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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/04/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 740/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di RM, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
740/2024 RG., promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata in calce al Parte_1
ricorso, dall'Avv.to Maria Giulia Bettati del Foro di RM, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in RM, Via Carducci, n. 3;
RICORRENTE contro
, C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A - 00153, in persona del pro tempore, CP_2
rappresentato e difeso in giudizio, ex art. 417 bis c.p.c., dal Dott. Controparte_3
in servizio presso il
[...]
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_2
ed elettivamente domiciliato presso la sede del predetto in RM, Controparte_4
Stradone Martiri della Libertà n. 15;
RESISTENTE
nonché contro
, C.F. Controparte_4
, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_3 in giudizio, ex art. 417 bis c.p.c., dal Dott. in servizio presso il Controparte_3
Controparte_5
(C.F. ), ed elettivamente
[...] P.IVA_2
domiciliato presso la sede del predetto in RM, Stradone Martiri Controparte_4
della Libertà n. 15;
RESISTENTE
nonché contro
Controparte_6
, C.F. , in
[...] P.IVA_2
persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio, ex art. 417 bis c.p.c., dal Dott. ed elettivamente domiciliato presso la Controparte_3
sede del predetto in RM, Stradone Martiri della Libertà n. 15; Controparte_4
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il giorno 11 luglio 2024 e ritualmente notificato,
adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Parte_1
Lavoro, rappresentando: a) di essere docente di scuola secondaria di II° grado, attualmente in servizio presso l di RM con contratto a tempo _7
indeterminato sottoscritto in data 1.9.2022 sulla classe di concorso A066
(Trattamento testi dati ed applicazione. Informatica - CLASSE DI CONCORSO AD
ESAURIMENTO) (doc. 1 fasc. parte ricorrente); b) che, a seguito di ricorso presentato dal ricorrente, il TA IO, con la sentenza n. 10903/2018, pubblicata in data 13.11.2018, riconosceva il diritto del ricorrente all'inserimento nelle GAE della provincia di RM (doc. 2 fasc. parte ricorrente); c) di avere presentato, in data
9.05.2019, domanda di inserimento in GAE, allegando, oltre all'istanza, anche la predetta sentenza del TA IO con relativa lettera di accompagnamento, a mezzo della quale chiedeva l'inserimento nella GAE per il triennio 2019/2020
2020/2021/2021/2022 (doc.ti 3 e 4 fasc. parte ricorrente); d) di non aver ricevuto alcun riscontro, di talché, a mezzo PEC trasmessa in data 18.07.2019, diffidava l'Amministrazione convenuta all'esecuzione della predetta sentenza (doc. 5 fasc. parte ricorrente); e) che, in data 6.08.2019, veniva pubblicato l'elenco delle sedi disponibili per l'immissione in ruolo dei docenti di scuola secondaria di II° grado, elenco dal quale risultava un posto disponibile sulla classe di concorso A066 presso l di RM (doc. 6 fasc. parte ricorrente); f) che, in pari data, venivano _7
pubblicate le GAE della provincia di RM, all'interno delle quali il nome del ricorrente non compariva (doc. 7 fasc. parte ricorrente); g) che in data 8.08.2019, durante le convocazioni per l'assegnazione dei ruoli presso l'Ufficio Scolastico
Provinciale di RM, nessuno si presentava per reclamare il posto sulla classe di concorso A066; h) di avere proposto, quindi, ricorso per ottemperanza dinnanzi al
TA IO (doc. 8 fasc. parte ricorrente); i) che il TA IO, con la Sent. n.
2311/2020, emessa in data 21.01.2020, ordinava all'Amministrazione convenuta di dare esecuzione alla sentenza impugnata (doc. 8 fasc. parte ricorrente); l) che, a seguito del ricorso per chiarimenti promosso dal , il TA IO modificava la CP_1
propria decisione rigettando l'istanza d ottemperanza promossa dal ricorrente;
m) di avere, quindi, impugnato il predetto provvedimento dinnanzi al Consiglio di Stato, il quale, con ordinanza n. 5620/2020, emessa in data 21.09.2020, sospendeva in via cautelare gli effetti del provvedimento impugnato (doc. 9 fasc. parte ricorrente); n) di avere, pertanto, diffidato l'Amministrazione convenuta, a mezzo PEC trasmessa in data 21.09.2020, all'inserimento del ricorrente nelle GAE della Provincia di RM e, di conseguenza, alla convocazione per l'assegnazione che si sarebbe tenuta il giorno
22.09.2020 (doc. 10 fasc. parte ricorrente); o) di non aver ricevuto alcun riscontro in proposito, di talché, a mezzo PEC trasmessa il giorno stesso delle convocazioni, diffidava nuovamente l'Amministrazione convenuta (doc. 11 fasc. parte ricorrente);
p) che l'Amministrazione convenuta, con decreto prot. n. 4151/2020 del 22.09.2020, inseriva con riserva il ricorrente nelle GAE della Provincia di RM in 3° fascia e in posizione 1 (doc. 12 fasc. parte ricorrente); q) di avere stipulato con l'Amministrazione convenuta un contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, ossia fino al 30.06.2021, per 18 ore complessive di insegnamento presso l'I.T.C. Bodoni di RM sulla classe di concorso A066; r) che il Consiglio di
Stato, con la sentenza n. 1945/2021, pubblicata in data 8.03.2021, respingeva l'appello presentato dal , dichiarando inammissibile il ricorso (doc. 13 fasc. CP_1
parte ricorrente); s) che tale sentenza veniva comunicata all'Amministrazione convenuta in data 11.03.2021 (doc. 14 fasc. parte ricorrente); t) di avere, quindi, chiesto all'Amministrazione convenuta, in data 21.05.2021, di programmare un incontro preordinato alla definizione della posizione del ricorrente (doc. 15 fasc. parte ricorrente); u) che a tale richiesta, rinnovata anche in data 24.06.2021, non veniva dato alcun seguito (doc. 16 fasc. parte ricorrente); v) che il Dirigente dell
[...]
, con decreto prot. n. 3608 del 12.07.2021, disponeva Controparte_4
l'inserimento a pieno titolo del ricorrente nelle GAE della Provincia di RM per la classe di concorso A066 in 3° fascia alla posizione 1, con punti 3 (doc. 17 fasc. parte ricorrente); z) di avere presentato, in data 14.07.2021, reclamo avverso il precedente provvedimento contestando il punteggio riconosciuto al ricorrente sulla base dei titoli in suo possesso (doc. 18 fasc. parte ricorrente); aa) che l'Amministrazione convenuta, pur disponendo l'inserimento del ricorrente nelle GAE, non concedeva al medesimo la possibilità di operare la scelta delle sedi, di talché, a mezzo PEC trasmessa in data
27.07.2021, il ricorrente la diffidava nuovamente (doc. 19 fasc. parte ricorrente); bb) di avere allegato, in tale sede, l'elenco delle sedi scelte per il ruolo (doc. 19 fasc. parte ricorrente); cc) di avere comunicato all'Amministrazione convenuta, con PEC trasmessa in data 02.08.2021, che l'immissione in ruolo del ricorrente, ai sensi del
T.U. n. 297/1994, doveva avvenire in via prioritaria (doc.ti 20 e 21 fasc. parte ricorrente); dd) che l'Amministrazione convenuta, con decreto prot. n. 4013/2021 del
04.08.2021, rettificava il punteggio assegnato al ricorrente, elevandolo a punti 9 (doc.
22 fasc. parte ricorrente); ee) di avere nuovamente diffidato l'Amministrazione convenuta, con PEC trasmessa in data 18.08.2021, all'assegnazione della cattedra sulla classe di concorso A066 con decorrenza giuridica ed economica dall'1.09.2019
(doc. 23 fasc. parte ricorrente); ff) che l'Amministrazione convenuta non dava seguito a tale diffida;
gg) che solo nel luglio del 2022, a seguito della pubblicazione sul sito dell dell'elenco degli aventi diritto alla scelta Controparte_4
della sede, il ricorrente partecipava a tale procedura informatizzata ai fini dell'assunzione in ruolo ed essendo l'unico in graduatoria, si aggiudicava il posto disponibile presso l di RM. (doc. 25 fasc. parte ricorrente). _7
Poste tali premesse fattuali, parte ricorrente – dedotta l'illegittimità della condotta tenuta dall'Amministrazione convenuta - chiedeva accertarsi e dichiararsi il diritto del medesimo alla sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato a far tempo dall'a.s. 2019/2020, e, dunque, con decorrenza a far data dall'1.9.19, con conseguente diritto alla retrodatazione dei relativi effetti giuridici ed economici e condanna dell'amministrazione procedente al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente e commisurati alle retribuzioni non percepite nel periodo intercorrente tra l'1.09.2019 ed il 31.08.2022, per una somma complessivamente pari ad € 31.841,31, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
Tanto premesso ed esposto, parte ricorrente instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“chiede all'ill.mo Giudice del lavoro adito contrariis reiectis, salva ogni più utile declaratoria del caso e di legge, accertare e dichiarare il diritto dei sig. ad Pt_1
essere immesso in ruolo nell'a.s. 2019/2020 nella classe di concorso A066 nella provincia di RM;
accertare e dichiarare il diritto del sig. a sottoscrivere il contratto a tempo Pt_1
indeterminato a far tempo dall'a.s. 2019/2020 (1.9.19) con conseguente diritto alla retrodatazione degli effetti giuridici dello stesso;
per le causali esposte condannare l'amministrazione pubblica resistente a risarcire il danno patito dal ricorrente consistente nella perdita delle retribuzioni dal 1.09.2019 al 31.08.2022 per la somma di € 31.841,31 o per quella somma maggiore o minore risultante da istruttoria o determinata dal giudice secondo equità, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 30.08.2024 si costituiva in giudizio l'Amministrazione convenuta, contestando la fondatezza delle pretese attoree ed instando per la reiezione del ricorso.
1.3. La causa veniva istruita sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del giorno 10.04.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è fondato e deve essere, dunque, accolto per le motivazioni di seguito indicate.
2.2. È documentalmente provato:
- che, a seguito di ricorso presentato dal ricorrente, il TA IO, con la sentenza n.
10903/2018, pubblicata in data 13.11.2018, ha riconosciuto il diritto del ricorrente all'inserimento nelle GAE della provincia di RM (doc. 2 fasc. parte ricorrente);
- che il ricorrente, in data 9.05.2019, ha presentato domanda di inserimento in GAE, allegando, oltre all'istanza, anche la predetta sentenza del TA IO con relativa lettera di accompagnamento, a mezzo della quale ha richiesto l'inserimento nella GAE per il triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 (doc.ti 3 e 4 fasc. parte ricorrente);
- che il convenuto non ha provveduto ad ottemperare all'obbligo statuito CP_1
con la predetta sentenza;
- che, in data 14.05.2019, la sentenza n. 10903/2018 è passata in giudicato;
- che, in data 6.08.2019, è stato pubblicato l'elenco delle sedi disponibili per l'immissione in ruolo dei docenti di scuola secondaria di II° grado, elenco dal quale risultava un posto disponibile sulla classe di concorso A066 presso l di _7
RM (doc. 6 fasc. parte ricorrente);
- che in data 8.08.2019, durante le convocazioni per l'assegnazione dei ruoli presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di RM, nessuno si è presentato per reclamare il posto sulla classe di concorso A066 (circostanza dedotta da parte ricorrente e non specificatamente contestata ad opera dell'Amministrazione procedente).
Orbene, il passaggio in giudicato della sentenza n. 10903/2018 resa dal TAR IO sulla complessa vicenda in controversia, unitamente alla circostanza relativa alla disponibilità di un posto sulla classe di concorso A066 presso l di _7
RM già a far data dall'annualità 2019/2020 (in assenza di ulteriori candidati oltre all'odierno ricorrente), ha reso incontrovertibile l'accertamento relativo all'illegittimità dell'operato del convenuto1. CP_1
2.3. In punto di diritto, occorre preliminarmente evidenziare che il rapporto tra la tutela mediante reintegrazione in forma specifica (costituito dalla collocazione del ricorrente medesimo in graduatoria a far data dall'annualità 2019/2020) e la tutela mediante risarcimento per equivalente (retrodatazione degli effetti giuridici del contratto a tempo indeterminato successivamente sottoscritto con decorrenza a far data dall'1.9.19 e condanna dell'amministrazione procedente al risarcimento dei danni medio tempore patiti dal ricorrente e commisurati alle retribuzioni non percepite nel periodo intercorrente tra l'1.09.2019 ed il 31.08.2022) si sviluppa con una “pregiudizialità sostanziale” della prima rispetto alla seconda: in sostanza, la tutela in forma specifica assume un carattere “principale”, mentre la tutela per equivalente assume un carattere di tipo “sussidiario”, che trova un riconoscimento positivo, in sede giurisdizionale, soltanto se l'interessato abbia previamente posto in essere tutte le azioni utili ad ottenere il bene della vita agognato, nel senso che il mancato esperimento di tutte le azioni finalizzate ad ottenere il subentro costituisce una ragione di esclusione nell'an o, quantomeno, di “abbattimento” nel quantum del risarcimento per equivalente spettante alla ricorrente.
Il carattere “principale” della tutela mediante reintegrazione in forma specifica e, per contro, il carattere “sussidiario” della tutela per equivalente (con conseguente carattere di “pregiudizialità sostanziale” della prima rispetto alla seconda) emergono plasticamente dalla disciplina dell'art. 2058 c.c., il quale prevede la tutela risarcitoria, in via primaria, mediante reintegrazione in forma specifica ed in via soltanto secondaria per equivalente.
2.4. Per quanto riguarda il risarcimento per equivalente rivendicato nella presente sede – una volta inquadratane la natura c.d. “sussidiaria” rispetto al risarcimento mediante reintegrazione in forma specifica – si evidenzia che gli elementi costitutivi del diritto al risarcimento dei danni sono i seguenti:
1) una condotta illegittima;
2) un danno ingiusto dallo stesso subito;
3) un nesso causale tra condotta e danno;
4) un elemento soggettivo (dolo o colpa). Orbene - se il passaggio in giudicato della sentenza n. 10903/2018 resa dal TAR
IO ha reso incontrovertibile l'accertamento relativo all'illegittimità dell'operato del convenuto, consentendo di ritenere provati gli elementi costitutivi di CP_1
cui ai numeri 1 e 4 - quanto agli ulteriori requisiti, giova evidenziare quanto segue.
Nella presente sede, parte ricorrente ha rivendicato, sotto il profilo patrimoniale, il risarcimento del danno patito, ossia della possibilità di conseguire, in ragione dell'illegittima esclusione dalle graduatorie ad esaurimento del 2019, pubblicate il 6 agosto di quell'anno, la decorrenza giuridica ed economica dell'immissione in ruolo successivamente conseguita già a far data dall'annualità 2019/2020, e, dunque, dal 1° settembre 2019.
Tanto premesso in ordine ai principi applicabili, nella fattispecie in controversia, gli elementi forniti dalla parte ricorrente – e, in particolare, la circostanza per cui dall'elenco delle sedi disponibili per l'immissione in ruolo dei docenti di scuola secondaria di II° grado (pubblicato in data 6.08.2019) risultava un posto disponibile sulla classe di concorso A066 presso l di RM unitamente _7
all'assenza di ulteriori candidati oltre all'odierno ricorrente – induce lo scrivente
Giudice a ritenere che, nel caso de quo, stante l'assenza di profili di discrezionalità in capo all'Amministrazione procedente, qualora tale Amministrazione avesse operato correttamente, inserendo il ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento del 2019, egli avrebbe, all'evidenza, conseguito l'immissione in ruolo per la scuola secondaria di II° grado - classe di concorso A066 - già a far data dal 1° settembre 2019.
A riguardo, l'amministrazione ha dedotto che il posto disponibile nell'a.s. 2019/20 sarebbe stato assegnato al vincitore del concorso ordinario DDG n. 85/2018, ma di tale circostanza non ha fornito alcun riscontro probatorio.
Se, invero, come correttamente evidenziato dalla difesa del ricorrente, il documento prodotto sub allegato 3 dall'Amministrazione procedente attesta solo la presenza di una cattedra libera presso l'Istituto Melloni di RM, il documento sub allegato 4, riguarda il decreto che dispone l'indizione del concorso DDG n. 85/2018. Di talché, alla stregua dei principi richiamati, deve accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale dal medesimo patito, in relazione alla vicenda in controversia, in ragione dell'illegittima pretermissione dalle graduatorie ad esaurimento del 2019; ossia il diritto dell'istante all'immissione in ruolo per la scuola secondaria di II° grado - classe di concorso A066 – già a far tempo dall'a.s. 2019/2020, e, dunque, con decorrenza a far data dall'1.9.19, con conseguente diritto dello stesso alla retrodatazione dei relativi effetti giuridici ed economici e condanna dell'amministrazione procedente al risarcimento dei danni patiti, commisurati alle retribuzioni perdute in relazione al periodo intercorrente tra l'1.09.2019 ed il 31.08.2022, per una somma complessivamente pari ad € 31.841,312, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
3. Le spese di lite.
Le spese del presente giudizio - liquidate nella misura di cui in dispositivo - seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste, dunque, a carico di parte resistente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di lavoro di valore indeterminabile e complessità media): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 5.664,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di RM - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale dal medesimo patito, in relazione alla vicenda in controversia, in ragione dell'illegittima pretermissione dalle graduatorie ad esaurimento del 2019, e, in particolare, il diritto dell'istante all'immissione in ruolo per la scuola secondaria di
II° grado - classe di concorso A066 – con decorrenza a far data dall'1.9.19, con conseguente diritto dello stesso alla retrodatazione dei relativi effetti giuridici ed economici e condanna dell'amministrazione procedente al risarcimento dei danni dal medesimo patiti, commisurati alle retribuzioni perdute in relazione al periodo intercorrente tra l'1.09.2019 ed il 31.08.2022, per una somma complessivamente pari ad € 31.841,31 , oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
2. Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite a favore del CP_1
ricorrente, spese che si liquidano in euro 5.664,00 per compensi professionali ed Euro
259,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. e
C.P.A..
Così deciso in RM, il giorno 10 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A riguardo, occorre, invero, evidenziare che – contrariamente a quanto sostenuto dal CP_1 convenuto, secondo cui il docente avrebbe “ottenuto il riconoscimento del “diritto” Pt_1 all'inserimento in GAE solo in base ad un provvedimento giurisdizionale a far data dalla sentenza del C.d.S n.1945/2021 dell'8 marzo 2021” – il diritto dell'istante ad essere inserito nelle GAE della provincia di RM è stato cristallizzato con la sentenza del TAR IO n. 10903 del 13.11.2019, già titolo immediatamente esecutivo e poi passato in giudicato in data 9.05.2019.
. 2 Come da conteggi allegati al ricorso, che risultano correttamente elaborati in quanto immuni da vizi logici ed errori di calcolo e che non sono stati specificatamente contestati dal CP_1 convenuto.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di RM, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
740/2024 RG., promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata in calce al Parte_1
ricorso, dall'Avv.to Maria Giulia Bettati del Foro di RM, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in RM, Via Carducci, n. 3;
RICORRENTE contro
, C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A - 00153, in persona del pro tempore, CP_2
rappresentato e difeso in giudizio, ex art. 417 bis c.p.c., dal Dott. Controparte_3
in servizio presso il
[...]
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_2
ed elettivamente domiciliato presso la sede del predetto in RM, Controparte_4
Stradone Martiri della Libertà n. 15;
RESISTENTE
nonché contro
, C.F. Controparte_4
, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_3 in giudizio, ex art. 417 bis c.p.c., dal Dott. in servizio presso il Controparte_3
Controparte_5
(C.F. ), ed elettivamente
[...] P.IVA_2
domiciliato presso la sede del predetto in RM, Stradone Martiri Controparte_4
della Libertà n. 15;
RESISTENTE
nonché contro
Controparte_6
, C.F. , in
[...] P.IVA_2
persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio, ex art. 417 bis c.p.c., dal Dott. ed elettivamente domiciliato presso la Controparte_3
sede del predetto in RM, Stradone Martiri della Libertà n. 15; Controparte_4
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il giorno 11 luglio 2024 e ritualmente notificato,
adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Parte_1
Lavoro, rappresentando: a) di essere docente di scuola secondaria di II° grado, attualmente in servizio presso l di RM con contratto a tempo _7
indeterminato sottoscritto in data 1.9.2022 sulla classe di concorso A066
(Trattamento testi dati ed applicazione. Informatica - CLASSE DI CONCORSO AD
ESAURIMENTO) (doc. 1 fasc. parte ricorrente); b) che, a seguito di ricorso presentato dal ricorrente, il TA IO, con la sentenza n. 10903/2018, pubblicata in data 13.11.2018, riconosceva il diritto del ricorrente all'inserimento nelle GAE della provincia di RM (doc. 2 fasc. parte ricorrente); c) di avere presentato, in data
9.05.2019, domanda di inserimento in GAE, allegando, oltre all'istanza, anche la predetta sentenza del TA IO con relativa lettera di accompagnamento, a mezzo della quale chiedeva l'inserimento nella GAE per il triennio 2019/2020
2020/2021/2021/2022 (doc.ti 3 e 4 fasc. parte ricorrente); d) di non aver ricevuto alcun riscontro, di talché, a mezzo PEC trasmessa in data 18.07.2019, diffidava l'Amministrazione convenuta all'esecuzione della predetta sentenza (doc. 5 fasc. parte ricorrente); e) che, in data 6.08.2019, veniva pubblicato l'elenco delle sedi disponibili per l'immissione in ruolo dei docenti di scuola secondaria di II° grado, elenco dal quale risultava un posto disponibile sulla classe di concorso A066 presso l di RM (doc. 6 fasc. parte ricorrente); f) che, in pari data, venivano _7
pubblicate le GAE della provincia di RM, all'interno delle quali il nome del ricorrente non compariva (doc. 7 fasc. parte ricorrente); g) che in data 8.08.2019, durante le convocazioni per l'assegnazione dei ruoli presso l'Ufficio Scolastico
Provinciale di RM, nessuno si presentava per reclamare il posto sulla classe di concorso A066; h) di avere proposto, quindi, ricorso per ottemperanza dinnanzi al
TA IO (doc. 8 fasc. parte ricorrente); i) che il TA IO, con la Sent. n.
2311/2020, emessa in data 21.01.2020, ordinava all'Amministrazione convenuta di dare esecuzione alla sentenza impugnata (doc. 8 fasc. parte ricorrente); l) che, a seguito del ricorso per chiarimenti promosso dal , il TA IO modificava la CP_1
propria decisione rigettando l'istanza d ottemperanza promossa dal ricorrente;
m) di avere, quindi, impugnato il predetto provvedimento dinnanzi al Consiglio di Stato, il quale, con ordinanza n. 5620/2020, emessa in data 21.09.2020, sospendeva in via cautelare gli effetti del provvedimento impugnato (doc. 9 fasc. parte ricorrente); n) di avere, pertanto, diffidato l'Amministrazione convenuta, a mezzo PEC trasmessa in data 21.09.2020, all'inserimento del ricorrente nelle GAE della Provincia di RM e, di conseguenza, alla convocazione per l'assegnazione che si sarebbe tenuta il giorno
22.09.2020 (doc. 10 fasc. parte ricorrente); o) di non aver ricevuto alcun riscontro in proposito, di talché, a mezzo PEC trasmessa il giorno stesso delle convocazioni, diffidava nuovamente l'Amministrazione convenuta (doc. 11 fasc. parte ricorrente);
p) che l'Amministrazione convenuta, con decreto prot. n. 4151/2020 del 22.09.2020, inseriva con riserva il ricorrente nelle GAE della Provincia di RM in 3° fascia e in posizione 1 (doc. 12 fasc. parte ricorrente); q) di avere stipulato con l'Amministrazione convenuta un contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, ossia fino al 30.06.2021, per 18 ore complessive di insegnamento presso l'I.T.C. Bodoni di RM sulla classe di concorso A066; r) che il Consiglio di
Stato, con la sentenza n. 1945/2021, pubblicata in data 8.03.2021, respingeva l'appello presentato dal , dichiarando inammissibile il ricorso (doc. 13 fasc. CP_1
parte ricorrente); s) che tale sentenza veniva comunicata all'Amministrazione convenuta in data 11.03.2021 (doc. 14 fasc. parte ricorrente); t) di avere, quindi, chiesto all'Amministrazione convenuta, in data 21.05.2021, di programmare un incontro preordinato alla definizione della posizione del ricorrente (doc. 15 fasc. parte ricorrente); u) che a tale richiesta, rinnovata anche in data 24.06.2021, non veniva dato alcun seguito (doc. 16 fasc. parte ricorrente); v) che il Dirigente dell
[...]
, con decreto prot. n. 3608 del 12.07.2021, disponeva Controparte_4
l'inserimento a pieno titolo del ricorrente nelle GAE della Provincia di RM per la classe di concorso A066 in 3° fascia alla posizione 1, con punti 3 (doc. 17 fasc. parte ricorrente); z) di avere presentato, in data 14.07.2021, reclamo avverso il precedente provvedimento contestando il punteggio riconosciuto al ricorrente sulla base dei titoli in suo possesso (doc. 18 fasc. parte ricorrente); aa) che l'Amministrazione convenuta, pur disponendo l'inserimento del ricorrente nelle GAE, non concedeva al medesimo la possibilità di operare la scelta delle sedi, di talché, a mezzo PEC trasmessa in data
27.07.2021, il ricorrente la diffidava nuovamente (doc. 19 fasc. parte ricorrente); bb) di avere allegato, in tale sede, l'elenco delle sedi scelte per il ruolo (doc. 19 fasc. parte ricorrente); cc) di avere comunicato all'Amministrazione convenuta, con PEC trasmessa in data 02.08.2021, che l'immissione in ruolo del ricorrente, ai sensi del
T.U. n. 297/1994, doveva avvenire in via prioritaria (doc.ti 20 e 21 fasc. parte ricorrente); dd) che l'Amministrazione convenuta, con decreto prot. n. 4013/2021 del
04.08.2021, rettificava il punteggio assegnato al ricorrente, elevandolo a punti 9 (doc.
22 fasc. parte ricorrente); ee) di avere nuovamente diffidato l'Amministrazione convenuta, con PEC trasmessa in data 18.08.2021, all'assegnazione della cattedra sulla classe di concorso A066 con decorrenza giuridica ed economica dall'1.09.2019
(doc. 23 fasc. parte ricorrente); ff) che l'Amministrazione convenuta non dava seguito a tale diffida;
gg) che solo nel luglio del 2022, a seguito della pubblicazione sul sito dell dell'elenco degli aventi diritto alla scelta Controparte_4
della sede, il ricorrente partecipava a tale procedura informatizzata ai fini dell'assunzione in ruolo ed essendo l'unico in graduatoria, si aggiudicava il posto disponibile presso l di RM. (doc. 25 fasc. parte ricorrente). _7
Poste tali premesse fattuali, parte ricorrente – dedotta l'illegittimità della condotta tenuta dall'Amministrazione convenuta - chiedeva accertarsi e dichiararsi il diritto del medesimo alla sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato a far tempo dall'a.s. 2019/2020, e, dunque, con decorrenza a far data dall'1.9.19, con conseguente diritto alla retrodatazione dei relativi effetti giuridici ed economici e condanna dell'amministrazione procedente al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente e commisurati alle retribuzioni non percepite nel periodo intercorrente tra l'1.09.2019 ed il 31.08.2022, per una somma complessivamente pari ad € 31.841,31, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
Tanto premesso ed esposto, parte ricorrente instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“chiede all'ill.mo Giudice del lavoro adito contrariis reiectis, salva ogni più utile declaratoria del caso e di legge, accertare e dichiarare il diritto dei sig. ad Pt_1
essere immesso in ruolo nell'a.s. 2019/2020 nella classe di concorso A066 nella provincia di RM;
accertare e dichiarare il diritto del sig. a sottoscrivere il contratto a tempo Pt_1
indeterminato a far tempo dall'a.s. 2019/2020 (1.9.19) con conseguente diritto alla retrodatazione degli effetti giuridici dello stesso;
per le causali esposte condannare l'amministrazione pubblica resistente a risarcire il danno patito dal ricorrente consistente nella perdita delle retribuzioni dal 1.09.2019 al 31.08.2022 per la somma di € 31.841,31 o per quella somma maggiore o minore risultante da istruttoria o determinata dal giudice secondo equità, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 30.08.2024 si costituiva in giudizio l'Amministrazione convenuta, contestando la fondatezza delle pretese attoree ed instando per la reiezione del ricorso.
1.3. La causa veniva istruita sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del giorno 10.04.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è fondato e deve essere, dunque, accolto per le motivazioni di seguito indicate.
2.2. È documentalmente provato:
- che, a seguito di ricorso presentato dal ricorrente, il TA IO, con la sentenza n.
10903/2018, pubblicata in data 13.11.2018, ha riconosciuto il diritto del ricorrente all'inserimento nelle GAE della provincia di RM (doc. 2 fasc. parte ricorrente);
- che il ricorrente, in data 9.05.2019, ha presentato domanda di inserimento in GAE, allegando, oltre all'istanza, anche la predetta sentenza del TA IO con relativa lettera di accompagnamento, a mezzo della quale ha richiesto l'inserimento nella GAE per il triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 (doc.ti 3 e 4 fasc. parte ricorrente);
- che il convenuto non ha provveduto ad ottemperare all'obbligo statuito CP_1
con la predetta sentenza;
- che, in data 14.05.2019, la sentenza n. 10903/2018 è passata in giudicato;
- che, in data 6.08.2019, è stato pubblicato l'elenco delle sedi disponibili per l'immissione in ruolo dei docenti di scuola secondaria di II° grado, elenco dal quale risultava un posto disponibile sulla classe di concorso A066 presso l di _7
RM (doc. 6 fasc. parte ricorrente);
- che in data 8.08.2019, durante le convocazioni per l'assegnazione dei ruoli presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di RM, nessuno si è presentato per reclamare il posto sulla classe di concorso A066 (circostanza dedotta da parte ricorrente e non specificatamente contestata ad opera dell'Amministrazione procedente).
Orbene, il passaggio in giudicato della sentenza n. 10903/2018 resa dal TAR IO sulla complessa vicenda in controversia, unitamente alla circostanza relativa alla disponibilità di un posto sulla classe di concorso A066 presso l di _7
RM già a far data dall'annualità 2019/2020 (in assenza di ulteriori candidati oltre all'odierno ricorrente), ha reso incontrovertibile l'accertamento relativo all'illegittimità dell'operato del convenuto1. CP_1
2.3. In punto di diritto, occorre preliminarmente evidenziare che il rapporto tra la tutela mediante reintegrazione in forma specifica (costituito dalla collocazione del ricorrente medesimo in graduatoria a far data dall'annualità 2019/2020) e la tutela mediante risarcimento per equivalente (retrodatazione degli effetti giuridici del contratto a tempo indeterminato successivamente sottoscritto con decorrenza a far data dall'1.9.19 e condanna dell'amministrazione procedente al risarcimento dei danni medio tempore patiti dal ricorrente e commisurati alle retribuzioni non percepite nel periodo intercorrente tra l'1.09.2019 ed il 31.08.2022) si sviluppa con una “pregiudizialità sostanziale” della prima rispetto alla seconda: in sostanza, la tutela in forma specifica assume un carattere “principale”, mentre la tutela per equivalente assume un carattere di tipo “sussidiario”, che trova un riconoscimento positivo, in sede giurisdizionale, soltanto se l'interessato abbia previamente posto in essere tutte le azioni utili ad ottenere il bene della vita agognato, nel senso che il mancato esperimento di tutte le azioni finalizzate ad ottenere il subentro costituisce una ragione di esclusione nell'an o, quantomeno, di “abbattimento” nel quantum del risarcimento per equivalente spettante alla ricorrente.
Il carattere “principale” della tutela mediante reintegrazione in forma specifica e, per contro, il carattere “sussidiario” della tutela per equivalente (con conseguente carattere di “pregiudizialità sostanziale” della prima rispetto alla seconda) emergono plasticamente dalla disciplina dell'art. 2058 c.c., il quale prevede la tutela risarcitoria, in via primaria, mediante reintegrazione in forma specifica ed in via soltanto secondaria per equivalente.
2.4. Per quanto riguarda il risarcimento per equivalente rivendicato nella presente sede – una volta inquadratane la natura c.d. “sussidiaria” rispetto al risarcimento mediante reintegrazione in forma specifica – si evidenzia che gli elementi costitutivi del diritto al risarcimento dei danni sono i seguenti:
1) una condotta illegittima;
2) un danno ingiusto dallo stesso subito;
3) un nesso causale tra condotta e danno;
4) un elemento soggettivo (dolo o colpa). Orbene - se il passaggio in giudicato della sentenza n. 10903/2018 resa dal TAR
IO ha reso incontrovertibile l'accertamento relativo all'illegittimità dell'operato del convenuto, consentendo di ritenere provati gli elementi costitutivi di CP_1
cui ai numeri 1 e 4 - quanto agli ulteriori requisiti, giova evidenziare quanto segue.
Nella presente sede, parte ricorrente ha rivendicato, sotto il profilo patrimoniale, il risarcimento del danno patito, ossia della possibilità di conseguire, in ragione dell'illegittima esclusione dalle graduatorie ad esaurimento del 2019, pubblicate il 6 agosto di quell'anno, la decorrenza giuridica ed economica dell'immissione in ruolo successivamente conseguita già a far data dall'annualità 2019/2020, e, dunque, dal 1° settembre 2019.
Tanto premesso in ordine ai principi applicabili, nella fattispecie in controversia, gli elementi forniti dalla parte ricorrente – e, in particolare, la circostanza per cui dall'elenco delle sedi disponibili per l'immissione in ruolo dei docenti di scuola secondaria di II° grado (pubblicato in data 6.08.2019) risultava un posto disponibile sulla classe di concorso A066 presso l di RM unitamente _7
all'assenza di ulteriori candidati oltre all'odierno ricorrente – induce lo scrivente
Giudice a ritenere che, nel caso de quo, stante l'assenza di profili di discrezionalità in capo all'Amministrazione procedente, qualora tale Amministrazione avesse operato correttamente, inserendo il ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento del 2019, egli avrebbe, all'evidenza, conseguito l'immissione in ruolo per la scuola secondaria di II° grado - classe di concorso A066 - già a far data dal 1° settembre 2019.
A riguardo, l'amministrazione ha dedotto che il posto disponibile nell'a.s. 2019/20 sarebbe stato assegnato al vincitore del concorso ordinario DDG n. 85/2018, ma di tale circostanza non ha fornito alcun riscontro probatorio.
Se, invero, come correttamente evidenziato dalla difesa del ricorrente, il documento prodotto sub allegato 3 dall'Amministrazione procedente attesta solo la presenza di una cattedra libera presso l'Istituto Melloni di RM, il documento sub allegato 4, riguarda il decreto che dispone l'indizione del concorso DDG n. 85/2018. Di talché, alla stregua dei principi richiamati, deve accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale dal medesimo patito, in relazione alla vicenda in controversia, in ragione dell'illegittima pretermissione dalle graduatorie ad esaurimento del 2019; ossia il diritto dell'istante all'immissione in ruolo per la scuola secondaria di II° grado - classe di concorso A066 – già a far tempo dall'a.s. 2019/2020, e, dunque, con decorrenza a far data dall'1.9.19, con conseguente diritto dello stesso alla retrodatazione dei relativi effetti giuridici ed economici e condanna dell'amministrazione procedente al risarcimento dei danni patiti, commisurati alle retribuzioni perdute in relazione al periodo intercorrente tra l'1.09.2019 ed il 31.08.2022, per una somma complessivamente pari ad € 31.841,312, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
3. Le spese di lite.
Le spese del presente giudizio - liquidate nella misura di cui in dispositivo - seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste, dunque, a carico di parte resistente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di lavoro di valore indeterminabile e complessità media): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 5.664,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di RM - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale dal medesimo patito, in relazione alla vicenda in controversia, in ragione dell'illegittima pretermissione dalle graduatorie ad esaurimento del 2019, e, in particolare, il diritto dell'istante all'immissione in ruolo per la scuola secondaria di
II° grado - classe di concorso A066 – con decorrenza a far data dall'1.9.19, con conseguente diritto dello stesso alla retrodatazione dei relativi effetti giuridici ed economici e condanna dell'amministrazione procedente al risarcimento dei danni dal medesimo patiti, commisurati alle retribuzioni perdute in relazione al periodo intercorrente tra l'1.09.2019 ed il 31.08.2022, per una somma complessivamente pari ad € 31.841,31 , oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
2. Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite a favore del CP_1
ricorrente, spese che si liquidano in euro 5.664,00 per compensi professionali ed Euro
259,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. e
C.P.A..
Così deciso in RM, il giorno 10 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A riguardo, occorre, invero, evidenziare che – contrariamente a quanto sostenuto dal CP_1 convenuto, secondo cui il docente avrebbe “ottenuto il riconoscimento del “diritto” Pt_1 all'inserimento in GAE solo in base ad un provvedimento giurisdizionale a far data dalla sentenza del C.d.S n.1945/2021 dell'8 marzo 2021” – il diritto dell'istante ad essere inserito nelle GAE della provincia di RM è stato cristallizzato con la sentenza del TAR IO n. 10903 del 13.11.2019, già titolo immediatamente esecutivo e poi passato in giudicato in data 9.05.2019.
. 2 Come da conteggi allegati al ricorso, che risultano correttamente elaborati in quanto immuni da vizi logici ed errori di calcolo e che non sono stati specificatamente contestati dal CP_1 convenuto.