TRIB
Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/08/2025, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3219 del 2019 - Pag. 1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3219 del 2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Solo danni a cose” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] Parte_1 C.F._1 (CS) in data 25.05.59, rappresentata e difesa dall'avv. SAMMARRO FRANCESCO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Parte Appellante – E
C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CHIODO ROBERTO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Parte Appellata –
, C.F. , parte nata a [...] in Controparte_2 C.F._2 data 23.1.63
- Parte Appellata contumace –
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni nel giudizio di primo grado. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 13.3.18,
ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
. La difesa del primo ha allegato che: Controparte_3
- In data 18.6.17 alle ore 14.00, alla guida della autovettura Nissan Parte_2 IC, di proprietà di , assicurata presso la compagnia , Parte_1 CP_1 percorreva la via Nazionale di Corigliano Calabro, con direzione di marcia verso Cantinella, allorquando, nei pressi del quartiere “Gallo d'Oro”, veniva violentemente investita dall'autovettura Fiat 600, di proprietà e condotta da , assicurata Controparte_2 presso la compagnia che, proveniente dal senso di marcia Controparte_4 opposta, andava ad invadere la corsia di marcia ove stava transitando la autovettura dell'odierno attore, che veniva violentemente investita;
- A causa dell'incidente, l'autoveicolo del subiva ingenti danni materiali, Parte_1 monetariamente quantificati in euro 913,00, oltre Iva;
- La responsabilità dell'incidente è da ascrivere, in via totale ed esclusiva, alle controparti in solido, nelle loro rispettive responsabilità percentuali;
R.G. n. 3219 del 2019 - Pag. 2 di 8
- Nonostante l'odierno attore abbia avanzato formale richiesta di risarcimento dei danni alle controparti, giusta lettera raccomandata a/r di messa in mora nonché invito di negoziazione assistita, i danni materiali non sono stati risarciti né alcuna offerta è mai pervenuta;
Tanto premesso, ha concluso chiedendo al g.d.p. adito di: Parte_1 a. Accertare e dichiarare la responsabilità del sinistro per cui è causa alle controparti e, sulla base delle loro rispettive responsabilità, condannarle in solido al risarcimento dei danni materiali patiti da , che ammonta ad euro 913,00, ovvero nella somma Parte_1 maggiore o minore che dovesse essere accertata in giudizio o liquidata secondo equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
b. Con vittoria di spese e compensi per il giudizio, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo;
c. Con condanna delle controparti, in solido, al risarcimento dei danni per responsabilità ex art. 96 c.p.c.. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.3.18, si è costituita la
La sua difesa ha dedotto che: Controparte_5
- Come si evince dal verbale della Polizia Municipale nonché dalla relazione redatta dalla agenzia investigativa Mandarino, tenuto conto delle dichiarazioni rese spontaneamente dalle parti e dei danni riportati dai veicoli, l'incidente si è verificato secondo la seguente dinamica: alla guida della autovettura Nissan IC, percorreva via Parte_2 Bruno con direzione di marcia Via Nazionale;
giunta alla intersezione che via Bruno forma con via Nazionale ometteva di arrestarsi in corrispondenza della linea di arresto, immettendosi su via Nazionale, con direzione di marcia Scalo. Nella circostanza veniva in collisione con l'autovettura Fiat 600, condotta da CP
, che, proveniente dalla sua sinistra, percorreva via Nazionale con direzione di
[...] marcia centro storico.
- Peraltro, sul campo del sinistro è presente segnaletica verticale ed orizzontale di fermarsi e dare precedenza Stop – su via Bruno;
- Alle medesime conclusioni è, peraltro, giunta anche la relazione investigativa della Cozza Investigazioni;
- Si può, quindi, ragionevolmente affermare che il sinistro per cui è causa è stato determinato dalla esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di parte attrice, per cui la dinamica descritta dalla controparte appare del tutto infondata;
- Invero, appare del tutto indimostrata la responsabilità del veicolo Nissan IC nella causazione del sinistro, tanto più che solo a carico della , sua conducente, sono Pt_2 stati adottati i dovuti provvedimenti;
- La conducente della Nissan, quindi, non ha tenuto una condotta di guida conforme al Codice della Strada, mentre la condotta del non appare passibile di alcun CP_2 rimprovero, trovandosi lo stesso a viaggiare su strada con diritto di precedenza;
- Non ci si esime neppure dal muovere contestazioni relativamente al quantum della predetta pretesa risarcitoria;
- Nessun valore probatorio, infatti, può essere riconosciuto a fatture e preventivi;
- Queste le ragioni che hanno impedito alla compagnia assicurativa di formulare una offerta risarcitoria, come comunicato con raccomandata a.r. del 24.8.17;
- Di contro, si ritiene sussistente una responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per aver agito in giudizio con malafede o colpa grave, attesa la evidente responsabilità della conducente del veicolo attoreo nella causazione del sinistro;
Ciò posto, la ha concluso chiedendo al g.d.p. Controparte_1 adito di:
1. Il rigetto delle domande attoree perché infondate;
R.G. n. 3219 del 2019 - Pag. 3 di 8
2. In subordine, accertare e dichiarare la effettiva cinedinamica del sinistro, tenendo conto del comportamento colposo tenuto dalla conducente del veicolo attoreo;
3. Con vittoria di spese e compensi per il giudizio. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.3.18 si è altresì costituito
, il quale si è difeso ed ha concluso come in atti. Controparte_2 Espletata l'istruttoria attraverso l'escussione dei testi indicati dalle parti e il deposito dei documenti, con sentenza n. 287 del 2019, depositata in data 17.10.19, il g.d.p. di Corigliano Calabro ha rigettato la domanda perché infondata in fatto ed in diritto ed ha condannato la parte attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti dei convenuti costituiti.
2. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni nel giudizio di II grado. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 22.11.19,
ha appellato la sentenza del giudice di prime cure, convenendo in Parte_1 giudizio gli appellati, indicati in epigrafe. La difesa del primo ha proposto appello per i seguenti motivi:
- In sede di ammissione di mezzi istruttori, il giudice di pace riteneva di ammettere un unico teste di parte attrice, essendo ritenuta inammissibile l'istanza di escussione del teste , audizione certamente utile ai fini della ricostruzione del sinistro e che il Parte_1 giudice avrebbe dovuto assumere e, poi, prudentemente valutare;
- Inoltre, dalla deposizione del teste escusso di parte attrice, appare evidente che la responsabilità del sinistro non possa essere ascritta alla conducente del veicolo di parte attrice, con conseguente rigetto della istanza risarcitoria, in quanto il teste afferma che il conducente del veicolo del si era fermato allo Stop, osservando le prescrizioni Parte_1 imposte dal codice della strada;
- Erra il giudice di prime cure nella decisione e nella presunta ricostruzione del sinistro, erra poi nella motivazione, in quanto afferma di adottare la decisione, nonostante sia emersa con chiarezza la dinamica del sinistro e, quindi, così decidendo in presenza di un dubbio sulla dinamica;
- Il giudice di prime cure non solo avrebbe potuto rivolgere ulteriori domande al teste, ma, in ogni caso, non avrebbe potuto addossare la totale responsabilità del sinistro al veicolo di parte attrice. Infatti, ai sensi dell'art. 2054 c. 2 c.c., la corresponsabilità in caso di sinistro si presume, salvo prova contraria;
- Nel caso in esame, il giudicante non ha inteso attribuire il benchè minimo grado di responsabilità da parte del conducente, il quale, lanciato ad elevatissima velocità, andava ad investire l'auto di parte attrice: se lo stesso avesse viaggiato alla velocità CP_2 prescritta dal codice della strada nel centro urbano abitato ed in prossimità di una intersezione, certamente avrebbe potuto arrestare il veicolo in sicurezza ed evitare l'impatto;
- Pertanto, il giudice di prime cure avrebbe dovuto sancire la responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro o, in via gradata, avrebbe dovuto dichiarare CP_2 sussistente un concorso di colpa nella misura ritenuta consona ed equa;
- In particolare, nel rapporto delle autorità intervenute, successivamente al verificarsi del sinistro, si possono leggere le dichiarazioni rese dai conducenti, laddove emerge che la
, alla guida della auto IC, dichiara di essersi fermata allo Stop e si essere poi Pt_2 stata investita dall'auto del Di contro, il dichiara di non essere riuscito a CP_2 CP_2 fermare l'autovettura da lui condotta per evitare l'impatto;
- Nella stessa valutazione operata dagli agenti intervenuti, si fa riferimento ad una dinamica presunta: ciò dimostra che non vi è prova e, anzi, vi sono notevoli dubbi circa la ricostruzione operata;
- Nelle rappresentazioni fotografiche di cui si discorre, poi, ve ne è una particolarmente illuminante, che ritrae la Fiat 600 sulla via Nazionale e al di fuori della sua corsia di R.G. n. 3219 del 2019 - Pag. 4 di 8
marcia e, anzi, ben oltre la linea di mezzeria: ciò evidenzia come il convenuto abbia invaso la corsia di marcia percorsa dal veicolo di parte attrice, impattandolo;
- In ogni caso, alla presenza di un dubbio in ordine alla individuazione delle responsabilità, è evidente che quanto meno un concorso di colpa non solo doveva essere valutato, ma addirittura attribuito;
- Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, il teste di parte convenuta è palesemente inattendibile, perché di parte. Egli, infatti, è collega di lavoro del convenuto;
sostiene di aver visto bene la dinamica, sebbene si trovasse nella terza macchina oltre quella del CP_2 peraltro, il teste ricorda tutto a favore del convenuto ma nulla sa riferire sulle CP_2 altre domande che gli vengono poste;
- Anche la ricostruzione degli agenti intervenuti non è attendibile, dal momento che sono accorsi dopo il verificarsi del sinistro, quando i veicoli erano già stati spostati;
- Circa la quantificazione dei danni, i documenti in atti e la testimonianza resa sono idonei a suffragare la fondatezza della domanda attrice, anche in relazione al quantum;
- Si impugnano e contestano anche le statuizioni in ordine alle spese, dal momento che il non solo non ha visto riconosciuti i suoi diritti, ma è stato anche condannato Parte_1 al pagamento delle spese e delle competenze in favore delle parti convenute costituite;
Tanto premesso, ha concluso chiedendo al Tribunale adito di: Parte_1 d. Accertare e dichiarare la responsabilità del sinistro per cui è causa alle controparti e, sulla base delle loro rispettive responsabilità, condannarle in solido al risarcimento dei danni materiali patiti da , che ammonta ad euro 913,00, ovvero nella somma Parte_1 maggiore o minore che dovesse essere accertata in giudizio o liquidata secondo equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
e. Con vittoria di spese e compensi per il giudizio, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo;
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.3.18, si è costituita la la quale si è difesa ed ha Controparte_5 concluso come in atti. Non si è costituito , nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo Controparte_2 del giudizio di appello. Ne va, pertanto, dichiarata la contumacia. Alla udienza del 25.2.25 le parti hanno precisato e concluso come in atti.
3. Inammissibilità dell'appello proposto. La sentenza del Giudice di Pace oggetto di appello in questo giudizio è soggetta a quanto disposto dall'art. 339, comma 3, c.p.c.: “Le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”. 3.1.La Suprema Corte, cui il Tribunale intende aderire, ha avuto modo di precisare che le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a Euro 1.100,00 sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa, anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza, sic et simpliciter, della norma giuridica applicata alla regola di equità (cfr. per tutte Cass. civ. n. 4079 del 2005). L'individuazione del mezzo di impugnazione ammissibile avverso le sentenze del giudice di pace (art. 339 c.p.c.) avviene, dunque, in funzione del valore della domanda (cfr. per tutte Cass. civ. n. 26518 del 2009), determinato secondo i principi di diritto suesposti. Con l'ulteriore precisazione che non si computano gli interessi maturati in data successiva alla proposizione della domanda (cfr. Cass. Civ. n. 26592 del 2009). R.G. n. 3219 del 2019 - Pag. 5 di 8
E, quindi, indipendentemente dal contenuto concreto della decisione adottata e dal criterio decisionale sposato dal giudice di prime cure. 3.2.Nel caso di specie dalla lettura delle conclusioni formulate in sede di atto di citazione dinanzi al giudice di prime cure emerge che il Giudice di Pace si è pronunciato secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c., perché parte attrice in primo grado ha limitato la domanda entro l'importo di € 913,00 e la presente causa non deriva da “rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile”. Con la conseguenza che la decisione oggetto del presente appello deve necessariamente ritenersi resa secondo equità. Infatti, accanto all'inequivoco tenore delle conclusioni rassegnate dinanzi al giudice di prime cure, pur volendo calcolare la rivalutazione e gli interessi, nel tempo intercorrente tra l'evento lesivo e la notifica dell'atto introduttivo, l'importo complessivo non supererebbe la somma di euro 918,50. Né rilevano, come pacificamente ritenuto in giurisprudenza, mere clausole di stile, le quali non possono ritenersi di per sé sufficienti a dimostrare la volontà dell'attore di chiedere una eventuale somma maggiore superiore ad € 1.100,00, in assenza di ogni altro indice interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato e, in particolare, quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità (v. Cass. Civ. n. 24153 del 2010, ove la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di gravame che aveva dichiarato inammissibile il proposto appello avverso la sentenza resa dal giudice di pace, giacché, in totale assenza di contrarie emergenze processuali, era da ritenersi ininfluente, al fine di individuare il mezzo di impugnazione esperibile, l'ulteriore richiesta, avanzata dall'attore con l'atto di citazione, di condanna del convenuto per un importo maggiore o minore rispetto a quello espressamente indicato;
da ultimo, v. anche Cass. Civ. n. 9970 del 2025). Depone in tale senso, infatti, accanto al tenore delle conclusioni, la precisa quantificazione della pretesa nella misura pari ad € 913,00, il rinvio al parametro equitativo, nonché l'inequivoco riferimento, nel corpo dell'atto introduttivo e ai fini della quantificazione del danno, esclusivamente al preventivo dell'autocarrozzeria Iuliano pari proprio ad € 913,00. È evidente, poi, accanto all'importo inferiore ad euro 1.100,00, che la presente causa non deriva da “rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile”. 3.3. L'appello proposto per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto (v. Cass. civ. n. 3005 del 2014). Infatti, in tema di giudizio di equità, i principi regolatori della materia non rappresentano una regola di giudizio, ma una limitazione del potere discrezionale nel determinare la regola equitativa del caso concreto, giacché il risultato della scelta operata dal giudice, pur potendo non coincidere con quello raggiunto dal legislatore, dovrà necessariamente rispettare i principi ai quali questi si è ispirato nel disciplinare la materia. Pertanto, il ricorso che denunci la violazione di un principio regolatore della materia deve con chiarezza indicare specificamente quale sia il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che - non essendo oggettivizzati in norme - devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e, quindi, nella loro eventuale violazione (v. Cass. Civ. n. 284 del 2007; Cass. Civ. n. 8466 del 2010; Cass. Civ. n. 3005 del 2014). In definitiva l'appellante deve indicare a pena di inammissibilità i motivi specifici dell'impugnazione individuando esattamente il limite violato dal Giudice di Pace nel decidere secondo equità e specificando i principi regolatori che ritiene violati nel caso di specie e, solo a queste condizioni, il giudice di appello è tenuto ad emettere una pronuncia stricto iure (v. anche Cass. Civ. n. 5985 del 2012, che ha cassato la decisone del Tribunale, che aveva accolto l'appello, R.G. n. 3219 del 2019 - Pag. 6 di 8
nonostante l'unico motivo di gravame, qualificato come difetto di motivazione, censurasse esclusivamente il giudizio del primo giudice relativo alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato con il decreto ingiuntivo, senza neppure indicare i principi informatori disattesi o dedurre la violazione delle norme e dei principi di cui al terzo comma dell'art. 339 cod. proc. civ.). Nel caso di specie, è mancata da parte dell'appellante l'indicazione dei principi regolatori della materia. Né si coglie una esplicita indicazione della violazione delle norme sul procedimento. Infatti, con entrambi i motivi di appello l'appellante si duole della valutazione da parte del giudice di prime cure della prova orale espletata e dei documenti depositati, tra cui, peraltro, il verbale degli agenti intervenuti (e, quindi, del materiale istruttorio prodotto) e fa esclusivo riferimento ad una erronea interpretazione di norme di carattere sostanziale, con particolare riferimento all'art. 2054 c. 2 c.c. e alla correlativa presunzione, su un piano di puro diritto. Tuttavia, non essendo stata denunciata nel caso di specie né la violazione delle norme sul procedimento, costituzionali o comunitarie, né tantomeno essendo stati esattamente indicati i principi regolatori della materia che il Giudice di Pace avrebbe violato non si può dubitare dell'inammissibilità dei motivi di appello formulati (v. Cass. Civ. n. 18064 del 2022, secondo cui
“In tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto”), dal momento che non possono risolversi in principi regolatori della materia tutte le norme del c.c., pena un'inammissibile interpretatio abrogans dell'art. 339, comma 3, c.p.c.. La sentenza, del resto, è adeguatamente motivata sui punti oggetto di appello, per cui non si verte neanche in un'ipotesi di motivazione omessa o apparente. Pertanto, le censure non si traducono nell'enunciazione espressa di quali principi regolatori della materia sarebbero stati violati, né tantomeno nell'atto di appello si invoca in maniera specifica la violazione “delle norme sul procedimento” o ancora di quelle “costituzionali o comunitarie”, neppure evocate in maniera esplicita. In conclusione, alla luce di quanto precede l'appello proposto va dichiarato inammissibile.
4. Revoca dell'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato. Parte_1 L'art. 136 del D.P.R. 115/2002 che dispone al comma 2 “Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati … se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”. Tale revoca ha efficacia retroattiva ai sensi del comma 3 di questo articolo.
Nel caso di specie, va revocata l'ammissione di al patrocinio a spese Parte_1 dello Stato, provvisoriamente ammesso giusta delibera del Consiglio dell'Ordine di Castrovillari del 14.11.19. In effetti, la parte ha agito in giudizio con colpa grave, proponendo un appello inammissibile, per le ragioni esposte in parte motiva. Sul punto, accanto alle considerazioni espresse, si rinvia alla parte motiva della presente pronuncia, sottolineando altresì la domanda proposta con esplicito riferimento alla somma di euro 913,00 e la pacifica giurisprudenza in materia di appello concernente le sentenze rese secondo equità ex art. 339 c. 3 c.p.c.
5. Il regime delle spese Nulla sulle spese del presente grado di giudizio tra l'appellante e la parte appellata non costituita. Le spese del presente grado di giudizio tra la parte appellante e la parte appellata costituita si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: R.G. n. 3219 del 2019 - Pag. 7 di 8
a) che in sede di appello la ripartizione delle spese deve avvenire tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché, la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale;
b) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, (pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, (pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo “… si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”; c) del valore della presente controversia;
d) del numero scarno delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
e) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
f) della sostanziale assenza della fase istruttoria e dell'estrema snellezza della fase decisoria;
g) degli aumenti e diminuzioni ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto (nella versione come da ultimo modificata);
6. La condanna al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale o incidentale proposta In base al disposto del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n.° 228, applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicata nel suppl. ord. alla G.U., serie gen, n.° 302 del 29 dicembre 2012, e cioè, ai procedimenti successivi al 30.1.2013). Ora, nel caso di specie questo Giudice dà atto della sussistenza di questi presupposti perché l'impugnazione proposta dall'appellante è stata dichiarata inammissibile. Si provvede quindi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA INAMMISSIBILE L'APPELLO PROPOSTO e, per l'effetto, CONFERMA la SENTENZA appellata;
B. CONDANNA parte appellante al pagamento in favore della parte appellata costituita delle spese di giudizio, che si liquidano in € 245,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
C. REVOCA l'ammissione di dall'ammissione al patrocinio a spese dello Parte_1 Stato, sin dal momento della sua ammissione;
D. DÀ ATTO che l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002; E. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito, ivi compresi quelli connessi con la revoca della ammissione disposta e quelli relativi al suddetto ulteriore importo da versare a titolo di contributo unificato. Così deciso in data 8 agosto 2025.
R.G. n. 3219 del 2019 - Pag. 8 di 8
Il Giudice dott. Alessandro Caronia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3219 del 2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Solo danni a cose” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] Parte_1 C.F._1 (CS) in data 25.05.59, rappresentata e difesa dall'avv. SAMMARRO FRANCESCO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Parte Appellante – E
C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CHIODO ROBERTO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Parte Appellata –
, C.F. , parte nata a [...] in Controparte_2 C.F._2 data 23.1.63
- Parte Appellata contumace –
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni nel giudizio di primo grado. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 13.3.18,
ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
. La difesa del primo ha allegato che: Controparte_3
- In data 18.6.17 alle ore 14.00, alla guida della autovettura Nissan Parte_2 IC, di proprietà di , assicurata presso la compagnia , Parte_1 CP_1 percorreva la via Nazionale di Corigliano Calabro, con direzione di marcia verso Cantinella, allorquando, nei pressi del quartiere “Gallo d'Oro”, veniva violentemente investita dall'autovettura Fiat 600, di proprietà e condotta da , assicurata Controparte_2 presso la compagnia che, proveniente dal senso di marcia Controparte_4 opposta, andava ad invadere la corsia di marcia ove stava transitando la autovettura dell'odierno attore, che veniva violentemente investita;
- A causa dell'incidente, l'autoveicolo del subiva ingenti danni materiali, Parte_1 monetariamente quantificati in euro 913,00, oltre Iva;
- La responsabilità dell'incidente è da ascrivere, in via totale ed esclusiva, alle controparti in solido, nelle loro rispettive responsabilità percentuali;
R.G. n. 3219 del 2019 - Pag. 2 di 8
- Nonostante l'odierno attore abbia avanzato formale richiesta di risarcimento dei danni alle controparti, giusta lettera raccomandata a/r di messa in mora nonché invito di negoziazione assistita, i danni materiali non sono stati risarciti né alcuna offerta è mai pervenuta;
Tanto premesso, ha concluso chiedendo al g.d.p. adito di: Parte_1 a. Accertare e dichiarare la responsabilità del sinistro per cui è causa alle controparti e, sulla base delle loro rispettive responsabilità, condannarle in solido al risarcimento dei danni materiali patiti da , che ammonta ad euro 913,00, ovvero nella somma Parte_1 maggiore o minore che dovesse essere accertata in giudizio o liquidata secondo equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
b. Con vittoria di spese e compensi per il giudizio, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo;
c. Con condanna delle controparti, in solido, al risarcimento dei danni per responsabilità ex art. 96 c.p.c.. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.3.18, si è costituita la
La sua difesa ha dedotto che: Controparte_5
- Come si evince dal verbale della Polizia Municipale nonché dalla relazione redatta dalla agenzia investigativa Mandarino, tenuto conto delle dichiarazioni rese spontaneamente dalle parti e dei danni riportati dai veicoli, l'incidente si è verificato secondo la seguente dinamica: alla guida della autovettura Nissan IC, percorreva via Parte_2 Bruno con direzione di marcia Via Nazionale;
giunta alla intersezione che via Bruno forma con via Nazionale ometteva di arrestarsi in corrispondenza della linea di arresto, immettendosi su via Nazionale, con direzione di marcia Scalo. Nella circostanza veniva in collisione con l'autovettura Fiat 600, condotta da CP
, che, proveniente dalla sua sinistra, percorreva via Nazionale con direzione di
[...] marcia centro storico.
- Peraltro, sul campo del sinistro è presente segnaletica verticale ed orizzontale di fermarsi e dare precedenza Stop – su via Bruno;
- Alle medesime conclusioni è, peraltro, giunta anche la relazione investigativa della Cozza Investigazioni;
- Si può, quindi, ragionevolmente affermare che il sinistro per cui è causa è stato determinato dalla esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di parte attrice, per cui la dinamica descritta dalla controparte appare del tutto infondata;
- Invero, appare del tutto indimostrata la responsabilità del veicolo Nissan IC nella causazione del sinistro, tanto più che solo a carico della , sua conducente, sono Pt_2 stati adottati i dovuti provvedimenti;
- La conducente della Nissan, quindi, non ha tenuto una condotta di guida conforme al Codice della Strada, mentre la condotta del non appare passibile di alcun CP_2 rimprovero, trovandosi lo stesso a viaggiare su strada con diritto di precedenza;
- Non ci si esime neppure dal muovere contestazioni relativamente al quantum della predetta pretesa risarcitoria;
- Nessun valore probatorio, infatti, può essere riconosciuto a fatture e preventivi;
- Queste le ragioni che hanno impedito alla compagnia assicurativa di formulare una offerta risarcitoria, come comunicato con raccomandata a.r. del 24.8.17;
- Di contro, si ritiene sussistente una responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per aver agito in giudizio con malafede o colpa grave, attesa la evidente responsabilità della conducente del veicolo attoreo nella causazione del sinistro;
Ciò posto, la ha concluso chiedendo al g.d.p. Controparte_1 adito di:
1. Il rigetto delle domande attoree perché infondate;
R.G. n. 3219 del 2019 - Pag. 3 di 8
2. In subordine, accertare e dichiarare la effettiva cinedinamica del sinistro, tenendo conto del comportamento colposo tenuto dalla conducente del veicolo attoreo;
3. Con vittoria di spese e compensi per il giudizio. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.3.18 si è altresì costituito
, il quale si è difeso ed ha concluso come in atti. Controparte_2 Espletata l'istruttoria attraverso l'escussione dei testi indicati dalle parti e il deposito dei documenti, con sentenza n. 287 del 2019, depositata in data 17.10.19, il g.d.p. di Corigliano Calabro ha rigettato la domanda perché infondata in fatto ed in diritto ed ha condannato la parte attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti dei convenuti costituiti.
2. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni nel giudizio di II grado. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 22.11.19,
ha appellato la sentenza del giudice di prime cure, convenendo in Parte_1 giudizio gli appellati, indicati in epigrafe. La difesa del primo ha proposto appello per i seguenti motivi:
- In sede di ammissione di mezzi istruttori, il giudice di pace riteneva di ammettere un unico teste di parte attrice, essendo ritenuta inammissibile l'istanza di escussione del teste , audizione certamente utile ai fini della ricostruzione del sinistro e che il Parte_1 giudice avrebbe dovuto assumere e, poi, prudentemente valutare;
- Inoltre, dalla deposizione del teste escusso di parte attrice, appare evidente che la responsabilità del sinistro non possa essere ascritta alla conducente del veicolo di parte attrice, con conseguente rigetto della istanza risarcitoria, in quanto il teste afferma che il conducente del veicolo del si era fermato allo Stop, osservando le prescrizioni Parte_1 imposte dal codice della strada;
- Erra il giudice di prime cure nella decisione e nella presunta ricostruzione del sinistro, erra poi nella motivazione, in quanto afferma di adottare la decisione, nonostante sia emersa con chiarezza la dinamica del sinistro e, quindi, così decidendo in presenza di un dubbio sulla dinamica;
- Il giudice di prime cure non solo avrebbe potuto rivolgere ulteriori domande al teste, ma, in ogni caso, non avrebbe potuto addossare la totale responsabilità del sinistro al veicolo di parte attrice. Infatti, ai sensi dell'art. 2054 c. 2 c.c., la corresponsabilità in caso di sinistro si presume, salvo prova contraria;
- Nel caso in esame, il giudicante non ha inteso attribuire il benchè minimo grado di responsabilità da parte del conducente, il quale, lanciato ad elevatissima velocità, andava ad investire l'auto di parte attrice: se lo stesso avesse viaggiato alla velocità CP_2 prescritta dal codice della strada nel centro urbano abitato ed in prossimità di una intersezione, certamente avrebbe potuto arrestare il veicolo in sicurezza ed evitare l'impatto;
- Pertanto, il giudice di prime cure avrebbe dovuto sancire la responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro o, in via gradata, avrebbe dovuto dichiarare CP_2 sussistente un concorso di colpa nella misura ritenuta consona ed equa;
- In particolare, nel rapporto delle autorità intervenute, successivamente al verificarsi del sinistro, si possono leggere le dichiarazioni rese dai conducenti, laddove emerge che la
, alla guida della auto IC, dichiara di essersi fermata allo Stop e si essere poi Pt_2 stata investita dall'auto del Di contro, il dichiara di non essere riuscito a CP_2 CP_2 fermare l'autovettura da lui condotta per evitare l'impatto;
- Nella stessa valutazione operata dagli agenti intervenuti, si fa riferimento ad una dinamica presunta: ciò dimostra che non vi è prova e, anzi, vi sono notevoli dubbi circa la ricostruzione operata;
- Nelle rappresentazioni fotografiche di cui si discorre, poi, ve ne è una particolarmente illuminante, che ritrae la Fiat 600 sulla via Nazionale e al di fuori della sua corsia di R.G. n. 3219 del 2019 - Pag. 4 di 8
marcia e, anzi, ben oltre la linea di mezzeria: ciò evidenzia come il convenuto abbia invaso la corsia di marcia percorsa dal veicolo di parte attrice, impattandolo;
- In ogni caso, alla presenza di un dubbio in ordine alla individuazione delle responsabilità, è evidente che quanto meno un concorso di colpa non solo doveva essere valutato, ma addirittura attribuito;
- Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, il teste di parte convenuta è palesemente inattendibile, perché di parte. Egli, infatti, è collega di lavoro del convenuto;
sostiene di aver visto bene la dinamica, sebbene si trovasse nella terza macchina oltre quella del CP_2 peraltro, il teste ricorda tutto a favore del convenuto ma nulla sa riferire sulle CP_2 altre domande che gli vengono poste;
- Anche la ricostruzione degli agenti intervenuti non è attendibile, dal momento che sono accorsi dopo il verificarsi del sinistro, quando i veicoli erano già stati spostati;
- Circa la quantificazione dei danni, i documenti in atti e la testimonianza resa sono idonei a suffragare la fondatezza della domanda attrice, anche in relazione al quantum;
- Si impugnano e contestano anche le statuizioni in ordine alle spese, dal momento che il non solo non ha visto riconosciuti i suoi diritti, ma è stato anche condannato Parte_1 al pagamento delle spese e delle competenze in favore delle parti convenute costituite;
Tanto premesso, ha concluso chiedendo al Tribunale adito di: Parte_1 d. Accertare e dichiarare la responsabilità del sinistro per cui è causa alle controparti e, sulla base delle loro rispettive responsabilità, condannarle in solido al risarcimento dei danni materiali patiti da , che ammonta ad euro 913,00, ovvero nella somma Parte_1 maggiore o minore che dovesse essere accertata in giudizio o liquidata secondo equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
e. Con vittoria di spese e compensi per il giudizio, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo;
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.3.18, si è costituita la la quale si è difesa ed ha Controparte_5 concluso come in atti. Non si è costituito , nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo Controparte_2 del giudizio di appello. Ne va, pertanto, dichiarata la contumacia. Alla udienza del 25.2.25 le parti hanno precisato e concluso come in atti.
3. Inammissibilità dell'appello proposto. La sentenza del Giudice di Pace oggetto di appello in questo giudizio è soggetta a quanto disposto dall'art. 339, comma 3, c.p.c.: “Le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”. 3.1.La Suprema Corte, cui il Tribunale intende aderire, ha avuto modo di precisare che le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a Euro 1.100,00 sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa, anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza, sic et simpliciter, della norma giuridica applicata alla regola di equità (cfr. per tutte Cass. civ. n. 4079 del 2005). L'individuazione del mezzo di impugnazione ammissibile avverso le sentenze del giudice di pace (art. 339 c.p.c.) avviene, dunque, in funzione del valore della domanda (cfr. per tutte Cass. civ. n. 26518 del 2009), determinato secondo i principi di diritto suesposti. Con l'ulteriore precisazione che non si computano gli interessi maturati in data successiva alla proposizione della domanda (cfr. Cass. Civ. n. 26592 del 2009). R.G. n. 3219 del 2019 - Pag. 5 di 8
E, quindi, indipendentemente dal contenuto concreto della decisione adottata e dal criterio decisionale sposato dal giudice di prime cure. 3.2.Nel caso di specie dalla lettura delle conclusioni formulate in sede di atto di citazione dinanzi al giudice di prime cure emerge che il Giudice di Pace si è pronunciato secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c., perché parte attrice in primo grado ha limitato la domanda entro l'importo di € 913,00 e la presente causa non deriva da “rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile”. Con la conseguenza che la decisione oggetto del presente appello deve necessariamente ritenersi resa secondo equità. Infatti, accanto all'inequivoco tenore delle conclusioni rassegnate dinanzi al giudice di prime cure, pur volendo calcolare la rivalutazione e gli interessi, nel tempo intercorrente tra l'evento lesivo e la notifica dell'atto introduttivo, l'importo complessivo non supererebbe la somma di euro 918,50. Né rilevano, come pacificamente ritenuto in giurisprudenza, mere clausole di stile, le quali non possono ritenersi di per sé sufficienti a dimostrare la volontà dell'attore di chiedere una eventuale somma maggiore superiore ad € 1.100,00, in assenza di ogni altro indice interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato e, in particolare, quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità (v. Cass. Civ. n. 24153 del 2010, ove la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di gravame che aveva dichiarato inammissibile il proposto appello avverso la sentenza resa dal giudice di pace, giacché, in totale assenza di contrarie emergenze processuali, era da ritenersi ininfluente, al fine di individuare il mezzo di impugnazione esperibile, l'ulteriore richiesta, avanzata dall'attore con l'atto di citazione, di condanna del convenuto per un importo maggiore o minore rispetto a quello espressamente indicato;
da ultimo, v. anche Cass. Civ. n. 9970 del 2025). Depone in tale senso, infatti, accanto al tenore delle conclusioni, la precisa quantificazione della pretesa nella misura pari ad € 913,00, il rinvio al parametro equitativo, nonché l'inequivoco riferimento, nel corpo dell'atto introduttivo e ai fini della quantificazione del danno, esclusivamente al preventivo dell'autocarrozzeria Iuliano pari proprio ad € 913,00. È evidente, poi, accanto all'importo inferiore ad euro 1.100,00, che la presente causa non deriva da “rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile”. 3.3. L'appello proposto per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto (v. Cass. civ. n. 3005 del 2014). Infatti, in tema di giudizio di equità, i principi regolatori della materia non rappresentano una regola di giudizio, ma una limitazione del potere discrezionale nel determinare la regola equitativa del caso concreto, giacché il risultato della scelta operata dal giudice, pur potendo non coincidere con quello raggiunto dal legislatore, dovrà necessariamente rispettare i principi ai quali questi si è ispirato nel disciplinare la materia. Pertanto, il ricorso che denunci la violazione di un principio regolatore della materia deve con chiarezza indicare specificamente quale sia il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che - non essendo oggettivizzati in norme - devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e, quindi, nella loro eventuale violazione (v. Cass. Civ. n. 284 del 2007; Cass. Civ. n. 8466 del 2010; Cass. Civ. n. 3005 del 2014). In definitiva l'appellante deve indicare a pena di inammissibilità i motivi specifici dell'impugnazione individuando esattamente il limite violato dal Giudice di Pace nel decidere secondo equità e specificando i principi regolatori che ritiene violati nel caso di specie e, solo a queste condizioni, il giudice di appello è tenuto ad emettere una pronuncia stricto iure (v. anche Cass. Civ. n. 5985 del 2012, che ha cassato la decisone del Tribunale, che aveva accolto l'appello, R.G. n. 3219 del 2019 - Pag. 6 di 8
nonostante l'unico motivo di gravame, qualificato come difetto di motivazione, censurasse esclusivamente il giudizio del primo giudice relativo alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato con il decreto ingiuntivo, senza neppure indicare i principi informatori disattesi o dedurre la violazione delle norme e dei principi di cui al terzo comma dell'art. 339 cod. proc. civ.). Nel caso di specie, è mancata da parte dell'appellante l'indicazione dei principi regolatori della materia. Né si coglie una esplicita indicazione della violazione delle norme sul procedimento. Infatti, con entrambi i motivi di appello l'appellante si duole della valutazione da parte del giudice di prime cure della prova orale espletata e dei documenti depositati, tra cui, peraltro, il verbale degli agenti intervenuti (e, quindi, del materiale istruttorio prodotto) e fa esclusivo riferimento ad una erronea interpretazione di norme di carattere sostanziale, con particolare riferimento all'art. 2054 c. 2 c.c. e alla correlativa presunzione, su un piano di puro diritto. Tuttavia, non essendo stata denunciata nel caso di specie né la violazione delle norme sul procedimento, costituzionali o comunitarie, né tantomeno essendo stati esattamente indicati i principi regolatori della materia che il Giudice di Pace avrebbe violato non si può dubitare dell'inammissibilità dei motivi di appello formulati (v. Cass. Civ. n. 18064 del 2022, secondo cui
“In tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto”), dal momento che non possono risolversi in principi regolatori della materia tutte le norme del c.c., pena un'inammissibile interpretatio abrogans dell'art. 339, comma 3, c.p.c.. La sentenza, del resto, è adeguatamente motivata sui punti oggetto di appello, per cui non si verte neanche in un'ipotesi di motivazione omessa o apparente. Pertanto, le censure non si traducono nell'enunciazione espressa di quali principi regolatori della materia sarebbero stati violati, né tantomeno nell'atto di appello si invoca in maniera specifica la violazione “delle norme sul procedimento” o ancora di quelle “costituzionali o comunitarie”, neppure evocate in maniera esplicita. In conclusione, alla luce di quanto precede l'appello proposto va dichiarato inammissibile.
4. Revoca dell'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato. Parte_1 L'art. 136 del D.P.R. 115/2002 che dispone al comma 2 “Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati … se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”. Tale revoca ha efficacia retroattiva ai sensi del comma 3 di questo articolo.
Nel caso di specie, va revocata l'ammissione di al patrocinio a spese Parte_1 dello Stato, provvisoriamente ammesso giusta delibera del Consiglio dell'Ordine di Castrovillari del 14.11.19. In effetti, la parte ha agito in giudizio con colpa grave, proponendo un appello inammissibile, per le ragioni esposte in parte motiva. Sul punto, accanto alle considerazioni espresse, si rinvia alla parte motiva della presente pronuncia, sottolineando altresì la domanda proposta con esplicito riferimento alla somma di euro 913,00 e la pacifica giurisprudenza in materia di appello concernente le sentenze rese secondo equità ex art. 339 c. 3 c.p.c.
5. Il regime delle spese Nulla sulle spese del presente grado di giudizio tra l'appellante e la parte appellata non costituita. Le spese del presente grado di giudizio tra la parte appellante e la parte appellata costituita si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: R.G. n. 3219 del 2019 - Pag. 7 di 8
a) che in sede di appello la ripartizione delle spese deve avvenire tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché, la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale;
b) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, (pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, (pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo “… si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”; c) del valore della presente controversia;
d) del numero scarno delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
e) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
f) della sostanziale assenza della fase istruttoria e dell'estrema snellezza della fase decisoria;
g) degli aumenti e diminuzioni ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto (nella versione come da ultimo modificata);
6. La condanna al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale o incidentale proposta In base al disposto del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n.° 228, applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicata nel suppl. ord. alla G.U., serie gen, n.° 302 del 29 dicembre 2012, e cioè, ai procedimenti successivi al 30.1.2013). Ora, nel caso di specie questo Giudice dà atto della sussistenza di questi presupposti perché l'impugnazione proposta dall'appellante è stata dichiarata inammissibile. Si provvede quindi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA INAMMISSIBILE L'APPELLO PROPOSTO e, per l'effetto, CONFERMA la SENTENZA appellata;
B. CONDANNA parte appellante al pagamento in favore della parte appellata costituita delle spese di giudizio, che si liquidano in € 245,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
C. REVOCA l'ammissione di dall'ammissione al patrocinio a spese dello Parte_1 Stato, sin dal momento della sua ammissione;
D. DÀ ATTO che l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002; E. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito, ivi compresi quelli connessi con la revoca della ammissione disposta e quelli relativi al suddetto ulteriore importo da versare a titolo di contributo unificato. Così deciso in data 8 agosto 2025.
R.G. n. 3219 del 2019 - Pag. 8 di 8
Il Giudice dott. Alessandro Caronia