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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 09/05/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica, in persona del giudice Ettore di Roberto, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
(ex art. 281 u.c. c.p.c.) nella causa iscritta al n. 158/2025 R.G.A.C., promossa da:
c.f. e p.i. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Ettore Cibeca
Parte ricorrente
C o n t r o
– c.f. in persona del suo Controparte_2 P.IVA_2
amministratore pro tempore
Parte resistente contumace sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
a) Piaccia al Tribunale adito ordinare ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ. al
[...]
, c.f. , in persona del suo amministratore Controparte_2 P.IVA_2
, con studio in via Pascoli n. 32, 19124, , di comunicare alla CP_3 CP_2 [...]
l'indicazione corretta di , CP_1 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
,
[...] Controparte_8 ispetto al debito di € 4.186,46 oltre interessi successivi al 20 gennaio 2025
[...]
vantato dalla ricorrente in forza del decreto ingiuntivo n. n. 1182/2023 emesso dal Giudice di Pace di il 24 ottobre 2023 e del precetto notificato il 14 gennaio 2025, così come aggiornato CP_2
con pec del 20 gennaio 2025.
b) Ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. piaccia al Tribunale adito condannare il condominio, in persona del suo amministratore, a versare alla la somma di euro 200,00, o quella diversa Controparte_1
ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Con vittoria di spese, compensi, rimborso forfettario, iva se dovuta e cnap.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE ha agito con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 1.2.2025, Controparte_1
deducendo: che il Giudice di Pace della con decreto n. 1118/2023 ha ingiunto al CP_2 CP_2
odierno convenuto di pagare in proprio favore la somma di 6.826,82 euro, oltre interessi e spese;
che detto decreto è stato dichiarato esecutivo, a seguito della sua notifica e in assenza di opposizione, in data 30.1.2024; di aver notificato al debitore atto di precetto intimante il pagamento della somma di
7.261,71 euro, oltre interessi successivi, chiedendo altresì, in caso di mancato pagamento, di comunicare nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, millesimi di proprietà e quota di spettanze dei condomini morosi;
di aver dato atto, con pec del 20.1.2025, dell'avvenuto pagamento dell'acconto di 3.000,00 euro, precisando l'ammontare del credito residuo e reiterando la richiesta di trasmissione dei dati relativi ai condomini morosi, senza esito.
La società attrice ha quindi lamentato l'omissione di controparte, trattandosi di comportamento dovuto ai sensi di legge.
Il , pur ritualmente notificato, non si è costituito in giudizio. CP_2
In sede di prima udienza (cfr. verbale dell'8.5.2025) la parte ha precisato che nelle more è stato versato a titolo di acconto l'ulteriore somma di 1.000,00 euro;
quindi insistendo, alla luce del credito residuo di 3.305,16 euro a titolo di capitale.
Tanto premesso, richiamato l'art. 63 disp. att. c.p.c, commi 1 e 2 (“Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”), va senz'altro ritenuta l'illiceità del comportamento di parte resistente contumace.
L'azione è stata correttamente esercitata nei confronti del piuttosto che CP_2 dell'amministratore personalmente.
In tal senso, l'orientamento giurisprudenziale prevalente e preferibile (cfr., da ultimo, Tribunale Santa
Maria Capua Vetere n.2850/2022), che ha evidenziato, da un lato, come l'amministratore sia obbligato esclusivamente in ragione della sua posizione di mandatario dell'ente di gestione, dall'altro, come in tal modo sia assicurata tutela al creditore indipendentemente dalle vicende modificative dell'organo.
Quanto, poi, alle informazioni richieste in ricorso, esse, avuto riguardo alla ratio della disciplina, sono da ritenersi tutte ricomprese nel relativo obbligo di comunicazione. Circa la conoscenza anche delle quote millesimali dei singoli condomini in particolare, l'interesse è quello di procedere all'esecuzione dell'obbligazione (parziaria) senza il rischio di una successiva opposizione (cfr. Cass. n. 22856/2017).
Deve, pertanto, essere emesso l'ordine oggetto di domanda.
Merita parimenti accoglimento la domanda volta ad ottenere la determinazione, ai sensi dell'articolo
614 bis c.p.c., di una somma a carico dell'obbligato per ogni giorno di eventuale ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento;
somma che, tenuto conto dell'importo del credito vantato e del pregiudizio che la perdurante inerzia di parte debitrice può presumibilmente causare alle ragioni del ricorrente, viene fissata in 50,00 euro per ogni giorno di ritardo, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla notifica della sentenza (che parte ricorrente vorrà effettuare).
Le spese di lite devono essere poste a carico del , che con il suo comportamento CP_2 ingiustificatamente omissivo ha reso necessaria l'instaurazione del presente giudizio.
La liquidazione è effettuata come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (inferiore a 5.200,00 euro) dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare una riduzione di giustizia dei valori medi di tabella per le tre fasi in rilievo (esclusa quella istruttoria).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: condanna il convenuto, in persona dell'amministratore pro tempore, a fornire al CP_2
ricorrente, con riferimento al credito di cui al decreto ingiuntivo n. 1182/2023 del Giudice di Pace della Spezia, nella parte residua, l'elenco dei nominativi dei condomini morosi, completo del codice fiscale, della data e luogo di nascita, della residenza o domicilio, della indicazione dei millesimi di proprietà, delle somme dovute da ciascuno e dei dati catastali degli immobili di loro proprietà come iscritti nell'anagrafe condominiale;
fissa, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., in 50,00 euro la somma dovuta al ricorrente dal CP_2
resistente per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla notificazione dello stesso;
condanna il condominio alla rifusione delle spese processuali sostenute da parte ricorrente, che si liquidano in 125,00 euro per esborsi e 1.400,00 euro per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
La Spezia, 9.5.2025
Il Giudice
Ettore Di Roberto
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica, in persona del giudice Ettore di Roberto, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
(ex art. 281 u.c. c.p.c.) nella causa iscritta al n. 158/2025 R.G.A.C., promossa da:
c.f. e p.i. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Ettore Cibeca
Parte ricorrente
C o n t r o
– c.f. in persona del suo Controparte_2 P.IVA_2
amministratore pro tempore
Parte resistente contumace sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
a) Piaccia al Tribunale adito ordinare ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ. al
[...]
, c.f. , in persona del suo amministratore Controparte_2 P.IVA_2
, con studio in via Pascoli n. 32, 19124, , di comunicare alla CP_3 CP_2 [...]
l'indicazione corretta di , CP_1 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
,
[...] Controparte_8 ispetto al debito di € 4.186,46 oltre interessi successivi al 20 gennaio 2025
[...]
vantato dalla ricorrente in forza del decreto ingiuntivo n. n. 1182/2023 emesso dal Giudice di Pace di il 24 ottobre 2023 e del precetto notificato il 14 gennaio 2025, così come aggiornato CP_2
con pec del 20 gennaio 2025.
b) Ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. piaccia al Tribunale adito condannare il condominio, in persona del suo amministratore, a versare alla la somma di euro 200,00, o quella diversa Controparte_1
ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Con vittoria di spese, compensi, rimborso forfettario, iva se dovuta e cnap.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE ha agito con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 1.2.2025, Controparte_1
deducendo: che il Giudice di Pace della con decreto n. 1118/2023 ha ingiunto al CP_2 CP_2
odierno convenuto di pagare in proprio favore la somma di 6.826,82 euro, oltre interessi e spese;
che detto decreto è stato dichiarato esecutivo, a seguito della sua notifica e in assenza di opposizione, in data 30.1.2024; di aver notificato al debitore atto di precetto intimante il pagamento della somma di
7.261,71 euro, oltre interessi successivi, chiedendo altresì, in caso di mancato pagamento, di comunicare nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, millesimi di proprietà e quota di spettanze dei condomini morosi;
di aver dato atto, con pec del 20.1.2025, dell'avvenuto pagamento dell'acconto di 3.000,00 euro, precisando l'ammontare del credito residuo e reiterando la richiesta di trasmissione dei dati relativi ai condomini morosi, senza esito.
La società attrice ha quindi lamentato l'omissione di controparte, trattandosi di comportamento dovuto ai sensi di legge.
Il , pur ritualmente notificato, non si è costituito in giudizio. CP_2
In sede di prima udienza (cfr. verbale dell'8.5.2025) la parte ha precisato che nelle more è stato versato a titolo di acconto l'ulteriore somma di 1.000,00 euro;
quindi insistendo, alla luce del credito residuo di 3.305,16 euro a titolo di capitale.
Tanto premesso, richiamato l'art. 63 disp. att. c.p.c, commi 1 e 2 (“Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”), va senz'altro ritenuta l'illiceità del comportamento di parte resistente contumace.
L'azione è stata correttamente esercitata nei confronti del piuttosto che CP_2 dell'amministratore personalmente.
In tal senso, l'orientamento giurisprudenziale prevalente e preferibile (cfr., da ultimo, Tribunale Santa
Maria Capua Vetere n.2850/2022), che ha evidenziato, da un lato, come l'amministratore sia obbligato esclusivamente in ragione della sua posizione di mandatario dell'ente di gestione, dall'altro, come in tal modo sia assicurata tutela al creditore indipendentemente dalle vicende modificative dell'organo.
Quanto, poi, alle informazioni richieste in ricorso, esse, avuto riguardo alla ratio della disciplina, sono da ritenersi tutte ricomprese nel relativo obbligo di comunicazione. Circa la conoscenza anche delle quote millesimali dei singoli condomini in particolare, l'interesse è quello di procedere all'esecuzione dell'obbligazione (parziaria) senza il rischio di una successiva opposizione (cfr. Cass. n. 22856/2017).
Deve, pertanto, essere emesso l'ordine oggetto di domanda.
Merita parimenti accoglimento la domanda volta ad ottenere la determinazione, ai sensi dell'articolo
614 bis c.p.c., di una somma a carico dell'obbligato per ogni giorno di eventuale ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento;
somma che, tenuto conto dell'importo del credito vantato e del pregiudizio che la perdurante inerzia di parte debitrice può presumibilmente causare alle ragioni del ricorrente, viene fissata in 50,00 euro per ogni giorno di ritardo, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla notifica della sentenza (che parte ricorrente vorrà effettuare).
Le spese di lite devono essere poste a carico del , che con il suo comportamento CP_2 ingiustificatamente omissivo ha reso necessaria l'instaurazione del presente giudizio.
La liquidazione è effettuata come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (inferiore a 5.200,00 euro) dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare una riduzione di giustizia dei valori medi di tabella per le tre fasi in rilievo (esclusa quella istruttoria).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: condanna il convenuto, in persona dell'amministratore pro tempore, a fornire al CP_2
ricorrente, con riferimento al credito di cui al decreto ingiuntivo n. 1182/2023 del Giudice di Pace della Spezia, nella parte residua, l'elenco dei nominativi dei condomini morosi, completo del codice fiscale, della data e luogo di nascita, della residenza o domicilio, della indicazione dei millesimi di proprietà, delle somme dovute da ciascuno e dei dati catastali degli immobili di loro proprietà come iscritti nell'anagrafe condominiale;
fissa, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., in 50,00 euro la somma dovuta al ricorrente dal CP_2
resistente per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla notificazione dello stesso;
condanna il condominio alla rifusione delle spese processuali sostenute da parte ricorrente, che si liquidano in 125,00 euro per esborsi e 1.400,00 euro per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
La Spezia, 9.5.2025
Il Giudice
Ettore Di Roberto