Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/03/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.L. 8958/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 26/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8958/2024 promossa da:
C.F./P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Morrone, elettivamente domiciliata in Torino, via Cibrario n. 38, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. , in persona del Presidente e legale Rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Morreale Agnello, elettivamente domiciliato in Torino, presso l'Ufficio Legale Distrettuale della Sede provinciale dell'Istituto in Torino, via Arcivescovado n. 9;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: altre controversie in materia previdenziale - pensione anticipata ex art. 1 d.lgs. n. 503/1992
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Accertare il diritto della ricorrente a percepire la pensione di vecchiaia, così come previsto dalla legge,
( ex art. 1 c. 8 D. Lgs. n. 503/1992) a far tempo dalla data della domanda di pensione di vecchiaia,
28.03.2024, o data veriore, oltre interessi legali.
[…]
Lo scrivente legale dichiara di provvedere alla corresponsione di contributo unificato di importo pari ad euro 43,00.
Con vittoria di spese ed onorari di patrocinio, oltre le spese generali in misura pari al 15%, come previsto dal D.M. nr. 55/14, da distrarsi in favore del procuratore Anticipatario”; 1
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, respingere il ricorso in opposizione in quanto infondato in fatto e in diritto, rigettando la domanda avversaria”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30.10.2024 la sig.ra ha esposto di avere in Parte_1
data 28.3.2024 presentato domanda amministrativa di pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1 co. 8 d.lgs. n. 503/1992, essendo stata dichiarata “affetta da sordità prelinguale-sordomuta” in data 7.8.1996 e di aver ricevuto la comunicazione di rigetto dell'istanza per carenza del requisito medico del riconoscimento dell'invalidità in misura pari o superiore all'80%. pertanto, domanda di accertamento dei Pt_2
requisiti per la pensione anticipata.
L' si è regolarmente costituito, opponendosi all'accoglimento del ricorso, CP_1
contestando la sussistenza del requisito sanitario, dando invece atto della sussistenza del requisito anagrafico e di quello contributivo e invocando, in subordine, l'operatività del meccanismo delle finestre mobili previsto dalla legge n. 122/2010 di conversione del d.l. n. 788/2010, nonché della circolare n. 35 del 2012. CP_1
Il ricorso merita accoglimento.
1. Il requisito sanitario
Il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia presuppone il possesso di requisiti sanitari e amministrativi.
Il requisito sanitario per fruire della pensione anticipata di vecchiaia è costituito dalla invalidità uguale o maggiore all'80%.
L'art. 1 del D.Lgs. n. 503 del 1992 - Età per il pensionamento di vecchiaia - ai commi 6
e 8 prevede:
“6. Sono confermati i requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore alla data del 31 dicembre 1992 per i lavoratori non vedenti”;
“8. L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”.
Poiché le norme in esame non contengono alcun richiamo alla riduzione della capacità di lavoro, conformemente alla interpretazione di cui alla sentenza n. 9081/2013 della
Corte di Cassazione (cui ha aderito App. Torino, 01/08/2016, n. 410; id., 07/09/2017,
2 n.655), deve ritenersi che la normativa in esame sia applicabile in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e di guadagno. La con Parte_3
motivazione che il decidente condivide, ha infatti così motivato:
"1. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, deducendo che la formulazione di tale norma è tale da includere anche la nozione di capacità lavorativa generica rilevante nell'ambito dell'invalidità civile.
2. La decisione impugnata, che si è posta in consapevole dissenso dal precedente di questa Corte n. 13495/2003. si fonda essenzialmente sul rilievo che la disposizione in parola è inserita in un contesto normativo concernente i trattamenti previdenziali e non quelli assistenziali, dal che dovrebbe derivarsi la rilevanza soltanto dell'invalidità accertata in base ai criteri fissati per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali ai sensi della L. n. 222 del 1984.
3. Ritiene il Collegio di non doversi discostare dal principio già fissato dal proprio ricordato arresto n. 13495/2003, ove è stato condivisibilmente rilevato che la percentualizzazione puntuale dell'invalidità in una misura fin ad allora estranea al regime pensionistico generale era già da sola significante dell'intento legislativo di riferirsi a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nella L. n. 222 del 1984, art.
1. il quale accoglie una nozione di invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. In altri termini, il riferimento allo stato di invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della "capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini" (capacità di lavoro specifica), rilevante a mente della L. n. 222 del 1984, art. 1 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, conduce a ritenere che l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perché l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80%".
I presupposti di legge per accedere alla pensione, allegati dalla ricorrente, non sono stati specificamente contestati dalla difesa di parte convenuta, e pertanto devono ritenersi provati (cfr. art. 1 co. 8 del D.Lgs. n. 503/1992; art. 12 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011; art. 24 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 201/2011; inoltre cfr. Circolare n. 50 del CP_1
3 23/02/1993, par. 1.1.2; Circolare n. 82 del 10/03/1994; Circolare n. 35 del CP_1 CP_1
14/03/2012; Circolare n. 53/2011). CP_1
Dalla data di maturazione dell'ultimo requisito necessario per la liquidazione della pensione occorre inoltre attendere un ulteriore periodo (la c.d. "finestra mobile"), che comporta lo slittamento della decorrenza economica della pensione di 12 o 18 mesi, a seconda dei casi, rispetto alla data di maturazione del diritto.
Si tratta della controversa questione dell'applicabilità, alle pensioni di vecchiaia in deroga, del disposto dell'art. 12 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010, rubricato "Interventi in materia previdenziale" e contenuto nel capo III, a sua volta rubricato "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza", sulla quale la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif., nella l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti"
(Cassazione civile Cass. civ. sez. VI, 07/02/2020, n.2905; sez. VI, 03/02/2020, n.2382; nella giurisprudenza di merito App. Torino, 19.1.2017, n. 61).
Nel caso in esame, parte ricorrente sostiene che in presenza del verbale del 7.8.1996 che accerta che la stessa è “affetta da sordità prelinguale-sordomuta” debba ritenersi sussistente un grado di invalidità dell'80%, in forza delle tabelle relative all'invalidità civile.
L' , costituendosi in giudizio, non ha contestato la circostanza secondo cui alla CP_1
diagnosi di sordità prelinguale corrisponda, sulla base delle relative tabelle, una invalidità civile dell'80%, come da documento prodotto dalla ricorrente (doc. 12), sicché appare superfluo, sul punto, ogni ulteriore approfondimento istruttorio (il che esclude peraltro la sussistenza della condizione di procedibilità prevista dall'art. 445 bis c.p.c.).
4 Sulla base della giurisprudenza sopra citata, occorre altresì aggiungere che anche la prestazione di vecchiaia anticipata per invalidità all'80% è soggetta allo slittamento in avanti della decorrenza (di 12 o 18 mesi, a seconda dei casi), previsto dalla normativa susseguitasi dal 2010 in avanti.
2. Gli ulteriori requisiti di legge e la decorrenza della pensione
La ricorrente ha raggiunto il requisito anagrafico dei 56 anni di età in data 27.3.2024 (il giorno prima della presentazione della domanda amministrativa).
Parte convenuta riconosce nella memoria difensiva la sussistenza altresì del requisito contributivo.
Dovendosi ritenere, per le ragioni indicate nel paragrafo precedente, altresì la sussistenza del requisito sanitario, la domanda di parte ricorrente deve trovare accoglimento.
In ordine alla decorrenza della prestazione, deve farsi applicazione del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui “per i soggetti indicati dall'art. 12, comma 1, lettera a), del D.L. n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122, il differimento dell'accesso alla pensione di vecchiaia non decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma dalla maturazione dei requisiti anagrafici, assicurativi e contributivi (oltre che sanitari, nella fattispecie regolata dall'art. 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503). La cessazione del rapporto di lavoro si configura come una condizione cui l'art. 1, comma
7, del D.Lgs. n. 503 del 1992, subordina il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico in esame, una volta che sussistano gli altri requisiti previsti dagli artt. 1 e
2 del medesimo decreto legislativo e sia decorso anche il tempo di attesa ("finestra"), individuato dalla legge come ulteriore elemento costitutivo del diritto alla pensione”
(Cass. civ. sez. lav., 14/08/2023, n. 24617).
Nel caso di specie l'ultimo requisito, quello anagrafico, è maturato il 27.3.2024 e la domanda amministrativa è stata presentata il 28.3.2024, sicché la finestra mobile decorrerà da tale data, mentre l'erogazione della pensione sarà condizionata alla cessazione del rapporto di lavoro.
3. Le spese di lite
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto integralmente poste a carico della parte convenuta soccombente, applicati i valori di cui al DM 55/2014, tenuto conto del numero e della non particolare complessità delle questioni trattate, con distrazione in favore del legale dichiaratosi in ricorso antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta il possesso in capo alla ricorrente dei requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia ex art. 1 c. 8 D. Lgs. n. 503/1992, subordinatamente alla cessazione del rapporto di lavoro, con la decorrenza di legge;
2. Condanna l' a rimborsare alla sig.ra le spese di lite, che si CP_1 Parte_1 liquidano in € 3.500,000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, oltre euro 43,00, per rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dell'avv. Morrone, antistatario.
Torino, 26/03/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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