Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 21/05/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1621 /2024 R.G. promossa da
, ( ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. STABILE PIERA,elettivamente domiciliata in indirizzo telematico.
-ricorrente- contro
Controparte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , elettivamente P.IVA_1
domiciliato in indirizzo telematico.
-resistente-
OGGETTO:assegno sociale.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 24/04/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente , con ricorso depositato in data Parte_1
01/10/2024, ha evocato in giudizio l' , chiedendo l'accertamento del diritto CP_1
all'assegno sociale a far data dalla originaria domanda del 9.12.2022, con condanna dell'ente di previdenza al pagamento dei ratei arretrati, respinta dall' per errore CP_1
nella formulazione della domanda amministrativa, ossia quale cittadina extracomunitaria munita di permesso di soggiorno anziché cittadina comunitaria (in quanto cittadina polacca).
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che ricorrente all'atto della domanda pensionistica aveva autocertificato di risiedere in Italia dal 10/05/2022 e di non essersi
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conseguenza che nessuna carta di soggiorno poteva e doveva essere richiesta dal ente pensionistico che invece avrebbe dovuto accertarsi dei requisiti o, se del caso, chiedere un'integrazione documentale e non certamente rigettare la domanda affermando che la stessa non era stata correttamente caricata.
L costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del CP_1
contraddittorio,ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.
La domanda amministrativa, condizione per l'erogazione della prestazione, è stata pacificamente trasmessa con dati errati.
La tesi della ricorrente non appare fondata, in quanto non si tratta di mero errore formale, idoneo a generare un soccorso istruttorio dell'ente, ma si tratta, come emerge dall'esame della domanda amministrativa di una domanda con indicazione dei requisiti del tutto diversi dalla domanda ordinaria di assegno sociale (peraltro come confermato in sede stragiudiziale a seguito di interlocuzione con il Legale della ricorrente).
La domanda amministrativa era dunque difforme in punto di requisiti soggettivi rispetto alla domanda proponobile dalla ricorrente quale cittadina comunitaria, il che ne determinava evidentemente la reiezione da parte dell (domanda di CP_1
cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno).
La tesi del mero errore formale, generato dalle indicazioni della piattaforma informatica dell , non può essere dunque considerata favorevolmente, in CP_1
quanto trattasi di errore che cadeva sui requisiti per la concessione del beneficio nell'ambito delle diverse possibilità previste dalla legge, quindi non un mero errore formale. Peraltro si osserva che l'ente aveva invitato l'intermediario dopo breve lasso di tempo al corretto caricamento della domanda.
Va poi considerato che, le domande vengono inoltrate esclusivamente mediante canale telematico e, nel caso in esame, tramite patronato, ossia tramite soggetto autorizzato a svolgere professionalmente l'assistenza previdenziale dei cittadini, a seguito di autorizzazione con decreto ministeriale, quindi da soggetto che in
2 quanto operante professionalmente è tenuto ad obblighi di competenza e diligenza nei confronti degli assistiti, il che evidentemente milita per l'esclusione dell'errore scusabile in capo al cittadino.
In definitiva, il ricorso va respinto poiché la prestazione in esame è stata correttamente liquidata con decorrenza dalla domanda amministrativa conforme ai requisiti soggettivi della ricorrente (nuova domanda del 14/6/2024, cfr estratto in atti). CP_
Le spese di lite sono irripetibili ex art 152 d.att. c.p.c., tenuto conto della dichiarazione reddituale in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Rigetta il ricorso.
2. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Trapani, 21/05/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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