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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/01/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. n. 14150/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente, Rel.Est
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nato a MILANO cittadino: ITALIANO
Cod. Fisc. . C.F._1 residente in [...] – VIA FRATELLI CERVI - RESIDENZA CANTONE - INT. 411 con gli Avv.ti Livia Esposito e Fabio Esposito presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nata ULM - GERMANIA cittadina: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._2 residente in BERGAMO – VIA MATRIS DOMINI 21 - LETT. A con l'Avv. Olivia Sara Kissov presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito CIVILE in COMUNE DI ROSAZZA (Biella) in data 25/04/2003
(anno 2003 atto n. 1 reg. / parte II serie C)
X separati consensualmente con verbale in data 22/11/2022 omologato con decreto del 02/12/2022 con i seguenti figli: nato a [...] in data [...], italiano; Persona_1 [...]
nato a [...] in data [...], italiano;
nata a Milano in [...] CP_2 Controparte_3
02/09/2008, italiana;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) confermare le condizioni concordate all'udienza del 22/11/2022 e del 2/12/2022 di cui al Verbale ai sensi dell'art. 711 c.p.c. omologato in data 2/12/2022 con Decreto omologazione n. cronol.
19298/2022 del 02/12/2022 - RG n. 26480/2022 del Tribunale di Milano con le due piccole modifiche concordate e, per l'effetto, disporre:
- l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore che rimarrà collocata, anche CP_3 ai fini della residenza anagrafica, presso la madre nell'abitazione di Bergamo, Via Matris Domini n.
21 Lett. A, unitamente ai fratelli maggiori e;
Per_1 CP_2
- frequenterà il papà, salvo ogni miglior accordo, a fine settimana alternati dal venerdì alla CP_3 domenica sera con coinvolgimento della ragazza, vista l'età, nella scansione dei tempi;
- durante le vacanze natalizie starà tendenzialmente una settimana con un genitore e una CP_3 con l'altro, il 24 sera con il papà e il 25 mattina sarà riaccompagnata a Bergamo dalla mamma;
- festività pasquali e Carnevale secondo il criterio dell'alternanza; le altre festività secondo il criterio di prossimità al weekend;
- durante le vacanze estive trascorrerà due settimane con un genitore e due settimane con CP_3
l'altro, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
- il padre corrisponderà alla signora come contributo per il mantenimento dei tre figli la CP_1 somma di € 1.105,50 mensili (di cui € 350,00 a testa per e e € 405,50 per Per_1 CP_2
entro il 15 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT, il tutto fino al raggiungimento CP_3 dell'indipendenza economica dei tre figli;
- le rette di università pubbliche per i figli saranno sostenute integralmente dal padre così come i libri di testo necessari agli studi universitari;
- i genitori concorreranno nella misura del 50% nelle seguenti spese extra assegno come da Linee
Guida del Tribunale di Milano, qui di seguito trascritte, fatta eccezione per la spesa per il corso di equitazione di da ritenersi spesa straordinaria approvata senza necessità di preventiva CP_3 richiesta sempre da suddividere tra i genitori al 50%:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Le spese di equitazione di non necessiteranno di preventivo consenso . Pt_3
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 10 giorni successivi alla richiesta.
2) dichiarare che le parti hanno risolto ogni questione economica e patrimoniale e non avranno più nulla reciprocamente a pretendere in ragione dell'intercorso rapporto coniugale e a qualsivoglia altro titolo e ragione;
3) dichiarare che entrambe le parti rinunciano alla richiesta di assegno divorzile;
4) le spese legali vengono compensate fra le parti e i rispettivi avvocati sottoscrivono il presente ricorso anche per la rinuncia al beneficio della solidarietà ai sensi dell'art. 13 L.P.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto nel Comune di Rosazza (Biella) in data
25/04/2003 tra e Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rosazza (Biella) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge ed al Comune di Segrate ove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 23.01.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG