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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 22/05/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
- SEZIONE UNICA CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, dott.ssa Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1524 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Lamezia Terme, Via Giosuè Carducci n.10, presso lo studio dell'avv. Armando Chirumbolo, da cui è rappresentata e difesa, in forza di procura in atti;
- ATTORE -
E
(CF ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catanzaro via Duomo
24, presso lo studio dell'avv. Claudia Consarino, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti;
- CONVENUTA-
OGGETTO: risarcimento danni.
Conclusioni: come da verbale in atti.
*** Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L. 18 giugno 2009 n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 2
118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132
n. 4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più lo svolgimento del processo. L'art. 58 della predetta legge regola la fase transitoria di applicazione delle nuove norme prevedendo il novellato art. 132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 luglio 2009).
Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la Sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio la convenuta assicurazione, esponendo che: in data
02/01/2019, alle ore 23:50 circa, l'autovettura di sua proprietà, una Ford C Max, targata EF116HK, regolarmente parcheggiata sulla pubblica via, si era incendiata a causa di un vizio di costruzione;
in forza della polizza n.276366856 di data
07.08.2018, aveva provveduto a denunciare l'evento alla compagnia assicuratrice, oggi convenuta, richiedendo la liquidazione del danno della propria autovettura, stimato in € 7.800,00, (valore al momento dell'incendio); la
[...]
aveva comunicato il suo rifiuto in merito alla pretesa indennitaria CP_2
avanzata, per cui era stata costretta ad azionare il presente giudizio.
Tanto premesso, concludeva nell'accoglimento delle conclusioni rassegante nell'atto di citazione.
Si costituiva eccependo preliminarmente l'inoperatività Controparte_2
della polizza, perché i danni lamentati da parte attrice erano riconducibili ad un atto doloso e l'assicurazione stipulata, non copriva danni determinati da dolo.
Nel merito contestava, la fondatezza della domanda, sia sotto il profilo dell'an che sotto il profilo del quantum.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda e la condanna dell'attrice al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
La causa è stata istruita attraverso la produzione documentale versata in atti,
l'escussione testimoniale. Dopo vari rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo, 3
previa precisazione delle conclusioni all'udienza all'uopo fissata, la stessa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è fondata nei limiti che seguono.
Va premesso in punto di diritto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “nel contratto di assicurazione, l'avverarsi del rischio come descritto nella polizza è il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo” (cfr. Cass. n.
6548/2013). Nella specie, l'attore, in veste di assicurato, invoca il proprio diritto al risarcimento del danno, nell'ambito delle tutele previste dalla polizza di assicurazione per veicoli a motore contro l'incendio e il furto stipulata con la convenuta assicurazione.
Ciò posto, è circostanza pacifica tra le parti, la verificazione dell'incendio per cui
è causa, oggetto di controversia, infatti, è l'eventuale natura dolosa o non dello stesso.
Sul punto dirimente è la documentazione acquisita, le deposizioni rese dai testi escussi in corso di causa, nonché, quanto emerso dal verbale dei vigili del fuoco intervenuti sui luoghi di causa, che, alla voce “presumibile causa del sinistro” si legge: “Dolosa, poiché anche se, materialmente non si rinveniva nessun contenitore con tracce di liquido infiammabile, presumibilmente lo stesso veniva usato per appiccare l'incendio, visto l'anomalo andamento delle fiamme. Inoltre, il proprietario forniva sommarie informazioni circa alcuni problemi avuti con il vicinato”.
Acclarato che verosimilmente l'incendio per cui è causa non avrebbe natura accidentale ma dolosa, ai fini della delibazione della domanda risarcitoria è necessario verificare se l'incendio subito dal veicolo del ricorrente sia rientrante nella copertura prevista dalla polizza. Orbene contemplando la polizza assicurativa, nel caso in esame, non vi sono circostanziate clausole di esclusione dal diritto all'indennizzo. Al contrario dall'esame delle condizioni particolari del contratto di assicurazione sottoscritto, si evince che l'evento incendio seppur doloso, rientra nel rischio assicurato, quale evento coperto, -qualunque ne sia la causa-, invero a pag. 15, art.
1.1 si legge: “l'impresa nei limiti e alle condizioni 4
che seguono e fino alla concorrenza del valore assicurato riportato in polizza, indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, sia fermo che in circolazione, in conseguenza di incendio di qualunque ne sia la causa”.
Pertanto, va disattesa la dedotta inoperatività della garanzia assicurativa perché
l'evento dannoso sarebbe stato determinato da dolo.
Ritenuto provato l'an debeatur della domanda attorea, ed in particolare il verificarsi dell'evento oggetto della copertura assicurativa, ne consegue l'obbligo contrattuale per la convenuta assicurazione, di indennizzare il proprio assicurato provvedendo a liquidare i danni conseguenti all'incendio per cui è causa, pari ad
€ 6.600,00, pari al valore venale del veicolo al momento dell'avvenuto sinistro
(valutazione su AutoScout 24, all. n.6 parte attrice).
Detta somma, peraltro, rientra nei limiti di indennizzo previsti in contratto, che, in caso di incendio prevede che il valore assicurato sia pari a € 7.500,00.
La somma così liquidata, che rappresenta debito di valore, dovrà considerarsi soggetta a rivalutazione monetaria dalla data di messa in mora al soddisfo.
Inoltre, dovranno riconoscersi anche gli interessi legali, sempre dalla data di messa in mora al soddisfo, sulla somma annualmente rivalutata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, al minimo attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche sottese al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Anna Destito, definitivamente pronunciando sulla domanda indicata in epigrafe ed in accoglimento della stessa, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese:
1. condanna la in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 6.600,00 a titolo di indennizzo previsto dalla copertura della polizza di assicurazioni per cui è causa, oltre rivalutazione monetaria dalla data di messa in mora al soddisfo ed oltre interessi legali, dalla medesima data, sulla somma annualmente rivalutata;
5
2. condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 2.540,00 oltre accessori di legge, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore costituito.
Lamezia Terme, 20.05.2025
Il GOP
Dott.ssa Anna Destito
- SEZIONE UNICA CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, dott.ssa Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1524 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Lamezia Terme, Via Giosuè Carducci n.10, presso lo studio dell'avv. Armando Chirumbolo, da cui è rappresentata e difesa, in forza di procura in atti;
- ATTORE -
E
(CF ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catanzaro via Duomo
24, presso lo studio dell'avv. Claudia Consarino, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti;
- CONVENUTA-
OGGETTO: risarcimento danni.
Conclusioni: come da verbale in atti.
*** Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L. 18 giugno 2009 n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 2
118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132
n. 4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più lo svolgimento del processo. L'art. 58 della predetta legge regola la fase transitoria di applicazione delle nuove norme prevedendo il novellato art. 132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 luglio 2009).
Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la Sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio la convenuta assicurazione, esponendo che: in data
02/01/2019, alle ore 23:50 circa, l'autovettura di sua proprietà, una Ford C Max, targata EF116HK, regolarmente parcheggiata sulla pubblica via, si era incendiata a causa di un vizio di costruzione;
in forza della polizza n.276366856 di data
07.08.2018, aveva provveduto a denunciare l'evento alla compagnia assicuratrice, oggi convenuta, richiedendo la liquidazione del danno della propria autovettura, stimato in € 7.800,00, (valore al momento dell'incendio); la
[...]
aveva comunicato il suo rifiuto in merito alla pretesa indennitaria CP_2
avanzata, per cui era stata costretta ad azionare il presente giudizio.
Tanto premesso, concludeva nell'accoglimento delle conclusioni rassegante nell'atto di citazione.
Si costituiva eccependo preliminarmente l'inoperatività Controparte_2
della polizza, perché i danni lamentati da parte attrice erano riconducibili ad un atto doloso e l'assicurazione stipulata, non copriva danni determinati da dolo.
Nel merito contestava, la fondatezza della domanda, sia sotto il profilo dell'an che sotto il profilo del quantum.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda e la condanna dell'attrice al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
La causa è stata istruita attraverso la produzione documentale versata in atti,
l'escussione testimoniale. Dopo vari rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo, 3
previa precisazione delle conclusioni all'udienza all'uopo fissata, la stessa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è fondata nei limiti che seguono.
Va premesso in punto di diritto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “nel contratto di assicurazione, l'avverarsi del rischio come descritto nella polizza è il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo” (cfr. Cass. n.
6548/2013). Nella specie, l'attore, in veste di assicurato, invoca il proprio diritto al risarcimento del danno, nell'ambito delle tutele previste dalla polizza di assicurazione per veicoli a motore contro l'incendio e il furto stipulata con la convenuta assicurazione.
Ciò posto, è circostanza pacifica tra le parti, la verificazione dell'incendio per cui
è causa, oggetto di controversia, infatti, è l'eventuale natura dolosa o non dello stesso.
Sul punto dirimente è la documentazione acquisita, le deposizioni rese dai testi escussi in corso di causa, nonché, quanto emerso dal verbale dei vigili del fuoco intervenuti sui luoghi di causa, che, alla voce “presumibile causa del sinistro” si legge: “Dolosa, poiché anche se, materialmente non si rinveniva nessun contenitore con tracce di liquido infiammabile, presumibilmente lo stesso veniva usato per appiccare l'incendio, visto l'anomalo andamento delle fiamme. Inoltre, il proprietario forniva sommarie informazioni circa alcuni problemi avuti con il vicinato”.
Acclarato che verosimilmente l'incendio per cui è causa non avrebbe natura accidentale ma dolosa, ai fini della delibazione della domanda risarcitoria è necessario verificare se l'incendio subito dal veicolo del ricorrente sia rientrante nella copertura prevista dalla polizza. Orbene contemplando la polizza assicurativa, nel caso in esame, non vi sono circostanziate clausole di esclusione dal diritto all'indennizzo. Al contrario dall'esame delle condizioni particolari del contratto di assicurazione sottoscritto, si evince che l'evento incendio seppur doloso, rientra nel rischio assicurato, quale evento coperto, -qualunque ne sia la causa-, invero a pag. 15, art.
1.1 si legge: “l'impresa nei limiti e alle condizioni 4
che seguono e fino alla concorrenza del valore assicurato riportato in polizza, indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, sia fermo che in circolazione, in conseguenza di incendio di qualunque ne sia la causa”.
Pertanto, va disattesa la dedotta inoperatività della garanzia assicurativa perché
l'evento dannoso sarebbe stato determinato da dolo.
Ritenuto provato l'an debeatur della domanda attorea, ed in particolare il verificarsi dell'evento oggetto della copertura assicurativa, ne consegue l'obbligo contrattuale per la convenuta assicurazione, di indennizzare il proprio assicurato provvedendo a liquidare i danni conseguenti all'incendio per cui è causa, pari ad
€ 6.600,00, pari al valore venale del veicolo al momento dell'avvenuto sinistro
(valutazione su AutoScout 24, all. n.6 parte attrice).
Detta somma, peraltro, rientra nei limiti di indennizzo previsti in contratto, che, in caso di incendio prevede che il valore assicurato sia pari a € 7.500,00.
La somma così liquidata, che rappresenta debito di valore, dovrà considerarsi soggetta a rivalutazione monetaria dalla data di messa in mora al soddisfo.
Inoltre, dovranno riconoscersi anche gli interessi legali, sempre dalla data di messa in mora al soddisfo, sulla somma annualmente rivalutata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, al minimo attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche sottese al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Anna Destito, definitivamente pronunciando sulla domanda indicata in epigrafe ed in accoglimento della stessa, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese:
1. condanna la in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 6.600,00 a titolo di indennizzo previsto dalla copertura della polizza di assicurazioni per cui è causa, oltre rivalutazione monetaria dalla data di messa in mora al soddisfo ed oltre interessi legali, dalla medesima data, sulla somma annualmente rivalutata;
5
2. condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 2.540,00 oltre accessori di legge, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore costituito.
Lamezia Terme, 20.05.2025
Il GOP
Dott.ssa Anna Destito