la Controparte_7 nullità delle sottoscrizioni di fondi oggetto di un investimento di euro 400.000,00, con conseguente condanna delle convenute al pagamento della somma di euro 91.213,76, rappresentata dalla differenza tra il capitale investito e il capitale disinvestito da
[...]
Con capitale disinvestito il 30.11.2003. Parte_1
Costituitesi in giudizio, le due società convenute avevano eccepito in via preliminare il loro difetto di legittimazione passiva;
in data 7.01.2007 l'avv. difensore CP_1
pagina 6 di 11 dell'allora attrice depositava note conclusive con le quali, tra l'altro, Parte_1 chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, San OL Imi Banco di Napoli s.p.a. In quel giudizio il Tribunale, ritenuto che, a seguito della notifica dell'istanza di fissazione d'udienza, tutte le parti decadevano dal potere di proporre nuove eccezioni, precisare o modificare le domande od eccezioni già proposte, nonché di formulare nuove istanze e chiamare terzi in causa, fissata l'udienza collegiale, con sentenza n. 941/2007 decideva con il parziale accoglimento delle domande attoree, condannando la sola
[...]
CP_4
La sentenza della Corte d'Appello di Bari nr 1349/2013 pubblicata il 31.102013, ha dichiarato la legittimazione passiva della San OL IMI Banco di Napoli SpA ed ha annullato la sentenza nr 941/2007.
La valutazione della colpa professionale deve seguire il paradigma logico giuridico che si delinea come segue: La responsabilità professionale dell'avvocato è disciplinata dagli articoli 1176 e 2236 del Codice civile. L'art. 1176 c. 2 c.c. prevede che “Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”. La Corte di Cassazione ha insegnato che “La responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza media esigibile ai sensi dell'art. 1176 c. 2 c.c.; tale violazione, ove consista nell'adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente, non è esclusa né ridotta quando tali modalità siano state sollecitate dal cliente stesso, poiché costituisce compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale” (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 10289 del 20.05.2015). L'avvocato, che rappresenta la parte in giudizio, conclude con la parte stessa un contratto di mandato, il cui oggetto è il compimento di tutte le attività necessarie per far ottenere al cliente il bene della vita. In caso di inadempimento di non scarsa importanza, il cliente può chiedere la risoluzione del contratto, ex art. 1453 e 1455 c.c., ovvero, secondo altra parte della giurisprudenza, l'accertamento della perdita del diritto al compenso in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., fermo il diritto, in entrambi i casi, al risarcimento del danno (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 5928 del 23.04.2002). L'art. 2236 c.c. prevede che “Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”. La giurisprudenza del Supremo Collegio ha stabilito che “In materia di responsabilità professionale dell'avvocato … il mancato compimento di atti interruttivi, da parte del legale, con riferimento al termine prescrizionale più breve … implica violazione dell'obbligo di diligenza richiesto dall'art. 1176, comma 2, c.c.” (Cass. civ., sez. III, n. 3765 del 14.02.2017).
pagina 7 di 11 È negligente l'avvocato che non attivi tempestivamente la pretesa risarcitoria del proprio assistito e, così facendo, determini il compimento della prescrizione del credito verso alcuni dei condebitori solidali (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 11907 del 10.06.2016).
Infatti, rientra nell'ordinaria diligenza richiesta al professionista compiere atti interruttivi della prescrizione, dato che non richiedono particolare capacità tecnica (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 18612 del 5.08.2013). Inoltre, perché l'avvocato possa essere ritenuto responsabile, è necessario che sussista un nesso di causalità tra il suo comportamento e il danno subito dal cliente;
quindi, il professionista non sarà tenuto a rispondere solo nel caso in cui dimostri che la prestazione implicava la soluzione di problemi di particolare difficoltà. Pertanto, declinando i fatti verificatisi con i riferimenti normativi e giurisprudenziali esposti, è necessario sia domandarsi se aver errato il soggetto legittimato passivo nella causa 1526/05 rappresenti una condotta connotabile nei termini della colpa professionale, che domandarsi se il non essersi attivato nel 2007 (all'indomani dell'ordinanza del Tribunale di TR che ha dichiarato inammissibile la chiamata in causa di San OL Banco di Napoli) interrompendo la prescrizione, possa integrare una colpa professionale. Quanto alla legittimazione passiva si deve notare che nello specifico la successione nei rapporti bancari è questione di una certa complessità tenuto conto, anche, dell'assenza di indicazioni da parte della propria cliente che è la destinataria delle comunicazioni quale contraente ceduto (art 58 TUB) circa la successione nei rapporti con la Banca scelta per i propri investimenti. Si osserva ulteriormente che non appena la circostanza relativa alla successione nel rapporto è stata palesata, l'avv.to ha domandato l'integrazione CP_1 del contraddittorio, domanda che è stata comunque rigettata dal Tribunale e che poi ha determinato – come più volte detto – la declaratoria di nullità della sentenza del Tribunale da parte della Corte d'Appello. Quanto alla omessa interruzione della prescrizione si osserva che, in esito al giudizio di primo grado avanti al Tribunale di TR che aveva accolto seppur parzialmente le ragioni della un comportamento professionalmente prudente avrebbe Parte_1 suggerito, di attivarsi per interrompere la prescrizione nei confronti della San OL IMI di Napoli;
non appare condivisibile il ragionamento proposto circa il fatto che così si sarebbe palesata una minore determinazione nelle azioni già intraprese e confermate in primo grado poiché l'interruzione della prescrizione avrebbe rappresentato un atto stragiudiziale fortemente tutelante anche in via subordinata. La prova che l'avv. fosse nella consapevolezza di una legittimazione passiva CP_1 della San OL IMI Banco di Napoli s.p.a. è offerta dal già citato atto in data 7.01.2007, con il quale l'odierno convenuto chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in giudizio di quella società (cfr. doc. 9 di parte attrice). Ne deve derivare che, dalla documentazione sopra richiamata in atti e pacifica tra le parti, il diritto di non era prescritto alla data delle costituzioni delle Parte_1 due convenute San OL IMI s.p.a. e (2005), Controparte_6 sia che si faccia decorrere il termine di prescrizione dal 3.04.2000 (data degli ordini di pagina 8 di 11 investimento) sia dalla data – successiva – di disinvestimento del 30.10.2003 e nemmeno era prescritto alla data dell'emissione della prima sentenza del Tribunale di TR.
Va poi aggiunto che la responsabilità dell'avvocato non è esclusa dalla circostanza che il cliente sia dotato di proprie cognizioni giuridiche, atteso che, dal momento del conferimento del mandato, il legale è investito della piena responsabilità della gestione della pratica. Accertato il non corretto compimento dell'attività da parte dell'avv. si dovrà CP_1 valutare se abbia provato, ai fini della valutazione della domanda di Parte_1 risarcimento del danno, la sussistenza del danno e il nesso eziologico tra l'evento lesivo e la condotta negligente, dovendo la stessa dimostrare che, ove l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, la stessa, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni.
“In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 25112 del 24.10.2017). Si dovrà altresì effettuare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del risultato dell'attività dell'avvocato, se cioè la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta;
infatti, è stato insegnato che l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva – non necessariamente la certezza – circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività, se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta, con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale, in quanto, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone. Nel caso di specie, tenuto conto dell'omessa interruzione della prescrizione, sono stati articolati argomenti per ritenere sia pure nei termini del probabile, che una volta esercitato il diritto al risarcimento nei confronti degli istituti bancari corretti, ne sarebbe conseguito il risarcimento del danno. Si richiama al riguardo la sentenza nr 941/2007 del Tribunale di TR che deve ritenersi sostanzialmente trascritta nella valutazione di pagina 9 di 11 merito sulla responsabilità degli Istituti di Credito legittimati (cfr. doc. 11 di parte attrice), visti altresì gli atti e le memorie di cui alle più volte citate cause, riprodotte in questo giudizio da Parte_1
Ne consegue il diritto al risarcimento del danno per l'importo di euro 68.294,59 (importo così determinato tenuto conto della sentenza del Tribunale di TR del 19.1.2021, in esito alla causa nr 611/24) più interessi dalla data della domanda giudiziale sino al saldo effettivo. Si rigetta la domanda di risoluzione del contratto in relazione alla causa avanti al Tribunale di TR (RG n. 1526/2005) e alla Corte di Appello di Bari (RG n. 924/2008), mentre si accoglie in relazione alla causa avanti al Tribunale di TR RG n. 611/2014, si rimanda alla relativa lettura (doc. 19 fascicolo in relazione Parte_1 all'introduzione della causa nonostante fosse stato raggiunto il giudicato e maturata la prescrizione del diritto. Ne consegue che non è dovuto il compenso richiesto per l'attività professionale prestata in relazione alla causa nr 611/2014 richiesto per euro 8754,72. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 55/2014, con riferimento allo scaglione di valore da euro 52.001,00 a euro 260.000,00 e con applicazione dei parametri medi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertata la responsabilità professionale in capo all'avv. Controparte_1 dichiara la risoluzione ex art. 1453 c.c. in relazione al solo rapporto di mandato professionale concluso tra le parti da cui il giudizio Rg 611/2014;
2) condanna l'avv. al pagamento a favore di Controparte_1 [...]
a titolo di risarcimento, della somma di euro 68.294,59, oltre Parte_1 interessi ex art 1284 c.4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo saldo;
3) condanna l'avv. al pagamento a favore di Controparte_1 [...] delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 16.218,45, di cui Parte_1 euro 14.103,00 a titolo di compensi ed euro 2.115,45 a titolo di spese generali al
15%, oltre a euro 786,00 per spese, oltre a iva, cpa e oneri fiscali
Milano, il 13 giugno 2025
il Giudice Dott.ssa Simonetta Scirpo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 18859/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Daniele Bendia e dell'avv. Maurizio Marcucci, elettivamente domiciliata in Jesi, via A. Pasquinelli n. 2/A, presso lo studio dei suoi difensori
ATTRICE contro
(C.F. , in proprio, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Barletta, via Dante Alighieri n. 48, presso il proprio studio
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Parte attrice: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza disattesa e reietta : - nel merito: - sempre opposta e reietta ogni pretesa/domanda di pagamento a titolo di residuo compenso professionale in favore dell'Avv. previamente accertata e dichiarata - per le causali tutte versate Controparte_1 in atti - la risoluzione del contratto d'opera professionale ex art. 1453 C.C. intercorso con l'Avv.
[...] relativamente ai giudizi avanti il Tribunale di TR - R.G. n. 1526/2005 - di poi avanti CP_1 la Corte di Appello di Bari - R.G. n. 924/2008 - e da ultimo nel giudizio di riassunzione avanti il Tribunale di TR - R.G. n. 611/2014 - e per l'effetto condannare l'Avv. alla Controparte_1 ripetizione della somma di € 20.427,88, a titolo di spese legali inutilmente pagate a seguito dell'inadempiente condotta processuale di esso difensore nel corso dei superiori giudizi, e/o della maggiore e/o minor somma che verrà accertata in corso di giudizio e/o ritenuta giusta ed equa oltre pagina 1 di 11 interessi legali dal dovuto al saldo anche ex art. 1284, IV° comma, C.C. : con ogni conseguenziale pronunzia;
- previamente accertato e dichiarato -per le causali tutte versate in atti- l'inadempimento e la condotta omissiva e/o erroneamente commissiva dell'Avv. nello svolgimento del Controparte_1 mandato difensionale relativamente ai giudizi avanti il Tribunale di TR - R.G. n. 1526/2005- di poi avanti la Corte di Appello di Bari -R.G. n. 924/2008- e da ultimo nel giudizio di riassunzione avanti il Tribunale di TR -R.G. n. 611/2014- per l'effetto condannare l'Avv. a titolo di Controparte_1 risarcimento danni (anche in via autonoma rispetto alla superiore domanda di risoluzione), al pagamento in favore di essa della complessiva somma di € 68.294,59, e/o della Parte_1 maggiore e/o minor somma che verrà accertata in corso di giudizio e/o ritenuta giusta ed equa oltre interessi legali dal dovuto al saldo anche ex art. 1284, IV° comma, C.C: con ogni conseguenziale pronunzia. Con vittoria di spese e compenso di lite. In via istruttoria: - Sempre ferma e ribadita la recisa opposizione all'ammissione delle richieste istruttorie di parte resistente (interpello della convenuta
[...]
e prova testimoniale con indicazione del teste addirittura nella persona del precedente Parte_1 difensore costituito di controparte Avv. Mariangela Lacidogna rimasto tale sino al depostito della seconda memoria ex art. 183, VI° comma, c.p.c.) per i motivi tutti già ampiamente dedotti, anche da ultimo, nella propria memoria ex art. 183, VI° co., n. 3 c.p.c. (v. pag. 8-11) che ne raccomandano incontrovertibilmente il totale loro rigetto (anche alla luce della già rilevata avversaria tardiva ed inammissibile allegazione dei fatti capitolati e del già citato principio di mancata contestazione in capo a controparte ) : il tutto peraltro in conformità a quanto già statuito sul punto dall'intestato Giudice di
Milano con ordinanza 30/04/2024. In denegata ipotesi di ammissione dell'avversaria capitolazione testimoniale si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta (riprova) con il teste Tes_1 residente in [...] (v. terza memoria 27/12/2023 ex art. 183, VI°
[...] comma, c.p.c.) . - per mero scrupolo difensivo, disporre ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. CP_2 all'Avv. Ettore Maria Negro, con studio in Milano Via Cerva n. 18, ed all'Avv. Antonio Belsito, con studio in Bisceglie (BA) Via Pasubio n. 22, quali difensori della parte del Controparte_3 fascicolo della suddetta parte processuale nel giudizio iscritto al n. 1526/05 del Tribunale di TR. Chiedesi, per mero scrupolo difensivo, disporre ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. all'Avv. Ettore Maria Negro, con studio in Milano Via Cerva n. 18, ed all'Avv. Antonio Belsito, con studio in Bisceglie (BA) Via Pasubio n. 22, quali difensori della parte CP_3 [...] del fascicolo della suddetta parte Parte_2 processuale nel giudizio iscritto al n. 1526/05 del Tribunale di TR. Restano integralmente richiamate ed estese anche alla presente causa le produzioni documentali tutte in atti e, segnatamente gli atti e documenti depositati telematicamente nel presente fascicolo ed uniti alla comparsa di costituzione e risposta avanti il Tribunale di TR 10/12/2021 (R.G. n. 4580/2021) e doppiati da ultimo con la comparsa di costituzione e risposta avanti all'intestato Tribunale di Milano 24/05/2022 (R.G. n.
4429/2022), nella qui invocata valorizzazione probatoria delle surriferite produzioni documentali.
Parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, rigettata ogni avversa eccezione e/o conclusione, così provvedere:
1. in via preliminare, ordinare la chiamata in causa dell'assicurazione Lloyd's Rappresentanza generale per l'Italia, garante della responsabilità civile professionale dell'Avv. ai sensi e per gli effetti CP_1 dell'art. 207 c.p.c. per le ragioni indicate nella narrativa in atto;
2. sempre in via preliminare, ammettere le prove orali richieste nelle memorie ex art. 183 com. 6 n. 2 c.p.c.; 3. in ogni caso, rigettare l'intera domanda riconvenzionale di risoluzione dei contratti d'opera professionale intercorsi con la Dott.ssa nonché quella di ripetizione delle somme e di risarcimento del danno ad essa Parte_1 connessa, per i motivi espressi nella narrativa in atto;
4. il tutto con condanna della Dott.ssa
[...] al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre oneri e accessori di Parte_1 legge.
pagina 2 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Il presente procedimento trae origine dall'ordinanza collegiale con cui, in data 28.02.2023, veniva disposta la sospensione del processo (rg 4429/22) introdotto dall'avv.to ai sensi degli art. 14 D.Lgs 150/2011 e 702 bis cpc con separazione e CP_1 introduzione del giudizio in oggetto per la trattazione delle domande formulate in via riconvenzionale da domande relative alla responsabilità Parte_1 professionale dell'avv. CP_1
In particolare, con atto di impulso processuale di iscrizione a ruolo introduttivo del presente giudizio, chiedeva, in via preliminare e in rito, previa revoca Parte_1 dell'ordinanza del 28.02.2023 resa nel giudizio avente RG n. 4429/2022, di disporre il differimento dell'udienza, autorizzando, ove a ciò non venisse direttamente ammesso l'avv. a chiamare essa stessa e direttamente in causa, in via CP_1 Parte_1 surrogatoria dell'assicurato medesimo, la Parte_3
(polizza n. DCE6420036114-LB), in persona del suo legale
[...] rappresentante pro-tempore, nella sua qualità di soggetto assicuratore tutelante la responsabilità professionale verso terzi dell'avv. per ogni causale risarcitoria e
CP_1 per ogni già reclamata posta condannatoria anche in punto di ripetizione d'indebito; nel merito, sempre opposta ogni pretesa di pagamento a titolo di residuo compenso professionale in favore dell'avv. previamente accertata e dichiarata la risoluzione
CP_1 ex art. 1453 c.c. del contratto d'opera professionale intercorso con l'avv.
CP_1 relativamente al giudizio R.G. n. 1526/2005 avanti il Tribunale di TR, al giudizio R.G. n. 924/2008 avanti la Corte di Appello di Bari e al giudizio di riassunzione R.G. n. 611/2014 avanti il Tribunale di TR, chiedeva di condannare l'avv. alla
CP_1 ripetizione della somma di euro 20.427,88, a titolo di spese legali inutilmente pagate a seguito dell'inadempiente condotta processuale dell'avv. nel corso dei suddetti
CP_1 giudizi, e/o della maggiore e/o minor somma che venisse accertata in corso di giudizio pagina 3 di 11 e/o ritenuta giusta ed equa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo anche ex art. 1284 c. 4 c.c.; previamente accertato e dichiarato l'inadempimento e la condotta omissiva e/o erroneamente commissiva dell'avv. nello svolgimento del mandato difensionale CP_1 relativamente ai predetti tre giudizi, chiedeva di condannare l'avv. a titolo di CP_1 risarcimento danni, anche in via autonoma rispetto alla superiore domanda di risoluzione, al pagamento in favore di della complessiva somma di Parte_1 euro 68.294,59 e/o della maggiore e/o minor somma che venisse accertata in corso di giudizio e/o ritenuta giusta ed equa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo anche ex art. 1284 c. 4 c.c.; con vittoria di spese e compenso di lite. A sostegno delle domande formulate, parte attrice rappresentava che:
- la responsabilità professionale in capo all'avv. derivava dalla omissiva, CP_1 gravemente colpevole e palesemente inadempiente condotta dallo stesso posta in essere nell'esercizio del mandato giudiziale conferitogli da in Parte_1 quanto lesiva dei doveri di correttezza e lealtà/buona fede;
- in particolare, l'avv. aveva violato i minimi doveri di diligenza e perizia CP_1 della difesa tecnica in ordine alla salvaguardia dell'integrità del diritto e della domanda risarcitoria azionata per aver colpevolmente omesso, fin dal primo giudizio avente R.G. n. 1526/2005 avanti il Tribunale di TR, la citazione diretta dell'unico soggetto effettivamente legittimato passivo, ovvero il San OL IMI Banco di Napoli s.p.a., e per aver, in ogni caso, omesso di interrompere nei suoi confronti – anche mediante mero atto di diffida/messa in mora stragiudiziale – il decorso del termine prescrizionale del diritto azionato, provvedendo a convenirlo in giudizio solo tardivamente e inutilmente nel 2014;
- l'avv. ometteva totalmente qualsivoglia informativa e fattiva CP_1 partecipazione nei confronti di rispetto al dispiegarsi delle Parte_1 vicende processuali che l'avevano vista coinvolta, in particolare con riguardo all'originaria e impropria individuazione e vocatio in ius delle parti convenute nel giudizio di primo grado avanti il Tribunale di TR.
ritualmente costituito, contestava l'avversa pretesa, chiedendo, in Controparte_1 via preliminare, a parziale modifica e/o revoca dell'ordinanza del 28.02.2023, di autorizzare la chiamata in causa dell'assicurazione Lloyd's Rappresentanza generale per l'Italia, garante della responsabilità civile professionale dell'avv. chiedeva di CP_1 rigettare l'intera domanda riconvenzionale di risoluzione dei contratti d'opera professionale intercorsi con nonché quella di ripetizione delle Parte_1 somme e di risarcimento del danno ad essa connessa;
il tutto con condanna di
[...] al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre oneri e Parte_1 accessori di legge. In particolare, parte convenuta osservava che:
pagina 4 di 11 - nel giudizio di primo grado, avente RG n. 1526/05, del Tribunale di TR,
l'attrice chiedeva preliminarmente la consegna/esibizione di ogni documentazione utile e riguardante le sottoscrizioni dei fondi oggetto di causa, a dimostrazione del fatto che non era in possesso di tutta la documentazione Parte_1 afferente il collocamento e la gestione dei prodotti finanziari oggetto del detto contenzioso e creando così un evidente vulnus in ordine alla corretta identificazione dei soggetti giuridici legittimati passivi da parte del difensore;
- a seguito delle avverse costituzioni, produzioni ed eccezioni di difetto di legittimazione passiva, l'avv. chiedeva al Tribunale di TR CP_1
l'autorizzazione alla chiamata in causa della banca San OL Imi – Banco di Napoli s.p.a., autorizzazione che non veniva concessa;
- il procedimento, proseguito nei confronti delle parti originarie, era definito con la sentenza di primo grado n. 941/07, con la quale il Tribunale Collegiale di TR accertava la legittimazione passiva di San OL Imi s.p.a., condannandola al versamento (poi avvenuto) in favore di della somma di euro Parte_1
49.959,00, oltre interessi;
- dopo la pronuncia della detta sentenza, l'avv. non ravvisava la necessità di CP_1 compiere atti interruttivi della prescrizione per non dare sostegno alla avversa tesi e per non contraddire la pronuncia favorevole di primo grado;
- nel giudizio avente RG n. 924/08 della Corte di Appello di Bari l'avv. CP_1 concordava con di non riproporre la questione relativa al Parte_1 rigetto dell'istanza di chiamata in causa della banca San OL Imi – Banco di Napoli s.p.a., formulata in primo grado e non ammessa, né mai l'odierna attrice conferiva all'avv. incarico per trasmettere una messa in mora nei confronti CP_1 della suddetta banca;
- la Corte d'Appello di Bari, per la prima volta, accertava la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di San OL Imi – Banco di Napoli s.p.a., ritenuto litisconsorte necessario, così statuendo la nullità della sentenza del Tribunale di
TR e dichiarando il difetto di legittimazione passiva della cedente San OL
Imi s.p.a;
- la mancanza di una informativa scritta dei rischi connessi ai diversi giudizi incardinati era giustificata dagli ottimi rapporti intercorsi tra l'avv. e la CP_1 famiglia soprattutto il padre dell'odierna attrice. Parte_1
All'udienza del 3.10.2023 il Giudice, richiamata l'ordinanza collegiale del 28.02.2023, con la quale era stata separata la causa di cui in epigrafe (avente ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto d'opera professionale e di risarcimento del danno promossa pagina 5 di 11 da dalla causa promossa per ottenere il pagamento del compenso a favore Parte_1 dell'avv. e con la quale era stata rigettata l'istanza di chiamata in causa CP_1 dell'assicurazione Lloyd's rappresentanza generale per l'Italia, premesso che entrambe le parti avevano qui domandato la revoca della suddetta ordinanza del 28.02.2023, nella parte in cui era stata negata l'autorizzazione alla chiamata del terzo, osservato che non poteva essere disposta dal Giudice monocratico la revoca dell'ordinanza resa dal Collegio in data 28.02.2023 nella causa introdotta dall'avv. ai sensi dell'art. 14 CP_1
D.lgs. 150/2011, causa quest'ultima sospesa ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione di questo processo, assegnava i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. Con ordinanza in data 3.04.2024 il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa passa in decisione.
Il Tribunale osserva Con l'atto introduttivo del presente giudizio, conseguente all'ordinanza del 28.02.2023 resa nel giudizio RG n. 4429/2022, ha reiterato, in via preliminare, Parte_1
l'istanza di revoca della suddetta ordinanza, insistendo nella richiesta di autorizzazione alla chiamata del terzo, , che Parte_3 assicura la responsabilità professionale dell'avv. agendo così con Controparte_1 azione surrogatoria. In questa sede si deve richiamare quanto già disposto nella suddetta ordinanza del 28.02.2023, cioè che tale domanda non appare ammissibile, “poiché nessuna domanda è stata formulata nei confronti dell'assicurazione”. Nel merito, la domanda di parte diretta all'accertamento e declaratoria Parte_1 della risoluzione del contratto d'opera professionale ex art. 1453 c.c. relativamente ai giudizi avanti al Tribunale di TR (RG n. 1526/2005), alla Corte di Appello di Bari (RG n. 924/2008) e al giudizio in riassunzione avanti al Tribunale di TR (RG n. 611/2014) appare parzialmente fondata e segnatamente fondata solo in relazione al giudizio avanti al Tribunale di TR rg 611/2014. Si perviene a tale conclusione con riferimento al seguente iter logico: è emerso che, nel primo giudizio avanti al Tribunale di TR (RG n. 1526/2005 da cui la sentenza nr 941/2007) l'avv. agendo nell'interesse di aveva CP_1 Parte_1 convenuto, con citazione notificata in data 22.7.2005, la Controparte_4
(successivamente e la Controparte_5 Controparte_6
(successivamente per sentir dichiarare, in via principale, la Controparte_7 nullità delle sottoscrizioni di fondi oggetto di un investimento di euro 400.000,00, con conseguente condanna delle convenute al pagamento della somma di euro 91.213,76, rappresentata dalla differenza tra il capitale investito e il capitale disinvestito da
[...]
Con capitale disinvestito il 30.11.2003. Parte_1
Costituitesi in giudizio, le due società convenute avevano eccepito in via preliminare il loro difetto di legittimazione passiva;
in data 7.01.2007 l'avv. difensore CP_1
pagina 6 di 11 dell'allora attrice depositava note conclusive con le quali, tra l'altro, Parte_1 chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, San OL Imi Banco di Napoli s.p.a. In quel giudizio il Tribunale, ritenuto che, a seguito della notifica dell'istanza di fissazione d'udienza, tutte le parti decadevano dal potere di proporre nuove eccezioni, precisare o modificare le domande od eccezioni già proposte, nonché di formulare nuove istanze e chiamare terzi in causa, fissata l'udienza collegiale, con sentenza n. 941/2007 decideva con il parziale accoglimento delle domande attoree, condannando la sola
[...]
CP_4
La sentenza della Corte d'Appello di Bari nr 1349/2013 pubblicata il 31.102013, ha dichiarato la legittimazione passiva della San OL IMI Banco di Napoli SpA ed ha annullato la sentenza nr 941/2007.
La valutazione della colpa professionale deve seguire il paradigma logico giuridico che si delinea come segue: La responsabilità professionale dell'avvocato è disciplinata dagli articoli 1176 e 2236 del Codice civile. L'art. 1176 c. 2 c.c. prevede che “Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”. La Corte di Cassazione ha insegnato che “La responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza media esigibile ai sensi dell'art. 1176 c. 2 c.c.; tale violazione, ove consista nell'adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente, non è esclusa né ridotta quando tali modalità siano state sollecitate dal cliente stesso, poiché costituisce compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale” (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 10289 del 20.05.2015). L'avvocato, che rappresenta la parte in giudizio, conclude con la parte stessa un contratto di mandato, il cui oggetto è il compimento di tutte le attività necessarie per far ottenere al cliente il bene della vita. In caso di inadempimento di non scarsa importanza, il cliente può chiedere la risoluzione del contratto, ex art. 1453 e 1455 c.c., ovvero, secondo altra parte della giurisprudenza, l'accertamento della perdita del diritto al compenso in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., fermo il diritto, in entrambi i casi, al risarcimento del danno (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 5928 del 23.04.2002). L'art. 2236 c.c. prevede che “Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”. La giurisprudenza del Supremo Collegio ha stabilito che “In materia di responsabilità professionale dell'avvocato … il mancato compimento di atti interruttivi, da parte del legale, con riferimento al termine prescrizionale più breve … implica violazione dell'obbligo di diligenza richiesto dall'art. 1176, comma 2, c.c.” (Cass. civ., sez. III, n. 3765 del 14.02.2017).
pagina 7 di 11 È negligente l'avvocato che non attivi tempestivamente la pretesa risarcitoria del proprio assistito e, così facendo, determini il compimento della prescrizione del credito verso alcuni dei condebitori solidali (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 11907 del 10.06.2016).
Infatti, rientra nell'ordinaria diligenza richiesta al professionista compiere atti interruttivi della prescrizione, dato che non richiedono particolare capacità tecnica (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 18612 del 5.08.2013). Inoltre, perché l'avvocato possa essere ritenuto responsabile, è necessario che sussista un nesso di causalità tra il suo comportamento e il danno subito dal cliente;
quindi, il professionista non sarà tenuto a rispondere solo nel caso in cui dimostri che la prestazione implicava la soluzione di problemi di particolare difficoltà. Pertanto, declinando i fatti verificatisi con i riferimenti normativi e giurisprudenziali esposti, è necessario sia domandarsi se aver errato il soggetto legittimato passivo nella causa 1526/05 rappresenti una condotta connotabile nei termini della colpa professionale, che domandarsi se il non essersi attivato nel 2007 (all'indomani dell'ordinanza del Tribunale di TR che ha dichiarato inammissibile la chiamata in causa di San OL Banco di Napoli) interrompendo la prescrizione, possa integrare una colpa professionale. Quanto alla legittimazione passiva si deve notare che nello specifico la successione nei rapporti bancari è questione di una certa complessità tenuto conto, anche, dell'assenza di indicazioni da parte della propria cliente che è la destinataria delle comunicazioni quale contraente ceduto (art 58 TUB) circa la successione nei rapporti con la Banca scelta per i propri investimenti. Si osserva ulteriormente che non appena la circostanza relativa alla successione nel rapporto è stata palesata, l'avv.to ha domandato l'integrazione CP_1 del contraddittorio, domanda che è stata comunque rigettata dal Tribunale e che poi ha determinato – come più volte detto – la declaratoria di nullità della sentenza del Tribunale da parte della Corte d'Appello. Quanto alla omessa interruzione della prescrizione si osserva che, in esito al giudizio di primo grado avanti al Tribunale di TR che aveva accolto seppur parzialmente le ragioni della un comportamento professionalmente prudente avrebbe Parte_1 suggerito, di attivarsi per interrompere la prescrizione nei confronti della San OL IMI di Napoli;
non appare condivisibile il ragionamento proposto circa il fatto che così si sarebbe palesata una minore determinazione nelle azioni già intraprese e confermate in primo grado poiché l'interruzione della prescrizione avrebbe rappresentato un atto stragiudiziale fortemente tutelante anche in via subordinata. La prova che l'avv. fosse nella consapevolezza di una legittimazione passiva CP_1 della San OL IMI Banco di Napoli s.p.a. è offerta dal già citato atto in data 7.01.2007, con il quale l'odierno convenuto chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in giudizio di quella società (cfr. doc. 9 di parte attrice). Ne deve derivare che, dalla documentazione sopra richiamata in atti e pacifica tra le parti, il diritto di non era prescritto alla data delle costituzioni delle Parte_1 due convenute San OL IMI s.p.a. e (2005), Controparte_6 sia che si faccia decorrere il termine di prescrizione dal 3.04.2000 (data degli ordini di pagina 8 di 11 investimento) sia dalla data – successiva – di disinvestimento del 30.10.2003 e nemmeno era prescritto alla data dell'emissione della prima sentenza del Tribunale di TR.
Va poi aggiunto che la responsabilità dell'avvocato non è esclusa dalla circostanza che il cliente sia dotato di proprie cognizioni giuridiche, atteso che, dal momento del conferimento del mandato, il legale è investito della piena responsabilità della gestione della pratica. Accertato il non corretto compimento dell'attività da parte dell'avv. si dovrà CP_1 valutare se abbia provato, ai fini della valutazione della domanda di Parte_1 risarcimento del danno, la sussistenza del danno e il nesso eziologico tra l'evento lesivo e la condotta negligente, dovendo la stessa dimostrare che, ove l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, la stessa, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni.
“In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 25112 del 24.10.2017). Si dovrà altresì effettuare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del risultato dell'attività dell'avvocato, se cioè la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta;
infatti, è stato insegnato che l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva – non necessariamente la certezza – circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività, se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta, con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale, in quanto, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone. Nel caso di specie, tenuto conto dell'omessa interruzione della prescrizione, sono stati articolati argomenti per ritenere sia pure nei termini del probabile, che una volta esercitato il diritto al risarcimento nei confronti degli istituti bancari corretti, ne sarebbe conseguito il risarcimento del danno. Si richiama al riguardo la sentenza nr 941/2007 del Tribunale di TR che deve ritenersi sostanzialmente trascritta nella valutazione di pagina 9 di 11 merito sulla responsabilità degli Istituti di Credito legittimati (cfr. doc. 11 di parte attrice), visti altresì gli atti e le memorie di cui alle più volte citate cause, riprodotte in questo giudizio da Parte_1
Ne consegue il diritto al risarcimento del danno per l'importo di euro 68.294,59 (importo così determinato tenuto conto della sentenza del Tribunale di TR del 19.1.2021, in esito alla causa nr 611/24) più interessi dalla data della domanda giudiziale sino al saldo effettivo. Si rigetta la domanda di risoluzione del contratto in relazione alla causa avanti al Tribunale di TR (RG n. 1526/2005) e alla Corte di Appello di Bari (RG n. 924/2008), mentre si accoglie in relazione alla causa avanti al Tribunale di TR RG n. 611/2014, si rimanda alla relativa lettura (doc. 19 fascicolo in relazione Parte_1 all'introduzione della causa nonostante fosse stato raggiunto il giudicato e maturata la prescrizione del diritto. Ne consegue che non è dovuto il compenso richiesto per l'attività professionale prestata in relazione alla causa nr 611/2014 richiesto per euro 8754,72. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 55/2014, con riferimento allo scaglione di valore da euro 52.001,00 a euro 260.000,00 e con applicazione dei parametri medi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertata la responsabilità professionale in capo all'avv. Controparte_1 dichiara la risoluzione ex art. 1453 c.c. in relazione al solo rapporto di mandato professionale concluso tra le parti da cui il giudizio Rg 611/2014;
2) condanna l'avv. al pagamento a favore di Controparte_1 [...]
a titolo di risarcimento, della somma di euro 68.294,59, oltre Parte_1 interessi ex art 1284 c.4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo saldo;
3) condanna l'avv. al pagamento a favore di Controparte_1 [...] delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 16.218,45, di cui Parte_1 euro 14.103,00 a titolo di compensi ed euro 2.115,45 a titolo di spese generali al
15%, oltre a euro 786,00 per spese, oltre a iva, cpa e oneri fiscali
Milano, il 13 giugno 2025
il Giudice Dott.ssa Simonetta Scirpo
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