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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/10/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 698/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 16 settembre 2025, sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
(cf ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Alessandro ROTOLO del foro di Sulmona ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(cf e per essa l'amministratore di Controparte_1 C.F._2 sostegno avv. rappresentata e difesa dall'avv. Isaia SALES del Controparte_2 foro di Salerno ed elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
➢ ( cf rappresentata e difesa dall'avv. Alberto CP_3 P.IVA_1
TOFFOLETTO, dall'avv. Marco PESENTI, dall'avv. Christian ROMEO, dall'avv.
LU IP, dall'avv. Flora LETTENMAYER, dall'avv. Simona DAMINELLI tutti del foro di Milano ed ivi elettivamente domiciliata presso il loro studio giusta procura in atti;
APPELLATA
(cf , ( Controparte_4 C.F._3 Controparte_5 cf ) rappresentate e difese in primo grado dall'avv. Alessandro C.F._4
ROTOLO;
APPELLATE CONTUMACI
1 OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Sulmona n. 117/25 del 27 maggio 2025 in tema di pagamento del conguaglio da divisione ereditaria
Conclusioni: i procuratori delle parti costituite hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Sulmona, dinanzi al quale la controversia è stata tempestivamente riassunta a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale di Roma, ha definito, con parziale accoglimento e condanna alle spese di lite secondo il principio della soccombenza, la domanda, originariamente introdotta con le modalità del processo sommario di cognizione, proposta da nei confronti dei germani e per ottenere dagli stessi il Controparte_1 CP_6 Parte_1 pagamento della somma di € 25.563,88 disposta a titolo di conguaglio a definizione del giudizio di divisione dell'eredità della defunta madre, , deceduta il 19 novembre 2004. Persona_1
Ad onor del vero, il contraddittorio è stato dalla parte ricorrente, volutamente e sin dall'inizio, esteso anche ad nei cui confronti però è stata spiegata domanda di pagamento dello stesso CP_3 importo a titolo di risarcimento danni avendo il predetto istituto disatteso le statuizioni del citato giudizio divisorio.
1.2. I fratelli convenuti si sono costituiti deducendo l'infondatezza nel merito della domanda alla luce di quanto in effetti stabilito dal Tribunale di Sulmona nel contenzioso per lo scioglimento della comunione ereditaria assumendo, sulla scorta di considerazioni che verranno meglio esplicitate nel prosieguo, l'insussistenza del diritto al pagamento avendo essi stessi conseguito denaro in misura inferiore rispetto a quanto in effetti loro dovuto.
Anche l'istituto di credito ha insistito per il rigetto della domanda chiedendo, in via meramente subordinata e quindi soltanto nell'ipotesi di accoglimento della stessa, di essere manlevato dalle altre parti private di quanto avrebbe dovuto corrispondere alla ricorrente.
1.3.Nelle more del primo grado, si è verificato il decesso di ed a seguito della Persona_2 riassunzione successiva all'interruzione del giudizio, si sono costituite, quali sue eredi legittime la moglie e la figlia . Controparte_5 Controparte_4
Le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione del primo giudice possono di seguito essere così sintetizzate:
- La vicenda scaturisce dal giudizio di divisione dell'eredità della defunta madre dei fratelli
Parte_1
2 - A tale riguardo, il Tribunale di Sulmona ha emesso due sentenze, la n. 1/17 del 9 gennaio
2017 e la n. 101/17 del 23 marzo 2017 che hanno individuato (come meglio si dirà nel prosieguo) i beni (immobili e mobili) facenti parte dell'asse ereditario e provveduto consequenzialmente alla divisione ed assegnazione;
- È stato riconosciuto pacificamente, in favore di il diritto al conguaglio per Controparte_1 un importo di € 25.563,88;
- Il valore della massa ereditaria (alla luce dell'intervenuta applicazione di penali) è risultato inferiore a quello stimato sicchè i valori mobiliari spettanti a ciascun erede “andrebbero in parte ridotti….Entrambe le questioni, però, esulano dall'odierno petitum e non sono quindi
d'interesse per il giudizio” (cfr pag.5);
- Risulta dalla documentazione prodotta che ha effettuato accrediti di denaro in CP_3 favore di e per il primo, l'importo corrisposto è risultato CP_6 Parte_1 inferiore rispetto a quanto allo stesso in effetti dovuto in forza delle citate decisioni sulla divisione, mentre alla seconda è stata attribuita una somma superiore;
- Per tale ragione, la domanda attorea può trovare accoglimento nei riguardi unicamente di tuttavia, dovendo decurtarsi da quanto richiesto l'importo di € 3.175,59 Parte_1 oggetto di un prelevamento da parte dell'avente diritto su un libretto di risparmio n.
36029/5431632, la somma dovuta deve stimarsi pari ad € 22.388,29;
- Quanto alla posizione dell'istituto di credito, è stato rappresentato che “non essendovi assegnazione del credito verso la banca, fino all'effettivo prelievo e distribuzione tra i condividenti il denaro depositato deve considerarsi tuttora in comunione ai fini della legittimazione a riscuotere ai sensi dell'art. 1188 cod. civ. e della conseguente liberazione della banca depositaria” (cfr pag 3 della sentenza);
1.4. La pronunzia del tribunale ovidiano è stata tempestivamente impugnata da Parte_1 mediante l'articolazione di due motivi.
[...]
La prima doglianza ha in particolare riguardato l'errata interpretazione della sentenza n. 101/17 del
Tribunale di Sulmona che, in quanto non impugnato, è passata in giudicato.
Con il secondo motivo, invece, l'appellante ha lamentato l'errata (se non anche il difetto di) motivazione in ordine alla condanna emessa in suo favore.
Una diversa e corretta lettura degli atti di causa avrebbe difatti dovuto condurre il giudice di prime cure ad escludere l'attribuzione da parte della di importi superiori rispetto a quanto dovuto Pt_2 determinando in tal modo il venir meno del presupposto sul quale è stata fondata la sentenza di condanna.
3 Anzi, con tale decisione si è verificata una lesione della quota spettante proprio alla stessa appellante.
1.5. Vi è stata la costituzione di che, oltre a resistere all'impugnazione proposta, Controparte_1 ha spiegato appello incidentale tardivo così censurando la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda nei confronti dell'altro coerede e della banca la quale, a fronte delle statuizioni nel giudizio di divisione avrebbe dovuto usare maggiore diligenza e non provvedere, come di contro avvenuto, al pagamento unicamente dei germani.
Anche si è costituita eccependo preliminarmente, e sotto diversi profili, CP_3
l'inammissibilità dell'interposto gravame.
In particolare, l'istituto di credito ha rilevato il mancato deposito (destinato a riverberare conseguenze in termini di difetto dello ius postulandi) del provvedimento di nomina e di autorizzazione rilasciato in favore dell'amministratore di sostegno di Controparte_1
Allo stesso tempo, ha contestato la tardività dell'appello in quanto lo stesso è stato depositato oltre il termine semestrale lungo per impugnare.
Infine, ne ha lamentato l'inammissibilità per violazione ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., mentre nel merito, non avendo in effetti alcun interesse, si è rimesso alla valutazione del Collegio con riguardo all'appello principale.
In sede di conclusioni, in ogni caso, è stata reiterata la richiesta di garanzia nei confronti delle altre parti nell'ipotesi di riconoscimento di una propria responsabilità negli accadimenti per cui è causa.
e invece, non si sono costituite. Controparte_4 Controparte_5
Accolta l'istanza di inibitoria, il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
All'esito dell'udienza del 16 settembre 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2.2. In limine litis, non avendovi provveduto in corso di causa, va dichiarata la contumacia di e di che, sebbene correttamente evocati in giudizio Controparte_4 Controparte_5
(mediante notifica dell'atto di appello al procuratore in primo grado), non hanno inteso costituirsi.
Ai fini della regolarità della instaurazione del contraddittorio, deve evidenziarsi che soltanto in data
22 maggio 2024 (il giorno prima dell'udienza in cui la causa è stata trattenuta in decisione senza termini) ha nominato altri due procuratori che in effetti sono comparsi Controparte_4 alla suddetta udienza.
4 Tuttavia, nella procura alle liti non vi è stata la revoca della nomina del precedente procuratore, avv.
Rotolo, che quindi ha notificato l'atto di appello a sé medesimo ma soltanto ai fini della litis contestatio non essendo stata proposta alcuna censura nei riguardi della decisione che ha rigettato la domanda nei confronti degli eredi del defunto . Persona_2
2.3. Sempre in via preliminare, va esaminata la questione preliminare, sollevata dall'istituto di credito, sull'inammissibilità, per tardività, dell'appello incidentale spiegato da Controparte_1
L'eccezione è fondata e, di conseguenza, deve essere accolta per le ragioni di seguito meglio illustrate.
Risulta in effetti documentalmente provato che la comparsa di costituzione contenente il gravame incidentale sebbene nel rispetto del termine di venti giorni la data dell'udienza di comparizione, risulta depositata in data 30 dicembre 2024 e pertanto oltre (ancorchè di qualche giorno) il limite lungo (di sei mesi) decorrente dalla data del 27 maggio 2024 (di avvenuta pubblicazione della sentenza).
Si tratta, pertanto, risiedendo in tale aspetto il profilo nevralgico della questione, di accertare se ricorrono, come sostenuto dalla stessa appellante incidentale nei propri scritti difensivi, i presupposti per l'appello incidentale tardivo.
La giurisprudenza, anche quella più recente peraltro espressamente menzionata dalla medesima parte
(trattasi, nello specifico, della pronunzia della S.C. n. 15100/24), individua il parametro dell'ammissibilità di tale forma di gravame, all'esistenza di un concreto ed effettivo interesse ad impugnare sorto nella parte appellata a seguito della proposizione (e ad essa strettamente connesso) dell'appello principale.
Orbene, può certamente condividersi l'assunto sostenuto dalla che in situazioni Controparte_1 di soccombenza parziale, questo requisito può ritenersi venga ad esistenza con l'appello principale, ma certamente non può pervenirsi ad identica soluzione quando l'appellante incidentale è risultata soccombente in primo grado per le domande avanzate nei confronti delle parti verso cui ha spiegato il gravame tardivo.
Nella fattispecie, volendo scendere ancor più nel dettaglio, a voler tutto Controparte_1 concedere potrebbe, ma soltanto per mera ipotesi, considerarsi soccombente in parte unicamente nel rapporto con la sorella Parte_1
All'opposto, dall'esito della lite, deriva una integrale soccombenza nei confronti dell'altro fratello e quindi dei suoi eredi legittimi ed ancor più nei riguardi dell'istituto di credito. CP_6
Inoltre, non va trascurato che nei confronti delle medesime parti il primo giudice ha anche integralmente compensato le spese di lite.
5 Di conseguenza, deve ritenersi che per censurare il capo della sentenza che ha rigettato la domanda verso il germano, avrebbe dovuto necessariamente spiegare appello incidentale tempestivo e CP_1 quindi nel rispetto del termine lungo di sei mesi.
Una diversa opzione interpretativa, portando alle estreme conseguenze, l'interpretazione estensiva della nozione di interesse ad impugnare, comporta il concreto rischio di escludere sempre la tardività dell'appello incidentale rendendo la forma tardiva come la regola.
Per tali ragioni, quindi, l'appello incidentale va dichiarato inammissibile.
Il tratto dirimente delle considerazioni sin qui svolte, facendo applicazione del principio della ragione più liquida, esonera dall'addentrarsi nella disamina delle ulteriori questioni preliminari sollevate da
. CP_3
3.1. Tanto considerato, è dunque possibile delimitare il perimetro del thema decidedum del presente giudizio di appello.
Esso, va individuato nell'accertamento della sussistenza dei presupposti per ritenere obbligata l'appellante, al pagamento dell'importo indicato in sentenza (atteso che Parte_1 alcuna censura, che sarebbe stata certamente da considerarsi ammissibile, è stata sollevata sull'importo ridotto rispetto a quanto richiesto nel libello introduttivo del giudizio).
L'appello proposto da è fondato e di conseguenza deve trovare Parte_1 accoglimento per le ragioni di seguito meglio illustrate.
3.2.I motivi di gravame, in quanto strettamente connessi fra loro, possono essere trattati congiuntamente.
La principale argomentazione utilizzata dal primo giudice concerne il fatto che Parte_1 diversamente dal fratello , ha ricevuto somme di denaro superiori rispetto a quanto le sarebbe, CP_6 invece, dovuto.
Ed infatti, secondo la prospettazione dell'appellante principale il vulnus della decisione di primo grado deve ravvisarsi in una non corretta interpretazione delle due sentenze emesse nel giudizio di divisione ereditaria e nella carente motivazione con cui è stata ritenuta fondata la domanda di pagamento del conguaglio nei propri confronti.
Volendo scendere ancor più nel dettaglio, le considerazioni svolte per ove vi fosse Persona_2 stata una corretta lettura delle sentenze citate, avrebbe necessariamente dovuto comportare una analogo esito della lite.
6 3.3.Si tratta, pertanto, facendo opera di sintesi di quanto accertato nella sentenza di primo grado, di procedere alla ricostruzione della cornice, peraltro di chiara connotazione documentale, al cui interno deve essere inquadrata la vicenda che ci occupa.
A tal fine, merita, in estrema sintesi, osservare quanto segue.
Come già anticipato, il contenzioso in esame trova il suo necessario antefatto logico, ancor prima che giuridico, nel giudizio di divisione della comunione ereditaria celebratosi, sempre dinanzi al
Tribunale di Sulmona, tra i germani nella loro veste di eredi legittimi, in quanto figli, Parte_1 della defunta . Persona_1
Il Tribunale ovidiano ha emesso due sentenze (l n. 1/17 e la n. 101/17), non impugnate e quindi passate in giudicate, in cui, ai fini che qui interessano, è risultato che:
- Il compendio ereditario della defunta è composto da beni immobili (trattasi segnatamente di terreni e soprattutto fabbricati siti nei Comuni di Scanno e Roma) e di somme denaro custodite
(sotto varie modalità) presso due principali istituti di credito, e (gia CP_3 CP_7
Carispaq);
- Prima del contenzioso dinanzi al Tribunale, con scrittura privata del 10 settembre 2009 (la cui esecuzione è stata disposta nella sentenza n. 1/17), i fratelli hanno provveduto ad una parziale distribuzione del compendio ereditario;
- Tuttavia, essendo rimasti fuori altri beni, è stata operata una quantificazione dell'asse ereditario ed in particolare, il valore delle somme di denaro giacenti su conti correnti, dossier titoli e libretti di risparmi (alcuni cointestati altri addirittura intestati soltanto a qualcuno dei figli, ma con provvista certamente di provenienza della de cuius) è stato stimato corrispondente ad € 543.303,35;
- Sono stati formati tre lotti di pari valore (a ciascuna quota è stato infatti attribuito il valore di
€ 349.849,517); il primo composto da immobili e la somma di € 165.245,00; il secondo integralmente costituito dall'immobile sito nel Comune di Roma;
il terzo, ed ultimo, pari alla sola quota in denaro di € 198.245,00;
- All'esito del sorteggio del 28 giugno 2017, il lotto 1 è stato assegnato all'odierna appellante principale, il lotto 2 alla sorella ed infine, il lotto 3 all'altro fratello (e di CP_1 CP_6 conseguenza ai suoi eredi legittimi);
- Nella sentenza n. 1/17 il Tribunale ha riconosciuto in favore di e Persona_2 Parte_1 ulteriori importi pari rispettivamente ad € 51.643,67 (cfr pag 6 parte dedicata al
[...] patrimonio mobiliare) e ad € 50.492,08 (cfr pag 9 con indicazione della stessa causale);
- All'esito dell'individuazione dei lotti, nella sentenza n. 101/17, a è stato Persona_2 posto di corrispondere alle coeredi la somma di € 8.046,50, mentre alle sorelle e CP_1
7 sono stati rispettivamente attribuiti gli importi di € 25.563,88 (oggetto del Parte_1 presente giudizio) e di € 60.160,135;
3.4.A completamento del quadro così tratteggiato, devono essere egualmente considerati altri elementi pacificamente emersi in corso di causa e segnatamente:
-Sul rapporto di conto corrente n. 400538910 acceso presso al tempo dell'apertura della CP_3 successione vi era un importo di € 237.041,02;
- sul libretto, aperto sempre dinanzi lo stesso istituto di credito, la somma accertata era di €
252.428,39;
ha effettuato in favore di e disposizioni di denaro, CP_3 Persona_2 Parte_1 in due distinte tranches, per un ammontare complessivo di €232.721,15 in favore di e di € CP_6
266.721,15 nei confronti di Parte_1
- a tale somma deve aggiungersi l'ulteriore conseguito dalla stessa di € 8.201,87;
- dunque la somme complessivamente percepite dalla parte ammontano ad € 274.923,02;
- tali corresponsioni sono state conseguenza di specifiche richieste formulate dalle stesse parti;
3.5. A fronte di quanto sin qui esposto, nella sentenza impugnata il giudice di prime cure ha in effetti errato nella quantificazione delle somme spettanti a ed alla sorella CP_6 Parte_1
Per il primo, va condivisa la soluzione secondo cui “A , infatti, competeva infatti Persona_2 liquidità per € 241.841,17 (€ 51.642,67 da prelevarsi dalla massa + € 198.245,00 sortitigli come lotto n. 3 – € 8.046,50 da conguagliare a vantaggio delle coeredi) ed ha prelevato importi inferiori.”
(cfr pag. 5).
A diverse conclusioni, invece, deve pervenirsi per quanto attiene la posizione di per Parte_1 la quale è stato così statuito dal Tribunale di Sulmona “A competeva Parte_1 liquidità per € 114.675,68 (€ 50.492,08 da prelevarsi + € 60.160,35 assegnatile dalla seconda sentenza + € 4.023,25 per conguaglio a carico di ).” (cfr pag 5). CP_6
In realtà, doveva tenersi conto anche della somma di € 165.245,00 assegnata alla predetta in quanto ricompresa nel lotto 1 e pertanto la somma dovuta risulta pari ad € 279.920,68 inferiore rispetto ai pagamenti ottenuti (per € 274.923,02).
Vi sono poi ulteriori fattori che possono valere ai fini dell'accoglimento del gravame.
Le statuizioni delle sentenze sulla divisione ereditaria del compendio della defunta Persona_1 sono passate in giudicato.
8 Risulta altrettanto indubbio che il valore della massa (per le ragioni incontestate esplicitate nella sentenza impugnata) si è rivelato inferiore con conseguente indispensabilità di procedere alla riduzione in proporzione delle quote.
Una tale domanda, in effetti, non è stata proposta da e non coglie nel segno la Controparte_1 deduzione, riportata nella comparsa di costituzione (cfr pag 21), secondo cui “…ove l'azzeramento del conto da parte dei due germani sia dipeso dal fatto che le somme giacenti non fossero Parte_1 più sufficienti a soddisfare le quote definite nella sentenza di scioglimento della comunione, è evidente che la rideterminazione delle stesse doveva essere chiesta proprio dall'odierno appellante, unico - insieme all'altro coerede - ad essere a conoscenza del fatto che con il prelievo che stavano effettuando avrebbero completamente svuotato il conto, la-sciando la germana totalmente CP_1 insoddisfatta, sulla ba-se del principio – tutt'altro che giuridico- del “chi tardi arriva male alloggia”.
Di contro, deve fondatamente ritenersi che una volta effettuati i prelievi doveva essere (avendovi interesse) il coerede pregiudicato a dover proporre una siffatta azione.
L'argomentazione svolta dall'appellante incidentale sul punto si è rivelata alquanto generica e certamente non sufficiente a superare il percorso argomentativo del primo giudice.
In definitiva, quindi, l'appello deve trovare accoglimento con conseguente rigetto della domanda proposta da nei confronti della sorella Controparte_1 Parte_1
4.1. L'esito del giudizio è destinato a riverberare conseguenze sul regime delle spese del primo grado nel rapporto tra e che pertanto devono seguire la Parte_1 Controparte_1 soccombenza per essere liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore di la somma di €. 2.540,00 per compensi professionali attenendosi Parte_1 ai valori minimi attesa la non particolare complessità delle questioni trattate di liquidazione (valore della controversia da €. 5.201,00 ad €. 26.000,00,) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
9 4.1. Analogamente, seguono la soccombenza le spese del presente grado nel rapporto tra Parte_1
e liquidate, come da dispositivo attenendosi ai valori
[...] CP_3 Controparte_1 minimi (per le medesime ragioni indicate al punto che precede) e identico valore della lite.
5.Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio
2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che l'appellante incidentale è tenuta Controparte_1 al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 117/24 del Tribunale di Sulmona così decide nel contraddittorio delle parti:
a) Dichiara la contumacia di e Controparte_4 Controparte_5
b) Dichiara l'inammissibilità, per le causali di cui in motivazione, dell'appello incidentale spiegato da Controparte_1
c) Accoglie l'appello e per l'effetto rigetta la domanda proposta da nei Controparte_1 confronti di Parte_1
d) Condanna alla rifusione in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 del primo grado che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
e) Conferma nel resto la sentenza di primo grado;
f) Condanna alla rifusione in favore di e di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite del presente grado che liquida in € 382,50 per spese (soltanto CP_3 in favore di e di € 2.906,00 per ciascuno per compensi Parte_1 professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
g) Nulla sulle spese di lite del presente grado nel rapporto tra e le parti Controparte_1 contumaci;
h) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
10 Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 23 settembre 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso Il Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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