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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/09/2025, n. 4191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4191 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA
R.G. 3312/2024
La Corte D'Appello di Napoli, SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA, in persona dei magistrati:
Antonio Di Marco Presidente relatore
Efisia Gaviano Consigliere
Silvana Sica Consigliere ha pronunciato la seguente :
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta a ruolo il 12/07/2024 AVENTE AD
OGGETTO: divorzio avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n.
1102/2024 pubbl. il 04/06/2024 tra
(C.F. ), N. A Parte_1 C.F._1
CANADA IL 21/10/1965 assistita e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
ZINNO MASSIMO con studio in VIA CRISPI, 66 84126 SALERNO, appellante,
e
(C.F. , n. a CP_1 C.F._2
HI (BN) il 23/05/1966 assistito e difeso, giusto mandato in atti, dall'Avv. CORRADO ILEANA con studio in VIA
VITULANESE, 112 82016 HI , appellato, Con l'intervento ex lege
Del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Viviana Anziano,
CONCLUSIONI: parte appellante e parte appellata si sono riportati ai rispettivi atti introduttivi, Il P.G. non ha depositato conclusioni .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con Sentenza n. 1102/2024 pubbl. il 04/06/2024 il Tribunale di Benevento, decidendo sul ricorso introdotto dalla al fine di ottenere la Pt_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
AR il 2 maggio del 1992 con il con il riconoscimento a CP_1
proprio favore e a carico di controparte di un assegno divorzile di € 500,00 mensili, nell'accogliere la domanda principale così provvedeva sulle domande accessorie: pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo al deposito della sentenza, un assegno divorzile in favore della ricorrente dell'importo Euro 300,00, mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
compensa tra le parti le spese della lite.
Il Tribunale riteneva sussistenti i presupposti per l'erogazione di un assegno divorzile di natura assistenziale attesa la asimmetria delle situazioni reddituali e patrimoniali dei due coniugi nonché la difficolta per la ricorrente a reperire una idonea attività lavorativa a causa dell'età e delle patologie di cui è portatrice. L'importo era parametrato sulla misura dell'assegno di mantenimento fissato in euro 00,00 mensili in sede di separazione.
pag. 2/4 Con atto di appello iscritto a ruolo il 12.7.2024 entro il termine lungo di mesi sei la impugnava la sentenza chiedendo che l'assegno Pt_1
divorzile fosse portato ad euro 500,00 mensili per far fronte alle sue esigenze di cure mediche e il condannato al pagamento delle spese CP_1
dei due gradi del giudizio.
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'appello perché la CP_1 Pt_1
non aveva affatto provato le maggiori spese che doveva affrontare , la disparità reddituale non era cosi accentuata e perché la in sede di Pt_2
udienza presidenziale aveva dichiarato che si sarebbe accontentata di un assegno divorzile di 300 euro mensili.
All'esito del decorso del termine per note, concesso all'udienza del
28.5.2025 la causa è stata decisa all'odierna camera di consiglio.
L'appello è inammissibile per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art
99 e 100 c.p,c, Infatti pur avendo la >Carofano richiesto con il ricorso introduttivo del divorzio la somma di euro 500,00 come assegno divorzile in sede di udienza presidenziale ha precisato che si sarebbe accontentata di euro 300,00 mensili modificando così l'originaria domanda. Tutti gli atti successivi, memoria integrativa, memoria 183 e note conclusionali per l'udienza del 23.11.2023 non contengono alcuna indicazione della somma mensile richiesta come assegno di mantenimento. Deve pertanto ritenersi che l'originaria richiesta sia stata modificata in sede di udienza presidenziale ed accolta dalla sentenza di primo grado. Pertanto non risultando soccombente sul punto l'appello è inammissibile. Tenendo conto del complessivo esito dei due giudizio sussistono sufficienti ragioni per dichiarare compensate le spese dei due gradi del giudizio.
pag. 3/4 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
] nei confronti di […] Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1102/2024 così provvede:
Rigetta l'appello, dichiara integralmente compensate le spese del doppio grado del giudizio, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE FAMIGLIA E
PERSONA, in data 11/09/2025.
Il Presidente relatore/estensore
Antonio Di Marco
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA
R.G. 3312/2024
La Corte D'Appello di Napoli, SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA, in persona dei magistrati:
Antonio Di Marco Presidente relatore
Efisia Gaviano Consigliere
Silvana Sica Consigliere ha pronunciato la seguente :
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta a ruolo il 12/07/2024 AVENTE AD
OGGETTO: divorzio avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n.
1102/2024 pubbl. il 04/06/2024 tra
(C.F. ), N. A Parte_1 C.F._1
CANADA IL 21/10/1965 assistita e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
ZINNO MASSIMO con studio in VIA CRISPI, 66 84126 SALERNO, appellante,
e
(C.F. , n. a CP_1 C.F._2
HI (BN) il 23/05/1966 assistito e difeso, giusto mandato in atti, dall'Avv. CORRADO ILEANA con studio in VIA
VITULANESE, 112 82016 HI , appellato, Con l'intervento ex lege
Del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Viviana Anziano,
CONCLUSIONI: parte appellante e parte appellata si sono riportati ai rispettivi atti introduttivi, Il P.G. non ha depositato conclusioni .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con Sentenza n. 1102/2024 pubbl. il 04/06/2024 il Tribunale di Benevento, decidendo sul ricorso introdotto dalla al fine di ottenere la Pt_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
AR il 2 maggio del 1992 con il con il riconoscimento a CP_1
proprio favore e a carico di controparte di un assegno divorzile di € 500,00 mensili, nell'accogliere la domanda principale così provvedeva sulle domande accessorie: pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo al deposito della sentenza, un assegno divorzile in favore della ricorrente dell'importo Euro 300,00, mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
compensa tra le parti le spese della lite.
Il Tribunale riteneva sussistenti i presupposti per l'erogazione di un assegno divorzile di natura assistenziale attesa la asimmetria delle situazioni reddituali e patrimoniali dei due coniugi nonché la difficolta per la ricorrente a reperire una idonea attività lavorativa a causa dell'età e delle patologie di cui è portatrice. L'importo era parametrato sulla misura dell'assegno di mantenimento fissato in euro 00,00 mensili in sede di separazione.
pag. 2/4 Con atto di appello iscritto a ruolo il 12.7.2024 entro il termine lungo di mesi sei la impugnava la sentenza chiedendo che l'assegno Pt_1
divorzile fosse portato ad euro 500,00 mensili per far fronte alle sue esigenze di cure mediche e il condannato al pagamento delle spese CP_1
dei due gradi del giudizio.
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'appello perché la CP_1 Pt_1
non aveva affatto provato le maggiori spese che doveva affrontare , la disparità reddituale non era cosi accentuata e perché la in sede di Pt_2
udienza presidenziale aveva dichiarato che si sarebbe accontentata di un assegno divorzile di 300 euro mensili.
All'esito del decorso del termine per note, concesso all'udienza del
28.5.2025 la causa è stata decisa all'odierna camera di consiglio.
L'appello è inammissibile per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art
99 e 100 c.p,c, Infatti pur avendo la >Carofano richiesto con il ricorso introduttivo del divorzio la somma di euro 500,00 come assegno divorzile in sede di udienza presidenziale ha precisato che si sarebbe accontentata di euro 300,00 mensili modificando così l'originaria domanda. Tutti gli atti successivi, memoria integrativa, memoria 183 e note conclusionali per l'udienza del 23.11.2023 non contengono alcuna indicazione della somma mensile richiesta come assegno di mantenimento. Deve pertanto ritenersi che l'originaria richiesta sia stata modificata in sede di udienza presidenziale ed accolta dalla sentenza di primo grado. Pertanto non risultando soccombente sul punto l'appello è inammissibile. Tenendo conto del complessivo esito dei due giudizio sussistono sufficienti ragioni per dichiarare compensate le spese dei due gradi del giudizio.
pag. 3/4 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
] nei confronti di […] Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1102/2024 così provvede:
Rigetta l'appello, dichiara integralmente compensate le spese del doppio grado del giudizio, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE FAMIGLIA E
PERSONA, in data 11/09/2025.
Il Presidente relatore/estensore
Antonio Di Marco
pag. 4/4