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Sentenza 20 settembre 2024
Sentenza 20 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/09/2024, n. 7995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7995 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2024 |
Testo completo
N. 65080/2006 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XI Sezione civile, in persona del Giudice onorario
Dott. Filippo Peluso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 65080/06 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza del 30/05/2024, e vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10/01/1967 e , (c.f. ), nata Parte_2 C.F._2
a Vienna il 19/11/1969, elett.te dom.ti a Napoli al Centro Direzionale Is. G1, presso lo studio dell'Avv. Luigi De Pascale che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ATTORI
E
(c.f. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._3
e (c.f. ), nata a [...] il [...], CP_2 C.F._4
elettivamente domiciliati a Torre del Greco (NA) al Vico II S. Vito n. 51/B presso lo studio dell'Avv. Alberto De Giorgio che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
CONVENUTI
CONCLUSIONI: per gli attori, affinché il Tribunale, delegando le incombenze al delegato alla vendita avv. Valeria Collicelli, voglia;
a) predisporre il decreto di trasferimento in favore di ed CP_1
del 50% della piena proprietà del cespite Parte_2 immobiliare oggetto di divisione per il prezzo di €.130.000,00; b) liquidare l'importo del fondo spese ed onorari di trasferimento nonché l'importo del fondo spese ed onorari a carico della procedura a favore di chi sarà ritenuto legittimato all'incasso, disponendo il relativo prelievo dal conto corrente n.8336 acceso presso la filiale di di Intesa San Paolo di Napoli Piazza CP_3
Cenni ed intestato alla procedura;
c) accertare e dichiarare la soccombenza dei convenuti ed ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e ss., CP_1 CP_2
con condanna degli stessi al pagamento delle spese ed onorari di causa, liquidandone i relativi importi in applicazioni delle vigenti tariffe con attribuzione in favore dell'Avv. Luigi De Pascale.
Per i convenuti rigettare le conclusioni rassegnate dagli attori e la loro richiesta di assegnazione del bene comune nel difetto dei presupposti di legge;
accogliere l'istanza di assegnazione del bene comune formulata dai convenuti e depositata in atti il 28/12/2021, anche all'esito del gravame avverso le sentenze parziali n. 929/2023 del 26/01/2023 e n. 8159/2023 dell'01/09/2023 emesse dal Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, nel presente giudizio per la cui impugnazione essi hanno formulato espressa riserva;
in via subordinata, salvi gli effetti dell'eventuale accoglimento del gravame avverso le sentenze parziali n. 929/2023 del 26/01/2023 e n. 8159/2023 dell'01/09/2023 emesse dal Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, nel presente giudizio e senza che ciò implichi acquiescenza ad esse o rinuncia alla proposizione del gravame, rigettare l'istanza di assegnazione del bene comune formulata dagli attori nel difetto dei presupposti di legge e, preso atto delle concorrenti istanze di assegnazione formulate dalle parti, disporre il prosieguo della procedura di vendita del bene comune con la delega al professionista già nominato, salva in ogni caso la loro facoltà di proporre gravame avverso le sentenze parziali n.
929/2023 del 26/01/2023 e n. 8159/2023 dell'01/09/2023 emesse dal
Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, nel presente giudizio, oltre che contro la emananda sentenza per i riflessi su di essa prodotti dalle sentenze
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pregiudiziali già emesse dal Tribunale nel presente giudizio ed oggetto di riserva di gravame;
rigettare la richiesta di condanna al pagamento delle spese di lite formulata dagli attori a carico dei convenuti ed addebitare le spese di lite, in quanto compiute nell'interesse della a tutte le parti del CP_4
giudizio in via solidale ed in proporzione dei rispettivi diritti sul bene comune, ovvero procedere alla loro compensazione.
Motivi della decisione
La presente sentenza, resa a seguito dell'istruttoria espletata dal G.U. dott. G.
Vinciguerra, dal Gop dott.ssa I. Caserta e dal G.U. dott.ssa N. Celentano, viene redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, comma secondo, n. 4)
c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della legge n. 69 del 18/06/2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04/07/2009) ai sensi dell'art. 58, comma 2, della legge n.
69 del 18/06/2009.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come
"svolgimento del processo".
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 Cost. che, al comma sei della vigente formulazione, dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti
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su questioni non rilevabili d'ufficio; purché, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art. 183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poiché nessun potere-dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanze istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla inconfigurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa discende la
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insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercé l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva.
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori, sigg. e Parte_1
(d'ora in avanti solo “gli attori”), convenivano in Parte_2 giudizio i coniugi sigg. e (d'ora in avanti solo CP_1 CP_2
“i convenuti”) innanzi all'intestata giustizia per ivi sentir dichiarare lo scioglimento della comunione ordinaria avente ad oggetto il locale terraneo sito a Portici (NA) in Via Libertà III Trav. sx n. 18, piano terra, di circa 295 mq, identificato al NCEU del Comune di Portici al foglio 6, particella 36, sub
28, categoria C/3 di loro proprietà comune in quota paritaria.
Si costituivano i convenuti, occupanti l'immobile con attività di vendita di veicoli e di officina meccanica, che eccepivano l'impossibilità di frazionamento dell'immobile, stante il difetto del requisito della comoda divisibilità del bene e si opponevano, quindi, al frazionamento dell'immobile.
Veniva disposta ed espletata Ctu -depositata il 10/05/2010- che rilevava l'impossibilità di una comoda divisione dell'immobile in due locali analoghi all'originario e stimava il valore commerciale dell'immobile nell'importo di €
401.760,00 (valore da ridurre ad € 281.232,00 in caso di vendita a terzi, stante lo stato di occupazione dello stesso).
In mancanza di accordo tra le parti per una definizione bonaria della lite, ripetutamente sollecitata da questo Tribunale, veniva conferito incarico all'Avv. Valeria Collicelli, quale professionista delegato alle operazioni di vendita ai sensi dell'art. 591bis c.p.c..
In esecuzione dell'incarico ricevuto, il professionista delegato fissava la prima asta per la vendita senza incanto del bene oggetto di divisione al prezzo base di € 401.760,00 (corrispondente al valore stimato dal Ctu, con offerta minima di € 301.320,00); tale vendita andava deserta per mancanza di offerte.
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Pertanto, questo Tribunale disponeva procedersi ad una ulteriore vendita all'asta dell'immobile al prezzo ribassato di un quarto e pari ad € 301.320,00, con offerta minima di € 225.990,00; anche tale tentativo di vendita, fissato al
30/11/2021, risultava infruttuoso in quanto andava deserta la vendita.
Esperiti infruttuosamente i primi due tentativi di vendita ed in mancanza di soggetti interessati all'acquisizione dell'immobile, il professionista delegato alla vendita relazionava chiedendo al Tribunale autorizzarsi un nuovo esperimento di vendita al prezzo di € 225.990,00, con offerta minima di €
169.493,00.
Il nuovo esperimento di vendita al prezzo ribassato, inizialmente autorizzato, veniva tuttavia sospeso con ordinanza dell'8/2/2022 ed alla successiva udienza del 24/3/2022, nel contraddittorio pieno, su istanza congiunta delle parti, il giudizio veniva rinviato ai fini della verifica circa la possibilità di una definizione transattiva della controversia, essendo pervenuta alle parti un'offerta di acquisto da parte di un soggetto terzo.
Non essendo stato raggiunto, tuttavia, alcun accordo transattivo a definizione della controversia, la causa veniva riservata per la decisione a seguito della istanza di assegnazione ex art. 720 c.c. proposta da parte dei convenuti, come richiesta con la comparsa di costituzione e specificata all'udienza del
28/4/2022.
La domanda di assegnazione come formulata da parte convenuta veniva rigettata con sentenza parziale n. 929, depositata il 26/01/2023, stante l'incongruità della somma offerta.
Ed, invero, parte convenuta procedeva a formulare la propria offerta di attribuzione dell'intero sulla base del valore dell'immobile di € 169.493,00 proposto dal delegato alla vendita nell'ipotesi di prosieguo delle operazioni di vendita, con prezzo ulteriormente ribassato rispetto a quello della seconda vendita andata deserta (come da verbale di asta deserta depositato in data
30/11/2021al fascicolo telematico del giudizio), e non invece sulla base del valore di € 225.900,00 dell'offerta minima prevista per l'asta andata deserta
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del 30/11/2021, che costituiva, per quanto sopra specificato, l'ultimo valore proposto per la vendita senza incanto effettivamente esperita.
La difesa dei convenuti formulava verso tale decisione riserva di appello ex art, 340 c.p.c. con le note depositate l'8/3/2023 per l'udienza cartolare del
9/3/2023.
Nel prosieguo del giudizio, sulla base dell'istanza di attribuzione proposta dagli attori per il valore complessivo di € 260.000,00, quindi ben superiore al valore di € 225.900,00 dell'ultima asta andata deserta, veniva emessa la sentenza parziale n. 8159, depositata il 1/9/2023, con la quale veniva accolta l'istanza di attribuzione proposta dagli attori, in quanto congrua la somma offerta, e gli stessi attori venivano onerati al versamento, entro il 31/10/2023, dell'importo di € 39.000,00 a titolo di deposito cauzionale pena la decadenza dall'attribuzione del bene.
Anche verso tale decisione la difesa dei convenuti, all'udienza del 7/12/2023, formulava riserva di appello ex art. 340 c.p.c..
A seguito dell'apertura di apposito rapporto di conto corrente, intestato alla procedura, presso la filiale di di Napoli Piazza Cenni, Controparte_5
gli attori provvedevano dapprima in data 17/10/2023 al versamento dell'importo di € 39.000,00 e, in seguito, dell'ulteriore importo di € 91.000,00
(€ 50.000,00 in data 30.01.2024; € 1.500,00 in data 31.01.2024; € 39.500,00 in data 14.02.2024 come da nota depositata il 20/03/2024 dal professionista delegato alle operazioni di vendita) e, infine, al versamento delle somme necessarie al trasferimento e spese della procedura.
Fatta la necessaria premessa occorre, in via preliminare, evidenziare che entrambe le parti hanno concordato circa la comproprietà, in quota paritaria, dell'immobile oggetto di causa e sulla indivisibilità dello stesso, circostanza di fatto confermata dalla relazione di Ctu redatta dall'Arch. Persona_1
e depositata il 10/05/2010, con la quale l'Ausiliario ha rilevato che
[...]
l'immobile oggetto della divisione si caratterizza per una forma notevolmente allungata e per avere un unico affaccio sulla strada principale, elementi,
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questi, che rendono impossibile, dal punto di vista economico, una conveniente divisione del locale in due immobili analoghi all'immobile indiviso.
Pertanto, all'esito delle attività istruttorie sopra espletate, ritenute sussistenti ragioni di opportunità e convenienza finalizzate a preservare e conservare il valore dell'immobile oggetto della divisione ordinaria tra i due fratelli
(con e (con Parte_1 Parte_2 CP_1
, questo Tribunale accoglieva la domanda di attribuzione CP_2
avanzata dagli attori in quanto di valore ben superiore a quello fissato con l'ultima asta andata infruttuosa in mancanza di offerte.
Ed, invero, come da orientamento consolidato della Suprema Corte, nell'esercizio del potere di attribuzione dell'immobile ritenuto non comodamente divisibile, il giudice non trova alcun limite nelle disposizioni dettate dall'art. 720 cod. civ., da cui gli deriva, al contrario, un potere prettamente discrezionale nella scelta del condividente cui assegnarlo, potere che trova il suo temperamento esclusivamente nell'obbligo di indicare i motivi in base ai quali ha ritenuto di dover dare la preferenza all'uno piuttosto che all'altro degli aspiranti all'assegnazione (così esaminando i contrapposti interessi dei condividenti in proposito), e si risolve in un tipico apprezzamento di fatto, sottratto come tale al sindacato di legittimità, a condizione che sia adeguatamente e logicamente motivato (Cass. Civ. 13/05/2010 n. 11641; conf.
Cass. Civ. 28/10/2009 n. 22857; Cass. Civ. 16/02/2007 n. 3646).
Nel caso de quo con la prima sentenza parziale n. 929 del 26/01/2023 veniva respinta l'istanza di assegnazione proposta dai convenuti sulla base dell'importo portato in offerta (€169.493,00) ben inferiore al valore di €
225.900,00 costituente l'offerta minima prevista per l'asta andata deserta del
30/11/2021, che costituiva l'ultimo valore proposto per la vendita senza incanto effettivamente esperita, né risultano pertinenti i riferimenti della giurisprudenza di legittimità riportati dalla difesa di parte convenuta
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riguardanti l'ipotesi in cui venga disposta la vendita (ed attribuzione) a terzi del bene, circostanza estranea al caso che ci occupa.
Risulta, altresì, del tutto irricevibile la tesi della difesa di parte convenuta secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto accogliere l'istanza di attribuzione avanzata dei convenuti a prescindere dall'entità della stessa in quanto, secondo l'assunto proposto, “la presentazione dell'istanza di assegnazione da parte di uno solo dei comproprietari comporta necessariamente il suo accoglimento, senza che si debba compiere alcuna valutazione sul suo profilo economico” ciò che avrebbe dovuto comportare, sempre secondo tale assunto,
l'accoglimento anche di una istanza dal valore economico del tutto simbolico.
Deve, in conclusione, dichiararsi lo scioglimento della comunione ordinaria tra le parti sull'immobile oggetto di causa e confermarsi la sentenza parziale n. 8159 resa il 1/9/2023 con attribuzione agli attori della proprietà della quota del 50% attualmente nella titolarità dei convenuti, ricevendo questi ultimi il corrispettivo di € 130.000,00 già versati dagli attori sul conto corrente intestato alla procedura;
tuttavia, il relativo decreto di trasferimento della quota di proprietà in favore degli attori ed il versamento dell'importo di €
130.000,00 in favore dei convenuti potranno avere esecuzione solo all'esito del passaggio in giudicato della presente decisione e riservata, all'esito, la liquidazione di spese e compensi in favore del professionista delegato.
Alla luce di quanto sopra evidenziato appare evidente come non si sia mai radicata tra le parti una situazione di reale conflittualità in ordine alle ragioni dell'azione -scioglimento della comunione ordinaria-, essendo risultate pacifiche ed incontestate dalle parti la quota paritaria di comproprietà e la non comoda divisibilità dell'immobile oggetto di causa.
Da ciò deriva l'impossibilità di far applicazione, avuto riguardo al governo delle spese di lite, dei principi in tema di soccombenza, talché le stesse vanno poste definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate.
Identica statuizione si impone anche avuto riguardo alle spese di Ctu, come
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già liquidate in corso di causa, che vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in proporzione alla rispettiva quota di comproprietà, facendo in ogni caso salvi i principi affermati dalla Suprema Corte in materia di responsabilità solidale delle parti nei confronti del Ctu per il pagamento a quest'ultimo del compenso (Cass. Civ. n. 28094 del 30/12/2009; Cass. Civ. n.
23522/2014).
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Napoli, XI Sezione civile, pronunciando in via definitiva sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, così provvede:
1) in accoglimento per quanto di ragione della domanda, dichiara lo scioglimento della comunione ordinaria tra le parti sul locale terraneo sito a
Portici (NA) in Via Libertà III Trav. sx n. 18, piano terra, di circa 295 mq, identificato al NCEU del Comune di Portici al foglio 6, particella 36, sub 28, categoria C/3;
2) attribuisce per intero a (c.f. ), Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] e (c.f. Parte_2
), nata a [...] il [...], la proprietà del C.F._2
suddetto locale terraneo di cui al capo 1), subordinando l'attribuzione di cui innanzi al passaggio in giudicato della presente sentenza;
3) ordina al professionista delegato di procedere al versamento dell'importo di
€ 130.000,00, da prelevarsi dal conto corrente bancario intestato alla procedura, in favore dei convenuti all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza;
4) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente secondo l'ubicazione dell'immobile, di trascrivere la presente sentenza, esonerandolo da ogni responsabilità riguardo al suo contenuto, su richiesta degli attributari predetti e previa esibizione della prova documentale, da parte degli attributari medesimi, dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente sentenza;
5) pone definitivamente le spese di lite a carico delle parti che le hanno anticipate;
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6) pone le spese di Ctu, come già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico delle parti in proporzione alla rispettiva quota di comproprietà, facendo in ogni caso salvi i principi in materia di responsabilità solidale delle parti nei confronti del Ctu per il pagamento a quest'ultimo del compenso.
Così deciso in Napoli il 18 settembre 2024
Il Giudice
dott. Filippo Peluso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XI Sezione civile, in persona del Giudice onorario
Dott. Filippo Peluso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 65080/06 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza del 30/05/2024, e vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10/01/1967 e , (c.f. ), nata Parte_2 C.F._2
a Vienna il 19/11/1969, elett.te dom.ti a Napoli al Centro Direzionale Is. G1, presso lo studio dell'Avv. Luigi De Pascale che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ATTORI
E
(c.f. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._3
e (c.f. ), nata a [...] il [...], CP_2 C.F._4
elettivamente domiciliati a Torre del Greco (NA) al Vico II S. Vito n. 51/B presso lo studio dell'Avv. Alberto De Giorgio che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
CONVENUTI
CONCLUSIONI: per gli attori, affinché il Tribunale, delegando le incombenze al delegato alla vendita avv. Valeria Collicelli, voglia;
a) predisporre il decreto di trasferimento in favore di ed CP_1
del 50% della piena proprietà del cespite Parte_2 immobiliare oggetto di divisione per il prezzo di €.130.000,00; b) liquidare l'importo del fondo spese ed onorari di trasferimento nonché l'importo del fondo spese ed onorari a carico della procedura a favore di chi sarà ritenuto legittimato all'incasso, disponendo il relativo prelievo dal conto corrente n.8336 acceso presso la filiale di di Intesa San Paolo di Napoli Piazza CP_3
Cenni ed intestato alla procedura;
c) accertare e dichiarare la soccombenza dei convenuti ed ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e ss., CP_1 CP_2
con condanna degli stessi al pagamento delle spese ed onorari di causa, liquidandone i relativi importi in applicazioni delle vigenti tariffe con attribuzione in favore dell'Avv. Luigi De Pascale.
Per i convenuti rigettare le conclusioni rassegnate dagli attori e la loro richiesta di assegnazione del bene comune nel difetto dei presupposti di legge;
accogliere l'istanza di assegnazione del bene comune formulata dai convenuti e depositata in atti il 28/12/2021, anche all'esito del gravame avverso le sentenze parziali n. 929/2023 del 26/01/2023 e n. 8159/2023 dell'01/09/2023 emesse dal Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, nel presente giudizio per la cui impugnazione essi hanno formulato espressa riserva;
in via subordinata, salvi gli effetti dell'eventuale accoglimento del gravame avverso le sentenze parziali n. 929/2023 del 26/01/2023 e n. 8159/2023 dell'01/09/2023 emesse dal Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, nel presente giudizio e senza che ciò implichi acquiescenza ad esse o rinuncia alla proposizione del gravame, rigettare l'istanza di assegnazione del bene comune formulata dagli attori nel difetto dei presupposti di legge e, preso atto delle concorrenti istanze di assegnazione formulate dalle parti, disporre il prosieguo della procedura di vendita del bene comune con la delega al professionista già nominato, salva in ogni caso la loro facoltà di proporre gravame avverso le sentenze parziali n.
929/2023 del 26/01/2023 e n. 8159/2023 dell'01/09/2023 emesse dal
Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, nel presente giudizio, oltre che contro la emananda sentenza per i riflessi su di essa prodotti dalle sentenze
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pregiudiziali già emesse dal Tribunale nel presente giudizio ed oggetto di riserva di gravame;
rigettare la richiesta di condanna al pagamento delle spese di lite formulata dagli attori a carico dei convenuti ed addebitare le spese di lite, in quanto compiute nell'interesse della a tutte le parti del CP_4
giudizio in via solidale ed in proporzione dei rispettivi diritti sul bene comune, ovvero procedere alla loro compensazione.
Motivi della decisione
La presente sentenza, resa a seguito dell'istruttoria espletata dal G.U. dott. G.
Vinciguerra, dal Gop dott.ssa I. Caserta e dal G.U. dott.ssa N. Celentano, viene redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, comma secondo, n. 4)
c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della legge n. 69 del 18/06/2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04/07/2009) ai sensi dell'art. 58, comma 2, della legge n.
69 del 18/06/2009.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come
"svolgimento del processo".
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 Cost. che, al comma sei della vigente formulazione, dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti
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su questioni non rilevabili d'ufficio; purché, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art. 183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poiché nessun potere-dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanze istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla inconfigurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa discende la
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insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercé l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva.
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori, sigg. e Parte_1
(d'ora in avanti solo “gli attori”), convenivano in Parte_2 giudizio i coniugi sigg. e (d'ora in avanti solo CP_1 CP_2
“i convenuti”) innanzi all'intestata giustizia per ivi sentir dichiarare lo scioglimento della comunione ordinaria avente ad oggetto il locale terraneo sito a Portici (NA) in Via Libertà III Trav. sx n. 18, piano terra, di circa 295 mq, identificato al NCEU del Comune di Portici al foglio 6, particella 36, sub
28, categoria C/3 di loro proprietà comune in quota paritaria.
Si costituivano i convenuti, occupanti l'immobile con attività di vendita di veicoli e di officina meccanica, che eccepivano l'impossibilità di frazionamento dell'immobile, stante il difetto del requisito della comoda divisibilità del bene e si opponevano, quindi, al frazionamento dell'immobile.
Veniva disposta ed espletata Ctu -depositata il 10/05/2010- che rilevava l'impossibilità di una comoda divisione dell'immobile in due locali analoghi all'originario e stimava il valore commerciale dell'immobile nell'importo di €
401.760,00 (valore da ridurre ad € 281.232,00 in caso di vendita a terzi, stante lo stato di occupazione dello stesso).
In mancanza di accordo tra le parti per una definizione bonaria della lite, ripetutamente sollecitata da questo Tribunale, veniva conferito incarico all'Avv. Valeria Collicelli, quale professionista delegato alle operazioni di vendita ai sensi dell'art. 591bis c.p.c..
In esecuzione dell'incarico ricevuto, il professionista delegato fissava la prima asta per la vendita senza incanto del bene oggetto di divisione al prezzo base di € 401.760,00 (corrispondente al valore stimato dal Ctu, con offerta minima di € 301.320,00); tale vendita andava deserta per mancanza di offerte.
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Pertanto, questo Tribunale disponeva procedersi ad una ulteriore vendita all'asta dell'immobile al prezzo ribassato di un quarto e pari ad € 301.320,00, con offerta minima di € 225.990,00; anche tale tentativo di vendita, fissato al
30/11/2021, risultava infruttuoso in quanto andava deserta la vendita.
Esperiti infruttuosamente i primi due tentativi di vendita ed in mancanza di soggetti interessati all'acquisizione dell'immobile, il professionista delegato alla vendita relazionava chiedendo al Tribunale autorizzarsi un nuovo esperimento di vendita al prezzo di € 225.990,00, con offerta minima di €
169.493,00.
Il nuovo esperimento di vendita al prezzo ribassato, inizialmente autorizzato, veniva tuttavia sospeso con ordinanza dell'8/2/2022 ed alla successiva udienza del 24/3/2022, nel contraddittorio pieno, su istanza congiunta delle parti, il giudizio veniva rinviato ai fini della verifica circa la possibilità di una definizione transattiva della controversia, essendo pervenuta alle parti un'offerta di acquisto da parte di un soggetto terzo.
Non essendo stato raggiunto, tuttavia, alcun accordo transattivo a definizione della controversia, la causa veniva riservata per la decisione a seguito della istanza di assegnazione ex art. 720 c.c. proposta da parte dei convenuti, come richiesta con la comparsa di costituzione e specificata all'udienza del
28/4/2022.
La domanda di assegnazione come formulata da parte convenuta veniva rigettata con sentenza parziale n. 929, depositata il 26/01/2023, stante l'incongruità della somma offerta.
Ed, invero, parte convenuta procedeva a formulare la propria offerta di attribuzione dell'intero sulla base del valore dell'immobile di € 169.493,00 proposto dal delegato alla vendita nell'ipotesi di prosieguo delle operazioni di vendita, con prezzo ulteriormente ribassato rispetto a quello della seconda vendita andata deserta (come da verbale di asta deserta depositato in data
30/11/2021al fascicolo telematico del giudizio), e non invece sulla base del valore di € 225.900,00 dell'offerta minima prevista per l'asta andata deserta
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del 30/11/2021, che costituiva, per quanto sopra specificato, l'ultimo valore proposto per la vendita senza incanto effettivamente esperita.
La difesa dei convenuti formulava verso tale decisione riserva di appello ex art, 340 c.p.c. con le note depositate l'8/3/2023 per l'udienza cartolare del
9/3/2023.
Nel prosieguo del giudizio, sulla base dell'istanza di attribuzione proposta dagli attori per il valore complessivo di € 260.000,00, quindi ben superiore al valore di € 225.900,00 dell'ultima asta andata deserta, veniva emessa la sentenza parziale n. 8159, depositata il 1/9/2023, con la quale veniva accolta l'istanza di attribuzione proposta dagli attori, in quanto congrua la somma offerta, e gli stessi attori venivano onerati al versamento, entro il 31/10/2023, dell'importo di € 39.000,00 a titolo di deposito cauzionale pena la decadenza dall'attribuzione del bene.
Anche verso tale decisione la difesa dei convenuti, all'udienza del 7/12/2023, formulava riserva di appello ex art. 340 c.p.c..
A seguito dell'apertura di apposito rapporto di conto corrente, intestato alla procedura, presso la filiale di di Napoli Piazza Cenni, Controparte_5
gli attori provvedevano dapprima in data 17/10/2023 al versamento dell'importo di € 39.000,00 e, in seguito, dell'ulteriore importo di € 91.000,00
(€ 50.000,00 in data 30.01.2024; € 1.500,00 in data 31.01.2024; € 39.500,00 in data 14.02.2024 come da nota depositata il 20/03/2024 dal professionista delegato alle operazioni di vendita) e, infine, al versamento delle somme necessarie al trasferimento e spese della procedura.
Fatta la necessaria premessa occorre, in via preliminare, evidenziare che entrambe le parti hanno concordato circa la comproprietà, in quota paritaria, dell'immobile oggetto di causa e sulla indivisibilità dello stesso, circostanza di fatto confermata dalla relazione di Ctu redatta dall'Arch. Persona_1
e depositata il 10/05/2010, con la quale l'Ausiliario ha rilevato che
[...]
l'immobile oggetto della divisione si caratterizza per una forma notevolmente allungata e per avere un unico affaccio sulla strada principale, elementi,
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questi, che rendono impossibile, dal punto di vista economico, una conveniente divisione del locale in due immobili analoghi all'immobile indiviso.
Pertanto, all'esito delle attività istruttorie sopra espletate, ritenute sussistenti ragioni di opportunità e convenienza finalizzate a preservare e conservare il valore dell'immobile oggetto della divisione ordinaria tra i due fratelli
(con e (con Parte_1 Parte_2 CP_1
, questo Tribunale accoglieva la domanda di attribuzione CP_2
avanzata dagli attori in quanto di valore ben superiore a quello fissato con l'ultima asta andata infruttuosa in mancanza di offerte.
Ed, invero, come da orientamento consolidato della Suprema Corte, nell'esercizio del potere di attribuzione dell'immobile ritenuto non comodamente divisibile, il giudice non trova alcun limite nelle disposizioni dettate dall'art. 720 cod. civ., da cui gli deriva, al contrario, un potere prettamente discrezionale nella scelta del condividente cui assegnarlo, potere che trova il suo temperamento esclusivamente nell'obbligo di indicare i motivi in base ai quali ha ritenuto di dover dare la preferenza all'uno piuttosto che all'altro degli aspiranti all'assegnazione (così esaminando i contrapposti interessi dei condividenti in proposito), e si risolve in un tipico apprezzamento di fatto, sottratto come tale al sindacato di legittimità, a condizione che sia adeguatamente e logicamente motivato (Cass. Civ. 13/05/2010 n. 11641; conf.
Cass. Civ. 28/10/2009 n. 22857; Cass. Civ. 16/02/2007 n. 3646).
Nel caso de quo con la prima sentenza parziale n. 929 del 26/01/2023 veniva respinta l'istanza di assegnazione proposta dai convenuti sulla base dell'importo portato in offerta (€169.493,00) ben inferiore al valore di €
225.900,00 costituente l'offerta minima prevista per l'asta andata deserta del
30/11/2021, che costituiva l'ultimo valore proposto per la vendita senza incanto effettivamente esperita, né risultano pertinenti i riferimenti della giurisprudenza di legittimità riportati dalla difesa di parte convenuta
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riguardanti l'ipotesi in cui venga disposta la vendita (ed attribuzione) a terzi del bene, circostanza estranea al caso che ci occupa.
Risulta, altresì, del tutto irricevibile la tesi della difesa di parte convenuta secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto accogliere l'istanza di attribuzione avanzata dei convenuti a prescindere dall'entità della stessa in quanto, secondo l'assunto proposto, “la presentazione dell'istanza di assegnazione da parte di uno solo dei comproprietari comporta necessariamente il suo accoglimento, senza che si debba compiere alcuna valutazione sul suo profilo economico” ciò che avrebbe dovuto comportare, sempre secondo tale assunto,
l'accoglimento anche di una istanza dal valore economico del tutto simbolico.
Deve, in conclusione, dichiararsi lo scioglimento della comunione ordinaria tra le parti sull'immobile oggetto di causa e confermarsi la sentenza parziale n. 8159 resa il 1/9/2023 con attribuzione agli attori della proprietà della quota del 50% attualmente nella titolarità dei convenuti, ricevendo questi ultimi il corrispettivo di € 130.000,00 già versati dagli attori sul conto corrente intestato alla procedura;
tuttavia, il relativo decreto di trasferimento della quota di proprietà in favore degli attori ed il versamento dell'importo di €
130.000,00 in favore dei convenuti potranno avere esecuzione solo all'esito del passaggio in giudicato della presente decisione e riservata, all'esito, la liquidazione di spese e compensi in favore del professionista delegato.
Alla luce di quanto sopra evidenziato appare evidente come non si sia mai radicata tra le parti una situazione di reale conflittualità in ordine alle ragioni dell'azione -scioglimento della comunione ordinaria-, essendo risultate pacifiche ed incontestate dalle parti la quota paritaria di comproprietà e la non comoda divisibilità dell'immobile oggetto di causa.
Da ciò deriva l'impossibilità di far applicazione, avuto riguardo al governo delle spese di lite, dei principi in tema di soccombenza, talché le stesse vanno poste definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate.
Identica statuizione si impone anche avuto riguardo alle spese di Ctu, come
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già liquidate in corso di causa, che vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in proporzione alla rispettiva quota di comproprietà, facendo in ogni caso salvi i principi affermati dalla Suprema Corte in materia di responsabilità solidale delle parti nei confronti del Ctu per il pagamento a quest'ultimo del compenso (Cass. Civ. n. 28094 del 30/12/2009; Cass. Civ. n.
23522/2014).
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Napoli, XI Sezione civile, pronunciando in via definitiva sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, così provvede:
1) in accoglimento per quanto di ragione della domanda, dichiara lo scioglimento della comunione ordinaria tra le parti sul locale terraneo sito a
Portici (NA) in Via Libertà III Trav. sx n. 18, piano terra, di circa 295 mq, identificato al NCEU del Comune di Portici al foglio 6, particella 36, sub 28, categoria C/3;
2) attribuisce per intero a (c.f. ), Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] e (c.f. Parte_2
), nata a [...] il [...], la proprietà del C.F._2
suddetto locale terraneo di cui al capo 1), subordinando l'attribuzione di cui innanzi al passaggio in giudicato della presente sentenza;
3) ordina al professionista delegato di procedere al versamento dell'importo di
€ 130.000,00, da prelevarsi dal conto corrente bancario intestato alla procedura, in favore dei convenuti all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza;
4) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente secondo l'ubicazione dell'immobile, di trascrivere la presente sentenza, esonerandolo da ogni responsabilità riguardo al suo contenuto, su richiesta degli attributari predetti e previa esibizione della prova documentale, da parte degli attributari medesimi, dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente sentenza;
5) pone definitivamente le spese di lite a carico delle parti che le hanno anticipate;
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6) pone le spese di Ctu, come già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico delle parti in proporzione alla rispettiva quota di comproprietà, facendo in ogni caso salvi i principi in materia di responsabilità solidale delle parti nei confronti del Ctu per il pagamento a quest'ultimo del compenso.
Così deciso in Napoli il 18 settembre 2024
Il Giudice
dott. Filippo Peluso
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