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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/09/2025, n. 2307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2307 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 17.09.2025, promossa da:
e , in qualità di legali rappresentanti del figlio Parte_1 Parte_2 minore , rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. Giorgia Persona_1
Rulli Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in CP_1 giudizio dall'avv. Annachiara Putortì
Resistente
Oggetto: metodo ABA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16.01.2025 i ricorrenti, in qualità di genitori del minore _1
, proponevano, contestualmente all'istanza cautelare, giudizio di merito al
[...] fine di ottenere l'accertamento del diritto del minore a ricevere in via diretta o indiretta dalla , anche mediante rimborso delle spese sostenute per le ore di Pt_3 terapia erogate da terzi, l'erogazione del trattamento riabilitativo con metodo ABA in misura pari a 10 ore settimanali, nonchè il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle terapie quantificate in € 23.856,5 con vittoria di spese.
In particolare, i ricorrenti riferivano che, a seguito di diagnosi di disturbo dello spettro autistico di III livello, il minore beneficiava di trattamento Persona_1 con metodo ABA presso il centro privato CABAU di Grottaglie a decorrere da gennaio 2023; che il CAT di LA disponeva, a seguito di controlli periodici, la prosecuzione del trattamento ABA in corso;
che la predetta terapia era indicata, per la sua efficacia, dalle linee guida per l'autismo adottate dal Ministero della
Salute - Istituto Superiore della Sanità, dalle quali risultano evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute;
che i costi della terapia venivano interamente sostenuti dai genitori del minore, al netto del contributo regionale richiesto ed erogato, attesa l'assenza di strutture pubbliche ed in mancanza di strutture organizzative dei servizi territoriali preposti;
che le spese sostenute ammontano a un totale di € 23.856,5 a decorrere dal gennaio 2023 fino al settembre 2024. Cont Si costituiva nel merito la la quale formulava, preliminarmente, richiesta di chiamata in causa della Regione;
eccepiva il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti con riferimento alla richiesta di rimborso delle spese di lite, in quanto essi agivano in qualità di genitori del minore e non anche in proprio;
Contestava nel merito la fondatezza delle pretese di parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
In data 21.03.2025 veniva emessa ordinanza cautelare di accoglimento e la causa era rinviata al 17.09.2025 per la discussione nel merito.
All'udienza del 17.09.2025, la causa, documentalmente istruita, veniva discussa oralmente e, ritenuta matura per la decisione, era decisa con la presente sentenza contestuale.
Preliminarmente deve essere disattesa la richiesta di chiamata in causa della Cont
formulata, ex art. 106 c.p.c., dalla convenuta. CP_2
Difatti, per risalente ma consolidato orientamento giurisprudenziale “in tema di controversie di lavoro, la disposizione del comma 9 dell'art. 420 c.p.c. non implica un automatico obbligo di adozione dei provvedimenti conseguenti all'istanza di chiamata in causa, in quanto il giudice conserva, secondo i principi generali, il potere di valutare la comunanza della causa e le ragioni di intervento del terzo, sicché è configurabile un vizio del processo, tale da comportare il rinvio della causa al giudice di primo grado a norma dell'art. 383 c.p.c., solo in caso di omesso esame dell'istanza stessa ovvero di omesso rilievo del difetto del contraddittorio in costanza di litisconsorzio necessario” (così Cass. sez. lav. sent. n. 2522/2016; cfr. anche Cass. sez. lav. sent. n. 6657/1999).
Ciò posto nel caso di specie non si ritiene di dar seguito all'istanza di chiamata in causa in quanto non si ravvisa una comunanza della causa con la Regione dal momento che non è in contestazione l'erogazione del contributo posto ex lege a carico della quanto, piuttosto, l'erogazione in forma diretta ovvero CP_2 indiretta della terapia riabilitativa con metodo Aba in favore di minore con disturbo Cont dello spettro autistico di competenza della convenuta. Né, tantomeno, sussiste litisconsorzio necessario.
Pertanto, la richiesta deve essere disattesa.
Sempre in via preliminare si ritiene la sussistenza della giurisdizione del g.o. nel caso in esame.
“Nell'assistenza alla persona disabile, deve operare un riparto di competenze tra giudice ordinario ed amministrativo: ove la controversia verta sulla redazione del progetto individuale o il suo aggiornamento o ne vengano contestati gli esiti, la giurisdizione è del giudice amministrativo;
ove, invece, si lamenti la mancata (o incompleta) attuazione o esecuzione del documento programmatorio, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario” (Cass. Civ. sez. Unite, 24/09/2020 n. 20164).
Ebbene, seguendo il ragionamento della Suprema Corte, nella vicenda per cui è causa i ricorrenti hanno chiesto accertarsi il diritto alla salute del proprio figlio a ricevere da parte del Sistema Sanitario l'erogazione del trattamento riabilitativo metodo ABA sulla base della normativa nazionale e regionale che ricomprende tale trattamento nei LEA o livelli essenziali di assistenza, per tutto il tempo necessario Contr al minore e, conseguentemente, ordinare all' territorialmente competente di dare immediatamente attuazione a tale trattamento riabilitativo, già prescritto ed Contr individuato in linea generale nella sua conformazione dalla stessa mediante il
CAT. In altri termini, la domanda spiegata da parte ricorrente non concerne la redazione di un progetto riabilitativo nei confronti del minore, né il suo aggiornamento o ampliamento, petitum, questo, che fonderebbe la giurisdizione del giudice amministrativo secondo la ripartizione effettuata dal Supremo Collegio nelle due pronunce sopra richiamate.
Ciò che si contesta è l'esecuzione del progetto riabilitativo predisposto dal CAT e l'attuazione degli specifici protocolli terapeutici che discendono dalla presa in carico e dalla diagnosi effettuata dal CAT stesso. Da ciò discende dunque che trattasi, anche sulla base dei principi della pronuncia del Supremo Collegio e della nota giurisprudenza costituzionale in materia, del diritto soggettivo del minore – quale diritto fondamentale alla salute costituzionalmente garantito – a ricevere le dovute cure. Pertanto, la fattispecie esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo per rientrare in quella del giudice ordinario, poiché appunto l'elaborazione del progetto individualizzato priva di ogni potestà discrezionale la pubblica amministrazione, la cui residua autonomia organizzativa non costituisce manifestazione di potere autoritativo e, pertanto, non muta la situazione giuridica azionata, avente natura di diritto soggettivo.
Quanto, poi, all'asserito difetto di legittimazione attiva dei genitori per le spese Cont sostenute, va detto che l'eccezione sollevata dalla è priva di pregio. Trattandosi di terapie erogate in favore del minore, con spese evidentemente a carico dei genitori, correttamente hanno agito i genitori nell'interesse del minore.
Tanto premesso il ricorso, nel merito è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Come già evidenziato in sede cautelare occorre verificare, ai fini dell'accoglimento del ricorso, se il trattamento con metodo ABA rientri tra le prestazioni erogate, in via diretta o indiretta, con oneri a carico del SSN.
La giurisprudenza sul punto ha chiarito che “in tema di cure tempestive non erogabili dal servizio pubblico, il relativo diritto, ove siano prospettati motivi di urgenza suscettibili di esporre la salute a pregiudizi gravi ed irreversibili, va accertato sulla base dei presupposti richiesti dalla disciplina dettata in materia sanitaria dall'art. 1 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (nel testo modificato dall'art. 1 del
d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, applicabile "ratione temporis"), sicché i benefici conseguibili con la prestazione richiesta devono essere posti a confronto con
l'incidenza della pratica terapeutica sulle condizioni di vita del paziente, dovendosi considerare in particolare - in relazione ai limiti temporali del recupero delle capacità funzionali - la compromissione degli interessi di socializzazione della persona derivante dalla durata e gravosità dell'impegno terapeutico” (sic Cass. lav. 10 aprile
2015 n° 7279; in senso conforme, si vedano anche Cass. lav. 22 agosto 2016 n°
17244 e Cass. lav. 19 marzo 2018 n° 6775).
Il quadro normativo di riferimento sul punto è, pertanto, rappresentato dall'art.1
d.lgs. 502/92 il quale al comma 2 dispone che “il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma
3 e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, della centralità della persona umana, della umanizzazione della cura, della soddisfazione dei bisogni complessivi del malato, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse”. Il successivo comma 7 prevede che “sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che: a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2; b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza”.
Si tratta di requisiti concorrenti che coniugano, ragionevolmente, le diverse esigenze, concernenti la sfera della collettività e la tutela individuale, in più occasioni richiamate dal Giudice delle leggi in riferimento al diritto alla salute: i condizionamenti derivanti dalle risorse finanziarie di cui lo Stato dispone per organizzare il Servizio Sanitario, da una parte, e il nucleo irriducibile del diritto alla salute come ambito inviolabile della dignità umana, dall'altra (cfr. Cass. 19 marzo
2018, n. 6775 e, fra le altre, Corte Cost. nn. 354 del 2008, 432 del 2005, 252 del
2001, 509 del 2000, 309 del 1999).
La Suprema Corte, inoltre, evidenzia che anche in ambito comunitario l'elevato livello di protezione della salute umana garantito dall'art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (la c.d. Carta di Nizza) e dall'art. 168 T.F.U.E. deve comunque tenere conto delle linee di politica sanitaria seguite dagli Stati nazionali per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica
(art. 168 comma 7) al fine di coniugare la limitatezza delle risorse pubbliche disponibili, con la necessità di soddisfare con esse un numero quanto più ampio possibile di fruitori. Ne deriva che la pretesa di scelta della modalità tecnica della cura, eventualmente presso un centro non accreditato con il S.S.N., non può derivare in via esclusiva dal maggiore gradimento soggettivo, occorrendo valutare l'inettitudine delle metodiche alternative erogate dal Servizio pubblico. Con riferimento alla particolare metodologia usufruita dal minore nel caso di specie
(metodo ABA da “Applied Behaviour Analysis”), deve ritenersi che essa rientri nel novero delle prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi del comma
7 cit. in quanto presenta “evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute”.
Lo stesso DPCM del 12 gennaio 2017, nel definire i nuovi L.E.A. dispone, all'art. 60 co. 1, dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico che “ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura
e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle piu' avanzate evidenze scientifiche”.
A sua volta, con riferimento all'individuazione delle metodiche e dei trattamenti basati sulle “più avanzate evidenze scientifiche” la richiamata l. 134/2015 all'art. 2 dispone che “l' aggiorna le Linee guida sul trattamento Controparte_3 dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica
e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali”.
E' di tutta evidenza, dunque, che, al fine di comprendere se, nel caso di specie, ricorrano o meno i presupposti richiesti affinché il S.S.N. si faccia carico della prestazione sanitaria con le modalità richieste da parte ricorrente, non può che farsi riferimento (alla stregua del disposto di cui all'art. 2 della L. 18 agosto 2015,
n. 134) alle vigenti “Linee Guida per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti” adottate dall'istituto superiore di sanità.
E, dunque, proprio le Linee Guida per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti adottate dall' Controparte_3 aggiornate al 2023 dispongono che “il Panel della linea guida sulla diagnosi e trattamento del disturbo dello spettro autistico suggerisce di usare interventi comprensivi individuali basati sui principi dell'Applied Behaviour Analysis (ABA) in bambini e adolescenti con ASD (…) il Panel riconosce che gli effetti desiderabili sono superiori a quelli indesiderabili. Il ha valutato la letteratura sull'efficacia di CP_4 interventi comprensivi individuali basati sui principi dell'Applied Behaviour Analysis
(ABA) tenendo conto di recenti pubblicazioni e della complessità concettuale dell'argomento (…) nel formulare il proprio giudizio il ha tenuto conto che, CP_4 nonostante la limitata disponibilità di studi clinici randomizzati controllati, vi fossero prove a supporto dell'efficacia dell'intervento provenienti da studi non randomizzati”.
Alla stregua di siffatti elementi, dunque, è evidente che l'utilizzo del modello ABA nel trattamento dei bambini con disturbi dello spettro autistico sia basato sulle
“più avanzate evidenze scientifiche” (in termini di efficacia ed appropriatezza della cura), essendo quindi suscettibile di integrare il trattamento individualizzato secondo le prescrizioni di cui all'art. 60 DPCM 12 gennaio 2017, potendo apportare un significativo beneficio in termini di salute, secondo un criterio di stretta necessità, tale da conseguire il migliore risultato terapeutico con la minore incidenza sulla qualità della vita del paziente.
Pertanto, deve concludersi che il trattamento con metodologia ABA è un trattamento riabilitativo compreso nei LEA in quanto riconosciuto dalle più recenti evidenze scientifiche e, quindi, come tale rientra nei trattamenti sanitari che il
Servizio Sanitario regionale eroga.
A conferma dell'interpretazione del dato normativo si è pronunciata anche la giurisprudenza amministrativa, la quale ha concluso che “il trattamento Aba per le patologie autistiche rientra tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) a norma dell'art.
60 del DPCM 12 gennaio 2017 e delle conseguenti linee di indirizzo dell'
[...]
da ultimo approvate in conferenza unificata in data 10 maggio Controparte_3
2018 in attuazione della legge n. 134/2015” (cfr. sent. Cons. Stato n. 3802/2023). Cont La pertanto, è tenuta a somministrare a tutti gli assistiti il trattamento medesimo non ricorrendo le condizioni di esclusione richiamate dall'art. 1 co. 7
d.lgs. 502/92.
Difatti, si osserva che le prestazioni in questione presentano carattere latu sensu assistenziale e, dunque, non sono escluse dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale ex lett. a) art. 1 co. 7 d.lgs. 502/92. Ciò in quanto anche gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio- assistenziali sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale, dovendosi ritenere che
“in tema di prestazioni a carico del l'art. 30 della l. n. 730 del 1983 - che per CP_5 la prima volta ha menzionato le attività di rilievo sanitario connesse con quelle assistenziali - deve essere interpretato, alla stregua della l. n. 833 del 1978 che prevede l'erogazione gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini, entro i livelli di assistenza uniformi definiti con il piano sanitario nazionale, nel senso che, nel caso in cui oltre alle prestazioni socio-assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie, tale attività, in quanto diretta in via prevalente alla tutela della salute, va considerata comunque di rilievo sanitario e, pertanto di competenza del (sic ex plurimis CP_5
Cass. lav. 9 novembre 2016 n° 22776).
In tal senso, quindi, deve interpretarsi anche l'art. 26 della L. 23 dicembre 1978,
n. 833, relativo alle “Prestazioni Di Riabilitazione”, secondo cui: “Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge (…)”.
Sotto il profilo della “economicità” nell'impiego delle risorse, tuttavia, occorre nondimeno valutare la possibilità di altre forme di assistenza, eventualmente meno costose ma di efficacia comparabile, volte a soddisfare le medesime esigenze ed erogabili dalle strutture pubbliche o convenzionate, essendo comunque necessaria la valutazione della singola e specifica situazione. Cont Con riferimento più specifico alla disciplina regionale in parte citata dalla deve poi osservarsi che la DGR n. 1086/2023 richiama l'art. 72 co. 4 l. R. 32/2022 che individua i e modalità di assegnazione del contributo alle spese sanitarie Pt_4 sostenute dai cittadini con disturbi dello spettro autistico “Contributo metodo Aba
e fondo autismo”. Tale disposizione prevede che “La concorre a CP_2 garantire l'attuazione sul territorio delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in favore di cittadini con disturbo dello spettro autistico, anche mediante l'erogazione di un contributo a sostegno delle spese sanitarie sostenute per terapie logopediche o altri metodi sostenuti da evidenza quantifica, quale trattamento riabilitativo presso centri specializzati, erogate da operatori con comprovata e documentata formazione ed esperienza insistenti nel territorio regionale, nelle more della completa attivazione della rete assistenziale territoriale dedicata. A seguito dell'emanazione della legge n.
134/2015 e del D.P.C.M. 12/01/2017 di aggiornamento dei Lea, le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in favore di minori e adulti con disturbo dello spettro autistico devono essere erogate con oneri a carico del da parte delle strutture CP_6
e servizi pubblici e privati accreditati ai sensi della L.R. n. 9/2017. Il contributo in oggetto rimane una modalità provvisoria di erogazione di prestazioni sanitarie, come previsto dall'art. 72 della L.R. 32/2022, subordinata e comunque incompatibile con l'erogazione delle prestazioni da parte della rete assistenziale territoriale dedicata disciplinata dal R.R. 9/2016”.
Da segnalare è altresì la L.R. 30.12.2016 n. 40 (c.d. “legge di stabilità regionale
2017”) che, all'art. 3, co. 2, ha previsto che: “Il finanziamento di cui al capitolo n.
712047 (Contributi ai cittadini pugliesi che si avvalgono del metodo ABA, art. 9, L.R.
45/2008 – missione 13, programma 1, titolo 1; macroaggregato 4) è finalizzato a sostenere le famiglie aventi diritto fino all'attuazione del regolamento regionale 8 luglio 2016, n. 9 (Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i disturbi dello spettro autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali). Dopo tale data e la conseguente presa in carico totale dei pazienti e delle loro famiglie, attraverso la erogazione delle necessarie terapie, ivi compresa la metodica ABA, a carico totale del SSR, l'erogazione del finanziamento cessa”.
Da tanto deriva che, a seguito dell'aggiornamento delle linee guida e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche, la rete assistenziale territoriale esistente, articolata Cont come da R.R. n. 9/2016 richiamato dalla avrebbe dovuto essere aggiornata ed adeguata, anche in forza del disposto della l. 134/2015 art. 1 co. 2, così da assicurare l'erogazione, in via diretta o per il tramite di strutture convenzionate, del trattamento riabilitativo con metodo ABA, essendo il contributo regionale erogato per coprire le spese sostenute dai privati che hanno usufruito del metodo
Aba presso strutture private una modalità provvisoria di erogazione della prestazione, subordinata all'adeguamento della rete assistenziale territoriale. Contr Sotto tale aspetto La è rimasta inerte ad attivare il servizio necessario per l'erogazione del trattamento, sicchè se non lo eroga direttamente deve sostenere in via indiretta i costi della erogazione dello stesso, non potendo gravare sulla famiglia Contr del bambino autistico l'intero costo della terapia per l'inerzia della
Dunque, per quanto emerge da tali atti, ove ne sussistano i presupposti nel singolo caso concreto, non risultano ragioni ostative alla erogazione dello specifico trattamento in questione (la cui rispondenza alle “più avanzate evidenze scientifiche”, in termini di efficacia ed appropriatezza della cura, appare riconosciuta anche per tal via), direttamente da parte del per il tramite del CP_6
CAT istituito (anche) presso la stessa (ovvero mediante convenzioni). CP_1
Orbene, facendo applicazione al caso di specie della normativa sopra indicata e dei richiamati principî di diritto, deve osservarsi che parte ricorrente ha documentalmente fornito idonea dimostrazione che la valutazione clinica caso- specifica abbia asseverato l'efficacia dell'intervento nei confronti del minore in questione.
Difatti, dagli atti emerge che al minore veniva diagnosticato “disturbo dello spettro autistico livello III secondo DSM-5 con ritardo globale dello sviluppo” (cfr. diagnosi
CAT 2021 all. 4 ricorr.) e, per tale patologia, gli venivano riconosciuti i benefici di cui all'art. 3 co. 3 l. 104/92 (cfr. all. 13 ricorr.).
La terapia con metodo ABA, iniziata nel gennaio 2023 presso il centro privato
CABAU di Grottaglie, veniva giudicata positivamente quanto ai risultati ottenuti alle periodiche visite neuropsichiatriche di controllo effettuate dal CAT di LA della (cfr. all. 4 e 5 ricorr.), tanto che il Controparte_7 CP_8
CAT ne consigliava la prosecuzione.
La adeguatezza del trattamento, nonché la impossibilità concreta di usufruire del medesimo presso le strutture pubbliche o private convenzionate emerge anche dalla circostanza che dalla relazione del CAT di riferimento, del maggio 2024, risulta che il minore deve proseguire la terapia ABA in corso per 10 ore settimanali nelle more della completa attuazione di quanto previsto da DGR 1086 del
31/07/2023, stante la attuale indisponibilità di presa in carico per erogazione delle prestazioni da parte della struttura pubblica o privata accreditata in ragione della lista d'attesa. Dunque, è la stessa struttura pubblica ad ammettere la necessità di proseguire la terapia con metodo ABA per un verso e l'impossibilità che tanto avvenga in struttura pubblica o privata accreditata.
Quanto alla “economicità” nell'impiego delle risorse l' , pur avendo CP_8 asserito che analoghi benefici sarebbero ottenibili anche mediante terapie alternative, non ha inteso precisare con esattezza i termini e le modalità di siffatti trattamenti asseritamente comparabili, né ha prodotto alcuna documentazione in riferimento ad eventuali prescrizioni diverse rispetto alla metodologia ABA, essendo evidente la diversità tra tali trattamenti (rilevanti sotto l'aspetto cognitivo- comportamentale) e quelli attinenti solo alla logoterapia ed alla psicomotricità.
Ed allora, sulla base della documentazione in atti (considerato anche che vi è dimostrazione dell'invio di apposita istanza a mezzo pec del 05.12.2024 con cui i ricorrenti formulavano, sulla base della prescrizione del CAT di LA istanza alla Cont per erogare in favore del minore il trattamento Aba cfr. all. 8 ricorr.), deve ritenersi che, nel caso di specie, il Cat abbia autorizzato l'erogazione e la prosecuzione del trattamento riabilitativo secondo il piano terapeutico predisposto mediante la metodologia ABA come necessario ed utile per favorire la riabilitazione cognitivo-comportamentale della minore, e tanto sulla base dei risultati ottenuti e di una valutazione clinica caso-specifica che non ha consentito di individuare alcuna concreta possibilità di una diversa forma di assistenza, di efficacia comparabile, che potesse essere idonea a soddisfare le medesime esigenze.
Dalle suddette considerazioni discende che il ricorso merita accoglimento con conseguente condanna della ad erogare il trattamento con metodo ABA al Pt_3 minore in misura pari a 10 ore settimanali in via diretta o, in Persona_2 mancanza, in via indiretta attraverso il rimborso totale delle spese documentate sostenute.
Ne deriva, altresì, che spettano ai ricorrenti anche le differenze tra quanto effettivamente versato al centro CABAU dagli stessi per la terapia Aba del figlio e Contr quanto erogato dalla a titolo di rimborso, con conseguente condanna della convenuta al relativo pagamento.
Le spese del giudizio, comprensive della fase cautelare e di merito, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da e , in qualità di legali Parte_1 Parte_2 rappresentanti del figlio minore , nei confronti di Persona_1 [...]
, così provvede: CP_1
Contr
1.Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la resistente a erogare, in favore del minore , in via diretta ovvero indiretta mediante Persona_1 rimborso totale delle spese effettivamente sostenute per la terapia, il trattamento con metodo ABA nella misura di 10 ore settimanali;
Contr
2.condanna altresì la al pagamento delle differenze tra quanto sinora versato dai ricorrenti per sostenere il costo della terapia ABA presso il centro
Cabau e il contributo erogato dalla;
CP_2 Contr
3.condanna, infine, la al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Taranto, 17.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 17.09.2025, promossa da:
e , in qualità di legali rappresentanti del figlio Parte_1 Parte_2 minore , rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. Giorgia Persona_1
Rulli Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in CP_1 giudizio dall'avv. Annachiara Putortì
Resistente
Oggetto: metodo ABA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16.01.2025 i ricorrenti, in qualità di genitori del minore _1
, proponevano, contestualmente all'istanza cautelare, giudizio di merito al
[...] fine di ottenere l'accertamento del diritto del minore a ricevere in via diretta o indiretta dalla , anche mediante rimborso delle spese sostenute per le ore di Pt_3 terapia erogate da terzi, l'erogazione del trattamento riabilitativo con metodo ABA in misura pari a 10 ore settimanali, nonchè il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle terapie quantificate in € 23.856,5 con vittoria di spese.
In particolare, i ricorrenti riferivano che, a seguito di diagnosi di disturbo dello spettro autistico di III livello, il minore beneficiava di trattamento Persona_1 con metodo ABA presso il centro privato CABAU di Grottaglie a decorrere da gennaio 2023; che il CAT di LA disponeva, a seguito di controlli periodici, la prosecuzione del trattamento ABA in corso;
che la predetta terapia era indicata, per la sua efficacia, dalle linee guida per l'autismo adottate dal Ministero della
Salute - Istituto Superiore della Sanità, dalle quali risultano evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute;
che i costi della terapia venivano interamente sostenuti dai genitori del minore, al netto del contributo regionale richiesto ed erogato, attesa l'assenza di strutture pubbliche ed in mancanza di strutture organizzative dei servizi territoriali preposti;
che le spese sostenute ammontano a un totale di € 23.856,5 a decorrere dal gennaio 2023 fino al settembre 2024. Cont Si costituiva nel merito la la quale formulava, preliminarmente, richiesta di chiamata in causa della Regione;
eccepiva il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti con riferimento alla richiesta di rimborso delle spese di lite, in quanto essi agivano in qualità di genitori del minore e non anche in proprio;
Contestava nel merito la fondatezza delle pretese di parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
In data 21.03.2025 veniva emessa ordinanza cautelare di accoglimento e la causa era rinviata al 17.09.2025 per la discussione nel merito.
All'udienza del 17.09.2025, la causa, documentalmente istruita, veniva discussa oralmente e, ritenuta matura per la decisione, era decisa con la presente sentenza contestuale.
Preliminarmente deve essere disattesa la richiesta di chiamata in causa della Cont
formulata, ex art. 106 c.p.c., dalla convenuta. CP_2
Difatti, per risalente ma consolidato orientamento giurisprudenziale “in tema di controversie di lavoro, la disposizione del comma 9 dell'art. 420 c.p.c. non implica un automatico obbligo di adozione dei provvedimenti conseguenti all'istanza di chiamata in causa, in quanto il giudice conserva, secondo i principi generali, il potere di valutare la comunanza della causa e le ragioni di intervento del terzo, sicché è configurabile un vizio del processo, tale da comportare il rinvio della causa al giudice di primo grado a norma dell'art. 383 c.p.c., solo in caso di omesso esame dell'istanza stessa ovvero di omesso rilievo del difetto del contraddittorio in costanza di litisconsorzio necessario” (così Cass. sez. lav. sent. n. 2522/2016; cfr. anche Cass. sez. lav. sent. n. 6657/1999).
Ciò posto nel caso di specie non si ritiene di dar seguito all'istanza di chiamata in causa in quanto non si ravvisa una comunanza della causa con la Regione dal momento che non è in contestazione l'erogazione del contributo posto ex lege a carico della quanto, piuttosto, l'erogazione in forma diretta ovvero CP_2 indiretta della terapia riabilitativa con metodo Aba in favore di minore con disturbo Cont dello spettro autistico di competenza della convenuta. Né, tantomeno, sussiste litisconsorzio necessario.
Pertanto, la richiesta deve essere disattesa.
Sempre in via preliminare si ritiene la sussistenza della giurisdizione del g.o. nel caso in esame.
“Nell'assistenza alla persona disabile, deve operare un riparto di competenze tra giudice ordinario ed amministrativo: ove la controversia verta sulla redazione del progetto individuale o il suo aggiornamento o ne vengano contestati gli esiti, la giurisdizione è del giudice amministrativo;
ove, invece, si lamenti la mancata (o incompleta) attuazione o esecuzione del documento programmatorio, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario” (Cass. Civ. sez. Unite, 24/09/2020 n. 20164).
Ebbene, seguendo il ragionamento della Suprema Corte, nella vicenda per cui è causa i ricorrenti hanno chiesto accertarsi il diritto alla salute del proprio figlio a ricevere da parte del Sistema Sanitario l'erogazione del trattamento riabilitativo metodo ABA sulla base della normativa nazionale e regionale che ricomprende tale trattamento nei LEA o livelli essenziali di assistenza, per tutto il tempo necessario Contr al minore e, conseguentemente, ordinare all' territorialmente competente di dare immediatamente attuazione a tale trattamento riabilitativo, già prescritto ed Contr individuato in linea generale nella sua conformazione dalla stessa mediante il
CAT. In altri termini, la domanda spiegata da parte ricorrente non concerne la redazione di un progetto riabilitativo nei confronti del minore, né il suo aggiornamento o ampliamento, petitum, questo, che fonderebbe la giurisdizione del giudice amministrativo secondo la ripartizione effettuata dal Supremo Collegio nelle due pronunce sopra richiamate.
Ciò che si contesta è l'esecuzione del progetto riabilitativo predisposto dal CAT e l'attuazione degli specifici protocolli terapeutici che discendono dalla presa in carico e dalla diagnosi effettuata dal CAT stesso. Da ciò discende dunque che trattasi, anche sulla base dei principi della pronuncia del Supremo Collegio e della nota giurisprudenza costituzionale in materia, del diritto soggettivo del minore – quale diritto fondamentale alla salute costituzionalmente garantito – a ricevere le dovute cure. Pertanto, la fattispecie esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo per rientrare in quella del giudice ordinario, poiché appunto l'elaborazione del progetto individualizzato priva di ogni potestà discrezionale la pubblica amministrazione, la cui residua autonomia organizzativa non costituisce manifestazione di potere autoritativo e, pertanto, non muta la situazione giuridica azionata, avente natura di diritto soggettivo.
Quanto, poi, all'asserito difetto di legittimazione attiva dei genitori per le spese Cont sostenute, va detto che l'eccezione sollevata dalla è priva di pregio. Trattandosi di terapie erogate in favore del minore, con spese evidentemente a carico dei genitori, correttamente hanno agito i genitori nell'interesse del minore.
Tanto premesso il ricorso, nel merito è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Come già evidenziato in sede cautelare occorre verificare, ai fini dell'accoglimento del ricorso, se il trattamento con metodo ABA rientri tra le prestazioni erogate, in via diretta o indiretta, con oneri a carico del SSN.
La giurisprudenza sul punto ha chiarito che “in tema di cure tempestive non erogabili dal servizio pubblico, il relativo diritto, ove siano prospettati motivi di urgenza suscettibili di esporre la salute a pregiudizi gravi ed irreversibili, va accertato sulla base dei presupposti richiesti dalla disciplina dettata in materia sanitaria dall'art. 1 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (nel testo modificato dall'art. 1 del
d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, applicabile "ratione temporis"), sicché i benefici conseguibili con la prestazione richiesta devono essere posti a confronto con
l'incidenza della pratica terapeutica sulle condizioni di vita del paziente, dovendosi considerare in particolare - in relazione ai limiti temporali del recupero delle capacità funzionali - la compromissione degli interessi di socializzazione della persona derivante dalla durata e gravosità dell'impegno terapeutico” (sic Cass. lav. 10 aprile
2015 n° 7279; in senso conforme, si vedano anche Cass. lav. 22 agosto 2016 n°
17244 e Cass. lav. 19 marzo 2018 n° 6775).
Il quadro normativo di riferimento sul punto è, pertanto, rappresentato dall'art.1
d.lgs. 502/92 il quale al comma 2 dispone che “il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma
3 e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, della centralità della persona umana, della umanizzazione della cura, della soddisfazione dei bisogni complessivi del malato, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse”. Il successivo comma 7 prevede che “sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che: a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2; b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza”.
Si tratta di requisiti concorrenti che coniugano, ragionevolmente, le diverse esigenze, concernenti la sfera della collettività e la tutela individuale, in più occasioni richiamate dal Giudice delle leggi in riferimento al diritto alla salute: i condizionamenti derivanti dalle risorse finanziarie di cui lo Stato dispone per organizzare il Servizio Sanitario, da una parte, e il nucleo irriducibile del diritto alla salute come ambito inviolabile della dignità umana, dall'altra (cfr. Cass. 19 marzo
2018, n. 6775 e, fra le altre, Corte Cost. nn. 354 del 2008, 432 del 2005, 252 del
2001, 509 del 2000, 309 del 1999).
La Suprema Corte, inoltre, evidenzia che anche in ambito comunitario l'elevato livello di protezione della salute umana garantito dall'art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (la c.d. Carta di Nizza) e dall'art. 168 T.F.U.E. deve comunque tenere conto delle linee di politica sanitaria seguite dagli Stati nazionali per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica
(art. 168 comma 7) al fine di coniugare la limitatezza delle risorse pubbliche disponibili, con la necessità di soddisfare con esse un numero quanto più ampio possibile di fruitori. Ne deriva che la pretesa di scelta della modalità tecnica della cura, eventualmente presso un centro non accreditato con il S.S.N., non può derivare in via esclusiva dal maggiore gradimento soggettivo, occorrendo valutare l'inettitudine delle metodiche alternative erogate dal Servizio pubblico. Con riferimento alla particolare metodologia usufruita dal minore nel caso di specie
(metodo ABA da “Applied Behaviour Analysis”), deve ritenersi che essa rientri nel novero delle prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi del comma
7 cit. in quanto presenta “evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute”.
Lo stesso DPCM del 12 gennaio 2017, nel definire i nuovi L.E.A. dispone, all'art. 60 co. 1, dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico che “ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura
e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle piu' avanzate evidenze scientifiche”.
A sua volta, con riferimento all'individuazione delle metodiche e dei trattamenti basati sulle “più avanzate evidenze scientifiche” la richiamata l. 134/2015 all'art. 2 dispone che “l' aggiorna le Linee guida sul trattamento Controparte_3 dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica
e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali”.
E' di tutta evidenza, dunque, che, al fine di comprendere se, nel caso di specie, ricorrano o meno i presupposti richiesti affinché il S.S.N. si faccia carico della prestazione sanitaria con le modalità richieste da parte ricorrente, non può che farsi riferimento (alla stregua del disposto di cui all'art. 2 della L. 18 agosto 2015,
n. 134) alle vigenti “Linee Guida per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti” adottate dall'istituto superiore di sanità.
E, dunque, proprio le Linee Guida per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti adottate dall' Controparte_3 aggiornate al 2023 dispongono che “il Panel della linea guida sulla diagnosi e trattamento del disturbo dello spettro autistico suggerisce di usare interventi comprensivi individuali basati sui principi dell'Applied Behaviour Analysis (ABA) in bambini e adolescenti con ASD (…) il Panel riconosce che gli effetti desiderabili sono superiori a quelli indesiderabili. Il ha valutato la letteratura sull'efficacia di CP_4 interventi comprensivi individuali basati sui principi dell'Applied Behaviour Analysis
(ABA) tenendo conto di recenti pubblicazioni e della complessità concettuale dell'argomento (…) nel formulare il proprio giudizio il ha tenuto conto che, CP_4 nonostante la limitata disponibilità di studi clinici randomizzati controllati, vi fossero prove a supporto dell'efficacia dell'intervento provenienti da studi non randomizzati”.
Alla stregua di siffatti elementi, dunque, è evidente che l'utilizzo del modello ABA nel trattamento dei bambini con disturbi dello spettro autistico sia basato sulle
“più avanzate evidenze scientifiche” (in termini di efficacia ed appropriatezza della cura), essendo quindi suscettibile di integrare il trattamento individualizzato secondo le prescrizioni di cui all'art. 60 DPCM 12 gennaio 2017, potendo apportare un significativo beneficio in termini di salute, secondo un criterio di stretta necessità, tale da conseguire il migliore risultato terapeutico con la minore incidenza sulla qualità della vita del paziente.
Pertanto, deve concludersi che il trattamento con metodologia ABA è un trattamento riabilitativo compreso nei LEA in quanto riconosciuto dalle più recenti evidenze scientifiche e, quindi, come tale rientra nei trattamenti sanitari che il
Servizio Sanitario regionale eroga.
A conferma dell'interpretazione del dato normativo si è pronunciata anche la giurisprudenza amministrativa, la quale ha concluso che “il trattamento Aba per le patologie autistiche rientra tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) a norma dell'art.
60 del DPCM 12 gennaio 2017 e delle conseguenti linee di indirizzo dell'
[...]
da ultimo approvate in conferenza unificata in data 10 maggio Controparte_3
2018 in attuazione della legge n. 134/2015” (cfr. sent. Cons. Stato n. 3802/2023). Cont La pertanto, è tenuta a somministrare a tutti gli assistiti il trattamento medesimo non ricorrendo le condizioni di esclusione richiamate dall'art. 1 co. 7
d.lgs. 502/92.
Difatti, si osserva che le prestazioni in questione presentano carattere latu sensu assistenziale e, dunque, non sono escluse dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale ex lett. a) art. 1 co. 7 d.lgs. 502/92. Ciò in quanto anche gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio- assistenziali sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale, dovendosi ritenere che
“in tema di prestazioni a carico del l'art. 30 della l. n. 730 del 1983 - che per CP_5 la prima volta ha menzionato le attività di rilievo sanitario connesse con quelle assistenziali - deve essere interpretato, alla stregua della l. n. 833 del 1978 che prevede l'erogazione gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini, entro i livelli di assistenza uniformi definiti con il piano sanitario nazionale, nel senso che, nel caso in cui oltre alle prestazioni socio-assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie, tale attività, in quanto diretta in via prevalente alla tutela della salute, va considerata comunque di rilievo sanitario e, pertanto di competenza del (sic ex plurimis CP_5
Cass. lav. 9 novembre 2016 n° 22776).
In tal senso, quindi, deve interpretarsi anche l'art. 26 della L. 23 dicembre 1978,
n. 833, relativo alle “Prestazioni Di Riabilitazione”, secondo cui: “Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge (…)”.
Sotto il profilo della “economicità” nell'impiego delle risorse, tuttavia, occorre nondimeno valutare la possibilità di altre forme di assistenza, eventualmente meno costose ma di efficacia comparabile, volte a soddisfare le medesime esigenze ed erogabili dalle strutture pubbliche o convenzionate, essendo comunque necessaria la valutazione della singola e specifica situazione. Cont Con riferimento più specifico alla disciplina regionale in parte citata dalla deve poi osservarsi che la DGR n. 1086/2023 richiama l'art. 72 co. 4 l. R. 32/2022 che individua i e modalità di assegnazione del contributo alle spese sanitarie Pt_4 sostenute dai cittadini con disturbi dello spettro autistico “Contributo metodo Aba
e fondo autismo”. Tale disposizione prevede che “La concorre a CP_2 garantire l'attuazione sul territorio delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in favore di cittadini con disturbo dello spettro autistico, anche mediante l'erogazione di un contributo a sostegno delle spese sanitarie sostenute per terapie logopediche o altri metodi sostenuti da evidenza quantifica, quale trattamento riabilitativo presso centri specializzati, erogate da operatori con comprovata e documentata formazione ed esperienza insistenti nel territorio regionale, nelle more della completa attivazione della rete assistenziale territoriale dedicata. A seguito dell'emanazione della legge n.
134/2015 e del D.P.C.M. 12/01/2017 di aggiornamento dei Lea, le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in favore di minori e adulti con disturbo dello spettro autistico devono essere erogate con oneri a carico del da parte delle strutture CP_6
e servizi pubblici e privati accreditati ai sensi della L.R. n. 9/2017. Il contributo in oggetto rimane una modalità provvisoria di erogazione di prestazioni sanitarie, come previsto dall'art. 72 della L.R. 32/2022, subordinata e comunque incompatibile con l'erogazione delle prestazioni da parte della rete assistenziale territoriale dedicata disciplinata dal R.R. 9/2016”.
Da segnalare è altresì la L.R. 30.12.2016 n. 40 (c.d. “legge di stabilità regionale
2017”) che, all'art. 3, co. 2, ha previsto che: “Il finanziamento di cui al capitolo n.
712047 (Contributi ai cittadini pugliesi che si avvalgono del metodo ABA, art. 9, L.R.
45/2008 – missione 13, programma 1, titolo 1; macroaggregato 4) è finalizzato a sostenere le famiglie aventi diritto fino all'attuazione del regolamento regionale 8 luglio 2016, n. 9 (Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i disturbi dello spettro autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali). Dopo tale data e la conseguente presa in carico totale dei pazienti e delle loro famiglie, attraverso la erogazione delle necessarie terapie, ivi compresa la metodica ABA, a carico totale del SSR, l'erogazione del finanziamento cessa”.
Da tanto deriva che, a seguito dell'aggiornamento delle linee guida e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche, la rete assistenziale territoriale esistente, articolata Cont come da R.R. n. 9/2016 richiamato dalla avrebbe dovuto essere aggiornata ed adeguata, anche in forza del disposto della l. 134/2015 art. 1 co. 2, così da assicurare l'erogazione, in via diretta o per il tramite di strutture convenzionate, del trattamento riabilitativo con metodo ABA, essendo il contributo regionale erogato per coprire le spese sostenute dai privati che hanno usufruito del metodo
Aba presso strutture private una modalità provvisoria di erogazione della prestazione, subordinata all'adeguamento della rete assistenziale territoriale. Contr Sotto tale aspetto La è rimasta inerte ad attivare il servizio necessario per l'erogazione del trattamento, sicchè se non lo eroga direttamente deve sostenere in via indiretta i costi della erogazione dello stesso, non potendo gravare sulla famiglia Contr del bambino autistico l'intero costo della terapia per l'inerzia della
Dunque, per quanto emerge da tali atti, ove ne sussistano i presupposti nel singolo caso concreto, non risultano ragioni ostative alla erogazione dello specifico trattamento in questione (la cui rispondenza alle “più avanzate evidenze scientifiche”, in termini di efficacia ed appropriatezza della cura, appare riconosciuta anche per tal via), direttamente da parte del per il tramite del CP_6
CAT istituito (anche) presso la stessa (ovvero mediante convenzioni). CP_1
Orbene, facendo applicazione al caso di specie della normativa sopra indicata e dei richiamati principî di diritto, deve osservarsi che parte ricorrente ha documentalmente fornito idonea dimostrazione che la valutazione clinica caso- specifica abbia asseverato l'efficacia dell'intervento nei confronti del minore in questione.
Difatti, dagli atti emerge che al minore veniva diagnosticato “disturbo dello spettro autistico livello III secondo DSM-5 con ritardo globale dello sviluppo” (cfr. diagnosi
CAT 2021 all. 4 ricorr.) e, per tale patologia, gli venivano riconosciuti i benefici di cui all'art. 3 co. 3 l. 104/92 (cfr. all. 13 ricorr.).
La terapia con metodo ABA, iniziata nel gennaio 2023 presso il centro privato
CABAU di Grottaglie, veniva giudicata positivamente quanto ai risultati ottenuti alle periodiche visite neuropsichiatriche di controllo effettuate dal CAT di LA della (cfr. all. 4 e 5 ricorr.), tanto che il Controparte_7 CP_8
CAT ne consigliava la prosecuzione.
La adeguatezza del trattamento, nonché la impossibilità concreta di usufruire del medesimo presso le strutture pubbliche o private convenzionate emerge anche dalla circostanza che dalla relazione del CAT di riferimento, del maggio 2024, risulta che il minore deve proseguire la terapia ABA in corso per 10 ore settimanali nelle more della completa attuazione di quanto previsto da DGR 1086 del
31/07/2023, stante la attuale indisponibilità di presa in carico per erogazione delle prestazioni da parte della struttura pubblica o privata accreditata in ragione della lista d'attesa. Dunque, è la stessa struttura pubblica ad ammettere la necessità di proseguire la terapia con metodo ABA per un verso e l'impossibilità che tanto avvenga in struttura pubblica o privata accreditata.
Quanto alla “economicità” nell'impiego delle risorse l' , pur avendo CP_8 asserito che analoghi benefici sarebbero ottenibili anche mediante terapie alternative, non ha inteso precisare con esattezza i termini e le modalità di siffatti trattamenti asseritamente comparabili, né ha prodotto alcuna documentazione in riferimento ad eventuali prescrizioni diverse rispetto alla metodologia ABA, essendo evidente la diversità tra tali trattamenti (rilevanti sotto l'aspetto cognitivo- comportamentale) e quelli attinenti solo alla logoterapia ed alla psicomotricità.
Ed allora, sulla base della documentazione in atti (considerato anche che vi è dimostrazione dell'invio di apposita istanza a mezzo pec del 05.12.2024 con cui i ricorrenti formulavano, sulla base della prescrizione del CAT di LA istanza alla Cont per erogare in favore del minore il trattamento Aba cfr. all. 8 ricorr.), deve ritenersi che, nel caso di specie, il Cat abbia autorizzato l'erogazione e la prosecuzione del trattamento riabilitativo secondo il piano terapeutico predisposto mediante la metodologia ABA come necessario ed utile per favorire la riabilitazione cognitivo-comportamentale della minore, e tanto sulla base dei risultati ottenuti e di una valutazione clinica caso-specifica che non ha consentito di individuare alcuna concreta possibilità di una diversa forma di assistenza, di efficacia comparabile, che potesse essere idonea a soddisfare le medesime esigenze.
Dalle suddette considerazioni discende che il ricorso merita accoglimento con conseguente condanna della ad erogare il trattamento con metodo ABA al Pt_3 minore in misura pari a 10 ore settimanali in via diretta o, in Persona_2 mancanza, in via indiretta attraverso il rimborso totale delle spese documentate sostenute.
Ne deriva, altresì, che spettano ai ricorrenti anche le differenze tra quanto effettivamente versato al centro CABAU dagli stessi per la terapia Aba del figlio e Contr quanto erogato dalla a titolo di rimborso, con conseguente condanna della convenuta al relativo pagamento.
Le spese del giudizio, comprensive della fase cautelare e di merito, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da e , in qualità di legali Parte_1 Parte_2 rappresentanti del figlio minore , nei confronti di Persona_1 [...]
, così provvede: CP_1
Contr
1.Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la resistente a erogare, in favore del minore , in via diretta ovvero indiretta mediante Persona_1 rimborso totale delle spese effettivamente sostenute per la terapia, il trattamento con metodo ABA nella misura di 10 ore settimanali;
Contr
2.condanna altresì la al pagamento delle differenze tra quanto sinora versato dai ricorrenti per sostenere il costo della terapia ABA presso il centro
Cabau e il contributo erogato dalla;
CP_2 Contr
3.condanna, infine, la al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Taranto, 17.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli