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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/09/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 1620/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1620/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. ) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rapp.ti e difesi come in atti dagli Avv.ti Mastrolia C.F._2
Claudio e Mastrolia Pasquale, elett.te domiciliati come in atti, in virtù di procura in atti RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 16.9.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.7.2025 i coniugi [nato a [...] Parte_1 il 6.3.1960 (C.F. )] e [nata a [...] C.F._1 Parte_2
1 Proc. R.V.G. n. 1620/2025
il 23.6.1964 (C.F. )], premesso di aver contratto matrimonio C.F._2 in data 26.9.1987 in Salerno, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di
Matrimonio del Comune di Salerno dell'anno 1987, al n. 74 Parte II Serie A, ed evidenziato che il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale con decreto n. 463/2010 del 12.1.2010, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 16.9.2025 le parti, tramite i loro difensori, depositavano in data
17.7.2025 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Il Tribunale evidenzia che non vi sono provvedimenti accessori da adottare attesa l'assenza di richieste delle parti.
Quanto alle spese, trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
2 Proc. R.V.G. n. 1620/2025
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
)] e [nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(C.F. )], trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del C.F._2
Comune di Salerno dell'anno 1987, al n. 74 Parte II Serie A;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Salerno, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 16.9.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
3
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1620/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. ) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rapp.ti e difesi come in atti dagli Avv.ti Mastrolia C.F._2
Claudio e Mastrolia Pasquale, elett.te domiciliati come in atti, in virtù di procura in atti RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 16.9.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.7.2025 i coniugi [nato a [...] Parte_1 il 6.3.1960 (C.F. )] e [nata a [...] C.F._1 Parte_2
1 Proc. R.V.G. n. 1620/2025
il 23.6.1964 (C.F. )], premesso di aver contratto matrimonio C.F._2 in data 26.9.1987 in Salerno, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di
Matrimonio del Comune di Salerno dell'anno 1987, al n. 74 Parte II Serie A, ed evidenziato che il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale con decreto n. 463/2010 del 12.1.2010, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 16.9.2025 le parti, tramite i loro difensori, depositavano in data
17.7.2025 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Il Tribunale evidenzia che non vi sono provvedimenti accessori da adottare attesa l'assenza di richieste delle parti.
Quanto alle spese, trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
2 Proc. R.V.G. n. 1620/2025
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
)] e [nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(C.F. )], trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del C.F._2
Comune di Salerno dell'anno 1987, al n. 74 Parte II Serie A;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Salerno, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 16.9.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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