Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/06/2025, n. 2006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2006 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice monocratico, in persona del g.o.p. Alessandro Maggiore, ha pronunziato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1581 2022 R.G. avente ad oggetto “Contratti bancari(deposito bancario, etc) ”, promossa da
, con l'Avv. MAGLIE FEDERICA e con l'Avv. ELIA MARCO LUIGI;
Parte_1
parte attrice contro
, con l'Avv. ROSSI MARCO;
Controparte_1
parte convenuta
Con decreto ingiuntivo n. 2562/21 il Tribunale di Lecce, su istanza dell'opposta, ingiungeva all'opponente il pagamento della complessiva somma di € 27.161,32 oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
In particolare, il ricorrente sosteneva di vantare un credito per il mancato pagamento di un finanziamento.
Avverso il decreto ingiuntivo, veniva spiegata opposizione per ottenere la revoca del provvedimento monitorio.
Si costituiva in giudizio l'opposto chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo.
La causa veniva rinviata all'udienza odierna per la decisione ex art. 281 sexies cpc.
Parte opponente in data 24.01.25 depositava in atti il provvedimento di esdebitazione e il provvedimento di omologa del piano del consumatore ex L. 3/2012.
In base al suddetto provvedimento il Tribunale concedeva all'odierno opponente l'esdebitazione dichiarando inesigibili nei suoi confronti i crediti non integralmente soddisfatti tra cui quello oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere poiché il credito oggetto di causa è stato in parte soddisfatto secondo il piano del consumatore per quanto previsto dalla legge
3/2012 e per il residuo dichiarato inesigibile con provvedimento del Tribunale che ha concesso l'esdebitazione all'odierno opponente;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Lecce, il 23/06/2025
Il giudice
Alessandro Maggiore