TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/04/2025, n. 5506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5506 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 50530/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da: Francesco Crisafulli Presidente
Francesco Frettoni Giudice
Fabrizio Molinari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 50530/2023 promossa da:
(C.F.: ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1 01.04.1987, rappresentato e difeso dall'avv. Flora Serena Castelli;
- ricorrente -
contro
, in persona del p.t., rappresentato ex lege Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato
- resistente -
OGGETTO: impugnazione del rifiuto del permesso di soggiorno per protezione speciale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 09.11.2023 cittadino Parte_1 nigeriano, ha impugnato il provvedimento con il quale il Questore di Roma ha respinto l'istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale. L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio rappresentando l'appuntamento fissato per il rilascio del permesso di soggiorno provvisorio, a seguito di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Il ricorrente ha dimostrato di avere intrapreso sul territorio nazionale un positivo percorso di integrazione sociale e lavorativa. In particolare:
- ha una sistemazione alloggiativa stabile nel Comune di presso CP_1 l'abitazione della sua datrice di lavoro, come risulta da allegata documentazione, con indirizzo Viale Monte Falcone 145;
- lavora stabilmente sin da luglio 2020 con un contratto a tempo indeterminato da collaboratore domestico, di cui sono versate in atti certificazione unica relativa all'anno 2022, contributi dal 2020 al 2023 e successiva documentazione lavorativa aggiornata a dicembre 2024. Occorre a questo punto evidenziare che il D.L. n. 130/2020, convertito nella
L. n. 173/2020, applicabile, ratione temporis, al caso di specie – essendo la richiesta del permesso di soggiorno per protezione speciale avanzata antecedentemente al 6 maggio 2023 – ha ampliato il perimetro delle forme di protezione, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani, ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che, valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c.
Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di “vita privata” ma, mediante la propria elaborazione giurisprudenziale, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di “vita privata” ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di
“vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva” ( c. Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Per_1 Per_2 Unito, § 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e Per_3 CP_3 Campanelli c. Italia [GC], § 159). La nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, Persona_4 Per_1Per_
§ 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività professionali ( Per_6 c. Spagna [GC], § 110; SC c. Romania [GC], § 71;
[...] e c. , § 42) o commerciali ( Per_7 Per_8 Per_9 [...]
e DI Oy c. Finlandia GC). Parte_2
In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito nella legge n.
173/2020. Stante l'ammissione del richiedente al patrocinio a spese dello Stato, non si fa luogo a liquidazioni di spese di lite.
Pag. 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale:
- Dichiara il diritto di al rilascio del permesso di soggiorno Parte_1 per protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 come modificato dal D.L. n° 130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020;
- nulla sulle spese.
Roma, 16.12.2024
Il Presidente
Dott. Francesco Crisafulli
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da: Francesco Crisafulli Presidente
Francesco Frettoni Giudice
Fabrizio Molinari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 50530/2023 promossa da:
(C.F.: ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1 01.04.1987, rappresentato e difeso dall'avv. Flora Serena Castelli;
- ricorrente -
contro
, in persona del p.t., rappresentato ex lege Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato
- resistente -
OGGETTO: impugnazione del rifiuto del permesso di soggiorno per protezione speciale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 09.11.2023 cittadino Parte_1 nigeriano, ha impugnato il provvedimento con il quale il Questore di Roma ha respinto l'istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale. L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio rappresentando l'appuntamento fissato per il rilascio del permesso di soggiorno provvisorio, a seguito di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Il ricorrente ha dimostrato di avere intrapreso sul territorio nazionale un positivo percorso di integrazione sociale e lavorativa. In particolare:
- ha una sistemazione alloggiativa stabile nel Comune di presso CP_1 l'abitazione della sua datrice di lavoro, come risulta da allegata documentazione, con indirizzo Viale Monte Falcone 145;
- lavora stabilmente sin da luglio 2020 con un contratto a tempo indeterminato da collaboratore domestico, di cui sono versate in atti certificazione unica relativa all'anno 2022, contributi dal 2020 al 2023 e successiva documentazione lavorativa aggiornata a dicembre 2024. Occorre a questo punto evidenziare che il D.L. n. 130/2020, convertito nella
L. n. 173/2020, applicabile, ratione temporis, al caso di specie – essendo la richiesta del permesso di soggiorno per protezione speciale avanzata antecedentemente al 6 maggio 2023 – ha ampliato il perimetro delle forme di protezione, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani, ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che, valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c.
Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di “vita privata” ma, mediante la propria elaborazione giurisprudenziale, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di “vita privata” ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di
“vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva” ( c. Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Per_1 Per_2 Unito, § 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e Per_3 CP_3 Campanelli c. Italia [GC], § 159). La nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, Persona_4 Per_1Per_
§ 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività professionali ( Per_6 c. Spagna [GC], § 110; SC c. Romania [GC], § 71;
[...] e c. , § 42) o commerciali ( Per_7 Per_8 Per_9 [...]
e DI Oy c. Finlandia GC). Parte_2
In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito nella legge n.
173/2020. Stante l'ammissione del richiedente al patrocinio a spese dello Stato, non si fa luogo a liquidazioni di spese di lite.
Pag. 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale:
- Dichiara il diritto di al rilascio del permesso di soggiorno Parte_1 per protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 come modificato dal D.L. n° 130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020;
- nulla sulle spese.
Roma, 16.12.2024
Il Presidente
Dott. Francesco Crisafulli
Pag. 3 di 3