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Sentenza 17 settembre 2024
Sentenza 17 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/09/2024, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
All'udienza del 12/07/2023, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2680/2022 R.G. e vertente
TRA
, nato il [...], a [...] e residente a [...]
Vescovo Natoli n. 12, CF ed elettivamente domiciliato in C.F._1
Catania, Via Grotte Bianche n. 150, presso lo studio dell'avvocato Federico Galletta,
CF , che lo rappresenta e difende come da procura in atti. C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
già con sede in Controparte_1 Controparte_2
Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, c.f. , in persona del sig. P.IVA_1 [...]
, procuratore speciale elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., viale CP_3
degli Aranci n. 60, presso lo studio dell'avv. Francesco Giunta (C.F.
, che la rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._3 , Cod.Fisc. Controparte_4
, con Sede in Roma Via Ciro il Grande, in persona del Presidente, P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonello
Monoriti ( , PEC CodiceFiscale_4
t), come da procura in atti. Email_1
RESISTENTI
OGGETTO: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.07.2022, conveniva in Parte_1
giudizio e proponendo opposizione avverso CP_4 Controparte_1
l'intimazione di pagamento n. 2952022900351777000, notificata in data 13/05/2022, con cui gli veniva chiesto il pagamento della somma di euro 1.128,72 in forza della cartella di pagamento n. 29520110004663122000.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito azionato, deducendo la mancata notifica del prodromico atto esattoriale.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata.
Si costituiva in giudizio l , rilevando, preliminarmente, che il Controparte_1
ruolo portato dalla cartella di pagamento in questione era stato sospeso in attesa dello stralcio automatico per effetto della legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022).
Eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva per tutte le eccezioni e contestazioni di competenza dell'ente impositore.
Sosteneva, nel merito, l'infondatezza delle pretese avversarie di cui chiedeva il rigetto.
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità del ricorso perché CP_4
proposto oltre il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Rilevava poi l'infondatezza delle deduzioni di parte ricorrente e ne chiedeva il rigetto.
Indi, all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere rilevato che il credito relativo all'intimazione di pagamento impugnata, sulla base della documentazione in atti, risulta oggetto di sgravio ope legis.
Ed infatti, dalla documentazione allegata alla produzione delle parti resistenti, si evince che il credito portato dalla cartella di pagamento n. 29520110004663122000, presupposta dall'intimazione impugnata, risulta sospeso in attesa di stralcio automatico in forza della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio
2023-2025.
In particolare, va applicato quanto disposto dall'art.1, comma 222, della suddetta legge di bilancio, secondo cui sono “Sono automaticamente annullati, alla data del
30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della
presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata
iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della
riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali,
dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”, anche se già inclusi nella cd.
“rottamazione-ter” o nel cd. “saldo e stralcio”.
Peraltro - come meglio precisato dell con la circolare n.2/E del Controparte_1
27.01.2023 - tale annullamento effettuato per espressa disposizione dello stesso comma 222, alla data del 30.4.2023, ha ad oggetto l'importo residuo del debito calcolato al momento dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023) e comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni,
risultanti dai singoli carichi affidati dalle predette amministrazioni agli agenti della riscossione nel periodo 2000-2015.
Pertanto, non sussiste più un interesse del ricorrente ottenere una pronuncia nel merito.
Conseguentemente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse ad ottenere una pronuncia giudiziaria nel merito.
Quanto al regime delle spese, tenuto conto dell'azzeramento ex lege dei crediti oggetto della controversia, sussistono i presupposti per una integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande come sopra proposte da , così provvede: Parte_1
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Patti, 16.9.2024.
Il Giudice Unico del Lavoro dr. Fabio Licata
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
All'udienza del 12/07/2023, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2680/2022 R.G. e vertente
TRA
, nato il [...], a [...] e residente a [...]
Vescovo Natoli n. 12, CF ed elettivamente domiciliato in C.F._1
Catania, Via Grotte Bianche n. 150, presso lo studio dell'avvocato Federico Galletta,
CF , che lo rappresenta e difende come da procura in atti. C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
già con sede in Controparte_1 Controparte_2
Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, c.f. , in persona del sig. P.IVA_1 [...]
, procuratore speciale elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., viale CP_3
degli Aranci n. 60, presso lo studio dell'avv. Francesco Giunta (C.F.
, che la rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._3 , Cod.Fisc. Controparte_4
, con Sede in Roma Via Ciro il Grande, in persona del Presidente, P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonello
Monoriti ( , PEC CodiceFiscale_4
t), come da procura in atti. Email_1
RESISTENTI
OGGETTO: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.07.2022, conveniva in Parte_1
giudizio e proponendo opposizione avverso CP_4 Controparte_1
l'intimazione di pagamento n. 2952022900351777000, notificata in data 13/05/2022, con cui gli veniva chiesto il pagamento della somma di euro 1.128,72 in forza della cartella di pagamento n. 29520110004663122000.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito azionato, deducendo la mancata notifica del prodromico atto esattoriale.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata.
Si costituiva in giudizio l , rilevando, preliminarmente, che il Controparte_1
ruolo portato dalla cartella di pagamento in questione era stato sospeso in attesa dello stralcio automatico per effetto della legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022).
Eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva per tutte le eccezioni e contestazioni di competenza dell'ente impositore.
Sosteneva, nel merito, l'infondatezza delle pretese avversarie di cui chiedeva il rigetto.
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità del ricorso perché CP_4
proposto oltre il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Rilevava poi l'infondatezza delle deduzioni di parte ricorrente e ne chiedeva il rigetto.
Indi, all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere rilevato che il credito relativo all'intimazione di pagamento impugnata, sulla base della documentazione in atti, risulta oggetto di sgravio ope legis.
Ed infatti, dalla documentazione allegata alla produzione delle parti resistenti, si evince che il credito portato dalla cartella di pagamento n. 29520110004663122000, presupposta dall'intimazione impugnata, risulta sospeso in attesa di stralcio automatico in forza della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio
2023-2025.
In particolare, va applicato quanto disposto dall'art.1, comma 222, della suddetta legge di bilancio, secondo cui sono “Sono automaticamente annullati, alla data del
30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della
presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata
iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della
riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali,
dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”, anche se già inclusi nella cd.
“rottamazione-ter” o nel cd. “saldo e stralcio”.
Peraltro - come meglio precisato dell con la circolare n.2/E del Controparte_1
27.01.2023 - tale annullamento effettuato per espressa disposizione dello stesso comma 222, alla data del 30.4.2023, ha ad oggetto l'importo residuo del debito calcolato al momento dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023) e comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni,
risultanti dai singoli carichi affidati dalle predette amministrazioni agli agenti della riscossione nel periodo 2000-2015.
Pertanto, non sussiste più un interesse del ricorrente ottenere una pronuncia nel merito.
Conseguentemente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse ad ottenere una pronuncia giudiziaria nel merito.
Quanto al regime delle spese, tenuto conto dell'azzeramento ex lege dei crediti oggetto della controversia, sussistono i presupposti per una integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande come sopra proposte da , così provvede: Parte_1
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Patti, 16.9.2024.
Il Giudice Unico del Lavoro dr. Fabio Licata