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Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/03/2024, n. 3014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3014 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all' esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 12.3.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.35028\2023 del ruolo gen. Lav. e vertente
TRA
rapp.ta e difesa dagli avv.ti F. Elia e D. De Parte_1
Salvatore in virtù di procura in calce al ricorso
Ricorrente
E in persona del Controparte_1
Presidente p.t.rapp.to e difeso dall'avv.to G. Cipriani in virtù di procura generale notarile alle liti
Convenuto
OGGETTO: ripetizione dell'indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.11.2023 parte ricorrente in epigrafe indicata esponendo che in data 20.7.2023 l' aveva comunicato CP_2
l'accertamento dell'indebito pari alla somma dedotta sulla pensione ctg.SO, riconosciuta alla ricorrente dall'1.1.2001, per il periodo dal gennaio 2021 al luglio 2023, che il relativo ricorso amministrativo era stato respinto, che l'indebito è insussistente in applicazione del principio di irripetibilità per motivi reddituali nonché per effetto dell'art.52 l.n.88\1989, che la ricorrente aveva dichiarato al fisco i redditi percepiti nel periodo in oggetto ai sensi della circolare n.195\2015, ha chiesto di dichiarare CP_2
l'insussistenza dell'indebito, con vittoria di spese. Si è costituito l' eccependo che l'indebito era derivato dal CP_2 superamento del limite di cumulo tra i trattamenti pensionistici ed i redditi percepiti dalla ricorrente ulteriori rispetto ai trattamenti erogati dall' , che le comunicazioni relative ai CP_2 redditi non erogati da sono state rese disponibili all' da CP_2 CP_2 parte di delle Entrate all'esito della liquidazione fiscale, Org_1 che non si è verificata la decadenza prevista dall'art.13 co.1
l.n.412\1991 in mancanza di comunicazione all' dei dati CP_2 reddituali da parte della ricorrente, che la richiesta di indebito
è legittima essendo stata effettuata l'anno successivo a quello in cui l'ente convenuto ha avuto conoscibilità dei redditi della ricorrente ed ha proceduto alla relativa verifica, che la verifica
è altresì legittima ai sensi dell'art.2 d.l.n.145 \2023; ha chiesto il rigetto della domanda e, in subordine, accertare il diverso importo dovuto, vinte le spese.
Le parti hanno depositato note di trattazione scritta reiterando le conclusioni esposte negli atti introduttivi.
La domanda è infondata.
Anzitutto si osserva che l'art. 52 l. n.88/1989 disciplina il recupero dell'indebito previdenziale avente ad oggetto prestazioni relative all'assicurazione obbligatoria IVS ed alle gestioni ivi espressamente previste tra le quali rientra la pensione sociale.
L'art. 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 in sede di interpretazione autentica ha previsto: ”Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano gia' conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilita' delle somme indebitamente percepite.” Il 2° comma, inoltre, pone a carico dell' il dovere di procedere “annualmente alla verifica delle CP_2 situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.”.
Tale disposizione trova applicazione esclusivamente con riferimento alle ipotesi di indebito previdenziale avente ad oggetto prestazioni relative all'assicurazione obbligatoria IVS ed alle gestioni ivi espressamente previste tra le quali è ricompresa la pensione ai superstiti (art.52 co.1 cit.).
Ciò posto, va anzitutto rilevata l'insussistenza, ai sensi della circolare n.195\2015, dell'obbligo a carico della ricorrente di CP_2 trasmettere dichiarazione dei propri redditi all' essendo CP_2 pacifico tra le parti, oltre che comprovato dalle dichiarazioni reddituali in atti relative agli anni dal 2020 al 2022, che la ricorrente regolarmente provveduto a dichiarare al fisco i redditi percepiti negli anni in oggetto.
Tali dati, quindi, sono entrati nella disponibilità dell' a CP_1 seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi e della liquidazione fiscale e cioè, quanto ai redditi relativi all'anno
2020, dall'anno 2021 con conseguente onere a carico dell' di CP_2 procede al recupero dell'indebito emergente dai dati reddituali entro l'anno 2022, per l'indebito relativo all'anno 2021 entro l'anno
2023 ai sensi dell'art. 13 co.2 l.n.412 cit.
Dalle dichiarazioni dei redditi in atti emerge che la ricorrente a partire dall'anno 2020 ha percepito i medesimi redditi da terreni e fabbricati indicati nei modelli 730 relativi agli anni 2020, 2021
e 2022 i quali, secondo quanto dedotto dall' , hanno determinato CP_2 il superamento del limite di cumulo tra i trattamenti pensionistici ed i redditi percepiti. Essendo tali redditi diversi dai trattamenti erogati dall' , quest'ultimo, in adempimento dell'onere di CP_1 procedere alla verifica ed al recupero nei limiti temporali suddetti, ha tempestivamente al proceduto al recupero delle prestazioni indebitamente erogate negli anni 2021, 2022 e 2023 a seguito di verifica effettuata nell'anno 2022 e relativo recupero entro l'anno 2023.
Deve, perciò, concludersi che la ricorrente ha percepito per gli anni dal 2021 al 2023 la prestazione SO in misura superiore a quella spettante per effetto del superamento del limite di cumulo con conseguente sussistenza dell'indebito.
Restano assorbite le ulteriori questioni.
Le spese seguono la soccombenza in assenza di dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta la domanda e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella somma di E.1700,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%.
Si comunichi
Roma 12.3.2024 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all' esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 12.3.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.35028\2023 del ruolo gen. Lav. e vertente
TRA
rapp.ta e difesa dagli avv.ti F. Elia e D. De Parte_1
Salvatore in virtù di procura in calce al ricorso
Ricorrente
E in persona del Controparte_1
Presidente p.t.rapp.to e difeso dall'avv.to G. Cipriani in virtù di procura generale notarile alle liti
Convenuto
OGGETTO: ripetizione dell'indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.11.2023 parte ricorrente in epigrafe indicata esponendo che in data 20.7.2023 l' aveva comunicato CP_2
l'accertamento dell'indebito pari alla somma dedotta sulla pensione ctg.SO, riconosciuta alla ricorrente dall'1.1.2001, per il periodo dal gennaio 2021 al luglio 2023, che il relativo ricorso amministrativo era stato respinto, che l'indebito è insussistente in applicazione del principio di irripetibilità per motivi reddituali nonché per effetto dell'art.52 l.n.88\1989, che la ricorrente aveva dichiarato al fisco i redditi percepiti nel periodo in oggetto ai sensi della circolare n.195\2015, ha chiesto di dichiarare CP_2
l'insussistenza dell'indebito, con vittoria di spese. Si è costituito l' eccependo che l'indebito era derivato dal CP_2 superamento del limite di cumulo tra i trattamenti pensionistici ed i redditi percepiti dalla ricorrente ulteriori rispetto ai trattamenti erogati dall' , che le comunicazioni relative ai CP_2 redditi non erogati da sono state rese disponibili all' da CP_2 CP_2 parte di delle Entrate all'esito della liquidazione fiscale, Org_1 che non si è verificata la decadenza prevista dall'art.13 co.1
l.n.412\1991 in mancanza di comunicazione all' dei dati CP_2 reddituali da parte della ricorrente, che la richiesta di indebito
è legittima essendo stata effettuata l'anno successivo a quello in cui l'ente convenuto ha avuto conoscibilità dei redditi della ricorrente ed ha proceduto alla relativa verifica, che la verifica
è altresì legittima ai sensi dell'art.2 d.l.n.145 \2023; ha chiesto il rigetto della domanda e, in subordine, accertare il diverso importo dovuto, vinte le spese.
Le parti hanno depositato note di trattazione scritta reiterando le conclusioni esposte negli atti introduttivi.
La domanda è infondata.
Anzitutto si osserva che l'art. 52 l. n.88/1989 disciplina il recupero dell'indebito previdenziale avente ad oggetto prestazioni relative all'assicurazione obbligatoria IVS ed alle gestioni ivi espressamente previste tra le quali rientra la pensione sociale.
L'art. 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 in sede di interpretazione autentica ha previsto: ”Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano gia' conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilita' delle somme indebitamente percepite.” Il 2° comma, inoltre, pone a carico dell' il dovere di procedere “annualmente alla verifica delle CP_2 situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.”.
Tale disposizione trova applicazione esclusivamente con riferimento alle ipotesi di indebito previdenziale avente ad oggetto prestazioni relative all'assicurazione obbligatoria IVS ed alle gestioni ivi espressamente previste tra le quali è ricompresa la pensione ai superstiti (art.52 co.1 cit.).
Ciò posto, va anzitutto rilevata l'insussistenza, ai sensi della circolare n.195\2015, dell'obbligo a carico della ricorrente di CP_2 trasmettere dichiarazione dei propri redditi all' essendo CP_2 pacifico tra le parti, oltre che comprovato dalle dichiarazioni reddituali in atti relative agli anni dal 2020 al 2022, che la ricorrente regolarmente provveduto a dichiarare al fisco i redditi percepiti negli anni in oggetto.
Tali dati, quindi, sono entrati nella disponibilità dell' a CP_1 seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi e della liquidazione fiscale e cioè, quanto ai redditi relativi all'anno
2020, dall'anno 2021 con conseguente onere a carico dell' di CP_2 procede al recupero dell'indebito emergente dai dati reddituali entro l'anno 2022, per l'indebito relativo all'anno 2021 entro l'anno
2023 ai sensi dell'art. 13 co.2 l.n.412 cit.
Dalle dichiarazioni dei redditi in atti emerge che la ricorrente a partire dall'anno 2020 ha percepito i medesimi redditi da terreni e fabbricati indicati nei modelli 730 relativi agli anni 2020, 2021
e 2022 i quali, secondo quanto dedotto dall' , hanno determinato CP_2 il superamento del limite di cumulo tra i trattamenti pensionistici ed i redditi percepiti. Essendo tali redditi diversi dai trattamenti erogati dall' , quest'ultimo, in adempimento dell'onere di CP_1 procedere alla verifica ed al recupero nei limiti temporali suddetti, ha tempestivamente al proceduto al recupero delle prestazioni indebitamente erogate negli anni 2021, 2022 e 2023 a seguito di verifica effettuata nell'anno 2022 e relativo recupero entro l'anno 2023.
Deve, perciò, concludersi che la ricorrente ha percepito per gli anni dal 2021 al 2023 la prestazione SO in misura superiore a quella spettante per effetto del superamento del limite di cumulo con conseguente sussistenza dell'indebito.
Restano assorbite le ulteriori questioni.
Le spese seguono la soccombenza in assenza di dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta la domanda e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella somma di E.1700,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%.
Si comunichi
Roma 12.3.2024 Il Giudice