TRIB
Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 10/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2933/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Elisabetta Pagliarini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2933/2020 promossa da:
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e ( , tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall' Avv. CATALDO GIOSUE' e dall'Avv. GIOVANNINA
RICCARDI;
ATTORI
contro
); CP_1 C.F._4
CONVENUTA CONTUMACE
e contro
( ), assistita e difesa dall'avv. STEFANO Controparte_2 P.IV_1
EDERLE;
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale – risarcimento del danno da circolazione di veicoli ex art. 2054 c.c.
pagina 1 di 38 CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis:
NEL MERITO:
-accertata l'esclusiva responsabilità della IG.ra nella determinazione del CP_1 sinistro stradale di cui è causa,
-dato atto che prima della radicazione del presente giudizio ha corrisposto al IG. CP_3 la somma di € 215.084,88 a titolo di indennizzo parziale di danno Parte_1 biologico;
-dato atto che in corso di causa, e precisamente in data 17.03.2021 la convenuta ha liquidato, al solo IG. la Controparte_4 Parte_1 somma di € 245.197,48 trattenuta dal beneficiario a titolo di mero acconto sulla maggior somma spettantegli;
- dato atto che gli attori hanno inteso ed intendono tuttora vedersi a tutti gli effetti riconosciuti tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, in tutte le loro componenti, incluso anche il c.d. “danno morale” (da ultimo definito come “sofferenza soggettiva interiore”) inteso come disagio psicologico che non si traduce nella compromissione delle
“attività quotidiane” e degli “aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato” ma comporta comunque intense reazioni emotive e comportamentali del soggetto, e rilevanti strategie di adattamento, e comunque intendono vedersi riconosciuta la c.d.
“personalizzazione del danno” nella misura massima prevista;
1) Condannarsi i convenuti (C.F. ) e società CP_1 C.F._4 [...]
(C.F. - P.IV ) in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IV_2 pro tempore, in via tra loro solidale come per legge:
a) al pagamento, in favore dell'attore IG. (C.F. Parte_1
) -per i fatti tutti esposti in atti ed a titolo di saldo ancora dovuto per C.F._1 il risarcimento dei danni tutti dallo stesso subiti in conseguenza del sinistro di cui è causa- della somma di complessivi € 1.336.221,74 (unmilionetrecentotrentaseimiladuecentoventuno/74) così come dettagliata in atti nelle sue singole componenti -ovvero nella diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia- oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria;
b) alla refusione, in favore dell'attore IG. di tutte le spese anticipate Parte_1 in corso di giudizio e dei compensi di causa;
pagina 2 di 38 2) Condannarsi i convenuti (C.F. ) e società CP_1 C.F._4 [...]
(C.F. - P.IV ) in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IV_2 pro tempore, in via tra loro solidale come per legge:
a) al pagamento, in favore dell'attrice IG.ra (C.F. Parte_2
.) -a titolo di risarcimento dei danni tutti dalla stessa subiti in C.F._2 conseguenza del sinistro di cui è causa- nella misura di complessivi € --124.899,16 -
(centoventiquattromilaottocentonovantanove/96) così come dettagliata in atti nelle sue singole componenti -ovvero nella diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia- oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria;
b) alla refusione, in favore dell'attrice IG. ra dei compensi del Parte_2 presente giudizio;
3) Condannarsi i convenuti (C.F. ) e società CP_1 C.F._4 [...]
(C.F. - P.IV ) in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IV_2 pro tempore, in via tra loro solidale come per legge:
a) al pagamento, in favore dell'attrice IG.ra (C.F. Parte_4
-a titolo di risarcimento dei danni tutti dalla stessa subiti in C.F._3 conseguenza del sinistro di cui è causa- nella misura di complessivi € ------122.307,84------
--- (centoventiduemilatrecentosette/84) così come dettagliata in atti nelle sue singole componenti -ovvero nella diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia- oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria;
b) alla refusione, in favore dell'attrice IG. ra , dei compensi del Parte_4 presente giudizio.”
Per parte convenuta “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Controparte_2 adito, contrariis reiectis:
Nel merito:
- Rigettare in toto le domande svolte dagli attori nei confronti delle convenute, siccome infondate in fatto ed in diritto oltre che eccessive e non provate per le ragioni dedotte in narrativa;
- In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, contenere le relative richieste nei limiti di quanto eccepito e dedotto, deducendo quantomeno il 50% sulle somme eventualmente riconosciute in ragione della concorrente responsabilità non inferiore al 50% in capo a nella causazione del sinistro per cui è causa, Parte_1 della rendita riconosciuta ed erogata mensilmente all'attore, di ogni altra somma CP_3 versata dall'Ente previdenziale al danneggiato in relazione al sinistro per cui è causa e
pagina 3 di 38 deducendo dal dovuto l'indennizzo ottenuto dal danneggiato pari ad € 70.000,00 dalla propria copertura infortuni.
In ogni caso:
- Compensi di lite rifusi oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.
In via istruttoria:
Si insiste affinché sia ordinato all'Inps l'esibizione ex art. 213 c.p.c. della documentazione inerente eventuali assegni di accompagnamento erogati al danneggiato in conseguenza del sinistro per cui è causa, oltre a disporre CTU al fine di accertare i contributi e dei servizi erogabili dall'Ente previdenziale, dalla Regione e dal Comune in relazione alla richiesta avversaria (come, ad esempio, quanto previsto dall'art. 15 comma 1 i-septies TUIR o dai cd “bonus caregiver”). Al riguardo, si richiama quanto già esposto nei precedenti scritti difensivi, oltre al principio sancito dalla Suprema Corte con ordinanza n. 526/2020: “la percezione di tale emolumento incide dunque sulla misura del danno risarcibile, per il semplice fatto che lo elimina in parte. Nulla rileva che l'indennizzo scaturisca da una norma previdenziale: secondo il più recente orientamento di questa Corte, infatti, […] qualsiasi emolumento previdenziale o indennitario può incidere sulla liquidazione del danno aquiliano, se la sua erogazione è intesa a sollevare la vittima dallo stato di bisogno” (vedi anche Cass. 13537/2014). Peraltro, non vi è dubbio che l'eccezione di compensatio lucri cum damno sia rilevabile d'ufficio (Cass. n. 20111 del 24.09.2014; Cass. n. 533 del 14.01.2014; in tal senso anche Corte di Cassazione, sentenza 24.11.2020 n.
26757 e Corte d'Appello Bari sentenza 27.01.2021).
Ci si oppone nuovamente all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie, già rigettate dal Giudice, ove riproposte.
Si dichiara, inoltre, di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove che dovessero essere precisate dalla controparte siccome irrituali e/o tardive, se ne chiede, comunque, il rigetto.
Ove trattenuta la causa in decisione, si chiede che l'assegnazione alle parti dei termini massimi di legge per il deposito di conclusioni e repliche.”
***
Concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione
1. Gli attori e Parte_1 Parte_4 Parte_2 hanno evocato in giudizio i convenuti e
[...] Controparte_2 per sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del CP_1 sinistro stradale occorso in data 18.5.2018.
pagina 4 di 38 In particolare, gli attori hanno allegato che, nella predetta data attorno alle ore 15:15, si dirigeva verso la propria sede di lavoro alla guida della propria Parte_1 vettura VOLKSWAGEN Golf targata BZ046HY e viaggiava nel Comune di Tornata (CR) lungo la locale Via Calvatone con direzione Romprezzagno-Tornata.
Dopo aver superato un dosso in Via Solferino, nei pressi dell'intersezione a destra con Via
Calvatone per Tornata, egli svoltava a destra nella stretta imboccatura della Via Calvatone, affrontando, a bassa velocità, la successiva stretta curva a sinistra mantenendosi strettamente verso il margine destro.
Trovandosi a metà della curva, egli avvistava, proveniente dall'opposto senso di marcia a velocità sostenuta, la FIAT Grande Punto targata DH727JX di proprietà e condotta da assicurata con la compagnia , dunque CP_1 Controparte_2 rallentava fino a fermarsi in prossimità del margine destro della carreggiata.
Diversamente, la FIAT Grande Punto, a causa dell'eccessiva velocità, nel tentativo di accostare il più possibile a destra, dapprima scendeva sulla banchina stradale destra e poi sbandava bruscamente a sinistra invadendo la corsia di pertinenza della Golf ed impattando contro la parte anteriore sinistra della stessa.
Gli attori hanno altresì allegato che, a seguito del sinistro, subì Parte_1 lesioni gravissime, descritte dal consulente tecnico di parte, dott. come Persona_1 segue: “esiti di fratture cervicali (C6, C7) stabilizzate chirurgicamente, un quadro neurologico caratterizzato da lesione midollare incompleta, e da tetraparesi spastica, con clono di tale gravità da ostacolare la residua motilità attiva sia degli arti inferiori sia degli arti superiori, vescica neurologica, marcate turbe della deglutizione, turbe sensitive (deficit tattile e termodolorifico al di sotto del livello C2) con dolore neuropatico in prevalenza a sinistra”.
Secondo le allegazioni attoree, le lesioni subite comportarono all'attore vari ricoveri, per complessivi sette mesi di degenza, fino al 19.12.2018, e la perdita irreversibile della capacità deambulatoria, con conseguente necessità di continua assistenza nelle attività quotidiane, oltre alla perdita definitiva della possibilità di procreare a causa dell'impotentia coeundi conseguente al trauma ed alla persistenza quotidiana di forti dolori, con necessità di assunzione costante di forti antidolorifici e con prospettiva di un ulteriore peggioramento delle condizioni fisiche nel tempo.
Conseguentemente, il consulente di parte ha quantificato il danno biologico permanente subito dall'attore nella misura dell'81-82% ed una ITT al 100% di 7 mesi, oltre alla perdita totale della capacità lavorativa.
Gli attori hanno da ultimo allegato che ha già ricevuto dalla Parte_1 compagnia assicuratrice del proprio veicolo, il 50% del valore ante Controparte_5
pagina 5 di 38 sinistro della vettura, pari ad Euro 625,00; nonché il risarcimento del danno patrimoniale da mancato guadagno per perdita della capacità lavorativa ed una rendita vitalizia a copertura parziale del danno biologico da parte dell' , vertendosi in ipotesi di infortunio in CP_3 itinere.
2. A fronte di tali allegazioni, l'attore a chiesto il risarcimento del Parte_1 danno biologico subito, comprensivo di invalidità permanente all'81%, di invalidità totale per 215 giorni e dell'aumento personalizzato del 25%.
Ha inoltre chiesto il risarcimento delle spese mediche che ha allegato di aver sostenuto per
Euro 8.462,34 e, considerando un'aspettativa di vita di 28 anni dalla data del sinistro, ha chiesto il risarcimento delle spese mediche future per circa Euro 50.250,00 (considerando una spesa media mensile di circa 155,00 Euro) e delle spese riabilitative future per circa
Euro 60.480,00 (considerando una spesa di 45,00 Euro a seduta circa per due sedute a settimana).
Ha ancora chiesto il risarcimento delle spese che dovrà in futuro sostenere per assistenza personale, stante la necessità di un'assistenza quotidiana e continua nelle proprie incombenze, quantificandole in almeno 375.000,00 Euro, pari a Euro 13.392,86 per 28 anni di aspettativa di vita a decorrere dalla data del sinistro.
Ha infine chiesto il risarcimento del 50% del valore della propria auto non già rifuso dall' , per Euro 625,00, e le spese di trasporto e deposito della vettura sostenute a CP_3 seguito del sinistro per 244,00 Euro, oltre Euro 5.158,40 per compensi corrisposti al difensore che ha prestato al danneggiato la propria assistenza nella fase stragiudiziale.
L'attore ha da ultimo precisato di nulla domandare ai convenuti a titolo di perdita della capacità lavorativa specifica e generica, voci di danno già risarcite dall' , che pure ha CP_3 riconosciuto all'attore parte del danno biologico tramite costituzione di una rendita vitalizia, per complessivi Euro 215.084,88, da dedurre al danno biologico liquidabile in questa sede.
3. Quanto alle altre due attrici, e , Parte_2 Parte_4 rispettivamente sorella e madre di ed entrambe con esso Parte_1 conviventi, le stesse hanno formulato a propria volta domanda di risarcimento del danno riflesso (rectius diretto) derivante dalla lesione inferta al prossimo parente.
ha chiesto inoltre il risarcimento di un danno patrimoniale Parte_2 diretto, in particolare allegando di aver sostenuto spese vive per trasferte e soggiorni ad
Imola (BO), ove il fratello fu ricoverato per diversi mesi;
di aver dovuto richiedere lunghi periodi di aspettativa non retribuita dalla propria attività lavorativa di OSS e di aver perso la tredicesima relativa gli anni 2019 e 2020 in cui beneficiò di un periodo di aspettativa retribuita.
pagina 6 di 38 Entrambe le convenute hanno infine chiesto la rifusione delle spese sostenute per le relative competenze di assistenza legale stragiudiziale.
4. Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la convenuta
[...] che, in primo luogo, ha contestato la dinamica del sinistro come Controparte_2 rappresentata dall'attore.
In particolare, la convenuta ha allegato come la stessa sia già stata oggetto di indagine peritale svolta dal CTU nominato dal Pubblico Ministero nel procedimento penale n.
622/2019 R.G. del Tribunale di Mantova, avente quale imputato (all'esito assolto) per il reato di cui all'art. 590 bis c.p. l'odierno attore e quale persona Parte_1 offesa l'odierna convenuta ed avente ad oggetto il medesimo fatto CP_1 storico di cui è causa.
In linea con quanto emerso dalla predetta consulenza, parte convenuta ha dunque allegato come l'odierno attore, al momento del sinistro, non avesse mantenuto la destra rigorosa e non avesse arrestato la propria vettura prima dell'urto, avendo mantenuto una velocità di circa 28/29 km/h, addirittura superiore a quella della vettura condotta dalla odierna convenuta, di 13/14 km/h, dovendosi dunque escludere che questa viaggiasse a velocità sostenuta.
Secondo la tesi di parte convenuta, sarebbe dunque riscontrabile una responsabilità concorsuale e paritetica di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, avendo la perizia svolta in sede penale individuato in capo sia a che a Parte_1 CP_1
a violazione dei precetti di cui agli artt. 140 e 143 comma 1 e 3 C.d.S.
[...]
In secondo luogo, quanto al risarcimento del danno occorso a Parte_1 parte convenuta ha evidenziato come l'attore sia beneficiario di una rendita di Euro CP_3
647.011,54, ben superiore a quella dichiarata in atto di citazione, da detrarre integralmente al quantum richiesto, e come egli abbia incassato ulteriori 70.000,00 Euro quale indennizzo di una polizza infortuni stipulata dal danneggiato con altro assicuratore.
Ancora, ha contestato l'attinenza e la congruità delle spese mediche richieste e l'effettiva necessità delle spese mediche, riabilitative e di assistenza future come quantificate da controparte, contestando in particolare il calcolo dell'aspettativa di vita.
Ha allegato come alla quantificazione del danno risarcibile dovrebbero detrarsi, in ogni caso, le somme dovute a titolo di indennità di accompagnamento ed i benefici spettanti in virtù della legislazione nazionale in tema di assistenza domiciliare.
Ha inoltre contestato la quantificazione del danno biologico come prospettata dall'attore e la domanda di personalizzazione del danno, carente di specifiche allegazioni a supporto.
pagina 7 di 38 Quanto infine alle domande svolte dalle altre attrici, parte convenuta ha, in primo luogo, contestato l'assenza di prova e di specifiche allegazioni circa la risarcibilità del danno c.d. riflesso, posto che la mera titolarità di un rapporto familiare non determinerebbe automaticamente il diritto al risarcimento del danno.
In ogni caso, ha contestato la quantificazione del danno ed eccepito l'asserita mancanza di prova da parte di irca i danni patrimoniali subiti. Parte_2
Da ultimo, ha allegato di aver offerto, prima della Controparte_2 costituzione in giudizio, la somma di Euro 245.197,48 a ristoro di tutti i danni patiti dal danneggiato tenendo conto del concorso di colpa nella causazione Parte_1 del sinistro e dell'indennizzo di Euro 70.000,00 già ricevuto dall'assicurazione privata.
Nel corso del giudizio parte attrice ha riferito di aver trattenuto a Parte_1 titolo di acconto l'importo offerto.
5. La convenuta non si è costituita, nonostante la regolarità della CP_1 notifica, ed è dunque stata dichiarata contumace.
6. Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., nel corso del procedimento, sono state assunte le prove orali richieste dalle parti, nella misura in cui sono state ritenute ammissibili, e sono state disposte CTU cinematica, nominando quale ausiliario l'Ing.
, e CTU medico-legale, nominando quale ausiliaria la dott.ssa Persona_2
. Persona_3
Nel corso della CTU cinematica è stato sollevato dal consulente il rilievo di un possibile concorso di colpa del danneggiato, legato al possibile mancato utilizzo della cintura di sicurezza al momento del sinistro.
La questione è stata dunque formalmente sollevata d'ufficio dalla scrivente ai sensi dell'art. 101 c. 2 c.p.c., sollecitando il contraddittorio tra le parti e rimettendo queste nei termini per formulare eventuali istanze istruttorie in merito.
7. All'esito dell'istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni indicate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
8. Preliminarmente, si dà atto come nessuna delle parti abbia insistito, in sede di precisazione delle conclusioni, sulle istanze istruttorie già tempestivamente formulate e non ammesse, salvo aver parte convenuta insistito affinché fosse ordinata all'INPS l'esibizione ex art. 213 c.p.c. della documentazione inerente eventuali assegni di accompagnamento erogati al danneggiato in conseguenza del sinistro ed affinché fosse disposta CTU al fine di accertare i contributi ed i servizi erogabili dall'Ente previdenziale, dalla Regione e dal
Comune in relazione alla richiesta avversaria.
pagina 8 di 38 Le predette istanze istruttorie non reiterata sono dunque da ritenersi rinunciate.
***
9. Sulla dinamica del sinistro e sulla responsabilità dei soggetti coinvolti
10. L'esame della presente controversia deve necessariamente muovere dalla ricostruzione della dinamica del sinistro stradale di cui è causa.
11. L'art. 2054 c. 2 c.c. contempla, infatti, una presunzione di pari responsabilità destinata ad operare nel caso di scontro tra veicoli, come tale intendendosi “qualsiasi urto tra due (o più) veicoli in marcia ovvero tra uno in moto ed uno fermo” (cfr. Cass. n. 281/15 e Cass. n. 3437/06).
In tale ipotesi la legge presume fino a prova contraria che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito, nel presupposto del mancato accertamento in concreto della dinamica dello scontro.
12. In merito, è stato precisato dalla Suprema Corte che “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile” (cfr. Cass. n. 7479
/2020, Cass. n. 23431/14, Cass. n. 12444/08 e Cass. n. 5671/00) ed ancora che “la presunzione di colpa prevista in egual misura a carico dei conducenti dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione meramente sussidiaria, operando solo quando è impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità, giacché opera solo ove non sia possibile l'accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità, con la conseguenza che, nel caso in cui risulti che l'incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno di essi e che, per converso, nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo è esonerato dalla presunzione suddetta e non è, pertanto, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno” (cfr. Cass. 29883/08 e Cass. n. 18631/15); infine che “In materia di responsabilità civile da sinistro stradale, l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno o dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo, influenti sulla dinamica del sinistro, non consente di stabilire la misura della incidenza causale della condotta, pur colposa, di ciascuno dei protagonisti nella determinazione dell'evento.” (cfr. Cass. n. 18479/15).
13. In forza della presunzione di cui all'art. 2054 c. 2 c.c., in breve, l'accertamento della colpa, anche se grave, di uno dei due conducenti non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione pagina 9 di 38 stradale ed i normali precetti della prudenza, al fine di escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico.
Infatti, l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054 c. 2 c.c. solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione (Cass. 299927/2024).
14. Ciò posto, venendo al di specie, si osserva come appaiano pacifici alcuni elementi, riscontrabili chiaramente sia dal verbale redatto dai Carabinieri di Torre De Picenardi (CR) intervenuti a seguito del sinistro (doc. 2 fascicolo attoreo), sia dai successivi rilievi effettuati tanto dal consulente Ing. nominato dal PM nel corso del procedimento Per_4 penale n. 622/2019 R.G.N.R. (doc. 3 fascicolo di parte convenuta), quanto dal consulente di parte attrice Ing. (doc. 5 fascicolo attoreo), quanto ancora dal CTU Ing. Per_5 Per_2 nominato nel corso del presente giudizio.
In particolare, è pacifico che il sinistro sia avvenuto lungo una strada comunale extraurbana composta da una carreggiata a doppio senso di circolazione, priva di linea di mezzaria e di larghezza di circa 4,30 mt nel punto dello scontro - ed in alcuni punti del tratto finanche meno larga, fino a 3,70 mt - in presenza di un fondo stradale asfaltato e al momento del sinistro asciutto, in condizioni meteorologiche di cielo sereno e con buona visibilità, a metà di una curva a sinistra priva di libera visuale, stante la presenza, all'epoca del sinistro, di folta vegetazione, ed in assenza, sempre all'epoca del sinistro, di segnaletica verticale e orizzontale.
Ancora, è pacifico che il limite di velocità sul tratto di strada era all'epoca del sinistro (ed è tutt'ora) di 90 km/h, non essendo presente segnaletica che indichi limiti differenti e trattandosi di strada extraurbana secondaria.
E' parimenti pacifico – non essendo mai emersa la circostanza contraria né nelle allegazioni delle parti, né negli accertamenti svolti dai vari periti, anche di parte, investiti della controversia - che entrambe le parti coinvolte nel sinistro abbiano mantenuto una velocità di marcia nettamente inferiore al limite di velocità predetto.
Infine, è pacifico che l'impatto si è verificato tra la parte anteriore sinistra del veicolo condotto dall'attore e la parte anteriore sinistra del veicolo condotto dalla convenuta, come emerge chiaramente dalla documentazione fotografica in atti (cfr. doc. 2 fascicolo attoreo ma anche a colori doc. 5 fascicolo attoreo e docc. fotografica allegata alla CTU).
pagina 10 di 38 15. A fronte di tali dati certi, le parti hanno fornito versioni della dinamica del sinistro differenti.
Nella tesi attorea, infatti, lo scontro sarebbe stato causato esclusivamente dalla condotta di guida della convenuta.
L'attore ha infatti allegato che, avvedutosi del sopraggiungere della convenuta a velocità sostenuta, egli avrebbe arrestato la propria marcia mantenendo la destra rigorosa, mentre
, a causa dell'eccessiva velocità, nel tentativo di accostare il più CP_1 possibile a destra a propria volta, perso il controllo del veicolo, avrebbe sbandato bruscamente a sinistra invadendo la corsia di marcia dell'attore, quando questi era ormai del tutto fermo.
Nella tesi difensiva di parte convenuta, invece, entrambe le parti avrebbero omesso di mantenere la destra rigorosa e sarebbe falso tanto che l'auto dell'attore fosse ferma al momento del sinistro, essendo stata anzi animata da una velocità finanche superiore a quella della convenuta, quanto che la convenuta viaggiasse ad una velocità sostenuta e non appropriata in relazione ai luoghi.
16. A fronte di tali contrapposte tesi, nel corso del presente procedimento è stata svolta
CTU cinematica, nominando a tal fine ausiliario l'Ing. Persona_2
L'espletamento della CTU si è reso necessario sul rilievo che, pur non negandosi l'astratta utilizzabilità nel giudizio civile, quale prova atipica, della consulenza elaborata su mandato del PM nel corso del procedimento penale già citato ed avente ad oggetto il medesimo fatto storico di cui è causa, le operazioni peritali non furono svolte in quella sede nel contraddittorio tra le parti e con la partecipazione dei relativi CTP.
Inoltre, gli esiti della perizia del consulente del PM, sono stati puntualmente e sistematicamente contestati da parte attrice, in forza delle valutazioni del proprio consulente di parte, che ha indicato esiti diametralmente diversi rispetto a quelli a cui pervenne il consulente del PM.
17. Orbene, letta la relazione peritale del CTU Ing. la scrivente ritiene Persona_2 che, a prescindere dalle osservazioni critiche del CTP di parte attrice e dalla stessa parte attrice mosse alla relazione, anche alla luce degli accertamenti svolti nel presente giudizio, si debba aderire alle valutazioni operate in sede penale con sentenza n. 715/2024 del
13.06.2024 dal Tribunale Penale di Mantova nel procedimento già citato (sentenza sopravvenuta nel corso del procedimento e prodotta al doc. 60 fascicolo attoreo) in merito all'impossibilità, sulla scorta degli elementi disponibili, di individuare l'esatta dinamica del sinistro ed una certa attribuzione delle rispettive responsabilità dei soggetti convolti.
18. Infatti, deve darsi atto di come il sinistro sia avvenuto in assenza di testimoni oculari e di come dunque la dinamica del sinistro possa essere ricostruita solo a partire da dati pagina 11 di 38 oggettivi riscontrati nei rilievi operati dai Carabinieri intervenuti a seguito del sinistro e dagli esiti dello scontro sulle vetture coinvolte.
19. Assume in particolare rilievo primario l'individuazione del punto d'urto tra i due veicoli.
Sul punto, appare significativo che anche il CTU Ing. come già il perito nominato Per_2 dal PM nel corso del procedimento penale predetto, abbia mostrato oggettive difficoltà ad individuare in modo puntuale e certo il reale punto d'urto, evidenziando come esso “è individuato dalla posizione dei frammenti a terra. In realtà i frammenti sono sparsi e addirittura il piccolo spoiler anteriore della Golf si trova oltre la linea di banchina sul lato destro rispetto alla direzione di marcia della Golf. Un frammento della griglia anteriore della Fiat Punto oltrepassa le ruote anteriore della Golf finendo sotto la Golf all'altezza del montante porta.” (cfr. pag. 11 CTU in atti).
E' dunque evidente come i rilievi relativi alla posizione dei frammenti, la più alta concentrazione dei quali è peraltro collocata nella zona centrale della carreggiata, come emerge dalla documentazione fotografica già citata e presente in atti, non possano consentire di rintracciare con certezza o comunque con un ragionevole margine di approssimazione l'esatto punto d'urto.
Può piuttosto riscontrarsi una zona d'urto relativamente ampia, specie in proporzione alle dimensioni ridotte della carreggiata.
20. Ancora, assume rilievo la ricostruzione della traiettoria dei veicoli in marcia.
Eppure anche in merito da essa non v'è alcuna prova certa, in assenza di testimoni oculari o di tracce di frenate sull'asfalto riscontrate dai Carabinieri che hanno effettuato i rilievi nell'immediatezza.
21. Dunque, risulta esservi un importante margine di incertezza in merito all'individuazione della traiettoria e della posizione dei veicoli al momento dell'urto, desumibile in base all'individuazione del punto d'urto, elementi che, insieme all'accertamento della posizione di quiete in cui gli stessi veicoli si sono trovati all'esito del sinistro, appaiono il punto di partenza indefettibile di ogni altro calcolo, effettuabile da qualsivoglia perito, al fine di accertare sia la velocità mantenuta dai veicoli medesimi prima del sinistro, sia più in generale la condotta di guida da parte dei relativi conducenti, con particolare riferimento alla tenuta dell'uno e dell'altro della destra rigorosa.
Considerata poi la scarsa ampiezza della carreggiata - di soli 4,30 mt, a fronte di una larghezza complessiva dei due veicoli di circa 3,40 mt, con conseguenti soli 0,50 mt. di spazio utile per evitare l'urto - e considerato l'andamento curvilineo della carreggiata, può affermarsi con certezza che un minimo errore nell'individuazione del punto d'urto, anche di pagina 12 di 38 pochi centimetri, possa inficiare integralmente i successivi calcoli, conducendo a risultati potenzialmente molto divergenti.
Un certo margine di errore, nel caso di specie, non può certo escludersi ed anzi deve ritenersi altamente verosimile stante il posizionamento diffuso dei frammenti sulla carreggiata.
22. Posto dunque che, pacificamente, entrambi i conducenti hanno mantenuto una velocità ben inferiore del limite previsto di 90 km/h e ritenuta l'insufficienza degli elementi assunti al fine di accertare, con un sufficiente margine di certezza, la reale velocità di marcia delle parti e se questa fosse o meno consona rispetto allo stato dei luoghi, nonché l'effettiva posizione di entrambi i veicoli sulla carreggiata subito prima dell'urto, con particolare riferimento al fatto che le stesse abbiano o meno mantenuto la destra rigorosa, si ritiene non possa dirsi superata la presunzione di responsabilità solidale di entrambe le parti in pari misura nella causazione del sinistro di cui all'art. 2054 c. 2 c.c.
23. A ciò si aggiunga che lo stesso CTU Ing. analizzata la documentazione in atti Per_2 ed a seguito di sopralluogo, ha evidenziato come: “Analizzando le immagini del sinistro riportate in atti, si vede che all'epoca era presente, ai lati della strada, una folta vegetazione, di altezza valutata dagli accertatori in circa 4,3 metri. Dalle immagini presenti in atti è difficile valutare se tale vegetazione precludeva o meno o in quale parte la visibilità del tratto di strada successivo (si ricorda l'andamento curvilineo). Tale vegetazione oggi non è più presente, pertanto le considerazioni in merito alla visibilità offerta ai conducenti possono essere fatte solo attraverso la documentazione fotografica in atti” (cfr. pag. 9 relazione tecnica in atti).
Non è stato dunque possibile valutare con certezza neppure la possibilità del reciproco avvistamento in lontananza dei veicoli o comunque stabilire se e a che distanza dal punto d'urto i due conducenti avessero avuto modo di avvedersi del pericolo rappresentato dalla vettura proveniente dal senso opposto, al fine di intervenire sulla propria condotta di guida ed evitare il sinistro, anche arrestando la propria marcia.
Non può dunque ritenersi raggiunta alcuna prova pure in merito all'evitabilità del sinistro attraverso una condotta maggiormente diligente e prudente di uno o entrambi i conducenti.
D'altronde, come correttamente rilavato in sede penale, dalla sola verificazione dell'evento lesivo non può certo inferirsi che la condotta di guida di entrambi gli automobilisti coinvolti non fosse idonea a prevenire il pericolo verificatosi.
24. Dunque, alla luce dei principi giurisprudenziali esposti e delle considerazioni svolte in merito agli elementi istruttori raccolti, deve ritenersi operante nel caso di specie la presunzione di pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro ai sensi dell'all'art. 2054 c. 2 c.p.c.
pagina 13 di 38 25. Ciò determina ai sensi dell'art. 1227 c.1 c.c. la diminuzione dell'eventuale risarcimento spettante agli attori in misura pari alla gravità della colpa del danneggiato principale nella causazione del sinistro, ossia nella misura del 50%.
26. Sul danno non patrimoniale subito dall'attore in Parte_1 conseguenza del sinistro – danno biologico, morale e personalizzazione
27. Prima di procedere all'esame della domanda risarcitoria formulata dall'attore occorre una breve disamina sulla consulenza tecnica svolta dalla Parte_1 medica legale dott.ssa , nominata nel corso del presente giudizio. Persona_3
28. A seguito dell'esame della documentazione sanitaria versata in atti e della visita svolta sul periziando, la consulente ha accertato che l'attore, a seguito del sinistro di cui è causa, ha riportato “un severo traumatismo contusivo cervicale caratterizzato da frattura C6-C7 con listesi anteriore, frattura delle articolazioni posteriori dello stesso livello ed interessamento contusivo del midollo spinale con livello funzionale C3. Tale patologia necessitava nell'immediato di intervento neurochirurgico di stabilizzazione C6-C7 con approccio anteriore e fissaggio con cage e placca e viti somatiche, che era eseguito in data 19.05.2018” (cfr. pagg. 56 ss CTU in atti).
L'ausiliaria ha accertato altresì che, a seguito di un lungo periodo di degenza e di vari trattamenti medici, polispecialistici e riabilitativi, “il severo quadro menomativo si stabilizzava […]in una condizione di tetraparesi spastica incompleta con vescica e intestino neurologici associata ad una importante forma di dolore neuropatico in polifarmacoterapia. Allo stato attuale, il paziente presenta in particolare importanti cloni spontanei evocabili durante il movimento attivo e i cambi di postura, oltre che di notte. Si rileva ipostenia ai quattro arti, con difficoltà nei movimenti fini delle dita delle mani, e ipoestesia tattile-dolorifica da C3 in giù. Lamenta altresì sintomatologia dolorosa costante a livello della nuca e delle spalle, meglio controllata anche se non risolta dall'assunzione di cannabis. Presenta inoltre quadro di neurovescica che gestisce con autocateterismi, e di neurointestino con terapia farmacologica e clisteri a giorni alterni. Il paziente necessita di continua assistenza da parte di terzi nello svolgimento di qualsiasi attività di vita quotidiana, dall'igiene personale alla gestione della casa alla nutrizione. La deambulazione così come i passaggi posturali risultanoimpossibili senza aiuto di terzi e gli spostamenti sono praticati esclusivamente con l'utilizzo di carrozzina all'interno dell'abitazione e free rider all'esterno. Infine, il sig. riferisce difficoltà nella Pt_1 deglutizione e nella favella.” (cfr. pagg. 56 ss CTU in atti).
A fronte di tali accertamenti, la CTU, proseguendo nella sua disamina, ha dunque rilevato l'esistenza di conseguenze permanenti sulla salute del paziente, illustrando come egli mostri tutt'ora “un quadro menomativo caratterizzato da una lesione midollare incompleta (AIS D C3) e tetraparesi spastica con ipertono e vescica/intestino neurologici. La funzione cognitiva è conservata sebbene il tono dell'umore appaia deflesso. Al severo danno dal
pagina 14 di 38 punto di vista neurologico, si aggiungeva altresì la grave componente algologica caratterizzata da dolori neuropatici, non responsivi alla terapia tradizionale. […] Attualmente, necessita quotidianamente di continua assistenza da parte di terzi nelle ADL e IADL. La deambulazione è resa impossibilitata oltre che dall'ipostenia anche dalla presenza di clonie altamente invalidanti, per cui è necessario l'utilizzo della carrozzina. La minzione richiede l'ausilio di autocateterismi (4-5/die) e terapia alfa-litica, mentre l'alvo è gestito con clismi e Movicol a giorni alterni. Gli aspetti di vita quotidiana e dinamico- relazionali risultano quindi fortemente compromessi, come oggettivamente rilevabile anche
“ictu oculi”. L'infortunato risulta infatti completamente privato della propria autonomia sia nella gestione del sé, che nella deambulazione, che negli aspetti ludico-lavorativi”.
29. Ciò ho indotto la CTU a quantificare il danno biologico permanente nella misura dell'80%, “sulla scorta di una complessiva valutazione medico-legale e sintesi ragionata dei dati disponibili, prendendo come riferimento valutativo i parametri indicati da SIMLA
(Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni), Linee Guida per la valutazione del danno alla persona in ambito civilistico, Giuffré Editore, 2016. Le tabelle relative ai parametri previsti sulla lesione midollare dalle Linee Guida edite dalla SIMLA prevedono un'ampia forchetta valutativa per quanto riguarda la tetraparesi, fra 60% e 90% a seconda del deficit funzionale” (cfr. pag. 66 ss CTU in atti).
La CTU ha inoltre riscontrato come “Il livello di sofferenza patito dal paziente è da intendersi cronicizzato in un grado elevato in relazione ai postumi obiettivati ed alla loro incidenza su tutte attività di vita.” (cfr. pag.67 CTU in atti).
30. La CTU ha infine quantificato un danno da invalidità totale temporanea di 220 giorni, relativo alla lunga degenza del paziente in ambiente ospedaliero, che si è protratta dal
18.05.2018 al 19.12.2018.
Tale periodo, secondo la CTU, fu connotato da una sofferenza soggettiva elevatissima e da un severo dolore neuropatico di difficile gestione sul piano terapeutico, testimoniati dalla massiccia terapia antalgica, anche a base di oppiacei, somministrata al paziente nelle varie fasi di ricovero ed ampiamente riscontata dalla CTU nella documentazione medica in atti
(cfr. pagg. 58 ss CTU in atti).
31. Alle tali valutazioni operate dalla CTU medico-legale entrambi i CTP hanno sostanzialmente aderito, non formulando osservazioni di merito o metodo, ed anche a parere della scrivente esse appaiono ragionevoli, coerenti logicamente e scientificamente rigorose e motivate, dunque pienamente condivisibili.
32. Così individuato il danno non patrimoniale biologico e da sofferenza soggettiva (c.d. danno morale) sofferto dall'attore, la scrivente ritiene puntualmente allegati e provati anche i presupposti per la richiesta personalizzazione del danno.
pagina 15 di 38 33. Sul punto, appare condivisibile il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale già la liquidazione del danno biologico permanente è di per sé un ristoro per equivalente delle conseguenze che la lesione della salute ha avuto sulla vita quotidiana.
Dunque, “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (ex multis Cass. 28988/2019).
In breve, per pretendere la maggiorazione della misura standard del risarcimento non basta allegare che i postumi abbiano inciso sulla vita quotidiana della vittima - pregiudizio già ristorato dalla semplice monetizzazione dell'invalidità permanente - essendo necessario piuttosto allegare e provare che i postumi abbiano inciso sulla vita quotidiana della vittima in misura differente e maggiore rispetto a tutte le altre persone della stessa età e dello stesso sesso, che abbiano sofferto postumi di identica misura (arg. da Cass. 5865/2021).
34. Nel caso di specie, parte attrice ha posto a fondamento della domanda di personalizzazione la circostanza che i gravissimi esiti del sinistro abbiano inciso in modo ancor più profondo sulle sue abitudini di vita dell'attore, in quanto egli era, prima del sinistro, un soggetto estremamente attivo e dinamico e si è improvvisamente trovato privato di qualsiasi autonomia, nella deambulazione e nella cura di sé, avendo perso così non solo la capacità di svolgere la propria attività lavorativa, essendo stato licenziato dopo il decorso del periodo di comporto, ma anche di coltivare attività extra lavorative ed hobby da sempre svolti e relazioni amicali e sentimentali.
In particolare, l'attore ha allegato e provato di aver svolto per anni attività hobbistica e di volontariato, quale socio attivo della cooperativa E.E. Dugoni, e di essere per anni stato in possesso del brevetto di bagnino, prestando, di domenica e nei giorni festivi, proprio l'attività di bagnino presso le piscine Airone della società sportiva Settefrati Libertas di Goito.
35. Tanto la partecipazione attiva e costante alle attività sociali ed agli eventi organizzati dalla cooperativa E.E. Dugoni, quanto l'attività di bagnino volontario sono state integralmente abbandonate a causa degli esiti del sinistro, secondo quanto confermato dai testi e entrambi escussi all'udienza del 12.01.2022 (cfr. Testimone_1 Testimone_2 verbale udienza cit.).
pagina 16 di 38 36. Inoltre, deve ritenersi provato, sulla base del senso comune e secondo l'id quod plerumque accidit, che l'impossibilità di intraprendere una relazione sentimentale e sessuale completa ed appagante e di poter procreare risulti particolarmente gravosa nel caso di specie, in cui il danneggiato, che non risulta essere mai stato sposato o stabilmente legato da relazione affettiva con altra persona, né risulta aver mai avuto figli, si è visto definitivamente deprivato di tali prospettive e possibilità, in un'età della vita che, per un uomo, non avrebbe certo precluso la prospettiva di una stabile relazione o della procreazione.
37. Accertata l'esistenza e l'entità del danno non patrimoniale subito dall'attore nelle componenti di danno biologico e morale e ritenuti sussistenti i presupposti per l'ulteriore personalizzazione del danno, si può procedere alla materiale liquidazione delle varie voci di danno non patrimoniale richieste dall'attore Parte_1
38. Orbene, il danno non patrimoniale da invalidità permanente deve essere liquidato in applicazione delle nuove Tabelle dell'Osservatorio sul diritto civile del Tribunale di Milano del 2024.
Esso deve dunque quantificarsi tenendo conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (52 anni) ed avendo come base di calcolo il valore del “punto” base delle Tabelle predette, relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale (c.d. danno biologico permanente), aumentato in riferimento alla componente di danno non patrimoniale morale, relativa alla “sofferenza soggettiva”, di una percentuale ponderata pari al 50%, fissata dalle Tabelle predette in caso di invalidità accertate tra il 35 ed il 100 %.
Oltre a ciò, alla luce di quanto esposto nei capi precedenti, dovrà operarsi una ulteriore personalizzazione al 25% della sola componente del danno biologico.
39. Il danno non patrimoniale comprensivo delle componenti di danno biologico, danno morale da “sofferenza soggettiva” e personalizzazione risulta così pari ad Euro 977.998,00 complessivi.
40. Al contempo, il danno biologico liquidabile a titolo di invalidità totale temporanea deve calcolarsi considerando il punto base di 115,00 Euro per ciascun giorno di invalidità totale e provvedendo all'aumento massimo del 50%, considerando le allegate e comprovate peculiarità del caso di specie, in termini di elevatissima sofferenza morale soggettiva ed in termini di peculiarità dei postumi sulla vita dinamico-relazionale del danneggiato come già ampiamente esposti, poi moltiplicando il risultato per 220 giorni accertati dalla CTU di effettiva invalidità totale.
41. Il danno non patrimoniale da invalidità totale temporanea risulta così pari ad Euro
38.060,00.
pagina 17 di 38 42. Dunque, il totale liquidabile a titolo di danno da invalidità permanente e temporanea risulta pari a complessivi Euro 1.016.058,00.
43. Considerata la presunzione di eguale responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, ai sensi dell'art. 1227 c. 1 c.c., l'importo risarcibile in questa sede a titolo di danno non patrimoniale deve considerarsi pari ad Euro 508.029,00 Euro (ossia pari al 50% di Euro 1.016.058,00).
44. Poiché la suddetta somma costituisce l'equivalente monetario attuale di un danno all'integrità fisica e di danni non patrimoniali originati da fatto illecito risalente negli anni, la stessa va devalutata alla data del fatto, ossia al 18.05.2018, e successivamente rivalutata annualmente applicando gli interessi al tasso di legge, sulla somma annualmente rivalutata, fino all'effettivo soddisfo, al fine di compensare il danneggiato anche del danno da ritardo, vista la mora ex re sui debiti di valore.
La somma così rivalutata, comprensiva degli interessi dal fatto all'odierna liquidazione, è dunque pari ad Euro 555.543,12.
45. Da ultimo, si osserva come appaia inammissibile in questa sede la domanda, formulata tardivamente da parte attrice di risarcimento dell'ulteriore voce di danno non patrimoniale da riduzione dell'aspettativa di vita, mai richiesta tempestivamente né allegata negli atti introduttivi o comunque nei termini previsti dalla legge per lo spirare delle preclusioni assertive.
46. Sulla questione del concorso colposo del danneggiato per erroneo utilizzo delle cinture di sicurezza ai sensi dell'art. 1227 c. 2 c.c.
47. Nei precedenti capi, si è già evidenziato come nel corso della CTU cinematica, la scrivente abbia rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 101 c. 2 c.p.c. la questione, emersa per la prima volta nel corso delle operazioni peritali su rilievo dell'ausiliario, relativa al possibile mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del danneggiato in occasione del sinistro.
48. Appare a questo punto opportuno evidenziare come, nel caso di specie, la stessa non assuma in concreto rilievo né ai sensi dell'art. 1227 c. 1 c.c., né ai sensi dell'art. 1227 c. 2
c.c.
49. Senza dover entrare nel merito del fatto che l'attore indossasse o meno correttamente la cintura di sicurezza al momento del sinistro, appare infatti dirimente il fatto che, nel corso dell'istruttoria, sia emerso come, nel caso di specie, non ricorra né l'ipotesi in cui la condotta del danneggiato abbia contribuito a cagionare la lesione iniziale ovvero abbia inciso sul rapporto di causalità materiale con il danno-evento (art. 1227 c. 1 c.c.), né l'ipotesi in cui l'eventuale condotta negligente del danneggiato possa aver aggravato la pagina 18 di 38 lesione iniziale ovvero abbia influito sul rapporto di causalità giuridica con il danno- conseguenza (art. 1227 c. 2 c.c.).
La CTU medico-legale, in particolare, ha escluso ogni rilievo causale nel generare o aggravare il danno occorso al danneggiato del fatto che egli indossasse o meno la cintura di sicurezza.
Si legge infatti nella CTU medico-legale, testualmente, che: “Il danno subito era indiscutibilmente causato da un violento movimento di flesso-estensione del rachide cervicale a tipo “frustata” conseguente all'evento traumatico. Va a tal fine considerato che, da un punto di vista cinematico, la cintura di sicurezza, con la sua “striscia” addominale e quella trasversale, rende il tronco solidale al sedile, lasciando quindi il segmento cervicale, assile per sua conformazione anatomica, libero e maggiormente passivo alle sollecitazioni sul piano sagittale: questo è quanto si è verificato nel caso in oggetto ove a seguito del forte impatto tra due auto e dell'energia cinetica dispiegatasi all'interno della celletta abitativa si è prodotta una violenta flesso-estensione dello stelo cervicale. L'eventuale allacciamento della cintura di sicurezza, dunque, con ogni ragionevolezza, non avrebbe in linea teorica modificato la dinamica cinetica lesiva e quindi l'entità delle lesioni subite dal (cfr. pag. 71 ss CTU in atti). Pt_1
La dott.ssa , dunque, conclude sostenendo che “la lesione vertebro-midollare Per_3 documentata nel caso di specie, proprio in relazione alla sua sede (lesione midollare in corrispondenza del fulcro di flesso-estensione del collo sul tronco), si sarebbe comunque potuta realizzare anche nell'ipotesi che il IG. avesse indossato regolarmente il Pt_1 dispositivo di sicurezza.”
50. Tale valutazione appare condivisibile, in quanto rigorosa logicamente e scientificamente, circostanza avvalorata dal fatto che nessuna osservazione è pervenuta dai CTP delle rispettive parti in merito alla correttezza logica e scientifica dei predetti assunti.
51. In breve, la questione della cintura di sicurezza appare del tutto superflua ed ininfluente ai fini del decidere, sia in merito al giudizio di imputazione causale del danno, sia in merito al giudizio relativo al rispetto da parte del danneggiato del dovere di correttezza che gli impone di comportarsi in modo diligente per evitare il danno scaturito dal fatto illecito, non giustificando in alcun modo né una riduzione del risarcimento, né l'esclusione dello stesso per le eventuali conseguenze dannose che il danneggiato avrebbe potuto evitare.
52. Sui danni patrimoniali subiti dall'attore Parte_1
53. Venendo ai danni patrimoniali di cui l'attore ha chiesto il Parte_1 risarcimento, si osserva quanto segue.
54. Quanto alle spese mediche, di riabilitazione ed assistenza che l'attore ha allegato di aver sostenuto e per le quali ha formulato domanda risarcitoria, esse appaiono documentate pagina 19 di 38 e di certo congrue - anche sulla base dell'attento esame della documentazione versata in atti da parte della CTU medico-legale - per un totale di Euro 8.787,24 (cfr. per il dettaglio delle predette spese pagg. 67 ss CTU in atti).
55. Risultano altresì prodotte dall'attore ulteriori ricevute per acquisto di farmaci e visite mediche non meglio specificate per complessivi Euro 725,40.
Appare condivisibile, anche sul punto, la valutazione operata dalla CTU medico-legale in merito alla altamente verosimile riconducibilità di tali spese alle esigenze cliniche insorte a seguito del sinistro, “essendo l'anamnesi farmacologica del muta in epoca Pt_1 antecedente il sinistro” (cfr. pag. 69 CTU in atti).
56. L'attore ha inoltre documentato di aver sostenuto nel corso del 2024 o comunque di essersi impegnato a sostenere per tutto il 2024, in forza del contratto di lavoro a tempo indeterminato di assistenza alla persona stipulato con la sorella Parte_2 decorrere dal 12.12.2023, spese ulteriori di assistenza alla persona per Euro 18.645,00 (doc.
58 e 59 fascicolo attoreo).
La documentazione a suffragio delle predette spese, sebbene depositata oltre le preclusioni istruttorie, è da considerarsi tempestiva, trattandosi di documenti formati successivamente alla scadenza dei termini istruttori.
57. Le somme liquidabili a titolo di danno emergente per spese mediche, riabilitative e di assistenza devono dunque essere quantificate complessivamente in Euro 28.157,64, con la conseguenza che il danno risarcibile, pari al 50% delle predette spese, stante la presunzione di concorso di colpa tra i conducenti dei veicoli coinvolti ai sensi dell'art. 1227 c. 1 c.p.c., è pari ad Euro 14.078,82.
58. Poiché la suddetta somma costituisce l'equivalente monetario attuale di un danno all'integrità fisica e di danni non patrimoniali originati da fatto illecito risalente negli anni, la stessa va devalutata alla data del fatto, ossia al 18.05.2018, e successivamente rivalutata annualmente applicando gli interessi al tasso di legge, sulla somma annualmente rivalutata, fino all'effettivo soddisfo, al fine di compensare il danneggiato anche del danno da ritardo, vista la mora ex re sui debiti di valore.
La somma così rivalutata, comprensiva degli interessi dal fatto all'odierna liquidazione, è dunque pari ad Euro 15.395,54.
59. Quanto invece alle spese mediche, riabilitative e di assistenza future, il cui risarcimento è stato pure chiesto dall'attore, si ritiene che trovi applicazione il principio giurisprudenziale consolidato per cui il danno permanente futuro, consistente nella necessità di sostenere una spesa periodica vita natural durante deve essere liquidato, ai sensi dell'art. 1223 c.c., stimando il costo presumibile delle prestazioni di cui la vittima avrà bisogno in considerazione delle menomazioni da cui è afflitta, rapportato alla durata pagina 20 di 38 presumibile dell'esborso e, quindi, per il numero di anni che lo stesso verrà sopportato (tra le altre: Cass. 11393/2019; Cass. n. 17815/2019; Cass. n. 13881/2020; Cass. n. 13727/2022;
Cass. n. 16844/2023), sul presupposto che “in tema di danno futuro causato da invalidità permanente, ai fini della liquidazione rileva non la speranza di vita media nazionale ma la prognosi di durata della vita dello specifico soggetto danneggiato” (cfr. Cass 11393/2019).
60. Tale principio, a ben vedere, non confligge con la diversa conclusione a cui la giurisprudenza è giunta con riferimento al danno patrimoniale futuro da mancata remunerazione dell'attività lavorativa - da liquidarsi mediante costituzione di una rendita vitalizia parametrata sull'aspettativa di vita media e frutto della moltiplicazione del reddito perduto per un adeguato ed affidabile coefficiente di capitalizzazione.
Nelle due ipotesi, infatti, vengono in rilievo, secondo la distinzione posta dallo stesso art. 1223 c.c., danni diversamente caratterizzati.
Nel caso di danno patrimoniale futuro da mancata remunerazione dell'attività lavorativa si tratta di un “mancato guadagno” e, quindi, della perdita di una utilità futura che il danneggiato avrebbe acquisito se fosse rimasto in vita e nel pieno delle proprie capacità più
a lungo, ciò che gli è stato impedito dall'illecito.
Nel diverso caso di danno patrimoniale futuro per spese di assistenza o mediche si configura invece un “danno emergente” (cfr. Cass. 7815/2019), ossia un esborso che sarà necessario sostenere, ma soltanto finché si è in vita, per cui il sopraggiungere della morte, anche se per effetto dell'illecito, farà comunque cessare quella perdita patrimoniale, con la conseguenza che non sarà più apprezzabile l'esistenza di un danno risarcibile (arg. da Cass. 31684/2024)
61. Ciò posto in linea teorica, venendo al caso di specie, la CTU medico-legale ha motivatamente e condivisibilmente quantificato per il danneggiato un'aspettativa di vita fino al 76esimo anno d'età, ossia di circa 4,5 anni inferiore rispetto all'aspettativa di vita media per i soggetti di sesso maschile, dovendosi qui ritenere integralmente richiamate le valutazioni statistiche ed epidemiologiche poste a fondamento della predetta valutazione
(cfr. docc. 71 ss CTU in atti), mai peraltro oggetto di osservazioni critiche da parte dei
CTP.
62. A fronte di ciò, si osserva che l'entità degli esborsi mensili per spese mediche e riabilitative, così come pure per quelle di assistenza personale al danneggiato, non possono che calcolarsi tramite una valutazione equitativa, che tenga conto dell'entità delle spese già documentate in atti e già sostenute dall'attore, anche in forza di prescrizioni mediche, e della altamente verosimile persistenza dell'esigenza di sostenere tali spese vita natural durante, considerato che gli esiti del sinistro sono ormai stabili, non curabili ed anzi verosimilmente suscettibili di peggioramento, specie senza un costante percorso di riabilitazione ed assistenza.
pagina 21 di 38 Appare dunque equo quantificare in Euro 155,00 mensili le verosimili spese mediche future, anche sulla base delle prescrizioni prodotte in atti da parte attrice, ed in Euro 180,00 mensili, pari ad Euro 45,00 a seduta per almeno una seduta a settimana, ad integrazione degli accessi in riabilitazione offerti gratuitamente dal SSN, le spese riabilitative future.
63. Individuate tali basi di calcolo, la spesa complessiva futura deve quantificarsi avendo come paradigma temporale il periodo che intercorre tra la presente pronuncia (posto che le spese eventualmente sostenute fino al momento della sentenza non possono essere qualificate come “spese future” trattandosi di danno emergente che va rigorosamente provato con dimostrazione degli importi effettivamente sostenuti), fino al raggiungimento del 76esimo anni d'età dell'attore, dunque per complessivi 17 anni.
64. Il totale liquidabile sulla base di tali coordinate risulta dunque pari ad Euro 31.620,00 a titolo di spese mediche future (155,00 Euro mensili per 204 mesi, pari ad anni 17) ed Euro
36.720,00 a titolo di spese di riabilitazione future (180,00 Euro mensili per 204 mesi, pari ad anni 17).
65. Parimenti, non può dubitarsi che, stante la evidente incapacità dell'attore di attendere in autonomia a qualsiasi incombenza quotidiana – tra cui anche la cura e l'igiene personale, la vestizione e l'alimentazione (cfr. in termini pag. 66 CTU medico-legale in atti) - e stante la conseguente esigenza di assistenza costante alla propria persona, possa parimenti risarcirsi il presumibile costo futuro di assistenza che l'attore dovrà sostenere vita natural durane.
66. Orbene, l'attore ha, nel corso del giudizio, allegato di sostenere, quantomeno dal 12.12.2023, un costo annuo totale per oneri di assistenza di Euro 18.245,00, avendo regolarmente assunto come badante convivente la sorella, odierna attrice, Parte_2 per costi pari a circa 1.520,00 Euro mensili.
[...]
Tale parametro di spesa deve essere ritenuto congruo e utilizzato come idonea base del calcolo – necessariamente equitativo - per quantificare il danno futuro che verrà a prodursi in capo all'attore per spese di assistenza personale, tenendo conto che, come ampiamente osservato, le condizioni dell'attore sono stabili e rendono necessaria un'assistenza pressoché costante e continuativa nel corso della giornata.
La spesa futura così calcolata risulta, peraltro, finanche inferiore a quanto prospettato dallo stesso attore nei propri atti introduttivi sulla base calcolo elaborato dal CAF (doc. 44 a e 44
b fascicolo attoreo), in cui si quantificava in Euro 1.379,00 al mese i costi per un servizio di assistenza a tempo pieno, per 54 ore settimanali, da parte di badante convivente, oltre 760,00 Euro mensili per assistenza sostitutiva nei riposi settimanali dell'assistente titolare, per 18 ore settimanali, per complessivi 2.139,00 Euro mensili, dunque per totali 25.688,00
Euro annui circa.
pagina 22 di 38 Dunque, appare equo quantificare, in via equitativa, il danno futuro per spese di assistenza i
Euro 310.165,00 (pari ad Euro 18.245,00 per 17 anni di aspettativa di vita).
67. Il totale danno futuro per spese mediche, di riabilitazione ed assistenza liquidabile deve dunque quantificarsi in Euro 378.505,00, dunque, ai sensi dell'art. 1227 c. 1 c.c., il totale di fatto risarcibile in questa sede risulta pari ad Euro 189.252,50 (pari al 50% del totale astrattamente liquidabile).
68. Poiché la suddetta somma costituisce l'equivalente monetario attuale di un danno all'integrità fisica e di danni non patrimoniali originati da fatto illecito risalente negli anni, la stessa va devalutata alla data del fatto, ossia al 18.05.2018, e successivamente rivalutata annualmente applicando gli interessi al tasso di legge, sulla somma annualmente rivalutata, fino all'effettivo soddisfo, al fine di compensare il danneggiato anche del danno da ritardo, vista la mora ex re sui debiti di valore.
La somma così rivalutata, comprensiva degli interessi dal fatto all'odierna liquidazione, è dunque pari ad Euro 206.952,62.
69. Venendo infine agli ulteriori danni patrimoniali di cui l'attore Parte_1 ha chiesto il risarcimento, la scrivente osserva preliminarmente come nessuna voce di danno può essere liquidata con riferimento al valore ante sinistro della vettura di proprietà dell'attore.
E' infatti pacifico che l'attore abbia già ricevuto il 50% del valore dell'auto danneggiata nel sinistro, di cui egli avrebbe diritto in proporzione all'incidenza della propria colpa, dalla propria compagnia assicuratrice a titolo di risarcimento diretto Controparte_5
(doc. all. 9),
70. Deve invece essere accolta la domanda di risarcimento delle spese di trasporto e deposito della vettura coinvolta nel sinistro, quantificate in atto di citazione in Euro 244,00 complessive.
Le stesse sono infatti documentate tramite il deposito della fattura emessa dalla Parte_5
(doc. 20 fascicolo attoreo).
[...]
In merito a tale domanda risarcitoria, infatti, parte convenuta non ha preso posizione, neppure contestando la documentazione prodotta a fondamento della stessa.
71. Parimenti, appaiono risarcibili le competenze legali pari ad Euro 5.158,40 sostenute per l'assistenza stragiudiziale nella gestione del sinistro, documentate come da notula prodotta in atti (doc. 22 fascicolo attoreo), mai contestata da parte convenuta.
Deve infatti aderirsi all'orientamento, di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. 14444 /2021, ma anche Cass. 6422/2017) per il quale “In caso di sinistro stradale,
pagina 23 di 38 qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l'intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento.”
Nel caso di specie, l'attività stragiudiziale svolta non già da uno studio di infortunistica, bensì dal difensore di fiducia dell'attore è stata di certo utile a perorare le domande risarcitorie dell'attore.
72. Ai sensi dell'art. 1227 c. 1 c.p.c., anche con riferimento alle somme risarcibili a titolo di spese di trasporto e deposito della vettura incidentata e spese di assistenza legale stragiudiziale, esse devono essere ridotte del 50%, dunque in tal caso l'importo complessivo risarcibile è pari ad Euro 2.701,20.
73. Poiché la suddetta somma costituisce l'equivalente monetario attuale di un danno all'integrità fisica e di danni non patrimoniali originati da fatto illecito risalente negli anni, la stessa va devalutata alla data del fatto, ossia al 18.05.2018, e successivamente rivalutata annualmente applicando gli interessi al tasso di legge, sulla somma annualmente rivalutata, fino all'effettivo soddisfo, al fine di compensare il danneggiato anche del danno da ritardo, vista la mora ex re sui debiti di valore.
La somma così rivalutata, comprensiva degli interessi dal fatto all'odierna liquidazione, è dunque pari ad Euro 2.953,84.
74. Complessivamente il danno non patrimoniale e patrimoniale risarcibile all'attore dunque pari ad Euro 780.845,12. Parte_1
75. Sulla compensatio lucri cum damno
76. La c.d. compensatio lucri cum damno opera, nell'ambito della struttura dell'illecito contrattuale ed extracontrattuale, sul piano della causalità giuridica, ossia come strumento di selezione delle conseguenze dannose dell'illecito, determinando la compensazione dei vantaggi e dei danni derivanti dal medesimo fatto illecito, stante la funzione eminentemente compensativa della responsabilità civile, basata sulla c.d. teoria differenziale, in virtù della quale il danno risarcibile deve essere quantificato in ragione della differenza tra l'entità del patrimonio attuale del danneggiato e la consistenza che esso avrebbe avuto in mancanza dell'illecito (ex multis Cass. 23123/2023).
pagina 24 di 38 Il principio - sancito dall'art. 1241 c.c. in relazione ai successivi artt. 1223 e 2043 c.c. - opera in particolare quando il vantaggio economico sia arrecato direttamente dal medesimo fatto concreto che ha prodotto il danno, ossia quando l'incremento patrimoniale che il danneggiato ottiene sia una conseguenza immediata e diretta del comportamento illecito che cagiona il danno ma non anche quando il vantaggio, del cui valore economico si chieda l'imputazione in conto al valore economico del pregiudizio, derivi non dal suddetto comportamento illecito, ma da circostanze ad esso del tutto estranee.
77. Nel caso di specie, in primo luogo, parte attrice ha allegato di aver percepito, dall' una somma di Euro 687.686,94 (cfr. doc. 15 fascicolo attore, ma anche doc. 6 CP_3 fascicolo convenuto), comprensiva tanto del risarcimento del danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa e mancato guadagno, quanto di danno biologico.
Dalla documentazione in atti e proveniente dall' alla voce del danno biologico è, in CP_3 particolare, imputabile la sola somma di Euro 215.084,88, pacificamente trattenuta dall'attore a titolo di acconto sul maggior danno biologico risarcibile.
Considerato che in questa sede nessuna domanda risarcitoria è stata formulata dall'attore a titolo di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa o da mancato guadagno, avendo parte attrice chiesto il risarcimento del solo danno non patrimoniale e di danni patrimoniali pacificamente diversi da quelli già liquidati dall' , contrariamente a CP_3 quanto sostenuto da parte convenuta, la decurtazione dal risarcimento spettante all'attore dovrà limitarsi alla sola somma di Euro 215.084,88, già ricevuta da Parte_1
parziale risarcimento del danno biologico subito all'esito del sinistro.
[...]
78. Sul punto, non appare meritevole di accoglimento la richiesta attorea, formulata in sede di comparsa conclusionale, di ridurre del 50% l'importo delle elargizioni ricevute dall' a titolo di danno biologico da detrarre alla somma ritenuta in questa sede CP_3 risarcibile, alla luce dell'accertata pariteticità della responsabilità nella causazione del sinistro.
Tale operazione, infatti, appare contraria a logica e equità: dimezzare la somma da detrarre al risarcimento spettante all'attore a titolo di danno biologico in quanto già percepita dall' , infatti, comporterebbe un arricchimento ingiustificato dell'attore, che godrebbe CP_3 di una duplicazione del risarcimento del danno biologico subito.
79. In secondo luogo, nel corso del procedimento, è emerso che la compagnia assicuratrice convenuta abbia corrisposto a l'ulteriore somma di Euro Parte_1
245.197,48, trattenuta pacificamente dall'attore a titolo di acconto (cfr. pag. 25 memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. di parte attrice e doc. 34 fascicolo attoreo).
Anch'essa dovrà dunque essere decurtata dal totale risarcibile.
pagina 25 di 38 80. Infine, è pacifico che l'attore abbia incassato l'ulteriore somma di Euro 70.000,00 quale indennizzo conseguente all'azionamento di una polizza infortuni privata stipulata con altro assicuratore.
La circostanza non è stata contestata dall'attore, che tuttavia ha argomentato nel senso della cumulabilità tra l'indennizzo ricevuto dall'assicurazione privata ed il risarcimento integrale da parte dei convenuti del danno subito, sul presupposto dell'espressa rinuncia da parte dell'assicurazione solvente alla surrogazione nei confronti dei responsabili civili, ai sensi dell'art. 11 della polizza infortuni prodotta in atti (doc. 32 fascicolo attoreo).
81. Tale impostazione non appare tuttavia meritevole di accoglimento.
82. Va premesso che l'attore ha prodotto la polizza stipulata con la società
[...] denominata “Master Conducente” a copertura degli infortuni derivanti da CP_6 incidenti durante la circolazione (cfr. pag.11 doc. 32 fascicolo attoreo) a fronte del pagamento di un premio.
Nelle “condizioni di assicurazione” della polizza è inserita la clausola rubricata “rinuncia al diritto di rivalsa” (art. 11), con cui la Società rinuncia a favore dell'assicurato o degli aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili.
La polizza stipulata rientra nel genus - socialmente tipico - delle assicurazioni private contro gli infortuni, definibili come contratti con cui “l'assicuratore, previa corresponsione di un premio, si obbliga al pagamento di una certa somma all'assicurato, nel caso di lesione dovuta a causa fortuita, violenta ed esterna che ne determini l'inabilità temporanea
o l'invalidità permanente, ovvero ad un terzo beneficiario, nel caso di morte dell'assicurato medesimo conseguente ad infortunio” (cfr. Cass., Sez. Unite, sent. n. 5119/2002).
Infatti l'attore, stipulando la polizza, si è garantito contro il rischio di riportare un'invalidità permanente o la morte in conseguenza di un sinistro stradale, estendendo peraltro la copertura anche alle spese mediche sostenute in conseguenza del trauma e prevedendo espressamente una rinuncia preventiva della a far valere il proprio Controparte_6 diritto di rivalsa verso l'eventuale terzo responsabile del danno.
83. Orbene, la sentenza a Sezioni Unite n. 12565 del 2018, citata da parte attrice, nel delineare l'istituto della compensatio lucri cum damno ribadisce l'orientamento consolidato per cui ove l'atto dannoso porti, accanto al danno, un vantaggio, quest'ultimo debba essere calcolato in diminuzione dell'entità del risarcimento.
Il danno, infatti, non deve essere fonte di lucro e la misura del risarcimento non deve superare quella dell'interesse leso o condurre a sua volta ad un arricchimento ingiustificato del danneggiato, come desumibile dall'art. 1223 c.c., che stabilisce che il risarcimento del danno deve comprendere sia la perdita subita dal danneggiato sia il mancato guadagno, in quanto siano conseguenza immediata e diretta del fatto illecito.
pagina 26 di 38 Secondo la Suprema Corte, infatti, la norma implica, in linea logica, che l'accertamento conclusivo degli effetti pregiudizievoli tenga anche conto degli eventuali vantaggi collegati all'illecito in applicazione della regola della causalità giuridica, altrimenti il danneggiato trarrebbe un ingiusto profitto, oltre i limiti del risarcimento riconosciuto dall'ordinamento giuridico (Cass., Sez. III, 11 luglio 1978, n. 3507).
Ciò posto, la sentenza a Sezioni Unite citata, nell'analizzare la situazione che si verifica quando, accanto al rapporto tra il danneggiato e chi è chiamato a rispondere civilmente dell'evento dannoso, si profila un rapporto tra lo stesso danneggiato ed un soggetto diverso,
a sua volta obbligato, per legge o per contratto, ad erogare al primo un beneficio collaterale (proprio come nel caso dell'assicurazione privata contro i danni, nella quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro), evidenzia la necessità di verificare se l'incremento patrimoniale realizzatosi in connessione con l'evento dannoso per effetto del beneficio collaterale avente un proprio titolo e una relazione causale con un diverso soggetto tenuto per legge o per contratto ad erogare quella provvidenza, debba restare nel patrimonio del danneggiato cumulandosi con il risarcimento del danno o debba essere considerato ai fini della corrispondente diminuzione dell'ammontare del risarcimento.
A tal fine, superano prospettiva, prevalente in tempi risalenti in giurisprudenza, della coincidenza formale dei titoli dai quali l'arricchimento provenga ed abbracciando quella del collegamento funzionale tra la causa dell'attribuzione patrimoniale e l'obbligazione risarcitoria, la Suprema Corte conclude che: “Nell'assicurazione contro i danni, il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile
l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito.”
La citata sentenza delle Sezioni Unite ha previsto dunque che la selezione tra i casi in cui ammettere o negare il diffalco debba essere fatta per classi di casi, passando attraverso il filtro della "giustizia" del beneficio.
In questo sistema, il meccanismo della surrogazione, secondo la citata giurisprudenza, funge da elemento di raccordo, teso ad assicurare che il danneggiante rimanga esposto all'azione di "recupero" ad opera del terzo da cui il danneggiato ha ricevuto il beneficio collaterale, al fine di scongiurare che il responsabile dell'illecito, attraverso il non-cumulo, possa vedere alleggerita la propria posizione debitoria per il solo fatto che il danneggiato ha ricevuto, in connessione con l'evento dannoso, una provvidenza indennitaria grazie all'intervento del terzo.
pagina 27 di 38 A ben vedere, tuttavia, le Sezioni Unite non hanno affatto condizionato la fondatezza dell'eccezione di compensazione alla rinuncia dell'assicuratore solvente alla surroga, evidenziando anzi espressamente che la surrogazione non è rimessa all'apprezzamento dell'assicuratore solvens, dal momento che la perdita del diritto verso il terzo responsabile da parte dell'assicurato e l'acquisto da parte dell'assicuratore sono effetti interdipendenti e contemporanei basati sul medesimo fatto giuridico previsto dalla legge: il pagamento dell'indennità assicurativa.
La sentenza citata, così come anche più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
9.003/2023), ha precisato sul punto che: “Questa interpretazione è confermata dall'analisi dell'art. 1203 cod. civ., il quale, attraverso l'ampio rinvio del n. 5 («negli altri casi stabiliti dalla legge»), è suscettibile di comprendere nell'ambito della surrogazione legale, operante di diritto, anche questa peculiare di soluzione maggiormente in linea con la ratio della surrogazione dell'assicuratore, essendo ragionevole ritenere che, attraverso l'automaticità, il legislatore, in ossequio al principio indennitario, abbia voluto impedire proprio la possibilità per l'assicurato- danneggiato, una volta ricevuto l'indennizzo dall'assicuratore, di agire per l'intero nei confronti del terzo responsabile;
laddove questo principio verrebbe incrinato se l'inerzia dell'assicuratore bastasse a determinare la permanenza, nell'assicurato indennizzato, della titolarità del credito di risarcimento nei confronti del terzo anche per la parte corrispondente alla riscossa indennità, consentendogli di reclamare un risarcimento superiore al danno effettivamente sofferto. Dunque, poiché nel sistema dell'art. 1916 cod. civ. è con il pagamento dell'indennità assicurativa che i diritti contro il terzo si trasferiscono, ope legis, all'assicuratore, deve escludersi un ritrasferimento o un rimbalzo di tali diritti all'assicurato per il solo fatto che l'assicuratore si astenga dall'esercitarli» (cfr. test. in motivazione, punto 6, pag. 34, Cass. Sez. U. n. 12565 del 2018).
84. Nel caso di specie, dunque, da un lato, la preventiva rinuncia, unilaterale, alla surrogazione da parte dell'assicurazione solvens nei confronti dei responsabili civili, già prevista per legge dal sistema, non può dunque ritenersi dirimente per le ragioni esposte.
Dall'altro, deve invece rilevarsi come l'assicurazione privata stipulata dal danneggiato- assicurato fosse proprio operante a copertura dei danni, patrimoniali e non, derivanti da sinistro stradale e fosse dunque connotata da una evidente natura risarcitoria del danno subito in occasione della circolazione dei veicoli, essendo invece priva della natura previdenziale o assicurativa (tipica, ad esempio dell'assicurazione sulla vita), che consentirebbe, fronte della peculiare natura indennitaria più che risarcitoria, il cumulo tra indennizzo e assicurazione, senza necessità di diffalco dell'indennizzo dal risarcimento.
85. Alla luce di tutte le considerazioni svolte, la somma di Euro 70.000,00 già percepita dall'attore a titolo di indennizzo dell'assicurazione contro il rischio specifico di danno a seguito di incidente stradale stipulata privatamente dall'attore deve essere defalcata dal totale risarcimento dovuto all'attore.
pagina 28 di 38 86. Appare da ultimo esplorativa la richiesta, reiterata finanche in sede di precisazione delle conclusioni da parte convenuta, di verificare la percezione di ulteriori contributi di accompagnamento dall'Inps, anche tramite l'esibizione ex art. 213 c.p.c. della documentazione inerente “eventuali assegni di accompagnamento erogati al danneggiato in conseguenza del sinistro per cui è causa”, oltre a quella di “disporre CTU al fine di accertare i contributi e dei servizi erogabili dall'Ente previdenziale, dalla Regione e dal Comune in relazione alla richiesta avversaria”.
Ciò alla luce del più recente e condivisibile orientamento che si è venuto a consolidare nella giurisprudenza della Corte di legittimità (cfr. tra le altre: Cass. 31684/2024; Cass. n. 20909/2018; Cass. n. 8866/2021; Cass. n. 7345/2022; Cass. n. 16808/2023; Cass. n. 2840/2024), per cui se è vero che l'eccezione di compensatio lucri cum damno è un'eccezione in senso lato, configurandosi, quindi, come mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato e, come tale, è rilevabile d'ufficio e che dunque il giudice, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio, è parimenti vero che la compensatio non possa operare qualora manchi la prova – di cui è onerata la parte che la eccepisce – che la somma sia stata corrisposta e tantomeno sia determinata o determinabile nel suo preciso ammontare.
Da un lato, dunque, devono di certo ritenersi soggette a compensazione non soltanto le somme già percepite al momento della pronuncia, ma anche le somme da percepire in futuro, in quanto riconosciute e, dunque, liquidate e determinabili;
dall'altro, il giudice di merito può, al fine di accertare la corresponsione di tali somme, avvalersi del potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti, solo quando la percezione dell'indennizzo non sia negata (Cfr. Cass. 31684/2024 cit.).
87. Nel caso di specie, da un lato, parte convenuta non ha fornito prova alcuna, né per vero specifica allegazione, circa l'effettiva corresponsione di indennità di accompagnamento o altri emolumenti a sostegno delle spese di assistenza personale percepiti, anche alla luce della legislazione regionale, dall'attore; dall'altro, questi ha sempre negato di percepire ulteriori somme a titolo di accompagnamento o assistenza.
Peraltro, anche dal verbale di accertamento dell'invalidità da parte dell'INPS del 26.11.2018 (doc. 43 fascicolo attoreo), pur essendo accertato che l'attore sia portatore di handicap grave, con grave limitazione della capacità di deambulazione, non si evincono ictu oculi i presupposti per la corresponsione di eventuale indennità di accompagnamento ovvero di ulteriori e diversi emolumenti indennitari.
L'ulteriore attività istruttoria volta ad accertare la percezione di ulteriori e meramente eventuali emolumenti da parte dell'attore appare dunque del tutto generica ed esplorativa.
pagina 29 di 38 88. Considerato dunque che il danno risarcibile complessivo (comprensivo delle voci di danno non patrimoniale e patrimoniale come sopra liquidate) deve considerarsi pari ad Euro
780.845,12 e che da tale somma devono essere defalcati complessivi 530.282,28, già ricevuti dall'attore a titolo di risarcimento del danno in parte dall' , in parte dalla CP_3 compagnia assicuratrice convenuta in parte dalla Controparte_2 compagnia assicuratrice terza il risarcimento residuo dovuto dai Controparte_6 ai convenuti in solido risulta dunque pari ad Euro 250.562,84. Parte_1
89. Sulla predetta somma, dal momento della liquidazione con la presente sentenza decorreranno gli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 c. 4 c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
90. Sulle domande formulate dall'attrice Parte_4
91. L'attrice , madre di e convivente Parte_4 Parte_1 con lo stesso, circostanza questa mai contestata e documentalmente provata tramite produzione dello stato di famiglia dell'attore (doc. 24 fascicolo attoreo), ha anch'essa chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale riflesso (rectius diretto) da lesione inferta al parente prossimo.
L'attrice, in particolare, ha allegato che “Il rapporto di stretta parentela fa presumere, secondo un criterio di normalità sociale (ossia ciò che solitamente accade) che genitori e fratelli soffrano per le gravissime permanenti lesioni riportate dal congiunto prossimo e non vi è neppure bisogno che dette sofferenze si traducano in uno “sconvolgimento delle abitudini di vita” in quanto si tratta di conseguenze esterne al danno morale il quale attiene alla soggettiva perturbazione dello stato d'animo, al patema, alla sofferenza interiore, a prescindere dalla circostanza che influisca o meno sulle abitudini di vita” (cfr. pag. 12 atto di citazione).
92. In merito alla natura dei danni risarcibili nelle fattispecie, si osserva come, ancora di recente, la Suprema Corte (cfr. Cass n. 13540/2023) abbia precisato che: "Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (già Cass. n. 8546 del 2008). In tema di danni conseguenti a sinistro stradale, il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento
d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati
pagina 30 di 38 per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto” (Cass. n. 11212 del 2019; Cass. n. 7748 del 2020).
93. Orbene, nel caso di specie, la gravità e le caratteristiche delle lesioni patite da che hanno causato allo stesso, come accertato in sede di CTU Parte_1 medico-legale, elevatissimi picchi di sofferenza, un protratto periodo di degenza ospedaliera e la pressoché totale perdita della propria autonomia, hanno certo riverberato sui familiari dello stesso, ed in particolare sull'anziana madre convivente, come lesione diretta delle correlative posizioni giuridiche.
Tale valutazione può essere operata secondo un giudizio presuntivo che tenga conto dello stretto legame di parentela tra l'attrice e il danneggiato Parte_4
e della non contestata convivenza tra i due, precedente e Parte_1 successiva al sinistro, che fanno presumere, con un grado di probabilità prossimo alla certezza, secondo nozioni di esperienza comune, come la madre non solo abbia profondamente sofferto per le sofferenze del figlio, ma anche come la stessa abbia inevitabilmente dovuto modificare, quantomeno in parte, le proprie abitudini di vita, trovandosi improvvisamente a convivere non più con un figlio relativamente giovane e in piena salute, in grado di assisterla nella vecchiaia, bensì con un figlio le cui condizioni fisiche sono state gravemente compromesse dal sinistro stradale di cui è causa, che ne ha causato una invalidità permanente del 80%, bisognoso egli stesso di assistenza.
94. A ciò si aggiunga che l'intensa sofferenza morale dell'attrice è ulteriormente suffragata dalla produzione di una certificazione medica datata 12.12.2019, a firma della dott.ssa
, psichiatra, con cui fu prescritta all'attrice una terapia farmacologica a Persona_6 fonte della situazione di “profondo disagio esistenziale riconducibile al profilo di personalità su cui incide negativamente e, in modo rilevante, il cronico protrarsi dello sress psicologico derivante dalla preoccupazioni per le condizioni di grave invalidità del figlio in seguito ad un incidente stradale di quasi due anni fa.” (doc. 41 fascicolo attoreo).
95. Quanto alla effettiva liquidazione del danno occorso alla congiunta del soggetto macroleso, che non può che avvenire in via equitativa, appare condivisibile l'orientamento per cui il giudice debba far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno (cfr. Cass. 13540/2023).
Nel caso di specie, appare in particolare opportuno fare ricorso alle Tabelle redatte dal
Tribunale di Roma per la liquidazione del danno non patrimoniale riflesso, nella edizione del 2023, che propongono criteri orientativi per la liquidazione del danno coerenti con l'orientamento espresso dalla sentenza della Corte di cassazione n. 10579/2021, secondo la cui massima: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche
pagina 31 di 38 l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.”
96. Su questa le premesse, applicando la metodologica tratteggiata dalle tabelle romane, si calcola il danno occorso all'attrice come segue. Parte_4
97. Il punto base, comprensivo tanto della componente di danno morale da sofferenza soggettiva quanto della componente di danno relazionale da modificazione peggiorativa delle relazioni esterne, deve essere quantificato in € 4.474,00.
Infatti, il valore massimo complessivo del punto base è indicato dalle tabelle romane in
Euro 6.948,00, mentre nel caso di specie deve ritenersi la prevalenza della componente di danno morale, inteso in termini di sofferenza interiore, particolarmente intensa per le ragioni già esposte e dunque quantificabile nel valore massimo di Euro 3.474,00, rispetto alla componente dinamico-relazionale, la cui quantificazione deve essere limitata ad Euro 1.000,00, in quanto parte attrice non ha allegato specifici profili di stravolgimento delle abitudini di vita, mentre, secondo le stesse allegazioni attoree, il grosso della gestione quotidiana del danneggiato grava, fin dal momento del sinistro, non già sull'attrice
, a propria volta anziana e affetta da varie problematiche di Parte_4 salute, ma prevalentemente sulla sorella del danneggiato principale, Parte_2 anch'essa convivente con la madre ed il fratello.
[...]
98. Partendo da tale base di calcolo, deve tenersi conto sia del punteggio relativo alla relazione di parentela col danneggiato (20 punti per il genitore); sia ancora dell'età del danneggiato al momento del sinistro, 52 anni (pari 5 punti), e dell'età della madre al momento del sinistro, 74 anni (pari 3 punti).
99. A questo punto, dovrà moltiplicarsi prima il punteggio complessivo ottenuto per il coefficiente relativo al numero di familiari per i quali sussista il riconoscimento del danno
(due nel caso di specie, applicandosi dunque il coefficiente dello 0.8 per il genitore) e poi per il valore del punto base determinato nel caso di specie (4.474,00 Euro).
100. Infine, il valore ottenuto deve essere moltiplicato per la percentuale di pregiudizio permanente biologico riconosciuto al danneggiato (80%).
pagina 32 di 38 101. Così procedendo, il danno c.d. riflesso sofferto da può Parte_4 liquidarsi in Euro 80.174,08.
102. Tale importo deve essere ulteriormente dimezzato, sul presupposto che il principio di cui all'art. 1227 c.c. della riduzione proporzionale del danno in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del soggetto danneggiato si applica non solo nei confronti del danneggiato primario, che reclama il risarcimento del pregiudizio direttamente patito e al cui verificarsi ha contribuito la sua condotta, ma anche nei confronti dei congiunti che, in relazione agli effetti riflessi che l'evento di danno subito proietta su di essi, agiscono per ottenere il risarcimento dei danni subiti iure proprio (in termini Cass. n. 22514/2014).
Dunque, il danno non patrimoniale complessivamente risarcibile all'attrice risulta pari ad
Euro 40.087,04.
103. Deve infine accogliersi la domanda dell'attrice a vedersi risarcire le competenze legali relative all'assistenza stragiudiziale nella gestione del sinistro, da quantificarsi nella misura del 50% di quelle esposte nella fattura prodotta in atti (doc. 27b), per le medesime ragioni di cui al capo n. 102, ossia per complessivi Euro 1.123,20.
104. Il danno complessivo risarcibile all'attrice, a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale, è dunque pari ad Euro 41.210,24.
105. Trattandosi di debito di valore la somma complessiva deve essere devalutata al momento dell'illecito (18.05.2018) e su essa andranno applicati rivalutazione monetaria ed interessi sino alla data di oggi di deposito della sentenza.
La somma che i convenuti devono essere dunque condannati a risarcire a
[...]
per i danni dalla stessa subiti, comprensiva di devalutazione rivalutazione Parte_4 ed interessi, è dunque pari ad Euro 45.064,43.
106. Sulla somma così risultante dovranno essere calcolati i soli interessi legali ex art. 1284
c. 4 c.p.c., dalla data della pronuncia sino al saldo effettivo.
107. Sulle domande formulate dall'attrice Parte_2
108. Anche l'attrice sorella del danneggiato primario e Parte_2 convivente con lo stesso, circostanza questa mai contestata e documentalmente provata tramite produzione dello stato di famiglia dell'attore (doc. 24 fascicolo attoreo), ha chiesto, in primo luogo, il risarcimento del danno non patrimoniale c.d. riflesso per le medesime ragioni addotte dalla madre, . Parte_4
Nel precisare la predetta domanda, in sede di prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., l'attrice ha allegato di aver subito non solo una importante sofferenza interiore ed uno pagina 33 di 38 stravolgimento delle proprie abitudini di vita, che l'ha condotta prima ad assentarsi per lunghi periodi dal proprio lavoro di OSS e poi finanche a lasciare la propria occupazione per occuparsi integralmente del fratello, ma anche di aver subito un danno alla propria salute, legato allo stress emotivo ed al carico rappresentato dalla necessità di prendersi integralmente cura, da sola, sia della madre anziana, che del fratello reso dal sinistro gravemente disabile.
109. A prova di tali allegazioni, l'attrice ha prodotto certificazione medica del 12.12.2019,
a firma della dott.ssa , psichiatra, che attesta come la stessa paziente, già Persona_7 affetta da fibromialgia, soffra di sindrome ansioso depressiva “dai primi mesi del 2018”, essendo finanche sottoposta a trattamento farmaceutico, e come la stressante situazione esistenziale abbia inciso “con cronica azione negativa, sul quadro psico-emozionale di fondo, già penalizzato dalla presenza di sintomatologia fibromialgica”, tanto da consigliare una intensificazione della terapia farmacologica in atto (doc. 33 fascicolo attoreo).
L'attrice ha infine prodotto una ulteriore certificazione medica del 15.06.2021, a firma del dott. che conferma che la predetta sindrome ansioso-depressiva è tutt'ora in Persona_8 atto (doc. 39 fascicolo attoreo).
Sebbene l'attrice non abbia mai, almeno tempestivamente, chiesto il risarcimento del danno alla propria salute subito direttamente in conseguenza del sinistro in cui fu coinvolto dal fratello - così che non si è reso necessario disporre CTU medico-legale al fine di verificare l'esistenza e quantificare l'entità del predetto danno – tale documentazione fornisce ulteriori riscontri agli elementi presuntivi circa l'esistenza e l'entità del danno non patrimoniale morale c.d. riflesso subito, tenendo conto dello stretto legame di parentela e della pacifica convivenza col danneggiato principale, come già esposti nei precedenti capi con riferimento alla posizione dell'attrice . Parte_4
110. L'attrice ha inoltre prodotto documentazione a prova dello stravolgimento delle proprie abitudini di vita, con particolare riferimento all'esigenza di una protratta astensione, retribuita e non, dal lavoro per assicurare adeguata assistenza al fratello all'indomani del sinistro (doc. 26, 37 fascicolo attoreo).
111. Dovendosi dunque ritenere ampiamente provati i presupposti per il risarcimento del danno non patrimoniale subito, venendo alla sua quantificazione, è necessario adottare le già citate Tabelle di Roma e operare secondo la modalità di calcolo già descritte con riferimento alla quantificazione del danno subito dall'attrice . Parte_4
112. Nel caso di specie, al fine di individuare il punto base di calcolo, deve tenersi conto, in primo luogo, della componente di danno morale in termini di sofferenza interiore, da ritenersi particolarmente intensa per le ragioni già esposte, e dunque liquidabile, tenendo conto dei criteri indicati in Tabella nel valore massimo di Euro 3.474,00.
pagina 34 di 38 Con riferimento alla ulteriore componente dinamico-relazionale, il punto base deve poi essere incrementato di Euro 3.000,00, in quanto parte attrice ha allegato e provato specifici profili di stravolgimento delle abitudini di vita, tenendo conto che il grosso della gestione quotidiana del danneggiato grava, fin dal momento del sinistro, proprio sulla sorella convivente circostanza mai contestata da parte convenuta. Parte_2
Il punto base può dunque calcolarsi in 6.474,00 Euro.
113. Partendo da tale base di calcolo, deve tenersi conto sia del punteggio relativo alla relazione di parentela col danneggiato (15 punti per il fratello); sia ancora dell'età del danneggiato al momento del sinistro, 52 anni (pari a 5 punti), e dell'età della sorella al momento del sinistro, 48 anni (pari a 5 punti).
114. Il punteggio complessivo deve dunque moltiplicarsi prima per il coefficiente relativo al numero di familiari per i quali sussista il riconoscimento del danno (due nel caso di specie, applicandosi dunque il coefficiente dello 0.7 per la sorella) e poi per il valore del punto base determinato nel caso di specie (6.474,00 Euro).
115. Infine, il valore ottenuto deve essere moltiplicato per la percentuale di pregiudizio permanente biologico riconosciuto al danneggiato (80%).
116. Così procedendo, il danno c.d. riflesso sofferto da può Parte_2 liquidarsi in Euro 90.636,00.
117. Tale importo deve essere ulteriormente dimezzato, sul già esposto presupposto che il principio di cui all'art. 1227 c. 1 c.c. si applica non solo nei confronti del danneggiato primario, ma anche nei confronti dei congiunti in relazione agli effetti riflessi che l'evento di danno subito proietta su di essi.
Dunque il risarcimento complessivamente liquidabile all'attrice a titolo di danno non patrimoniale risulta pari ad Euro 45.318,00.
118. L'attrice ha chiesto altresì la liquidazione del danno patrimoniale sofferto a causa del sinistro del fratello, con particolare riferimento alle seguenti voci di danno.
119. In primo luogo, ha chiesto il risarcimento del danno emergente consistente nelle spese per trasferte e soggiorni a Imola (BO), dove il fratello fu ricoverato per mesi.
Le stesse sono state quantificate in Euro 3.506,98 complessivi e risultano puntualmente documentate al doc. 25 fascicolo attoreo, potendosi ritenere per presunzioni che le stesse siano state necessitate proprio dall'esigenza della sorella si assistere il fratello ricoverato ad
Imola e che esse siano congrue e non certo voluttuarie.
pagina 35 di 38 La documentazione prodotta a prova di tali spese, peraltro, non risulta contestata, se non in modo del tutto generico, da parte convenuta.
120. In secondo luogo, l'attrice ha chiesto il risarcimento del mancato guadagno determinato dall'esigenza di chiedere vari periodi di aspettativa al proprio datore di lavoro, per poter fornire adeguata assistenza al fratello.
In particolare, l'attrice ha provato di aver chiesto, esauriti i permessi per ferie, prima un'aspettativa non retribuita dal 19.09.2018 al 31.10.2018, con una conseguente perdita dello stipendio quantificata in 2.100,00 Euro circa (cfr. doc. 26 fascicolo attoreo); poi un'aspettativa retribuita dal 20.12.2018 (all'indomani del rientro del fratello al domicilio a seguito delle dimissioni dall'Ospedale di Imola) con conseguente perdita della tredicesima negli anni 2019 e 2020 per 2.600,00 Euro complessivi (cfr. doc. 26 cit.); poi ancora un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita, nel corso del presente giudizio, per il periodo dal 3.11.2020 al 31.03.2021, per cinque mesi lavorativi (doc. 37 fascicolo attoreo).
Deve ritenersi provato per presunzioni che l'esigenza di ricorrere a prolungati periodi di astensione dal lavoro, retribuita e non, non sia frutto di una deliberata scelta soggettiva e voluttuaria dell'attrice, ma si sia resa necessaria per assicurare assistenza adeguata al fratello a causa dell'invalidità residuata dal sinistro, essendo pacifico e non contestato che sia stata sempre la sorella a prendersi cura del danneggiato.
121. L'entità del danno patrimoniale provato – tenendo conto che la paga base dell'attrice, in base alle buste paga prodotte in atti (cfr. in particolare doc. 37 fascicolo attoreo) risulta pari ad Euro 1.588,00 circa – deve ritenersi pari ad Euro 12.640,00.
122. Non appare infine meritevole di accoglimento, in quanto formulata per la prima volta e dunque tardivamente nella seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., la domanda di risarcimento dell'ulteriore danno da perdita della contribuzione pensionistica durante l'aspettativa, al pari della domanda di risarcimento delle spese per sedute psicoterapeutiche sostenute dall'attrice.
123. Il danno patrimoniale comprensivo delle voci di danno emergente (spese vive di trasferta a Imola) e di mancato guadagno (aspettativa non retribuita e tredicesima) complessivamente liquidabile all'attrice appare dunque pari ad Parte_2
Euro 16.146,98, da cui detrarre il 50% ai sensi dell'art. 1227 c.c. – per le ragioni già ampiamente esposte nei precedenti capi – dovendosi quantificare il totale risarcibile in Euro
8.073,49.
124. Deve infine accogliersi la domanda dell'attrice a vedersi risarcire le competenze legali relative all'assistenza stragiudiziale nella gestione del sinistro, nella misura del 50% di quelle esposte nella fattura prodotta in atti (doc. 27a), ossia per complessivi 1.123,20.
pagina 36 di 38 125. Trattandosi di debito di valore la somma complessiva liquidabile a titolo di danno patrimoniale (di Euro 9.196,69) deve essere devalutata al momento dell'illecito
(18.05.2018) e su essa andranno applicati rivalutazione monetaria ed interessi sino alla data di oggi di deposito della sentenza.
La somma risarcibile comprensiva dunque di devalutazione rivalutazione ed interessi è dunque pari ad Euro 10.056,83.
126. L'importo complessivo che i convenuti in solido dovranno risarcire all'attrice dunque pari ad Euro 55.374,83. Parte_2
127. Sulla somma così risultante dovranno essere calcolati i soli interessi legali ex art. 1284
c. 4 c.c. dalla data della pronuncia sino al saldo effettivo.
128. Sulle spese
129. Le spese seguono la soccombenza.
130. Orbene, nel caso di specie, va considerato che la domanda attorea relativa all'accertamento dell'esclusiva responsabilità della convenuta nella CP_1 causazione del sinistro è stata rigettata, essendo stata accertata la responsabilità concorrente e paritetica dei conducenti coinvolti nel sinistro, in accoglimento della domanda formulata in via subordinata da parte convenuta Controparte_2
Deve dunque ritenersi esistente un'ipotesi di soccombenza reciproca, con la conseguenza che dovranno essere integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
131. Rimangono parimenti a carico delle parti in solido le spese relative alle CTU cinematica e medico-legale espletate, già liquidate come da separato decreto, oltre alle spese vive di custodia dell'auto dell'attore nel corso delle operazioni peritali, ed a carico della parte che le ha sostenute le spese relative ai rispettivi CTP.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
1) accerta e dichiara l'uguale e paritetica responsabilità di e Parte_1 nella determinazione del sinistro stradale di cui è causa ai sensi dell'art. CP_1
2054 c. 2 c.c.;
2) condanna i convenuti e in persona CP_1 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, in via tra loro solidale, al pagamento, in favore dell'attore ella somma di complessivi Euro 250.562,84 così come Parte_1
pagina 37 di 38 dettagliata in motivazione nelle sue singole componenti, oltre interessi di legge dalla sentenza al saldo;
3) condanna i convenuti e in persona CP_1 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, in via tra loro solidale, al pagamento, in favore dell'attrice della somma di complessivi Euro 45.064,43, così Parte_4 come dettagliata in atti nelle sue singole componenti, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo;
4) condanna i convenuti e in persona CP_1 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, in via tra loro solidale, al pagamento, in favore dell'attrice della somma di complessivi Euro 55.374,83, come Parte_2 dettagliata in atti nelle sue singole componenti, oltre interessi di legge dalla sentenza al saldo;
5) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
6) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, oltre alle spese vive di custodia dell'auto attore nel corso delle operazioni peritali, a carico delle parti in via solidale.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Mantova, 10/01/2025
La Giudice
Elisabetta Pagliarini
pagina 38 di 38
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Elisabetta Pagliarini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2933/2020 promossa da:
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e ( , tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall' Avv. CATALDO GIOSUE' e dall'Avv. GIOVANNINA
RICCARDI;
ATTORI
contro
); CP_1 C.F._4
CONVENUTA CONTUMACE
e contro
( ), assistita e difesa dall'avv. STEFANO Controparte_2 P.IV_1
EDERLE;
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale – risarcimento del danno da circolazione di veicoli ex art. 2054 c.c.
pagina 1 di 38 CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis:
NEL MERITO:
-accertata l'esclusiva responsabilità della IG.ra nella determinazione del CP_1 sinistro stradale di cui è causa,
-dato atto che prima della radicazione del presente giudizio ha corrisposto al IG. CP_3 la somma di € 215.084,88 a titolo di indennizzo parziale di danno Parte_1 biologico;
-dato atto che in corso di causa, e precisamente in data 17.03.2021 la convenuta ha liquidato, al solo IG. la Controparte_4 Parte_1 somma di € 245.197,48 trattenuta dal beneficiario a titolo di mero acconto sulla maggior somma spettantegli;
- dato atto che gli attori hanno inteso ed intendono tuttora vedersi a tutti gli effetti riconosciuti tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, in tutte le loro componenti, incluso anche il c.d. “danno morale” (da ultimo definito come “sofferenza soggettiva interiore”) inteso come disagio psicologico che non si traduce nella compromissione delle
“attività quotidiane” e degli “aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato” ma comporta comunque intense reazioni emotive e comportamentali del soggetto, e rilevanti strategie di adattamento, e comunque intendono vedersi riconosciuta la c.d.
“personalizzazione del danno” nella misura massima prevista;
1) Condannarsi i convenuti (C.F. ) e società CP_1 C.F._4 [...]
(C.F. - P.IV ) in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IV_2 pro tempore, in via tra loro solidale come per legge:
a) al pagamento, in favore dell'attore IG. (C.F. Parte_1
) -per i fatti tutti esposti in atti ed a titolo di saldo ancora dovuto per C.F._1 il risarcimento dei danni tutti dallo stesso subiti in conseguenza del sinistro di cui è causa- della somma di complessivi € 1.336.221,74 (unmilionetrecentotrentaseimiladuecentoventuno/74) così come dettagliata in atti nelle sue singole componenti -ovvero nella diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia- oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria;
b) alla refusione, in favore dell'attore IG. di tutte le spese anticipate Parte_1 in corso di giudizio e dei compensi di causa;
pagina 2 di 38 2) Condannarsi i convenuti (C.F. ) e società CP_1 C.F._4 [...]
(C.F. - P.IV ) in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IV_2 pro tempore, in via tra loro solidale come per legge:
a) al pagamento, in favore dell'attrice IG.ra (C.F. Parte_2
.) -a titolo di risarcimento dei danni tutti dalla stessa subiti in C.F._2 conseguenza del sinistro di cui è causa- nella misura di complessivi € --124.899,16 -
(centoventiquattromilaottocentonovantanove/96) così come dettagliata in atti nelle sue singole componenti -ovvero nella diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia- oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria;
b) alla refusione, in favore dell'attrice IG. ra dei compensi del Parte_2 presente giudizio;
3) Condannarsi i convenuti (C.F. ) e società CP_1 C.F._4 [...]
(C.F. - P.IV ) in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IV_2 pro tempore, in via tra loro solidale come per legge:
a) al pagamento, in favore dell'attrice IG.ra (C.F. Parte_4
-a titolo di risarcimento dei danni tutti dalla stessa subiti in C.F._3 conseguenza del sinistro di cui è causa- nella misura di complessivi € ------122.307,84------
--- (centoventiduemilatrecentosette/84) così come dettagliata in atti nelle sue singole componenti -ovvero nella diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia- oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria;
b) alla refusione, in favore dell'attrice IG. ra , dei compensi del Parte_4 presente giudizio.”
Per parte convenuta “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Controparte_2 adito, contrariis reiectis:
Nel merito:
- Rigettare in toto le domande svolte dagli attori nei confronti delle convenute, siccome infondate in fatto ed in diritto oltre che eccessive e non provate per le ragioni dedotte in narrativa;
- In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, contenere le relative richieste nei limiti di quanto eccepito e dedotto, deducendo quantomeno il 50% sulle somme eventualmente riconosciute in ragione della concorrente responsabilità non inferiore al 50% in capo a nella causazione del sinistro per cui è causa, Parte_1 della rendita riconosciuta ed erogata mensilmente all'attore, di ogni altra somma CP_3 versata dall'Ente previdenziale al danneggiato in relazione al sinistro per cui è causa e
pagina 3 di 38 deducendo dal dovuto l'indennizzo ottenuto dal danneggiato pari ad € 70.000,00 dalla propria copertura infortuni.
In ogni caso:
- Compensi di lite rifusi oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.
In via istruttoria:
Si insiste affinché sia ordinato all'Inps l'esibizione ex art. 213 c.p.c. della documentazione inerente eventuali assegni di accompagnamento erogati al danneggiato in conseguenza del sinistro per cui è causa, oltre a disporre CTU al fine di accertare i contributi e dei servizi erogabili dall'Ente previdenziale, dalla Regione e dal Comune in relazione alla richiesta avversaria (come, ad esempio, quanto previsto dall'art. 15 comma 1 i-septies TUIR o dai cd “bonus caregiver”). Al riguardo, si richiama quanto già esposto nei precedenti scritti difensivi, oltre al principio sancito dalla Suprema Corte con ordinanza n. 526/2020: “la percezione di tale emolumento incide dunque sulla misura del danno risarcibile, per il semplice fatto che lo elimina in parte. Nulla rileva che l'indennizzo scaturisca da una norma previdenziale: secondo il più recente orientamento di questa Corte, infatti, […] qualsiasi emolumento previdenziale o indennitario può incidere sulla liquidazione del danno aquiliano, se la sua erogazione è intesa a sollevare la vittima dallo stato di bisogno” (vedi anche Cass. 13537/2014). Peraltro, non vi è dubbio che l'eccezione di compensatio lucri cum damno sia rilevabile d'ufficio (Cass. n. 20111 del 24.09.2014; Cass. n. 533 del 14.01.2014; in tal senso anche Corte di Cassazione, sentenza 24.11.2020 n.
26757 e Corte d'Appello Bari sentenza 27.01.2021).
Ci si oppone nuovamente all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie, già rigettate dal Giudice, ove riproposte.
Si dichiara, inoltre, di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove che dovessero essere precisate dalla controparte siccome irrituali e/o tardive, se ne chiede, comunque, il rigetto.
Ove trattenuta la causa in decisione, si chiede che l'assegnazione alle parti dei termini massimi di legge per il deposito di conclusioni e repliche.”
***
Concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione
1. Gli attori e Parte_1 Parte_4 Parte_2 hanno evocato in giudizio i convenuti e
[...] Controparte_2 per sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del CP_1 sinistro stradale occorso in data 18.5.2018.
pagina 4 di 38 In particolare, gli attori hanno allegato che, nella predetta data attorno alle ore 15:15, si dirigeva verso la propria sede di lavoro alla guida della propria Parte_1 vettura VOLKSWAGEN Golf targata BZ046HY e viaggiava nel Comune di Tornata (CR) lungo la locale Via Calvatone con direzione Romprezzagno-Tornata.
Dopo aver superato un dosso in Via Solferino, nei pressi dell'intersezione a destra con Via
Calvatone per Tornata, egli svoltava a destra nella stretta imboccatura della Via Calvatone, affrontando, a bassa velocità, la successiva stretta curva a sinistra mantenendosi strettamente verso il margine destro.
Trovandosi a metà della curva, egli avvistava, proveniente dall'opposto senso di marcia a velocità sostenuta, la FIAT Grande Punto targata DH727JX di proprietà e condotta da assicurata con la compagnia , dunque CP_1 Controparte_2 rallentava fino a fermarsi in prossimità del margine destro della carreggiata.
Diversamente, la FIAT Grande Punto, a causa dell'eccessiva velocità, nel tentativo di accostare il più possibile a destra, dapprima scendeva sulla banchina stradale destra e poi sbandava bruscamente a sinistra invadendo la corsia di pertinenza della Golf ed impattando contro la parte anteriore sinistra della stessa.
Gli attori hanno altresì allegato che, a seguito del sinistro, subì Parte_1 lesioni gravissime, descritte dal consulente tecnico di parte, dott. come Persona_1 segue: “esiti di fratture cervicali (C6, C7) stabilizzate chirurgicamente, un quadro neurologico caratterizzato da lesione midollare incompleta, e da tetraparesi spastica, con clono di tale gravità da ostacolare la residua motilità attiva sia degli arti inferiori sia degli arti superiori, vescica neurologica, marcate turbe della deglutizione, turbe sensitive (deficit tattile e termodolorifico al di sotto del livello C2) con dolore neuropatico in prevalenza a sinistra”.
Secondo le allegazioni attoree, le lesioni subite comportarono all'attore vari ricoveri, per complessivi sette mesi di degenza, fino al 19.12.2018, e la perdita irreversibile della capacità deambulatoria, con conseguente necessità di continua assistenza nelle attività quotidiane, oltre alla perdita definitiva della possibilità di procreare a causa dell'impotentia coeundi conseguente al trauma ed alla persistenza quotidiana di forti dolori, con necessità di assunzione costante di forti antidolorifici e con prospettiva di un ulteriore peggioramento delle condizioni fisiche nel tempo.
Conseguentemente, il consulente di parte ha quantificato il danno biologico permanente subito dall'attore nella misura dell'81-82% ed una ITT al 100% di 7 mesi, oltre alla perdita totale della capacità lavorativa.
Gli attori hanno da ultimo allegato che ha già ricevuto dalla Parte_1 compagnia assicuratrice del proprio veicolo, il 50% del valore ante Controparte_5
pagina 5 di 38 sinistro della vettura, pari ad Euro 625,00; nonché il risarcimento del danno patrimoniale da mancato guadagno per perdita della capacità lavorativa ed una rendita vitalizia a copertura parziale del danno biologico da parte dell' , vertendosi in ipotesi di infortunio in CP_3 itinere.
2. A fronte di tali allegazioni, l'attore a chiesto il risarcimento del Parte_1 danno biologico subito, comprensivo di invalidità permanente all'81%, di invalidità totale per 215 giorni e dell'aumento personalizzato del 25%.
Ha inoltre chiesto il risarcimento delle spese mediche che ha allegato di aver sostenuto per
Euro 8.462,34 e, considerando un'aspettativa di vita di 28 anni dalla data del sinistro, ha chiesto il risarcimento delle spese mediche future per circa Euro 50.250,00 (considerando una spesa media mensile di circa 155,00 Euro) e delle spese riabilitative future per circa
Euro 60.480,00 (considerando una spesa di 45,00 Euro a seduta circa per due sedute a settimana).
Ha ancora chiesto il risarcimento delle spese che dovrà in futuro sostenere per assistenza personale, stante la necessità di un'assistenza quotidiana e continua nelle proprie incombenze, quantificandole in almeno 375.000,00 Euro, pari a Euro 13.392,86 per 28 anni di aspettativa di vita a decorrere dalla data del sinistro.
Ha infine chiesto il risarcimento del 50% del valore della propria auto non già rifuso dall' , per Euro 625,00, e le spese di trasporto e deposito della vettura sostenute a CP_3 seguito del sinistro per 244,00 Euro, oltre Euro 5.158,40 per compensi corrisposti al difensore che ha prestato al danneggiato la propria assistenza nella fase stragiudiziale.
L'attore ha da ultimo precisato di nulla domandare ai convenuti a titolo di perdita della capacità lavorativa specifica e generica, voci di danno già risarcite dall' , che pure ha CP_3 riconosciuto all'attore parte del danno biologico tramite costituzione di una rendita vitalizia, per complessivi Euro 215.084,88, da dedurre al danno biologico liquidabile in questa sede.
3. Quanto alle altre due attrici, e , Parte_2 Parte_4 rispettivamente sorella e madre di ed entrambe con esso Parte_1 conviventi, le stesse hanno formulato a propria volta domanda di risarcimento del danno riflesso (rectius diretto) derivante dalla lesione inferta al prossimo parente.
ha chiesto inoltre il risarcimento di un danno patrimoniale Parte_2 diretto, in particolare allegando di aver sostenuto spese vive per trasferte e soggiorni ad
Imola (BO), ove il fratello fu ricoverato per diversi mesi;
di aver dovuto richiedere lunghi periodi di aspettativa non retribuita dalla propria attività lavorativa di OSS e di aver perso la tredicesima relativa gli anni 2019 e 2020 in cui beneficiò di un periodo di aspettativa retribuita.
pagina 6 di 38 Entrambe le convenute hanno infine chiesto la rifusione delle spese sostenute per le relative competenze di assistenza legale stragiudiziale.
4. Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la convenuta
[...] che, in primo luogo, ha contestato la dinamica del sinistro come Controparte_2 rappresentata dall'attore.
In particolare, la convenuta ha allegato come la stessa sia già stata oggetto di indagine peritale svolta dal CTU nominato dal Pubblico Ministero nel procedimento penale n.
622/2019 R.G. del Tribunale di Mantova, avente quale imputato (all'esito assolto) per il reato di cui all'art. 590 bis c.p. l'odierno attore e quale persona Parte_1 offesa l'odierna convenuta ed avente ad oggetto il medesimo fatto CP_1 storico di cui è causa.
In linea con quanto emerso dalla predetta consulenza, parte convenuta ha dunque allegato come l'odierno attore, al momento del sinistro, non avesse mantenuto la destra rigorosa e non avesse arrestato la propria vettura prima dell'urto, avendo mantenuto una velocità di circa 28/29 km/h, addirittura superiore a quella della vettura condotta dalla odierna convenuta, di 13/14 km/h, dovendosi dunque escludere che questa viaggiasse a velocità sostenuta.
Secondo la tesi di parte convenuta, sarebbe dunque riscontrabile una responsabilità concorsuale e paritetica di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, avendo la perizia svolta in sede penale individuato in capo sia a che a Parte_1 CP_1
a violazione dei precetti di cui agli artt. 140 e 143 comma 1 e 3 C.d.S.
[...]
In secondo luogo, quanto al risarcimento del danno occorso a Parte_1 parte convenuta ha evidenziato come l'attore sia beneficiario di una rendita di Euro CP_3
647.011,54, ben superiore a quella dichiarata in atto di citazione, da detrarre integralmente al quantum richiesto, e come egli abbia incassato ulteriori 70.000,00 Euro quale indennizzo di una polizza infortuni stipulata dal danneggiato con altro assicuratore.
Ancora, ha contestato l'attinenza e la congruità delle spese mediche richieste e l'effettiva necessità delle spese mediche, riabilitative e di assistenza future come quantificate da controparte, contestando in particolare il calcolo dell'aspettativa di vita.
Ha allegato come alla quantificazione del danno risarcibile dovrebbero detrarsi, in ogni caso, le somme dovute a titolo di indennità di accompagnamento ed i benefici spettanti in virtù della legislazione nazionale in tema di assistenza domiciliare.
Ha inoltre contestato la quantificazione del danno biologico come prospettata dall'attore e la domanda di personalizzazione del danno, carente di specifiche allegazioni a supporto.
pagina 7 di 38 Quanto infine alle domande svolte dalle altre attrici, parte convenuta ha, in primo luogo, contestato l'assenza di prova e di specifiche allegazioni circa la risarcibilità del danno c.d. riflesso, posto che la mera titolarità di un rapporto familiare non determinerebbe automaticamente il diritto al risarcimento del danno.
In ogni caso, ha contestato la quantificazione del danno ed eccepito l'asserita mancanza di prova da parte di irca i danni patrimoniali subiti. Parte_2
Da ultimo, ha allegato di aver offerto, prima della Controparte_2 costituzione in giudizio, la somma di Euro 245.197,48 a ristoro di tutti i danni patiti dal danneggiato tenendo conto del concorso di colpa nella causazione Parte_1 del sinistro e dell'indennizzo di Euro 70.000,00 già ricevuto dall'assicurazione privata.
Nel corso del giudizio parte attrice ha riferito di aver trattenuto a Parte_1 titolo di acconto l'importo offerto.
5. La convenuta non si è costituita, nonostante la regolarità della CP_1 notifica, ed è dunque stata dichiarata contumace.
6. Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., nel corso del procedimento, sono state assunte le prove orali richieste dalle parti, nella misura in cui sono state ritenute ammissibili, e sono state disposte CTU cinematica, nominando quale ausiliario l'Ing.
, e CTU medico-legale, nominando quale ausiliaria la dott.ssa Persona_2
. Persona_3
Nel corso della CTU cinematica è stato sollevato dal consulente il rilievo di un possibile concorso di colpa del danneggiato, legato al possibile mancato utilizzo della cintura di sicurezza al momento del sinistro.
La questione è stata dunque formalmente sollevata d'ufficio dalla scrivente ai sensi dell'art. 101 c. 2 c.p.c., sollecitando il contraddittorio tra le parti e rimettendo queste nei termini per formulare eventuali istanze istruttorie in merito.
7. All'esito dell'istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni indicate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
8. Preliminarmente, si dà atto come nessuna delle parti abbia insistito, in sede di precisazione delle conclusioni, sulle istanze istruttorie già tempestivamente formulate e non ammesse, salvo aver parte convenuta insistito affinché fosse ordinata all'INPS l'esibizione ex art. 213 c.p.c. della documentazione inerente eventuali assegni di accompagnamento erogati al danneggiato in conseguenza del sinistro ed affinché fosse disposta CTU al fine di accertare i contributi ed i servizi erogabili dall'Ente previdenziale, dalla Regione e dal
Comune in relazione alla richiesta avversaria.
pagina 8 di 38 Le predette istanze istruttorie non reiterata sono dunque da ritenersi rinunciate.
***
9. Sulla dinamica del sinistro e sulla responsabilità dei soggetti coinvolti
10. L'esame della presente controversia deve necessariamente muovere dalla ricostruzione della dinamica del sinistro stradale di cui è causa.
11. L'art. 2054 c. 2 c.c. contempla, infatti, una presunzione di pari responsabilità destinata ad operare nel caso di scontro tra veicoli, come tale intendendosi “qualsiasi urto tra due (o più) veicoli in marcia ovvero tra uno in moto ed uno fermo” (cfr. Cass. n. 281/15 e Cass. n. 3437/06).
In tale ipotesi la legge presume fino a prova contraria che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito, nel presupposto del mancato accertamento in concreto della dinamica dello scontro.
12. In merito, è stato precisato dalla Suprema Corte che “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile” (cfr. Cass. n. 7479
/2020, Cass. n. 23431/14, Cass. n. 12444/08 e Cass. n. 5671/00) ed ancora che “la presunzione di colpa prevista in egual misura a carico dei conducenti dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione meramente sussidiaria, operando solo quando è impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità, giacché opera solo ove non sia possibile l'accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità, con la conseguenza che, nel caso in cui risulti che l'incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno di essi e che, per converso, nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo è esonerato dalla presunzione suddetta e non è, pertanto, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno” (cfr. Cass. 29883/08 e Cass. n. 18631/15); infine che “In materia di responsabilità civile da sinistro stradale, l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno o dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo, influenti sulla dinamica del sinistro, non consente di stabilire la misura della incidenza causale della condotta, pur colposa, di ciascuno dei protagonisti nella determinazione dell'evento.” (cfr. Cass. n. 18479/15).
13. In forza della presunzione di cui all'art. 2054 c. 2 c.c., in breve, l'accertamento della colpa, anche se grave, di uno dei due conducenti non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione pagina 9 di 38 stradale ed i normali precetti della prudenza, al fine di escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico.
Infatti, l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054 c. 2 c.c. solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione (Cass. 299927/2024).
14. Ciò posto, venendo al di specie, si osserva come appaiano pacifici alcuni elementi, riscontrabili chiaramente sia dal verbale redatto dai Carabinieri di Torre De Picenardi (CR) intervenuti a seguito del sinistro (doc. 2 fascicolo attoreo), sia dai successivi rilievi effettuati tanto dal consulente Ing. nominato dal PM nel corso del procedimento Per_4 penale n. 622/2019 R.G.N.R. (doc. 3 fascicolo di parte convenuta), quanto dal consulente di parte attrice Ing. (doc. 5 fascicolo attoreo), quanto ancora dal CTU Ing. Per_5 Per_2 nominato nel corso del presente giudizio.
In particolare, è pacifico che il sinistro sia avvenuto lungo una strada comunale extraurbana composta da una carreggiata a doppio senso di circolazione, priva di linea di mezzaria e di larghezza di circa 4,30 mt nel punto dello scontro - ed in alcuni punti del tratto finanche meno larga, fino a 3,70 mt - in presenza di un fondo stradale asfaltato e al momento del sinistro asciutto, in condizioni meteorologiche di cielo sereno e con buona visibilità, a metà di una curva a sinistra priva di libera visuale, stante la presenza, all'epoca del sinistro, di folta vegetazione, ed in assenza, sempre all'epoca del sinistro, di segnaletica verticale e orizzontale.
Ancora, è pacifico che il limite di velocità sul tratto di strada era all'epoca del sinistro (ed è tutt'ora) di 90 km/h, non essendo presente segnaletica che indichi limiti differenti e trattandosi di strada extraurbana secondaria.
E' parimenti pacifico – non essendo mai emersa la circostanza contraria né nelle allegazioni delle parti, né negli accertamenti svolti dai vari periti, anche di parte, investiti della controversia - che entrambe le parti coinvolte nel sinistro abbiano mantenuto una velocità di marcia nettamente inferiore al limite di velocità predetto.
Infine, è pacifico che l'impatto si è verificato tra la parte anteriore sinistra del veicolo condotto dall'attore e la parte anteriore sinistra del veicolo condotto dalla convenuta, come emerge chiaramente dalla documentazione fotografica in atti (cfr. doc. 2 fascicolo attoreo ma anche a colori doc. 5 fascicolo attoreo e docc. fotografica allegata alla CTU).
pagina 10 di 38 15. A fronte di tali dati certi, le parti hanno fornito versioni della dinamica del sinistro differenti.
Nella tesi attorea, infatti, lo scontro sarebbe stato causato esclusivamente dalla condotta di guida della convenuta.
L'attore ha infatti allegato che, avvedutosi del sopraggiungere della convenuta a velocità sostenuta, egli avrebbe arrestato la propria marcia mantenendo la destra rigorosa, mentre
, a causa dell'eccessiva velocità, nel tentativo di accostare il più CP_1 possibile a destra a propria volta, perso il controllo del veicolo, avrebbe sbandato bruscamente a sinistra invadendo la corsia di marcia dell'attore, quando questi era ormai del tutto fermo.
Nella tesi difensiva di parte convenuta, invece, entrambe le parti avrebbero omesso di mantenere la destra rigorosa e sarebbe falso tanto che l'auto dell'attore fosse ferma al momento del sinistro, essendo stata anzi animata da una velocità finanche superiore a quella della convenuta, quanto che la convenuta viaggiasse ad una velocità sostenuta e non appropriata in relazione ai luoghi.
16. A fronte di tali contrapposte tesi, nel corso del presente procedimento è stata svolta
CTU cinematica, nominando a tal fine ausiliario l'Ing. Persona_2
L'espletamento della CTU si è reso necessario sul rilievo che, pur non negandosi l'astratta utilizzabilità nel giudizio civile, quale prova atipica, della consulenza elaborata su mandato del PM nel corso del procedimento penale già citato ed avente ad oggetto il medesimo fatto storico di cui è causa, le operazioni peritali non furono svolte in quella sede nel contraddittorio tra le parti e con la partecipazione dei relativi CTP.
Inoltre, gli esiti della perizia del consulente del PM, sono stati puntualmente e sistematicamente contestati da parte attrice, in forza delle valutazioni del proprio consulente di parte, che ha indicato esiti diametralmente diversi rispetto a quelli a cui pervenne il consulente del PM.
17. Orbene, letta la relazione peritale del CTU Ing. la scrivente ritiene Persona_2 che, a prescindere dalle osservazioni critiche del CTP di parte attrice e dalla stessa parte attrice mosse alla relazione, anche alla luce degli accertamenti svolti nel presente giudizio, si debba aderire alle valutazioni operate in sede penale con sentenza n. 715/2024 del
13.06.2024 dal Tribunale Penale di Mantova nel procedimento già citato (sentenza sopravvenuta nel corso del procedimento e prodotta al doc. 60 fascicolo attoreo) in merito all'impossibilità, sulla scorta degli elementi disponibili, di individuare l'esatta dinamica del sinistro ed una certa attribuzione delle rispettive responsabilità dei soggetti convolti.
18. Infatti, deve darsi atto di come il sinistro sia avvenuto in assenza di testimoni oculari e di come dunque la dinamica del sinistro possa essere ricostruita solo a partire da dati pagina 11 di 38 oggettivi riscontrati nei rilievi operati dai Carabinieri intervenuti a seguito del sinistro e dagli esiti dello scontro sulle vetture coinvolte.
19. Assume in particolare rilievo primario l'individuazione del punto d'urto tra i due veicoli.
Sul punto, appare significativo che anche il CTU Ing. come già il perito nominato Per_2 dal PM nel corso del procedimento penale predetto, abbia mostrato oggettive difficoltà ad individuare in modo puntuale e certo il reale punto d'urto, evidenziando come esso “è individuato dalla posizione dei frammenti a terra. In realtà i frammenti sono sparsi e addirittura il piccolo spoiler anteriore della Golf si trova oltre la linea di banchina sul lato destro rispetto alla direzione di marcia della Golf. Un frammento della griglia anteriore della Fiat Punto oltrepassa le ruote anteriore della Golf finendo sotto la Golf all'altezza del montante porta.” (cfr. pag. 11 CTU in atti).
E' dunque evidente come i rilievi relativi alla posizione dei frammenti, la più alta concentrazione dei quali è peraltro collocata nella zona centrale della carreggiata, come emerge dalla documentazione fotografica già citata e presente in atti, non possano consentire di rintracciare con certezza o comunque con un ragionevole margine di approssimazione l'esatto punto d'urto.
Può piuttosto riscontrarsi una zona d'urto relativamente ampia, specie in proporzione alle dimensioni ridotte della carreggiata.
20. Ancora, assume rilievo la ricostruzione della traiettoria dei veicoli in marcia.
Eppure anche in merito da essa non v'è alcuna prova certa, in assenza di testimoni oculari o di tracce di frenate sull'asfalto riscontrate dai Carabinieri che hanno effettuato i rilievi nell'immediatezza.
21. Dunque, risulta esservi un importante margine di incertezza in merito all'individuazione della traiettoria e della posizione dei veicoli al momento dell'urto, desumibile in base all'individuazione del punto d'urto, elementi che, insieme all'accertamento della posizione di quiete in cui gli stessi veicoli si sono trovati all'esito del sinistro, appaiono il punto di partenza indefettibile di ogni altro calcolo, effettuabile da qualsivoglia perito, al fine di accertare sia la velocità mantenuta dai veicoli medesimi prima del sinistro, sia più in generale la condotta di guida da parte dei relativi conducenti, con particolare riferimento alla tenuta dell'uno e dell'altro della destra rigorosa.
Considerata poi la scarsa ampiezza della carreggiata - di soli 4,30 mt, a fronte di una larghezza complessiva dei due veicoli di circa 3,40 mt, con conseguenti soli 0,50 mt. di spazio utile per evitare l'urto - e considerato l'andamento curvilineo della carreggiata, può affermarsi con certezza che un minimo errore nell'individuazione del punto d'urto, anche di pagina 12 di 38 pochi centimetri, possa inficiare integralmente i successivi calcoli, conducendo a risultati potenzialmente molto divergenti.
Un certo margine di errore, nel caso di specie, non può certo escludersi ed anzi deve ritenersi altamente verosimile stante il posizionamento diffuso dei frammenti sulla carreggiata.
22. Posto dunque che, pacificamente, entrambi i conducenti hanno mantenuto una velocità ben inferiore del limite previsto di 90 km/h e ritenuta l'insufficienza degli elementi assunti al fine di accertare, con un sufficiente margine di certezza, la reale velocità di marcia delle parti e se questa fosse o meno consona rispetto allo stato dei luoghi, nonché l'effettiva posizione di entrambi i veicoli sulla carreggiata subito prima dell'urto, con particolare riferimento al fatto che le stesse abbiano o meno mantenuto la destra rigorosa, si ritiene non possa dirsi superata la presunzione di responsabilità solidale di entrambe le parti in pari misura nella causazione del sinistro di cui all'art. 2054 c. 2 c.c.
23. A ciò si aggiunga che lo stesso CTU Ing. analizzata la documentazione in atti Per_2 ed a seguito di sopralluogo, ha evidenziato come: “Analizzando le immagini del sinistro riportate in atti, si vede che all'epoca era presente, ai lati della strada, una folta vegetazione, di altezza valutata dagli accertatori in circa 4,3 metri. Dalle immagini presenti in atti è difficile valutare se tale vegetazione precludeva o meno o in quale parte la visibilità del tratto di strada successivo (si ricorda l'andamento curvilineo). Tale vegetazione oggi non è più presente, pertanto le considerazioni in merito alla visibilità offerta ai conducenti possono essere fatte solo attraverso la documentazione fotografica in atti” (cfr. pag. 9 relazione tecnica in atti).
Non è stato dunque possibile valutare con certezza neppure la possibilità del reciproco avvistamento in lontananza dei veicoli o comunque stabilire se e a che distanza dal punto d'urto i due conducenti avessero avuto modo di avvedersi del pericolo rappresentato dalla vettura proveniente dal senso opposto, al fine di intervenire sulla propria condotta di guida ed evitare il sinistro, anche arrestando la propria marcia.
Non può dunque ritenersi raggiunta alcuna prova pure in merito all'evitabilità del sinistro attraverso una condotta maggiormente diligente e prudente di uno o entrambi i conducenti.
D'altronde, come correttamente rilavato in sede penale, dalla sola verificazione dell'evento lesivo non può certo inferirsi che la condotta di guida di entrambi gli automobilisti coinvolti non fosse idonea a prevenire il pericolo verificatosi.
24. Dunque, alla luce dei principi giurisprudenziali esposti e delle considerazioni svolte in merito agli elementi istruttori raccolti, deve ritenersi operante nel caso di specie la presunzione di pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro ai sensi dell'all'art. 2054 c. 2 c.p.c.
pagina 13 di 38 25. Ciò determina ai sensi dell'art. 1227 c.1 c.c. la diminuzione dell'eventuale risarcimento spettante agli attori in misura pari alla gravità della colpa del danneggiato principale nella causazione del sinistro, ossia nella misura del 50%.
26. Sul danno non patrimoniale subito dall'attore in Parte_1 conseguenza del sinistro – danno biologico, morale e personalizzazione
27. Prima di procedere all'esame della domanda risarcitoria formulata dall'attore occorre una breve disamina sulla consulenza tecnica svolta dalla Parte_1 medica legale dott.ssa , nominata nel corso del presente giudizio. Persona_3
28. A seguito dell'esame della documentazione sanitaria versata in atti e della visita svolta sul periziando, la consulente ha accertato che l'attore, a seguito del sinistro di cui è causa, ha riportato “un severo traumatismo contusivo cervicale caratterizzato da frattura C6-C7 con listesi anteriore, frattura delle articolazioni posteriori dello stesso livello ed interessamento contusivo del midollo spinale con livello funzionale C3. Tale patologia necessitava nell'immediato di intervento neurochirurgico di stabilizzazione C6-C7 con approccio anteriore e fissaggio con cage e placca e viti somatiche, che era eseguito in data 19.05.2018” (cfr. pagg. 56 ss CTU in atti).
L'ausiliaria ha accertato altresì che, a seguito di un lungo periodo di degenza e di vari trattamenti medici, polispecialistici e riabilitativi, “il severo quadro menomativo si stabilizzava […]in una condizione di tetraparesi spastica incompleta con vescica e intestino neurologici associata ad una importante forma di dolore neuropatico in polifarmacoterapia. Allo stato attuale, il paziente presenta in particolare importanti cloni spontanei evocabili durante il movimento attivo e i cambi di postura, oltre che di notte. Si rileva ipostenia ai quattro arti, con difficoltà nei movimenti fini delle dita delle mani, e ipoestesia tattile-dolorifica da C3 in giù. Lamenta altresì sintomatologia dolorosa costante a livello della nuca e delle spalle, meglio controllata anche se non risolta dall'assunzione di cannabis. Presenta inoltre quadro di neurovescica che gestisce con autocateterismi, e di neurointestino con terapia farmacologica e clisteri a giorni alterni. Il paziente necessita di continua assistenza da parte di terzi nello svolgimento di qualsiasi attività di vita quotidiana, dall'igiene personale alla gestione della casa alla nutrizione. La deambulazione così come i passaggi posturali risultanoimpossibili senza aiuto di terzi e gli spostamenti sono praticati esclusivamente con l'utilizzo di carrozzina all'interno dell'abitazione e free rider all'esterno. Infine, il sig. riferisce difficoltà nella Pt_1 deglutizione e nella favella.” (cfr. pagg. 56 ss CTU in atti).
A fronte di tali accertamenti, la CTU, proseguendo nella sua disamina, ha dunque rilevato l'esistenza di conseguenze permanenti sulla salute del paziente, illustrando come egli mostri tutt'ora “un quadro menomativo caratterizzato da una lesione midollare incompleta (AIS D C3) e tetraparesi spastica con ipertono e vescica/intestino neurologici. La funzione cognitiva è conservata sebbene il tono dell'umore appaia deflesso. Al severo danno dal
pagina 14 di 38 punto di vista neurologico, si aggiungeva altresì la grave componente algologica caratterizzata da dolori neuropatici, non responsivi alla terapia tradizionale. […] Attualmente, necessita quotidianamente di continua assistenza da parte di terzi nelle ADL e IADL. La deambulazione è resa impossibilitata oltre che dall'ipostenia anche dalla presenza di clonie altamente invalidanti, per cui è necessario l'utilizzo della carrozzina. La minzione richiede l'ausilio di autocateterismi (4-5/die) e terapia alfa-litica, mentre l'alvo è gestito con clismi e Movicol a giorni alterni. Gli aspetti di vita quotidiana e dinamico- relazionali risultano quindi fortemente compromessi, come oggettivamente rilevabile anche
“ictu oculi”. L'infortunato risulta infatti completamente privato della propria autonomia sia nella gestione del sé, che nella deambulazione, che negli aspetti ludico-lavorativi”.
29. Ciò ho indotto la CTU a quantificare il danno biologico permanente nella misura dell'80%, “sulla scorta di una complessiva valutazione medico-legale e sintesi ragionata dei dati disponibili, prendendo come riferimento valutativo i parametri indicati da SIMLA
(Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni), Linee Guida per la valutazione del danno alla persona in ambito civilistico, Giuffré Editore, 2016. Le tabelle relative ai parametri previsti sulla lesione midollare dalle Linee Guida edite dalla SIMLA prevedono un'ampia forchetta valutativa per quanto riguarda la tetraparesi, fra 60% e 90% a seconda del deficit funzionale” (cfr. pag. 66 ss CTU in atti).
La CTU ha inoltre riscontrato come “Il livello di sofferenza patito dal paziente è da intendersi cronicizzato in un grado elevato in relazione ai postumi obiettivati ed alla loro incidenza su tutte attività di vita.” (cfr. pag.67 CTU in atti).
30. La CTU ha infine quantificato un danno da invalidità totale temporanea di 220 giorni, relativo alla lunga degenza del paziente in ambiente ospedaliero, che si è protratta dal
18.05.2018 al 19.12.2018.
Tale periodo, secondo la CTU, fu connotato da una sofferenza soggettiva elevatissima e da un severo dolore neuropatico di difficile gestione sul piano terapeutico, testimoniati dalla massiccia terapia antalgica, anche a base di oppiacei, somministrata al paziente nelle varie fasi di ricovero ed ampiamente riscontata dalla CTU nella documentazione medica in atti
(cfr. pagg. 58 ss CTU in atti).
31. Alle tali valutazioni operate dalla CTU medico-legale entrambi i CTP hanno sostanzialmente aderito, non formulando osservazioni di merito o metodo, ed anche a parere della scrivente esse appaiono ragionevoli, coerenti logicamente e scientificamente rigorose e motivate, dunque pienamente condivisibili.
32. Così individuato il danno non patrimoniale biologico e da sofferenza soggettiva (c.d. danno morale) sofferto dall'attore, la scrivente ritiene puntualmente allegati e provati anche i presupposti per la richiesta personalizzazione del danno.
pagina 15 di 38 33. Sul punto, appare condivisibile il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale già la liquidazione del danno biologico permanente è di per sé un ristoro per equivalente delle conseguenze che la lesione della salute ha avuto sulla vita quotidiana.
Dunque, “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (ex multis Cass. 28988/2019).
In breve, per pretendere la maggiorazione della misura standard del risarcimento non basta allegare che i postumi abbiano inciso sulla vita quotidiana della vittima - pregiudizio già ristorato dalla semplice monetizzazione dell'invalidità permanente - essendo necessario piuttosto allegare e provare che i postumi abbiano inciso sulla vita quotidiana della vittima in misura differente e maggiore rispetto a tutte le altre persone della stessa età e dello stesso sesso, che abbiano sofferto postumi di identica misura (arg. da Cass. 5865/2021).
34. Nel caso di specie, parte attrice ha posto a fondamento della domanda di personalizzazione la circostanza che i gravissimi esiti del sinistro abbiano inciso in modo ancor più profondo sulle sue abitudini di vita dell'attore, in quanto egli era, prima del sinistro, un soggetto estremamente attivo e dinamico e si è improvvisamente trovato privato di qualsiasi autonomia, nella deambulazione e nella cura di sé, avendo perso così non solo la capacità di svolgere la propria attività lavorativa, essendo stato licenziato dopo il decorso del periodo di comporto, ma anche di coltivare attività extra lavorative ed hobby da sempre svolti e relazioni amicali e sentimentali.
In particolare, l'attore ha allegato e provato di aver svolto per anni attività hobbistica e di volontariato, quale socio attivo della cooperativa E.E. Dugoni, e di essere per anni stato in possesso del brevetto di bagnino, prestando, di domenica e nei giorni festivi, proprio l'attività di bagnino presso le piscine Airone della società sportiva Settefrati Libertas di Goito.
35. Tanto la partecipazione attiva e costante alle attività sociali ed agli eventi organizzati dalla cooperativa E.E. Dugoni, quanto l'attività di bagnino volontario sono state integralmente abbandonate a causa degli esiti del sinistro, secondo quanto confermato dai testi e entrambi escussi all'udienza del 12.01.2022 (cfr. Testimone_1 Testimone_2 verbale udienza cit.).
pagina 16 di 38 36. Inoltre, deve ritenersi provato, sulla base del senso comune e secondo l'id quod plerumque accidit, che l'impossibilità di intraprendere una relazione sentimentale e sessuale completa ed appagante e di poter procreare risulti particolarmente gravosa nel caso di specie, in cui il danneggiato, che non risulta essere mai stato sposato o stabilmente legato da relazione affettiva con altra persona, né risulta aver mai avuto figli, si è visto definitivamente deprivato di tali prospettive e possibilità, in un'età della vita che, per un uomo, non avrebbe certo precluso la prospettiva di una stabile relazione o della procreazione.
37. Accertata l'esistenza e l'entità del danno non patrimoniale subito dall'attore nelle componenti di danno biologico e morale e ritenuti sussistenti i presupposti per l'ulteriore personalizzazione del danno, si può procedere alla materiale liquidazione delle varie voci di danno non patrimoniale richieste dall'attore Parte_1
38. Orbene, il danno non patrimoniale da invalidità permanente deve essere liquidato in applicazione delle nuove Tabelle dell'Osservatorio sul diritto civile del Tribunale di Milano del 2024.
Esso deve dunque quantificarsi tenendo conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (52 anni) ed avendo come base di calcolo il valore del “punto” base delle Tabelle predette, relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale (c.d. danno biologico permanente), aumentato in riferimento alla componente di danno non patrimoniale morale, relativa alla “sofferenza soggettiva”, di una percentuale ponderata pari al 50%, fissata dalle Tabelle predette in caso di invalidità accertate tra il 35 ed il 100 %.
Oltre a ciò, alla luce di quanto esposto nei capi precedenti, dovrà operarsi una ulteriore personalizzazione al 25% della sola componente del danno biologico.
39. Il danno non patrimoniale comprensivo delle componenti di danno biologico, danno morale da “sofferenza soggettiva” e personalizzazione risulta così pari ad Euro 977.998,00 complessivi.
40. Al contempo, il danno biologico liquidabile a titolo di invalidità totale temporanea deve calcolarsi considerando il punto base di 115,00 Euro per ciascun giorno di invalidità totale e provvedendo all'aumento massimo del 50%, considerando le allegate e comprovate peculiarità del caso di specie, in termini di elevatissima sofferenza morale soggettiva ed in termini di peculiarità dei postumi sulla vita dinamico-relazionale del danneggiato come già ampiamente esposti, poi moltiplicando il risultato per 220 giorni accertati dalla CTU di effettiva invalidità totale.
41. Il danno non patrimoniale da invalidità totale temporanea risulta così pari ad Euro
38.060,00.
pagina 17 di 38 42. Dunque, il totale liquidabile a titolo di danno da invalidità permanente e temporanea risulta pari a complessivi Euro 1.016.058,00.
43. Considerata la presunzione di eguale responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, ai sensi dell'art. 1227 c. 1 c.c., l'importo risarcibile in questa sede a titolo di danno non patrimoniale deve considerarsi pari ad Euro 508.029,00 Euro (ossia pari al 50% di Euro 1.016.058,00).
44. Poiché la suddetta somma costituisce l'equivalente monetario attuale di un danno all'integrità fisica e di danni non patrimoniali originati da fatto illecito risalente negli anni, la stessa va devalutata alla data del fatto, ossia al 18.05.2018, e successivamente rivalutata annualmente applicando gli interessi al tasso di legge, sulla somma annualmente rivalutata, fino all'effettivo soddisfo, al fine di compensare il danneggiato anche del danno da ritardo, vista la mora ex re sui debiti di valore.
La somma così rivalutata, comprensiva degli interessi dal fatto all'odierna liquidazione, è dunque pari ad Euro 555.543,12.
45. Da ultimo, si osserva come appaia inammissibile in questa sede la domanda, formulata tardivamente da parte attrice di risarcimento dell'ulteriore voce di danno non patrimoniale da riduzione dell'aspettativa di vita, mai richiesta tempestivamente né allegata negli atti introduttivi o comunque nei termini previsti dalla legge per lo spirare delle preclusioni assertive.
46. Sulla questione del concorso colposo del danneggiato per erroneo utilizzo delle cinture di sicurezza ai sensi dell'art. 1227 c. 2 c.c.
47. Nei precedenti capi, si è già evidenziato come nel corso della CTU cinematica, la scrivente abbia rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 101 c. 2 c.p.c. la questione, emersa per la prima volta nel corso delle operazioni peritali su rilievo dell'ausiliario, relativa al possibile mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del danneggiato in occasione del sinistro.
48. Appare a questo punto opportuno evidenziare come, nel caso di specie, la stessa non assuma in concreto rilievo né ai sensi dell'art. 1227 c. 1 c.c., né ai sensi dell'art. 1227 c. 2
c.c.
49. Senza dover entrare nel merito del fatto che l'attore indossasse o meno correttamente la cintura di sicurezza al momento del sinistro, appare infatti dirimente il fatto che, nel corso dell'istruttoria, sia emerso come, nel caso di specie, non ricorra né l'ipotesi in cui la condotta del danneggiato abbia contribuito a cagionare la lesione iniziale ovvero abbia inciso sul rapporto di causalità materiale con il danno-evento (art. 1227 c. 1 c.c.), né l'ipotesi in cui l'eventuale condotta negligente del danneggiato possa aver aggravato la pagina 18 di 38 lesione iniziale ovvero abbia influito sul rapporto di causalità giuridica con il danno- conseguenza (art. 1227 c. 2 c.c.).
La CTU medico-legale, in particolare, ha escluso ogni rilievo causale nel generare o aggravare il danno occorso al danneggiato del fatto che egli indossasse o meno la cintura di sicurezza.
Si legge infatti nella CTU medico-legale, testualmente, che: “Il danno subito era indiscutibilmente causato da un violento movimento di flesso-estensione del rachide cervicale a tipo “frustata” conseguente all'evento traumatico. Va a tal fine considerato che, da un punto di vista cinematico, la cintura di sicurezza, con la sua “striscia” addominale e quella trasversale, rende il tronco solidale al sedile, lasciando quindi il segmento cervicale, assile per sua conformazione anatomica, libero e maggiormente passivo alle sollecitazioni sul piano sagittale: questo è quanto si è verificato nel caso in oggetto ove a seguito del forte impatto tra due auto e dell'energia cinetica dispiegatasi all'interno della celletta abitativa si è prodotta una violenta flesso-estensione dello stelo cervicale. L'eventuale allacciamento della cintura di sicurezza, dunque, con ogni ragionevolezza, non avrebbe in linea teorica modificato la dinamica cinetica lesiva e quindi l'entità delle lesioni subite dal (cfr. pag. 71 ss CTU in atti). Pt_1
La dott.ssa , dunque, conclude sostenendo che “la lesione vertebro-midollare Per_3 documentata nel caso di specie, proprio in relazione alla sua sede (lesione midollare in corrispondenza del fulcro di flesso-estensione del collo sul tronco), si sarebbe comunque potuta realizzare anche nell'ipotesi che il IG. avesse indossato regolarmente il Pt_1 dispositivo di sicurezza.”
50. Tale valutazione appare condivisibile, in quanto rigorosa logicamente e scientificamente, circostanza avvalorata dal fatto che nessuna osservazione è pervenuta dai CTP delle rispettive parti in merito alla correttezza logica e scientifica dei predetti assunti.
51. In breve, la questione della cintura di sicurezza appare del tutto superflua ed ininfluente ai fini del decidere, sia in merito al giudizio di imputazione causale del danno, sia in merito al giudizio relativo al rispetto da parte del danneggiato del dovere di correttezza che gli impone di comportarsi in modo diligente per evitare il danno scaturito dal fatto illecito, non giustificando in alcun modo né una riduzione del risarcimento, né l'esclusione dello stesso per le eventuali conseguenze dannose che il danneggiato avrebbe potuto evitare.
52. Sui danni patrimoniali subiti dall'attore Parte_1
53. Venendo ai danni patrimoniali di cui l'attore ha chiesto il Parte_1 risarcimento, si osserva quanto segue.
54. Quanto alle spese mediche, di riabilitazione ed assistenza che l'attore ha allegato di aver sostenuto e per le quali ha formulato domanda risarcitoria, esse appaiono documentate pagina 19 di 38 e di certo congrue - anche sulla base dell'attento esame della documentazione versata in atti da parte della CTU medico-legale - per un totale di Euro 8.787,24 (cfr. per il dettaglio delle predette spese pagg. 67 ss CTU in atti).
55. Risultano altresì prodotte dall'attore ulteriori ricevute per acquisto di farmaci e visite mediche non meglio specificate per complessivi Euro 725,40.
Appare condivisibile, anche sul punto, la valutazione operata dalla CTU medico-legale in merito alla altamente verosimile riconducibilità di tali spese alle esigenze cliniche insorte a seguito del sinistro, “essendo l'anamnesi farmacologica del muta in epoca Pt_1 antecedente il sinistro” (cfr. pag. 69 CTU in atti).
56. L'attore ha inoltre documentato di aver sostenuto nel corso del 2024 o comunque di essersi impegnato a sostenere per tutto il 2024, in forza del contratto di lavoro a tempo indeterminato di assistenza alla persona stipulato con la sorella Parte_2 decorrere dal 12.12.2023, spese ulteriori di assistenza alla persona per Euro 18.645,00 (doc.
58 e 59 fascicolo attoreo).
La documentazione a suffragio delle predette spese, sebbene depositata oltre le preclusioni istruttorie, è da considerarsi tempestiva, trattandosi di documenti formati successivamente alla scadenza dei termini istruttori.
57. Le somme liquidabili a titolo di danno emergente per spese mediche, riabilitative e di assistenza devono dunque essere quantificate complessivamente in Euro 28.157,64, con la conseguenza che il danno risarcibile, pari al 50% delle predette spese, stante la presunzione di concorso di colpa tra i conducenti dei veicoli coinvolti ai sensi dell'art. 1227 c. 1 c.p.c., è pari ad Euro 14.078,82.
58. Poiché la suddetta somma costituisce l'equivalente monetario attuale di un danno all'integrità fisica e di danni non patrimoniali originati da fatto illecito risalente negli anni, la stessa va devalutata alla data del fatto, ossia al 18.05.2018, e successivamente rivalutata annualmente applicando gli interessi al tasso di legge, sulla somma annualmente rivalutata, fino all'effettivo soddisfo, al fine di compensare il danneggiato anche del danno da ritardo, vista la mora ex re sui debiti di valore.
La somma così rivalutata, comprensiva degli interessi dal fatto all'odierna liquidazione, è dunque pari ad Euro 15.395,54.
59. Quanto invece alle spese mediche, riabilitative e di assistenza future, il cui risarcimento è stato pure chiesto dall'attore, si ritiene che trovi applicazione il principio giurisprudenziale consolidato per cui il danno permanente futuro, consistente nella necessità di sostenere una spesa periodica vita natural durante deve essere liquidato, ai sensi dell'art. 1223 c.c., stimando il costo presumibile delle prestazioni di cui la vittima avrà bisogno in considerazione delle menomazioni da cui è afflitta, rapportato alla durata pagina 20 di 38 presumibile dell'esborso e, quindi, per il numero di anni che lo stesso verrà sopportato (tra le altre: Cass. 11393/2019; Cass. n. 17815/2019; Cass. n. 13881/2020; Cass. n. 13727/2022;
Cass. n. 16844/2023), sul presupposto che “in tema di danno futuro causato da invalidità permanente, ai fini della liquidazione rileva non la speranza di vita media nazionale ma la prognosi di durata della vita dello specifico soggetto danneggiato” (cfr. Cass 11393/2019).
60. Tale principio, a ben vedere, non confligge con la diversa conclusione a cui la giurisprudenza è giunta con riferimento al danno patrimoniale futuro da mancata remunerazione dell'attività lavorativa - da liquidarsi mediante costituzione di una rendita vitalizia parametrata sull'aspettativa di vita media e frutto della moltiplicazione del reddito perduto per un adeguato ed affidabile coefficiente di capitalizzazione.
Nelle due ipotesi, infatti, vengono in rilievo, secondo la distinzione posta dallo stesso art. 1223 c.c., danni diversamente caratterizzati.
Nel caso di danno patrimoniale futuro da mancata remunerazione dell'attività lavorativa si tratta di un “mancato guadagno” e, quindi, della perdita di una utilità futura che il danneggiato avrebbe acquisito se fosse rimasto in vita e nel pieno delle proprie capacità più
a lungo, ciò che gli è stato impedito dall'illecito.
Nel diverso caso di danno patrimoniale futuro per spese di assistenza o mediche si configura invece un “danno emergente” (cfr. Cass. 7815/2019), ossia un esborso che sarà necessario sostenere, ma soltanto finché si è in vita, per cui il sopraggiungere della morte, anche se per effetto dell'illecito, farà comunque cessare quella perdita patrimoniale, con la conseguenza che non sarà più apprezzabile l'esistenza di un danno risarcibile (arg. da Cass. 31684/2024)
61. Ciò posto in linea teorica, venendo al caso di specie, la CTU medico-legale ha motivatamente e condivisibilmente quantificato per il danneggiato un'aspettativa di vita fino al 76esimo anno d'età, ossia di circa 4,5 anni inferiore rispetto all'aspettativa di vita media per i soggetti di sesso maschile, dovendosi qui ritenere integralmente richiamate le valutazioni statistiche ed epidemiologiche poste a fondamento della predetta valutazione
(cfr. docc. 71 ss CTU in atti), mai peraltro oggetto di osservazioni critiche da parte dei
CTP.
62. A fronte di ciò, si osserva che l'entità degli esborsi mensili per spese mediche e riabilitative, così come pure per quelle di assistenza personale al danneggiato, non possono che calcolarsi tramite una valutazione equitativa, che tenga conto dell'entità delle spese già documentate in atti e già sostenute dall'attore, anche in forza di prescrizioni mediche, e della altamente verosimile persistenza dell'esigenza di sostenere tali spese vita natural durante, considerato che gli esiti del sinistro sono ormai stabili, non curabili ed anzi verosimilmente suscettibili di peggioramento, specie senza un costante percorso di riabilitazione ed assistenza.
pagina 21 di 38 Appare dunque equo quantificare in Euro 155,00 mensili le verosimili spese mediche future, anche sulla base delle prescrizioni prodotte in atti da parte attrice, ed in Euro 180,00 mensili, pari ad Euro 45,00 a seduta per almeno una seduta a settimana, ad integrazione degli accessi in riabilitazione offerti gratuitamente dal SSN, le spese riabilitative future.
63. Individuate tali basi di calcolo, la spesa complessiva futura deve quantificarsi avendo come paradigma temporale il periodo che intercorre tra la presente pronuncia (posto che le spese eventualmente sostenute fino al momento della sentenza non possono essere qualificate come “spese future” trattandosi di danno emergente che va rigorosamente provato con dimostrazione degli importi effettivamente sostenuti), fino al raggiungimento del 76esimo anni d'età dell'attore, dunque per complessivi 17 anni.
64. Il totale liquidabile sulla base di tali coordinate risulta dunque pari ad Euro 31.620,00 a titolo di spese mediche future (155,00 Euro mensili per 204 mesi, pari ad anni 17) ed Euro
36.720,00 a titolo di spese di riabilitazione future (180,00 Euro mensili per 204 mesi, pari ad anni 17).
65. Parimenti, non può dubitarsi che, stante la evidente incapacità dell'attore di attendere in autonomia a qualsiasi incombenza quotidiana – tra cui anche la cura e l'igiene personale, la vestizione e l'alimentazione (cfr. in termini pag. 66 CTU medico-legale in atti) - e stante la conseguente esigenza di assistenza costante alla propria persona, possa parimenti risarcirsi il presumibile costo futuro di assistenza che l'attore dovrà sostenere vita natural durane.
66. Orbene, l'attore ha, nel corso del giudizio, allegato di sostenere, quantomeno dal 12.12.2023, un costo annuo totale per oneri di assistenza di Euro 18.245,00, avendo regolarmente assunto come badante convivente la sorella, odierna attrice, Parte_2 per costi pari a circa 1.520,00 Euro mensili.
[...]
Tale parametro di spesa deve essere ritenuto congruo e utilizzato come idonea base del calcolo – necessariamente equitativo - per quantificare il danno futuro che verrà a prodursi in capo all'attore per spese di assistenza personale, tenendo conto che, come ampiamente osservato, le condizioni dell'attore sono stabili e rendono necessaria un'assistenza pressoché costante e continuativa nel corso della giornata.
La spesa futura così calcolata risulta, peraltro, finanche inferiore a quanto prospettato dallo stesso attore nei propri atti introduttivi sulla base calcolo elaborato dal CAF (doc. 44 a e 44
b fascicolo attoreo), in cui si quantificava in Euro 1.379,00 al mese i costi per un servizio di assistenza a tempo pieno, per 54 ore settimanali, da parte di badante convivente, oltre 760,00 Euro mensili per assistenza sostitutiva nei riposi settimanali dell'assistente titolare, per 18 ore settimanali, per complessivi 2.139,00 Euro mensili, dunque per totali 25.688,00
Euro annui circa.
pagina 22 di 38 Dunque, appare equo quantificare, in via equitativa, il danno futuro per spese di assistenza i
Euro 310.165,00 (pari ad Euro 18.245,00 per 17 anni di aspettativa di vita).
67. Il totale danno futuro per spese mediche, di riabilitazione ed assistenza liquidabile deve dunque quantificarsi in Euro 378.505,00, dunque, ai sensi dell'art. 1227 c. 1 c.c., il totale di fatto risarcibile in questa sede risulta pari ad Euro 189.252,50 (pari al 50% del totale astrattamente liquidabile).
68. Poiché la suddetta somma costituisce l'equivalente monetario attuale di un danno all'integrità fisica e di danni non patrimoniali originati da fatto illecito risalente negli anni, la stessa va devalutata alla data del fatto, ossia al 18.05.2018, e successivamente rivalutata annualmente applicando gli interessi al tasso di legge, sulla somma annualmente rivalutata, fino all'effettivo soddisfo, al fine di compensare il danneggiato anche del danno da ritardo, vista la mora ex re sui debiti di valore.
La somma così rivalutata, comprensiva degli interessi dal fatto all'odierna liquidazione, è dunque pari ad Euro 206.952,62.
69. Venendo infine agli ulteriori danni patrimoniali di cui l'attore Parte_1 ha chiesto il risarcimento, la scrivente osserva preliminarmente come nessuna voce di danno può essere liquidata con riferimento al valore ante sinistro della vettura di proprietà dell'attore.
E' infatti pacifico che l'attore abbia già ricevuto il 50% del valore dell'auto danneggiata nel sinistro, di cui egli avrebbe diritto in proporzione all'incidenza della propria colpa, dalla propria compagnia assicuratrice a titolo di risarcimento diretto Controparte_5
(doc. all. 9),
70. Deve invece essere accolta la domanda di risarcimento delle spese di trasporto e deposito della vettura coinvolta nel sinistro, quantificate in atto di citazione in Euro 244,00 complessive.
Le stesse sono infatti documentate tramite il deposito della fattura emessa dalla Parte_5
(doc. 20 fascicolo attoreo).
[...]
In merito a tale domanda risarcitoria, infatti, parte convenuta non ha preso posizione, neppure contestando la documentazione prodotta a fondamento della stessa.
71. Parimenti, appaiono risarcibili le competenze legali pari ad Euro 5.158,40 sostenute per l'assistenza stragiudiziale nella gestione del sinistro, documentate come da notula prodotta in atti (doc. 22 fascicolo attoreo), mai contestata da parte convenuta.
Deve infatti aderirsi all'orientamento, di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. 14444 /2021, ma anche Cass. 6422/2017) per il quale “In caso di sinistro stradale,
pagina 23 di 38 qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l'intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento.”
Nel caso di specie, l'attività stragiudiziale svolta non già da uno studio di infortunistica, bensì dal difensore di fiducia dell'attore è stata di certo utile a perorare le domande risarcitorie dell'attore.
72. Ai sensi dell'art. 1227 c. 1 c.p.c., anche con riferimento alle somme risarcibili a titolo di spese di trasporto e deposito della vettura incidentata e spese di assistenza legale stragiudiziale, esse devono essere ridotte del 50%, dunque in tal caso l'importo complessivo risarcibile è pari ad Euro 2.701,20.
73. Poiché la suddetta somma costituisce l'equivalente monetario attuale di un danno all'integrità fisica e di danni non patrimoniali originati da fatto illecito risalente negli anni, la stessa va devalutata alla data del fatto, ossia al 18.05.2018, e successivamente rivalutata annualmente applicando gli interessi al tasso di legge, sulla somma annualmente rivalutata, fino all'effettivo soddisfo, al fine di compensare il danneggiato anche del danno da ritardo, vista la mora ex re sui debiti di valore.
La somma così rivalutata, comprensiva degli interessi dal fatto all'odierna liquidazione, è dunque pari ad Euro 2.953,84.
74. Complessivamente il danno non patrimoniale e patrimoniale risarcibile all'attore dunque pari ad Euro 780.845,12. Parte_1
75. Sulla compensatio lucri cum damno
76. La c.d. compensatio lucri cum damno opera, nell'ambito della struttura dell'illecito contrattuale ed extracontrattuale, sul piano della causalità giuridica, ossia come strumento di selezione delle conseguenze dannose dell'illecito, determinando la compensazione dei vantaggi e dei danni derivanti dal medesimo fatto illecito, stante la funzione eminentemente compensativa della responsabilità civile, basata sulla c.d. teoria differenziale, in virtù della quale il danno risarcibile deve essere quantificato in ragione della differenza tra l'entità del patrimonio attuale del danneggiato e la consistenza che esso avrebbe avuto in mancanza dell'illecito (ex multis Cass. 23123/2023).
pagina 24 di 38 Il principio - sancito dall'art. 1241 c.c. in relazione ai successivi artt. 1223 e 2043 c.c. - opera in particolare quando il vantaggio economico sia arrecato direttamente dal medesimo fatto concreto che ha prodotto il danno, ossia quando l'incremento patrimoniale che il danneggiato ottiene sia una conseguenza immediata e diretta del comportamento illecito che cagiona il danno ma non anche quando il vantaggio, del cui valore economico si chieda l'imputazione in conto al valore economico del pregiudizio, derivi non dal suddetto comportamento illecito, ma da circostanze ad esso del tutto estranee.
77. Nel caso di specie, in primo luogo, parte attrice ha allegato di aver percepito, dall' una somma di Euro 687.686,94 (cfr. doc. 15 fascicolo attore, ma anche doc. 6 CP_3 fascicolo convenuto), comprensiva tanto del risarcimento del danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa e mancato guadagno, quanto di danno biologico.
Dalla documentazione in atti e proveniente dall' alla voce del danno biologico è, in CP_3 particolare, imputabile la sola somma di Euro 215.084,88, pacificamente trattenuta dall'attore a titolo di acconto sul maggior danno biologico risarcibile.
Considerato che in questa sede nessuna domanda risarcitoria è stata formulata dall'attore a titolo di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa o da mancato guadagno, avendo parte attrice chiesto il risarcimento del solo danno non patrimoniale e di danni patrimoniali pacificamente diversi da quelli già liquidati dall' , contrariamente a CP_3 quanto sostenuto da parte convenuta, la decurtazione dal risarcimento spettante all'attore dovrà limitarsi alla sola somma di Euro 215.084,88, già ricevuta da Parte_1
parziale risarcimento del danno biologico subito all'esito del sinistro.
[...]
78. Sul punto, non appare meritevole di accoglimento la richiesta attorea, formulata in sede di comparsa conclusionale, di ridurre del 50% l'importo delle elargizioni ricevute dall' a titolo di danno biologico da detrarre alla somma ritenuta in questa sede CP_3 risarcibile, alla luce dell'accertata pariteticità della responsabilità nella causazione del sinistro.
Tale operazione, infatti, appare contraria a logica e equità: dimezzare la somma da detrarre al risarcimento spettante all'attore a titolo di danno biologico in quanto già percepita dall' , infatti, comporterebbe un arricchimento ingiustificato dell'attore, che godrebbe CP_3 di una duplicazione del risarcimento del danno biologico subito.
79. In secondo luogo, nel corso del procedimento, è emerso che la compagnia assicuratrice convenuta abbia corrisposto a l'ulteriore somma di Euro Parte_1
245.197,48, trattenuta pacificamente dall'attore a titolo di acconto (cfr. pag. 25 memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. di parte attrice e doc. 34 fascicolo attoreo).
Anch'essa dovrà dunque essere decurtata dal totale risarcibile.
pagina 25 di 38 80. Infine, è pacifico che l'attore abbia incassato l'ulteriore somma di Euro 70.000,00 quale indennizzo conseguente all'azionamento di una polizza infortuni privata stipulata con altro assicuratore.
La circostanza non è stata contestata dall'attore, che tuttavia ha argomentato nel senso della cumulabilità tra l'indennizzo ricevuto dall'assicurazione privata ed il risarcimento integrale da parte dei convenuti del danno subito, sul presupposto dell'espressa rinuncia da parte dell'assicurazione solvente alla surrogazione nei confronti dei responsabili civili, ai sensi dell'art. 11 della polizza infortuni prodotta in atti (doc. 32 fascicolo attoreo).
81. Tale impostazione non appare tuttavia meritevole di accoglimento.
82. Va premesso che l'attore ha prodotto la polizza stipulata con la società
[...] denominata “Master Conducente” a copertura degli infortuni derivanti da CP_6 incidenti durante la circolazione (cfr. pag.11 doc. 32 fascicolo attoreo) a fronte del pagamento di un premio.
Nelle “condizioni di assicurazione” della polizza è inserita la clausola rubricata “rinuncia al diritto di rivalsa” (art. 11), con cui la Società rinuncia a favore dell'assicurato o degli aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili.
La polizza stipulata rientra nel genus - socialmente tipico - delle assicurazioni private contro gli infortuni, definibili come contratti con cui “l'assicuratore, previa corresponsione di un premio, si obbliga al pagamento di una certa somma all'assicurato, nel caso di lesione dovuta a causa fortuita, violenta ed esterna che ne determini l'inabilità temporanea
o l'invalidità permanente, ovvero ad un terzo beneficiario, nel caso di morte dell'assicurato medesimo conseguente ad infortunio” (cfr. Cass., Sez. Unite, sent. n. 5119/2002).
Infatti l'attore, stipulando la polizza, si è garantito contro il rischio di riportare un'invalidità permanente o la morte in conseguenza di un sinistro stradale, estendendo peraltro la copertura anche alle spese mediche sostenute in conseguenza del trauma e prevedendo espressamente una rinuncia preventiva della a far valere il proprio Controparte_6 diritto di rivalsa verso l'eventuale terzo responsabile del danno.
83. Orbene, la sentenza a Sezioni Unite n. 12565 del 2018, citata da parte attrice, nel delineare l'istituto della compensatio lucri cum damno ribadisce l'orientamento consolidato per cui ove l'atto dannoso porti, accanto al danno, un vantaggio, quest'ultimo debba essere calcolato in diminuzione dell'entità del risarcimento.
Il danno, infatti, non deve essere fonte di lucro e la misura del risarcimento non deve superare quella dell'interesse leso o condurre a sua volta ad un arricchimento ingiustificato del danneggiato, come desumibile dall'art. 1223 c.c., che stabilisce che il risarcimento del danno deve comprendere sia la perdita subita dal danneggiato sia il mancato guadagno, in quanto siano conseguenza immediata e diretta del fatto illecito.
pagina 26 di 38 Secondo la Suprema Corte, infatti, la norma implica, in linea logica, che l'accertamento conclusivo degli effetti pregiudizievoli tenga anche conto degli eventuali vantaggi collegati all'illecito in applicazione della regola della causalità giuridica, altrimenti il danneggiato trarrebbe un ingiusto profitto, oltre i limiti del risarcimento riconosciuto dall'ordinamento giuridico (Cass., Sez. III, 11 luglio 1978, n. 3507).
Ciò posto, la sentenza a Sezioni Unite citata, nell'analizzare la situazione che si verifica quando, accanto al rapporto tra il danneggiato e chi è chiamato a rispondere civilmente dell'evento dannoso, si profila un rapporto tra lo stesso danneggiato ed un soggetto diverso,
a sua volta obbligato, per legge o per contratto, ad erogare al primo un beneficio collaterale (proprio come nel caso dell'assicurazione privata contro i danni, nella quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro), evidenzia la necessità di verificare se l'incremento patrimoniale realizzatosi in connessione con l'evento dannoso per effetto del beneficio collaterale avente un proprio titolo e una relazione causale con un diverso soggetto tenuto per legge o per contratto ad erogare quella provvidenza, debba restare nel patrimonio del danneggiato cumulandosi con il risarcimento del danno o debba essere considerato ai fini della corrispondente diminuzione dell'ammontare del risarcimento.
A tal fine, superano prospettiva, prevalente in tempi risalenti in giurisprudenza, della coincidenza formale dei titoli dai quali l'arricchimento provenga ed abbracciando quella del collegamento funzionale tra la causa dell'attribuzione patrimoniale e l'obbligazione risarcitoria, la Suprema Corte conclude che: “Nell'assicurazione contro i danni, il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile
l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito.”
La citata sentenza delle Sezioni Unite ha previsto dunque che la selezione tra i casi in cui ammettere o negare il diffalco debba essere fatta per classi di casi, passando attraverso il filtro della "giustizia" del beneficio.
In questo sistema, il meccanismo della surrogazione, secondo la citata giurisprudenza, funge da elemento di raccordo, teso ad assicurare che il danneggiante rimanga esposto all'azione di "recupero" ad opera del terzo da cui il danneggiato ha ricevuto il beneficio collaterale, al fine di scongiurare che il responsabile dell'illecito, attraverso il non-cumulo, possa vedere alleggerita la propria posizione debitoria per il solo fatto che il danneggiato ha ricevuto, in connessione con l'evento dannoso, una provvidenza indennitaria grazie all'intervento del terzo.
pagina 27 di 38 A ben vedere, tuttavia, le Sezioni Unite non hanno affatto condizionato la fondatezza dell'eccezione di compensazione alla rinuncia dell'assicuratore solvente alla surroga, evidenziando anzi espressamente che la surrogazione non è rimessa all'apprezzamento dell'assicuratore solvens, dal momento che la perdita del diritto verso il terzo responsabile da parte dell'assicurato e l'acquisto da parte dell'assicuratore sono effetti interdipendenti e contemporanei basati sul medesimo fatto giuridico previsto dalla legge: il pagamento dell'indennità assicurativa.
La sentenza citata, così come anche più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
9.003/2023), ha precisato sul punto che: “Questa interpretazione è confermata dall'analisi dell'art. 1203 cod. civ., il quale, attraverso l'ampio rinvio del n. 5 («negli altri casi stabiliti dalla legge»), è suscettibile di comprendere nell'ambito della surrogazione legale, operante di diritto, anche questa peculiare di soluzione maggiormente in linea con la ratio della surrogazione dell'assicuratore, essendo ragionevole ritenere che, attraverso l'automaticità, il legislatore, in ossequio al principio indennitario, abbia voluto impedire proprio la possibilità per l'assicurato- danneggiato, una volta ricevuto l'indennizzo dall'assicuratore, di agire per l'intero nei confronti del terzo responsabile;
laddove questo principio verrebbe incrinato se l'inerzia dell'assicuratore bastasse a determinare la permanenza, nell'assicurato indennizzato, della titolarità del credito di risarcimento nei confronti del terzo anche per la parte corrispondente alla riscossa indennità, consentendogli di reclamare un risarcimento superiore al danno effettivamente sofferto. Dunque, poiché nel sistema dell'art. 1916 cod. civ. è con il pagamento dell'indennità assicurativa che i diritti contro il terzo si trasferiscono, ope legis, all'assicuratore, deve escludersi un ritrasferimento o un rimbalzo di tali diritti all'assicurato per il solo fatto che l'assicuratore si astenga dall'esercitarli» (cfr. test. in motivazione, punto 6, pag. 34, Cass. Sez. U. n. 12565 del 2018).
84. Nel caso di specie, dunque, da un lato, la preventiva rinuncia, unilaterale, alla surrogazione da parte dell'assicurazione solvens nei confronti dei responsabili civili, già prevista per legge dal sistema, non può dunque ritenersi dirimente per le ragioni esposte.
Dall'altro, deve invece rilevarsi come l'assicurazione privata stipulata dal danneggiato- assicurato fosse proprio operante a copertura dei danni, patrimoniali e non, derivanti da sinistro stradale e fosse dunque connotata da una evidente natura risarcitoria del danno subito in occasione della circolazione dei veicoli, essendo invece priva della natura previdenziale o assicurativa (tipica, ad esempio dell'assicurazione sulla vita), che consentirebbe, fronte della peculiare natura indennitaria più che risarcitoria, il cumulo tra indennizzo e assicurazione, senza necessità di diffalco dell'indennizzo dal risarcimento.
85. Alla luce di tutte le considerazioni svolte, la somma di Euro 70.000,00 già percepita dall'attore a titolo di indennizzo dell'assicurazione contro il rischio specifico di danno a seguito di incidente stradale stipulata privatamente dall'attore deve essere defalcata dal totale risarcimento dovuto all'attore.
pagina 28 di 38 86. Appare da ultimo esplorativa la richiesta, reiterata finanche in sede di precisazione delle conclusioni da parte convenuta, di verificare la percezione di ulteriori contributi di accompagnamento dall'Inps, anche tramite l'esibizione ex art. 213 c.p.c. della documentazione inerente “eventuali assegni di accompagnamento erogati al danneggiato in conseguenza del sinistro per cui è causa”, oltre a quella di “disporre CTU al fine di accertare i contributi e dei servizi erogabili dall'Ente previdenziale, dalla Regione e dal Comune in relazione alla richiesta avversaria”.
Ciò alla luce del più recente e condivisibile orientamento che si è venuto a consolidare nella giurisprudenza della Corte di legittimità (cfr. tra le altre: Cass. 31684/2024; Cass. n. 20909/2018; Cass. n. 8866/2021; Cass. n. 7345/2022; Cass. n. 16808/2023; Cass. n. 2840/2024), per cui se è vero che l'eccezione di compensatio lucri cum damno è un'eccezione in senso lato, configurandosi, quindi, come mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato e, come tale, è rilevabile d'ufficio e che dunque il giudice, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio, è parimenti vero che la compensatio non possa operare qualora manchi la prova – di cui è onerata la parte che la eccepisce – che la somma sia stata corrisposta e tantomeno sia determinata o determinabile nel suo preciso ammontare.
Da un lato, dunque, devono di certo ritenersi soggette a compensazione non soltanto le somme già percepite al momento della pronuncia, ma anche le somme da percepire in futuro, in quanto riconosciute e, dunque, liquidate e determinabili;
dall'altro, il giudice di merito può, al fine di accertare la corresponsione di tali somme, avvalersi del potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti, solo quando la percezione dell'indennizzo non sia negata (Cfr. Cass. 31684/2024 cit.).
87. Nel caso di specie, da un lato, parte convenuta non ha fornito prova alcuna, né per vero specifica allegazione, circa l'effettiva corresponsione di indennità di accompagnamento o altri emolumenti a sostegno delle spese di assistenza personale percepiti, anche alla luce della legislazione regionale, dall'attore; dall'altro, questi ha sempre negato di percepire ulteriori somme a titolo di accompagnamento o assistenza.
Peraltro, anche dal verbale di accertamento dell'invalidità da parte dell'INPS del 26.11.2018 (doc. 43 fascicolo attoreo), pur essendo accertato che l'attore sia portatore di handicap grave, con grave limitazione della capacità di deambulazione, non si evincono ictu oculi i presupposti per la corresponsione di eventuale indennità di accompagnamento ovvero di ulteriori e diversi emolumenti indennitari.
L'ulteriore attività istruttoria volta ad accertare la percezione di ulteriori e meramente eventuali emolumenti da parte dell'attore appare dunque del tutto generica ed esplorativa.
pagina 29 di 38 88. Considerato dunque che il danno risarcibile complessivo (comprensivo delle voci di danno non patrimoniale e patrimoniale come sopra liquidate) deve considerarsi pari ad Euro
780.845,12 e che da tale somma devono essere defalcati complessivi 530.282,28, già ricevuti dall'attore a titolo di risarcimento del danno in parte dall' , in parte dalla CP_3 compagnia assicuratrice convenuta in parte dalla Controparte_2 compagnia assicuratrice terza il risarcimento residuo dovuto dai Controparte_6 ai convenuti in solido risulta dunque pari ad Euro 250.562,84. Parte_1
89. Sulla predetta somma, dal momento della liquidazione con la presente sentenza decorreranno gli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 c. 4 c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
90. Sulle domande formulate dall'attrice Parte_4
91. L'attrice , madre di e convivente Parte_4 Parte_1 con lo stesso, circostanza questa mai contestata e documentalmente provata tramite produzione dello stato di famiglia dell'attore (doc. 24 fascicolo attoreo), ha anch'essa chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale riflesso (rectius diretto) da lesione inferta al parente prossimo.
L'attrice, in particolare, ha allegato che “Il rapporto di stretta parentela fa presumere, secondo un criterio di normalità sociale (ossia ciò che solitamente accade) che genitori e fratelli soffrano per le gravissime permanenti lesioni riportate dal congiunto prossimo e non vi è neppure bisogno che dette sofferenze si traducano in uno “sconvolgimento delle abitudini di vita” in quanto si tratta di conseguenze esterne al danno morale il quale attiene alla soggettiva perturbazione dello stato d'animo, al patema, alla sofferenza interiore, a prescindere dalla circostanza che influisca o meno sulle abitudini di vita” (cfr. pag. 12 atto di citazione).
92. In merito alla natura dei danni risarcibili nelle fattispecie, si osserva come, ancora di recente, la Suprema Corte (cfr. Cass n. 13540/2023) abbia precisato che: "Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (già Cass. n. 8546 del 2008). In tema di danni conseguenti a sinistro stradale, il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento
d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati
pagina 30 di 38 per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto” (Cass. n. 11212 del 2019; Cass. n. 7748 del 2020).
93. Orbene, nel caso di specie, la gravità e le caratteristiche delle lesioni patite da che hanno causato allo stesso, come accertato in sede di CTU Parte_1 medico-legale, elevatissimi picchi di sofferenza, un protratto periodo di degenza ospedaliera e la pressoché totale perdita della propria autonomia, hanno certo riverberato sui familiari dello stesso, ed in particolare sull'anziana madre convivente, come lesione diretta delle correlative posizioni giuridiche.
Tale valutazione può essere operata secondo un giudizio presuntivo che tenga conto dello stretto legame di parentela tra l'attrice e il danneggiato Parte_4
e della non contestata convivenza tra i due, precedente e Parte_1 successiva al sinistro, che fanno presumere, con un grado di probabilità prossimo alla certezza, secondo nozioni di esperienza comune, come la madre non solo abbia profondamente sofferto per le sofferenze del figlio, ma anche come la stessa abbia inevitabilmente dovuto modificare, quantomeno in parte, le proprie abitudini di vita, trovandosi improvvisamente a convivere non più con un figlio relativamente giovane e in piena salute, in grado di assisterla nella vecchiaia, bensì con un figlio le cui condizioni fisiche sono state gravemente compromesse dal sinistro stradale di cui è causa, che ne ha causato una invalidità permanente del 80%, bisognoso egli stesso di assistenza.
94. A ciò si aggiunga che l'intensa sofferenza morale dell'attrice è ulteriormente suffragata dalla produzione di una certificazione medica datata 12.12.2019, a firma della dott.ssa
, psichiatra, con cui fu prescritta all'attrice una terapia farmacologica a Persona_6 fonte della situazione di “profondo disagio esistenziale riconducibile al profilo di personalità su cui incide negativamente e, in modo rilevante, il cronico protrarsi dello sress psicologico derivante dalla preoccupazioni per le condizioni di grave invalidità del figlio in seguito ad un incidente stradale di quasi due anni fa.” (doc. 41 fascicolo attoreo).
95. Quanto alla effettiva liquidazione del danno occorso alla congiunta del soggetto macroleso, che non può che avvenire in via equitativa, appare condivisibile l'orientamento per cui il giudice debba far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno (cfr. Cass. 13540/2023).
Nel caso di specie, appare in particolare opportuno fare ricorso alle Tabelle redatte dal
Tribunale di Roma per la liquidazione del danno non patrimoniale riflesso, nella edizione del 2023, che propongono criteri orientativi per la liquidazione del danno coerenti con l'orientamento espresso dalla sentenza della Corte di cassazione n. 10579/2021, secondo la cui massima: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche
pagina 31 di 38 l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.”
96. Su questa le premesse, applicando la metodologica tratteggiata dalle tabelle romane, si calcola il danno occorso all'attrice come segue. Parte_4
97. Il punto base, comprensivo tanto della componente di danno morale da sofferenza soggettiva quanto della componente di danno relazionale da modificazione peggiorativa delle relazioni esterne, deve essere quantificato in € 4.474,00.
Infatti, il valore massimo complessivo del punto base è indicato dalle tabelle romane in
Euro 6.948,00, mentre nel caso di specie deve ritenersi la prevalenza della componente di danno morale, inteso in termini di sofferenza interiore, particolarmente intensa per le ragioni già esposte e dunque quantificabile nel valore massimo di Euro 3.474,00, rispetto alla componente dinamico-relazionale, la cui quantificazione deve essere limitata ad Euro 1.000,00, in quanto parte attrice non ha allegato specifici profili di stravolgimento delle abitudini di vita, mentre, secondo le stesse allegazioni attoree, il grosso della gestione quotidiana del danneggiato grava, fin dal momento del sinistro, non già sull'attrice
, a propria volta anziana e affetta da varie problematiche di Parte_4 salute, ma prevalentemente sulla sorella del danneggiato principale, Parte_2 anch'essa convivente con la madre ed il fratello.
[...]
98. Partendo da tale base di calcolo, deve tenersi conto sia del punteggio relativo alla relazione di parentela col danneggiato (20 punti per il genitore); sia ancora dell'età del danneggiato al momento del sinistro, 52 anni (pari 5 punti), e dell'età della madre al momento del sinistro, 74 anni (pari 3 punti).
99. A questo punto, dovrà moltiplicarsi prima il punteggio complessivo ottenuto per il coefficiente relativo al numero di familiari per i quali sussista il riconoscimento del danno
(due nel caso di specie, applicandosi dunque il coefficiente dello 0.8 per il genitore) e poi per il valore del punto base determinato nel caso di specie (4.474,00 Euro).
100. Infine, il valore ottenuto deve essere moltiplicato per la percentuale di pregiudizio permanente biologico riconosciuto al danneggiato (80%).
pagina 32 di 38 101. Così procedendo, il danno c.d. riflesso sofferto da può Parte_4 liquidarsi in Euro 80.174,08.
102. Tale importo deve essere ulteriormente dimezzato, sul presupposto che il principio di cui all'art. 1227 c.c. della riduzione proporzionale del danno in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del soggetto danneggiato si applica non solo nei confronti del danneggiato primario, che reclama il risarcimento del pregiudizio direttamente patito e al cui verificarsi ha contribuito la sua condotta, ma anche nei confronti dei congiunti che, in relazione agli effetti riflessi che l'evento di danno subito proietta su di essi, agiscono per ottenere il risarcimento dei danni subiti iure proprio (in termini Cass. n. 22514/2014).
Dunque, il danno non patrimoniale complessivamente risarcibile all'attrice risulta pari ad
Euro 40.087,04.
103. Deve infine accogliersi la domanda dell'attrice a vedersi risarcire le competenze legali relative all'assistenza stragiudiziale nella gestione del sinistro, da quantificarsi nella misura del 50% di quelle esposte nella fattura prodotta in atti (doc. 27b), per le medesime ragioni di cui al capo n. 102, ossia per complessivi Euro 1.123,20.
104. Il danno complessivo risarcibile all'attrice, a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale, è dunque pari ad Euro 41.210,24.
105. Trattandosi di debito di valore la somma complessiva deve essere devalutata al momento dell'illecito (18.05.2018) e su essa andranno applicati rivalutazione monetaria ed interessi sino alla data di oggi di deposito della sentenza.
La somma che i convenuti devono essere dunque condannati a risarcire a
[...]
per i danni dalla stessa subiti, comprensiva di devalutazione rivalutazione Parte_4 ed interessi, è dunque pari ad Euro 45.064,43.
106. Sulla somma così risultante dovranno essere calcolati i soli interessi legali ex art. 1284
c. 4 c.p.c., dalla data della pronuncia sino al saldo effettivo.
107. Sulle domande formulate dall'attrice Parte_2
108. Anche l'attrice sorella del danneggiato primario e Parte_2 convivente con lo stesso, circostanza questa mai contestata e documentalmente provata tramite produzione dello stato di famiglia dell'attore (doc. 24 fascicolo attoreo), ha chiesto, in primo luogo, il risarcimento del danno non patrimoniale c.d. riflesso per le medesime ragioni addotte dalla madre, . Parte_4
Nel precisare la predetta domanda, in sede di prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., l'attrice ha allegato di aver subito non solo una importante sofferenza interiore ed uno pagina 33 di 38 stravolgimento delle proprie abitudini di vita, che l'ha condotta prima ad assentarsi per lunghi periodi dal proprio lavoro di OSS e poi finanche a lasciare la propria occupazione per occuparsi integralmente del fratello, ma anche di aver subito un danno alla propria salute, legato allo stress emotivo ed al carico rappresentato dalla necessità di prendersi integralmente cura, da sola, sia della madre anziana, che del fratello reso dal sinistro gravemente disabile.
109. A prova di tali allegazioni, l'attrice ha prodotto certificazione medica del 12.12.2019,
a firma della dott.ssa , psichiatra, che attesta come la stessa paziente, già Persona_7 affetta da fibromialgia, soffra di sindrome ansioso depressiva “dai primi mesi del 2018”, essendo finanche sottoposta a trattamento farmaceutico, e come la stressante situazione esistenziale abbia inciso “con cronica azione negativa, sul quadro psico-emozionale di fondo, già penalizzato dalla presenza di sintomatologia fibromialgica”, tanto da consigliare una intensificazione della terapia farmacologica in atto (doc. 33 fascicolo attoreo).
L'attrice ha infine prodotto una ulteriore certificazione medica del 15.06.2021, a firma del dott. che conferma che la predetta sindrome ansioso-depressiva è tutt'ora in Persona_8 atto (doc. 39 fascicolo attoreo).
Sebbene l'attrice non abbia mai, almeno tempestivamente, chiesto il risarcimento del danno alla propria salute subito direttamente in conseguenza del sinistro in cui fu coinvolto dal fratello - così che non si è reso necessario disporre CTU medico-legale al fine di verificare l'esistenza e quantificare l'entità del predetto danno – tale documentazione fornisce ulteriori riscontri agli elementi presuntivi circa l'esistenza e l'entità del danno non patrimoniale morale c.d. riflesso subito, tenendo conto dello stretto legame di parentela e della pacifica convivenza col danneggiato principale, come già esposti nei precedenti capi con riferimento alla posizione dell'attrice . Parte_4
110. L'attrice ha inoltre prodotto documentazione a prova dello stravolgimento delle proprie abitudini di vita, con particolare riferimento all'esigenza di una protratta astensione, retribuita e non, dal lavoro per assicurare adeguata assistenza al fratello all'indomani del sinistro (doc. 26, 37 fascicolo attoreo).
111. Dovendosi dunque ritenere ampiamente provati i presupposti per il risarcimento del danno non patrimoniale subito, venendo alla sua quantificazione, è necessario adottare le già citate Tabelle di Roma e operare secondo la modalità di calcolo già descritte con riferimento alla quantificazione del danno subito dall'attrice . Parte_4
112. Nel caso di specie, al fine di individuare il punto base di calcolo, deve tenersi conto, in primo luogo, della componente di danno morale in termini di sofferenza interiore, da ritenersi particolarmente intensa per le ragioni già esposte, e dunque liquidabile, tenendo conto dei criteri indicati in Tabella nel valore massimo di Euro 3.474,00.
pagina 34 di 38 Con riferimento alla ulteriore componente dinamico-relazionale, il punto base deve poi essere incrementato di Euro 3.000,00, in quanto parte attrice ha allegato e provato specifici profili di stravolgimento delle abitudini di vita, tenendo conto che il grosso della gestione quotidiana del danneggiato grava, fin dal momento del sinistro, proprio sulla sorella convivente circostanza mai contestata da parte convenuta. Parte_2
Il punto base può dunque calcolarsi in 6.474,00 Euro.
113. Partendo da tale base di calcolo, deve tenersi conto sia del punteggio relativo alla relazione di parentela col danneggiato (15 punti per il fratello); sia ancora dell'età del danneggiato al momento del sinistro, 52 anni (pari a 5 punti), e dell'età della sorella al momento del sinistro, 48 anni (pari a 5 punti).
114. Il punteggio complessivo deve dunque moltiplicarsi prima per il coefficiente relativo al numero di familiari per i quali sussista il riconoscimento del danno (due nel caso di specie, applicandosi dunque il coefficiente dello 0.7 per la sorella) e poi per il valore del punto base determinato nel caso di specie (6.474,00 Euro).
115. Infine, il valore ottenuto deve essere moltiplicato per la percentuale di pregiudizio permanente biologico riconosciuto al danneggiato (80%).
116. Così procedendo, il danno c.d. riflesso sofferto da può Parte_2 liquidarsi in Euro 90.636,00.
117. Tale importo deve essere ulteriormente dimezzato, sul già esposto presupposto che il principio di cui all'art. 1227 c. 1 c.c. si applica non solo nei confronti del danneggiato primario, ma anche nei confronti dei congiunti in relazione agli effetti riflessi che l'evento di danno subito proietta su di essi.
Dunque il risarcimento complessivamente liquidabile all'attrice a titolo di danno non patrimoniale risulta pari ad Euro 45.318,00.
118. L'attrice ha chiesto altresì la liquidazione del danno patrimoniale sofferto a causa del sinistro del fratello, con particolare riferimento alle seguenti voci di danno.
119. In primo luogo, ha chiesto il risarcimento del danno emergente consistente nelle spese per trasferte e soggiorni a Imola (BO), dove il fratello fu ricoverato per mesi.
Le stesse sono state quantificate in Euro 3.506,98 complessivi e risultano puntualmente documentate al doc. 25 fascicolo attoreo, potendosi ritenere per presunzioni che le stesse siano state necessitate proprio dall'esigenza della sorella si assistere il fratello ricoverato ad
Imola e che esse siano congrue e non certo voluttuarie.
pagina 35 di 38 La documentazione prodotta a prova di tali spese, peraltro, non risulta contestata, se non in modo del tutto generico, da parte convenuta.
120. In secondo luogo, l'attrice ha chiesto il risarcimento del mancato guadagno determinato dall'esigenza di chiedere vari periodi di aspettativa al proprio datore di lavoro, per poter fornire adeguata assistenza al fratello.
In particolare, l'attrice ha provato di aver chiesto, esauriti i permessi per ferie, prima un'aspettativa non retribuita dal 19.09.2018 al 31.10.2018, con una conseguente perdita dello stipendio quantificata in 2.100,00 Euro circa (cfr. doc. 26 fascicolo attoreo); poi un'aspettativa retribuita dal 20.12.2018 (all'indomani del rientro del fratello al domicilio a seguito delle dimissioni dall'Ospedale di Imola) con conseguente perdita della tredicesima negli anni 2019 e 2020 per 2.600,00 Euro complessivi (cfr. doc. 26 cit.); poi ancora un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita, nel corso del presente giudizio, per il periodo dal 3.11.2020 al 31.03.2021, per cinque mesi lavorativi (doc. 37 fascicolo attoreo).
Deve ritenersi provato per presunzioni che l'esigenza di ricorrere a prolungati periodi di astensione dal lavoro, retribuita e non, non sia frutto di una deliberata scelta soggettiva e voluttuaria dell'attrice, ma si sia resa necessaria per assicurare assistenza adeguata al fratello a causa dell'invalidità residuata dal sinistro, essendo pacifico e non contestato che sia stata sempre la sorella a prendersi cura del danneggiato.
121. L'entità del danno patrimoniale provato – tenendo conto che la paga base dell'attrice, in base alle buste paga prodotte in atti (cfr. in particolare doc. 37 fascicolo attoreo) risulta pari ad Euro 1.588,00 circa – deve ritenersi pari ad Euro 12.640,00.
122. Non appare infine meritevole di accoglimento, in quanto formulata per la prima volta e dunque tardivamente nella seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., la domanda di risarcimento dell'ulteriore danno da perdita della contribuzione pensionistica durante l'aspettativa, al pari della domanda di risarcimento delle spese per sedute psicoterapeutiche sostenute dall'attrice.
123. Il danno patrimoniale comprensivo delle voci di danno emergente (spese vive di trasferta a Imola) e di mancato guadagno (aspettativa non retribuita e tredicesima) complessivamente liquidabile all'attrice appare dunque pari ad Parte_2
Euro 16.146,98, da cui detrarre il 50% ai sensi dell'art. 1227 c.c. – per le ragioni già ampiamente esposte nei precedenti capi – dovendosi quantificare il totale risarcibile in Euro
8.073,49.
124. Deve infine accogliersi la domanda dell'attrice a vedersi risarcire le competenze legali relative all'assistenza stragiudiziale nella gestione del sinistro, nella misura del 50% di quelle esposte nella fattura prodotta in atti (doc. 27a), ossia per complessivi 1.123,20.
pagina 36 di 38 125. Trattandosi di debito di valore la somma complessiva liquidabile a titolo di danno patrimoniale (di Euro 9.196,69) deve essere devalutata al momento dell'illecito
(18.05.2018) e su essa andranno applicati rivalutazione monetaria ed interessi sino alla data di oggi di deposito della sentenza.
La somma risarcibile comprensiva dunque di devalutazione rivalutazione ed interessi è dunque pari ad Euro 10.056,83.
126. L'importo complessivo che i convenuti in solido dovranno risarcire all'attrice dunque pari ad Euro 55.374,83. Parte_2
127. Sulla somma così risultante dovranno essere calcolati i soli interessi legali ex art. 1284
c. 4 c.c. dalla data della pronuncia sino al saldo effettivo.
128. Sulle spese
129. Le spese seguono la soccombenza.
130. Orbene, nel caso di specie, va considerato che la domanda attorea relativa all'accertamento dell'esclusiva responsabilità della convenuta nella CP_1 causazione del sinistro è stata rigettata, essendo stata accertata la responsabilità concorrente e paritetica dei conducenti coinvolti nel sinistro, in accoglimento della domanda formulata in via subordinata da parte convenuta Controparte_2
Deve dunque ritenersi esistente un'ipotesi di soccombenza reciproca, con la conseguenza che dovranno essere integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
131. Rimangono parimenti a carico delle parti in solido le spese relative alle CTU cinematica e medico-legale espletate, già liquidate come da separato decreto, oltre alle spese vive di custodia dell'auto dell'attore nel corso delle operazioni peritali, ed a carico della parte che le ha sostenute le spese relative ai rispettivi CTP.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
1) accerta e dichiara l'uguale e paritetica responsabilità di e Parte_1 nella determinazione del sinistro stradale di cui è causa ai sensi dell'art. CP_1
2054 c. 2 c.c.;
2) condanna i convenuti e in persona CP_1 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, in via tra loro solidale, al pagamento, in favore dell'attore ella somma di complessivi Euro 250.562,84 così come Parte_1
pagina 37 di 38 dettagliata in motivazione nelle sue singole componenti, oltre interessi di legge dalla sentenza al saldo;
3) condanna i convenuti e in persona CP_1 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, in via tra loro solidale, al pagamento, in favore dell'attrice della somma di complessivi Euro 45.064,43, così Parte_4 come dettagliata in atti nelle sue singole componenti, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo;
4) condanna i convenuti e in persona CP_1 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, in via tra loro solidale, al pagamento, in favore dell'attrice della somma di complessivi Euro 55.374,83, come Parte_2 dettagliata in atti nelle sue singole componenti, oltre interessi di legge dalla sentenza al saldo;
5) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
6) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, oltre alle spese vive di custodia dell'auto attore nel corso delle operazioni peritali, a carico delle parti in via solidale.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Mantova, 10/01/2025
La Giudice
Elisabetta Pagliarini
pagina 38 di 38