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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 6036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6036 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4794 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza del
28.04.2025, vertente
TRA
(c.f. ), difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
(c.f. ), unitamente all'Avv. RIDOLFI Parte_1 C.F._1
FA ); C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. IUCCI ALESSANDRO (c.f. ); C.F._3
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 1594/2020 emessa dal Tribunale di
Latina in data 28/06/2021.
Conclusioni dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ogni opportuna declaratoria, per tutti i motivi esposti nel presente atto:
• NEL MERITO, annullare e riformare – per tutti i motivi esposti in narrativa – la sentenza di primo grado n.13442021 [...] nel capo in cui in accoglimento della domanda proposta in via subordinata gradata, ex art. 67, primo comma,
L.F., dagli attori ha dichiarato la revocazione del pagamento di 20.000,00
r.g. n. 1 effettuato in data 06.09.2011 in favore dell'Avv. e per l'effetto Parte_1 condannato lo stesso alla restituzione della somma di 20.000,00 oltre interessi legali dalla data di instaurazione del giudizio, accertando e dichiarando, per i motivi esposti ai capitoli 1, 2, 3 e 4 del presente atto, l'insussistenza dei presupposti di legge necessari ai fini dell'accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare ex art. 67, primo comma, n.1 L.F. ed in particolare accertando che nel caso di specie l'Avv. ha provato la completezza Pt_1 dell'attività professionale dallo stesso svolta in virtù dell'incarico conferito dalla società fallita in data 17.05.2011 e che la LA del Fallimento della nulla ha provato in ordine alla sproporzione di oltre tra la prestazione CP_1 eseguita dalla società fallita e l'attività svolta dall'Avv. Pt_1
• Nel capo in cui ha disposto la condanna alle spese di giudizio di primo grado a carico dell'Avv. [...] accertando e dichiarando la condanna alle Parte_1 spese dell'odierna appellata.”.
Conclusioni dell'appellata: “CONCLUDE chiedendo che la Corte di Appello di
Roma voglia rigettare l'impugnazione, in quanto in parte inammissibile e comunque infondata, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori, anche della presente fase di giudizio.”.
FATTO E DIRITTO
La controversia fra la e l'Avv. Controparte_1 era insorta per la revoca di un pagamento di onorari professionali Parte_1 ricevuto dal professionista in prossimità della crisi societaria.
La contesa ruota attorno alla congruità del compenso percepito dall'avv.
e la corrispondenza tra quanto effettivamente svolto e quanto previsto Pt_1 contrattualmente, in un contesto di fallimento e attribuzione multipla di incarichi simili in tutto il gruppo societario.
Il aveva, così, convenuto in giudizio l'Avv. Controparte_1 Pt_1 davanti al Tribunale di Latina, chiedendo la restituzione di € 20.000,00
[...] ricevuti da a titolo di compenso per prestazioni professionali, ritenute assenti Pt_1
o incongrue rispetto al pagamento effettuato. In via principale veniva promossa l'azione ex art. 64 L.F. (riduzione di atti a titolo gratuito), in via gradata ex art. 2033
c.c. (ripetizione dell'indebito) e in via ulteriormente gradata ex art. 67, primo comma, n. 1 L.F. (revocatoria dei pagamenti sproporzionati nell'anno antecedente il r.g. n. 2 fallimento).
L'Avv. si era costituito, contestando la domanda e chiedendo il rigetto Pt_1 oltre che la condanna della LA per responsabilità processuale aggravata.
Si sono svolte istruttorie documentali e testimoniali tra il 2015 e il 2018.
Il Tribunale, all'esito del giudizio, ha rigettato le domande ex art. 64 L.F. e
2033 c.c., ma accolto la domanda subordinata ex art. 67, condannando alla Pt_1 restituzione di € 20.000,00 oltre interessi, per sproporzione tra attività svolta e compenso ricevuto.
L'Avv. ha impugnato la sentenza sostenendo che la LA non aveva Pt_1 assolto all'onere di provare la sproporzione tra compenso e attività, che le attività indicate nella lettera di incarico sarebbero state svolte, e che la natura “eventuale” dell'assistenza concorsuale era esplicitata e concordata contrattualmente.
Riporta precedenti sentenze favorevoli su analoghi incarichi svolti per altre società del gruppo, sostenendo che il compenso concordato fosse congruo ed equilibrato, dato il tipo e la quantità di lavoro effettivamente svolto.
Contesta la validità delle presunzioni e l'utilizzo delle stesse da parte del curatore e del Tribunale, ritenendo illegittima la revoca del pagamento.
Il Tribunale, in definitiva, pur avendo riconosciuto che l'onere probatorio incombeva sulla LA, aveva poi ritenuto solo parzialmente provata l'esecuzione dell'incarico professionale rispetto ai compiti previsti (analisi documentazione, partecipazione a riunioni e redazione di atti, assistenza concorsuale).
Considera la sproporzione tra attività effettivamente svolta e il compenso liquidato, dato che il contratto fu risolto anticipatamente e non furono raggiunti risultati utili, né fu avviata la procedura di ristrutturazione promessa.
r.g. n. 3 La sentenza stabilisce che, in applicazione dell'art. 67 L.F., il pagamento risulta revocabile perché eccedente di oltre un quarto rispetto al valore della prestazione, condannando alla restituzione dell'importo percepito e alle Pt_1 spese.
L'appellante censura l'inversione dell'onere della prova da parte del Pt_1
Tribunale, ribadendo che compete alla curatela dimostrare la sproporzione.
Espone argomenti sulla correttezza dell'esecuzione dell'incarico secondo il contratto e sulla natura delle attività svolte, specificando che la parte concorsuale era solo eventuale e non avrebbe dovuto incidere sulla congruità del compenso.
Chiede la riforma integrale della sentenza per erronea valutazione delle prove e eccessività della riduzione del compenso, nonché la condanna alla restituzione delle spese sostenute.
L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 27/03/2025, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
Appare opportuno riportare la motivazione del tribunale nel solo passaggio dell'accoglimento della domanda ex art. 67 L.F.: “Passando all'esame della domanda di revocatoria ex art 67 n. 1 L.F. , per l'accoglimento della stessa l'onere della prova incombe sulla LA , ora dall'esame degli atti , dobbiamo rilevare che per le prestazioni egli avvocati (anche quelle di sola assistenza ) l'avvocato ha diritto ad una autonoma parcella anche quando l'incarico viene svolto unitamente ad altri colleghi, ( come nel caso di specie) . salvo prova contraria circa lo svolgimento delle singole attività, prova che incombe sul cliente . (Cass. 29822/19 e 19255/18), per cui ai fine del decidere la circostanza che lo stesso incarico fosse conferito a tre diversi studi professionali è irrilevante. Tuttavia andando ad esaminare la lettera d'incarico , che non appare essere contestata rileviamo come l'importo pattuito di euro 20.000,00 prevedesse lo svolgimento di una pluralità di attività ed esattamente : esame della documentazione e assistenza nella strutturazione del Progetto;
partecipazione a riunioni;
predisposizione e analisi dei rapporti tra i soggetti coinvolti;
assistenza nella predisposizione documenti contrattuali necessari a disciplinare i della documentazione societaria (verbali, ecc.); assistenza in eventuali procedura concorsuali ». Dare prova dello svolgimento di tali attività (anche in considerazione del principio di vicinanza della prova ) era onere del convenuto , , prova che è stata raggiunta solo parzialmente , mentre è documentato che l'attività si sia conclusa ben prima dell'apertura della procedura concorsuale ed anche della fase prefallimentare , ed esattamente in data 10.09.2011 con risoluzione volontaria anticipata dei mandati . E' di tutta evidenza che essendo stato concordato un importo ( complessivamente eccessivo ) per una attività molto articolata, peraltro con risoluzione anticipata rispetto al successivo fallimento , l'importo dovuto non poteva essere che inferiore ed anche notevolmente inferiore
r.g. n. 4 all'importo concordato e non pari ad esso. Se è vero che nell'incarico la fase concorsuale era prevista solo come eventuale, per stessa ammissione del convenuto l'attività era finalizzata a risolvere la posizione debitoria delle varie società del gruppo anche in sede pre o post fallimento, attività non espletata non perché non necessaria ( essendo documentale che la proceduta concorsuale si sia poi aperta) ma semplicemente perché il contratto è stato risolto anticipatamente, quindi attività incompleta. Incompletezza che comporta necessariamente una riduzione degli importi convenuti, questo indipendentemente dall'esattezza del calcolo delle competenze che fa il convenuto circa l'attività espletata , inoltre trattandosi di attività extragiudiziaria, non erano alla stessa applicabili minimi inderogabili. Se si considera inoltre che l'incarico è del 17.05.2011 ed è anticipatamente cessato al 10.09.2011, legittimamente ricorrendo a presunzioni dobbiamo ritenere che il pagamento rientri tra quelli revocabili in quanto eccedenti di oltre un quarto il dovuto. Un quarto che appare essere la riduzione minima dell'importo concordato , vista la durata limitata e la finalità dell'incarico che doveva portare sino alla definizione delle problematiche anche attraverso la già prevista procedura concorsuale. Non influisce la circostanza che dei 250.000,00 fatturati o richiesti l'avv. ne abbia in effetti percepiti soltanto 85.000,00 ( vedi specchietto Pt_1 relazione curatore) perché non vi era solidarietà tra le 11 società nei pagamenti delle prestazioni professionali , essendo almeno formalmente gli incarichi autonomi, anche se finalizzati ad una ristrutturazione globale del debito delle varie società del gruppo Parte convenuta sottolinea inoltre che manca la prova della conoscenza dello stato di insolvenza del debitore , tuttavia è esatto il contrario, perché l'art. 67 primo comma L.F. specifica che è il convenuto in revocazione che deve fornire la prova della sua non conoscenza dello stato di insolvenza e non la LA. LA che ha l'onere di provare solo il pagamento in eccesso (di un quarto) e la data del pagamento 06- 09.2011 , per cui una volta che il pagamento è avvenuto nell'anno antecedente il fallimento (Sent. 05.06.2012) , vi è presunzione legale della conoscenza dello stato di insolvenza. Le sentenze citate dal convenuto sono riferite al comma II dell'art. 67 L.F. in cui l'onere probatorio , circa la conoscenza dello stato di insolvenza, effettivamente grava sulla LA, ma non è questo il caso.”.
L'appello si articola su quattro motivi principali.
I motivo: Violazione e falsa applicazione dell'Art. 67 n.1 L.F. in relazione all'Art. 2697, primo comma, c.c. (Inversione dell'onere della prova) L'appellante sostiene che il Giudice di primo grado abbia disposto una automatica inversione dell'onere della prova. Nonostante avesse riconosciuto che l'onere della prova sulla sproporzione incombe sulla LA, il Giudice ha statuito che spettava al convenuto provare lo svolgimento delle attività. evidenzia che in base all'Art. 2697 c.c. Pt_1
l'onere di provare la notevole sproporzione (superiore a un quarto) spettava alla
LA. Il convincimento del Giudice di primo grado si sarebbe fondato su un'erronea applicazione della norma.
r.g. n. 5 II motivo: Omessa e/o erronea valutazione delle prove raccolte in ordine all'incarico svolto. L'appellante contesta l'affermazione del Tribunale circa l'incompletezza dell'attività. afferma di aver svolto correttamente tutte le attività Pt_1 indicate nella lettera di incarico del 17.05.2011. Egli elenca le prove documentali e testimoniali raccolte che avrebbero accertato lo svolgimento dell'incarico (esame documentazione, partecipazione a riunioni, negoziazione con terzi e predisposizione di documenti contrattuali). L'appellante ritiene che l'attività fosse completa rispetto al mandato conferito, e dunque nessuna riduzione degli importi convenuti era legittima.
III motivo: Errata interpretazione del contenuto della lettera d'incarico professionale – Difetto di motivazione circa l'eccessività del compenso. Si sostiene che il Giudice abbia erroneamente ritenuto il compenso eccessivo a causa della risoluzione anticipata e della presunta mancata attività, evidenziando che l'assistenza nella procedura concorsuale era del tutto “eventuale”. Il compenso era stato determinato dalle parti affinché rimanesse invariato indipendentemente dal fatto che tale evento si verificasse o meno. ribadisce che il primo Giudice non ha motivato la presunta Pt_1 eccedenza del pagamento e che, al contrario, in analoghi giudizi instaurati con altre società del gruppo, il Tribunale di Latina aveva rigettato la domanda ex Art. 67, n. 1
L.F. per assenza di prova sulla sproporzione.
IV motivo: Irrilevanza delle presunzioni per omessa valutazione delle prove testimoniali raccolte. L'appellante censura l'uso delle presunzioni da parte del Giudice di primo grado per ritenere provata la sproporzione tra la prestazione e il compenso, omettendo di valutare le prove documentali e testimoniali acquisite. Le presunzioni utilizzate dal Tribunale (riferite all'incarico identico per tutte le 11 società del gruppo e alla relazione del Curatore) non soddisferebbero i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'Art. 2729 c.c.. richiama altre sentenze del Tribunale di Pt_1
Latina che, in giudizi simili, avevano dichiarato infondata la domanda ex Art. 67 L.F. in assenza di prova, anche presuntiva, da parte della LA.
La LA del si è costituita per contrastare i motivi di CP_1 CP_1 appello, chiedendone il rigetto evidenziando che l'Avv. faceva parte di un Pt_1 gruppo di professionisti (inclusi Avv. Maurizio Benincasa e , Gatti, CP_2
e che tra l'estate e l'autunno 2011 hanno fatturato un totale di CP_3 CP_4
r.g. n. 6 €874.000,00 alle società del Gruppo AL (di cui faceva parte) per CP_1 presunte prestazioni "professionali" finalizzate a una ristrutturazione mai realizzata.
Altri professionisti coinvolti avevano già subito condanne alla restituzione (es. CP_5
per €56.250; Avv. Benincasa per €30.000).
[...] Controparte_6
La LA ha chiesto lo stralcio dei nuovi documenti (Sentenze n. 1900/2020, n.
1594/2020 e n. 3049/2018) prodotti in appello dall'Avv. in quanto inammissibili Pt_1 per violazione dell'Art. 345, c. 3, c.p.c., trattandosi di precedenti giudiziari relativi a fatti storici diversi.
Contro il primo motivo (Onere della Prova) la LA ne sostiene l'infondatezza ed inammissibilità per difetto di decisività. La revocatoria è stata accolta non per un errore nella distribuzione dell'onere, ma sulla base di circostanze di fatto accertate: il mandato si è risolto anzitempo (fatto pacifico) e ha avuto uno svolgimento solo parziale, senza apportare utilità. Il Tribunale ha correttamente individuato l'onere probatorio sulla
LA, ma ha ritenuto che l'onere di provare l'effettivo completamento delle attività spettasse al convenuto, dato il principio di vicinanza della prova e la prematura rinuncia.
Contro il secondo ed il terzo motivo (Incompletezza e Eventualità dell'Incarico)
l'appellata LA ribadisce che l'adempimento era assolutamente parziale e inesatto.
L'obiettivo principale del mandato era il «progetto di ristrutturazione societario e del relativo debito». Tale obiettivo non era stato raggiunto.
• La rinuncia al mandato del 10.09.2011 ha interrotto prematuramente il rapporto.
• Non vi è stata ristrutturazione societaria né del debito;
le trattative con i fornitori fallirono a causa della successiva scoperta da parte di che non Pt_1 CP_1 aveva un conto corrente proprio e che gli incassi transitavano tramite
MidalMarketing s.r.l..
• La LA sostiene che la fase concorsuale (concordato preventivo o accordi ex
L.F.) non fosse meramente "eventuale" ma essenziale dato lo stato di insolvenza, l'unica via per garantire stabilità e raggiungimento dello scopo del mandato professionale.
• Il contratto di affitto d'azienda con DLF S.r.l., sul quale si fondava parte dell'attività di era nullo per impossibilità della condizione sospensiva. Pt_1
• L'attività era parziale, preliminare e superficiale, come confermato dalle prove testimoniali, che hanno attestato solo incontri interlocutori.
Poiché l'Avv. ha interrotto il rapporto e non ha realizzato la Pt_1 ristrutturazione, il pagamento dell'intero corrispettivo contrattuale di €20.000,00 risulta r.g. n. 7 una prestazione fortemente sproporzionata rispetto all'attività preparatoria eventualmente prestata, risultando quindi revocabile ai sensi dell'Art. 67 L.F..
Sul quarto motivo (Presunzioni) la LA ritiene che non vi sia stata alcuna violazione dell'Art. 2729 c.c., poiché il Tribunale ha giustamente giudicato sproporzionato il pagamento dell'intero corrispettivo a motivo della rinuncia prematura, della parzialità dell'attività e dell'assenza di utilità per la L'incompletezza Controparte_1
e la mancanza di risultati sono state confermate anche dall'istruttoria.
Rinuncia alle Istanze Istruttorie: La LA evidenzia inoltre che l'Avv. Pt_1 nelle sue conclusioni di appello, ha rinnovato tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado. Tuttavia, la LA sostiene che avesse rinunciato/abbandonato le Pt_1 proprie istanze istruttorie non ammesse o non espletate nel corso del primo grado, in quanto incompatibili con la richiesta di rinvio per la precisazione delle conclusioni
(formulata all'udienza del 18.10.2018).
Osserva la Corte quanto segue.
Il compenso di 20.000,00 euro pattuito tra le parti era comprensivo dell'eventuale fase concorsuale, che tuttavia il professionista non curò per via della risoluzione anticipata del mandato.
Secondo l'art. 2237 del Codice Civile, sia il cliente sia il professionista possono recedere dal mandato professionale in qualsiasi momento. Tuttavia, il cliente deve corrispondere al professionista le spese sostenute e il compenso per l'opera già svolta, cioè per le prestazioni effettivamente eseguite prima della risoluzione del rapporto. Non
è dovuto alcun pagamento per attività non ancora svolte, a meno che non sia stato pattuito diversamente in contratto.
Non è irragionevole sostenere che proprio la fase concorsuale - indicata come eventuale ove fosse risultata evitabile – rappresentava il fulcro della prestazione pattuita.
Non si giustifica, pertanto, il pagamento dell'intero compenso pattuito che, per le ragioni indicate (preponderanza della prestazione di assistenza e difesa nella fase concorsuale, mai svolta) eccede di oltre un quarto il valore delle prestazioni, invece, compensabili.
Questa conclusione si fonda sulle allegazioni non contestate di entrambe le parti
(l'esistenza ed il tenore del contratto, la misura del compenso, le prestazioni in esso previste).
L'indicazione della fase concorsuale come “eventuale”, in definitiva, non può
r.g. n. 8 essere intesa come propone l'appellante ma, nell'intento delle parti per come desumibile dal contratto, nel senso che la prestazione del professionista era rivolta in prima battuta a risolvere la crisi senza raggiungere la soglia delle procedure concorsuali, ma indubbiamente si estendeva, in ogni caso, anche a quella fase ove il miglior risultato non fosse risultato possibile.
Nella fattispecie, non solo la fase concorsuale non era stata evitata ma addirittura si era verificata la risoluzione anticipata per diversità di vedute col cliente non meglio precisate dall'appellante.
Sulla base di queste considerazioni deve essere affermato che il compenso di
20.000 euro risulta sproporzionato – in misura superiore al quarto ex art. 67, comma 1,
n. 1, l.f. - rispetto alla prestazione effettivamente resa dall'avvocato.
Ne discende il rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al rimborso, in favore della controparte costituita, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 21/10/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 9