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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/06/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'udienza di discussione del 04.6.2025 ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente SENTENZA
, nella causa civile iscritta al N. 6341/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione all'ordinanza ingiunzione in materia di previdenza /lavoro ” e vertente TRA
rapp.to e difeso dagli avvocati Massimiliano Di Vito e Gianluca Animoso ed Parte_1
presso il loro studio legale sito in Avellino alla Galleria Ciardiello n. 20,
RICORRENTE E in proprio e quale mandatario della in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 CP_2
e difeso dagli avvocati Ida Verrengia atalano, Itala de Benedictis, Luca Cuzzupoli e Nicola Fumo ed elettivamente domiciliati in Caserta, via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 09/04/2024, la parte ricorrente, in epigrafe indicata, proponeva impugnazione avverso l'avviso di addebito n. 312 2023 00013300 59 000, con il quale l'Istituto ingiungeva il pagamento della contribuzione speciale commercianti per il periodo dal 2021 al 2022, per un importo complessivo di euro 4.839,69.
A sostegno della opposizione eccepiva la non debenza della contribuzione per assenza dei presupposti per l'iscrizione nella predetta gestione, per gli anni in questione.
Tanto premesso adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine CP_ di dichiarare non dovuti i contributi richiesti con l'atto impugnato con condanna dell' al pagamento delle spese di lite con distrazione. CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere avendo provveduto ad annullare, in via di autotutela, il predetto avviso di addebito.
All'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza contestuale completa della motivazione.
******
Va dichiarata cessata la materia del contendere. Essendo sopraggiunta una situazione concreta che ha eliminato ogni posizione di contrasto tra le parti, facendo del resto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse, non resta a questo giudicante che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nella forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n.
2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr.
Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. CP_ Nel caso di specie è documentato che l' ha provveduto ad annullare in via di autotutela l'avviso di CP_ addebito impugnato (Cfr. prod. telematica . Tale circostanza risulta altresì confermata dalla dichiarazione resa in sede giudiziale dal procuratore della parte ricorrente ( e dalla documentazione allegata) nelle note sostitutive, il quale in tale sede ha aderito alla richiesta di cessata la materia del contendere con condanna, tuttavia, della parte convenuta al pagamento delle spese di lite in virtù del principio della soccombenza virtuale
Nel presente procedimento, quindi, l'ottemperamento della prestazione chiesta in domanda comporta la declaratoria della cassata materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio.
Quanto alla domanda sulle spese in base al principio della soccombenza virtuale, nel caso di specie, non
è revocabile in dubbio la fondatezza della pretesa attorea, comprovata dalle emergenze probatorie atteso che, dagli atti di causa risulta che il ricorrente ha dimostrato di essere un dipendente della società
[...] senza rivestire la qualità di socio (Cfr. allegati prod. parte ricorrente). CP_3
Inoltre, occorre rilevare che è di precipua importanza la circostanza che l'annullamento del provvedimento in via di autotutela sia avvenuto dopo l'instaurazione del giudizio.
Tuttavia, non può essere disconosciuto da questo giudicante un comportamento affatto collaborativo del resistente, che può certamente essere positivamente valutato ai fini della condanna alle spese di lite.
Si ritiene, pertanto equo compensare parzialmente ed in ragione della metà le spese di lite, condannando parte resistente al pagamento della rimanente quota liquidata come da dispositivo con attribuzione al procuratore di parte ricorrente che ha dichiarato di averne fatta anticipazione
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere CP_
2) condanna l' al pagamento di metà delle spese di lite, detta metà che liquida in euro 884,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore degli avvocati Massimiliano Di Vito e
Gianluca Animoso, compensando tra le parti la restante metà
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
, nella causa civile iscritta al N. 6341/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione all'ordinanza ingiunzione in materia di previdenza /lavoro ” e vertente TRA
rapp.to e difeso dagli avvocati Massimiliano Di Vito e Gianluca Animoso ed Parte_1
presso il loro studio legale sito in Avellino alla Galleria Ciardiello n. 20,
RICORRENTE E in proprio e quale mandatario della in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 CP_2
e difeso dagli avvocati Ida Verrengia atalano, Itala de Benedictis, Luca Cuzzupoli e Nicola Fumo ed elettivamente domiciliati in Caserta, via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 09/04/2024, la parte ricorrente, in epigrafe indicata, proponeva impugnazione avverso l'avviso di addebito n. 312 2023 00013300 59 000, con il quale l'Istituto ingiungeva il pagamento della contribuzione speciale commercianti per il periodo dal 2021 al 2022, per un importo complessivo di euro 4.839,69.
A sostegno della opposizione eccepiva la non debenza della contribuzione per assenza dei presupposti per l'iscrizione nella predetta gestione, per gli anni in questione.
Tanto premesso adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine CP_ di dichiarare non dovuti i contributi richiesti con l'atto impugnato con condanna dell' al pagamento delle spese di lite con distrazione. CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere avendo provveduto ad annullare, in via di autotutela, il predetto avviso di addebito.
All'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza contestuale completa della motivazione.
******
Va dichiarata cessata la materia del contendere. Essendo sopraggiunta una situazione concreta che ha eliminato ogni posizione di contrasto tra le parti, facendo del resto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse, non resta a questo giudicante che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nella forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n.
2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr.
Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. CP_ Nel caso di specie è documentato che l' ha provveduto ad annullare in via di autotutela l'avviso di CP_ addebito impugnato (Cfr. prod. telematica . Tale circostanza risulta altresì confermata dalla dichiarazione resa in sede giudiziale dal procuratore della parte ricorrente ( e dalla documentazione allegata) nelle note sostitutive, il quale in tale sede ha aderito alla richiesta di cessata la materia del contendere con condanna, tuttavia, della parte convenuta al pagamento delle spese di lite in virtù del principio della soccombenza virtuale
Nel presente procedimento, quindi, l'ottemperamento della prestazione chiesta in domanda comporta la declaratoria della cassata materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio.
Quanto alla domanda sulle spese in base al principio della soccombenza virtuale, nel caso di specie, non
è revocabile in dubbio la fondatezza della pretesa attorea, comprovata dalle emergenze probatorie atteso che, dagli atti di causa risulta che il ricorrente ha dimostrato di essere un dipendente della società
[...] senza rivestire la qualità di socio (Cfr. allegati prod. parte ricorrente). CP_3
Inoltre, occorre rilevare che è di precipua importanza la circostanza che l'annullamento del provvedimento in via di autotutela sia avvenuto dopo l'instaurazione del giudizio.
Tuttavia, non può essere disconosciuto da questo giudicante un comportamento affatto collaborativo del resistente, che può certamente essere positivamente valutato ai fini della condanna alle spese di lite.
Si ritiene, pertanto equo compensare parzialmente ed in ragione della metà le spese di lite, condannando parte resistente al pagamento della rimanente quota liquidata come da dispositivo con attribuzione al procuratore di parte ricorrente che ha dichiarato di averne fatta anticipazione
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere CP_
2) condanna l' al pagamento di metà delle spese di lite, detta metà che liquida in euro 884,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore degli avvocati Massimiliano Di Vito e
Gianluca Animoso, compensando tra le parti la restante metà
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella