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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 17178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17178 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45623/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione civile, in persona del Giudice unico dott.ssa Antonella Di Tullio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 45623/25 promossa
da
, nata in [...] il [...], CF. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Elisabetta Sorze, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Delle
Provincie 21;
- Ricorrente-
Contro
(CF ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
-Resistente -
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente impugna il provvedimento di diniego emesso il 10.09.25 e notificato il 16.09.25 dalla
Questura di Roma, con il quale veniva negato il rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare con il marito, nato il [...] in [...], titolare di un permesso di Parte_2 soggiorno di lungo periodo UE per lavoro subordinato.
Si legge nel provvedimento impugnato che la richiedente faceva ingresso nel territorio italiano il
04/02/24, munita di visto di tipo D della durata di 365 gg (validità dal 17.05.2 al 30.05.24) e pagina 1 di 5 accompagnata dal figlio minore, nato il [...] in [...], munito di Persona_1 visto di tipo D (validità dal 17.05.23 al 30.05.24). l'Amministrazione “in data 19.02.25 ha emesso e notificato la comunicazione ex art. 10 bus della Legge 241/90 e ss., in ordine al motivo per il quale la richiesta di coesione di cui in premessa non può essere accolta”. Nella citata comunicazione, veniva infatti comunicata la sospensione del procedimento amministrativo e veniva stabilito un termine per la presentazione del Modello 209. Nelle memorie inviate via pec in data 08/07/25 dal coniuge della richiedente, non veniva prodotto quanto richiesto.
, nell'atto introduttivo, allega che arrivata in Italia si recava subito presso la Parte_1
Prefettura per effettuare la procedura di primo ingresso ma veniva invitata a richiedere un appuntamento via pec;
costei allega di essersi attivata per richiedere l' appuntamento ma nel frattempo la Questura di Roma, alla quale aveva chiesto il rilascio del permesso di soggiorno, emetteva il preavviso di rigetto.
La ricorrente, pertanto, evidenzia la correttezza del proprio operato e deduce che la carenza documentale, posta alla base del diniego, era da imputare al ritardo della , che fissava CP_2
l'appuntamento soltanto in data 11.09.25; costei lamenta che “vi è quindi nella procedura così protratta un difetto assoluto di istruttoria che ha comportato l'emissione del provvedimento di diniego impugnato, carente in via assoluta di motivazione idonea a fornirne la giusta legittimità”.
La ricorrente chiede pertanto “in via principale: accertare e dichiarare la nullità del provvedimento di rigetto della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché di ogni atto presupposto connesso o consequenziale per vizio di motivazione, violazione di legge, difetto di istruttoria, eccesso di potere e ogni altro motivo che l'Autorità Giudiziaria dovesse ravvisare;
in via cautelare: sospendere l'impugnato provvedimento essendo ampiamente dimostrati il fumus boni iuris per quanto espresso nel ricorso, nonché il periculum in mora avendo il provvedimento di diniego una diretta incidenza sui diritti dell'interessato, il quale ha tutti i propri vincoli familiari sul Territorio
Nazionale, ove ha anche il figlio minore e considerato che un rientro forzato nel paese di origine andrebbe a minare il vincolo dell'unità familiare e priverebbe del proprio genitore i figlio residente in
Italia”.
È stata depositata la seguente documentazione: provvedimento di diniego, passaporto della ricorrente, passaporto del figlio minore, nulla osta al ricongiungimento familiare, pec di richiesta appuntamento alla prefettura di Roma, pec di risposta al preavviso di rigetto alla Questura di Roma, modelli 209 e certificato di attribuzione del codice fiscale rilasciati il 11.09.25.
pagina 2 di 5 Parte resistente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso evidenziando la correttezza del proprio operato in quanto la ricorrente “richiedeva un titolo di soggiorno in deroga alla normativa vigente, senza aver formalizzato e completato l'iter amministrativo”, ossia senza aver prodotto la sottoscrizione del modello 209 presso lo Sportello Unico previsto per il ricongiungimento familiare.
Con le note autorizzate, la ricorrente si riporta a quanto dedotto nell'atto introduttivo.
Il ricorso deve essere accolto.
Ai sensi dell'art. 30 comma 1 del d.lgs. 286/98, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato “allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore” nonché “al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. […]”.
Quanto alla procedura da seguire, il comma 2 dell'art.5 del d.lgs. 286/98 dispone che “il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato […] ” ; l'art.9 del d.p.r. 394/99 prevede che “ in caso di ricongiungimento familiare, lo straniero, entro otto giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, si reca presso lo
Sportello unico che, a seguito di verifica del visto rilasciato dall'autorità consolare e dei dati anagrafici dello straniero, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale e fa sottoscrivere il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica[…]”.
Risulta dunque evidente che la presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno deve seguire un ben preciso iter amministrativo.
Tuttavia, il comma 5 dell'art.5 del d.lgs. 286/98 precisa che “il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai pagina 3 di 5 sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.
Ebbene, nel caso di specie, come risulta dalla documentazione in atti, la ricorrente è entrata nel territorio nazionale munita di visto di tipo D per motivi familiari, unitamente al figlio minore.
L'Amministrazione ha fondato il proprio diniego unicamente sull'irricevibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno in quanto carente della sottoscrizione del modello 209.
La ricorrente allega che tale omissione dipendeva da circostanze a lei non imputabili, essendosi tempestivamente attivata rivolgendosi alla Prefettura che fissava con ritardo l'appuntamento per la sottoscrizione del modello 209.
Risulta dagli atti che il coniuge dell'odierna ricorrente inviava in data 08.07.25 una pec allo Sportello
Unico per l'Immigrazione al fine di sollecitare la convocazione per formalizzare il primo ingresso e l'appuntamento veniva fissato il 11.09.25, data di sottoscrizione del modulo, come risulta dal documento prodotto in giudizio.
L'Amministrazione non ha contestato il diritto al rilascio del permesso di soggiorno richiesto, essendosi limitata ad eccepire una mera irregolarità delle modalità di presentazione della domanda
A tal riguardo, giova evidenziare che, in materia di ricongiungimento familiare, il giudizio promosso ai sensi dell'art. 30 comma 6 del d.lgs. 286/98 non ha carattere impugnatorio dell'atto amministrativo, ma natura di accertamento costitutivo del diritto al ricongiungimento mediante verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge (Cass. 7219/2011).
Nel caso concreto, risulta evidente che allo stato attuale sussistono tutti i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. Difatti, la ricorrente- oltre ad aver provveduto a presentare il modello 209- ha fatto ingresso nel territorio italiano dopo aver ottenuto regolari nulla osta e visto di ingresso e vive stabilmente in Italia con il coniuge e con il figlio minore, circostanza documentata dal certificato anagrafico in atti.
Ne consegue che eventuali irregolarità procedimentali, come nel caso di specie, non possono precludere l'accertamento del diritto da parte del giudice quando risultano pienamente integrati i requisiti previsti dalla legge: ingresso regolare e vincolo familiare, peraltro neppure contestati dall'amministrazione.
pagina 4 di 5 Per tale ragione deve dichiararsi il diritto della ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare .
Spese compensate, tenuto conto che la richiesta di appuntamento è successiva al preavviso di rigetto, risultando dalla relazione dell'amministrazione che la ricorrente in data 20.2.2024 ha presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare senza aver sottoscritto il modello
209 depositato con il ricorso introduttivo.
P.Q.M.
- dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere un permesso di soggiorno per coesione familiare;
- spese compensate.
Roma, 5 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione civile, in persona del Giudice unico dott.ssa Antonella Di Tullio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 45623/25 promossa
da
, nata in [...] il [...], CF. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Elisabetta Sorze, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Delle
Provincie 21;
- Ricorrente-
Contro
(CF ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
-Resistente -
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente impugna il provvedimento di diniego emesso il 10.09.25 e notificato il 16.09.25 dalla
Questura di Roma, con il quale veniva negato il rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare con il marito, nato il [...] in [...], titolare di un permesso di Parte_2 soggiorno di lungo periodo UE per lavoro subordinato.
Si legge nel provvedimento impugnato che la richiedente faceva ingresso nel territorio italiano il
04/02/24, munita di visto di tipo D della durata di 365 gg (validità dal 17.05.2 al 30.05.24) e pagina 1 di 5 accompagnata dal figlio minore, nato il [...] in [...], munito di Persona_1 visto di tipo D (validità dal 17.05.23 al 30.05.24). l'Amministrazione “in data 19.02.25 ha emesso e notificato la comunicazione ex art. 10 bus della Legge 241/90 e ss., in ordine al motivo per il quale la richiesta di coesione di cui in premessa non può essere accolta”. Nella citata comunicazione, veniva infatti comunicata la sospensione del procedimento amministrativo e veniva stabilito un termine per la presentazione del Modello 209. Nelle memorie inviate via pec in data 08/07/25 dal coniuge della richiedente, non veniva prodotto quanto richiesto.
, nell'atto introduttivo, allega che arrivata in Italia si recava subito presso la Parte_1
Prefettura per effettuare la procedura di primo ingresso ma veniva invitata a richiedere un appuntamento via pec;
costei allega di essersi attivata per richiedere l' appuntamento ma nel frattempo la Questura di Roma, alla quale aveva chiesto il rilascio del permesso di soggiorno, emetteva il preavviso di rigetto.
La ricorrente, pertanto, evidenzia la correttezza del proprio operato e deduce che la carenza documentale, posta alla base del diniego, era da imputare al ritardo della , che fissava CP_2
l'appuntamento soltanto in data 11.09.25; costei lamenta che “vi è quindi nella procedura così protratta un difetto assoluto di istruttoria che ha comportato l'emissione del provvedimento di diniego impugnato, carente in via assoluta di motivazione idonea a fornirne la giusta legittimità”.
La ricorrente chiede pertanto “in via principale: accertare e dichiarare la nullità del provvedimento di rigetto della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché di ogni atto presupposto connesso o consequenziale per vizio di motivazione, violazione di legge, difetto di istruttoria, eccesso di potere e ogni altro motivo che l'Autorità Giudiziaria dovesse ravvisare;
in via cautelare: sospendere l'impugnato provvedimento essendo ampiamente dimostrati il fumus boni iuris per quanto espresso nel ricorso, nonché il periculum in mora avendo il provvedimento di diniego una diretta incidenza sui diritti dell'interessato, il quale ha tutti i propri vincoli familiari sul Territorio
Nazionale, ove ha anche il figlio minore e considerato che un rientro forzato nel paese di origine andrebbe a minare il vincolo dell'unità familiare e priverebbe del proprio genitore i figlio residente in
Italia”.
È stata depositata la seguente documentazione: provvedimento di diniego, passaporto della ricorrente, passaporto del figlio minore, nulla osta al ricongiungimento familiare, pec di richiesta appuntamento alla prefettura di Roma, pec di risposta al preavviso di rigetto alla Questura di Roma, modelli 209 e certificato di attribuzione del codice fiscale rilasciati il 11.09.25.
pagina 2 di 5 Parte resistente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso evidenziando la correttezza del proprio operato in quanto la ricorrente “richiedeva un titolo di soggiorno in deroga alla normativa vigente, senza aver formalizzato e completato l'iter amministrativo”, ossia senza aver prodotto la sottoscrizione del modello 209 presso lo Sportello Unico previsto per il ricongiungimento familiare.
Con le note autorizzate, la ricorrente si riporta a quanto dedotto nell'atto introduttivo.
Il ricorso deve essere accolto.
Ai sensi dell'art. 30 comma 1 del d.lgs. 286/98, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato “allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore” nonché “al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. […]”.
Quanto alla procedura da seguire, il comma 2 dell'art.5 del d.lgs. 286/98 dispone che “il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato […] ” ; l'art.9 del d.p.r. 394/99 prevede che “ in caso di ricongiungimento familiare, lo straniero, entro otto giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, si reca presso lo
Sportello unico che, a seguito di verifica del visto rilasciato dall'autorità consolare e dei dati anagrafici dello straniero, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale e fa sottoscrivere il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica[…]”.
Risulta dunque evidente che la presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno deve seguire un ben preciso iter amministrativo.
Tuttavia, il comma 5 dell'art.5 del d.lgs. 286/98 precisa che “il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai pagina 3 di 5 sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.
Ebbene, nel caso di specie, come risulta dalla documentazione in atti, la ricorrente è entrata nel territorio nazionale munita di visto di tipo D per motivi familiari, unitamente al figlio minore.
L'Amministrazione ha fondato il proprio diniego unicamente sull'irricevibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno in quanto carente della sottoscrizione del modello 209.
La ricorrente allega che tale omissione dipendeva da circostanze a lei non imputabili, essendosi tempestivamente attivata rivolgendosi alla Prefettura che fissava con ritardo l'appuntamento per la sottoscrizione del modello 209.
Risulta dagli atti che il coniuge dell'odierna ricorrente inviava in data 08.07.25 una pec allo Sportello
Unico per l'Immigrazione al fine di sollecitare la convocazione per formalizzare il primo ingresso e l'appuntamento veniva fissato il 11.09.25, data di sottoscrizione del modulo, come risulta dal documento prodotto in giudizio.
L'Amministrazione non ha contestato il diritto al rilascio del permesso di soggiorno richiesto, essendosi limitata ad eccepire una mera irregolarità delle modalità di presentazione della domanda
A tal riguardo, giova evidenziare che, in materia di ricongiungimento familiare, il giudizio promosso ai sensi dell'art. 30 comma 6 del d.lgs. 286/98 non ha carattere impugnatorio dell'atto amministrativo, ma natura di accertamento costitutivo del diritto al ricongiungimento mediante verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge (Cass. 7219/2011).
Nel caso concreto, risulta evidente che allo stato attuale sussistono tutti i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. Difatti, la ricorrente- oltre ad aver provveduto a presentare il modello 209- ha fatto ingresso nel territorio italiano dopo aver ottenuto regolari nulla osta e visto di ingresso e vive stabilmente in Italia con il coniuge e con il figlio minore, circostanza documentata dal certificato anagrafico in atti.
Ne consegue che eventuali irregolarità procedimentali, come nel caso di specie, non possono precludere l'accertamento del diritto da parte del giudice quando risultano pienamente integrati i requisiti previsti dalla legge: ingresso regolare e vincolo familiare, peraltro neppure contestati dall'amministrazione.
pagina 4 di 5 Per tale ragione deve dichiararsi il diritto della ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare .
Spese compensate, tenuto conto che la richiesta di appuntamento è successiva al preavviso di rigetto, risultando dalla relazione dell'amministrazione che la ricorrente in data 20.2.2024 ha presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare senza aver sottoscritto il modello
209 depositato con il ricorso introduttivo.
P.Q.M.
- dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere un permesso di soggiorno per coesione familiare;
- spese compensate.
Roma, 5 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
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