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Sentenza 17 marzo 2026
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00041/2026 REG.RIC.
Pubblicato il 17/03/2026
N. 00604 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00041/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 41 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Gatto e Angelo Ressa, che si dichiarano antistatari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia,
S. Marco 63;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 68/2025 della Corte di Appello di Venezia
Visti il ricorso e i relativi allegati; N. 00041/2026 REG.RIC.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. CO NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS- agisce nel presente giudizio in proprio e quale erede della madre, -
OMISSIS-, deducendo l'inesatta esecuzione da parte del Ministero della Salute, amministrazione debitrice, della sentenza della Corte d'appello di Venezia 14 gennaio
2025, n. 68.
La vicenda sostanziale, ormai definitivamente accertata in sede civile, attiene a un caso di accertato danno da emotrasfusione: -OMISSIS-, sottoposta tra il 1971 e il 1974
a trasfusioni di plasma per grave anemia uremica, contrasse un'epatopatia cronica
HCV e HBsAg positiva e decedette il 23 marzo 2004. La CMO di Padova, con verbale del 22 gennaio 1998, aveva accertato il nesso causale tra le trasfusioni e la patologia, con conseguente liquidazione nel 2001 dell'indennizzo di cui alla legge n. 210 del
1992. Con verbale del 22 ottobre 2009, la CMO ha poi accertato il nesso causale tra l'infermità e il decesso, cui è seguita, nel 2010, la liquidazione in favore della figlia dell'assegno una tantum previsto dall'art. 2, comma 3, della medesima legge.
2. Su tali premesse, -OMISSIS- ha convenuto il Ministero della Salute dinanzi al
Tribunale di Venezia, chiedendone la condanna al risarcimento del danno biologico patito dalla madre e trasmessole iure hereditatis, nonché del danno da perdita del rapporto parentale sofferto iure proprio. Il Ministero ha contestato la domanda, dapprima sul piano della legittimazione passiva e, nel merito, sotto il profilo del nesso causale tra emotrasfusioni, insorgenza della malattia e decesso. All'esito dell'istruttoria, svolta anche mediante C.T.U. medico-legale, il Tribunale, con N. 00041/2026 REG.RIC.
sentenza non definitiva n. 135/2016 e sentenza definitiva n. 1821/2016 del 18 luglio
2016, ha accolto la domanda e condannato il Ministero al pagamento di euro
101.552,00 a titolo di danno iure hereditatis e di euro 150.000,00 a titolo di danno da perdita parentale iure proprio.
Nel successivo appello, riproponendo le censure già svolte in ordine alla responsabilità
e al nesso eziologico, il Ministero ha dedotto l'erroneità della liquidazione per omesso scomputo degli emolumenti corrisposti ai sensi della legge n. 210 del 1992. La successiva sentenza d'appello n. 2804/2019, in parte favorevole all'Amministrazione, veniva cassata dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 33446/2022.
In sede di rinvio, la ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero al pagamento del danno non patrimoniale trasmesso iure hereditatis e del danno da perdita parentale, con scomputo degli indennizzi già percepiti secondo il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte; il Ministero, a sua volta, riassunse il giudizio chiedendo una nuova quantificazione del danno risarcibile nei limiti segnati dalla cassazione.
3. Con la sentenza n. 68/2025, di cui viene richiesta l'esatta ottemperanza, la Corte veneziana ha definito il giudizio di rinvio.
Per quanto qui rileva, in tale sede viene affermato che l'indennizzo già erogato in favore della de cuius doveva essere detratto dal credito risarcitorio spettante iure hereditatis, mentre l'assegno una tantum corrisposto all'odierna ricorrente doveva essere detratto dal credito risarcitorio ad essa spettante iure proprio; viene, inoltre, precisato che la quantificazione complessiva delle due poste risarcitorie era ormai coperta da giudicato e che la questione residua riguardava il corretto scomputo degli acconti e la liquidazione di rivalutazione e interessi secondo i criteri propri delle obbligazioni di valore.
4. Dopo la pubblicazione della sentenza, il Ministero ha provveduto al pagamento delle somme ritenute dovute. A seguito della richiesta di chiarimenti formulata dal difensore della ricorrente, con comunicazione del 24 giugno 2025 il Ministero ha N. 00041/2026 REG.RIC.
trasmesso il prospetto di calcolo impiegato per la liquidazione. La difformità di tale prospetto rispetto al titolo giudiziale fonda il presente ricorso per ottemperanza, introdotto dalla sig.ra-OMISSIS- sull'assunto della non corretta esecuzione di quanto disposto dalla Corte d'Appello, per erronea applicazione del meccanismo di devalutazione e rivalutazione delle somme, con conseguente ulteriore erroneo calcolo degli interessi.
5. La causa è stata, quindi, posta in decisione alla camera di consiglio dell'11 marzo
2026.
6. Il ricorso è fondato nei sensi di seguito precisati.
7. Il thema decidendum appare circoscritto alla verifica della conformità dell'attività esecutiva del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'appello n.
68/2025, venendo in rilievo soltanto il quomodo dell'esecuzione, e cioè la correttezza del criterio di liquidazione seguito dall'Amministrazione.
Sotto tale profilo, si deve premettere che il titolo azionato ha un contenuto conformativo puntuale. Invero, la Corte d'appello ha espressamente stabilito, per entrambe le poste di danno:
- che l'importo liquidato dovesse essere dapprima devalutato alla data storica rilevante, poi annualmente rivalutato, con calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata sino alla data dell'acconto;
- che a tale data l'acconto dovesse essere detratto “dal totale come calcolato”;
- che solo sull'importo residuo dovessero essere quindi calcolati, sino alla pubblicazione della sentenza, rivalutazione monetaria e interessi compensativi, decorrendo da tale data i soli interessi legali.
8.1 Nello specifico, quanto al danno iure hereditatis, la Corte d'appello ha riconosciuto alla ricorrente la somma di euro 101.552,00, disponendo che essa fosse devalutata dalla data della sentenza di primo grado al 14 novembre 1991, annualmente rivalutata e maggiorata degli interessi sino al 6 ottobre 2001, data del pagamento N. 00041/2026 REG.RIC.
dell'indennizzo di euro 58.713,44, da detrarsi “a tale data” dal totale come sopra determinato; solo sul residuo così ottenuto dovevano poi essere nuovamente calcolati rivalutazione e interessi sino al 14 gennaio 2025, oltre i soli interessi legali successivi.
8.2 In termini speculari, quanto al danno iure proprio, la Corte d'appello ha riconosciuto la somma di euro 150.000,00, disponendo che essa fosse devalutata dalla data della sentenza di primo grado al 23 marzo 2004, annualmente rivalutata e maggiorata degli interessi sino al 20 maggio 2010, data del pagamento dell'assegno una tantum di euro 77.468,53, da detrarsi “a tale data” dal totale così calcolato; soltanto sul residuo dovevano poi essere computati rivalutazione e interessi sino alla pubblicazione della sentenza, oltre i soli interessi legali successivi. Il diverso importo di euro 77.468,43, indicato una sola volta nel paragrafo 15.2, integra un evidente refuso, superato sia dal contesto della decisione sia dai conteggi delle parti.
9. Ne discende che il giudicato non consentiva al Ministero di limitarsi a sottrarre gli acconti dagli importi nominali liquidati in sentenza. Imponeva, invece, che la detrazione intervenisse sul debito risarcitorio già sviluppato sino alla data storica del pagamento, e cioè sulla sorte devalutata e rivalutata, maggiorata degli interessi compensativi maturati sino a quel momento.
È questo il criterio giuridico che avrebbe dovuto e tuttora deve governare l'intera vicenda esecutiva.
Il profilo di censura concernente il quantum va, inoltre, scrutinato alla luce del prospetto trasmesso dal difensore della ricorrente al Ministero in data 25 giugno 2025, con il quale è stato contestato che la somma corrisposta “non corrisponde a quella calcolata con le modalità indicate nella sentenza”, ed è stato allegato un autonomo sviluppo analitico dei conteggi, con espressa imputazione di quanto ricevuto in conto della maggiore somma ritenuta dovuta.
9.1 Per la voce di danno spettante iure hereditatis, il prospetto della ricorrente sviluppa il calcolo nei seguenti termini: devalutazione dell'importo di euro 101.552,00 dalla N. 00041/2026 REG.RIC.
data della sentenza di primo grado al 14 novembre 1991, con ottenimento della somma di euro 58.734,53; rivalutazione di tale importo sino al 6 ottobre 2001, con approdo a euro 79.878,96; calcolo degli interessi sino a tale data per euro 47.932,66; determinazione, dunque, del credito maturato alla data dell'acconto in euro
127.811,62; detrazione dell'indennizzo di euro 58.713,44; rivalutazione del residuo sino al 14 gennaio 2025; calcolo degli interessi fino a tale data; computo, infine, dei soli interessi legali sino al 1° giugno 2025, per un totale finale di euro 142.373,18. Il prospetto reca, in uno dei passaggi intermedi, un lieve refuso nel residuo dopo la detrazione dell'acconto, indicato in euro 69.098,13 anziché in euro 69.098,18 senza che ciò incida sulla struttura logica del conteggio prospettato.
Tale impostazione risulta coerente con il contenuto del giudicato. La Corte d'appello, infatti, non si è limitata a disporre la detrazione dell'acconto dall'importo nominale liquidato a titolo risarcitorio, ma ha espressamente stabilito che il credito di euro
101.552,00 dovesse essere prima devalutato, poi annualmente rivalutato, con calcolo degli interessi annui sino alla data del 6 ottobre 2001, e che “a tale data” dovesse essere
“previamente detratto dal totale come calcolato” l'acconto di euro 58.713,44; solo sull'importo residuo dovevano poi essere nuovamente calcolati rivalutazione e interessi sino alla pubblicazione della sentenza.
Il prospetto prodotto dall'Amministrazione, descrittivo dei caloli effettuati, non appare conforme a tale criterio. In esso, dopo avere indicato il capitale rivalutato al 6 ottobre
2001 di euro 79.878,96, l'acconto di euro 58.713,44 e un “totale residuo” di euro
21.165,52, la successiva sezione “quota-OMISSIS-” assume però quale “sorte iure hereditatis” l'importo di euro 42.838,56, espressamente ottenuto dalla mera differenza nominale tra euro 101.552,00 ed euro 58.713,44; a tale importo vengono quindi sommati gli interessi maturati sino all'acconto, gli interessi compensativi successivi e gli interessi al saldo, sino al totale di euro 102.039,97. Il conteggio finale è, dunque, N. 00041/2026 REG.RIC.
costruito sulla differenza nominale tra importo liquidato e acconto, e non sul “totale come calcolato” alla data del 6 ottobre 2001, come imposto dal titolo.
La divergenza è sostanziale e non meramente descrittiva. La sentenza di rinvio richiede, infatti, che l'acconto sia detratto dal debito risarcitorio già sviluppato sino alla data storica del pagamento, cioè dalla sorte devalutata e rivalutata, maggiorata degli interessi compensativi maturati sino a quel momento; il Ministero, invece, ha lasciato intatti gli interessi della prima fase e ha operato la detrazione sulla sola sorte nominale finale, così alterando la base di calcolo della fase successiva. Ne consegue che, per la voce iure hereditatis, il metodo applicato dal Ministero non è conforme al giudicato.
9.2 La medesima conclusione si impone con riguardo alla posta spettante iure proprio.
Il prospetto della ricorrente indica: devalutazione dell'importo di euro 150.000,00 dalla data della sentenza di primo grado al 23 marzo 2004, con ottenimento di euro
125.000,00; rivalutazione sino al 20 maggio 2010, con risultato pari a euro
139.875,00; calcolo degli interessi sino a tale data per euro 21.161,65; determinazione, dunque, del credito maturato alla data dell'acconto in euro 161.036,65; detrazione dell'assegno una tantum di euro 77.468,53; rivalutazione del residuo sino al 14 gennaio 2025; calcolo degli interessi sino a tale data; computo, infine, dei soli interessi legali sino al 1° giugno 2025, per un totale di euro 127.000,82.
Tale sviluppo, a prescindere da un minimo irrilevante scostamento (un decimo) è conforme alla statuizione della Corte d'appello. Il paragrafo 15.2 della motivazione stabilisce, infatti, che l'importo di euro 150.000,00 debba essere devalutato alla data del decesso, annualmente rivalutato, maggiorato degli interessi sino al 20 maggio 2010
e che “a tale data” debba essere detratto “dal totale” l'acconto corrisposto; solo sull'importo residuo devono poi essere nuovamente calcolati rivalutazione e interessi sino alla pubblicazione della sentenza. N. 00041/2026 REG.RIC.
Anche sotto questo profilo il prospetto ministeriale si discosta dal titolo. Pur indicando, nella prima parte, il capitale rivalutato al 20 maggio 2010 in euro
139.875,00, l'acconto in euro 77.468,53 e un “totale residuo” di euro 62.406,47, nella successiva sezione “quota-OMISSIS-” il Ministero assume come “sorte iure proprio”
l'importo di euro 72.531,47, ottenuto dalla semplice differenza nominale tra euro
150.000,00 ed euro 77.468,53, e su tale base costruisce il totale finale di euro
107.981,07. In definitiva, il calcolo non prende le mosse dal credito maturato alla data dell'acconto né dal residuo conseguente alla sua detrazione, ma da una grandezza nominale che il giudicato non autorizzava ad assumere quale base della liquidazione finale.
10. Le contestazioni della ricorrente – come esplicitate nel conteggio - sono, pertanto, specifiche e condivisibili. Il confronto tra i due prospetti depositati dalle parti mostra, infatti, che la divergenza non attiene a un mero dettaglio contabile, ma investe il criterio stesso di esecuzione del giudicato: la ricorrente detrae l'acconto dal debito già maturato alla data del pagamento, in coerenza con il paragrafo 15 della sentenza; il
Ministero detrae, invece, l'acconto dall'importo nominale liquidato in sentenza, lasciando poi operare separatamente gli interessi già maturati. Si tratta di un'impostazione diversa da quella espressamente prescritta dal titolo azionato.
Né osta a tale conclusione il fatto che il prospetto ministeriale rechi, nella sua parte iniziale, il richiamo ai capitali rivalutati alle date degli acconti. Proprio tale indicazione conferma, per contro, l'incongruenza del risultato finale: dopo avere formalmente ricostruito le grandezze storiche rilevanti, il Ministero non le assume come base della liquidazione conclusiva, ma le sostituisce con le differenze nominali euro 101.552,00 meno euro 58.713,44 ed euro 150.000,00 meno euro 77.468,53. La non conformità del conteggio deriva, dunque, dalla stessa struttura interna del calcolo eseguito dall'Amministrazione. N. 00041/2026 REG.RIC.
11. I risultati economici dei due prospetti confermano la rilevanza della divergenza metodologica. Il Ministero ha liquidato euro 102.039,97 per la voce iure hereditatis ed euro 107.981,07 per la voce iure proprio, per complessivi euro 210.021,04; il prospetto della ricorrente espone, invece, euro 142.373,18 per la prima voce ed euro
127.000,82 per la seconda, per complessivi euro 269.374,00. La differenza tra i due risultati, pari a euro 59.352,96, non è quindi marginale, ma esprime l'effetto concreto del diverso criterio applicato.
12. Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che l'Amministrazione non abbia dato corretta e integrale esecuzione alla sentenza della
Corte d'appello di Venezia n. 68/2025.
Il ricorso va, pertanto, accolto, dovendosi affermare l'obbligo del Ministero di rideterminare il dovuto in puntuale conformità al titolo, procedendo alla detrazione degli acconti dai crediti maturati alle rispettive date di pagamento, così come risultanti all'esito della devalutazione, della rivalutazione e del calcolo degli interessi fino a quelle date, e sviluppando solo sul residuo così ottenuto la successiva rivalutazione, gli interessi compensativi sino al 14 gennaio 2025 e, da tale data, i soli interessi legali fino al saldo.
Resta salvo il potere-dovere dell'Amministrazione di verificare in sede esecutiva i conteggi ottenuti, senza alterarne il criterio giuridico di fondo, che è quello vincolativamente imposto dal giudicato.
13. Alle suddette operazioni il Ministero della Salute dovrà provvedere entro il termine di giorni sessanta (60) dalla notificazione ovvero dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Per il caso di perdurante inottemperanza dell'Amministrazione, alla scadenza del suddetto termine, si nomina sin d'ora, ai sensi dell'art. 114, comma 4, cod. proc. amm., un Commissario ad acta, individuandolo nel Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro N. 00041/2026 REG.RIC.
dirigente dello stesso Ufficio, il quale, entro i successivi trenta (30) giorni, su richiesta dell'interessato, dovrà provvedere a tutti gli adempimenti indicati, previa l'adozione dei necessari atti.
14. Infine, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio, avuto riguardo alla natura eminentemente tecnico-contabile della controversia esecutiva e alla circostanza che l'Amministrazione ha comunque dato corso a un'attività di esecuzione, sebbene non conforme al giudicato quanto ai criteri di quantificazione adottati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto ordina al Ministero della Salute di dare integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, pronunciata dalla Corte d'Appello di Venezia, entro il termine di giorni sessanta (60) dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Nell'eventualità di inutile decorso del suddetto termine, nomina, quale
Commissario ad acta, il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia
(con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso
Ufficio), il quale, entro i successivi trenta (30) giorni, su richiesta dell'interessato, dovrà provvedere a tutti gli adempimenti indicati, previa adozione dei necessari atti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere N. 00041/2026 REG.RIC.
all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EO SI, Presidente
CO NO, Consigliere, Estensore
AL AM, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
CO NO EO SI
IL SEGRETARIO N. 00041/2026 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 17/03/2026
N. 00604 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00041/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 41 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Gatto e Angelo Ressa, che si dichiarano antistatari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia,
S. Marco 63;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 68/2025 della Corte di Appello di Venezia
Visti il ricorso e i relativi allegati; N. 00041/2026 REG.RIC.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. CO NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS- agisce nel presente giudizio in proprio e quale erede della madre, -
OMISSIS-, deducendo l'inesatta esecuzione da parte del Ministero della Salute, amministrazione debitrice, della sentenza della Corte d'appello di Venezia 14 gennaio
2025, n. 68.
La vicenda sostanziale, ormai definitivamente accertata in sede civile, attiene a un caso di accertato danno da emotrasfusione: -OMISSIS-, sottoposta tra il 1971 e il 1974
a trasfusioni di plasma per grave anemia uremica, contrasse un'epatopatia cronica
HCV e HBsAg positiva e decedette il 23 marzo 2004. La CMO di Padova, con verbale del 22 gennaio 1998, aveva accertato il nesso causale tra le trasfusioni e la patologia, con conseguente liquidazione nel 2001 dell'indennizzo di cui alla legge n. 210 del
1992. Con verbale del 22 ottobre 2009, la CMO ha poi accertato il nesso causale tra l'infermità e il decesso, cui è seguita, nel 2010, la liquidazione in favore della figlia dell'assegno una tantum previsto dall'art. 2, comma 3, della medesima legge.
2. Su tali premesse, -OMISSIS- ha convenuto il Ministero della Salute dinanzi al
Tribunale di Venezia, chiedendone la condanna al risarcimento del danno biologico patito dalla madre e trasmessole iure hereditatis, nonché del danno da perdita del rapporto parentale sofferto iure proprio. Il Ministero ha contestato la domanda, dapprima sul piano della legittimazione passiva e, nel merito, sotto il profilo del nesso causale tra emotrasfusioni, insorgenza della malattia e decesso. All'esito dell'istruttoria, svolta anche mediante C.T.U. medico-legale, il Tribunale, con N. 00041/2026 REG.RIC.
sentenza non definitiva n. 135/2016 e sentenza definitiva n. 1821/2016 del 18 luglio
2016, ha accolto la domanda e condannato il Ministero al pagamento di euro
101.552,00 a titolo di danno iure hereditatis e di euro 150.000,00 a titolo di danno da perdita parentale iure proprio.
Nel successivo appello, riproponendo le censure già svolte in ordine alla responsabilità
e al nesso eziologico, il Ministero ha dedotto l'erroneità della liquidazione per omesso scomputo degli emolumenti corrisposti ai sensi della legge n. 210 del 1992. La successiva sentenza d'appello n. 2804/2019, in parte favorevole all'Amministrazione, veniva cassata dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 33446/2022.
In sede di rinvio, la ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero al pagamento del danno non patrimoniale trasmesso iure hereditatis e del danno da perdita parentale, con scomputo degli indennizzi già percepiti secondo il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte; il Ministero, a sua volta, riassunse il giudizio chiedendo una nuova quantificazione del danno risarcibile nei limiti segnati dalla cassazione.
3. Con la sentenza n. 68/2025, di cui viene richiesta l'esatta ottemperanza, la Corte veneziana ha definito il giudizio di rinvio.
Per quanto qui rileva, in tale sede viene affermato che l'indennizzo già erogato in favore della de cuius doveva essere detratto dal credito risarcitorio spettante iure hereditatis, mentre l'assegno una tantum corrisposto all'odierna ricorrente doveva essere detratto dal credito risarcitorio ad essa spettante iure proprio; viene, inoltre, precisato che la quantificazione complessiva delle due poste risarcitorie era ormai coperta da giudicato e che la questione residua riguardava il corretto scomputo degli acconti e la liquidazione di rivalutazione e interessi secondo i criteri propri delle obbligazioni di valore.
4. Dopo la pubblicazione della sentenza, il Ministero ha provveduto al pagamento delle somme ritenute dovute. A seguito della richiesta di chiarimenti formulata dal difensore della ricorrente, con comunicazione del 24 giugno 2025 il Ministero ha N. 00041/2026 REG.RIC.
trasmesso il prospetto di calcolo impiegato per la liquidazione. La difformità di tale prospetto rispetto al titolo giudiziale fonda il presente ricorso per ottemperanza, introdotto dalla sig.ra-OMISSIS- sull'assunto della non corretta esecuzione di quanto disposto dalla Corte d'Appello, per erronea applicazione del meccanismo di devalutazione e rivalutazione delle somme, con conseguente ulteriore erroneo calcolo degli interessi.
5. La causa è stata, quindi, posta in decisione alla camera di consiglio dell'11 marzo
2026.
6. Il ricorso è fondato nei sensi di seguito precisati.
7. Il thema decidendum appare circoscritto alla verifica della conformità dell'attività esecutiva del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'appello n.
68/2025, venendo in rilievo soltanto il quomodo dell'esecuzione, e cioè la correttezza del criterio di liquidazione seguito dall'Amministrazione.
Sotto tale profilo, si deve premettere che il titolo azionato ha un contenuto conformativo puntuale. Invero, la Corte d'appello ha espressamente stabilito, per entrambe le poste di danno:
- che l'importo liquidato dovesse essere dapprima devalutato alla data storica rilevante, poi annualmente rivalutato, con calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata sino alla data dell'acconto;
- che a tale data l'acconto dovesse essere detratto “dal totale come calcolato”;
- che solo sull'importo residuo dovessero essere quindi calcolati, sino alla pubblicazione della sentenza, rivalutazione monetaria e interessi compensativi, decorrendo da tale data i soli interessi legali.
8.1 Nello specifico, quanto al danno iure hereditatis, la Corte d'appello ha riconosciuto alla ricorrente la somma di euro 101.552,00, disponendo che essa fosse devalutata dalla data della sentenza di primo grado al 14 novembre 1991, annualmente rivalutata e maggiorata degli interessi sino al 6 ottobre 2001, data del pagamento N. 00041/2026 REG.RIC.
dell'indennizzo di euro 58.713,44, da detrarsi “a tale data” dal totale come sopra determinato; solo sul residuo così ottenuto dovevano poi essere nuovamente calcolati rivalutazione e interessi sino al 14 gennaio 2025, oltre i soli interessi legali successivi.
8.2 In termini speculari, quanto al danno iure proprio, la Corte d'appello ha riconosciuto la somma di euro 150.000,00, disponendo che essa fosse devalutata dalla data della sentenza di primo grado al 23 marzo 2004, annualmente rivalutata e maggiorata degli interessi sino al 20 maggio 2010, data del pagamento dell'assegno una tantum di euro 77.468,53, da detrarsi “a tale data” dal totale così calcolato; soltanto sul residuo dovevano poi essere computati rivalutazione e interessi sino alla pubblicazione della sentenza, oltre i soli interessi legali successivi. Il diverso importo di euro 77.468,43, indicato una sola volta nel paragrafo 15.2, integra un evidente refuso, superato sia dal contesto della decisione sia dai conteggi delle parti.
9. Ne discende che il giudicato non consentiva al Ministero di limitarsi a sottrarre gli acconti dagli importi nominali liquidati in sentenza. Imponeva, invece, che la detrazione intervenisse sul debito risarcitorio già sviluppato sino alla data storica del pagamento, e cioè sulla sorte devalutata e rivalutata, maggiorata degli interessi compensativi maturati sino a quel momento.
È questo il criterio giuridico che avrebbe dovuto e tuttora deve governare l'intera vicenda esecutiva.
Il profilo di censura concernente il quantum va, inoltre, scrutinato alla luce del prospetto trasmesso dal difensore della ricorrente al Ministero in data 25 giugno 2025, con il quale è stato contestato che la somma corrisposta “non corrisponde a quella calcolata con le modalità indicate nella sentenza”, ed è stato allegato un autonomo sviluppo analitico dei conteggi, con espressa imputazione di quanto ricevuto in conto della maggiore somma ritenuta dovuta.
9.1 Per la voce di danno spettante iure hereditatis, il prospetto della ricorrente sviluppa il calcolo nei seguenti termini: devalutazione dell'importo di euro 101.552,00 dalla N. 00041/2026 REG.RIC.
data della sentenza di primo grado al 14 novembre 1991, con ottenimento della somma di euro 58.734,53; rivalutazione di tale importo sino al 6 ottobre 2001, con approdo a euro 79.878,96; calcolo degli interessi sino a tale data per euro 47.932,66; determinazione, dunque, del credito maturato alla data dell'acconto in euro
127.811,62; detrazione dell'indennizzo di euro 58.713,44; rivalutazione del residuo sino al 14 gennaio 2025; calcolo degli interessi fino a tale data; computo, infine, dei soli interessi legali sino al 1° giugno 2025, per un totale finale di euro 142.373,18. Il prospetto reca, in uno dei passaggi intermedi, un lieve refuso nel residuo dopo la detrazione dell'acconto, indicato in euro 69.098,13 anziché in euro 69.098,18 senza che ciò incida sulla struttura logica del conteggio prospettato.
Tale impostazione risulta coerente con il contenuto del giudicato. La Corte d'appello, infatti, non si è limitata a disporre la detrazione dell'acconto dall'importo nominale liquidato a titolo risarcitorio, ma ha espressamente stabilito che il credito di euro
101.552,00 dovesse essere prima devalutato, poi annualmente rivalutato, con calcolo degli interessi annui sino alla data del 6 ottobre 2001, e che “a tale data” dovesse essere
“previamente detratto dal totale come calcolato” l'acconto di euro 58.713,44; solo sull'importo residuo dovevano poi essere nuovamente calcolati rivalutazione e interessi sino alla pubblicazione della sentenza.
Il prospetto prodotto dall'Amministrazione, descrittivo dei caloli effettuati, non appare conforme a tale criterio. In esso, dopo avere indicato il capitale rivalutato al 6 ottobre
2001 di euro 79.878,96, l'acconto di euro 58.713,44 e un “totale residuo” di euro
21.165,52, la successiva sezione “quota-OMISSIS-” assume però quale “sorte iure hereditatis” l'importo di euro 42.838,56, espressamente ottenuto dalla mera differenza nominale tra euro 101.552,00 ed euro 58.713,44; a tale importo vengono quindi sommati gli interessi maturati sino all'acconto, gli interessi compensativi successivi e gli interessi al saldo, sino al totale di euro 102.039,97. Il conteggio finale è, dunque, N. 00041/2026 REG.RIC.
costruito sulla differenza nominale tra importo liquidato e acconto, e non sul “totale come calcolato” alla data del 6 ottobre 2001, come imposto dal titolo.
La divergenza è sostanziale e non meramente descrittiva. La sentenza di rinvio richiede, infatti, che l'acconto sia detratto dal debito risarcitorio già sviluppato sino alla data storica del pagamento, cioè dalla sorte devalutata e rivalutata, maggiorata degli interessi compensativi maturati sino a quel momento; il Ministero, invece, ha lasciato intatti gli interessi della prima fase e ha operato la detrazione sulla sola sorte nominale finale, così alterando la base di calcolo della fase successiva. Ne consegue che, per la voce iure hereditatis, il metodo applicato dal Ministero non è conforme al giudicato.
9.2 La medesima conclusione si impone con riguardo alla posta spettante iure proprio.
Il prospetto della ricorrente indica: devalutazione dell'importo di euro 150.000,00 dalla data della sentenza di primo grado al 23 marzo 2004, con ottenimento di euro
125.000,00; rivalutazione sino al 20 maggio 2010, con risultato pari a euro
139.875,00; calcolo degli interessi sino a tale data per euro 21.161,65; determinazione, dunque, del credito maturato alla data dell'acconto in euro 161.036,65; detrazione dell'assegno una tantum di euro 77.468,53; rivalutazione del residuo sino al 14 gennaio 2025; calcolo degli interessi sino a tale data; computo, infine, dei soli interessi legali sino al 1° giugno 2025, per un totale di euro 127.000,82.
Tale sviluppo, a prescindere da un minimo irrilevante scostamento (un decimo) è conforme alla statuizione della Corte d'appello. Il paragrafo 15.2 della motivazione stabilisce, infatti, che l'importo di euro 150.000,00 debba essere devalutato alla data del decesso, annualmente rivalutato, maggiorato degli interessi sino al 20 maggio 2010
e che “a tale data” debba essere detratto “dal totale” l'acconto corrisposto; solo sull'importo residuo devono poi essere nuovamente calcolati rivalutazione e interessi sino alla pubblicazione della sentenza. N. 00041/2026 REG.RIC.
Anche sotto questo profilo il prospetto ministeriale si discosta dal titolo. Pur indicando, nella prima parte, il capitale rivalutato al 20 maggio 2010 in euro
139.875,00, l'acconto in euro 77.468,53 e un “totale residuo” di euro 62.406,47, nella successiva sezione “quota-OMISSIS-” il Ministero assume come “sorte iure proprio”
l'importo di euro 72.531,47, ottenuto dalla semplice differenza nominale tra euro
150.000,00 ed euro 77.468,53, e su tale base costruisce il totale finale di euro
107.981,07. In definitiva, il calcolo non prende le mosse dal credito maturato alla data dell'acconto né dal residuo conseguente alla sua detrazione, ma da una grandezza nominale che il giudicato non autorizzava ad assumere quale base della liquidazione finale.
10. Le contestazioni della ricorrente – come esplicitate nel conteggio - sono, pertanto, specifiche e condivisibili. Il confronto tra i due prospetti depositati dalle parti mostra, infatti, che la divergenza non attiene a un mero dettaglio contabile, ma investe il criterio stesso di esecuzione del giudicato: la ricorrente detrae l'acconto dal debito già maturato alla data del pagamento, in coerenza con il paragrafo 15 della sentenza; il
Ministero detrae, invece, l'acconto dall'importo nominale liquidato in sentenza, lasciando poi operare separatamente gli interessi già maturati. Si tratta di un'impostazione diversa da quella espressamente prescritta dal titolo azionato.
Né osta a tale conclusione il fatto che il prospetto ministeriale rechi, nella sua parte iniziale, il richiamo ai capitali rivalutati alle date degli acconti. Proprio tale indicazione conferma, per contro, l'incongruenza del risultato finale: dopo avere formalmente ricostruito le grandezze storiche rilevanti, il Ministero non le assume come base della liquidazione conclusiva, ma le sostituisce con le differenze nominali euro 101.552,00 meno euro 58.713,44 ed euro 150.000,00 meno euro 77.468,53. La non conformità del conteggio deriva, dunque, dalla stessa struttura interna del calcolo eseguito dall'Amministrazione. N. 00041/2026 REG.RIC.
11. I risultati economici dei due prospetti confermano la rilevanza della divergenza metodologica. Il Ministero ha liquidato euro 102.039,97 per la voce iure hereditatis ed euro 107.981,07 per la voce iure proprio, per complessivi euro 210.021,04; il prospetto della ricorrente espone, invece, euro 142.373,18 per la prima voce ed euro
127.000,82 per la seconda, per complessivi euro 269.374,00. La differenza tra i due risultati, pari a euro 59.352,96, non è quindi marginale, ma esprime l'effetto concreto del diverso criterio applicato.
12. Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che l'Amministrazione non abbia dato corretta e integrale esecuzione alla sentenza della
Corte d'appello di Venezia n. 68/2025.
Il ricorso va, pertanto, accolto, dovendosi affermare l'obbligo del Ministero di rideterminare il dovuto in puntuale conformità al titolo, procedendo alla detrazione degli acconti dai crediti maturati alle rispettive date di pagamento, così come risultanti all'esito della devalutazione, della rivalutazione e del calcolo degli interessi fino a quelle date, e sviluppando solo sul residuo così ottenuto la successiva rivalutazione, gli interessi compensativi sino al 14 gennaio 2025 e, da tale data, i soli interessi legali fino al saldo.
Resta salvo il potere-dovere dell'Amministrazione di verificare in sede esecutiva i conteggi ottenuti, senza alterarne il criterio giuridico di fondo, che è quello vincolativamente imposto dal giudicato.
13. Alle suddette operazioni il Ministero della Salute dovrà provvedere entro il termine di giorni sessanta (60) dalla notificazione ovvero dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Per il caso di perdurante inottemperanza dell'Amministrazione, alla scadenza del suddetto termine, si nomina sin d'ora, ai sensi dell'art. 114, comma 4, cod. proc. amm., un Commissario ad acta, individuandolo nel Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro N. 00041/2026 REG.RIC.
dirigente dello stesso Ufficio, il quale, entro i successivi trenta (30) giorni, su richiesta dell'interessato, dovrà provvedere a tutti gli adempimenti indicati, previa l'adozione dei necessari atti.
14. Infine, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio, avuto riguardo alla natura eminentemente tecnico-contabile della controversia esecutiva e alla circostanza che l'Amministrazione ha comunque dato corso a un'attività di esecuzione, sebbene non conforme al giudicato quanto ai criteri di quantificazione adottati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto ordina al Ministero della Salute di dare integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, pronunciata dalla Corte d'Appello di Venezia, entro il termine di giorni sessanta (60) dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Nell'eventualità di inutile decorso del suddetto termine, nomina, quale
Commissario ad acta, il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia
(con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso
Ufficio), il quale, entro i successivi trenta (30) giorni, su richiesta dell'interessato, dovrà provvedere a tutti gli adempimenti indicati, previa adozione dei necessari atti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere N. 00041/2026 REG.RIC.
all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EO SI, Presidente
CO NO, Consigliere, Estensore
AL AM, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
CO NO EO SI
IL SEGRETARIO N. 00041/2026 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.