Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/02/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 26669 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Susanna Terni Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel dott. ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 20/07/2024 e vertente
TRA
) , nato a MILANO in [...] Parte_1 C.F._1
04/09/1964 rappresentato e difeso dall'Avv. CARTASEGNA MICHELA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nata a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 11/9/2024
OGGETTO: SCIOGLIMENTO MATRIMONIO
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e (c.f. – residente in [...]) in Controparte_1 C.F._2
data 12.05.2001 in San Polo di Piave (TV), così registrato: anno 2001, atto n. 14, parte II, serie C, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del medesimo Comune di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare che e sono entrambi autonomi ed Parte_1 Controparte_1
autosufficienti;
- dichiarare che i figli nati dalla coppia, e sono affidati Per_1 Per_2 Persona_3
congiuntamente ai genitori e collocati presso la residenza della madre, sig.ra CP_1
- dichiarare che il padre trascorrerà periodi di tempo settimanali con i figli rispettando le esigenze e i desiderata dei figli stessi così come già indicato nelle condizioni in fase di separazione che si richiamano integralmente;
- dichiarare che il padre trascorrerà periodi di vacanza estiva con i figli in base alle esigenze e ai desiderata dei figli stessi;
- dichiarare che le festività civili e religiose verranno trascorse con i figli in modo alternato, annualmente, tra i genitori ed in ogni caso in base alle esigenze e ai desiderata dei figli stessi;
- dichiarare che il sig. sia tenuto a corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario per i Pt_1 figli, l'importo mensile di € 1.500,00 (€ 500,00 a figlio), oltre rivalutazione istat annuale, mediante versamento sul conto corrente della sig.ra entro il giorno 05 di ogni mese, oltre al 50% delle CP_1 spese straordinarie regolamentate e disciplinate in base alle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017;
- dichiarare che l'immobile sito in Milano, piazza Argentina n. 3, così censito al NCEU: foglio 272, part. 94, sub. 748, PT zona censuaria 2, cat. A/3, classe 3, vani 3, rendita € 348,61, attualmente di proprietà della sig.ra venga ceduto ed intestato, in parti uguali, ai figli Controparte_1 Per_1
e al compimento della maggiore età di , il tutto come già pattuito in Per_2 Persona_3 Per_3
sede di separazione personale dei coniugi.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 20/07/2024 , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio con rito civile a San Paolo del Piave (TV) in data 12/5/2001 (iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di San Paolo del Piave - A. 2001 -N 14- P II – S C), con dalla cui unione sono nati in data 27/10/2002 Controparte_1 Per_1
(maggiorenne), in data 19/12/2006 (maggiorenne) e in data 26/4/2008, nonché di Per_2 Per_3
essersi separato come da decreto di omologa del Tribunale di Milano del 19/05/2022, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 9/9/2024, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 27/1/2025 il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, considerato che la convenuta seppur destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, non si era costituita né era comparso in udienza, ne ha dichiarato la e ha proceduto Parte_2 all'audizione della parte ricorrente, che ha reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Il Giudice delegato, quindi, in assenza della necessità di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti nonché di istanze istruttorie, ha invitato il procuratore di parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni, invitandolo alla discussione orale della causa.
Terminata la discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisone, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 12/02/2025
Osservato in diritto
La domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio formulata da parte ricorrente è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti si sono separate consensualmente come da decreto di omologa del Tribunale di Milano del
19/05/2022.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve dunque essere emessa la richiesta pronuncia.
Altre questioni Il tema dell'affido non sussiste, solo è minorenne e le visite sono sempre state gestite in modo Per_3
libero.
Unico aspetto è quello economico. Il padre chiede una riduzione del contributo (per i figli) di euro
2.250 pattuito in separazione. Effettivamente, il ricorrente non prova alcuna circostanza a sostegno della propria domanda. Egli allega accordi orali con la ex moglie relativi alla conservazione di una stanza in comodato all'interno dell'immobile oggi della moglie. Tuttavia, di questo presunto accordo non c'è traccia. Peraltro, il reddito imponibile da PF 2024 è esattamente identico a quello del 2022 ed
è più alto di quello del 2021 e del 2020. La parte deduce che la figlia maggiorenne, ancora studentessa, lavorerebbe. Tuttavia, anche di questo lavoro non c'è alcuna prova, né è stata richiesta prova in merito. Va evidenziato che, nonostante la contumacia di parte convenuta, le circostanze a sostegno delle proprie domande devono essere oggetto di dimostrazione.
Ora, poiché nulla di nuovo è stato dimostrato, il tribunale deve reputare congrue le condizioni che le parti medesime ebbero a condividere poco più di due anni fa.
Circa il trasferimento immobiliare, il tribunale del divorzio nulla può dire.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha svolto difese, vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto matrimonio con rito civile a San Paolo del Piave (TV) in data 12/5/2001 (iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di San
Paolo del Piave - A. 2001 -N 14- P II – S C) da Controparte_2
[...]
2) il figlio minore in modo condiviso a entrambi i genitori con collocamento CP_3 Per_3
presso la madre;
3) DISPONE che il padre possa stare con il minore secondo liberi accordi presi con lo stesso;
4) PONE a carico del padre un assegno per il mantenimento indiretto della prole un assegno di euro 2.250 mensili come già rivalutato dall'epoca della separazione e con rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese extra secondo linee guida del tribunale di Milano;
5) DICHIARA irripetibili le spese di lite; 6) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Paolo di
Piave perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 12/02/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Susanna Terni