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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/09/2025, n. 5417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5417 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Sofia Rotunno Presidente rel. est. dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. R.G. 3921/2024 vertente tra
, nato a [...] il [...] (c.f. ), ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Grimaldi (c.f.
), con elezione di domicilio presso la casella di posta elettronica certificata C.F._2
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APPELLANTE
E
nata a [...] il [...], residente in Civita Castellana (VT) in Via Rio Maggiore n. Controparte_1
2/a (c.f: ), elettivamente domiciliata in Fabrica di Roma (VT), Viale degli Eroi n.11 C.F._3 presso lo studio del suo procuratore, avv. Sabrina Pacelli ( , che la rappresenta e C.F._4 difende in virtù di procura ex art. 83 3° comma cpc in calce alla memoria di costituzione
APPELLATA nonché
Procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma
interventore necessario
Avente a oggetto: appello avverso la sentenza n.454/2024 emessa dal Tribunale Civile di Viterbo nel Proc. R.G. 1646/ 2021 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Parte_1
e pubblicata il 17.04.2024
[...] Controparte_1
Conclusioni: per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis rejectis, in riforma della sentenza del Tribunale di Viterbo, n. 454/2024 nelle parte sopra indicata, Disporre la riforma della sentenza n. 454/2024 pubblicata il 17.04.2024, dal Tribunale di Viterbo, notificata il 19.06.2024 in cui dispone “a carico di
l'obbligo di versare a entro il 5 del mese, l'assegno divorzile di euro Parte_1 Controparte_1
200,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
- condanna alla Parte_1 refusione delle spese in favore di che, da distrarsi al procuratore antistatario, liquida in Controparte_1 euro 3.809,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge”, e conseguentemente, Disporre la revoca dell'assegno divorzile posto a suo carico nonché la condanna di a restituire, Controparte_1 ai sensi dell'art. 2033 c.c., quanto percepito a titolo di assegno divorzile dall'ex marito dal giorno della domanda del primo grado nonché al rimborso dei compensi del primo grado già versati. Con il favore delle anticipazioni e dei compensi di entrambi i gradi oltre accessori ex lege”
Per l'appellata:
“Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis,
- rigettare in toto la domanda svolta dal ricorrente;
- confermare la sentenza appellata n. 454/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo nel procedimento NRG 1646/2021 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, pubblicata il 17.04.2024, notificata il 19.06.2024;
- per l'effetto confermare l'importo dell'assegno divorzile di € 200,00 con rivalutazione annuale Istat. Con la condanna per lite temeraria e con la vittoria dei compensi di lite, oltre rimborso forfettario, oltre accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Di CC e contraevano matrimonio concordatario in data 13 settembre Pt_1 Controparte_1
1992. Dal matrimonio il 2.06.1996 nasceva la figlia . Con sentenza n. 210/2020 il Tribunale di Per_1
Viterbo omologava la separazione consensuale dei coniugi, che tra l'altro stabiliva l'obbligo a carico del di corrispondere alla moglie l'assegno mensile di mantenimento di € 200,00, oltre Parte_1 adeguamento Istat.
Con ricorso depositato il 22 giugno 2021 il adiva il Tribunale di Viterbo chiedendo la Parte_1 cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio e la revoca dell'assegno in favore della moglie.
La resistente, costituendosi in giudizio, aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo di riconoscere in suo favore l'assegno divorzile, nella misura di € 400,00 o, in subordine, di € 200,00 al mese.
All'esito dell'udienza di comparizione personale dei coniugi, fissata per il 27 ottobre 2021, il Presidente del Tribunale emetteva i provvedimenti provvisori, confermando le condizioni della separazione consensuale.
L'ordinanza presidenziale veniva reclamata dal innanzi a questa Corte di Appello, che Parte_1 all'esito del relativo giudizio, con decreto pubblicato il 15.09.2022, rigettava il reclamo.
In data 4 gennaio 2023 veniva pubblicata la sentenza parziale n. 03/2023, che statuiva sullo status dei coniugi.
Nel prosieguo del giudizio, il Giudice Istruttore formulava una proposta conciliativa, proponendo il versamento, a carico del , della somma di € 200,00 mensili a titolo di assegno divorzile. La Parte_1 ccettava tale proposta, mentre il la rifiutava. CP_1 Parte_1 Con sentenza n. 454/2024 pronunciata l'11 aprile 2024 e pubblicata il successivo 17 aprile, il Tribunale di Viterbo, definitivamente provvedendo, così decideva: “vista la sentenza n. 03/2023 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così dispone: - pone a carico di l'obbligo di versare Parte_1
a entro il 5 del mese, l'assegno divorzile di euro 200,00 mensili, annualmente Controparte_1 rivalutabile secondo gli indici Istat;
condanna alla refusione delle spese in favore di Parte_1 he, da distrarsi al procuratore antistatario, liquida in euro 3.890,00 per compensi, oltre Controparte_1 spese generali ed accessori di legge”
Avverso detta pronuncia, con ricorso depositato il 18 luglio 2024 proponeva appello , Parte_1 impugnando la sola pronuncia relativa al riconoscimento dell'assegno divorzile in favore di CP_1
e formulando i seguenti motivi:
[...]
- VIOLAZIONE DEI CRITERI DI ACCERTAMENTO E DETERMINAZIONE IN PUNTO DI AN E QUANTUM DELL'ASSEGNO DIVORZIALE
Al riguardo, l'appellante osservava che: Il Tribunale di Viterbo aveva ritenuto applicabile, in modo sommario, per l'accertamento del diritto all'assegno divorzile in favore della richiedente per la determinazione del quantum “il presupposto di cui all'art. 5 legge 898/70 rinvenibile nell'indisponibilità di mezzi adeguati nel contesto di manifesta sperequazione fra i rispettivi redditi” ; il Giudice divorziale non può confermare in sede divorziale le valutazioni fatte in sede separativa quanto all'assegno di mantenimento;
la funzione comprimaria (a fianco vi è quella assistenziale) dell'assegno divorziale è quella di compensare eventuale marcate sproporzioni fra le situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi solamente ricollegabili al sacrificio compiuto da un coniuge in favore della realizzazione dell'altro, fra questi la mancata occupazione od una diversa occupazione cui ha dovuto rinunciare, sul quale incombe l'onere di provare le ragioni oggettive che avrebbero impedito il reperimento di un utile impiego come pure la cura dei bisogni familiari che è stata a carico dell'appellante ivi compresa la gestione domestica;
la Sig.ra pur avendo avuto e avendo all'attualità capacità e Controparte_1 potenzialità lavorativa, non aveva contribuito alla formazione del patrimonio dell'appellante, derivato totalmente ed esclusivamente dalla successione ereditaria, pro quota, dei propri genitori;
Solo un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari può giustificare il riconoscimento di un assegno perequativo, tendente a colmare tale squilibrio;
Il criterio che può solo eventualmente giustificare l'erogazione dell'assegno divorzile è quello legato ad una esigenza assistenziale che non ricorre nella specie;
Nell'emettere la sentenza impugnata il Tribunale ha dato rilevanza solo alla differenza reddituale, omettendo di effettuare l'attività di bilanciamento dei criteri indicati dalla l. 898/70;
- ERRONEA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA RICHIEDENTE L'ASSEGNO DIVORZIALE OMESSA INDAGINE ED OMESSO ACCERTAMENTO COMPARATIVO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHEPATRIMONIALI DELLE PARTI. OMESSA VALUTAZIONE DELLE PROVE ACQUISITE DIMOSTRANTI L'INSUSSISTENZA DEL DIRITTO ALL'ASSEGNO DIVORZILE
Al riguardo, l'appellante ha dedotto che: il giudice di prime cure, nel riconoscere il diritto all'assegno di divorzio, aveva omesso di valutare le condizioni economico-patrimoniali delle parti, non tenendo conto delle circostanze dedotte nel ricorso introduttivo;
il tribunale aveva commisurato Parte_1
l'inadeguatezza dei mezzi della resistente ancorandola alla disparità reddituale e al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma omettendo di valutare e considerare che: “In tema di riconoscimento dell'assegno divorzile, il giudice nella verifica dell'an debeatur deve accertare che la domanda dell'ex coniuge sia fondata sulla mancanza delle condizioni di indipendenza o autosufficienza economica e non sul mantenimento del precedente tenore di vita (in tal senso anche Cass.Civ. sez. VI, 9/10/2017 n. 23602); il tribunale non aveva considerato e valutato la sussistenza dell'indipendenza economica del coniuge richiedente l'assegno di divorzio, nonché la impossibilità, “per ragioni oggettive”, di procurarseli, sulla scorta dei seguenti parametri: 1) la percezione di un reddito derivante da stabile attività lavorativa;
2) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo;
3) la stabile disponibilità di una casa di abitazione.
Concludeva chiedendo di riformare la sentenza appellata e di revocare l'obbligo a carico dell'appellante di corrispondere alla 'assegno divorzile, con condanna di quest'ultima al rimborso di quanto CP_1 da lei indebitamente ricevuto.
Con decreto del 27 luglio 2024 il Presidente di questa Sezione fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 25 settembre 2025, assegnando al ricorrente termine fino al 31 dicembre 2024 per la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, e all'appellata termine fino al 31 marzo 2025 per il deposito di memorie.
Con memoria depositata telematicamente il 27 marzo 2025 si costituiva l'appellata, contestando punto per punto e specificamente tutte le circostanze di fatto dedotte dall'appellante a sostegno dei motivi di impugnazione da lui articolati, e concludendo per il rigetto dell'appello.
Con decreto del 21 luglio 2025 il Presidente di questa Sezione ha disposto la sostituzione, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. introdotto dal d. lgs. n. 149/2022, dell'udienza del 25 settembre 2025 con il deposito di brevi note contenenti le sole istanze e conclusioni sulle quali il collegio avrebbe poi deciso in camera di consiglio.
Entrambi i procuratori delle parti hanno depositato note scritte sostitutive dell'udienza, ciascuno insistendo nelle rispettive conclusioni.
In data 10 settembre 2025 il P.G. ha rilevato la insussistenza di interessi relativi a soggetti minorenni e non ha avanzato rilievi di merito sulla sentenza impugnata, ritenendola immune da vizi di legittimità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante contesta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della sua ex moglie, anche alla luce dei principi giurisprudenziali affermati dalla Suprema Corte nella specifica materia, lamentando, in particolare, che sul punto la decisione del primo giudice era esclusivamente fondata sulla sperequazione dei redditi tra gli ex coniugi e sull'esistenza di cospicui risparmi in capo al , senza che si fosse tenuto conto del fatto che: la situazione patrimoniale Parte_1 dell'appellante (casa familiare e risparmi) era frutto esclusivamente del sacrificio dei suoi genitori, ai quali era del tutto estranea la quest'ultima aveva falsamente dichiarato di essere onerata da CP_1 un canone di locazione di € 260,00 al mese;
la veva piena capacità e potenzialità lavorativa;
CP_1 dopo la separazione, la figlia era rimasta a vivere con il padre. Per_1
L'appellata, da parte sua, deduce che: lo stipendio della € 650,00 al mese) ammonta a meno CP_1 della metà di quello del marito (€ 1.500,00); la resistente deve sostenere mensilmente il costo della locazione di un immobile e le spese delle relative utenze;
alla rano stati sottratti dal marito, CP_1 subito dopo il suo allontanamento dalla casa familiare, anche i risparmi di anni del suo lavoro;
il
[...]
aveva notevoli risparmi ed era proprietario della casa in cui viveva, sicché non aveva spese di Pt_1 affitto;
il suddetto era rimasto in possesso di tutto il mobilio della casa coniugale, acquistato dai genitori della resistente in occasione del matrimonio, oltre a tutti i beni presenti nella casa coniugale;
il aveva venduto di recente, unitamente al fratello, l'immobile pervenutogli in successione dai Parte_1 genitori, incassandone il relativo controvalore;
il matrimonio era durato quasi trenta anni, durante i quali la moglie si era sempre occupata della famiglia. Ciò posto, va premesso che il criterio guida nell'interpretazione dell'art. 5, sesto comma, della legge 898/70 è stato per numerosi anni quello di attribuire all'avente diritto un assegno tale da consentirgli di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
Tale posizione interpretativa, come è noto, è stata superata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11504 del 2017 che ha affermato l'orientamento opposto, negando il riconoscimento dell'assegno divorzile al richiedente che fosse economicamente autosufficiente (cfr. anche Cass. n. 23602/2017).
L'acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale sorto tra i due contrapposti orientamenti è culminato nel noto intervento delle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287 dell'11 luglio 2018, che ha enunciato il seguente principio: “Ai sensi della l. n. 898/1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74/1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (cfr. anche Cass., 23/01/2019, n. 1882).
In motivazione, la Corte di legittimità ha affermato che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.
Ritiene questa Corte che nel caso di specie il primo giudice abbia correttamente applicato i suddetti principi, riconoscendo in favore della l diritto alla percezione dell'assegno divorzile in ragione CP_1 della indisponibilità, in capo alla stessa, di mezzi economici adeguati, nel contesto di una manifesta sperequazione tra i redditi delle parti.
A tal fine, il Tribunale di Viterbo ha rilevato che: il percepisce il reddito lavorativo mensile di Parte_1 euro 1.370,00 netti e dispone di consistenti risparmi (euro 130.000,00) nonché della casa familiare di proprietà esclusiva;
la lavora presso due diverse imprese di pulizie e guadagna CP_1 complessivamente euro 650,00 mensili;
la a 54 anni (53 alla data della pronuncia divorzile) CP_1
e non dispone di titoli professionali;
non è di per sé rilevante, se non a riprova dell'inadeguatezza dei redditi, il decremento del suo guadagno mensile (pari ad euro 1.000,00 in costanza di matrimonio), in quanto risalente ad epoca ampiamente antecedente alla separazione;
non sussistono circostanze concrete e attuali che consentano di ritenere l'incremento di tale retribuzione, posto che non è stato dimostrato il rifiuto di offerte lavorative (genericamente evocato dall'ex marito nelle note successive alla scadenza dei termini).
La sentenza è corretta e deve essere pienamente confermata. Dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa 28 marzo 2025 dall'appellante e dalla documentazione fiscale e bancaria da lui depositata emerge che il ha percepito nell'anno Parte_1
2023 un reddito annuo da lavoro di € 27.952,00, nel 2024 di € 29.649,24 e nel 2025 di € 30.310,00. Nei sei mesi antecedenti la suddetta dichiarazione, l'appellante aveva percepito redditi netti da lavoro di circa € 1.840,00, compresivi di emolumenti statali una tantum e di incentivi del datore di lavoro. Il
ha poi dichiarato di essere proprietario dell'unità immobiliare in Civita Castellana, Via dei Pt_1
Capenati, ove attualmente vive, di mq. 80, nonché comproprietario per 1/8 di un'altra unità immobiliare, inagibile e necessitante di interventi edilizi piuttosto costosi.
La nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da lei resa in data 24 marzo 2025, ha CP_1 affermato di aver percepito nell'anno 2021 il reddito di € 9.410,76, nel 2022 di € 9.494,29 e nel 2023 di
€ 9.814,78. La stessa, nei sei mesi antecedenti la dichiarazione, ha percepito a titolo di retribuzione media € 838,00 al mese;
è proprietaria, avendola acquistata per successione paterna, della quota di 1/6 di un'abitazione in Civita Castellana, in uso a sua madre;
ha dichiarato di versare un canone mensile per l'appartamento ove vive di € 260,00, al mese, oltre alle spese per le utenze.
La donna in passato svolgeva attività lavorativa, percependo una retribuzione maggiore (circa € 1.000,00 al mese).
Nella ricostruzione della complessiva situazione economico-patrimoniale delle parti non può poi non tenersi conto del fatto che il , come da lui stesso dichiarato, è titolare di Buoni Fruttiferi Postali Parte_1 del valore di € 158.834,07, e inoltre che lo stesso è proprietario della casa ove egli attualmente risiede, mentre la la quale non ha documentalmente dimostrato di dover versare un canone mensile CP_1 di locazione, non ha alcuna disponibilità di immobili da destinare a propria abitazione.
Ciò posto, rileva questa Corte che dalla valutazione comparativa delle situazioni economiche delle parti emerge che la attualmente titolare di un reddito netto medio mensile da lavoro di gran lunga CP_1 più esiguo rispetto a quello del suo ex coniuge, si incontestabilmente in una posizione più disagiata, dal punto di vista economico, rispetto a quella del , percettore di una retribuzione mensile netta Parte_1 pari a circa due volte quella della sua ex moglie. Va poi osservato che la retribuzione mensile della ammontante in media a meno di € 700,00 al mese, non risulta assolutamente idonea ad CP_1 assicurare alla stessa mezzi adeguati, soprattutto in ragione del fatto che la donna non ha la disponibilità di un immobile da destinare a sua abitazione, attualmente ha 55 anni, vive in un contesto socio-ambientale (Civita Castellana) che non offre molte opportunità di impiego, è priva di titoli professionali e di esperienze lavorative che potrebbero consentirle una migliore collocazione nel mondo lavorativo.
Va poi rilevato che il matrimonio è durato ventotto anni e i coniugi hanno avuto una figlia.
Quanto alle disponibilità economiche di cui dispone il , osserva questa Corte che Parte_1 indipendentemente dalla provenienza delle stesse, è indubbio che di un così consistente patrimonio (€ 184.834,07) non possa non tenersi conto nella comparazione delle attuali condizioni delle parti, potendo il , titolare di un maggior reddito rispetto alla far affidamento anche su tali Parte_1 CP_1 risparmi, in tal modo accentuando quel consistente divario economico che, come correttamente ritenuto dal primo giudice, giustifica pienamente il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore del coniuge sprovvisto di mezzi adeguati.
Ritiene, in definitiva questa Corte, in linea con l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte a Sezioni Unite, espresso nella sentenza n. 18287 dell'11 luglio 2018 e ribadito da Cass., 23/01/2019, n. 1882, che la sentenza impugnata non sia assolutamente meritevole di censura, sia quanto al riconoscimento del diritto della appellata alla percezione dell'assegno divorzile, che alla misura dell'assegno stabilita dal primo giudice. L'appello deve essere pertanto rigettato.
Non può trovare accoglimento la domanda della appellata, di condanna del ai sensi Parte_1 dell'articolo 96 c.p.c., non ricorrendone i presupposti neppure con riferimento alla mancata accettazione della proposta di conciliazione formulata dal primo giudice, dovendosi ritenere compatibile con il diritto di difesa della parte la facoltà di insistere nelle proprie conclusioni in ordine all'an del diritto in contestazione.
Le spese del presente grado, in ragione della soccombenza, devono essere poste a carico dell'appellante.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello proposto da con ricorso depositato il 18 luglio 2024 avverso la sentenza Parte_1
n. 454/2024 emessa dal Tribunale di Roma l'11 aprile 2024, a definizione della causa iscritta al n. 1646/2021 R.G., di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
, nel contraddittorio tra le parti, acquisito il parere del P.G., così dispone:
[...]
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al rimborso, in favore della appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 5.809,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore, qualificatosi antistatario;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, se effettivamente dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 25 ottobre 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
(dott. Sofia Rotunno)