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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 04/11/2025, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I B E R G A M O terza sezione civile N. 1953/2025 R.G.
VERBALE DELL'UDIENZA DA REMOTO DEL GIORNO 04/11/2025
Addì 04/11/2025, alle ore 11:00, innanzi al giudice, dott. Tommaso Del Giudice, presente nella propria stanza in Tribunale, sono comparsi, telematicamente ed a mezzo Teams,
- per , l'avvocato VIVIANI FEDERICO;
Parte_1
- per l'avvocato DOLCI VALENTINA, in Controparte_1 sostituzione dell'avv. CECI GIANFRANCO, per delega verbale.
Il Giudice chiede ai difensori delle parti aggiornamenti circa la soluzione bonaria adombrata ed al difensore di parte intimante l'importo capitale attuale della asserita morosità. Il difensore di parte intimante riferisce che controparte non ha rispettato l'ipotesi di impegno e riporta che l'assenza di oggi è dovuta alla circostanza Parte_1 del secondo accesso oggi fissato in loco, essendo intervenuto il rilascio alle ore 10:00 di oggi. Per quanto riguarda il pagamento, il difensore di parte intimante rappresenta che nulla controparte ha corrisposto, sicché l'importo capitale della morosità è ad oggi pari ad € 15.785,03. Il difensore di parte intimante riferisce che, nelle more, l'intimante ha già dichiarato la risoluzione dell'accordo raggiunto alla scorsa udienza, viste le inosservanze della intimata. Il difensore di parte intimata osserva che vi era disponibilità alla conciliazione, ma vi sono stati avvenimenti, al di fuori della presente causa, che hanno interessato la legale rappresentante dell'intimata e che hanno ostato alla soluzione bonaria. Il difensore di parte intimata, pertanto, si riporta a tutte le proprie difese ed eccezioni. In merito al conteggio degli importi, il difensore di parte intimata si riserva ogni verifica. Il Giudice, a parziale emenda di quanto dedotto in anteriore udienza, invita le parti a contraddire circa l'eventuale nullità/sostituzione automatica (con la disciplina dell'art. 1284 c.c.) della clausola del contratto locatizio, laddove prevede che gli interessi di mora siano “nella misura del tasso corrente bancario del momento”, per indeterminatezza di siffatto parametro e per la mancata dimostrazione di una qualità imprenditoriale o di PA in capo all'intimante, atta a determinare l'applicazione del D.lgs. n. 231 del 2002. Il difensore di parte intimante nulla oppone a siffatta sostituzione automatica di clausola.
1 Il difensore di parte intimata si associa a quanto, a tal proposito, indicato dal difensore di parte intimante.
Il Giudice, a questo punto, data lettura del suesposto verbale;
vista la mancata conciliazione della controversia;
viste le istanze istruttorie formulate;
rilevato che la motivazione sull'ammissione o sulla mancata ammissione delle prove non deve farsi necessariamente capo per capo, potendo essere espressa in termini generali (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8773 del 2012); ritenute superflue le prove testimoniali e per interpello, richieste dall'intimata, su entrambi i capitoli (ripetuti in memoria ed in compara), in quanto irrilevanti ai fini del decidere, stanti l'indirizzo di Cass. Sez. 2, ord. dell'11/07/2025, n. 19119, Rv. 675306 – 01 circa il rapporto tra consegna di cambiali ed ipotetico adempimento dell'obbligazione pecuniaria, nonché l'orientamento di Cass. Sez. 3, sent. del 09/06/1962, n. 1428, Rv. 252285 – 01 e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4290 del 05/07/1980 circa la relazione tra tolleranza di mezzi e tempi di pagamento diversi da quelli convenuti ed asserita modifica negoziale;
ritenuta la causa matura per la decisione e suscettibile di essere decisa in questa stessa udienza;
1. Rigetta le istanze istruttorie;
2. Invita le parti a precisare le conclusioni ed alla discussione, per poi così procedere alla lettura del dispositivo ex art. 429 c.p.c.
Il difensore di parte intimante richiama il contenuto degli atti di causa e, in particolare, della memoria integrativa già depositata, richiamandosi alle conclusioni ivi indicate, salvi l'aggiornamento della morosità attuale e l'intervenuto rilascio in data odierna tramite l'ufficiale giudiziario (che nessuno ha incontrato), indicando come il primo canone del 2024 sia stato corrisposto solo parzialmente e di come i successivi non siano stati pagati. Il difensore di parte intimante rammenta come già anteriormente l'intimante aveva chiesto il ripristino delle modalità contrattuali di pagamento e ciò già prima del verificarsi dell'inadempimento contestato;
peraltro, nulla controparte ha corrisposto in adempimento delle cambiali. Di qui la risoluzione del contratto e l'esigenza di accogliere le domande proposte in questa sede. Il difensore di parte intimata si riporta al contenuto dei propri atti difensivi, e, in particolare, alla memoria integrativa depositata, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi precisate. Insiste sulla modifica
2 contrattuale delle modalità di pagamento, visto che, fin dal 2020, si era passati dal bonifico al pagamento mediante dodici cambiali annue, con ciò modificandosi il contratto per consenso di entrambe le parti e protraendosi ciò fino al 2024. Solo nel 2025 controparte ha chiesto una modifica delle modalità di pagamento non accolta dalla intimata, motivo per il quale il difensore di quest'ultima insiste per la carenza di inadempimento, essendosi consegnate le cambiali, come anche rilevato in prima udienza.
Il Giudice allora, sentite le parti, data lettura del suesposto verbale, dà lettura del seguente dispositivo:
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) accerta e dichiara la risoluzione stragiudiziale, ex art. 1456 c.c., del contratto di locazione intercorso ed indicato in atti;
2) condanna al rilascio immediato, Controparte_1 in favore di , dell'immobile locato;
Parte_1
3) condanna al pagamento, in favore Controparte_1 di dell'importo di € 15.785,03, oltre Parte_1 interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data del 25/02/2025, ed al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 25/02/2025, sui singoli importi maturati secondo contratto, dalle singole scadenze convenzionalmente pattuite per ognuno degli stessi e sino al soddisfo;
4) rigetta nel resto;
5) condanna al pagamento in favore Controparte_1 di delle spese di lite che liquida in Parte_1
€ 599,82 per spese vive ed in € 3.828,00 per compensi, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge;
6) fissa in 30 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Verbale chiuso alle ore 11:18
Il Giudice Tommaso Del Giudice
3
VERBALE DELL'UDIENZA DA REMOTO DEL GIORNO 04/11/2025
Addì 04/11/2025, alle ore 11:00, innanzi al giudice, dott. Tommaso Del Giudice, presente nella propria stanza in Tribunale, sono comparsi, telematicamente ed a mezzo Teams,
- per , l'avvocato VIVIANI FEDERICO;
Parte_1
- per l'avvocato DOLCI VALENTINA, in Controparte_1 sostituzione dell'avv. CECI GIANFRANCO, per delega verbale.
Il Giudice chiede ai difensori delle parti aggiornamenti circa la soluzione bonaria adombrata ed al difensore di parte intimante l'importo capitale attuale della asserita morosità. Il difensore di parte intimante riferisce che controparte non ha rispettato l'ipotesi di impegno e riporta che l'assenza di oggi è dovuta alla circostanza Parte_1 del secondo accesso oggi fissato in loco, essendo intervenuto il rilascio alle ore 10:00 di oggi. Per quanto riguarda il pagamento, il difensore di parte intimante rappresenta che nulla controparte ha corrisposto, sicché l'importo capitale della morosità è ad oggi pari ad € 15.785,03. Il difensore di parte intimante riferisce che, nelle more, l'intimante ha già dichiarato la risoluzione dell'accordo raggiunto alla scorsa udienza, viste le inosservanze della intimata. Il difensore di parte intimata osserva che vi era disponibilità alla conciliazione, ma vi sono stati avvenimenti, al di fuori della presente causa, che hanno interessato la legale rappresentante dell'intimata e che hanno ostato alla soluzione bonaria. Il difensore di parte intimata, pertanto, si riporta a tutte le proprie difese ed eccezioni. In merito al conteggio degli importi, il difensore di parte intimata si riserva ogni verifica. Il Giudice, a parziale emenda di quanto dedotto in anteriore udienza, invita le parti a contraddire circa l'eventuale nullità/sostituzione automatica (con la disciplina dell'art. 1284 c.c.) della clausola del contratto locatizio, laddove prevede che gli interessi di mora siano “nella misura del tasso corrente bancario del momento”, per indeterminatezza di siffatto parametro e per la mancata dimostrazione di una qualità imprenditoriale o di PA in capo all'intimante, atta a determinare l'applicazione del D.lgs. n. 231 del 2002. Il difensore di parte intimante nulla oppone a siffatta sostituzione automatica di clausola.
1 Il difensore di parte intimata si associa a quanto, a tal proposito, indicato dal difensore di parte intimante.
Il Giudice, a questo punto, data lettura del suesposto verbale;
vista la mancata conciliazione della controversia;
viste le istanze istruttorie formulate;
rilevato che la motivazione sull'ammissione o sulla mancata ammissione delle prove non deve farsi necessariamente capo per capo, potendo essere espressa in termini generali (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8773 del 2012); ritenute superflue le prove testimoniali e per interpello, richieste dall'intimata, su entrambi i capitoli (ripetuti in memoria ed in compara), in quanto irrilevanti ai fini del decidere, stanti l'indirizzo di Cass. Sez. 2, ord. dell'11/07/2025, n. 19119, Rv. 675306 – 01 circa il rapporto tra consegna di cambiali ed ipotetico adempimento dell'obbligazione pecuniaria, nonché l'orientamento di Cass. Sez. 3, sent. del 09/06/1962, n. 1428, Rv. 252285 – 01 e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4290 del 05/07/1980 circa la relazione tra tolleranza di mezzi e tempi di pagamento diversi da quelli convenuti ed asserita modifica negoziale;
ritenuta la causa matura per la decisione e suscettibile di essere decisa in questa stessa udienza;
1. Rigetta le istanze istruttorie;
2. Invita le parti a precisare le conclusioni ed alla discussione, per poi così procedere alla lettura del dispositivo ex art. 429 c.p.c.
Il difensore di parte intimante richiama il contenuto degli atti di causa e, in particolare, della memoria integrativa già depositata, richiamandosi alle conclusioni ivi indicate, salvi l'aggiornamento della morosità attuale e l'intervenuto rilascio in data odierna tramite l'ufficiale giudiziario (che nessuno ha incontrato), indicando come il primo canone del 2024 sia stato corrisposto solo parzialmente e di come i successivi non siano stati pagati. Il difensore di parte intimante rammenta come già anteriormente l'intimante aveva chiesto il ripristino delle modalità contrattuali di pagamento e ciò già prima del verificarsi dell'inadempimento contestato;
peraltro, nulla controparte ha corrisposto in adempimento delle cambiali. Di qui la risoluzione del contratto e l'esigenza di accogliere le domande proposte in questa sede. Il difensore di parte intimata si riporta al contenuto dei propri atti difensivi, e, in particolare, alla memoria integrativa depositata, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi precisate. Insiste sulla modifica
2 contrattuale delle modalità di pagamento, visto che, fin dal 2020, si era passati dal bonifico al pagamento mediante dodici cambiali annue, con ciò modificandosi il contratto per consenso di entrambe le parti e protraendosi ciò fino al 2024. Solo nel 2025 controparte ha chiesto una modifica delle modalità di pagamento non accolta dalla intimata, motivo per il quale il difensore di quest'ultima insiste per la carenza di inadempimento, essendosi consegnate le cambiali, come anche rilevato in prima udienza.
Il Giudice allora, sentite le parti, data lettura del suesposto verbale, dà lettura del seguente dispositivo:
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) accerta e dichiara la risoluzione stragiudiziale, ex art. 1456 c.c., del contratto di locazione intercorso ed indicato in atti;
2) condanna al rilascio immediato, Controparte_1 in favore di , dell'immobile locato;
Parte_1
3) condanna al pagamento, in favore Controparte_1 di dell'importo di € 15.785,03, oltre Parte_1 interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data del 25/02/2025, ed al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 25/02/2025, sui singoli importi maturati secondo contratto, dalle singole scadenze convenzionalmente pattuite per ognuno degli stessi e sino al soddisfo;
4) rigetta nel resto;
5) condanna al pagamento in favore Controparte_1 di delle spese di lite che liquida in Parte_1
€ 599,82 per spese vive ed in € 3.828,00 per compensi, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge;
6) fissa in 30 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Verbale chiuso alle ore 11:18
Il Giudice Tommaso Del Giudice
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